Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG 271/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in composiIOne collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO sciogliendo la riserva assunta nel procedimento R.G. n. 271/2023 proposto da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianmarco Parte_1 C.F._1
IANTAFFI ed elettivamente domiciliato presso il recapito digitale per procura in calce all'originale del ricorso ricorrente nei confronti di
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Rieti, Via Controparte_1 C.F._2
Potenziani n. 10, presso lo studio dell'Avv. Fiammetta CICCHETTI che la rappresenta e difende in forza di mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituIOne resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
Oggetto: modifica delle condiIOni di divorIO
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16.2.2023, ha adito il Tribunale di Rieti per ottenere la Parte_1 modifica delle condiIOni del divorIO, pronunciato con sentenza del Tribunale di Rieti n. 152/2021 del
16.3.2021, nella parte in cui ha posto a suo carico l'onere di corrispondere a la Controparte_1 somma di € 750 (oltre ISTAT), quale contributo per il mantenimento dei figli (nato il Per_1
22.7.2009), (nata il [...]) e (nata l'[...]), oltre al 50 % delle spese Per_2 Per_3 straordinarie, scolastiche, sportive afferenti i figli.
1
le condiIOni patrimoniali ed economiche del ricorrente hanno subìto una variaIOne in pejus; dal marzo 2021 il ricorrente è passato da una media di stipendio di più di 2.000,00 euro/mese, ad un importo di sole 1.700,00 euro/mese; a ciò si aggiunga che già dal primissimo periodo della separaIOne, e a fortiori del divorIO, nell'ossequio degli impegni di separaIOne e divorzili, l'istante è stato costretto a vendere e svendere numerosi beni personali, tra i quali, oro, barca, armi, TFR ecc.; il ricorrente, al fine di rispettare gli accordi divorzili pregressi, è stato costretto a farsi liquidare anticipatamente il T.F.R. per ben due volte, da due datori di lavoro differenti (Ares CostruIOni e Mhysa), intaccando così irrimediabilmente la prospettiva cui è naturalmente preposto il Trattamento di Fine
Rapporto; il ricorrente, per l'effetto del divorIO, è stato costretto a trovare un tetto dove dormire, ed ha quindi contratto un mutuo per ristrutturare la propria abitaIOne sostenendo una spesa per un finanziamento di euro 427,47 per 15 anni (178 rate, sino all'ottobre 2035); il ricorrente è costretto a ricorrere costantemente all'aiuto economico della propria madre, come in occasione del PPT operato dalla la notificò un pignoramento al ricorrente, il quale deteneva sul conto corrente CP_1 CP_1 bancario la cifra di euro 200,00; per contro, oltre agli introiti da lavoro, la percepisce per intero CP_1
l'assegno unico ed universale per i figli dell'importo minimo di euro 150,00, e percepisce altresì un introito da locaIOne immobiliare, la cui sostanza è sconosciuta, con riferimento all'immobile di via della
Libertà n.4 in S. Rufina di Cittaducale (RI), vale a dire, la residenza della resistente.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha cosi concluso: che l'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini e accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate,
Voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti dei figli e , e disporre Per_4 Per_2 Per_3 in via principale – che il figlio maggiore tra i tre, sia collocato prevalentemente presso il padre, presso la sua Per_4 abitaIOne di via Luigi Solidati Tiburzi n. 8 in Rieti, previa decurtaIOne dell'assegno ad euro 250/00 complessivi per i rimanenti due figli e;
Per_2 Per_3 in via subordinata - la riduIOne dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 500,00 totali, per tutti e tre i figli;
in via ulteriormente subordinata – rimessione al Giudice in via equitativa che permetta al ricorrente una vita dignitosa, in ossequio ai principi costituIOnali di solidarietà.
Si è costituita contestando tutto quanto dedotto dal ricorrente e deducendo che: Controparte_1 non si ravvisano sopravvenienze rispetto alla data del divorIO tali da determinare un mutamento delle condiIOni economico-patrimoniali del ricorrente che, dal marzo 2021, (ossia in data successiva al deposito della sentenza di divorIO) sarebbero invece migliorate avendo lo stesso ricevuto un avanzamento di livello contrattuale;
il ricorrente, dal 2018 ad oggi, non solo non è stato in grado di rispettare i tempi di permanenza con i figli da lui stesso scelti, ma nei giorni di sua spettanza, anche quando decideva di prelevare i figli, non era in condiIOne di fargli svolgere i compiti pomeridiani e le attività sportive da loro prescelte, né di accompagnarli dal pediatra, tanto che i bambini per tutte le
2 attività facevano e continuano a fare esclusivo riferimento alla madre e ai nonni materni, oltre che al signor attuale marito della resistente. Per_5
La inoltre, rappresentando di percepire un reddito mensile di € 2.000 e di far fronte a tutte le CP_1 spese ordinarie e straordinarie dei figli minori (dettagliatamente riportate in comparsa), e opponendosi al collocamento del figlio presso il padre, oltre a chiedere il rigetto della domanda di controparte, Per_1 ha chiesto, in via riconvenIOnale, un aumento dell'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento dei figli fino ad € 300 mensili ciascuno, cosi come ha chiesto una modifica dei tempi di permanenza dei figli presso il padre tenendo conto delle loro esigenze con diritto di prelievo da parte dello stesso solo il lunedì dalle 17,00 alle 21,00, oltre al fine settimana, in alternanza con la madre.
All'udienza del 2 ottobre 2023 il ricorrente ha dichiarato: “sono operaio presso una impresa edile stradale e percepisco un reddito netto di circa 1700/1800 netti al mese mi hanno ridotto lo stipendio di circa 200 euro perché ho chiesto una piccola riduIOne delle mansioni perché ero stracarico di lavoro, non ho orari fissi e adesso come mansioni faccio solo impiantista. I rapporti con i miei figli sono buoni, io rispetto gli accordi salvo quando la mia ex mi dice che loro non vogliono venire. non mi ha mai detto che vuole essere collocato presso di me, si tratta di un desiderio mio e poi Per_4 siccome la scuola che frequenta sta vicino a casa mia può andare da solo anche a piedi. Io vivo da solo in una casa di proprietà di mia madre che però vive in una abitaIOne autonoma”.
La resistente ha dichiarato: “sono impiegato tecnico in una azienda e percepisco circa euro 2000 netti al mese, io ho chiesto nel tempo un aumento delle mie mansioni proprio per percepire più soldi;
non credo che abbiamo ridotto lo stipendio
a per le mansioni. non mi ha mai manifestato la volontà di andare a vivere con il padre. Il mio ex Pt_1 Per_4 tendenzialmente rispetta gli accordi, è successo delle volte che lui ha avuto degli imprevisti ed è venuto a prenderli più tardi
o li ha presi altre volte o a volte per niente, io sono sempre elastica. Io mi sono attivata per avere l'assegno unico per i miei figli e lui ha firmato anche i moduli, l'importo dovrebbe essere all'incirca sui 600 euro per tutti e tre i figli però la somma comprende anche detraIOni e altre cose”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione alle parti di un termine per note.
Il PM ha espresso parere negativo all'accoglimento del ricorso dell Parte_1
Osserva il Collegio
Ritiene il Collegio che le domande di , principale e subordinata, debbano essere rigettate. Parte_1
Costituisce ius receptum il principio per cui oggetto della procedura camerale prevista dall'art. 710 c.p.c. e dall'art. 9 legge 898/1970 (anche nel rito ante Cartabia vigente al momento della presentaIOne del ricorso) è unicamente l'accertamento della esistenza dei "giustificati motivi" che a norma dell'art. 156 c.c.,
u.c., autorizzano la modificaIOne delle condiIOni della separaIOne, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situaIOne in relaIOne alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati. (cfr Cass. n.11488/2008).
Ogni decisione in materia di separaIOne e divorIO assume la forma di giudicato rebus sic stantibus, nel
3 senso che solo sopravvenienze fattuali, tali da mutare in maniera significativa l'assetto economico reddituale delle parti, giustificano la successiva modificaIOne delle condiIOni di separaIOne o di divorIO (v. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18 del 03/01/2011).
Ciò premesso, quanto alla richiesta del ricorrente di modifica del collocamento del figlio la Per_1 stessa deve essere rigettata.
Dalla istruttoria svolta, dalle stesse dichiaraIOni del ricorrente e dalle dichiaraIOni del figlio Per_1 sentito dal giudice alla udienza del 19.6.2024, è emersa la chiara volontà del ragazzo (adolescente di anni
16) di continuare a vivere con la madre e non sono emerse e neppure sono state allegate dal ricorrente circostanze che ne impongono una diversa collocaIOne.
Quanto alla domanda dell' di riduIOne del contributo al mantenimento per i tre figli, va Parte_1 preliminarmente ricordato che la Corte di CassaIOne ha ripetutamente sostenuto che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporIOnalità, che richiede una valutaIOne comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla consideraIOne delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 32466 del 22/11/2023). Anche di recente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinaIOni naturali e delle loro aspiraIOni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporIOnalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporIOne alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024;
Cass., Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9839) La Suprema Corte ha, altresì, precisato, a proposito della valutaIOne delle "attuali" esigenze del figlio, primo parametro di quantificaIOne menIOnato dalla legge, che l'aumentare delle esigenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostraIOne (Cass., n. 11724 del 4 maggio 2023).
In adesione ai principi sopra espressi, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, deve osservarsi che rispetto alla data del divorIO (2021) la situaIOne reddituale del ricorrente non ha subito una sostanziale modifica e non appare peggiorata, infatti egli ha dichiarato i seguenti redditi lordi annui: anno di imposta 2018 (euro 26.331); anno di imposta 2019 (euro 27.247,00); anno di imposta 2020 (euro
25.944,00); anno di imposta 2021 (euro 29.376,00); anno di imposta 2022 (euro 29.240,00).
Dagli atti è emerso, inoltre, che dal marzo 2021 il ricorrente ha ottenuto un livello superiore tanto che il suo reddito imponibile che nel 2020 ammontava a € 25.944,00, è aumentato nel 2021 a € 29.376,00 e
4 verosimilmente salirà ancora a fronte dell'aumento del livello retributivo conseguito.
Il mutuo depositato in atti reca la data 20.10.2020 e dunque è antecedente rispetto alla data del divorIO per cui non si tratta di una sopravvenienza e come tale non assume alcuna rilevanza.
Nulla inoltre è stato dedotto e allegato dal ricorrente in merito ad un miglioramento della condiIOne economica della resistente che, in ogni caso, non ha subito rispetto alla data del divorIO una sostanziale modifica rilevante;
dagli atti risulta, infatti, che la ha percepito i seguenti redditi annui lordi: CP_1 anno di imposta 2019, € 29.104,00; anno di imposta 2020, € 29.578,00 ed anno di imposta 2022 €
30.636,00. Seppure nel 2022 la ha contratto un nuovo matrimonio, per cui anche il marito può CP_1 partecipare alle spese connesse alla gestione della casa, va anche tenuto conto che i figli, rispetto al 2021, sono cresciuti e con l'aumento dell'età anagrafica ne sono certamente aumentate le necessità.
Pertanto, comparando le capacità reddituali e patrimoniali delle parti, osserva il Collegio che non appare giustificata una riduIOne dell'assegno di mantenimento posta a carico del ricorrente per i tre figli (il cui importo peraltro era stato concordato tra le parti), per cui la domanda va rigettata.
Passando alle domande riconvenIOnali proposte dalla resistente, si osserva quanto segue.
La resistente ha chiesto, in via riconvenIOnale, con le note depositate in data 27.8.2024 che venga disposto l'affidamento esclusivo della prole alla madre, deducendo: l'impossibilità di concordare con il padre qualsiasi scelta e spesa straordinaria per i figli in quanto il padre manifesta sempre un immotivato diniego a qualsiasi proposta /scelta nell'interesse dei figli effettuata dalla al solo scopo di CP_1 creare un ulteriore disagio alla stessa;
in particolare, in occasione della iscriIOne al centro estivo di
(che i fratelli hanno frequentato ogni estate, visto che entrambi i genitori lavoravano) ha Per_3 immotivatamente omesso il proprio consenso e omesso ogni forma di contribuIOne, lasciando ogni onere economico e di gestione dei figli ricadere solo sulla madre;
il ricorrente, oltre a non collaborare in alcuna misura alla gestione quotidiana dei minori, non concede alla il consenso per iscrivere CP_1
i figli al centro estivo durante i mesi da giugno ad agosto, nonostante detta scelta fosse già stata concordata negli anni precedenti per gli altri due figli, proprio in consideraIOne del fatto che entrambi i genitori lavoravano e della totale indisponibilità del padre;
dal mese di dicembre 2023 la gestione dei minori è radicalmente cambiata in consideraIOne del comportamento del ricorrente e dalla sua famiglia di origine, che hanno esasperato i bambini al punto tale da allontanarli definitivamente da loro;
la conseguente incapacità del ricorrente di condividere scelte e decisioni, anche essenziali, per i medesimi, che si manifesta anche nelle scelte più semplici e ordinarie, già precedentemente concordate, e che detto atteggiamento si ripercuote inevitabilmente sulla vita dei minori.
Il ricorrente si è opposto all'accoglimento di tale domanda ritenendo che l'affidamento esclusivo possa essere riconosciuto solo in caso di manifesta incapacità di un genitore di prendersi cura del minore, sia a livello fisico che psicologico che deriva in genere da problemi di salute mentale, abuso di sostanze, o da un comportamento violento o pericoloso e che le ipotesi di comportamenti che possono essere
5 dannosi per il minore riguardano la violenza domestica, abusi, trascuratezza grave, di cui nella specie non vi è traccia.
Premesso che su tale domanda il ricorrente ha preso posiIOne e pertanto il contraddittorio è stato rispettato, giova osservare in punto di diritto come l'art. 337 terc.c. prescriva chiaramente che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, avendo diritto il minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ed imponga di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo quindi l'affidamento condiviso come la regola, e quello esclusivo come ecceIOne, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio, così come chiaramente prescritto dall'art. 337 quater codice civile.
Più specificamente, si è statuito in giurisprudenza che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicaIOne risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, allorquando, ad esempio, il genitore abbia tenuto comportamenti o atteggiamenti educativi inadeguati, condotte non idonee e potenzialmente pregiudizievoli per il minore, nel caso in cui il figlio rifiuti in modo categorico il rapporto con uno dei genitori o manifesti disagio nei suoi confronti, o come nel caso in cui il genitore affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligaIOne contributiva posta a suo carico in favore dei figli minori o si sia completamente disinteressato del figlio, non facendogli mai visita o esercitando in modo discontinuo il suo diritto di visita (vedasi, ex multis, Cass. civ.
3.1.2017 n. 27), ove si è ribadito come l'affido esclusivo possa essere concesso, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivaIOni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo, la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere dei minori;
Cass. civ. Sez. I, 22.09.2016,
n. 18559; Cass., 17.12.2009 n. 26587 ove si legge: "perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi….che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condiIOne di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore... (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza de genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruIOne e di educaIOne del minore), con la conseguenza che '...l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusiva dovrà risultare sorretta da una motivaIOne non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari eserciIO della potestà genitoriale
e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adoIOne, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...").
Ciò premesso, l'incapacità genitoriale dell' rileva sotto due profili. Parte_1
Sotto un primo ma importante profilo, rimproverare o anche solo interrogare il figlio minore sul contenuto dell'ascolto effettuato dal giudice nel processo (cfr registraIOne audio “dichiaraIOni giudice” depositata dallo stesso è un atteggiamento grave che è già di per sé indice di inidoneità Parte_1
6 genitoriale;
infatti, il coinvolgimento del minore nelle vicende processuali con una sorta di colpevolizzaIOne, più o meno diretta, rispetto a quanto il minore ha dichiarato nel corso dell'ascolto, denota l'incapacità del genitore (in questo caso, del padre) di comprendere i vissuti del figlio e l'incapacità di tutelarlo rispetto a situaIOni che possono metterlo in grave tensione e disagio;
e il fatto che le dichiaraIOni rese dal figlio nel processo non appaiono strumentalizzate o esaltate da nessuno è dimostrato dalla stessa condotta paterna che mette all'angolo il figlio chiedendogli ragione di quello che spontaneamente il minore ha detto al giudice in sede di ascolto e che non dovrebbe mai essere oggetto di contraddittorio tra genitore e figlio, essendo quello un momento delicato per la vita di un minore che dovrebbe essere rispettato dal genitore.
Sotto un secondo profilo, l'inadeguatezza paterna si manifesta anche nel caso in cui il ricorrente non si pone in condiIOni di ascolto rispetto ai figli rendendosi incapace di sentire le loro sensaIOni, i loro sentimenti e le loro difficoltà, soprattutto quando, come nel caso di gli stessi si trovano nella Per_1 delicata fase dell'adolescenza.
A quanto sopra rilevato, si aggiunge la difficoltà documentata dalla parte resistente di condividere con il ricorrente le scelte e le decisioni che riguardano i figli (cfr docc. 8 e 9 depositate con le note autorizzate)
e ciò impone di concentrare su un unico genitore, in questo caso e per quanto detto sopra, sulla madre la responsabilità genitoriale per evitare un blocco immotivato nella gestione ordinaria dei minori.
Quanto al diritto-dovere di visita dei figli minori spettante al genitore non collocatario, recente orientamento giurisprudenziale precisa che al diritto di visita del genitore non collocatario corrisponde anche un suo dovere di frequentaIOne e visita del figlio minore, teso a realizzare il diritto di quest'ultimo alla bigenitorialità di cui all'art. 337-ter c.c. e ad una crescita sana ed equilibrata.
Infatti, il diritto-dovere di visita consiste contestualmente nel diritto del genitore non collocatario di continuare a mantenere rapporti significativi con il figlio minore e nel diritto del figlio di continuare a mantenere rapporti significativi con il genitore con il quale non coabita.
Tuttavia, non costituisce un obbligo coercibile in quanto è rimesso alla libera e consapevole scelta del genitore e alla libera autodeterminaIOne del figlio, soprattutto se il figlio è un “grande minore”.
Pertanto, la Suprema Corte sottolinea che tale diritto-dovere "non è suscettibile di coerciIOne neppure nella forma indiretta di cui all'art. 614-bis cod. proc. civ. trattandosi di un potere-funIOne che, non sussumibile negli obblighi la cui violaIOne integra, ai sensi dell'art. 709-ter cod. proc. civ., una "grave inadempienza", è destinato a rimanere libero nel suo eserciIO quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, nell'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata" (cfr. Cass.,
Sez. I civ., n. 6471/2020).
Nella fattispecie in esame, i figli hanno manifestato delle difficoltà nel frequentare l'abitaIOne paterna, per via dell'atteggiamento che il padre e le persone che con il padre hanno abitudini di vita assumerebbero nei loro confronti.
