TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/06/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4603 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Trieste n. 16, C/o Avv. C.F._1
Tindaro Giusto 98066 Patti ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO
ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA 301 BIS CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. CANU MARIA ANTONIETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c., la parte ricorrente ha adito il presente Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'inserimento dei periodi di contribuzione figurativa relativi a prestazioni di disoccupazione agricola, trattamento speciale per l'agricoltura e malattia, riferiti agli anni 2004 e
2005, periodi che non risultavano trascritti correttamente nel proprio estratto conto previdenziale.
La resistente, costituitasi regolarmente in giudizio, con memoria difensiva depositata in data 26/03/2018 ha dato atto di avere provveduto all'aggiornamento dell'estratto contributivo della ricorrente con l'inserimento dei suddetti periodi, dando così integrale soddisfazione alla domanda azionata in giudizio. Con successivo deposito di note scritte avvenuto in data 12/06/2025, parte ricorrente ha preso atto dell'adempimento, precisando che lo stesso si è verificato esclusivamente a seguito dell'instaurazione del presente procedimento giudiziario.
In considerazione di ciò, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese processuali, da CP_1 liquidarsi applicando il principio della soccombenza virtuale e con distrazione a favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione depositata in atti emerge con chiarezza che l' ha CP_1 provveduto a riconoscere e registrare i periodi di contribuzione oggetto di richiesta solo in epoca successiva all'introduzione del giudizio. Detta circostanza comporta l'integrale soddisfacimento della pretesa fatta valere dalla parte attrice.
Ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la cessazione della materia del contendere si configura quando, durante il corso del processo, interviene un evento che soddisfa completamente la pretesa dedotta in giudizio, facendo venir meno l'interesse alla decisione sul merito.
In tali ipotesi, le spese processuali devono essere regolate sulla base del principio della soccombenza virtuale, che consiste nell'individuare, attraverso una valutazione prognostica, la parte che sarebbe risultata soccombente qualora la controversia fosse stata decisa con sentenza di merito. In proposito si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le tante, Cass. civ. n. 15411/2015;
Cass. civ. n. 14349/2022), che ha ribadito come l'onere delle spese debba gravare sulla parte che ha dato causa alla lite.
Nel caso in esame, appare evidente che l' ha omesso di adempiere CP_1 tempestivamente alla richiesta avanzata dal ricorrente, nonostante la diffida inoltrata per il tramite del Patronato e solo in conseguenza della proposizione del giudizio ha dato seguito all'adempimento.
Di conseguenza, deve affermarsi la sussistenza della responsabilità processuale della parte resistente e, quindi, la debenza delle spese processuali in favore della parte ricorrente. Tali spese vanno liquidate secondo i parametri forensi vigenti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4603/2017:
• DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
• RILEVA la soccombenza virtuale dell' , quale parte che ha dato causa CP_1 alla lite;
• CONDANNA l' al pagamento delle spese del presente giudizio, che CP_1 liquida in favore della parte ricorrente in complessivi euro 900,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario dichiaratosi tale;
Così deciso in Patti 18/06/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo