Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1953, n. 49
Articolo 2
Versione
18 febbraio 1953
Art. 1.
I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378, e 28 gennaio 1948, n. 76 , ratificati con modifiche dalla legge 17 luglio 1951, n. 575 , sono prorogati, con le modifiche di cui al successivo art. 2, sino a che saranno emanate nuove norme legislative organiche in materia. Essi cessano, comunque, di avere vigore il 31 ottobre 1953.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1953