TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3333/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3333/2021 promossa da:
rappr e dif. dall'Avv. CAPPELLETTO Parte_1
MARCO elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 6,
- parte attrice - contro rappr e dif. dall'Avv. TOMMASINI FLAVIO e dall'avv.to Francesco Controparte_1 ente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, S. Croce 468/B
- convenuto – con la chiamata in causa di
E rappr e dif dall'Avv. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
LONGHI PAOLO elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BEZZECCA, 17 37045
LEGNAGO
-terzi chiamati da - Controparte_1
1 rappr e dif dall'Avv. Maria Cristina Valagussa del Foro Controparte_5 di Monza e dall'Avv. Alberto Lai Molè del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in Monza (MB) – Via XX Settembre 19.
- terza chiamata da e CP_2 CP_4 CP_3
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito
- Accertarsi e dichiararsi la responsabilità del Dott. nato a [...] il Controparte_1
5.9.1970, residente in [...], Costermano sul Garda (VR), C.F. , nella sua C.F._1 qualità di cessato Presidente dell' , in relazione ai Parte_2 fatti di cui è causa e per l'effetto condannare il Dott. al risarcimento dei danni tutti Controparte_1 subiti da quantificati in complessivi € Parte_2
874.991,87., ovvero nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere all'esito del presente giudizio, importo rivalutato alla data della sentenza e maggiorato degli interessi legali dal 18.11.2020 al saldo.
- Rigettarsi la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc formulata dal convenuto Dott. in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti. CP_1
- Con vittoria di spese e competenze di lite. in via istruttoria
- Ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate, per i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183, comma 6, cpc. dd. 17.2.2023.
Conclusioni di parte convenuta con espressa riserva di richiedere con separato giudizio il risarcimento del danno anche di immagine a seguito della mancata opposizione, da parte del successivo CdA di AT, alla richiesta di archiviazione del proc. pen. RGNR 13/8770 su cui poi si basò anche la sentenza della corte d'appello, nonché il risarcimento del danno patrimoniale ed il risarcimento del danno biologico precisa nel merito ed in via principale:
2 - respingersi la domanda attorea perché prescritta e/o per nullità della citazione;
- comunque, respingersi le domande attoree perché infondate, con condanna alle spese a carico dell'attore;
- accertata la responsabilità aggravata per lite temeraria dell'attrice in relazione alla richiesta risarcitoria connessa quanto meno al 2° licenziamento, liquidarsi equitativamente il corrispondente danno con conseguente condanna di AT a corrisponderlo al convenuto ex art.96 cpc;
CP_1 nel merito ed in via subordinata:
- accertata la costante informazione e confronto attuati dal dott. nei riguardi dei consiglieri CP_1
, e in ordine ad ogni propria iniziativa, dichiararsi Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 tutti questi ultimi tenuti a manlevare e tenere indenne, in tutto o in parte, il dott. da ogni CP_1 conseguenza pregiudizievole, spesa o danno derivante dall'eventuale accoglimento delle domande ev. precisande da AT specie in punto di (ipotetico) licenziamento ritorsivo, in proporzione alle colpe e responsabilità di ciascuno;
in via istruttoria
- con richiesta di acquisizione dei documenti elencati da pag. 29 a pag. 62 della memoria n.2 ex art.183 co. 6° cpc depositata in nome e per conto del dott. e da pag. 71 a pag. 72 della medesima CP_1 memoria, documenti ri-elencati con doverose segnalazioni (cfr note 1 e 2 in calce alla prima facciata) nel doc. n.240 prodotto dalla scrivente difesa, - con richiesta di emissione dell'ordine, ad AT, di esibizione in giudizio così come articolata dalla lettera “A)” alla lettera “M)” alle pagine da 69 a 71 della stessa memoria suddetta, - con richiesta di assunzione delle prove testimoniali sui capitoli da “1)” a “29)” emarginati alle pagine da pag 62 a pag 67 della stessa memoria in predicato e con i testi ivi indicati, - nonchè con richiesta di disporre l'interrogatorio formale del sig. sui capitoli da “30)” a Controparte_4
“35)” emarginati alle pagine da 67 a 69 della stessa memoria in parola.
Conclusioni dei terzi chiamati e CP_2 CP_4 CP_3
Voglia il Tribunale,
In via principale a) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei terzi chiamati, per palese estraneità al rapporto controverso, provvedendo alla loro estromissione;
3 b) respingersi integralmente le domande del convenuto principale rivolte ai terzi chiamati;
c) sussistendone i presupposti di legge, ordinare alla Compagnia di Controparte_5 rimborsare le spese legali, nel caso il procedimento li vedesse indenni da responsabilità od estromessi.
In subordine d) nella denegata ipotesi in cui si accertasse la quota di responsabilità dei terzi chiamati nella causazione dell'evento dannoso, determinare l'entità del risarcimento dovuto e, rispetto allo stesso, obbligare la
Compagnia alla manleva;
CP_5 Controparte_5
e) nell'ipotesi in cui la Compagnia riuscisse a dimostrare che il tenore del contratto d'assicurazione fosse nel senso di offrire copertura solo ai sinistri denunciati sino al dicembre 2014, anno di cessazione dei terzi chiamati nel c.d.a. di A.T.F., dichiararsi la vessatorietà e la conseguente inefficacia della limitazione di responsabilità contenuta nel contratto.
In via istruttoria
Giusto l'art. 1888 c.c., ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., all'assicuratore di Controparte_5 rilasciare copia delle polizze tutte e dei relativi moduli di adesione in capo agli assicurati sigg.ri CP_4
e .
[...] Controparte_3
Conclusioni della terza chiamata Controparte_5
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Venezia, per i motivi tutti esposti, in corso di causa, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie:
In via principale, nel merito: rigettare le domande svolte dal Dott. , e /o da ogni altra parte del giudizio, nei Parte_3 confronti dei Signori e poiché infondate in fatto e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in diritto, nonché sfornite di prova.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte convenuta (e/o di qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti dei Signori e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo
[...] con riferimento al rischio assunto coi Certificati di Assicurazione n. Controparte_5
CRB038AON72 e n. 1774191 per tutte le ragioni illustrate in atti e, per l'effetto, rigettare le domande di
4 indennizzo e condanna svolte dai Signori e (e/o da Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti siccome infondate in Controparte_5 fatto e in diritto e, comunque, non provate.
In via ulteriormente subordinata: nella contestata eventualità di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo ai Signori
[...]
e verso il Dott. e/o di qualsiasi altra parte CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_3 del giudizio, nonché di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a con Controparte_5 riferimento al rischio assunto coi Certificati di Assicurazione CRB038AON72 e 1774191 in favore dei
Signori e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- accertare la quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso direttamente imputabile agli
Assicurati rispetto a quella degli altri soggetti responsabili nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento dovuto dai signori Controparte_2 CP_3
e in misura corrispondente alla gravità di tali colpe ed alle conseguenze che ne
[...] Controparte_4 sono derivate;
- determinare gli obblighi indennitari di con riferimento al rischio Controparte_5 assunto coi Certificati di Assicurazione CRB038AON72 e 1774191 - previa loro eventuale riduzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 C.C. - entro il limite massimo di indennizzo di € 2.500.000,00.= previa detrazione della franchigia, nonché previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; ed occorrendo, previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia.
In via istruttoria: ci si riporta al contenuto delle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c., insistendo, in particolare per il rigetto delle istanze ex adverso formulate.
In ogni caso: con il favore delle spese del presente procedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_4
Parte (di seguito anche ha evocato in giudizio proponendo, nei suoi confronti, azione Controparte_1 ex art. 2476 cc, nella sua veste di Presidente del CdA, cessato dalla carica in data 19.12.2014, per ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla società a seguito del licenziamento intimato, in data
05.11.2012, al Direttore Generale successivamente impugnato e dichiarato Parte_6 discriminatorio con sentenza passata in giudicato.
A fondamento della domanda, parte attrice ha allegato che il licenziamento era stato irrogato a seguito di un procedimento disciplinare avviato con delibera consiliare del 10.10.2012, nel corso del quale al
Direttore Generale erano state mosse le seguenti contestazioni:
a) l'aver proferito, nel corso di una conversazione telefonica intercorsa tra l'Ing. e il Parte_6
Responsabile dell'Area Amministrativa, Rag. epiteti ingiuriosi nei confronti del Persona_1
Presidente CP_1
b) non aver fornito tempestivamente la documentazione e le informazioni richieste dal Presidente, ostacolando il controllo sulle attività contabili svolte dallo stesso Pt_6
c) aver commesso gravi irregolarità procedurali e contabili nella gestione del rapporto contrattuale con la società Commerciale Nogarese Srl, affittuaria di due bar della funivia di AT, in favore della quale sarebbero stati irregolarmente effettuati pagamenti per lavori straordinari negli immobili locati.
Parte attrice ha poi dato atto che aveva impugnato il licenziamento, producendo in giudizio la Pt_6 registrazione di una conversazione intercorsa tra lo stesso e il di lui fratello, dalla quale CP_1 Pt_6 emergeva che il licenziamento era in realtà stato intimato per fini politici, posto che il vero obiettivo era eliminare un dipendente legato al precedente Presidente di AT, tale dott. CP_6
Ha quindi esposto che il Tribunale, in primo grado, aveva rigettato la domanda di riconoscendo Pt_6 fondate le contestazioni disciplinari e ritenendo pertanto che le stesse fossero sufficienti a confermare il licenziamento. La Corte d'Appello aveva tuttavia riformato la sentenza di prime cure, riconoscendo la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio, e aveva conseguentemente condannato l'azienda alla reintegra di nel precedente posto di lavoro nonché al risarcimento del danno ex art. 18 St. Lav., Pt_6 quantificato nell'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, oltre che alle spese di lite.
6 AT ha dunque rappresentato che, nelle more del giudizio, l' era stata riorganizzata e non era Pt_2 stato possibile reintegrare nel posto precedente e nemmeno assegnargli delle mansioni analoghe Pt_6
e non inferiori, di talché la società era stata costretta a corrispondergli la retribuzione dovuta in forza del provvedimento di reintegra nel posto di lavoro pur non avendo beneficiato di alcuna prestazione lavorativa. Ha quindi allegato di avere intimato, in favore di un nuovo licenziamento per ragioni Pt_6 oggettive, anch'esso impugnato. Ha poi esposto che, oltre all'impugnativa del secondo licenziamento, aveva proposto anche altri procedimenti nei suoi confronti, consequenziali al primo Pt_6 licenziamento, dando atto che tutte le cause erano state transatte innanzi al Giudice del Lavoro a mezzo di verbali di conciliazione, in forza dei quali:
(i) si era ridotta ad € 210.000,00.- la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 St. Lav. di cui alla sentenza della Corte di Appello di Venezia, per il pagamento della quale aveva Pt_6 ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Verona, opposto da AT ( RG 2018/2017);
(ii) si era convenuta la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'Ing. a far data dal Pt_6
4.9.2018, ossia dalla data del secondo licenziamento, impugnato da (RG 645/2019), con Pt_6 corresponsione di un incentivo all'esodo di € 305.000,00;
(iii) si era ridotta ad € 120.000,00.- la somma dovuta a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali per effetto del licenziamento discriminatorio, rispetto ad una richiesta di € 250.000,00, avanzata nell'ambito del procedimento RG 1517/2019 proposto, anch'esso, innanzi al Tribunale di
Verona.
Premesso quanto sopra in punto di fatto, parte attrice ha allegato che il licenziamento discriminatorio, accertato con sentenza passata in giudicato, era riconducibile alla condotta di il quale, tenendo CP_1 all'oscuro la società, aveva agito nel perseguimento di un interesse proprio, personale ed extra sociale, posto che le reali ragioni sottese al licenziamento di erano di natura politica, come chiaramente Pt_6 emergeva dal contenuto della registrazione della conversazione prodotta in giudizio.
Ha quindi chiesto la condanna di al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della CP_1 condotta di quantificati in complessivi euro 874.991,87. CP_1
* * *
7 Si è costituito contestando la domanda attorea e deducendo che la natura Controparte_1 discriminatoria del licenziamento veniva propugnata da parte attrice esclusivamente sulla scorta della registrazione della conversazione tra presenti del 25.10.2012, prodotta da nel giudizio di Pt_6 impugnazione del licenziamento.
Il convenuto ha dedotto che tale registrazione era stata male interpretata, in quanto interpolata dallo stesso e quindi non riproducente in modo fedele e integrale il contenuto della conversazione, Pt_6 registrata anche dallo stesso , che depositava dunque la versione in suo possesso. CP_1
Il convenuto ha dunque sostenuto che la società non si fosse adeguatamente difesa nella causa di nullità proposta da avverso il suo licenziamento e che tale sentenza non poteva fare stato nei suoi Pt_6 confronti, in quanto estraneo al processo.
Ha quindi dedotto:
- che le contestazioni disciplinari rivolte nei confronti di contestate a seguito di delibera Pt_6 consiliare del 10.10.2012, adottata sulla scorta della relazione svolta dallo stesso e CP_1 successivamente integrate con delibera del 17.10.2012, a seguito del parere del revisore dei conti e di un legale interpellato dalla società, erano effettive, gravi e fondate, come tali idonee a giustificare il licenziamento;
segnatamente, le condotte tenute da denotavano irregolarità contabili Pt_6
Parte suscettibili di rilevanza penale e avevano indotto a presentare un esposto per i medesimi fatti alla
Procura di Verona, nel corso del quale erano effettivamente emersi elementi che comprovavano le irregolarità commesse da nella gestione contabile del rapporto di appalto con la società, salvo Pt_6 poi il PM avere chiesto l'archiviazione, perché probabilmente indotto in errore dalla trascrizione della conversazione prodotta anche nel giudizio di impugnazione del licenziamento;
- che la Corte d'Appello era stata dunque a sua volta indotta in errore sia a causa dell'erronea interpretazione della registrazione, sia per avere erroneamente valutato la testimonianza resa in giudizio da già Presidente di AT;
CP_6
- che la ricostruzione dello scontro politico del quale si proclamava vittima era del tutto Pt_6 incoerente e non corrispondente alla realtà dei fatti, essendo un soggetto libero da alcun CP_1 vincolo di natura politica e non essendo veritiera la ricostruzione delle dinamiche politiche prospettate da Pt_6
8 - che il contrasto politico non era la causa del licenziamento di ma al contrario era stato Pt_6 alimentato proprio dal licenziamento disciplinare irrogato (per corrette ragioni) nei suoi confronti e dalla sua sospensione cautelare dal servizio, posto che si era rivolto alla politica per ottenere Pt_6 protezione.
Così ricostruiti i fatti, ha dunque sollevato le seguenti contestazioni in diritto: CP_1
- eccezione di prescrizione, essendo decorso oltre un quinquennio dalla sua cessazione dalla carica;
- contraddittorietà della condotta di AT che, nel giudizio di impugnazione del licenziamento, aveva sostenuto la tesi della legittimità dello stesso, pur a conoscenza del contenuto della registrazione intercorsa tra le parti;
il convenuto sosteneva dunque che, qualora la società avesse effettivamente ritenuto fondate le ragioni di non avrebbe dovuto resistere in giudizio ma avrebbe dovuto Pt_6 provvedere immediatamente alla sua reintegra nel posto di lavoro, non potendo dunque ora chiedere a il risarcimento di danni conseguenti anche alla sua stessa condotta e sussistendo quantomeno CP_1 il concorso di colpa del danneggiato;
- la nullità del rapporto di lavoro del per violazione del D.L. n. 702/1978 a causa della sua Pt_6 assunzione in assenza dell'obbligatorio concorso pubblico: il convenuto sosteneva che tale eccezione, pur proposta nel giudizio di impugnativa del licenziamento, era stata rigettata unicamente poiché formulata tardivamente. Sosteneva dunque che, se l'Azienda avesse tempestivamente formulato l'eccezione, l'Ing. anche in caso di ritenuta nullità del licenziamento intimato in data 5.11.2012, Pt_6 avrebbe potuto al massimo ottenere la retribuzione dovuta per la durata residua dell'incarico di direttore generale a chiamata diretta in scadenza il 31.12.2013, e non le esorbitanti somme pretese riconducibili al suo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come dirigente;
- inscindibilità delle dichiarazioni rese da il quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla CP_1
Corte d'Appello di Venezia, nel corso della conversazione registrata, aveva più volte evidenziato di avere personalmente agito per ragioni obiettive, convinto della fondatezza degli addebiti, non avendo alcun motivo di avversione nei confronti del Direttore Generale, ed essendo bel altri i soggetti politici coinvolti nella vicenda per cui è causa.
