Articolo 1 della Legge 24 luglio 1941, n. 843
Articolo 2
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27 agosto 1941
Art. 1.

In tempo di guerra, chiunque, appartenendo all'equipaggio di una nave mercantile nazionale, ancorche' non iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario ne' requisita o noleggiata in tutto o in parte dallo Stato, non osservi le disposizioni Impartite dall'autorita' militare circa l'uso della nave o, comunque, circa i provvedimenti da adottare in caso di pericolo derivante da operazioni di guerra, e' punito con le stesse pene stabilite per i militari dalla legge penale militare.

La cognizione del reato spetta ai Tribunali militari.
Entrata in vigore il 27 agosto 1941