Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 29/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2138/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, riunito nella camera di consiglio del 17/01/2025 composto dai
Sig.ri magistrati:
DO. Elvira Buzzelli Presidente
DO. Giovanni Spagnoli Giudice
DO.ssa Jolanda Di Rosa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2138 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza del 24/10/2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, alla Via di Villa Patrizi n. 13, presso C.F._2
lo studio degli Avv.ti Andrea Gemma e Alessia Salamone, che li rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attori-
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1 P.IVA_1
Chieti, alla Via LI Masci, n. 125/L, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Marchese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara, alla Piazza Ettore Troilo, n. 8, giusta procura in atti;
-convenuta-
Oggetto: cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali.
1
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione, e convenivano dinanzi all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale la al fine di sentirla condannare, previo accertamento della violazione degli CP_1
obblighi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1337 c.c., al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato a essi attori, in misura non inferiore a € 250.000,00, oltre interessi e rivalutazione, per l'ingiustificato recesso dalle trattative per l'acquisto delle quote della
ON Oftalmica s.r.l. di titolarità degli attori.
A fondamento della domanda, gli attori deducevano:
- di essere soci al 50% della ON Oftalmica s.r.l., società attiva nel settore della commercializzazione di dispositivi medicali per la diagnostica oftalmica in Emilia Romagna;
- che la società convenuta era una competitor della società degli attori e voleva ottenere la concessione del diritto di esclusiva per la distribuzione dei prodotti Heidelberg in territorio emiliano;
- che, a tal fine, proponeva agli attori di acquistare la concessione di distribuzione CP_1
esclusiva, per poi sub-concedere agli stessi attori tale diritto;
- che nel 2016 e confermavano ad Heidelberg l'accordo raggiunto Parte_1 CP_1
al fine di indurre quest'ultima a concedere a (e, per essa, a ON) l'esclusiva CP_1
distribuzione dei propri prodotti in Emilia Romagna (poi effettivamente concessa nel 2017 e sub-concessa da a ON il 21/12/2017 con durata annuale); CP_1
- che nel 2017 gli attori e raggiungevano la seguente intesa: avrebbe acquistato le CP_1 CP_1
quote di ON al prezzo di €. 200.000,00 e proseguito il rapporto di lavoro con Parte_1
e il DO. dipendente della ON e braccio destro degli attori, onde Persona_1
accreditarsi presso i clienti della zona;
- che, in prospettiva della cessione, ON avviava una consistente attività di introduzione di nel mercato emiliano, mettendo in contatto la convenuta con la storica clientela di zona;
CP_1
- che, quanto alla cessione del prezzo, gli attori richiedevano il pagamento di un acconto da parte dell'acquirente e la corresponsione a rate del corrispettivo residuo, previa prestazione di idonee garanzie sul pagamento delle rate;
2 - che, tuttavia, dal canto suo, proponeva termini e condizioni inaccettabili, ossia il CP_1
pagamento del prezzo in n. 48 rate, anziché n. 4, senza alcuna prestazione di garanzie e con le spese relative all'autovettura Mercedes tg. FN711FL a carico di ON;
- che, in pendenza della negoziazione e in violazione delle intese raggiunte, stornava il CP_1
dipendente di ON, DO. , proponendo a quest'ultimo, già nel mese di Persona_1
novembre 2018, l'instaurazione di un rapporto di lavoro che veniva formalizzato nel marzo
2019, a seguito delle dimissioni di da ON il 15/01/2019; Per_1
- che, a quel punto, la cessione non era più di alcun interesse per la quale, con CP_1
l'assunzione di , aveva già conseguito a costo zero l'obiettivo strategico di Persona_1
accaparrarsi la zona e, quindi, i clienti di ON;
- che, infatti, proponeva, al solo fine di far naufragare le trattative, una nuova offerta di CP_1
€ 50.000,00 da pagare in n. 12 rate mensili;
- che la convenuta aveva approfittato dell'affidamento riposto dagli attori nelle trattative, stornando il loro braccio destro e cagionando agli stessi un danno pari ad almeno € 250.000,00
derivante dalla perdita di tempo in trattative inutili e dalla perdita di occasioni concrete di cessione, pregiudizio che aveva comportato la messa in liquidazione della società.
