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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 14/10/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1069/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, EN DO ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1069/2023 R.G., avente a oggetto “malattia professionale e rendita ai superstiti”, promosso da
, erede di , con l'avv. Rocco Cutini;
Parte_1 Persona_1
- ricorrente -
contro
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Sergio Alessi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 29 settembre 2023, premettendo di essere Parte_1
stata sposta con , deceduto il 16 giugno 2019, ha adito la presente sede Persona_1
per sentire accogliere le seguenti domande: “- dichiarare e confermare che la patologia che ha portato al decesso il Sig. è causa direttamente secondaria Persona_1 all'esposizione del suddetto alle sostanze nocive presenti in ambienti di lavoro durante la propria attività lavorativa;
- dichiarare la Sig.ra nata a [...] il Parte_1
04.05.1958, ed ivi residente in [...], con C.F.: , in C.F._1
proprio e nella qualità di erede del Sig. (C.F.: Persona_1
), nato a [...] il [...] e deceduto in data 16.06.2019, C.F._2
meritevole della corresponsione, quale coniuge superstite, della rendita prevista dal D.P.R. 1124/1965; - di conseguenza, condannare l' sede territoriale di CP_1
Caltanissetta in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore della Ricorrente della rendita ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 1124/1965, a decorrere dalla data del decesso del coniuge Sig. o da altra data che Persona_1 verrà accertata e fino al soddisfo;
- condannare altresì l' sede territoriale di CP_1
Caltanissetta, in persona del suo legale rapp.te pro –tempore, al pagamento per la causale de qua, ed in favore del ricorrente, della somma corrispondente alla differenza dei ratei della rendita ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 1124/1965, ovvero di quanto dovutogli a titolo di arretrati della rendita medesima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del decesso o da altra data che verrà accertata”.
A sostegno di quanto sopra, la ricorrente deduce che il defunto coniuge ha svolto l'attività di “Operaio Chimico” presso lo stabilimento Petrolchimico di sin da Pt_2 giovane età, in “un periodo in cui erano presenti ed attivi, oltre che gli impianti di clorosoda, la produzione di concimi a base nitrica, ma soprattutto l'amianto, il quale era utilizzato in tutte le sue possibilità di impiego”; che è risultato affetto da
“mesotelioma”, come da attestazione medica prodotta, generata dall'attività lavorativa svolta;
che tuttavia l' ha rigettato l'istanza di riconoscimento della rendita a CP_1 superstite in quanto ha reputato che “la morte non è riconducibile all'evento”.
Si è costituito in giudizio L' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto ed in diritto ed evidenziando, in particolare, l'insussistenza della prova del nesso eziologico tra la patologia lamentata e l'attività svolta, segnatamente, evidenziando la natura ad eziologia multifattoriale della stessa.
L'udienza del 18 settembre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
In termini sistematici, appare opportuno evidenziare che, in tema di malattie professionali, l'art. 3 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta
2 può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'articolo in questione, nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
Sul punto, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1
sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma
1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno
3 biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della
Corte Costituzionale n. 179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del
1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (C. Cass. 8271/1997; cfr. altresì C. Cass.
4 9048/2001, C. Cass. 14308/2006, C. Cass. 21825/2014, C. Cass. 19312/2004, secondo cui, in particolare “Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'Istituto assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro, e la morte”).
Ciò premesso, ad avviso di questo giudicante, parte ricorrente non ha assolto l'onere, sulla stessa gravante, di dimostrare la specifica esposizione al rischio lavorativo, e, conseguentemente, non è stato in grado di dimostrare il nesso di causalità tra la patologia contratta e l'attività lavorativa dedotta in giudizio e posta a base del ricorso.
Invero, il ricorso difetta di tali elementi già in punto di allegazione. Invero, a fronte della malattia professionale lamentata la ricorrente avrebbe dovuto fornire prova puntuale della frequenza e dell'entità dell'esposizione ai fattori di rischio che avrebbero generato la patologia professionale lamentata. Tuttavia, tali fattori non sono stati nemmeno indicati in ricorso, non è stato fatto alcun cenno all'effettive modalità di svolgimento delle attività di lavoro, né è stata riportata alcuna indicazione al numero di ore di lavoro svolte in tali attività, nemmeno specificamente indicate. Inoltre, non ha formulato richieste istruttorie tese a provare la ricorrenza degli elementi necessari allo svolgimento della CTU volta a riconoscere un nesso tra attività lavorativa, patologia lamentata e decesso. Peraltro, come condivisibilmente affermato dall' , non è CP_1
stato effettuato alcun esame istologico che confermi che il “mesotelioma pleurico” sia stata causa del decesso e, inoltre, il certificato necroscopico indica che il de cuius era affetto da carcinoma prostatico, una patologia che può metastatizzare ai polmoni.
3. Conclusioni e spese.
5 Alla luce delle superiori osservazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Gela, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
EN DO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, EN DO ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1069/2023 R.G., avente a oggetto “malattia professionale e rendita ai superstiti”, promosso da
, erede di , con l'avv. Rocco Cutini;
Parte_1 Persona_1
- ricorrente -
contro
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Sergio Alessi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 29 settembre 2023, premettendo di essere Parte_1
stata sposta con , deceduto il 16 giugno 2019, ha adito la presente sede Persona_1
per sentire accogliere le seguenti domande: “- dichiarare e confermare che la patologia che ha portato al decesso il Sig. è causa direttamente secondaria Persona_1 all'esposizione del suddetto alle sostanze nocive presenti in ambienti di lavoro durante la propria attività lavorativa;
- dichiarare la Sig.ra nata a [...] il Parte_1
04.05.1958, ed ivi residente in [...], con C.F.: , in C.F._1
proprio e nella qualità di erede del Sig. (C.F.: Persona_1
), nato a [...] il [...] e deceduto in data 16.06.2019, C.F._2
meritevole della corresponsione, quale coniuge superstite, della rendita prevista dal D.P.R. 1124/1965; - di conseguenza, condannare l' sede territoriale di CP_1
Caltanissetta in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore della Ricorrente della rendita ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 1124/1965, a decorrere dalla data del decesso del coniuge Sig. o da altra data che Persona_1 verrà accertata e fino al soddisfo;
- condannare altresì l' sede territoriale di CP_1
Caltanissetta, in persona del suo legale rapp.te pro –tempore, al pagamento per la causale de qua, ed in favore del ricorrente, della somma corrispondente alla differenza dei ratei della rendita ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 1124/1965, ovvero di quanto dovutogli a titolo di arretrati della rendita medesima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del decesso o da altra data che verrà accertata”.
A sostegno di quanto sopra, la ricorrente deduce che il defunto coniuge ha svolto l'attività di “Operaio Chimico” presso lo stabilimento Petrolchimico di sin da Pt_2 giovane età, in “un periodo in cui erano presenti ed attivi, oltre che gli impianti di clorosoda, la produzione di concimi a base nitrica, ma soprattutto l'amianto, il quale era utilizzato in tutte le sue possibilità di impiego”; che è risultato affetto da
“mesotelioma”, come da attestazione medica prodotta, generata dall'attività lavorativa svolta;
che tuttavia l' ha rigettato l'istanza di riconoscimento della rendita a CP_1 superstite in quanto ha reputato che “la morte non è riconducibile all'evento”.
Si è costituito in giudizio L' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto ed in diritto ed evidenziando, in particolare, l'insussistenza della prova del nesso eziologico tra la patologia lamentata e l'attività svolta, segnatamente, evidenziando la natura ad eziologia multifattoriale della stessa.
L'udienza del 18 settembre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
In termini sistematici, appare opportuno evidenziare che, in tema di malattie professionali, l'art. 3 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta
2 può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'articolo in questione, nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
Sul punto, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1
sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma
1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno
3 biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della
Corte Costituzionale n. 179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del
1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (C. Cass. 8271/1997; cfr. altresì C. Cass.
4 9048/2001, C. Cass. 14308/2006, C. Cass. 21825/2014, C. Cass. 19312/2004, secondo cui, in particolare “Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'Istituto assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro, e la morte”).
Ciò premesso, ad avviso di questo giudicante, parte ricorrente non ha assolto l'onere, sulla stessa gravante, di dimostrare la specifica esposizione al rischio lavorativo, e, conseguentemente, non è stato in grado di dimostrare il nesso di causalità tra la patologia contratta e l'attività lavorativa dedotta in giudizio e posta a base del ricorso.
Invero, il ricorso difetta di tali elementi già in punto di allegazione. Invero, a fronte della malattia professionale lamentata la ricorrente avrebbe dovuto fornire prova puntuale della frequenza e dell'entità dell'esposizione ai fattori di rischio che avrebbero generato la patologia professionale lamentata. Tuttavia, tali fattori non sono stati nemmeno indicati in ricorso, non è stato fatto alcun cenno all'effettive modalità di svolgimento delle attività di lavoro, né è stata riportata alcuna indicazione al numero di ore di lavoro svolte in tali attività, nemmeno specificamente indicate. Inoltre, non ha formulato richieste istruttorie tese a provare la ricorrenza degli elementi necessari allo svolgimento della CTU volta a riconoscere un nesso tra attività lavorativa, patologia lamentata e decesso. Peraltro, come condivisibilmente affermato dall' , non è CP_1
stato effettuato alcun esame istologico che confermi che il “mesotelioma pleurico” sia stata causa del decesso e, inoltre, il certificato necroscopico indica che il de cuius era affetto da carcinoma prostatico, una patologia che può metastatizzare ai polmoni.
3. Conclusioni e spese.
5 Alla luce delle superiori osservazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Gela, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
EN DO
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