Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5908 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 17499/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17499/2024 promossa da:
in persona del leg. rapp. p.t. , con sede in Parte_1 Parte_2
Castelnuovo Cilento (SA), alla via Arbosto 95, C.F. , rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Luca Di Genio (c.f.: ) presso il cui studio in C.F._1
Marina di Ascea (SA), al C.so Elea, 238, elettivamente domicilia
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ONoparte_1
in Napoli alla Piazza Masaniello n. 31, partita iva , rappresentata e difesa, P.IVA_2
pagina 1 di 12
Raffaele Sepe c.f. e dall'Avv. Aurora Sepe, c.f. C.F._3
con studio in Napoli, alla via Carlo Poerio n. 90 CodiceFiscale_4
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note scritte depositate per l'udienza del 12-6-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 25-7-2024 la (d'ora Parte_1
innanzi, per brevità, ) ha impugnato il decreto ingiuntivo n.3236/24, Parte_1
notificatole in data 18-6-2024, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 25.103,60, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, nonché le spese e competenze di procedura, liquidate in € 145,50 per spese ed euro 567,00 per onorari, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a..
ON La ricorrente (da qui per brevità) deduceva quanto ONoparte_1
segue:
- che in data 31.08.2022 sottoscriveva con la in persona del Parte_1
l.r.p.t., c.f. e p.iva , con sede in Castelnuovo Cilento (SA) alla Via Arbosto P.IVA_1
n. 95, un contratto di vendita ed assistenza software, avente ad oggetto la fornitura di prodotti software della , servizi professionali, di manutenzione ed CP_2
pagina 2 di 12 assistenza;
ON
- che la per l'attività svolta a favore della resistente emetteva le seguenti fatture elettroniche: 1) n.ro 1615/00 (doc. A5) del 04.10.2022 per un importo pari ad €
26.779,00, a fronte della quale la resistente corrispondeva, senza alcun valido motivo, la minor somma pari ad € 15.648,70, per cui l'istante vanta all'attualità un credito residuo pari ad € 11.130,30; 2) n.ro 559/00 del 06.02.2023 per un importo pari ad € 8.235,00 a fronte della quale la resistente corrispondeva, senza alcun valido motivo, la minor somma pari ad € 5.240,48, per cui la ricorrente vanta all'attualità un credito residuo pari ad € 2.994,52; 3) n.ro 541/00 del 26.01.2024 per un importo pari ad € 939,40, a fronte della quale la resistente, senza alcun valido motivo, nulla ha corrisposto;
4) n.ro 542/00
del 26.01.2024 per un importo pari ad € 10.039,38, a fronte della quale la resistente,
senza alcun valido motivo, nulla ha corrisposto;
-che, pertanto, la società ricorrente vanta, a titolo di saldo fatture emesse, un credito residuo pari ad € 25.103,60, come può evincersi dall'estratto conto versato in atti.
ON Sulla base di tali premesse la chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo de quo, avverso il quale proponeva opposizione la . Quest'ultima Parte_1
contestava il credito rivendicato dalla controparte, eccependo di non avere sottoscritto alcun contratto di vendita ed assistenza software, avente ad oggetto la fornitura di prodotti software della , servizi professionali, di manutenzione ed CP_2
assistenza. , quale amministratore e legale rapp.te p.t. della Parte_2 Parte_1
ha disconosciuto il contratto posto a base del ricorso monitorio “per non
[...]
pagina 3 di 12 averlo mai concluso e firmato e pertanto disconosce anche le firme apposte su detto
contratto per non essere state apposte da lui” (v.pag.3 dell'atto di opposizione);
L'ingiunta ha, altresì, dedotto che, fermo restando il disconoscimento del contratto di cui sopra, comunque l'opposta società non avrebbe fornito alcun software della
, né avrebbe mai eseguito attività di assistenza in favore della opponente. CP_2
La resistente ha, quindi, contestato tutte le fatture poste a base del ricorso monitorio.
In data 7-1-2025 si costituiva in giudizio parte opposta, impugnando quanto ex adverso dedotto e chiedendo confermarsi il decreto ingiuntivo.
La stessa domandava al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) conceda la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto stante la presenza
dei presupposti codicistici, di merito, nonché in forza della citata clausola 6.8
2) nel merito rigetti l'avversa opposizione perché infondata sia in fatto che in diritto e
per l'effetto confermi il decreto ingiuntivo opposto;
3) in subordine, qualora dovesse ritenere di revocare il decreto ingiuntivo opposto per
mancanza dei presupposti su cui è stato emesso, condanni in ogni caso con sentenza
l'opponente al pagamento di una somma pari a quella richiesta con l'ingiunzione di
ON pagamento avendo l fornito prova del suo credito nel giudizio di opposizione;
4) in subordine condanni l'opponente al pagamento della minor somma eventualmente
dovuta, salvo gravame;
5) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori, nonché ex art.
pagina 4 di 12 96 c.p.c. stante la totale infondatezza delle difese di controparte.”
Con ordinanza in data 21-3-2025 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo de quo e ammetteva le istanze istruttorie articolate dalla opposta nei limiti di cui all'ordinanza medesima, fissando l'udienza del 17-4-2025
per il raccoglimento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e per la escussione dei due testi ammessi di parte opposta.
All'udienza del 17-4-2025 nessuno compariva e il G.I. rinviava la causa ex art. 309 cpc all'udienza del 12-5-2025, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Solo la parte opponente depositava le note scritte in vista dell'udienza del 12-5-
2025, evidenziando che non era stata espletata la procedura della negoziazione assistita,
né la mediazione e chiedendo, sulla base di ciò, la revoca del decreto ingiuntivo.
Inoltre, eccepiva la decadenza della opposta dalla prova.
Il G.I. fissava l'udienza di discussione ex art.281 sexies cpc per la data del 12-6-
2025, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
L'opposizione proposta appare infondata.
Con l'atto di opposizione la ha contestato il credito rivendicato dalla Parte_1
controparte, eccependo di non avere sottoscritto alcun contratto di vendita ed assistenza pagina 5 di 12 software, avente ad oggetto la fornitura di prodotti software della , servizi CP_2
professionali, di manutenzione ed assistenza. , quale amministratore e Parte_2
legale rapp.te p.t. della ha disconosciuto il contratto posto a base Parte_1
del ricorso monitorio “per non averlo mai concluso e firmato e pertanto disconosce
anche le firme apposte su detto contratto per non essere state apposte da lui” (v.pag.3
dell'atto di opposizione).
L'ingiunta ha, altresì, dedotto che, fermo restando il disconoscimento del contratto di cui sopra, comunque l'opposta società non avrebbe fornito alcun software della
, né avrebbe mai eseguito attività di assistenza in favore della opponente. CP_2
La resistente ha, quindi, contestato tutte le fatture poste a base del ricorso monitorio.
Ebbene, osserva il tribunale che sulla base delle risultanze istruttorie - di natura documentale - acquisite in atti, devono ritenersi comprovate la ragioni creditorie
ON fatte valere dalla .
Si rileva che all'udienza del 17-4-2025, fissata per il raccoglimento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e per la escussione dei due testi ammessi di parte opposta, nessuna delle parti compariva.
Parte opposta decadeva, quindi, dal diritto di far assumere la prova.
La documentazione prodotta in giudizio dall'opposta appare, in ogni caso, idonea a comprovare il diritto di credito da essa vantato.
Ed invero, parte opposta ha depositato email del 9-9-2022, con la quale l'opponente pagina 6 di 12 trasmetteva all'opposta il contratto de quo, firmato da , legale Parte_2
rappresentante della (doc.2); inoltre, la ricorrente ha prodotto Parte_1
bonifico del 7-10-2022, con il quale la resistente provvedeva al pagamento del primo acconto relativo alla fattura 1615/00; tale bonifico veniva trasmesso dalla ingiunta alla con email del 7-10-2022 (v.doc.3 di parte opposta); inoltre, l'opposta ONoparte_1
ha prodotto bonifico del 3-2-2023 di euro 1615,00 eseguito dalla in suo Parte_1
favore sempre a titolo di acconto sulla fattura n.1615/00 (doc.5); risulta, altresì,
documentato il pagamento di euro 2748,64, eseguito mediante bonifico del 29-3-2023
dalla in favore della (doc.8 di parte opposta), Parte_1 ONoparte_1
nonché il pagamento di euro 2748,00, eseguito dalla prima in favore della seconda, mediante bonifico bancario del 3-5-2023 (doc.8 bis di parte opposta);
infine, è documentato il pagamento di euro 2748,64, eseguito dalla ingiunta in favore della ricorrente, mediante bonifico in data 1.6.2023 (doc.18 di parte opposta).
Si rileva che l'opponente con le note scritte depositate il 19-3-2025 ha impugnato i documenti prodotti dalla opposta, affermando che “in particolare si
evidenzia che le mail depositate sono delle semplici e-mail inviate dall'opposta che
non avendo la ricevuta di consegna sono privi di qualsiasi valore probatorio”.