7 Infatti, il figlio ha dichiarato: “io conosco la compagna che si chiama ma non ci vado d'accordo perché Per_1 Per_6 parla male di mamma e del marito, se PA dice qualcosa di mamma lei da ragione a PA e lei fa pure i video di nascosto che PA li manda a mamma per esempio per far vedere che mi diverto. Quando sto a Rieti con mio padre lui non ci fa uscire e rimaniamo con lui perché lui dice che dobbiamo stare con lui e ogni tanto viene pure a cena . Io come sport Per_6 gioco a calcio a e faccio parte della squadra , lo faccio tre volte la settimana e ci vado o con il motorino o Per_7 Per_8 nonno o mamma o zia (sorella di mamma); PA viene a vedere giusto le partite perché dice che lavora Per_9 Per_6 perché le partite capitano sia durante la settimana che la domenica e ogni tanto viene pure PA. Prima di Natale vedevo mio padre e ci andavo pure a dormire, poi piano piano non ci sono più andato e nemmeno perché non smette di Per_2
Per_ parlare male di mamma e poi perché mi obbligava a fare i compiti con IO che è un suo cugino che abita sopra ma non mi trovo molto bene con lui, lui mi aiutava più in inglese su quello mi riusciva ad aiutare. Mentre io facevo i compiti Per_ PA andava a fare altri giri, la spesa. Ad un certo punto mi sono stancato di fare compiti con mi dava fastidio fare
i compiti perché più o meno era severo e preferivo farli la sera da mamma. PÀ pure mi chiama ma io non rispondo da tre mesi perché mi sono stancato e non rispondo nemmeno ai messaggi di whatsapp il motivo è sempre lo stesso che lui parla male di mamma, poi a volte fa degli scatti da di matto e ogni tanto mi allungava pure le mani (esempio un giorno stavo a giocare con e lei è un po' permalosa e si è messa a strillare e PA mi ha fatto paura dalla faccia, aveva gli occhi Per_3 un po' di fuori, mi ha dato un ceffone sull'orecchio). Poi quando siamo da lui organizza cene con gli amici e ci toglie la password e whii un giorno per chiamare mamma sono andato di fuori in un prato perché in casa non ci davano la password
e poi quando eravamo più piccoli usava delle scuse per non farci prendere i telefoni e diceva che ce li spaccava. Se mio padre smette di fare queste potrei piano piano riprendere a frequentarlo. Poi un'altra cosa che mi dava fastidio e che ci faceva vedere il conto corrente per dirci che non aveva i soldi e non ci poteva portare a cena fuori e comprare le cose, infatti ultima volta al mio compleanno non mi ha fatto il regalo, mi ha detto te lo do a Natale un unico regalo Natale e compleanno. Io avevo una cassetta a casa di mio padre in cui ci avevo messo i soldi della comunione e della cresima e un giorno mi servivano dei soldi per fare una cosa (la chiave ce l'avevo io di questa cassetta) e l'ho ritrovata rotta e mi ha detto che aveva presa circa euro 1700 che gli servivano e mi ha detto poi te li rido quando posso, la cassetta era praticamente vuota. Io sto bene come sto e voglio continuare a vivere con mamma.
Anche la figlia (di anni 14) ha dichiarato: “Io faccio la seconda media e dopo vorrei fare lo scientifico Per_2 sportivo, vorrei fare la insegnante di ginnastica. Io faccio ginnastica ritmica a Rieti dal lunedì al venerdì e qualche volta pure il sabato perché lo faccio a livello agonistico e mi ci porta o mamma o zia (sorella di mamma) oppure nonno Per_6
o o nonna Con nonna non mi trovo molto bene perché critica mamma, e Per_11 Per_12 Per_13 Per_14 Per_12 le persone che gli stanno intorno. Le medie le faccio qui di fronte e mi porta o mamma o , PA non mi porta mai, Per_12 io gliel'ho chiesto ma lui mi ha detto che deve andare a lavoro presto. Lui vive a Rieti con nonna. PÀ non mi viene a prendere all'uscita, dice sempre che sta a lavoro che ha da fare e non vado a mangiare a casa nonna. Io non vado a dormire da mio padre da prima di Natale, prima ci andavo, sempre perchè ci parla di mamma e mi dispiace, io ho provato a dirglielo ma lui niente non cambia. Per messaggio lui alcune volte mi scrive e io rispondo. Io sto bene come sto, sono Per_ tranquilla, quando andavo da PA lui ci obbligava a fare i compiti con ma io ho paura a stare sola con lui perché
8 Per_ PA ci ha detto che è stato in comunità perché beveva. in inglese è bravo e PA ci diceva di fare i compiti con lui. Io voglio rimanere a vivere con mamma, a volte ho paura a stare anche da sola con PA, una volta stavamo giocando tutti e tre io e e ha strillato ma perché stavano giocando e lui è venuto con gli occhi di fuori arrabbiato Per_3 Per_1 Per_3
e ci ha fatto paura;
certe volte dava pure gli schiaffi a a volte per delle cavolate. A me PA non mi ha mai Per_1 picchiata. PÀ ha una fidanzata che si chiama ma non mi piace tanto perché pure lei ci parla male di mamma, Per_6 poi quando stavamo da PA lei ci faceva video di nascosto e ci registrava ma io me ne accorgevo. Esempio a Pasquetta stavamo con PA e PA ci ha tolto i telefoni per non farci parlare con mamma, stavamo a casa di amici tutti avevano la whifii ce l'avevamo tutti ma a noi non l'hanno data per non farci parlare con mamma”.