Si costituiva in persona del legale rappresentante pro tempore, insistendo per il rigetto CP_1
della domanda attorea e, in subordine, per la riduzione del risarcimento alla somma direttamente ricollegabile al fallimento delle trattative. Nello specifico, deduceva:
- che gli attori avevano già esternato la volontà di porre in liquidazione la società, come altresì evincibile dalla riduzione del volume d'affari in territorio emiliano;
- che le dimissioni del DO. erano state accettate dagli attori senza alcuna Persona_1
riserva, attesi gli accordi intercorsi in tal senso tra le parti, tanto che l'assunzione dello stesso alle dipendenze della era avvenuta in epoca antecedente alla chiusura delle trattative CP_1
per la cessione;
- che il naufragio dell'operazione di cessione era imputabile all'attore il Parte_1
quale non disponeva delle risorse economiche necessarie a portare a termine le trattative, avendo altresì manifestato la volontà di non concludere l'affare;
- che non era stata definitivamente pattuita la prestazione di garanzie per assicurare il pagamento delle rate del prezzo di cessione, così come il versamento dell'acconto di €
50.000,00.
3 La causa veniva istruita documentalmente, nonché a mezzo di prova per interpello e prova testimoniale, e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 24/10/2024, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, occorre rilevare la decadenza della parte convenuta dall'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito, Sezione specializzata in materia di impresa, in relazione all'oggetto del contendere, in quanto formulata per la prima volta in sede di udienza di prima comparizione del
28/01/2020. Discorrendosi, infatti, di incompetenza per materia, la relativa eccezione avrebbe dovuto essere proposta nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, giusta il disposto di cui all'art. 38 c.p.c.
Sempre in via preliminare, deve essere disposto lo stralcio dagli atti di causa della documentazione depositata da parte attrice con la propria comparsa conclusionale, in quanto trattasi di deposito irrituale e non autorizzato. La parte, infatti, giusta il disposto di cui all'art. 101 c.p.c., avrebbe dovuto formulare apposita istanza di acquisizione della documentazione, onde consentire all'organo giudicante di sottoporla al contraddittorio delle parti: trattasi, invero, di documentazione formatasi antecedentemente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, l'attore agisce in questa sede onde ottenere il risarcimento del danno da cd. responsabilità precontrattuale derivante da recesso ingiustificato dalle trattative.
Com'è noto, l'art. 1337 c.c. impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nella fase dello svolgimento delle trattative e nella fase di formazione del contratto. La norma non individua i comportamenti dovuti, limitandosi a richiamare la clausola generale della buona fede, da intendersi in senso oggettivo, quale canone di comportamento ispirato alla lealtà e alla correttezza.
Nell'ipotesi di recesso ingiustificato dalle trattative, la responsabilità precontrattuale tutela l'affidamento incolpevole della controparte in relazione all'esito positivo della contrattazione. In tal senso, è tutelato l'interesse della parte a non essere coinvolta in trattative inutili: se è vero, infatti, che sino al momento di conclusione del contratto la parte è libera di non concludere, è vero anche che il recesso deve essere attuato in modo da non pregiudicare ingiustificatamente le ragioni legittime della controparte contrattuale, pena il risarcimento del danno patito per effetto del recesso.
Ad avviso della consolidata giurisprudenza di legittimità, per ritenere integrata la responsabilità
precontrattuale occorre i) che tra le parti siano in corso trattative;
ii) che queste siano giunte a uno stadio idoneo a ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
iii) che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla
4 parte cui si addebita detta responsabilità; iv) che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei a escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (Cass. civ. n. 34510/2021; conf. Cass., n. 7545/2016).
Con particolare riguardo all'affidamento delle parti, esso si sostanzia nella convinzione che le trattative avranno un esito positivo, risolvendosi nella conclusione del contratto. L'affidamento è,
inoltre, incolpevole se, per il grado di serietà delle trattative, qualunque persona di comune diligenza avrebbe confidato nella conclusione del contratto (cfr. Cass., n. 2057/1996).
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie risulta provato e non contestato che tra le parti in causa fossero in corso trattative volte alla cessione a delle quote della ON CP_1
Oftalmica s.r.l. di titolarità delle parti attrici.
Dall'istruttoria condotta in corso di causa, peraltro, sebbene costituisca circostanza altrettanto pacifica tra le parti che le trattative non siano andate a buon fine, non essendo stato stipulato il contratto di cessione, non è emersa la prova di un recesso ingiustificato da parte della società convenuta.
In particolare, risulta provato documentalmente, da un lato, che le trattative sono state interrotte per volontà dell'attore (cfr. doc. 5 indice di parte convenuta, email del 22/11/2018 a Parte_1
forma di “Carissimo LI, davvero scusami per il ritardo ma la riflessione è Parte_1
stata profonda e anche per certi versi sofferta. Ovviamente preferirei parlarne “dei visu” cosa che comunque faremo, ma al di là delle condizioni economiche raggiunte, non sono in grado di accettare
le modalità da te proposte. Io conosco me stesso, conosco come vanno le cose, oggi sono in un certo
modo poi nel corso del tempo, anche senza colpa di nessuno, possono cambiare e potrebbero insorgere problemi […] E' stata una trattativa lunga, troppo, e mi dispiace che non si possa concludere”); dall'altro, che la società convenuta era seriamente interessata a concludere il contratto
(cfr. doc. 4 indice di parte convenuta, email del 17/10/2018: “Caro alla luce della Per_2
chiacchierata fatta la scorsa settimana a Bologna e dopo aver riconsiderato tutti gli argomenti trattati, Ti formulo la mia ultima proposta relativa all'operazione Fimas/ON […] pagamento globale di € 200.000,00 in n. 48 rate ciascuna di € 4.166,00, arrotondate a € 4.200,00 per un totale di € 201.600,00 […] uso dell'autovettura con pagamento a ns. carico di noleggio/leasing, bollo, assicurazione […] Penso sia un compromesso ragionevole e in ogni caso non ritengo di poter fare di più. Resto in attesa di una tua conferma di massima, per avviare il tutto a conclusione”; cfr. doc.
21 indice di parte attrice, email del 12/11/2018 a firma del legale rappresentante di “Caro CP_1
ho riflettuto su quanto mi hai scritto. Ok per la cessione gratuita dell'auto e con spese Per_2
gestionali a tuo carico Ok per la disponibilità a un rapporto di lavoro autonomo per 12 mesi […]
5 per quanto concerne il pagamento delle quote ON, ok per le 4 rate annue dal 2019 al 2022 ciascuna di € 37.500,00. Invece, come più volte ti ho spiegato, a causa di impegni finanziari presi
[…] non posso assolutamente accettare la rata iniziale di € 50.000,00 alla quale posso far fronte solo con pagamenti mensili. […] Infine, relativamente alle garanzie, l'unica che posso darti è un assegno a fine anno. Se sei d'accordo comunicarmelo e troviamo la data per incontrarci”. A tale email seguiva la risposta dell'attore del 22/11/2018, nella quale lo stesso Persona_3
manifestava la volontà di interrompere le trattative).
Emerge altresì ex actis che le trattative intercorse tra le parti non siano mai giunte a uno stadio avanzato tale per cui potesse ritenersi certa la stipula della cessione delle partecipazioni sociali della
ON, avendo le parti più volte modificato le proposte contrattuali, senza mai addivenire a un'intesa vincolante (cfr. docc.
4-9 indice di parte convenuta). Detta circostanza è stata confermata anche dal commercialista di parte convenuta, escusso quale teste all'udienza dell'11/11/2021, il quale, interrogato sul punto, ha precisato: “non ho mai assistito nel corso di ciascun incontro al raggiungimento concreto di un accordo” (cfr. verbale di udienza dell'11/11/2021).
Allo stesso modo, quanto all'asserito storno del dipendente DO. , dalla corrispondenza Per_1
intercorsa tra le parti si evince chiaramente, per un verso, che gli attori fossero perfettamente a conoscenza del passaggio del dipendente alla società convenuta e, per altro verso, che tale passaggio fosse stato consensualmente concordato (cfr. doc. 23 indice di parte attrice, email del 12/02/2019 a firma di “Caro LI, scusami ma davvero non ho molto tempo, sai che sono Parte_1
rimasto da solo perché lavora con te, quindi davvero il mio tempo è poco e rispettare gli Per_1 impegni presi occupa l'intera giornata”), e ciò a prescindere dall'effettiva cessione delle quote, essendo avvenuto pur a fronte della mancata stipula del contratto di cessione.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, ritiene il Collegio che il compendio probatorio raccolto non consenta di ritenere sussistente una responsabilità della società convenuta per recesso arbitrario dalle trattative in essere con gli attori, le quali, peraltro, non hanno mai raggiunto uno stadio idoneo a ingenerare un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
La domanda attorea risulta, quindi, infondata, con conseguente rigetto integrale della stessa, come pure della richiesta di condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c., formulata da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. rigetta la domanda;
II. condanna e al pagamento delle spese di lite, liquidate Parte_1 Parte_2 in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte convenuta, Avv. Tommaso Marchese, dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso nella videoconferenza del 17/01/2025
Il Giudice estensore
DO.ssa Jolanda Di Rosa
Il Presidente
DO.ssa Elvira Buzzelli
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