Si osserva che l'intimata non ha specificamente contestato, con le note scritte pagina 7 di 12 depositate il 19-3-2025, di avere eseguito i pagamenti suindicati, documentati dai bonifici versati in atti.
I versamenti dei suddetti importi lasciano fondatamente presumere che tra la opposta e la intercorresse il rapporto contrattuale dedotto in giudizio e che la seconda Parte_1
riconoscesse tale rapporto, a cui aveva dato, dunque, esecuzione mediante i pagamenti suindicati.
Si rileva che la resistente ha impugnato, con le note depositate in data 19-3-
2025 , i documenti depositati dalla controparte in maniera del tutto generica,
peraltro, non prendendo posizione in alcun modo sui fatti allegati dalla opposta nella comparsa di risposta (ad esempio, sulla richiesta inoltrata dalla Pt_1
alla i rimodulare le scadenze di pagamento della fattura
[...] CP_1
1615/00/22); né l'opponente ha specificamente contestato i rapporti di intervento che l'opposta asserisce di avere eseguito (documenti 14, 15, 16, 17 di parte opposta).
Ebbene, i pagamenti eseguiti dall'opponente e comprovati dalla documentazione allegata dall'opposta privano di effetti il disconoscimento del contratto operato dall'ingiunta.
Ed infatti, la volontaria esecuzione del contratto, sia pure parziale, costituisce riconoscimento implicito della sottoscrizione del contratto.
pagina 8 di 12 “La parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione”.
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10849 del 28/06/2012; in tema anche Cass. 25047/2009 e
18748/2004).
L'esecuzione del contratto rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c. poiché l'esecuzione, seppur parziale, ne produce il riconoscimento.
Alla luce dei principi affermati, in subiecta materia, dalla Corte regolatrice (Cass.
18748/2004), la parte che abbia, anche tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che,
ove ciò avvenga (in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione.
A tale principio (che si pone in ideale linea di continuità con il più generale dictum di cui a Cass. 25047 del 2009) questo Tribunale intende dare senz'altro continuità,
ribadendo che “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si
sia data precedente volontaria esecuzione è inammissibile, in quanto tale
comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con
quello precedentemente assunto”.
Inoltre, si osserva che anche a prescindere da quanto sopra argomentato, il pagina 9 di 12 disconoscimento del contratto posto a base del ricorso monitorio, operato dalla resistente, risulta sconfessato dalla ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente e costituita dalla e-mail del 9-9-2022, con la quale l'opponente trasmetteva all'opposta il contratto de quo, firmato da , legale Parte_2
rappresentante della (doc.2). Parte_1 Parte_1
Né l'opponente ha specificamente contestato i rapporti di intervento depositati dall'opposta.
Tale circostanza - unitamente ai pagamenti sopra menzionati, effettuati dalla ingiunta,
che non avrebbero senso, ove non fossero state effettivamente eseguite le prestazioni dalla opposta - consente di ritenere acclarata l'attività compiuta dalla
ON
, per la quale la stessa reclama oggi il pagamento del corrispettivo.
Per quanto attiene, poi, all'eccezione sollevata dalla intimata con le note scritte depositate in data 11-5-2025, relativa al mancato espletamento della negoziazione assistita e/o della mediazione, si osserva, innanzitutto, che l'opponente solleva un'eccezione del tutto generica, non precisando quale delle due condizioni di procedibilità avrebbe dovuto essere assolta nel caso di specie (se la mediazione o la negoziazione assistita).
In secondo luogo, l'eccezione è tardiva, posto che avrebbe dovuto essere proposta a pena di decadenza nella prima difesa utile (atto di opposizione).
Inoltre, la negoziazione assistita non trova applicazione nei procedimenti di pagina 10 di 12 ingiunzione, inclusa l'opposizione (v.art.3 comma 3 Dl n.132/2014).
Infine, quanto alla mediazione, la controversia in esame, in quanto relativa ad una vendita mista ad un appalto di servizi, non è soggetta alla procedura della mediazione obbligatoria, non rientrando tra le materie tassativamente elencate dall'art.5 DL.vo n.28/2010.
Per tutte le considerazioni svolte l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio e introduttiva, nel valore minimo per la fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito della memoria integrativa, e nel valore minimo per la fase decisionale, esauritasi nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3236/24 del
Tribunale di Napoli, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3387,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
pagina 11 di 12 Napoli, 12/06/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 12 di 12