Versione
1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
Art. 355.
(Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli)
1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall'articolo 159, comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai ((...)) tipi di ruota ((...)) ((indicati dal richiedente l'omologazione del prototipo;))
b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilita' di sfilaggio, neanche quando il pneumatico e' sgonfio;
c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata;
d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, ne' il pneumatico;
e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma;
f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo;
g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno quattro numeri;
h) non superare il peso complessivo di 30 kg;
i) essere verniciato con colore sulla tonalita' base del giallo.
2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Nel decreto di omologazione devono essere riportate anche le modalita' di applicazione dello stesso attrezzo.
3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego.
4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 398.
5. E' vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonche' di quelli dei medici che si trovano in attivita' di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purche' muniti di apposito contrassegno.
(Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli)
1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall'articolo 159, comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai ((...)) tipi di ruota ((...)) ((indicati dal richiedente l'omologazione del prototipo;))
b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilita' di sfilaggio, neanche quando il pneumatico e' sgonfio;
c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata;
d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, ne' il pneumatico;
e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma;
f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo;
g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno quattro numeri;
h) non superare il peso complessivo di 30 kg;
i) essere verniciato con colore sulla tonalita' base del giallo.
2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Nel decreto di omologazione devono essere riportate anche le modalita' di applicazione dello stesso attrezzo.
3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego.
4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 398.
5. E' vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonche' di quelli dei medici che si trovano in attivita' di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purche' muniti di apposito contrassegno.
Commentario • 1
- 1. Il testo del regolamento appalti, D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 27 marzo 2011 · 0.77041006
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Giurisprudenza • 5
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 23/10/2024, n. 1515Provvedimento: […] Il contribuente, con ricorso del 18 marzo 2024 (depositato telematicamente in pari data), impugnava il predetto atto avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, eccependone l'illegittimità per violazione dell'art. 355 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, che vieta il blocco dei veicoli destinati al trasporto dei disabili purché muniti di apposito contrassegno.Leggi di più...
- contrassegno disabili·
- spese processuali·
- Legge 104/1992·
- art. 355 Regolamento di esecuzione e attuazione codice della strada·
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