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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/07/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2359/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2359/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Dario Parte_1 C.F._1
Lombardo
RICORRENTE contro
, (C.F.: col patrocinio dell'avv. Federico CP_1 C.F._2
Cassarino
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 08/07/2025;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Canicattini Bagni il
01/07/2021 (Atto n. 4, P. II, serie A, uff. 1, anno 2021). Dalla superiore unione nasceva non nasceva prole.
Con sentenza n. 67/2024 pubblicata il 15/01/2024, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
1 Con ricorso depositato il 01/07/2024, chiedeva di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra indicato.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale non si CP_1 opponeva alla domanda di divorzio.
All'udienza del giorno 08/07/2025, le parti chiedevano congiuntamente di trasformare il procedimento in divorzio congiunto alle medesime condizioni della separazione.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla soprarichiamata sentenza di separazione, emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2359/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario
[...] CP_1 in Canicattini Bagni in data 01/07/2021 (Atto n. 4, P. II, Serie A, ufficio 1, anno
2021); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Canicattini Bagni di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 23.7.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
2 Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2359/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Dario Parte_1 C.F._1
Lombardo
RICORRENTE contro
, (C.F.: col patrocinio dell'avv. Federico CP_1 C.F._2
Cassarino
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 08/07/2025;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Canicattini Bagni il
01/07/2021 (Atto n. 4, P. II, serie A, uff. 1, anno 2021). Dalla superiore unione nasceva non nasceva prole.
Con sentenza n. 67/2024 pubblicata il 15/01/2024, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
1 Con ricorso depositato il 01/07/2024, chiedeva di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra indicato.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale non si CP_1 opponeva alla domanda di divorzio.
All'udienza del giorno 08/07/2025, le parti chiedevano congiuntamente di trasformare il procedimento in divorzio congiunto alle medesime condizioni della separazione.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla soprarichiamata sentenza di separazione, emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2359/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario
[...] CP_1 in Canicattini Bagni in data 01/07/2021 (Atto n. 4, P. II, Serie A, ufficio 1, anno
2021); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Canicattini Bagni di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 23.7.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
2 Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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