Art. 1.
In tempo di guerra, chiunque, appartenendo all'equipaggio di una nave mercantile nazionale, ancorche' non iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario ne' requisita o noleggiata in tutto o in parte dallo Stato, non osservi le disposizioni Impartite dall'autorita' militare circa l'uso della nave o, comunque, circa i provvedimenti da adottare in caso di pericolo derivante da operazioni di guerra, e' punito con le stesse pene stabilite per i militari dalla legge penale militare.
La cognizione del reato spetta ai Tribunali militari.
In tempo di guerra, chiunque, appartenendo all'equipaggio di una nave mercantile nazionale, ancorche' non iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario ne' requisita o noleggiata in tutto o in parte dallo Stato, non osservi le disposizioni Impartite dall'autorita' militare circa l'uso della nave o, comunque, circa i provvedimenti da adottare in caso di pericolo derivante da operazioni di guerra, e' punito con le stesse pene stabilite per i militari dalla legge penale militare.
La cognizione del reato spetta ai Tribunali militari.