Il convenuto ha poi ampiamente contestato la domanda risarcitoria, sostenendone la nullità per indeterminatezza e comunque contestandone la quantificazione: ha poi negato la sussistenza del
9 necessario nesso causale tra la condotta a sé imputabile e molte delle voci di danno richieste, che derivavano da successive condotte della società o comunque da scelte gestionali dell'organo amministrativo succeduto a CP_1
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree e infine chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa gli altri componenti del CdA da lui presieduto all'epoca dei fatti, per proporre, in via subordinata, domanda di manleva nei loro confronti, in quanto corresponsabili.
* * *
Si sono costituiti i terzi chiamati, proclamando la propria estraneità ai fatti ed assumendo di avere deliberato il licenziamento disciplinare di sulla scorta degli argomenti e della documentazione Pt_6 portata in CdA da i terzi chiamati sostenevano dunque di essere all'oscuro della conversazione CP_1 intercorsa tra le parti, dalla quale sarebbero emerse le motivazioni di natura politica sottese al licenziamento disciplinare.
Hanno in ogni caso eccepito la prescrizione della domanda, essendo anch'essi cessati dalla carica nel dicembre 2014.
Hanno quindi chiesto il rigetto delle domande proposte nei loro confronti;
hanno poi chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice, proponendo, in via subordinata, domanda di manleva nei suoi confronti.
* * *
Si è costituita la compagnia assicuratrice chiamata in causa, eccependo che solo aveva Parte_7 comprovato di avere aderito alla convenzione assicurativa, difettando invece la prova da parte degli altri due componenti del CdA.
Ha poi eccepito il difetto di copertura assicurativa prestata dalle varie polizze, posto che la richiesta risarcitoria era intervenuta in epoca successiva al periodo di operatività delle stesse.
Ha rilevato che l'evento dannoso era in ogni caso estraneo ai rischi assicurati dai contratti, che riguardavano esclusivamente la responsabilità amministrativa e contabile e il danno erariale.
* * *
1. Eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
10 Il termine prescrizionale decorre, ai sensi dell'art. 2935 cc, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi, nel caso di illecito aquiliano ex art. 2043 cc, dal momento in cui il fatto illecito si sia perfezionato ed il danno si sia verificato nella sfera giuridica del soggetto danneggiato e risulti percepibile da quest'ultimo.
Nel caso in esame, il danno patito dalla società è conseguente all'accertamento giurisdizionale della fondatezza di una pretesa risarcitoria vantata da un terzo nei suoi confronti, e della conseguente pronuncia di condanna: la decorrenza della prescrizione coincide dunque con la data di pubblicazione della sentenza definitiva della Corte d'Appello di Venezia n. 453/2017 (doc. n. 8) la quale, successivamente all'istruttoria svolta a seguito della sentenza non definitiva che aveva accertato la nullità del licenziamento di in quanto discriminatorio, ha condannato AT a risarcire il danno Pt_6 in favore del direttore generale, essendo il capo condannatorio suscettibile di esecuzione anche in pendenza di ricorso per cassazione.
La prescrizione è dunque iniziata a decorrere a far data dal 17/05/2017 (doc. n. 8 AT ), dal che discende che l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 27/04/2021 e comunque preceduto dall'atto interruttivo costituito dalla diffida del 18.11.2020 (doc. n. 16 AT), è senz'altro tempestivo ed idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 1310 comma 1 c.c. anche nei confronti dei terzi chiamati, quali possibili corresponsabili in solido, nei cui confronti, in ogni caso, deve ritenersi tempestivo l'atto di citazione per chiamata in causa, notificato loro da in data non nota ma certamente CP_1 antecedente alla loro costituzione in giudizio, avvenuta il 26/10/2021.
2. Sull'efficacia di giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Venezia.
Va poi rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la sentenza della Corte Parte d'Appello emanata nel giudizio promosso tra contro passata in giudicato in data Pt_6
Parte 15/12/2017 (cfr. doc. n. 38 , non può fare stato nei confronti di e nemmeno dei terzi CP_1 chiamati, trattandosi di soggetti rimasti tutti estranei al parallelo giudizio, proposto tra parti diverse.
La sentenza costituisce esclusivamente, quale prova atipica, un elemento che il Tribunale può utilizzare per formare il proprio libero convincimento nel contraddittorio tra le parti, al fine di valutare la fondatezza della domanda nel presente giudizio, dovendosi peraltro tenere conto del fatto che CP_1 ha contestato la genuinità della trascrizione della conversazione intercorsa tra lui stesso e i fratelli
11 in data 25.10.2012 e dovendosi pertanto considerare tutte le prove raccolte nel presente Pt_6 giudizio, alcune delle quali non sono state esaminate nel giudizio di impugnativa del licenziamento, il cui Parte accoglimento ha dato origine alla pretesa risarcitoria vantata da contro CP_1
3. Sulla domanda proposta nei confronti di Controparte_1
L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.
Nel caso in esame, la condotta gestoria allegata da parte attrice è data dall'avere sottoposto CP_1 all'approvazione del CdA di AT, all'insaputa degli altri consiglieri, l'irrogazione di un licenziamento discriminatorio, poiché connotato da motivazioni di natura politica, a causa del quale la società lamenta di avere subito ingenti danni patrimoniali.
Era dunque onere della società quello di provare la condotta illecita (ossia la natura discriminatoria del licenziamento) e il danno patito consequenziale a tale condotta, essendo invece onere di quello CP_1 di dimostrare di avere agito secondo diligenza ovvero di provare la non imputabilità a sé del fatto dannoso o del danno patito.
È quindi fondamentale in primo luogo verificare se, alla luce del complessivo quadro probatorio assunto nel presente giudizio, possa sostenersi che il licenziamento irrogato nei confronti di Pt_6 fosse discriminatorio, in quanto sorretto da motivazioni di natura politica.
A tal fine, è necessario evidenziare che secondo l'orientamento, confermato anche di recente, della
Suprema Corte , “La nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l'art. 4 della l. n. 604 del 1966, l'art. 15 st.lav. e l'art. 3 della l. n. 108 del 1990, nonché di diritto europeo, quali quelle contenute nella direttiva n. 76/207/CEE sulle discriminazioni di genere, sicché, diversamente dall'ipotesi di licenziamento ritorsivo, non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., né la natura discriminatoria può essere esclusa dalla concorrenza di un'altra finalità, pur legittima, quale il motivo economico” (Cfr. in tal senso, cass civ. n. 6575/2016, e, in senso analogo, Corte Cass. N. 460/2025).
12 Parte Da ciò consegue che l'eventuale oggettiva sussistenza degli addebiti contestati da nel procedimento disciplinare promosso nei confronti di a seguito del quale gli è stato intimato il licenziamento, Pt_6 non consentirebbe di superare la tesi della nullità del licenziamento, proposta da parte attrice e riconosciuta dalla Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza non definitiva n. 47/2017.
Le copiose difese del convenuto, con le quali egli intende provare l'effettività e la gravità delle irregolarità contabili e delle altre condotte contestaste al Direttore Generale, risultano pertanto superflue rispetto al thema decidendum, essendo necessario esclusivamente verificare se il licenziamento intimato avesse natura anche (e quindi non solo) politica e se ne fosse consapevole. Pt_6
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la prova della natura discriminatoria del licenziamento risieda nella stessa trascrizione della conversazione tra presenti, intercorsa in data 25.10.2012, depositata dal convenuto di cui si reputa opportuno riportare testualmente, in modo da non alterarne il CP_1 contenuto, alcuni ampi stralci, tratti dalla colonna di destra del documento 161 di parte convenuta, ossia del documento che contiene il confronto tra le due trascrizioni effettuate da e Pt_6 CP_1 considerando la versione ritenuta genuina da CP_1
Di tale conversazione si sottolineeranno i passaggi ritenuti maggiormente rilevanti.
Si precisa che “Soggetto 1” è “Soggetto 2” è e “Soggetto 3” è il di lui fratello. CP_1 Parte_6
“ Soggetto 1: Riuscissimo a fare un passo indietro… Io, cioè, da una parte lo vorrei fare, perché veramente non ho… cioè, mi dispiace, ti dico. Mi dispiace. Mi dispiace perché… perché non… ti dico, io lì – penso che tu l'abbia capito – ho giocato più in difesa che in attacco. Anche se puoi non crederci. Perlomeno, io sono stato sincero con te e te lo dico anche adesso. Ho giocato in difesa e non in attacco, perché questo lo puoi capire. E… però, l'attacco mio era per difendere me.
Non vorrei che questo facesse troppo del male a te. Capito? Quindi, adesso che vedo che le cose potrebbero prendere una piega che non mi piace, mi dispiace. Però, devo vedere un attimo come fare. Tant'è che anche ieri e oggi, quando ho visto
, gli ho detto: “Ascolta, ci son due o tre cose che… aspetta un attimo a fare il definitivo. Sennò, non lo so, mi Pt_8 diventa ancora più difficile.”
Devo vedere, provo ad incontrare i vecchi soci per vedere un attimo… capire che intenzioni hanno. Ma secondo me, il problema non sei più tu, il pro…, cioè o io: il problema è che usano, hanno usato o vorrebbero usare qualcuno in azienda per farsi la guerra tra di loro. Poi, in questo momento qua ancora di più. Veramente perché tutti stan pensando, non al
13 culo tuo o eventualmente al mio – comunque sono pesci piccolissimi – ma al fatto che fra sei mesi c'è un'elezione, e quindi se loro riescono ad ammazzare, un gruppo riesce ad ammazzare…
Soggetto 3: …l'altro gruppo…
Soggetto 1: …capito? Per quello questo è nato. Per quello che mi son girati i maroni all'articolo del 20… quello
(1:26:43 – incomprensibile), hai capito? Perché lì ho capito qual era il gioco.
Cioè, il gioco adesso non è più, la partita non è più né la tua né la mia. La partita si è spostata più in alto. E si è spostata a volere che questa cosa vada in un certo modo, perché un gruppo vuole eliminare un altro. E quindi dopo vorrebbe dire che… vado più in là con la fantasia, magari sbaglio, che un gruppo che pensa di distruggere un altro gruppo che ha sempre amministrato adesso, quindi ex Forza Italia, poi quello che era, (1:27:12 – incomprensibile), CP_6 pensa che quei posti per Roma potrebbero prenderli solo un'altra parte.
Quello è il grosso problema, quindi io avrò difficoltà a gestire la cosa perché… io non sono di quel gruppo lì, insomma, più dall'altra parte, per (1:27:27 – incomprensibile) eccetera, gli ex Forza Italia. Però… non lo so… CP_6
Soggetto 2: (1:27:33 – incomprensibile)
Soggetto 1: Devo vedere come uscirne. Ma non per me. Io se voglio dare una mano a te devo dribblare tra questi problemi. Perché sennò a loro non gliene frega più niente di niente.
Soggetto 3: (1:27:55 – incomprensibile).
Soggetto 2: No, no, ma stai scherzando? 'Ste cose qua ci sono anche da noi in Trentino, eh.
Soggetto 1: Nel senso che loro… già tra di loro si vorrebbero far la pelle per prevaricare, quindi avere loro il posto, figurati se qualcuno di questi, poi, può usare magari un'azienda per far vedere che è il paladino della giustizia e quindi… procede, no?, con man forte. Non pensando che dietro c'è anche una persona, o due.
Soggetto 2: Ma credo che siano più di due, sai, . CP_1
Soggetto 1: No, ti dico…
Soggetto 2: Anche un AR…
Soggetto 1: No… mi guardo (1:28:37-1:28:39 incomprensibile). Io ti dico, come ti ho detto già altre volte, io ho tre figlioli, un mutuo, una mojère (voci sovrapposte)…
Soggetto 2: (1:28:44 – incomprensibile).
Soggetto 1: No, ti dico (1:28:47-1:28:52 incomprensibile) però dopo devo guardare a non fare del male a nessuno. No, no, ma io infatti gliel'ho detto anche a lui, a , ho detto. Pt_8
14 Oggi quando è venuto gli ho detto: “Ma, io non so com'era in passato, perché non c'ero, e quindi non me ne frega neanche NumeroDiCart_ niente.” “No… ” m'ha detto. “Guarda, non ho problemi” gli ho detto (voce fuori microfono) incomprensibile). Sono arrivato quattro mesi fa… Uhm… va beh, possiamo, secondo me, possiamo fare il punto della situazione dopo il 30. E lì ci sarà l'audizione con i due avvocati e (1:29:37 – incomprensibile). E… e dopo che ho parlato coi soci, vorrei parlarci il 2 o il 3, adesso vediamo. E poi capire come scrivere le controdeduzioni da parte degli avvocati dell'azienda, in base a quello che riesco a fare o riesco a parlare con i soci. Però domani, ti dico, uscirà un altro Per_ articolo sul Corriere della Sera, non sulla Funivia, ma sulla guerra che sta nascendo attorno al mondo… al e dove…è partito, son partiti questi missili, uno contro l'altro; uno vuol tirare giù una da un'azienda, l'altro vuol tirarlo
(voci sovrapposte)…”(Cfr doc. n. 161 pag. 40 – 42, colonna di destra). CP_1
* * *
Dalla lettura dei passaggi del dialogo sopra citati emerge chiaramente che afferma di avere CP_1 attaccato per difendere se stesso (“l'attacco mio era per difendere me”) e di essersi in parte pentito Pt_6
(“Adesso che vedo che le cose potrebbero prendere una piega che non mi piace, mi dispiace”) tanto da dichiarare di voler incontrare i vecchi soci per vedere un attimo il da farsi .
Del resto è lo stesso patrocinio del convenuto ad ammettere, nelle proprie difese, che CP_1 intendeva tutelarsi dal rischio di essere destituito dalla carica.
Le finalità politiche vengono confermate anche dai passaggi successivi della conversazione: “la partita si è spostata più in alto. E si è spostata a volere che questa cosa vada in un certo modo, perché un gruppo vuole eliminare un altro”
Successivamente ribadisce la volontà di intercedere presso i soci e di capire come scrivere le CP_1 controdeduzioni da parte dell'azienda, all'evidente fine di valutare se vi fosse la possibilità di aiutare in qualche modo il che conferma che, alle motivazioni originarie, poste formalmente alla base del Pt_6 procedimento disciplinare, si erano sovrapposte delle ragioni politiche che sottendevano delle lotte tra gruppi e che vedevano o come potenziali vittime sacrificali. CP_1 Pt_6
Poco dopo, afferma inoltre di avere lasciato fermi alcuni punti delle contestazioni che CP_1 potevano essere stralciati al sol fine di consentire a di potersi giustificare, almeno in parte, e Pt_6 quindi di aiutarlo. Si leggano i passaggi seguenti:
15 “Soggetto 1: Stavo dicendo, ho visto che analizzando meglio i documenti ci sono un paio di punti dove potevo anche scriverti che li stralciavi perché tanto son cazzate. Però non l'ho fatto apposta, non l'ho fatto apposta perché così almeno su
'n' punti ti puoi giustificare su quelli, capito? E poi, da lì ricominciare un po'. Vediamo un po'. (Risponde ad una telefonata) . Pronto! Amore mio come stai? Ciao bello, bene Bene, bene. Ti posso chiamare fra…sì, sì… tra un Tes_1 venti minuti? Ti dico una cosa al volo. No! Dai dimmi (incomprensibile 01:33:26 – incomprensibile) eh, eh, lo so, okay.
Ah! (si allontana) (1:33:36-1:33:50 incomprensibile). (rientra nella stanza) Vediamoci dopo la… possiamo mettere dopo l'audizione del 30… dopo l'audizione di , dopo l'audizione del 30 e dopo – può essere il 2 o il 3 – quando Pt_8 ho incontrato i soci. Vediamo come poter... che strada poter prendere, in modo che… cioè, secondo me... non si tratta più solo di ricomporre tra me e te, che tanto bene o male… potremmo anche trovare…
Soggetto 3: Un accordo, benissimo!” (doc. n 161 pag. 44, colonna di destra). CP_1
* * *
Dai passaggi successivi emerge inoltre in modo chiaro che, sullo sfondo del procedimento disciplinare, vi era un contrasto personale tra lo stesso e e, in particolare, che aveva perso CP_1 Pt_6 CP_1 la fiducia in e temeva che il Direttore Generale potesse agire contro di lui, inviando a qualcuno Pt_6 una lettera il cui contenuto evidentemente non era gradito a CP_1
Di seguito si trascrivono i punti salienti, dove parlando con il fratello di e con lo CP_1 Pt_6 stesso illustra alcune delle ragioni che lo hanno portato a sollevare le contestazioni nei confronti Pt_6 di e che sottendono sempre la lotta tra gruppi politici ed esponenti della politica, più potenti dei Pt_6 protagonisti della conversazione.
“ Soggetto 1: No, no, no, (voci sovrapposte). No, no, no! Una persona che – non ho mai detto che è superficiale – anzi
è più fine di me. Una persona che davanti mi faceva un sorriso e mi diceva delle cose, ma… e io ho le prove… glielo assicuro, che appena si girava mi voleva inculare. Io questo, l'ho visto e l'ho inquadrato. Lì per me, lì era lui. Hai Pt_6 capito? E...e questo non... questo mi mi... cioè, non riuscivo a mandarlo giù. Hai capito?
Soggetto 3: Neanche, eh, lo manderei giù, son sincero.
Soggetto 1: No, io non riuscivo a mandarlo giù e... e questo mi ha fatto diventare, mi ha fatto...non diventare cattivo – perché non sono una persona cattiva – mi ha fatto agire in un certo modo.
Soggetto 3: Sai cos'è? (parlato sottovoce) (1:36:27 – incomprensibile) mai insegna, così tanto puntiglioso, molto… anche orgoglioso.
16 Soggetto 1: Ma, lo siamo tutti, non credere che io non lo sia, capito?
Soggetto 3: Sì, sì, lui è (1:36:36 – incomprensibile) infatti, è vicinissimo.
Soggetto 1: Però, quello che mi mancava era proprio quello, sapere, sapere che lui agiva in un modo, ma aveva un fine diverso, lo faceva per un determinato scopo, che non era sincero con me. Punto. Capito? Come, forse è un esempio stupido, come… e poi ne posso citare duecento: se scrivi l'e-mail alle 8 e 4…, alle 8 e 36 di sera, facendo l'elenco di prosopopea (rumori di fondo) … ma va a cagare!
(voci sovrapposte) (1:37:08-1:37:10 incomprensibile)
Soggetto 2: Ti ho scritto (voci sovrapposte)… tutto per filo per segno!
Soggetto 1: Sì, no… (voci sovrapposte) (1:37:12-1:37:15 incomprensibile) guarda!
Soggetto 3: (1:37:16-1:37:18 incomprensibile).
Soggetto 1: Allora…
Soggetto 2: No, era (1:37:19 – incomprensibile).
Soggetto 1: Te voio ben. Se tu mi… se tu, se tu… posso anche far finta di essere un cretino, tutta la vita, ma non pensare che io non le capisco le cose. Secondo me il tuo errore – te lo posso dire col cuore – il tuo errore è di avermi sottovalutato in questo, secondo me. E… ma tu pensi che non sapessi di quella e-mail, tre minuti dopo, te l'ha mandavi anche a (1:37:43 – incomprensibile)? Quindi, pensa un attimino, cazzo! Io ho capito… appena mi è arrivata, ma mi sarei giocato i coglioni più qualcos'altro, che tu quella e-mail l'hai preparata non per me, ma per mandarla a Per_3
e Mi ci gioco le palle, capito? (1:38:00 – incomprensibile) lunedì mattina, mi ci gioco le palle. Punto. Per_4 Per_5
Questo, vedi mi smontava completamente una persona. E quindi anche se ti consideravo bravissimo dal punto di Pt_6 vista lavorativo, ma il fatto di sapere di avere vicino a me e di firmare duecento carte al giorno, un direttore che da una parte mi diceva, mi faceva premessa: “Ho lavorato fino alle 8 e 36 per l'azienda.” Eh?
Soggetto 2: No (1:38:27-1:38:29 incomprensibile) su quei benedetti contratti...
Soggetto 1: Secondo me non è grosso abbastanza e non è (1:38:33 - incomprensibile) abbastanza. Perché se tu sei sincero, te voio ben;
se tu non sei sincero, mi girano i coglioni.
Punto. Io non voglio niente da te, non ho mai voluto niente da te e non vorrò mai nulla da te.
Io ti dico… vorrei solo, se noi dovessimo ricominciare, avere un rapporto di fiducia, ma soprattutto di non… bugie…
Soggetto 3: Lo devi aiutare!
Soggetto 1: (1:39:00-1:39:03 incomprensibile), c'è tuo fratello, dì la verità: quella cacchio di email
17 lì, l'hai scritta, l'hai scritta (rumori di fondo e voci sovrapposte)… eh, ma solo per capire con chi ho a che fare, e Pt_6 capire, anche, un domani. Ti ripeto: quella e-mail lì, io appena l'ho letta, ti giuro, ho detto: “Vaffanculo! Questo qua l'ha scritta apposta perché dopo due minuti l'ha mandata a me, dopo due minuti l'avrà mandata, sicuro, a Persona_6 perché lui nella sua testa – la sua – ha costruito un castello, capito, particolare. E quindi dovevi dimo...
Soggetto 2: Non romper le balle...
Soggetto 1: Tu ti sei scordato? Scusami tu quella e-mail lì l'hai scritta perché volevi dirmi: , ti voglio Pt_6 CP_1 bene, sto portando avanti bene l'azienda e voglio portarla avanti bene.” O l'hai scritta perché – è un esempio, ne potrei portare mille – o l'hai scritta per far vedere a qualcun altro che tu lavori e il presidente è un coglione?
Soggetto 2: Risposta sincera, ? CP_1
Soggetto 1: Risposta sincera.
Soggetto 2: Per l'ordine del giorno.
Soggetto 1: Ma vai a cagare!” (doc. n. 161 pag. 46- 48, colonna di destra). CP_1
…
“Soggetto 1: Posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa? Che cosa hai fermato? Io ho anticipato… ma te lo dico – c'è lui davanti – può essere anche che tu mi dica che non è vero, ma io so che è vero. Ascoltami. Io ho anticipato quello che tu avresti voluto fare a fine mese.
Dimmi di no.
Soggetto 2: In che senso?
Soggetto 1: Io ho anticipato su di te, quello che tu avresti voluto, o qualcun altro ti ha detto che doveva succedere su di me, da qui a fine mese, inizio...
Soggetto 2: Adesso, puoi credermi o no, : io avevo una lettera… CP_1
Soggetto 1: Ti mando a cagare subito, se vuoi...
Soggetto 2: No, aspetta, aspetta, aspetta. Te l'avevo anche detto, dimmi di no se sbaglio: avevo una lettera pronta, e penso che l'avvocato l'abbia anche letta, perché la… l'aveva vista anche lui, che doveva essere stata spedita ai soci, CP_7 okay?, dove mettevo in dubbio il discorso del revisore, il discorso interferenze, (trascrizione fonetica) e compagnia CP_4 bella, ai soci. Ma quella lettera lì ce l'avevo pronta da una settimana. Io quella lettera lì non l'ho mai spedita.
Soggetto 1: Potevi anche farlo.
Soggetto 2: Ma avevo le pressioni per mandarla, quella lettera lì, e non l'ho mai fatto.
18 Soggetto 1: Sì, ma avevi pressioni giocate da chi ti voleva usare per arrivare ai suoi scopi.
Soggetto 2: Okay, però è rimasta lì una settimana.
Soggetto 1: Ho capito, però scusami, pensa che io sapevo queste cose, come mi sentivo?
Soggetto 2: Perché nel momento in cui io avessi, sì, mandato quella lettera lì, era documento formale, dove, attenzione tutti...
Soggetto 1: Io ti sto dicendo, io ti sto dicendo (voci sovrapposte)…
Soggetto 3: Perché l'avvocato (1:44:45 – incomprensibile)? CP_7
Soggetto 1: Allora, io ti dico una cosa…
Soggetto 2: No, non lo so se ha avvisato, non lo so, però resta il fatto che… resta il fatto che quella lettera lì non è mai partita.
Soggetto 1: Ho capito, cazzo, che non è partita! Ma io l'ho letta il 4 sera – vaffanculo! – io l'ho letta il 4 sera quella lettera lì. Hai capito?
Soggetto 3: Non ho capito niente di quello cui stai parlando, scusa, eh!
Soggetto 2: Ho capito, però ripeto, che l'abbia letta o no (voci sovrapposte)… è un pezzo di carta.
Soggetto 1: E no, no, no amore mio.
Soggetto 3: Bisogna anche pensare anche dalla parte sua, hai capito?
Soggetto 1: No, amore mio (voci sovrapposte), no amore mio.
Soggetto 2: (voci sovrapposte) (1:46:16-1:46:18 incomprensibile)… forse adesso lo sto facendo stamattina, appunto per capire… (voci sovrapposte) da quanto ho interpretato, ma non quella della (1:46:27 – incomprensibile), capito?
Soggetto 1: No, va beh, va beh, son due cose diverse. Questo è vero. Io ti ho detto: in cuor mio ho giocato in autodifesa.
Stop.
Soggetto 2: Sì, sì.
Soggetto 1: Guarda 'sta pippa qua m'ha messo insieme in due giorni! Okay?
Soggetto 2: Io l'avrei fatta un po' più morbida, però…
Soggetto 1: No, non credere, hai capito?
Soggetto 2: Porca troia!
Soggetto 3: Comunque…
19 Soggetto 1: Allora, io non, non... io ho fatto quella settimana lì, poi lo chiederai (1:46:59- 1:47:01 incomprensibile) racconto pochissime bugie perché poi mi scordo tutto, quella settimana lì… io in vita mia se non dormo nove ore sono rimbambito, è una cosa che per me… posso non mangiare, però devo dormire. Quella settimana lì, per la prima volta in vita mia dormivo due o tre ore ed ero come un grillo, una bestia, perché ero...
Soggetto 2: L'adrenalina!
Soggetto 1: … l'adrenalina.
Soggetto 2: Qualche emozione te l'ho regalata.
Soggetto 3: Ah, sì, sì, gliel'hai regalata!
Soggetto 1: Ma fa parte del… no, no, va beh, son peggio… come quando sono arrivato qua, nessuno mi dava una lira: li ho bruciati tutti. Ma dipende sempre dalla strategia che quando uno percepisce le cose, poi si muove. Ti ripeto, a me dispiace, e quando ho scritto sull' che mi Pt_9 addolora, non l'ho scritto perché volevo fare il figo con la gente. Non me ne frega niente. Io volevo, quell'articolo lì l'ho scritto per te, ma anche per me, anche. Comunque, detto questo, eh... hai ragione, è stata una botte forte, però secondo me potrebbe essere servire ad entrambi.
Soggetto 3: Sì,sì,sì. L'ho già detto proprio stamattina.
Soggetto 2: Dì la verità, non si farà mai, nel senso…
Soggetto 1: No, io ti dico, io ti dico, in cuor mio, io ho agito in legittima difesa e in difesa.
Che, dopo la difesa abbia segnato un gol, questo è un altro paio di maniche. Ma ti ripeto: mettiti nei miei panni. Io il 4 sera leggo quella lettera, non mi ha fatto piacere. Vengo a sapere il 2 – ero fuori dalla Provincia – vengo a sapere chi hai incontrato, cosa vi siete detti, perché vi siete detti quelle cose, qual'era la finalità. L'hai detto tu stesso, quando mi hai visto il 2 pomeriggio avevi già capito che io sapevo. Mettiti nei miei panni, scusami, no? E poi, e poi, tu ogni volta che mi incontravi: “No, ricominciamo, andiamo a correre, facciamo qua, facciamo giù.” Zio cane, ho detto: “Guarda, (voci sovrapposte)…
Soggetto 2: No, permettimi la lettura… (voci sovrapposte)
Soggetto 1: (1:48:58-1:49:00 incomprensibile)… io te l'ho detta, e tu me l'hai scritta! Vaffanculo! (voci sovrapposte)…
Soggetto 2: La tua (1:49:05-1:49:6 incomprensibile) è stata: “Domani incontro i soci…
Soggetto 1: Questo il 9, il 9, il 9, questo.
20 Soggetto 2: “Obiettivo: ricostruire i rapporti.” Cos'è che era? Una roba del genere… (voci sovrapposte)… o riportare serenità cosa del genere.
Soggetto 1: E beh, ma certo! E certo, oramai la mia era, la mia oramai era diventata… ci avevo messo una x Pt_6 sopra.
Soggetto 2: Sì, sì.
Soggetto 3: Comunque, anche se poi in caso di una riconciliazione, ad entrambi il consiglio che vi do: occhio di chi vi fidate, veramente!” (doc. n 161 pag. 51- 54, colonna di destra). CP_1
* * *
La conversazione parzialmente trascritta dimostra dunque che le contestazioni disciplinari rivolte a costituivano il modo per consentire a di tutelarsi a fronte di possibili attacchi nei suoi Pt_6 CP_1 confronti anche da parte del medesimo Pt_6
La circostanza che e fossero stati coinvolti in un una vicenda in cui erano altri soggetti, CP_1 Pt_6 politicamente più potenti, a trarre le fila dal punto di vista politico, non fa venir meno il ruolo personale del convenuto, posto che egli stesso si è comunque inserito nell'ambito del contesto arrivando espressamente a confermare di avere agito al fine di difendersi per evitare un potenziale procedimento volto alla sua destituzione.
Le conclusioni su esposte trovano conferma nella stessa lettura della memoria ex art. 183, VI comma, n.
1) cpc, del convenuto, ove si afferma che aveva appreso di un probabile progetto volto alla CP_1 sua destituzione ed aveva pertanto coltivato il procedimento disciplinare anche al fine di consentire un cambio di rotta nella strategia della politica, un cambio di focus , dalla sua persona a quella di Pt_6 cambio che poi effettivamente avvenne una volta che il caso di assunse rilevanza mediatica. Pt_6
Si leggano in particolare le pagine 76 e ss della memoria n. 1 cpc di , dove si afferma , tra CP_1
l'altro che “Il cambio di rotta strategica, da parte di nei suoi rapporti con si verificò solo quando Per_4 Pt_6 riuscì ad impossessarsi della documentazione che gli aveva scientemente negato” e che “resi noti gli CP_1 Pt_6 eventi, si rese conto che non era più credibile/probabile che la futura assemblea dei soci potesse destituire il Per_4 presidente sulla base delle lamentele dell'ormai indagato direttore e (lui solo) dovette iniziare a CP_1 Pt_6 considerare quest'ultimo come l'oggetto da abbattere ovvero il personaggio da uccidere sulla base (solo formale) dell'insubordinazione”.
21 Di un tanto era certamente consapevole in data 10.10.2012, quando il CdA ha deliberato di CP_1 contestare gli addebiti a (doc. 3 AT), posto che, dalla stessa memoria ex art. 183, VI comma n. Pt_6
1 di nonché dalla conversazione del 25.10.2012, emerge che aveva appreso che CP_1 CP_1 il 2 ottobre si era incontrato con determinati esponenti della politica ed altresì che Pt_6 CP_1 aveva letto, il 4 ottobre, una lettera che evidentemente lo metteva in cattiva luce, avendo dunque agito velocemente al fine di portare avanti le contestazioni disciplinari mosse contro per tutelare se Pt_6 stesso e prevenire un pericolo.
E dunque nel corso del CdA del 10.10.2012, era perfettamente consapevole che si era CP_1 Pt_6 rivolto alla politica e aveva iniziato ad inviare delle mail indirizzate formalmente a ma per CP_1 conoscenza anche a dei soci, probabilmente le mail di cui le parti discutono nel corso dello stralcio della conversazione sopra riportato, – cfr. pag 86 prima memoria ex ar.t 183, VI comma. cpc - . Tutto ciò non emerge dalla relazione al CdA di di cui al verbale del 10.10.2012, il quale dunque ha CP_1 perorato la promozione del procedimento disciplinare pur nella consapevolezza delle connotazioni politiche che aveva assunto, senza darne atto a verbale.
