CASS
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2025, n. 28341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28341 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE NN GA Sent. n. sez. 961/2025 UP - 10/06/2025 R.G.N. 12521/2025 NU OS ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte di Appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 28341 Anno 2025 Presidente: GA NN Relatore: OS NU Data Udienza: 10/06/2025 La Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto del fatto che gli assegni, al momento della ricezione da parte del ricorrente, sarebbero già stati compilati nella parte relativa all’importo e, di conseguenza, non avrebbe valutate adeguatamente il contesto storico-fattuale nonché i motivi e le modalità dell’azione dell’IO. La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe fatto buon governo delle dichiarazioni rese da FO OS nella parte in cui la stessa ha riferito di aver consegnato all’IO i due assegni di cui al capo di imputazione, chiedendogli il favore di anticipare al suo amico NO RA l’importo indicato nei predetti titoli di credito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato. 2 In virtù dei principi sopra esposti, la decisione oggetto di censura non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione, priva di contraddizioni e valutazioni incongrue 4.Il quarto motivo di impugnazione è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 4.2.La Corte di merito non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado ma, senza ricorrere a formule stereotipate, ha trattato e disatteso tutte le censure proposte dal ricorrente con argomentazioni esenti da illogicità ed omogenee rispetto a quelle del primo giudice, rimarcando in particolare la contraddittorietà ed inverosimiglianza della versione dei fatti desumibile dalle prove dedotte dalla difesa (vedi pag. 4 e 5 della sentenza oggetto di ricorso). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei predetti canoni ermeneutici, escludendo di poter disporre la conversione della pena detentiva in considerazione dell’evidente inaffidabilità e della incapacità di autocontrollo manifestata dall’imputato e della conseguente inidoneità dell’invocato beneficio alla rieducazione dell'IO.
P.Q.M
Il Consigliere estensore NU OS 6
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 28341 Anno 2025 Presidente: GA NN Relatore: OS NU Data Udienza: 10/06/2025 La Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto del fatto che gli assegni, al momento della ricezione da parte del ricorrente, sarebbero già stati compilati nella parte relativa all’importo e, di conseguenza, non avrebbe valutate adeguatamente il contesto storico-fattuale nonché i motivi e le modalità dell’azione dell’IO. La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe fatto buon governo delle dichiarazioni rese da FO OS nella parte in cui la stessa ha riferito di aver consegnato all’IO i due assegni di cui al capo di imputazione, chiedendogli il favore di anticipare al suo amico NO RA l’importo indicato nei predetti titoli di credito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato. 2 In virtù dei principi sopra esposti, la decisione oggetto di censura non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione, priva di contraddizioni e valutazioni incongrue 4.Il quarto motivo di impugnazione è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 4.2.La Corte di merito non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado ma, senza ricorrere a formule stereotipate, ha trattato e disatteso tutte le censure proposte dal ricorrente con argomentazioni esenti da illogicità ed omogenee rispetto a quelle del primo giudice, rimarcando in particolare la contraddittorietà ed inverosimiglianza della versione dei fatti desumibile dalle prove dedotte dalla difesa (vedi pag. 4 e 5 della sentenza oggetto di ricorso). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei predetti canoni ermeneutici, escludendo di poter disporre la conversione della pena detentiva in considerazione dell’evidente inaffidabilità e della incapacità di autocontrollo manifestata dall’imputato e della conseguente inidoneità dell’invocato beneficio alla rieducazione dell'IO.
P.Q.M
Il Consigliere estensore NU OS 6