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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11028 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22907/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 22907/23 promosso con ricorso depositato in data 8/11/2023 da:
nata a [...], New York (Stati Uniti d'America) il 23.05.1961 e residente in Parte_1
401 E 60th St, 10C New York, NY 10022 (Stati Uniti d'America), c.f. C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea IA del Foro di Bologna [c.f. , C.F._2
E PEC ' ] unitamente e disgiuntamente all' Avv. Marco Email_1
IA del Foro di Rovigo [c.f. , PEC ' t'] C.F._3 Email_3 ed elettivamente domiciliata in Bologna - Via Alfonso Rubbiani n. 10 presso e nello studio dell'Avv.
Andrea IA, giusta procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 13.11.2025 (svolta a trattazione scritta), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretta di (altrimenti conosciuta come Persona_1 CP_3
, cittadina italiana nata a [...] il [...] dai genitori italiani e
[...] CP_4 [...]
e coniugatasi in data 14.03.1929 a Roccarainola con (altrimenti conosciuto CP_5 Controparte_6
1 come , cittadino italiano nato a [...] il [...] e naturalizzatosi Persona_2 statunitense in data 26.07.1928. In costanza del matrimonio tra i coniugi nasceva Persona_3
(altrimenti conosciuta come il 08.01.1936 a San Paolo LS. Alla nascita, la Sig.ra Persona_4 acquisiva la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlia di madre italiana. Persona_3
Difatti, (alias , - contrariamente al marito, il Sig. Persona_1 Controparte_3 Controparte_6 alias il quale si naturalizzava cittadino statunitense in data 26.07.1928 mai acquisiva la Persona_2 cittadinanza statunitense (doc. 7 – doc. 8 in atti depositati), mantenendo pertanto la cittadinanza italiana sino al suo decesso e trasmettendola iure sanguinis conseguentemente ai propri discendenti. In data 25.10.1958 Per_3 alias contraeva matrimonio con alias Persona_3 Persona_4 CP_7 Persona_5 nato a [...] il [...]. si naturalizzava cittadino statunitense il CP_7
19.03.1957. In costanza di matrimonio tra i coniugi nasceva la ricorrente il 23.05.1961 a Parte_1
Brooklyn, New York (Stati Uniti d'America).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
TU (NA), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che la ricorrente è discendente diretta di Per_1
(altrimenti conosciuta come , cittadina italiana nata a [...] il [...]
[...] Controparte_3 dai genitori italiani e e coniugatasi in data 14.03.1929 a Roccarainola con CP_4 Controparte_5 2 (altrimenti conosciuto come , cittadino italiano nato a [...] Controparte_6 Persona_2
LS (NA) il 05.05.1893 e naturalizzatosi statunitense in data 26.07.1928. In costanza del matrimonio tra i coniugi nasceva (altrimenti conosciuta come il 08.01.1936 Persona_3 Persona_4
a San Paolo LS. Alla nascita, la Sig.ra acquisiva la cittadinanza italiana iure Persona_3 sanguinis in quanto figlia di madre italiana. Difatti, (alias , - Persona_1 Controparte_3 contrariamente al marito, alias il quale si naturalizzava cittadino Controparte_6 Persona_2 statunitense in data 26.07.1928 mai acquisiva la cittadinanza statunitense (doc. 7 – doc. 8 in atti depositati), mantenendo pertanto la cittadinanza italiana sino al suo decesso e trasmettendola iure sanguinis conseguentemente ai propri discendenti. In data 25.10.1958 alias Per_3 Persona_3 Persona_4 contraeva matrimonio con alias nato a [...] il
[...] CP_7 Persona_5
02.04.1933. si naturalizzava cittadino statunitense il 19.03.1957. In costanza di matrimonio tra CP_7
i coniugi nasceva la ricorrente il 23.05.1961 a Brooklyn, New York (Stati Uniti Parte_1
d'America).
La Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948. Dunque, l'ava cittadina italiana Persona_1 nata a [...] il [...], emigrata negli U.S.A., che mai si naturalizzava cittadina statunitense per cui, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia che, poi l'ha trasmessa ai propri discendenti.
Pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, deve essere dichiarato che la stessa è cittadina italiana, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità
3 consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 25.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 22907/23 promosso con ricorso depositato in data 8/11/2023 da:
nata a [...], New York (Stati Uniti d'America) il 23.05.1961 e residente in Parte_1
401 E 60th St, 10C New York, NY 10022 (Stati Uniti d'America), c.f. C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea IA del Foro di Bologna [c.f. , C.F._2
E PEC ' ] unitamente e disgiuntamente all' Avv. Marco Email_1
IA del Foro di Rovigo [c.f. , PEC ' t'] C.F._3 Email_3 ed elettivamente domiciliata in Bologna - Via Alfonso Rubbiani n. 10 presso e nello studio dell'Avv.
Andrea IA, giusta procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 13.11.2025 (svolta a trattazione scritta), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretta di (altrimenti conosciuta come Persona_1 CP_3
, cittadina italiana nata a [...] il [...] dai genitori italiani e
[...] CP_4 [...]
e coniugatasi in data 14.03.1929 a Roccarainola con (altrimenti conosciuto CP_5 Controparte_6
1 come , cittadino italiano nato a [...] il [...] e naturalizzatosi Persona_2 statunitense in data 26.07.1928. In costanza del matrimonio tra i coniugi nasceva Persona_3
(altrimenti conosciuta come il 08.01.1936 a San Paolo LS. Alla nascita, la Sig.ra Persona_4 acquisiva la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlia di madre italiana. Persona_3
Difatti, (alias , - contrariamente al marito, il Sig. Persona_1 Controparte_3 Controparte_6 alias il quale si naturalizzava cittadino statunitense in data 26.07.1928 mai acquisiva la Persona_2 cittadinanza statunitense (doc. 7 – doc. 8 in atti depositati), mantenendo pertanto la cittadinanza italiana sino al suo decesso e trasmettendola iure sanguinis conseguentemente ai propri discendenti. In data 25.10.1958 Per_3 alias contraeva matrimonio con alias Persona_3 Persona_4 CP_7 Persona_5 nato a [...] il [...]. si naturalizzava cittadino statunitense il CP_7
19.03.1957. In costanza di matrimonio tra i coniugi nasceva la ricorrente il 23.05.1961 a Parte_1
Brooklyn, New York (Stati Uniti d'America).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
TU (NA), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che la ricorrente è discendente diretta di Per_1
(altrimenti conosciuta come , cittadina italiana nata a [...] il [...]
[...] Controparte_3 dai genitori italiani e e coniugatasi in data 14.03.1929 a Roccarainola con CP_4 Controparte_5 2 (altrimenti conosciuto come , cittadino italiano nato a [...] Controparte_6 Persona_2
LS (NA) il 05.05.1893 e naturalizzatosi statunitense in data 26.07.1928. In costanza del matrimonio tra i coniugi nasceva (altrimenti conosciuta come il 08.01.1936 Persona_3 Persona_4
a San Paolo LS. Alla nascita, la Sig.ra acquisiva la cittadinanza italiana iure Persona_3 sanguinis in quanto figlia di madre italiana. Difatti, (alias , - Persona_1 Controparte_3 contrariamente al marito, alias il quale si naturalizzava cittadino Controparte_6 Persona_2 statunitense in data 26.07.1928 mai acquisiva la cittadinanza statunitense (doc. 7 – doc. 8 in atti depositati), mantenendo pertanto la cittadinanza italiana sino al suo decesso e trasmettendola iure sanguinis conseguentemente ai propri discendenti. In data 25.10.1958 alias Per_3 Persona_3 Persona_4 contraeva matrimonio con alias nato a [...] il
[...] CP_7 Persona_5
02.04.1933. si naturalizzava cittadino statunitense il 19.03.1957. In costanza di matrimonio tra CP_7
i coniugi nasceva la ricorrente il 23.05.1961 a Brooklyn, New York (Stati Uniti Parte_1
d'America).
La Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948. Dunque, l'ava cittadina italiana Persona_1 nata a [...] il [...], emigrata negli U.S.A., che mai si naturalizzava cittadina statunitense per cui, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia che, poi l'ha trasmessa ai propri discendenti.
Pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, deve essere dichiarato che la stessa è cittadina italiana, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità
3 consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 25.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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