Non sono dunque convincenti le difese di secondo cui le motivazioni politiche si sarebbero CP_1 innestate solo successivamente alle contestazioni disciplinari, essendo invece note allo stesso il CP_1 giorno del CdA del 10.10.2012.
È invece chiara la responsabilità di posto che la sua finalità non era solo quella di accertare CP_1
l'oggettiva esistenza delle contestazioni ma anche quella di colpevolizzare al fine di evitare di Pt_6 essere egli stesso destituito nell'ambito dei contrasti interni insorti in seno alla politica.
La circostanza che le eventuali contestazioni disciplinari fossero reali e veritiere, lo si ribadisce, non è sufficiente ad escludere le motivazioni sottese al licenziamento, fomentate da lotte politiche tra gruppi , nelle quali e potevano essere coinvolti. CP_1 Pt_6 ha dunque agito nella consapevolezza della natura discriminatoria per finalità politiche del CP_1 licenziamento ai sensi dell'art. 15 dello Statuto dei lavoratori, nel perseguimento di un interesse proprio ed extra sociale, e quindi contra legem.
Va quindi accertata la responsabilità di per il licenziamento discriminatorio intimato Controparte_1
Parte dalla società nei confronti di Pt_6
22
4. Sulla domanda proposta nei confronti dei terzi chiamati.
Va ora verificato se sussista una concorrente responsabilità dei terzi chiamati.
In argomento, va subito evidenziato che riconosce come i consiglieri non fossero presenti CP_1 durante la conversazione intercorsa con e il di lui fratello, dalla quale emergono le finalità Pt_6 politiche sottese al licenziamento, e fonda la relativa responsabilità assumendo di averli costantemente tenuti informati di ogni argomento intrattenuto nel corso del colloquio e, quindi, sostiene che gli altri consiglieri fossero consapevoli anche dello sfondo politico sotteso alle contestazioni disciplinari sollevate nei confronti di Pt_6
Va tuttavia rilevato che, dalla documentazione depositata in atti, alla quale rinvia per CP_1 dimostrare la corresponsabilità dei terzi chiamati, emerge esclusivamente come gli stessi fossero informati delle contestazioni disciplinari e delle irregolarità contabili che erano state mosse a e Pt_6 dell'andamento del procedimento disciplinare, ma non delle motivazioni di natura politica e degli scontri interni di cui di sui si è discusso nel corso della conversazione del 25.10.2012. CP_1
In particolare:
- i documenti prodotti sub n. 222 hanno ad oggetto corrispondenza o documentazione dalla quale emerge l'intenzione del CdA di trattare con urgenza la questione disciplinare di attesa la gravità Pt_6 delle contestazioni, ed altresì emergono le valutazioni del CdA circa l'opportunità di segnalare i fatti contestati a anche alla Procura della Repubblica, oltre al coinvolgimento di un avvocato per la Pt_6 redazione di un parere legale;
- il doc. n. 229 ha ad oggetto una comunicazione rivolta da ai consiglieri, e in particolare a CP_1
e ad avente ad oggetto questioni inerenti la consegna della documentazione contabile CP_2 CP_4 richiesta a Pt_6
- i doc. nn. 230 e 125 riguardano vicende della funivia di estranee al procedimento Parte_2 disciplinare: il fatto che, in tali documenti, ci si riferisca alle volontà politica del Presidente della
Provincia in relazione a quell'affare non implica che i consiglieri fossero informati alle vicende politiche sottese alla vicenda di Pt_6
- il doc. n. 231 è il testo che i consiglieri si propongono di pubblicare su di un quotidiano locale per illustrare la posizione di AT in relazione alla vicenda disciplinare di e non contiene alcun Pt_6
23 riferimento alle sottese vicende politiche che vedono come vittima sacrificale, e nemmeno Pt_6
l'articolo di stampa prodotto come doc. n. 136;
- i docc. n. 232 e 233 riguardano corrispondenza dove si fa in gran parte riferimento a vicende del tutto estranee al procedimento disciplinare, come ad esempio nel caso del doc. n. 233, che ha ad oggetto delle proposte di riguardo l'inquadramento di alcuni dipendenti, alle quali si è recisamente CP_4 Pt_6 opposto;
da tali documenti emerge certamente una divergenza di opinioni tra e riguardo CP_4 Pt_6 alla situazione dei dipendenti menzionati nella corrispondenza e alle relative competenze a decidere sul loro inquadramento, ma certamente non se ne può desumere la consapevolezza, in capo ad CP_4 delle reali motivazioni sottese al licenziamento di emerse dalla conversazione del 25.10.2012; Pt_6
- i doc. n. 58.3, 58.4, 58.6, 148, 148.1, 148.2, 148.3, 148.4, 148.5, 148.6, 148.7 , 148.8 e 148.9 hanno ad oggetto messaggistica o scambio di corrispondenza dalla quale emerge che il consigliere CP_4 chiedeva a di poter accedere ad alcuni documenti, contabili o relativi al personale, senza ottenere Pt_6 un riscontro positivo;
- anche il doc. n. 234 riguarda corrispondenza tra i componenti del Cda o tra alcuni di loro e Pt_6 dalla quale si evince che il CdA sollecitava quest'ultimo ad esibire documenti o viceversa si concordavano le linee da assumere in relazione alle indagini contabili in corso.
Dalla documentazione prodotta e menzionata da parte convenuta nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 cpc (prevalentemente in nota a piè di pagina) al fine di dimostrare di avere costantemente informato i terzi chiamati circa il procedimento disciplinare e i contenuti dei colloqui intercorsi tra le parti, non emerge dunque in alcun modo la consapevolezza, in capo ai consiglieri, delle motivazioni di natura politica sottese al licenziamento di Pt_6
I capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale di offerti da in parte hanno CP_4 CP_1 ad oggetto le motivazioni formali l'andamento del procedimento disciplinare, in parte riguardano il contesto politico generale volto a ricostruire le dinamiche dei gruppi partitici ma, oltre ad essere stati formulati in modo prevalentemente generico e valutativo, quand'anche fossero strati ammessi e confermati sarebbero stati irrilevanti e non avrebbero provato la conoscenza, da parte dei terzi chiamati, delle specifiche motivazioni politiche sottese al licenziamento di Pt_6
24 Da quanto sin qui esposto discende dunque l'infondatezza della domanda proposta da nei CP_1 confronti dei terzi chiamati, con conseguente assorbimento della domanda di manleva proposta nei confronti della terza chiamata , che dovrà essere valutata nel prosieguo solo ai fini CP_5 CP_5 della pronuncia sulle spese.
5. Sul risarcimento del danno.
Venendo dunque alla domanda risarcitoria, ritiene il Tribunale che il convenuto possa essere chiamato a rispondere solo dei danni conseguenti al primo licenziamento, nonché dei danni riconducibili alle controversie successive, proposte da nei limiti in cui traggano origine nel primo licenziamento. Pt_6
In relazione a tali danni, non si ravvisa alcun concorso di colpa della società attrice, posto che essa ha agito nella convinzione che il licenziamento fosse stato validamente intimato e solo all'esito di due gradi di giudizio, di cui il primo favorevole, ha avuto la piena consapevolezza della nullità dello stesso.
Quanto all'eccezione incentrata sulla pretesa nullità del rapporto di lavoro per assenza di concorso pubblico, e al conseguente concorso di colpa della società attrice per non avere tempestivamente introdotto tale eccezione nell'ambito del contenzioso giuslavoristico intercorso tra le parti, la stessa è stata formulata in modo del tutto generico e non è stata sufficientemente argomentata, essendo onere della parte quello di individuare ed indicare tempestivamente non solo il fondamento normativo della tesi prospettata ma anche di offrire gli elementi di prova utili a ricostruire il caso concreto ( effettiva natura del contatto, sua durata, ricostruzione della posizione economico- patrimoniale) ovvero ad avanzare le istanze istruttorie necessarie a verificarne la fondatezza, oltre che l'attitudine a ridurre la quantificazione del danno, anche tenendo peraltro conto che la causa è stata oggetto di conciliazione giudiziale, in forza della quale è stata comunque operata una consistente riduzione del danno rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo azionato da Pt_6
Ritiene invece il Tribunale che non possano essere imputati a i danni che derivano dal secondo CP_1 licenziamento intimato a Pt_6
Non vi è infatti alcuna prova dell'oggettiva impossibilità dell'azienda di reintegrare in una Pt_6 posizione analoga o similare a quella precedente, non essendovi alcuna evidenza che porti a concludere che la società non avesse alcuna possibilità di ridisegnare il proprio organigramma in modo da
25 consentire la coesistenza della posizione del Direttore con il personale assunto dopo il suo Pt_6 primo licenziamento. Parte Non si possono dunque imputare al convenuto le scelte organizzative effettuate da che ha ritenuto dapprima di non fruire delle prestazioni lavorative di pur essendo stata condannata a Pt_6 reintegrarlo nel posto di lavoro e a versargli la retribuzione dovuta, e poi di provvedere ad un secondo licenziamento per ragioni oggettive, anch'esso impugnato. Si tratta di condotte tutte avvenute quando non era in carica e che pertanto non possono essergli imputate. CP_1
Parte Premesso ciò, va ora rilevato che e hanno definito le numerose controversie pendenti a Pt_6 seguito di un verbale di conciliazione, di tal che il danno può essere quantificato sulla scorta delle somme corrisposte in forza della transazione.
Vanno dunque addebitati a i seguenti importi: Pt_6
a) Gli importi versati a titolo di risarcimento per il primo licenziamento discriminatorio, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Venezia, come quantificate nella conciliazione giudiziale dd. 7.8.2019, pari a totali 231.253,00 ( € 210.000.00 oltre ad €21.253,00.- per contributi assistenziali e previdenziali a carico di AT] ( cfr. verbale di conciliazione doc. n. 13 – e quietanze di pagamento, docc. 17, 18) oltre al contributo per le spese di lite di cui al punto 6 del verbale di conciliazione, comprensivo anche delle spese di lite liquidate con la sentenza della Suprema Corte n.
6937/2019, per complessivi euro 19.032,00 ( cfr. quietanza doc. n.27);
b) Le spese di lite versate in esecuzione della sentenza n. 453/2017 della Corte d'Appello, pari ad euro
22.554,22. (doc. 30),
c) Una parte dei danni versati a tacitazione della controversia RG 1517/2019, intentata da per Pt_6 ottenere il risarcimento del danni non patrimoniali subiti per entrambi i licenziamenti: ritiene il
Tribunale che , in via equitativa, nell'ambito della somma oggetto di conciliazione debbano essere ricondotti al primo licenziamento il 50% delle somme e quindi l'importo di euro 60.000,00 (doc. n.
40).
Conclusivamente, va condannato a versare, in favore di AT, l'importo di euro 332.839,22, CP_1 oltre a rivalutazione e interessi compensativi al tasso legale dalla data dei verbali di conciliazione
26 prodotti come doc. n. 13, 14 e 15, alla data della presente sentenza e oltre ad interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
6. Spese di lite.
secondo soccombenza, è tenuto a rifondere le spese di lite sia nei confronti della società CP_1 attrice sia nei confronti dei terzi chiamati, tenendo conto del valore oggetto di condanna.
Si ritiene di applicare valori superiori ai medi, considerando che il convenuto ha strutturato le proprie difese in modo sovrabbondante e non organico: basti pensare che la memoria ex art. 183 VI comma. n.
1 cpc , consta di 221 pagine e fa riferimento a documenti prodotti solo nella memoria successiva;
le difese sono inoltre corredate da numerose note a pié di pagina, di difficile consultazione;
alcuni documenti sono prodotti più volte e non di tutti i documenti prodotti viene indicata la rilevanza.
Ritiene invece il Tribunale che non vi siano i presupposti per porre a carico di le spese di lite CP_1 sostenute dalla Compagnia Assicuratrice chiamata in causa da e . CP_2 CP_4 CP_3
In argomento, va ricordato che secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità,
“In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024).
Ebbene, nel caso in esame, dalla lettura della polizza assicurativa depositata dai terzi chiamati (doc. n. 1) emerge che oggetto dell'assicurazione era esclusivamente la responsabilità amministrativa contabile per i danni erariali cagionati alla società di appartenenza e alla pubblica amministrazione in genere (paragrafo
A.2, pag. 10).
Nelle definizioni generali del contratto, il “danno erariale” viene espressamente qualificato come “ il danno pubblico subito dall'erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali”, e si riferisce dunque esclusivamente al danno subito dall'erario.
Inoltre, le “richieste di risarcimento” sono espressamente definite come “i. qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, da parte della procura dalla Corte dei Conti, compreso l'invito a dedurre avanzato dalla corte dei conti e l'audizione personale;
27 ii. qualsiasi procedimento contabile e anche stragiudiziale o qualsiasi indagine o inchiesta ufficiale o verifica riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso da un Assicurato;
qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentato che sia avviato mediante:
-la notifica di una citazione o di analogo atto processuale;
-la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione;
iii. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Dannoso, non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto inquirente dalla
Procura della Corte dei Conti come persona nei cui confronti puo' essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui al suddetto punto” (cfr. doc. n. 1 terzi chiamati, pag. 8).
Il rischio assicurato ha dunque ad oggetto i procedimenti di natura amministrativa e/ o contabile, e non i giudizi civili.
Un tanto trova conferma dalla lettura delle specifiche condizioni di assicurazione e, in particolare, dal paragrafo A.2, ove viene specificato chiaramente che l'assicurazione veniva prestata “per tenere indenne
l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dalla Società di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione”, con chiaro riferimento alla terminologia utilizzata per indicare le azioni di rivalsa in ambito contabile. Ad ulteriore conferma, sono espressamente esclusi dall'assicurazione i danni connessi o conseguenti all'applicazione degli art. 2392, 2303 , 2393 bis 2395 cc e quindi i danni conseguenti all'azione sociale di responsabilità proposta in sede civile, quali quella in esame (cfr. art. 4, lett J)..
Premesso ciò, non pare un fuor d'opera ricordare che, come più volte affermato dalla Suprema Corte
“l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione ripara toria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice” ( cfr. ex multis Cass. Civ. SS UU n. 8634/2020).
La lettura della polizza conduce dunque alla conclusione che il rischio assicurato riguardasse le azioni di natura amministrativa contabile, e non le azioni civili.
28 La chiamata in causa risulta dunque palesemente infondata, posto che non ha ad oggetto un evento coperto dalla polizza assicurativa.
Da ciò consegue che le spese di lite sostenute dalla compagnia assicurativa Controparte_5
liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di scaglione, devono essere poste a carico dei
[...] terzi chiamati e , secondo soccombenza. CP_2 CP_4 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda o d eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Accerta la responsabilità di per i fatti di cui in motivazione e, per l'effetto, Controparte_1
- condanna a versare, in favore di Controparte_1 Controparte_8
, l'importo di complessivi euro 332.839,22, oltre a rivalutazione e interessi compensativi al tasso
[...] legale dalla data dei verbali di conciliazione prodotti da parte attrice come doc. n. 13, 14 e 15 alla data della presente sentenza e oltre ad interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- rigetta le domande proposte da nei confronti di e;
CP_1 CP_2 CP_4 CP_3
- condanna a rifondere, in favore di Controparte_1 Parte_2
e dei terzi chiamati, le spese di lite, che liquida
[...]
- in euro 3.372,00 per esborsi ed euro 28.000,00 per compensi professionali in favore di
, oltre spese generali, IVA e accessori Parte_2 come per legge;
- in complessivi euro 28.000,00 in favore di e Controparte_4 Controparte_2 CP_3
, oltre spese generali, IVA e accessori come per legge;
[...]
- condanna e a versare, in favore di Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 [...]
le spese di lite che liquida in euro 22.457,00 per compensi professionali, oltre Controparte_5 spese generali al 15%, IVA E accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
Il Presidente Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Lina Tosi Dott.sa Lisa Torresan
29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3333/2021 promossa da:
rappr e dif. dall'Avv. CAPPELLETTO Parte_1
MARCO elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 6,
- parte attrice - contro rappr e dif. dall'Avv. TOMMASINI FLAVIO e dall'avv.to Francesco Controparte_1 ente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, S. Croce 468/B
- convenuto – con la chiamata in causa di
E rappr e dif dall'Avv. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
LONGHI PAOLO elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BEZZECCA, 17 37045
LEGNAGO
-terzi chiamati da - Controparte_1
1 rappr e dif dall'Avv. Maria Cristina Valagussa del Foro Controparte_5 di Monza e dall'Avv. Alberto Lai Molè del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in Monza (MB) – Via XX Settembre 19.
- terza chiamata da e CP_2 CP_4 CP_3
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito
- Accertarsi e dichiararsi la responsabilità del Dott. nato a [...] il Controparte_1
5.9.1970, residente in [...], Costermano sul Garda (VR), C.F. , nella sua C.F._1 qualità di cessato Presidente dell' , in relazione ai Parte_2 fatti di cui è causa e per l'effetto condannare il Dott. al risarcimento dei danni tutti Controparte_1 subiti da quantificati in complessivi € Parte_2
874.991,87., ovvero nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere all'esito del presente giudizio, importo rivalutato alla data della sentenza e maggiorato degli interessi legali dal 18.11.2020 al saldo.
- Rigettarsi la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc formulata dal convenuto Dott. in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti. CP_1
- Con vittoria di spese e competenze di lite. in via istruttoria
- Ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate, per i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183, comma 6, cpc. dd. 17.2.2023.
Conclusioni di parte convenuta con espressa riserva di richiedere con separato giudizio il risarcimento del danno anche di immagine a seguito della mancata opposizione, da parte del successivo CdA di AT, alla richiesta di archiviazione del proc. pen. RGNR 13/8770 su cui poi si basò anche la sentenza della corte d'appello, nonché il risarcimento del danno patrimoniale ed il risarcimento del danno biologico precisa nel merito ed in via principale:
2 - respingersi la domanda attorea perché prescritta e/o per nullità della citazione;
- comunque, respingersi le domande attoree perché infondate, con condanna alle spese a carico dell'attore;
- accertata la responsabilità aggravata per lite temeraria dell'attrice in relazione alla richiesta risarcitoria connessa quanto meno al 2° licenziamento, liquidarsi equitativamente il corrispondente danno con conseguente condanna di AT a corrisponderlo al convenuto ex art.96 cpc;
CP_1 nel merito ed in via subordinata:
- accertata la costante informazione e confronto attuati dal dott. nei riguardi dei consiglieri CP_1
, e in ordine ad ogni propria iniziativa, dichiararsi Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 tutti questi ultimi tenuti a manlevare e tenere indenne, in tutto o in parte, il dott. da ogni CP_1 conseguenza pregiudizievole, spesa o danno derivante dall'eventuale accoglimento delle domande ev. precisande da AT specie in punto di (ipotetico) licenziamento ritorsivo, in proporzione alle colpe e responsabilità di ciascuno;
in via istruttoria
- con richiesta di acquisizione dei documenti elencati da pag. 29 a pag. 62 della memoria n.2 ex art.183 co. 6° cpc depositata in nome e per conto del dott. e da pag. 71 a pag. 72 della medesima CP_1 memoria, documenti ri-elencati con doverose segnalazioni (cfr note 1 e 2 in calce alla prima facciata) nel doc. n.240 prodotto dalla scrivente difesa, - con richiesta di emissione dell'ordine, ad AT, di esibizione in giudizio così come articolata dalla lettera “A)” alla lettera “M)” alle pagine da 69 a 71 della stessa memoria suddetta, - con richiesta di assunzione delle prove testimoniali sui capitoli da “1)” a “29)” emarginati alle pagine da pag 62 a pag 67 della stessa memoria in predicato e con i testi ivi indicati, - nonchè con richiesta di disporre l'interrogatorio formale del sig. sui capitoli da “30)” a Controparte_4
“35)” emarginati alle pagine da 67 a 69 della stessa memoria in parola.
Conclusioni dei terzi chiamati e CP_2 CP_4 CP_3
Voglia il Tribunale,
In via principale a) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei terzi chiamati, per palese estraneità al rapporto controverso, provvedendo alla loro estromissione;
3 b) respingersi integralmente le domande del convenuto principale rivolte ai terzi chiamati;
c) sussistendone i presupposti di legge, ordinare alla Compagnia di Controparte_5 rimborsare le spese legali, nel caso il procedimento li vedesse indenni da responsabilità od estromessi.
In subordine d) nella denegata ipotesi in cui si accertasse la quota di responsabilità dei terzi chiamati nella causazione dell'evento dannoso, determinare l'entità del risarcimento dovuto e, rispetto allo stesso, obbligare la
Compagnia alla manleva;
CP_5 Controparte_5
e) nell'ipotesi in cui la Compagnia riuscisse a dimostrare che il tenore del contratto d'assicurazione fosse nel senso di offrire copertura solo ai sinistri denunciati sino al dicembre 2014, anno di cessazione dei terzi chiamati nel c.d.a. di A.T.F., dichiararsi la vessatorietà e la conseguente inefficacia della limitazione di responsabilità contenuta nel contratto.
In via istruttoria
Giusto l'art. 1888 c.c., ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., all'assicuratore di Controparte_5 rilasciare copia delle polizze tutte e dei relativi moduli di adesione in capo agli assicurati sigg.ri CP_4
e .
[...] Controparte_3
Conclusioni della terza chiamata Controparte_5
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Venezia, per i motivi tutti esposti, in corso di causa, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie:
In via principale, nel merito: rigettare le domande svolte dal Dott. , e /o da ogni altra parte del giudizio, nei Parte_3 confronti dei Signori e poiché infondate in fatto e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in diritto, nonché sfornite di prova.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte convenuta (e/o di qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti dei Signori e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo
[...] con riferimento al rischio assunto coi Certificati di Assicurazione n. Controparte_5
CRB038AON72 e n. 1774191 per tutte le ragioni illustrate in atti e, per l'effetto, rigettare le domande di
4 indennizzo e condanna svolte dai Signori e (e/o da Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti siccome infondate in Controparte_5 fatto e in diritto e, comunque, non provate.
In via ulteriormente subordinata: nella contestata eventualità di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo ai Signori
[...]
e verso il Dott. e/o di qualsiasi altra parte CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_3 del giudizio, nonché di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a con Controparte_5 riferimento al rischio assunto coi Certificati di Assicurazione CRB038AON72 e 1774191 in favore dei
Signori e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- accertare la quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso direttamente imputabile agli
Assicurati rispetto a quella degli altri soggetti responsabili nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento dovuto dai signori Controparte_2 CP_3
e in misura corrispondente alla gravità di tali colpe ed alle conseguenze che ne
[...] Controparte_4 sono derivate;
- determinare gli obblighi indennitari di con riferimento al rischio Controparte_5 assunto coi Certificati di Assicurazione CRB038AON72 e 1774191 - previa loro eventuale riduzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 C.C. - entro il limite massimo di indennizzo di € 2.500.000,00.= previa detrazione della franchigia, nonché previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; ed occorrendo, previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia.
In via istruttoria: ci si riporta al contenuto delle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c., insistendo, in particolare per il rigetto delle istanze ex adverso formulate.
In ogni caso: con il favore delle spese del presente procedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_4
Parte (di seguito anche ha evocato in giudizio proponendo, nei suoi confronti, azione Controparte_1 ex art. 2476 cc, nella sua veste di Presidente del CdA, cessato dalla carica in data 19.12.2014, per ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla società a seguito del licenziamento intimato, in data
05.11.2012, al Direttore Generale successivamente impugnato e dichiarato Parte_6 discriminatorio con sentenza passata in giudicato.
A fondamento della domanda, parte attrice ha allegato che il licenziamento era stato irrogato a seguito di un procedimento disciplinare avviato con delibera consiliare del 10.10.2012, nel corso del quale al
Direttore Generale erano state mosse le seguenti contestazioni:
a) l'aver proferito, nel corso di una conversazione telefonica intercorsa tra l'Ing. e il Parte_6
Responsabile dell'Area Amministrativa, Rag. epiteti ingiuriosi nei confronti del Persona_1
Presidente CP_1
b) non aver fornito tempestivamente la documentazione e le informazioni richieste dal Presidente, ostacolando il controllo sulle attività contabili svolte dallo stesso Pt_6
c) aver commesso gravi irregolarità procedurali e contabili nella gestione del rapporto contrattuale con la società Commerciale Nogarese Srl, affittuaria di due bar della funivia di AT, in favore della quale sarebbero stati irregolarmente effettuati pagamenti per lavori straordinari negli immobili locati.
Parte attrice ha poi dato atto che aveva impugnato il licenziamento, producendo in giudizio la Pt_6 registrazione di una conversazione intercorsa tra lo stesso e il di lui fratello, dalla quale CP_1 Pt_6 emergeva che il licenziamento era in realtà stato intimato per fini politici, posto che il vero obiettivo era eliminare un dipendente legato al precedente Presidente di AT, tale dott. CP_6
Ha quindi esposto che il Tribunale, in primo grado, aveva rigettato la domanda di riconoscendo Pt_6 fondate le contestazioni disciplinari e ritenendo pertanto che le stesse fossero sufficienti a confermare il licenziamento. La Corte d'Appello aveva tuttavia riformato la sentenza di prime cure, riconoscendo la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio, e aveva conseguentemente condannato l'azienda alla reintegra di nel precedente posto di lavoro nonché al risarcimento del danno ex art. 18 St. Lav., Pt_6 quantificato nell'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, oltre che alle spese di lite.
6 AT ha dunque rappresentato che, nelle more del giudizio, l' era stata riorganizzata e non era Pt_2 stato possibile reintegrare nel posto precedente e nemmeno assegnargli delle mansioni analoghe Pt_6
e non inferiori, di talché la società era stata costretta a corrispondergli la retribuzione dovuta in forza del provvedimento di reintegra nel posto di lavoro pur non avendo beneficiato di alcuna prestazione lavorativa. Ha quindi allegato di avere intimato, in favore di un nuovo licenziamento per ragioni Pt_6 oggettive, anch'esso impugnato. Ha poi esposto che, oltre all'impugnativa del secondo licenziamento, aveva proposto anche altri procedimenti nei suoi confronti, consequenziali al primo Pt_6 licenziamento, dando atto che tutte le cause erano state transatte innanzi al Giudice del Lavoro a mezzo di verbali di conciliazione, in forza dei quali:
(i) si era ridotta ad € 210.000,00.- la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 St. Lav. di cui alla sentenza della Corte di Appello di Venezia, per il pagamento della quale aveva Pt_6 ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Verona, opposto da AT ( RG 2018/2017);
(ii) si era convenuta la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'Ing. a far data dal Pt_6
4.9.2018, ossia dalla data del secondo licenziamento, impugnato da (RG 645/2019), con Pt_6 corresponsione di un incentivo all'esodo di € 305.000,00;
(iii) si era ridotta ad € 120.000,00.- la somma dovuta a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali per effetto del licenziamento discriminatorio, rispetto ad una richiesta di € 250.000,00, avanzata nell'ambito del procedimento RG 1517/2019 proposto, anch'esso, innanzi al Tribunale di
Verona.
Premesso quanto sopra in punto di fatto, parte attrice ha allegato che il licenziamento discriminatorio, accertato con sentenza passata in giudicato, era riconducibile alla condotta di il quale, tenendo CP_1 all'oscuro la società, aveva agito nel perseguimento di un interesse proprio, personale ed extra sociale, posto che le reali ragioni sottese al licenziamento di erano di natura politica, come chiaramente Pt_6 emergeva dal contenuto della registrazione della conversazione prodotta in giudizio.
Ha quindi chiesto la condanna di al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della CP_1 condotta di quantificati in complessivi euro 874.991,87. CP_1
* * *
7 Si è costituito contestando la domanda attorea e deducendo che la natura Controparte_1 discriminatoria del licenziamento veniva propugnata da parte attrice esclusivamente sulla scorta della registrazione della conversazione tra presenti del 25.10.2012, prodotta da nel giudizio di Pt_6 impugnazione del licenziamento.
Il convenuto ha dedotto che tale registrazione era stata male interpretata, in quanto interpolata dallo stesso e quindi non riproducente in modo fedele e integrale il contenuto della conversazione, Pt_6 registrata anche dallo stesso , che depositava dunque la versione in suo possesso. CP_1
Il convenuto ha dunque sostenuto che la società non si fosse adeguatamente difesa nella causa di nullità proposta da avverso il suo licenziamento e che tale sentenza non poteva fare stato nei suoi Pt_6 confronti, in quanto estraneo al processo.
Ha quindi dedotto:
- che le contestazioni disciplinari rivolte nei confronti di contestate a seguito di delibera Pt_6 consiliare del 10.10.2012, adottata sulla scorta della relazione svolta dallo stesso e CP_1 successivamente integrate con delibera del 17.10.2012, a seguito del parere del revisore dei conti e di un legale interpellato dalla società, erano effettive, gravi e fondate, come tali idonee a giustificare il licenziamento;
segnatamente, le condotte tenute da denotavano irregolarità contabili Pt_6
Parte suscettibili di rilevanza penale e avevano indotto a presentare un esposto per i medesimi fatti alla
Procura di Verona, nel corso del quale erano effettivamente emersi elementi che comprovavano le irregolarità commesse da nella gestione contabile del rapporto di appalto con la società, salvo Pt_6 poi il PM avere chiesto l'archiviazione, perché probabilmente indotto in errore dalla trascrizione della conversazione prodotta anche nel giudizio di impugnazione del licenziamento;
- che la Corte d'Appello era stata dunque a sua volta indotta in errore sia a causa dell'erronea interpretazione della registrazione, sia per avere erroneamente valutato la testimonianza resa in giudizio da già Presidente di AT;
CP_6
- che la ricostruzione dello scontro politico del quale si proclamava vittima era del tutto Pt_6 incoerente e non corrispondente alla realtà dei fatti, essendo un soggetto libero da alcun CP_1 vincolo di natura politica e non essendo veritiera la ricostruzione delle dinamiche politiche prospettate da Pt_6
8 - che il contrasto politico non era la causa del licenziamento di ma al contrario era stato Pt_6 alimentato proprio dal licenziamento disciplinare irrogato (per corrette ragioni) nei suoi confronti e dalla sua sospensione cautelare dal servizio, posto che si era rivolto alla politica per ottenere Pt_6 protezione.
Così ricostruiti i fatti, ha dunque sollevato le seguenti contestazioni in diritto: CP_1
- eccezione di prescrizione, essendo decorso oltre un quinquennio dalla sua cessazione dalla carica;
- contraddittorietà della condotta di AT che, nel giudizio di impugnazione del licenziamento, aveva sostenuto la tesi della legittimità dello stesso, pur a conoscenza del contenuto della registrazione intercorsa tra le parti;
il convenuto sosteneva dunque che, qualora la società avesse effettivamente ritenuto fondate le ragioni di non avrebbe dovuto resistere in giudizio ma avrebbe dovuto Pt_6 provvedere immediatamente alla sua reintegra nel posto di lavoro, non potendo dunque ora chiedere a il risarcimento di danni conseguenti anche alla sua stessa condotta e sussistendo quantomeno CP_1 il concorso di colpa del danneggiato;
- la nullità del rapporto di lavoro del per violazione del D.L. n. 702/1978 a causa della sua Pt_6 assunzione in assenza dell'obbligatorio concorso pubblico: il convenuto sosteneva che tale eccezione, pur proposta nel giudizio di impugnativa del licenziamento, era stata rigettata unicamente poiché formulata tardivamente. Sosteneva dunque che, se l'Azienda avesse tempestivamente formulato l'eccezione, l'Ing. anche in caso di ritenuta nullità del licenziamento intimato in data 5.11.2012, Pt_6 avrebbe potuto al massimo ottenere la retribuzione dovuta per la durata residua dell'incarico di direttore generale a chiamata diretta in scadenza il 31.12.2013, e non le esorbitanti somme pretese riconducibili al suo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come dirigente;
- inscindibilità delle dichiarazioni rese da il quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla CP_1
Corte d'Appello di Venezia, nel corso della conversazione registrata, aveva più volte evidenziato di avere personalmente agito per ragioni obiettive, convinto della fondatezza degli addebiti, non avendo alcun motivo di avversione nei confronti del Direttore Generale, ed essendo bel altri i soggetti politici coinvolti nella vicenda per cui è causa.
Il convenuto ha poi ampiamente contestato la domanda risarcitoria, sostenendone la nullità per indeterminatezza e comunque contestandone la quantificazione: ha poi negato la sussistenza del
9 necessario nesso causale tra la condotta a sé imputabile e molte delle voci di danno richieste, che derivavano da successive condotte della società o comunque da scelte gestionali dell'organo amministrativo succeduto a CP_1
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree e infine chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa gli altri componenti del CdA da lui presieduto all'epoca dei fatti, per proporre, in via subordinata, domanda di manleva nei loro confronti, in quanto corresponsabili.
* * *
Si sono costituiti i terzi chiamati, proclamando la propria estraneità ai fatti ed assumendo di avere deliberato il licenziamento disciplinare di sulla scorta degli argomenti e della documentazione Pt_6 portata in CdA da i terzi chiamati sostenevano dunque di essere all'oscuro della conversazione CP_1 intercorsa tra le parti, dalla quale sarebbero emerse le motivazioni di natura politica sottese al licenziamento disciplinare.
Hanno in ogni caso eccepito la prescrizione della domanda, essendo anch'essi cessati dalla carica nel dicembre 2014.
Hanno quindi chiesto il rigetto delle domande proposte nei loro confronti;
hanno poi chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice, proponendo, in via subordinata, domanda di manleva nei suoi confronti.
* * *
Si è costituita la compagnia assicuratrice chiamata in causa, eccependo che solo aveva Parte_7 comprovato di avere aderito alla convenzione assicurativa, difettando invece la prova da parte degli altri due componenti del CdA.
Ha poi eccepito il difetto di copertura assicurativa prestata dalle varie polizze, posto che la richiesta risarcitoria era intervenuta in epoca successiva al periodo di operatività delle stesse.
Ha rilevato che l'evento dannoso era in ogni caso estraneo ai rischi assicurati dai contratti, che riguardavano esclusivamente la responsabilità amministrativa e contabile e il danno erariale.
* * *
1. Eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
10 Il termine prescrizionale decorre, ai sensi dell'art. 2935 cc, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi, nel caso di illecito aquiliano ex art. 2043 cc, dal momento in cui il fatto illecito si sia perfezionato ed il danno si sia verificato nella sfera giuridica del soggetto danneggiato e risulti percepibile da quest'ultimo.
Nel caso in esame, il danno patito dalla società è conseguente all'accertamento giurisdizionale della fondatezza di una pretesa risarcitoria vantata da un terzo nei suoi confronti, e della conseguente pronuncia di condanna: la decorrenza della prescrizione coincide dunque con la data di pubblicazione della sentenza definitiva della Corte d'Appello di Venezia n. 453/2017 (doc. n. 8) la quale, successivamente all'istruttoria svolta a seguito della sentenza non definitiva che aveva accertato la nullità del licenziamento di in quanto discriminatorio, ha condannato AT a risarcire il danno Pt_6 in favore del direttore generale, essendo il capo condannatorio suscettibile di esecuzione anche in pendenza di ricorso per cassazione.
La prescrizione è dunque iniziata a decorrere a far data dal 17/05/2017 (doc. n. 8 AT ), dal che discende che l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 27/04/2021 e comunque preceduto dall'atto interruttivo costituito dalla diffida del 18.11.2020 (doc. n. 16 AT), è senz'altro tempestivo ed idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 1310 comma 1 c.c. anche nei confronti dei terzi chiamati, quali possibili corresponsabili in solido, nei cui confronti, in ogni caso, deve ritenersi tempestivo l'atto di citazione per chiamata in causa, notificato loro da in data non nota ma certamente CP_1 antecedente alla loro costituzione in giudizio, avvenuta il 26/10/2021.
2. Sull'efficacia di giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Venezia.
Va poi rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la sentenza della Corte Parte d'Appello emanata nel giudizio promosso tra contro passata in giudicato in data Pt_6
Parte 15/12/2017 (cfr. doc. n. 38 , non può fare stato nei confronti di e nemmeno dei terzi CP_1 chiamati, trattandosi di soggetti rimasti tutti estranei al parallelo giudizio, proposto tra parti diverse.
La sentenza costituisce esclusivamente, quale prova atipica, un elemento che il Tribunale può utilizzare per formare il proprio libero convincimento nel contraddittorio tra le parti, al fine di valutare la fondatezza della domanda nel presente giudizio, dovendosi peraltro tenere conto del fatto che CP_1 ha contestato la genuinità della trascrizione della conversazione intercorsa tra lui stesso e i fratelli
11 in data 25.10.2012 e dovendosi pertanto considerare tutte le prove raccolte nel presente Pt_6 giudizio, alcune delle quali non sono state esaminate nel giudizio di impugnativa del licenziamento, il cui Parte accoglimento ha dato origine alla pretesa risarcitoria vantata da contro CP_1
3. Sulla domanda proposta nei confronti di Controparte_1
L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.
Nel caso in esame, la condotta gestoria allegata da parte attrice è data dall'avere sottoposto CP_1 all'approvazione del CdA di AT, all'insaputa degli altri consiglieri, l'irrogazione di un licenziamento discriminatorio, poiché connotato da motivazioni di natura politica, a causa del quale la società lamenta di avere subito ingenti danni patrimoniali.
Era dunque onere della società quello di provare la condotta illecita (ossia la natura discriminatoria del licenziamento) e il danno patito consequenziale a tale condotta, essendo invece onere di quello CP_1 di dimostrare di avere agito secondo diligenza ovvero di provare la non imputabilità a sé del fatto dannoso o del danno patito.
È quindi fondamentale in primo luogo verificare se, alla luce del complessivo quadro probatorio assunto nel presente giudizio, possa sostenersi che il licenziamento irrogato nei confronti di Pt_6 fosse discriminatorio, in quanto sorretto da motivazioni di natura politica.
A tal fine, è necessario evidenziare che secondo l'orientamento, confermato anche di recente, della
Suprema Corte , “La nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l'art. 4 della l. n. 604 del 1966, l'art. 15 st.lav. e l'art. 3 della l. n. 108 del 1990, nonché di diritto europeo, quali quelle contenute nella direttiva n. 76/207/CEE sulle discriminazioni di genere, sicché, diversamente dall'ipotesi di licenziamento ritorsivo, non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., né la natura discriminatoria può essere esclusa dalla concorrenza di un'altra finalità, pur legittima, quale il motivo economico” (Cfr. in tal senso, cass civ. n. 6575/2016, e, in senso analogo, Corte Cass. N. 460/2025).
12 Parte Da ciò consegue che l'eventuale oggettiva sussistenza degli addebiti contestati da nel procedimento disciplinare promosso nei confronti di a seguito del quale gli è stato intimato il licenziamento, Pt_6 non consentirebbe di superare la tesi della nullità del licenziamento, proposta da parte attrice e riconosciuta dalla Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza non definitiva n. 47/2017.
Le copiose difese del convenuto, con le quali egli intende provare l'effettività e la gravità delle irregolarità contabili e delle altre condotte contestaste al Direttore Generale, risultano pertanto superflue rispetto al thema decidendum, essendo necessario esclusivamente verificare se il licenziamento intimato avesse natura anche (e quindi non solo) politica e se ne fosse consapevole. Pt_6
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la prova della natura discriminatoria del licenziamento risieda nella stessa trascrizione della conversazione tra presenti, intercorsa in data 25.10.2012, depositata dal convenuto di cui si reputa opportuno riportare testualmente, in modo da non alterarne il CP_1 contenuto, alcuni ampi stralci, tratti dalla colonna di destra del documento 161 di parte convenuta, ossia del documento che contiene il confronto tra le due trascrizioni effettuate da e Pt_6 CP_1 considerando la versione ritenuta genuina da CP_1
Di tale conversazione si sottolineeranno i passaggi ritenuti maggiormente rilevanti.
Si precisa che “Soggetto 1” è “Soggetto 2” è e “Soggetto 3” è il di lui fratello. CP_1 Parte_6
“ Soggetto 1: Riuscissimo a fare un passo indietro… Io, cioè, da una parte lo vorrei fare, perché veramente non ho… cioè, mi dispiace, ti dico. Mi dispiace. Mi dispiace perché… perché non… ti dico, io lì – penso che tu l'abbia capito – ho giocato più in difesa che in attacco. Anche se puoi non crederci. Perlomeno, io sono stato sincero con te e te lo dico anche adesso. Ho giocato in difesa e non in attacco, perché questo lo puoi capire. E… però, l'attacco mio era per difendere me.
Non vorrei che questo facesse troppo del male a te. Capito? Quindi, adesso che vedo che le cose potrebbero prendere una piega che non mi piace, mi dispiace. Però, devo vedere un attimo come fare. Tant'è che anche ieri e oggi, quando ho visto
, gli ho detto: “Ascolta, ci son due o tre cose che… aspetta un attimo a fare il definitivo. Sennò, non lo so, mi Pt_8 diventa ancora più difficile.”
Devo vedere, provo ad incontrare i vecchi soci per vedere un attimo… capire che intenzioni hanno. Ma secondo me, il problema non sei più tu, il pro…, cioè o io: il problema è che usano, hanno usato o vorrebbero usare qualcuno in azienda per farsi la guerra tra di loro. Poi, in questo momento qua ancora di più. Veramente perché tutti stan pensando, non al
13 culo tuo o eventualmente al mio – comunque sono pesci piccolissimi – ma al fatto che fra sei mesi c'è un'elezione, e quindi se loro riescono ad ammazzare, un gruppo riesce ad ammazzare…
Soggetto 3: …l'altro gruppo…
Soggetto 1: …capito? Per quello questo è nato. Per quello che mi son girati i maroni all'articolo del 20… quello
(1:26:43 – incomprensibile), hai capito? Perché lì ho capito qual era il gioco.
Cioè, il gioco adesso non è più, la partita non è più né la tua né la mia. La partita si è spostata più in alto. E si è spostata a volere che questa cosa vada in un certo modo, perché un gruppo vuole eliminare un altro. E quindi dopo vorrebbe dire che… vado più in là con la fantasia, magari sbaglio, che un gruppo che pensa di distruggere un altro gruppo che ha sempre amministrato adesso, quindi ex Forza Italia, poi quello che era, (1:27:12 – incomprensibile), CP_6 pensa che quei posti per Roma potrebbero prenderli solo un'altra parte.
Quello è il grosso problema, quindi io avrò difficoltà a gestire la cosa perché… io non sono di quel gruppo lì, insomma, più dall'altra parte, per (1:27:27 – incomprensibile) eccetera, gli ex Forza Italia. Però… non lo so… CP_6
Soggetto 2: (1:27:33 – incomprensibile)
Soggetto 1: Devo vedere come uscirne. Ma non per me. Io se voglio dare una mano a te devo dribblare tra questi problemi. Perché sennò a loro non gliene frega più niente di niente.
Soggetto 3: (1:27:55 – incomprensibile).
Soggetto 2: No, no, ma stai scherzando? 'Ste cose qua ci sono anche da noi in Trentino, eh.
Soggetto 1: Nel senso che loro… già tra di loro si vorrebbero far la pelle per prevaricare, quindi avere loro il posto, figurati se qualcuno di questi, poi, può usare magari un'azienda per far vedere che è il paladino della giustizia e quindi… procede, no?, con man forte. Non pensando che dietro c'è anche una persona, o due.
Soggetto 2: Ma credo che siano più di due, sai, . CP_1
Soggetto 1: No, ti dico…
Soggetto 2: Anche un AR…
Soggetto 1: No… mi guardo (1:28:37-1:28:39 incomprensibile). Io ti dico, come ti ho detto già altre volte, io ho tre figlioli, un mutuo, una mojère (voci sovrapposte)…
Soggetto 2: (1:28:44 – incomprensibile).
Soggetto 1: No, ti dico (1:28:47-1:28:52 incomprensibile) però dopo devo guardare a non fare del male a nessuno. No, no, ma io infatti gliel'ho detto anche a lui, a , ho detto. Pt_8
14 Oggi quando è venuto gli ho detto: “Ma, io non so com'era in passato, perché non c'ero, e quindi non me ne frega neanche NumeroDiCart_ niente.” “No… ” m'ha detto. “Guarda, non ho problemi” gli ho detto (voce fuori microfono) incomprensibile). Sono arrivato quattro mesi fa… Uhm… va beh, possiamo, secondo me, possiamo fare il punto della situazione dopo il 30. E lì ci sarà l'audizione con i due avvocati e (1:29:37 – incomprensibile). E… e dopo che ho parlato coi soci, vorrei parlarci il 2 o il 3, adesso vediamo. E poi capire come scrivere le controdeduzioni da parte degli avvocati dell'azienda, in base a quello che riesco a fare o riesco a parlare con i soci. Però domani, ti dico, uscirà un altro Per_ articolo sul Corriere della Sera, non sulla Funivia, ma sulla guerra che sta nascendo attorno al mondo… al e dove…è partito, son partiti questi missili, uno contro l'altro; uno vuol tirare giù una da un'azienda, l'altro vuol tirarlo
(voci sovrapposte)…”(Cfr doc. n. 161 pag. 40 – 42, colonna di destra). CP_1
* * *
Dalla lettura dei passaggi del dialogo sopra citati emerge chiaramente che afferma di avere CP_1 attaccato per difendere se stesso (“l'attacco mio era per difendere me”) e di essersi in parte pentito Pt_6
(“Adesso che vedo che le cose potrebbero prendere una piega che non mi piace, mi dispiace”) tanto da dichiarare di voler incontrare i vecchi soci per vedere un attimo il da farsi .
Del resto è lo stesso patrocinio del convenuto ad ammettere, nelle proprie difese, che CP_1 intendeva tutelarsi dal rischio di essere destituito dalla carica.
Le finalità politiche vengono confermate anche dai passaggi successivi della conversazione: “la partita si è spostata più in alto. E si è spostata a volere che questa cosa vada in un certo modo, perché un gruppo vuole eliminare un altro”
Successivamente ribadisce la volontà di intercedere presso i soci e di capire come scrivere le CP_1 controdeduzioni da parte dell'azienda, all'evidente fine di valutare se vi fosse la possibilità di aiutare in qualche modo il che conferma che, alle motivazioni originarie, poste formalmente alla base del Pt_6 procedimento disciplinare, si erano sovrapposte delle ragioni politiche che sottendevano delle lotte tra gruppi e che vedevano o come potenziali vittime sacrificali. CP_1 Pt_6
Poco dopo, afferma inoltre di avere lasciato fermi alcuni punti delle contestazioni che CP_1 potevano essere stralciati al sol fine di consentire a di potersi giustificare, almeno in parte, e Pt_6 quindi di aiutarlo. Si leggano i passaggi seguenti:
15 “Soggetto 1: Stavo dicendo, ho visto che analizzando meglio i documenti ci sono un paio di punti dove potevo anche scriverti che li stralciavi perché tanto son cazzate. Però non l'ho fatto apposta, non l'ho fatto apposta perché così almeno su
'n' punti ti puoi giustificare su quelli, capito? E poi, da lì ricominciare un po'. Vediamo un po'. (Risponde ad una telefonata) . Pronto! Amore mio come stai? Ciao bello, bene Bene, bene. Ti posso chiamare fra…sì, sì… tra un Tes_1 venti minuti? Ti dico una cosa al volo. No! Dai dimmi (incomprensibile 01:33:26 – incomprensibile) eh, eh, lo so, okay.
Ah! (si allontana) (1:33:36-1:33:50 incomprensibile). (rientra nella stanza) Vediamoci dopo la… possiamo mettere dopo l'audizione del 30… dopo l'audizione di , dopo l'audizione del 30 e dopo – può essere il 2 o il 3 – quando Pt_8 ho incontrato i soci. Vediamo come poter... che strada poter prendere, in modo che… cioè, secondo me... non si tratta più solo di ricomporre tra me e te, che tanto bene o male… potremmo anche trovare…
Soggetto 3: Un accordo, benissimo!” (doc. n 161 pag. 44, colonna di destra). CP_1
* * *
Dai passaggi successivi emerge inoltre in modo chiaro che, sullo sfondo del procedimento disciplinare, vi era un contrasto personale tra lo stesso e e, in particolare, che aveva perso CP_1 Pt_6 CP_1 la fiducia in e temeva che il Direttore Generale potesse agire contro di lui, inviando a qualcuno Pt_6 una lettera il cui contenuto evidentemente non era gradito a CP_1
Di seguito si trascrivono i punti salienti, dove parlando con il fratello di e con lo CP_1 Pt_6 stesso illustra alcune delle ragioni che lo hanno portato a sollevare le contestazioni nei confronti Pt_6 di e che sottendono sempre la lotta tra gruppi politici ed esponenti della politica, più potenti dei Pt_6 protagonisti della conversazione.
“ Soggetto 1: No, no, no, (voci sovrapposte). No, no, no! Una persona che – non ho mai detto che è superficiale – anzi
è più fine di me. Una persona che davanti mi faceva un sorriso e mi diceva delle cose, ma… e io ho le prove… glielo assicuro, che appena si girava mi voleva inculare. Io questo, l'ho visto e l'ho inquadrato. Lì per me, lì era lui. Hai Pt_6 capito? E...e questo non... questo mi mi... cioè, non riuscivo a mandarlo giù. Hai capito?
Soggetto 3: Neanche, eh, lo manderei giù, son sincero.
Soggetto 1: No, io non riuscivo a mandarlo giù e... e questo mi ha fatto diventare, mi ha fatto...non diventare cattivo – perché non sono una persona cattiva – mi ha fatto agire in un certo modo.
Soggetto 3: Sai cos'è? (parlato sottovoce) (1:36:27 – incomprensibile) mai insegna, così tanto puntiglioso, molto… anche orgoglioso.
16 Soggetto 1: Ma, lo siamo tutti, non credere che io non lo sia, capito?
Soggetto 3: Sì, sì, lui è (1:36:36 – incomprensibile) infatti, è vicinissimo.
Soggetto 1: Però, quello che mi mancava era proprio quello, sapere, sapere che lui agiva in un modo, ma aveva un fine diverso, lo faceva per un determinato scopo, che non era sincero con me. Punto. Capito? Come, forse è un esempio stupido, come… e poi ne posso citare duecento: se scrivi l'e-mail alle 8 e 4…, alle 8 e 36 di sera, facendo l'elenco di prosopopea (rumori di fondo) … ma va a cagare!
(voci sovrapposte) (1:37:08-1:37:10 incomprensibile)
Soggetto 2: Ti ho scritto (voci sovrapposte)… tutto per filo per segno!
Soggetto 1: Sì, no… (voci sovrapposte) (1:37:12-1:37:15 incomprensibile) guarda!
Soggetto 3: (1:37:16-1:37:18 incomprensibile).
Soggetto 1: Allora…
Soggetto 2: No, era (1:37:19 – incomprensibile).
Soggetto 1: Te voio ben. Se tu mi… se tu, se tu… posso anche far finta di essere un cretino, tutta la vita, ma non pensare che io non le capisco le cose. Secondo me il tuo errore – te lo posso dire col cuore – il tuo errore è di avermi sottovalutato in questo, secondo me. E… ma tu pensi che non sapessi di quella e-mail, tre minuti dopo, te l'ha mandavi anche a (1:37:43 – incomprensibile)? Quindi, pensa un attimino, cazzo! Io ho capito… appena mi è arrivata, ma mi sarei giocato i coglioni più qualcos'altro, che tu quella e-mail l'hai preparata non per me, ma per mandarla a Per_3
e Mi ci gioco le palle, capito? (1:38:00 – incomprensibile) lunedì mattina, mi ci gioco le palle. Punto. Per_4 Per_5
Questo, vedi mi smontava completamente una persona. E quindi anche se ti consideravo bravissimo dal punto di Pt_6 vista lavorativo, ma il fatto di sapere di avere vicino a me e di firmare duecento carte al giorno, un direttore che da una parte mi diceva, mi faceva premessa: “Ho lavorato fino alle 8 e 36 per l'azienda.” Eh?
Soggetto 2: No (1:38:27-1:38:29 incomprensibile) su quei benedetti contratti...
Soggetto 1: Secondo me non è grosso abbastanza e non è (1:38:33 - incomprensibile) abbastanza. Perché se tu sei sincero, te voio ben;
se tu non sei sincero, mi girano i coglioni.
Punto. Io non voglio niente da te, non ho mai voluto niente da te e non vorrò mai nulla da te.
Io ti dico… vorrei solo, se noi dovessimo ricominciare, avere un rapporto di fiducia, ma soprattutto di non… bugie…
Soggetto 3: Lo devi aiutare!
Soggetto 1: (1:39:00-1:39:03 incomprensibile), c'è tuo fratello, dì la verità: quella cacchio di email
17 lì, l'hai scritta, l'hai scritta (rumori di fondo e voci sovrapposte)… eh, ma solo per capire con chi ho a che fare, e Pt_6 capire, anche, un domani. Ti ripeto: quella e-mail lì, io appena l'ho letta, ti giuro, ho detto: “Vaffanculo! Questo qua l'ha scritta apposta perché dopo due minuti l'ha mandata a me, dopo due minuti l'avrà mandata, sicuro, a Persona_6 perché lui nella sua testa – la sua – ha costruito un castello, capito, particolare. E quindi dovevi dimo...
Soggetto 2: Non romper le balle...
Soggetto 1: Tu ti sei scordato? Scusami tu quella e-mail lì l'hai scritta perché volevi dirmi: , ti voglio Pt_6 CP_1 bene, sto portando avanti bene l'azienda e voglio portarla avanti bene.” O l'hai scritta perché – è un esempio, ne potrei portare mille – o l'hai scritta per far vedere a qualcun altro che tu lavori e il presidente è un coglione?
Soggetto 2: Risposta sincera, ? CP_1
Soggetto 1: Risposta sincera.
Soggetto 2: Per l'ordine del giorno.
Soggetto 1: Ma vai a cagare!” (doc. n. 161 pag. 46- 48, colonna di destra). CP_1
…
“Soggetto 1: Posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa? Che cosa hai fermato? Io ho anticipato… ma te lo dico – c'è lui davanti – può essere anche che tu mi dica che non è vero, ma io so che è vero. Ascoltami. Io ho anticipato quello che tu avresti voluto fare a fine mese.
Dimmi di no.
Soggetto 2: In che senso?
Soggetto 1: Io ho anticipato su di te, quello che tu avresti voluto, o qualcun altro ti ha detto che doveva succedere su di me, da qui a fine mese, inizio...
Soggetto 2: Adesso, puoi credermi o no, : io avevo una lettera… CP_1
Soggetto 1: Ti mando a cagare subito, se vuoi...
Soggetto 2: No, aspetta, aspetta, aspetta. Te l'avevo anche detto, dimmi di no se sbaglio: avevo una lettera pronta, e penso che l'avvocato l'abbia anche letta, perché la… l'aveva vista anche lui, che doveva essere stata spedita ai soci, CP_7 okay?, dove mettevo in dubbio il discorso del revisore, il discorso interferenze, (trascrizione fonetica) e compagnia CP_4 bella, ai soci. Ma quella lettera lì ce l'avevo pronta da una settimana. Io quella lettera lì non l'ho mai spedita.
Soggetto 1: Potevi anche farlo.
Soggetto 2: Ma avevo le pressioni per mandarla, quella lettera lì, e non l'ho mai fatto.
18 Soggetto 1: Sì, ma avevi pressioni giocate da chi ti voleva usare per arrivare ai suoi scopi.
Soggetto 2: Okay, però è rimasta lì una settimana.
Soggetto 1: Ho capito, però scusami, pensa che io sapevo queste cose, come mi sentivo?
Soggetto 2: Perché nel momento in cui io avessi, sì, mandato quella lettera lì, era documento formale, dove, attenzione tutti...
Soggetto 1: Io ti sto dicendo, io ti sto dicendo (voci sovrapposte)…
Soggetto 3: Perché l'avvocato (1:44:45 – incomprensibile)? CP_7
Soggetto 1: Allora, io ti dico una cosa…
Soggetto 2: No, non lo so se ha avvisato, non lo so, però resta il fatto che… resta il fatto che quella lettera lì non è mai partita.
Soggetto 1: Ho capito, cazzo, che non è partita! Ma io l'ho letta il 4 sera – vaffanculo! – io l'ho letta il 4 sera quella lettera lì. Hai capito?
Soggetto 3: Non ho capito niente di quello cui stai parlando, scusa, eh!
Soggetto 2: Ho capito, però ripeto, che l'abbia letta o no (voci sovrapposte)… è un pezzo di carta.
Soggetto 1: E no, no, no amore mio.
Soggetto 3: Bisogna anche pensare anche dalla parte sua, hai capito?
Soggetto 1: No, amore mio (voci sovrapposte), no amore mio.
Soggetto 2: (voci sovrapposte) (1:46:16-1:46:18 incomprensibile)… forse adesso lo sto facendo stamattina, appunto per capire… (voci sovrapposte) da quanto ho interpretato, ma non quella della (1:46:27 – incomprensibile), capito?
Soggetto 1: No, va beh, va beh, son due cose diverse. Questo è vero. Io ti ho detto: in cuor mio ho giocato in autodifesa.
Stop.
Soggetto 2: Sì, sì.
Soggetto 1: Guarda 'sta pippa qua m'ha messo insieme in due giorni! Okay?
Soggetto 2: Io l'avrei fatta un po' più morbida, però…
Soggetto 1: No, non credere, hai capito?
Soggetto 2: Porca troia!
Soggetto 3: Comunque…
19 Soggetto 1: Allora, io non, non... io ho fatto quella settimana lì, poi lo chiederai (1:46:59- 1:47:01 incomprensibile) racconto pochissime bugie perché poi mi scordo tutto, quella settimana lì… io in vita mia se non dormo nove ore sono rimbambito, è una cosa che per me… posso non mangiare, però devo dormire. Quella settimana lì, per la prima volta in vita mia dormivo due o tre ore ed ero come un grillo, una bestia, perché ero...
Soggetto 2: L'adrenalina!
Soggetto 1: … l'adrenalina.
Soggetto 2: Qualche emozione te l'ho regalata.
Soggetto 3: Ah, sì, sì, gliel'hai regalata!
Soggetto 1: Ma fa parte del… no, no, va beh, son peggio… come quando sono arrivato qua, nessuno mi dava una lira: li ho bruciati tutti. Ma dipende sempre dalla strategia che quando uno percepisce le cose, poi si muove. Ti ripeto, a me dispiace, e quando ho scritto sull' che mi Pt_9 addolora, non l'ho scritto perché volevo fare il figo con la gente. Non me ne frega niente. Io volevo, quell'articolo lì l'ho scritto per te, ma anche per me, anche. Comunque, detto questo, eh... hai ragione, è stata una botte forte, però secondo me potrebbe essere servire ad entrambi.
Soggetto 3: Sì,sì,sì. L'ho già detto proprio stamattina.
Soggetto 2: Dì la verità, non si farà mai, nel senso…
Soggetto 1: No, io ti dico, io ti dico, in cuor mio, io ho agito in legittima difesa e in difesa.
Che, dopo la difesa abbia segnato un gol, questo è un altro paio di maniche. Ma ti ripeto: mettiti nei miei panni. Io il 4 sera leggo quella lettera, non mi ha fatto piacere. Vengo a sapere il 2 – ero fuori dalla Provincia – vengo a sapere chi hai incontrato, cosa vi siete detti, perché vi siete detti quelle cose, qual'era la finalità. L'hai detto tu stesso, quando mi hai visto il 2 pomeriggio avevi già capito che io sapevo. Mettiti nei miei panni, scusami, no? E poi, e poi, tu ogni volta che mi incontravi: “No, ricominciamo, andiamo a correre, facciamo qua, facciamo giù.” Zio cane, ho detto: “Guarda, (voci sovrapposte)…
Soggetto 2: No, permettimi la lettura… (voci sovrapposte)
Soggetto 1: (1:48:58-1:49:00 incomprensibile)… io te l'ho detta, e tu me l'hai scritta! Vaffanculo! (voci sovrapposte)…
Soggetto 2: La tua (1:49:05-1:49:6 incomprensibile) è stata: “Domani incontro i soci…
Soggetto 1: Questo il 9, il 9, il 9, questo.
20 Soggetto 2: “Obiettivo: ricostruire i rapporti.” Cos'è che era? Una roba del genere… (voci sovrapposte)… o riportare serenità cosa del genere.
Soggetto 1: E beh, ma certo! E certo, oramai la mia era, la mia oramai era diventata… ci avevo messo una x Pt_6 sopra.
Soggetto 2: Sì, sì.
Soggetto 3: Comunque, anche se poi in caso di una riconciliazione, ad entrambi il consiglio che vi do: occhio di chi vi fidate, veramente!” (doc. n 161 pag. 51- 54, colonna di destra). CP_1
* * *
La conversazione parzialmente trascritta dimostra dunque che le contestazioni disciplinari rivolte a costituivano il modo per consentire a di tutelarsi a fronte di possibili attacchi nei suoi Pt_6 CP_1 confronti anche da parte del medesimo Pt_6
La circostanza che e fossero stati coinvolti in un una vicenda in cui erano altri soggetti, CP_1 Pt_6 politicamente più potenti, a trarre le fila dal punto di vista politico, non fa venir meno il ruolo personale del convenuto, posto che egli stesso si è comunque inserito nell'ambito del contesto arrivando espressamente a confermare di avere agito al fine di difendersi per evitare un potenziale procedimento volto alla sua destituzione.
Le conclusioni su esposte trovano conferma nella stessa lettura della memoria ex art. 183, VI comma, n.
1) cpc, del convenuto, ove si afferma che aveva appreso di un probabile progetto volto alla CP_1 sua destituzione ed aveva pertanto coltivato il procedimento disciplinare anche al fine di consentire un cambio di rotta nella strategia della politica, un cambio di focus , dalla sua persona a quella di Pt_6 cambio che poi effettivamente avvenne una volta che il caso di assunse rilevanza mediatica. Pt_6
Si leggano in particolare le pagine 76 e ss della memoria n. 1 cpc di , dove si afferma , tra CP_1
l'altro che “Il cambio di rotta strategica, da parte di nei suoi rapporti con si verificò solo quando Per_4 Pt_6 riuscì ad impossessarsi della documentazione che gli aveva scientemente negato” e che “resi noti gli CP_1 Pt_6 eventi, si rese conto che non era più credibile/probabile che la futura assemblea dei soci potesse destituire il Per_4 presidente sulla base delle lamentele dell'ormai indagato direttore e (lui solo) dovette iniziare a CP_1 Pt_6 considerare quest'ultimo come l'oggetto da abbattere ovvero il personaggio da uccidere sulla base (solo formale) dell'insubordinazione”.
21 Di un tanto era certamente consapevole in data 10.10.2012, quando il CdA ha deliberato di CP_1 contestare gli addebiti a (doc. 3 AT), posto che, dalla stessa memoria ex art. 183, VI comma n. Pt_6
1 di nonché dalla conversazione del 25.10.2012, emerge che aveva appreso che CP_1 CP_1 il 2 ottobre si era incontrato con determinati esponenti della politica ed altresì che Pt_6 CP_1 aveva letto, il 4 ottobre, una lettera che evidentemente lo metteva in cattiva luce, avendo dunque agito velocemente al fine di portare avanti le contestazioni disciplinari mosse contro per tutelare se Pt_6 stesso e prevenire un pericolo.
E dunque nel corso del CdA del 10.10.2012, era perfettamente consapevole che si era CP_1 Pt_6 rivolto alla politica e aveva iniziato ad inviare delle mail indirizzate formalmente a ma per CP_1 conoscenza anche a dei soci, probabilmente le mail di cui le parti discutono nel corso dello stralcio della conversazione sopra riportato, – cfr. pag 86 prima memoria ex ar.t 183, VI comma. cpc - . Tutto ciò non emerge dalla relazione al CdA di di cui al verbale del 10.10.2012, il quale dunque ha CP_1 perorato la promozione del procedimento disciplinare pur nella consapevolezza delle connotazioni politiche che aveva assunto, senza darne atto a verbale.
Non sono dunque convincenti le difese di secondo cui le motivazioni politiche si sarebbero CP_1 innestate solo successivamente alle contestazioni disciplinari, essendo invece note allo stesso il CP_1 giorno del CdA del 10.10.2012.
È invece chiara la responsabilità di posto che la sua finalità non era solo quella di accertare CP_1
l'oggettiva esistenza delle contestazioni ma anche quella di colpevolizzare al fine di evitare di Pt_6 essere egli stesso destituito nell'ambito dei contrasti interni insorti in seno alla politica.
La circostanza che le eventuali contestazioni disciplinari fossero reali e veritiere, lo si ribadisce, non è sufficiente ad escludere le motivazioni sottese al licenziamento, fomentate da lotte politiche tra gruppi , nelle quali e potevano essere coinvolti. CP_1 Pt_6 ha dunque agito nella consapevolezza della natura discriminatoria per finalità politiche del CP_1 licenziamento ai sensi dell'art. 15 dello Statuto dei lavoratori, nel perseguimento di un interesse proprio ed extra sociale, e quindi contra legem.
Va quindi accertata la responsabilità di per il licenziamento discriminatorio intimato Controparte_1
Parte dalla società nei confronti di Pt_6
22
4. Sulla domanda proposta nei confronti dei terzi chiamati.
Va ora verificato se sussista una concorrente responsabilità dei terzi chiamati.
In argomento, va subito evidenziato che riconosce come i consiglieri non fossero presenti CP_1 durante la conversazione intercorsa con e il di lui fratello, dalla quale emergono le finalità Pt_6 politiche sottese al licenziamento, e fonda la relativa responsabilità assumendo di averli costantemente tenuti informati di ogni argomento intrattenuto nel corso del colloquio e, quindi, sostiene che gli altri consiglieri fossero consapevoli anche dello sfondo politico sotteso alle contestazioni disciplinari sollevate nei confronti di Pt_6
Va tuttavia rilevato che, dalla documentazione depositata in atti, alla quale rinvia per CP_1 dimostrare la corresponsabilità dei terzi chiamati, emerge esclusivamente come gli stessi fossero informati delle contestazioni disciplinari e delle irregolarità contabili che erano state mosse a e Pt_6 dell'andamento del procedimento disciplinare, ma non delle motivazioni di natura politica e degli scontri interni di cui di sui si è discusso nel corso della conversazione del 25.10.2012. CP_1
In particolare:
- i documenti prodotti sub n. 222 hanno ad oggetto corrispondenza o documentazione dalla quale emerge l'intenzione del CdA di trattare con urgenza la questione disciplinare di attesa la gravità Pt_6 delle contestazioni, ed altresì emergono le valutazioni del CdA circa l'opportunità di segnalare i fatti contestati a anche alla Procura della Repubblica, oltre al coinvolgimento di un avvocato per la Pt_6 redazione di un parere legale;
- il doc. n. 229 ha ad oggetto una comunicazione rivolta da ai consiglieri, e in particolare a CP_1
e ad avente ad oggetto questioni inerenti la consegna della documentazione contabile CP_2 CP_4 richiesta a Pt_6
- i doc. nn. 230 e 125 riguardano vicende della funivia di estranee al procedimento Parte_2 disciplinare: il fatto che, in tali documenti, ci si riferisca alle volontà politica del Presidente della
Provincia in relazione a quell'affare non implica che i consiglieri fossero informati alle vicende politiche sottese alla vicenda di Pt_6
- il doc. n. 231 è il testo che i consiglieri si propongono di pubblicare su di un quotidiano locale per illustrare la posizione di AT in relazione alla vicenda disciplinare di e non contiene alcun Pt_6
23 riferimento alle sottese vicende politiche che vedono come vittima sacrificale, e nemmeno Pt_6
l'articolo di stampa prodotto come doc. n. 136;
- i docc. n. 232 e 233 riguardano corrispondenza dove si fa in gran parte riferimento a vicende del tutto estranee al procedimento disciplinare, come ad esempio nel caso del doc. n. 233, che ha ad oggetto delle proposte di riguardo l'inquadramento di alcuni dipendenti, alle quali si è recisamente CP_4 Pt_6 opposto;
da tali documenti emerge certamente una divergenza di opinioni tra e riguardo CP_4 Pt_6 alla situazione dei dipendenti menzionati nella corrispondenza e alle relative competenze a decidere sul loro inquadramento, ma certamente non se ne può desumere la consapevolezza, in capo ad CP_4 delle reali motivazioni sottese al licenziamento di emerse dalla conversazione del 25.10.2012; Pt_6
- i doc. n. 58.3, 58.4, 58.6, 148, 148.1, 148.2, 148.3, 148.4, 148.5, 148.6, 148.7 , 148.8 e 148.9 hanno ad oggetto messaggistica o scambio di corrispondenza dalla quale emerge che il consigliere CP_4 chiedeva a di poter accedere ad alcuni documenti, contabili o relativi al personale, senza ottenere Pt_6 un riscontro positivo;
- anche il doc. n. 234 riguarda corrispondenza tra i componenti del Cda o tra alcuni di loro e Pt_6 dalla quale si evince che il CdA sollecitava quest'ultimo ad esibire documenti o viceversa si concordavano le linee da assumere in relazione alle indagini contabili in corso.
Dalla documentazione prodotta e menzionata da parte convenuta nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 cpc (prevalentemente in nota a piè di pagina) al fine di dimostrare di avere costantemente informato i terzi chiamati circa il procedimento disciplinare e i contenuti dei colloqui intercorsi tra le parti, non emerge dunque in alcun modo la consapevolezza, in capo ai consiglieri, delle motivazioni di natura politica sottese al licenziamento di Pt_6
I capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale di offerti da in parte hanno CP_4 CP_1 ad oggetto le motivazioni formali l'andamento del procedimento disciplinare, in parte riguardano il contesto politico generale volto a ricostruire le dinamiche dei gruppi partitici ma, oltre ad essere stati formulati in modo prevalentemente generico e valutativo, quand'anche fossero strati ammessi e confermati sarebbero stati irrilevanti e non avrebbero provato la conoscenza, da parte dei terzi chiamati, delle specifiche motivazioni politiche sottese al licenziamento di Pt_6
24 Da quanto sin qui esposto discende dunque l'infondatezza della domanda proposta da nei CP_1 confronti dei terzi chiamati, con conseguente assorbimento della domanda di manleva proposta nei confronti della terza chiamata , che dovrà essere valutata nel prosieguo solo ai fini CP_5 CP_5 della pronuncia sulle spese.
5. Sul risarcimento del danno.
Venendo dunque alla domanda risarcitoria, ritiene il Tribunale che il convenuto possa essere chiamato a rispondere solo dei danni conseguenti al primo licenziamento, nonché dei danni riconducibili alle controversie successive, proposte da nei limiti in cui traggano origine nel primo licenziamento. Pt_6
In relazione a tali danni, non si ravvisa alcun concorso di colpa della società attrice, posto che essa ha agito nella convinzione che il licenziamento fosse stato validamente intimato e solo all'esito di due gradi di giudizio, di cui il primo favorevole, ha avuto la piena consapevolezza della nullità dello stesso.
Quanto all'eccezione incentrata sulla pretesa nullità del rapporto di lavoro per assenza di concorso pubblico, e al conseguente concorso di colpa della società attrice per non avere tempestivamente introdotto tale eccezione nell'ambito del contenzioso giuslavoristico intercorso tra le parti, la stessa è stata formulata in modo del tutto generico e non è stata sufficientemente argomentata, essendo onere della parte quello di individuare ed indicare tempestivamente non solo il fondamento normativo della tesi prospettata ma anche di offrire gli elementi di prova utili a ricostruire il caso concreto ( effettiva natura del contatto, sua durata, ricostruzione della posizione economico- patrimoniale) ovvero ad avanzare le istanze istruttorie necessarie a verificarne la fondatezza, oltre che l'attitudine a ridurre la quantificazione del danno, anche tenendo peraltro conto che la causa è stata oggetto di conciliazione giudiziale, in forza della quale è stata comunque operata una consistente riduzione del danno rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo azionato da Pt_6
Ritiene invece il Tribunale che non possano essere imputati a i danni che derivano dal secondo CP_1 licenziamento intimato a Pt_6
Non vi è infatti alcuna prova dell'oggettiva impossibilità dell'azienda di reintegrare in una Pt_6 posizione analoga o similare a quella precedente, non essendovi alcuna evidenza che porti a concludere che la società non avesse alcuna possibilità di ridisegnare il proprio organigramma in modo da
25 consentire la coesistenza della posizione del Direttore con il personale assunto dopo il suo Pt_6 primo licenziamento. Parte Non si possono dunque imputare al convenuto le scelte organizzative effettuate da che ha ritenuto dapprima di non fruire delle prestazioni lavorative di pur essendo stata condannata a Pt_6 reintegrarlo nel posto di lavoro e a versargli la retribuzione dovuta, e poi di provvedere ad un secondo licenziamento per ragioni oggettive, anch'esso impugnato. Si tratta di condotte tutte avvenute quando non era in carica e che pertanto non possono essergli imputate. CP_1
Parte Premesso ciò, va ora rilevato che e hanno definito le numerose controversie pendenti a Pt_6 seguito di un verbale di conciliazione, di tal che il danno può essere quantificato sulla scorta delle somme corrisposte in forza della transazione.
Vanno dunque addebitati a i seguenti importi: Pt_6
a) Gli importi versati a titolo di risarcimento per il primo licenziamento discriminatorio, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Venezia, come quantificate nella conciliazione giudiziale dd. 7.8.2019, pari a totali 231.253,00 ( € 210.000.00 oltre ad €21.253,00.- per contributi assistenziali e previdenziali a carico di AT] ( cfr. verbale di conciliazione doc. n. 13 – e quietanze di pagamento, docc. 17, 18) oltre al contributo per le spese di lite di cui al punto 6 del verbale di conciliazione, comprensivo anche delle spese di lite liquidate con la sentenza della Suprema Corte n.
6937/2019, per complessivi euro 19.032,00 ( cfr. quietanza doc. n.27);
b) Le spese di lite versate in esecuzione della sentenza n. 453/2017 della Corte d'Appello, pari ad euro
22.554,22. (doc. 30),
c) Una parte dei danni versati a tacitazione della controversia RG 1517/2019, intentata da per Pt_6 ottenere il risarcimento del danni non patrimoniali subiti per entrambi i licenziamenti: ritiene il
Tribunale che , in via equitativa, nell'ambito della somma oggetto di conciliazione debbano essere ricondotti al primo licenziamento il 50% delle somme e quindi l'importo di euro 60.000,00 (doc. n.
40).
Conclusivamente, va condannato a versare, in favore di AT, l'importo di euro 332.839,22, CP_1 oltre a rivalutazione e interessi compensativi al tasso legale dalla data dei verbali di conciliazione
26 prodotti come doc. n. 13, 14 e 15, alla data della presente sentenza e oltre ad interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
6. Spese di lite.
secondo soccombenza, è tenuto a rifondere le spese di lite sia nei confronti della società CP_1 attrice sia nei confronti dei terzi chiamati, tenendo conto del valore oggetto di condanna.
Si ritiene di applicare valori superiori ai medi, considerando che il convenuto ha strutturato le proprie difese in modo sovrabbondante e non organico: basti pensare che la memoria ex art. 183 VI comma. n.
1 cpc , consta di 221 pagine e fa riferimento a documenti prodotti solo nella memoria successiva;
le difese sono inoltre corredate da numerose note a pié di pagina, di difficile consultazione;
alcuni documenti sono prodotti più volte e non di tutti i documenti prodotti viene indicata la rilevanza.
Ritiene invece il Tribunale che non vi siano i presupposti per porre a carico di le spese di lite CP_1 sostenute dalla Compagnia Assicuratrice chiamata in causa da e . CP_2 CP_4 CP_3
In argomento, va ricordato che secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità,
“In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024).
Ebbene, nel caso in esame, dalla lettura della polizza assicurativa depositata dai terzi chiamati (doc. n. 1) emerge che oggetto dell'assicurazione era esclusivamente la responsabilità amministrativa contabile per i danni erariali cagionati alla società di appartenenza e alla pubblica amministrazione in genere (paragrafo
A.2, pag. 10).
Nelle definizioni generali del contratto, il “danno erariale” viene espressamente qualificato come “ il danno pubblico subito dall'erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali”, e si riferisce dunque esclusivamente al danno subito dall'erario.
Inoltre, le “richieste di risarcimento” sono espressamente definite come “i. qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, da parte della procura dalla Corte dei Conti, compreso l'invito a dedurre avanzato dalla corte dei conti e l'audizione personale;
27 ii. qualsiasi procedimento contabile e anche stragiudiziale o qualsiasi indagine o inchiesta ufficiale o verifica riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso da un Assicurato;
qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentato che sia avviato mediante:
-la notifica di una citazione o di analogo atto processuale;
-la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione;
iii. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Dannoso, non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto inquirente dalla
Procura della Corte dei Conti come persona nei cui confronti puo' essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui al suddetto punto” (cfr. doc. n. 1 terzi chiamati, pag. 8).
Il rischio assicurato ha dunque ad oggetto i procedimenti di natura amministrativa e/ o contabile, e non i giudizi civili.
Un tanto trova conferma dalla lettura delle specifiche condizioni di assicurazione e, in particolare, dal paragrafo A.2, ove viene specificato chiaramente che l'assicurazione veniva prestata “per tenere indenne
l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dalla Società di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione”, con chiaro riferimento alla terminologia utilizzata per indicare le azioni di rivalsa in ambito contabile. Ad ulteriore conferma, sono espressamente esclusi dall'assicurazione i danni connessi o conseguenti all'applicazione degli art. 2392, 2303 , 2393 bis 2395 cc e quindi i danni conseguenti all'azione sociale di responsabilità proposta in sede civile, quali quella in esame (cfr. art. 4, lett J)..
Premesso ciò, non pare un fuor d'opera ricordare che, come più volte affermato dalla Suprema Corte
“l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione ripara toria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice” ( cfr. ex multis Cass. Civ. SS UU n. 8634/2020).
La lettura della polizza conduce dunque alla conclusione che il rischio assicurato riguardasse le azioni di natura amministrativa contabile, e non le azioni civili.
28 La chiamata in causa risulta dunque palesemente infondata, posto che non ha ad oggetto un evento coperto dalla polizza assicurativa.
Da ciò consegue che le spese di lite sostenute dalla compagnia assicurativa Controparte_5
liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di scaglione, devono essere poste a carico dei
[...] terzi chiamati e , secondo soccombenza. CP_2 CP_4 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda o d eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Accerta la responsabilità di per i fatti di cui in motivazione e, per l'effetto, Controparte_1
- condanna a versare, in favore di Controparte_1 Controparte_8
, l'importo di complessivi euro 332.839,22, oltre a rivalutazione e interessi compensativi al tasso
[...] legale dalla data dei verbali di conciliazione prodotti da parte attrice come doc. n. 13, 14 e 15 alla data della presente sentenza e oltre ad interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- rigetta le domande proposte da nei confronti di e;
CP_1 CP_2 CP_4 CP_3
- condanna a rifondere, in favore di Controparte_1 Parte_2
e dei terzi chiamati, le spese di lite, che liquida
[...]
- in euro 3.372,00 per esborsi ed euro 28.000,00 per compensi professionali in favore di
, oltre spese generali, IVA e accessori Parte_2 come per legge;
- in complessivi euro 28.000,00 in favore di e Controparte_4 Controparte_2 CP_3
, oltre spese generali, IVA e accessori come per legge;
[...]
- condanna e a versare, in favore di Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 [...]
le spese di lite che liquida in euro 22.457,00 per compensi professionali, oltre Controparte_5 spese generali al 15%, IVA E accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
Il Presidente Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Lina Tosi Dott.sa Lisa Torresan
29