Le dichiaraIOni dei figli, peraltro convergenti, hanno confermato l'incapacità del padre di contenere atteggiamenti irrispettosi e denigratori assunti nei confronti della madre che, oltre a compromettere il rapporto con i propri figli, sono indice anch'essi di inidoneità genitoriale, per cui la richiesta della resistente di limitare le visite padre figli possono essere accolte, salvo accordi più ampliativi tra i genitori e nel rispetto della volontà dei figli.
Quanto alla richiesta di parte resistente volta ad ottenere un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli da 750 euro ad euro 900, va rilevato che rispetto alla data del divorIO avvenuto nel 2021 (ma tale importo risulta stabilito sin dal momento della separaIOne del 2018) certamente le esigenze dei figli sono accresciute per il solo fatto dell'età ma al contempo la resistente ha contratto un nuovo matrimonio e può contare sul marito quanto meno per dividere le spese connesse alla gestione della casa;
per questo motivo il Collegio, valutando la situaIOne economica e reddituale complessiva, ritiene di lasciare invariato l'importo dell'assegno di mantenimento concordato per il mantenimento dei figli, tenuto conto che l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla madre in quanto genitore che ha l'affidamento esclusivo dei figli e che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate e quotidiane degli stessi.
Resta fermo il contributo del padre nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, e si richiama sul punto il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Rieti, precisando che in consideraIOne dell'affidamento esclusivo alla madre sarà la stessa a scegliere unilateralmente le spese da effettuare, chiedendone il rimborso pro quota al resistente.
In consideraIOne delle ragioni della decisione con rigetto della domanda di modifica e collocaIOne del figlio formulate dal ricorrente, e accoglimento della domanda di affidamento esclusivo della Per_1 resistente, le spese di giudiIO devono essere poste a carico del ricorrente soccombente e sono liquidate a norma del DM 147/2022 come in dispositivo facendo applicaIOne dei parametri medi avendo riguardo al valore indeterminato della controversia e all'attività svolta.
P.Q.M.
9 il Tribunale di Rieti in composiIOne collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudiIO R.G. 271/2023 introdotto con ricorso da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, cosi provvede:
[...]
- rigetta la domanda di modifica proposta da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- affida i figli minori alla madre con eserciIO esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzaIOne della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggiore interesse per i minori riguardanti la relativa istruIOne, educaIOne e salute, determinaIOne della residenza abituale, decisioni che potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, tenendo conto della capacità, dell'inclinaIOne naturale e delle aspiraIOni dei figli, anche in assenza del consenso del padre;
- dispone altresì che il padre terrà i figli un solo pomeriggio alla settimana ossia il lunedì dalle 17 alle ore
21,00 (nel periodo invernale) e dalle ore 17 alle 22 (nel periodo estivo), fermo per il resto (ossia fine settimana, vacanze ecc) quanto già previsto dalla sentenza n. 152/2021 e salvo accordi più ampliativi tra le parti;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli, secondo quanto indicato e precisato in motivaIOne;
- dispone che l'assegno unico universale per i tre figli spetti alla madre per l'intero importo;
- condanna a rifondere le spese di lite a favore di che liquida in Parte_1 Controparte_1 euro 2.833 per compensi, oltre 15% rimborso spese forfettarie ed accessori come per legge.
Cosi deciso in Rieti, il 17.4.2025
Il giudice del.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
10