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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 449/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1525/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di LO Pozzo Di Gotto - Via S. G. Bosco - Ang. G. Spagnolo 98051 LO Pozzo Di
Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 308 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 240/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10.02.2025 al Comune di LO PG e depositato telematicamente in data 7.03.2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TARI anno 2019 n. 308 del 22.11.2014 che era stato notificato in data 17.12.2024 per la somma di €.795,00.
Deduceva di non essere proprietario e/o possessore di beni immobili siti in LO PG da più di vent'anni e rilevava che l'avviso era comunque nullo per difetto di motivazione (non identificava l'immobile di riferimento) e per la illegittimità della sottoscrizione apposta in calce.
Il Comune convenuto non si costituiva ma restava contumace.
La Corte, all'esito dell'odierna udienza, decideva come da dispositivo pubblicato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente, che risulta residente in [...], ha rilevato di non possedere nè di essere proprietario di beni immobili siti in LO PG ed ha aggiunto che l'avviso oggetto della presente impugnazione reca la indicazione del codice di LO PG ma non indica la via in cui il bene ricade per cui potrebbe anche pensarsi, ma non vi è certezza, che l'imposta sia stata applicata all'immobile in passato a lui riconducibile.
Effettivamente l'esame dell'avviso per cui è causa non consente di affermare con certezza che il ricorrente abbia la disponibilità di un immobile sito in LO PG (anzi sembrerebbe il contrario), per cui, non avendo il Comune titolare del tributo provato, come era suo onere fare, che il Ricorrente_1 sia (nell'anno di riferimento) titolare di un diritto reale sull'immobile o ne sia detentore, deve concludersi che non siano sussistenti i presupposti sulla cui base possa affermarsi che l'imposta pretesa sia dovuta dall'odierno attore.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico della parte convenuta nella misura indicata in parte dispositiva che è corrispondente al valore economico della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di LO PG in persona del
Sindaco p.t. al pagamento delle spese di causa che liquida in €.400,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto. Ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente. Così deciso in Messina il 13.01.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1525/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di LO Pozzo Di Gotto - Via S. G. Bosco - Ang. G. Spagnolo 98051 LO Pozzo Di
Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 308 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 240/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10.02.2025 al Comune di LO PG e depositato telematicamente in data 7.03.2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TARI anno 2019 n. 308 del 22.11.2014 che era stato notificato in data 17.12.2024 per la somma di €.795,00.
Deduceva di non essere proprietario e/o possessore di beni immobili siti in LO PG da più di vent'anni e rilevava che l'avviso era comunque nullo per difetto di motivazione (non identificava l'immobile di riferimento) e per la illegittimità della sottoscrizione apposta in calce.
Il Comune convenuto non si costituiva ma restava contumace.
La Corte, all'esito dell'odierna udienza, decideva come da dispositivo pubblicato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente, che risulta residente in [...], ha rilevato di non possedere nè di essere proprietario di beni immobili siti in LO PG ed ha aggiunto che l'avviso oggetto della presente impugnazione reca la indicazione del codice di LO PG ma non indica la via in cui il bene ricade per cui potrebbe anche pensarsi, ma non vi è certezza, che l'imposta sia stata applicata all'immobile in passato a lui riconducibile.
Effettivamente l'esame dell'avviso per cui è causa non consente di affermare con certezza che il ricorrente abbia la disponibilità di un immobile sito in LO PG (anzi sembrerebbe il contrario), per cui, non avendo il Comune titolare del tributo provato, come era suo onere fare, che il Ricorrente_1 sia (nell'anno di riferimento) titolare di un diritto reale sull'immobile o ne sia detentore, deve concludersi che non siano sussistenti i presupposti sulla cui base possa affermarsi che l'imposta pretesa sia dovuta dall'odierno attore.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico della parte convenuta nella misura indicata in parte dispositiva che è corrispondente al valore economico della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di LO PG in persona del
Sindaco p.t. al pagamento delle spese di causa che liquida in €.400,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto. Ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente. Così deciso in Messina il 13.01.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania