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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 3486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3486 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 22 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1013/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona del suo Presidente pro tempore, avente sede in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Emanuela CAPANNOLO (cf: ; pec: C.F._1 E
), Vincenzo Di IO (pec: Email_1
e AN TE ( Email_3 E
, in virtù di procura generale alle liti per Email_4
Notaio in Fiumicino, dr. rep. N. 37875 del 22 marzo 2024 – racc. Persona_1
7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 55 Pt_1
APPELLANTE
E
c.f. nella persona del presidente Controparte_1 P.IVA_2 del Consiglio di Amministrazione-legale rappresentante Sig. Controparte_2 nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], c.f..
, matricola nr. 5106479286, elettivamente C.F._2 CP_3 domiciliata in Pomigliano d'Arco alla via G. Leopardi n. 131 presso lo studio dell'avv. Raffaele D'Arco (Cod. Fisc. ) -indirizzo PEC CodiceFiscale_3
dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura in calce Email_5 del presente atto.
1 Il difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni al suindicato indirizzo Pec
Email_5
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 18.4.2024 l' ha proposto Pt_1 tempestiva impugnazione contro la sentenza n. 6069/2023 pubbl. il 18/10/2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società indicata in epigrafe in opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 37120210000388528000, notificato a mezzo PEC in data 15 settembre 2021 per l'importo complessivo di € 184.138,64 per la “contribuzione virtuale” da considerarsi dovuta per giorni di assenza ingiustificata dei dipendenti analiticamente indicati negli atti di accertamento ispettivo oltre che, in forza dell'art. 1 commi 1175 e 1176 della legge 296/2006, a titolo di recupero delle agevolazioni contributive fruite per detti periodi di verifica.
Il Giudice di primo grado, a sostegno della propria decisione, aveva ritenuto che la contestata omissione di contribuzione virtuale riguardasse ore lavorative escluse espressamente da tale obbligo dalla normativa in materia cioè l'art. 1 co. 1 della legge 389/1989 e dell'art. 29 del D.L. 244/1995, come conv. nella Legge n. 341/1995, del D.M. Lavoro del 16/12/1996, dello stesso CCNL Edilizia cooperative del 24.6.2008 (assenze per sospensione con cassa integrazione guadagni –C.I.G., altri eventi indennizzati e per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamenti presso le casse edili -ferie e permessi) oltre che indennità escluse per definizione al personale operante presso i cantieri edili (indennità sostitutiva di mensa fino all'importo di euro 5,29/die). Aveva inoltre reputato insussistente l'indebita percezione di sgravi per irregolarità contributive, rilevando che la società opponente aveva ottenuto regolarmente il DURC fino a ottobre 2023.
Nei motivi di appello, l' ha censurato la sentenza eccependo preliminarmente Pt_1 la violazione del riparto degli oneri probatori;
ricostruito il quadro normativo di riferimento, nel merito ha contestato l'insufficienza della motivazione, con riguardo alle ragioni della ritenuta esclusione delle assenze dei lavoratori rilevate dagli ispettori dalla soggezione all'obbligo della contribuzione cd. virtuale, osservando che il riscontro delle assenze ingiustificate era avvenuto all'esito della disamina della documentazione rivenuta presso l'azienda.
Con riguardo al diritto della società agli sgravi fruiti, ha denunciato, oltre all'inadempimento dell'onere probatorio, la carenza della motivazione della sentenza, rilevando che non può considerarsi dirimente la circostanza che – fino ad ottobre 2023 – la appellata società abbia ottenuto il DURC regolare.
Ha concluso come in atti per la riforma della sentenza con rigetto dell'opposizione proposta dalla Società. Vinte le spese.
Si è tempestivamente costituita parte appellata la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame;
quindi nel merito ha resistito con articolate argomentazioni al ricorso di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese.
2 Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., ha disposto la trattazione scritta;
quindi, acquisite le note scritte nei termini, all'odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., all'esito di camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
1.Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello, in quanto l'atto contiene la chiara individuazione delle parti della sentenza oggetto di censura oltre che delle ragioni, in fatto ed in diritto, di doglianza.
2.Nel merito l'addebito contributivo in esame trae origine dal verbale del 19/11/2018, notificato il 3/12/2018, emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, con il quale i verificatori avevano riscontrato e contestato presunte evasioni contributive per il periodo dal novembre 2013 a tutto giugno 2018. Sulla base dei rilievi eseguiti, era stato avviato il recupero della contribuzione previdenziale per assenze di dipendenti ritenute “non giustificate” in quanto non
“inquadrabili in nessuna delle ipotesi di esclusione dell'obbligo contributivo previste dal legislatore” (cfr. pag. 3 del verbale emesso dalla doc. 4 in CP_4 produzione primo grado di parte ricorrente).
L'addebito riguarda sia la “contribuzione virtuale” sia, in forza dell'art. 1 commi 1175 e 1176 della legge 296/2006, le agevolazioni contributive fruite dalla società per il suddetto periodo oggetto di verifica.
3.L' con il primo motivo ha contestato la gravata sentenza, rilevando che Pt_1
l'onere della prova della fondatezza del preteso diritto alle agevolazioni pretese grava non già sull' , bensì sulla parte che quei benefici rivendica, cioè – nel caso in Pt_1 esame – sulla società cooperativa. Quindi nel merito ha censurato le conclusioni del Tribunale.
I rilievi sono fondati.
4. Deve innanzitutto esaminarsi la contestazione relativa all'omesso versamento di contributi rapportati alle retribuzioni relative a periodi di assenza dal lavoro dei dipendenti dovute a cause diverse da ferie, malattia ed altre ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo di sospensione dell'attività lavorativa.
Parte appellante ha censurato la motivazione della sentenza, per erronea interpretazione dei fatti e delle difese.
Invero le sole ipotesi di esclusione da questo obbligo di calcolo virtuale della contribuzione previdenziale sono espressamente indicate dal legislatore ed accomunate, pertanto, dalla circostanza di essere ipotesi legali di sospensione della prestazione lavorativa, pertanto verificabili in modo agevole, inequivoco ed oggettivo (proprio perchè rispondenti a fattispecie previste per legge).
In conformità con tale disciplina si pone l'operato dell' , come documentato dal Pt_1 verbale di ispezione da cui consegue la richiesta di pagamento della contribuzione
3 ulteriore, non essendo stata accertata alcuna giustificazione per le numerose assenze dei lavoratori.
L' , a sostegno dell'iniziativa di recupero della contribuzione, ha sempre Pt_1 sostenuto di aver posto a fondamento della contestazione i dati emergenti dalla consultazione del LUL;
nel verbale ispettivo inoltre (v. pag. 6) era stato sottolineato che si era tenuto conto dei periodi di Cassa integrazione per i quali era stata emessa autorizzazione e di quelli già oggetto di addebiti contributivi da parte degli Uffici amministrativi. Nel ricalcolo dell'imponibile si era anche tenuto conto delle differenze rispetto alle tabelle della Cassa Edile della provincia di Napoli: sul punto alcuna doglianza è stata avanzata dalla nel ricorso in opposizione. CP_1
Di contro la parte datoriale non si difende allegando specifici motivi di interruzione dell'attività, salvo il riferimento piuttosto generico alla sussistenza di legittime cause di assenza dei dipendenti e l'allegazione – nel corpo del ricorso di primo grado– di una perizia di parte, anch'essa generica, nella quale si afferma che “A differenza di quanto riportato dagli ispettori nessuna differenza contrattuale è stata riscontrata, l'imponibile dichiarato è sempre superiore a quello indicato dagli Pt_1 ispettori”, per concludere nel senso che“Dai conteggi effettuati e dai controlli peritali, si evince che il committente ha correttamente applicato la norma sulla retribuzione virtuale;
infatti, si riscontra su tutti i lavoratori, soltanto un irrilevante differenza complessiva pari a 663,00 € (seicentosesessantatre) per tutto il periodo analizzato da novembre 2013 a Luglio 2018”.
La documentazione relativa alla CIG autorizzata è priva di valore certificativo e comunque non consente di ricondurre l'autorizzazione alle giornate di assenza di ciascuno dei lavoratori in esame.
Inoltre, in relazione ai permessi ovvero ad altre assenze, non risulta che la ditta avesse fornito, nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, alcuna valida giustificazione, né avesse inviato successivamente agli ispettori documentazione di chiarimento al riguardo.
Osserva il collegio che dalle argomentazioni di parte appellata non emergono ragioni giustificative, supportate da riscontro probatorio, delle assenze del personale riconducibili ad ipotesi normativamente previste, idonee ad incidere sul versamento della contribuzione. Quest'ultima costituisce un diritto sottratto alla disponibilità delle parti, datore di lavoro e lavoratore, di modo che il dipendente, ove pure rinunci alla retribuzione, non può rinunciare alla contribuzione: ne consegue che la retribuzione giornaliera, correttamente computata, anche se non corrisposta, continua a costituire l'imponibile di riferimento per il conteggio della contribuzione comunque dovuta.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione consolidatasi dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del 29/07/2002, “l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con
4 esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis Cass. n. 801 del 20/01/2012). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.
9. Tale principio opera, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore. 10. E difatti, è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati” (così in motivazione C. Cass. 15120 /2019; v. C. Cost. 342/1992). Nel settore dell'edilizia, l'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in I. n. 341 del 1995, individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo con disposizione, avente finalità antielusiva, che è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione di stretta interpretazione. Ha osservato infatti il Supremo collegio che
“La necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccettive è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti. 14. Il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. 15. Anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione)” (v. così in motivazione C. Cass. cit. 15120 /2019 che, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. n. 13650 del 2019, ha in tal senso superato il diverso principio affermato da Cass. n. 24109 del 2018; v. C. Cass. 4676/2021 secondo cui “l'imponibile contributivo si determina sul "dovuto" e non su quanto "di fatto erogato", ma pone il diverso e ulteriore principio per cui la retribuzione "dovuta" in relazione al sinallagma del rapporto di lavoro risulta rilevante solo se è superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo, mentre in caso contrario non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto collettivo. Vale a dire che non ogni alterazione del sinallagma funzionale del rapporto di lavoro, per quanto possa incidere sull'an e sul quantum dell'obbligazione retributiva, è rilevante ai fini della commisurazione dell'obbligazione contributiva: quest'ultima segue infatti proprie
5 regole, potendo risultare dovuta perfino in assenza di alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro (cfr. in tal senso Cass. n. 4899 del 2017)”.) .
Alla luce delle considerazioni esposte, in linea con le indicazioni della Suprema Corte, incombeva sul datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, specificando con riguardo a ciascuno dei dipendenti la riconducibilità delle assenze in questione ad ipotesi legali o contrattuali di sospensione della prestazione.
Ad avviso del collegio non appare dunque corretta la decisione del Tribunale, dovendosi ribadire che, attesa la natura eccezionale e tassativa delle ipotesi in cui è legittimo sospendere la retribuzione, appaiono prive di giustificazione le assenze
“non retribuite” rilevate dagli ispettori dall'esame del Libro Unico del Lavoro.
5.Con riguardo alla posizione di la società ha ribadito nelle difese in CP_5 questo grado l'erronea indicazione di euro 29.428,00 quale imponibile riguardante il mese di febbraio 2014: la circostanza trova riscontro in atti, con conseguente erroneo addebito di contributi per euro 12.475,74 (v.pag. 5 del prospetto di regolarizzazione contributiva).
Osserva infatti il collegio che, contrariamente a quanto dedotto dall' (che Pt_1 nell'atto di appello ha riconosciuto trattarsi di un refuso), l'errore non risulta emendato, sebbene alla pag. 9 della tabella del verbale sia indicato l'imponibile dichiarato di euro 272,00. Infatti il dato erroneo risulta ancora nel prospetto riepilogativo somme aggiuntive alla pag. 13 e nel riepilogo dei contributi (v. pag. 81 del prospetto di regolarizzazione contributiva) laddove, nel calcolo della contribuzione da recuperare oltre che delle sanzioni per il mese di febbraio 2014, è riportato il dato complessivo di evasione di euro 14.439,88 (evidentemente condizionato dall'addebito abnorme relativo al ). Nell'avviso di CP_5 addebito, alla pag. 3, per il mese di febbraio 2014 risulta ancora questo dato (doc. 1 in produzione ricorrente).
Per tale lavoratore, come ormai pacifico in questo grado in quanto riconosciuto dall' , la differenza sulla contribuzione è pari ad euro 272,00, di modo che deve Pt_1 portarsi in detrazione la somma di euro 12.203,74 dalla base imponibile in relazione alla quale vanno anche rimodulati la sanzione e gli accessori (interessi).
L' dunque non ha dimostrato la correttezza dei calcoli e l'assunto secondo cui Pt_1 non è stato alterato il risultato finale dell'accertamento ispettivo.
Deve eccettuarsi anche la posizione di , atteso che sin dal Controparte_6 primo grado la società ha eccepito e documentato l'inquadramento del predetto quale impiegato (v. doc. 11), senza incontrare alcuna contestazione da Pt_2 parte dell'Istituto.
Per il resto tutti i rilievi contabili svolti dall'appellato (v. punto 4.2.2., 4.2.3 e 4.2.5 della memoria di costituzione) sono inammissibilmente nuovi.
6 Nel ricorso di primo grado l'erroneità dei conteggi operati dagli ispettori era stata dedotta ed argomentata soltanto con riguardo ai dipendenti e CP_5 [...]
. Controparte_6
Per il primo, assunto il 24.2.2014, era stato rilevato che per il mese di febbraio 2014, con soli 4 giorni lavorativi, i verificatori avevano contestato un maggiore imponibile per euro 29.428,00 (Cfr. All. 4, pag. 5 del Prospetto regolarizzazione contributiva allegato al verbale ispettivo).
Per quanto concerne era stato appunto depositato Controparte_6
l' (All. 11), per comprovare che si trattava di un dipendente assunto con la Pt_2 qualifica di impiegato (l'unico) e, pertanto, escluso dal principio della retribuzione virtuale.
Per il resto era stata utilizzata la perizia di parte, inserita nel ricorso, ma generica per quanto già sopra esposto.
6. Con riguardo alla materia di benefici contributivi, del pari, è la parte datoriale tenuta alla dimostrazione dei presupposti per goderne (tra le più recenti, Cass. nr.
1.5639 del 2020; Cass. nr. 6762 del 2020), trattandosi di fatti idonei ad estinguere e/o modificare l'obbligazione contributiva. Spetta, quindi, alla società l'allegazione prima e la prova poi della situazione di regolarità contributiva, per il rilascio del DURC (v. C. Cass. 24892/2022).
Il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. UR). Le modalità di rilascio del UR (che in questi casi resta un c.d. UR interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. Pt_1
1176 del medesimo art. 1, dal d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.
L'accertata violazione contributiva risulterebbe ostativa al rilascio del DURC che infatti, nel caso in esame, secondo quanto precisato dall' , è avvenuto soltanto Pt_1 in ragione della pendenza del ricorso (amministrativo e poi giurisdizionale) e della disposta sospensione giudiziale dell'avviso di addebito.
Del resto non si può invertire lo schema e ritenere che il rilascio del DURC sia indice di una regolarità contributiva per infirmare un accertamento ispettivo che tale (apparente) regolarità ha confutato.
Corretto dunque è il recupero delle agevolazioni contributive conseguite della società nel periodo in esame.
7.Infine va esaminato il tema delle sanzioni, avendo l'appellata reiterato nelle difese la tesi della riconducibilità della fattispecie alla ipotesi più tenue dell'evasione.
Osserva il collegio che è stato recentemente ribadito (CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9952 depositata il 16 aprile 2025) “Come rilevato dalla Corte, le denunce inviate dalla cooperativa agli enti previdenziali erano errate, poiché
7 prevedevano contribuzioni inferiori a quelle dovute, sulla base di un dato di fatto (applicazione di un CCNL errato) non conforme a diritto.
Se così è, si fuoriesce dalla ipotesi di omissione contributiva.
Questa Corte ha affermato che la fattispecie di omissione contributiva di cui all'art.116, co.8, lett. b) l. n.388/00 ricorre nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto e tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, omettendo però il pagamento dei contributi dovuti (Cass.11261/10, Cass.28966/11).
L'omissione contributiva sussiste, in altri termini, nell'ipotesi di mora nel versamento dei contributi dovuti (v. Cass.17970/22) in base alle denunce effettuate all' e Pt_1 senza che l'ente debba procedere ad accertamenti volti ad individuare omissioni o falsità nelle denunce e registrazioni (v. ancora Cass.28966/11).
Nel caso di specie, sono stati e a svolgere un accertamento ispettivo sulla Pt_1 CP_7 scorta del quale hanno appurato il mancato pagamenti della contribuzione dovuta.
Non si può perciò affermare che, già in base alle denunce e registrazioni comunicate dalla cooperativa, risultasse il debito contributivo in seguito fatto valere dall'ente, come invece sarebbe occorso in caso di denunce corrette ma senza pagamento del debito contributivo (v. Cass.8115/23 per l'evasione contributiva in caso di violazione del minimale contributivo)”.
Le considerazioni svolte dalla Suprema Corte si attagliano al caso in esame e conducono al rigetto dell'eccezione.
Da quanto sopra esposto consegue l'accoglimento dell'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve affermarsi la non debenza – nella misura di euro 12.203,74 - della contribuzione di cui all'avviso di addebito opposto per il mese di febbraio 2014 con riguardo al lavoratore e l'insussistenza di differenza contributiva per CP_5 [...]
; l'importo complessivo residuo dovuto sarà dunque da Controparte_6 rideterminarsi a cura dell' , all'esito del ricalcolo anche della correlata sanzione Pt_1
e degli interessi.
Va per il resto rigettato il ricorso in opposizione della stante Controparte_1 la fondatezza dei motivi di appello.
Le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza e dell'esito contrapposto delle due fasi del giudizio, sono compensate per intero.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuta – nella misura euro 12.203,74 - la contribuzione di cui all'avviso di addebito opposto per il mese di febbraio 2014 con riguardo al lavoratore;
CP_5
dichiara l'insussistenza di differenza contributiva per;
Controparte_6
8 dispone rideterminarsi, a cura dell' , l'importo complessivo residuo dovuto, Pt_1 all'esito del ricalcolo della contribuzione omessa oltre che della correlata sanzione e degli interessi relativamente ai suddetti lavoratori;
rigetta per il resto il ricorso in opposizione della Controparte_1
compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli il 22 settembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 22 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1013/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona del suo Presidente pro tempore, avente sede in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Emanuela CAPANNOLO (cf: ; pec: C.F._1 E
), Vincenzo Di IO (pec: Email_1
e AN TE ( Email_3 E
, in virtù di procura generale alle liti per Email_4
Notaio in Fiumicino, dr. rep. N. 37875 del 22 marzo 2024 – racc. Persona_1
7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 55 Pt_1
APPELLANTE
E
c.f. nella persona del presidente Controparte_1 P.IVA_2 del Consiglio di Amministrazione-legale rappresentante Sig. Controparte_2 nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], c.f..
, matricola nr. 5106479286, elettivamente C.F._2 CP_3 domiciliata in Pomigliano d'Arco alla via G. Leopardi n. 131 presso lo studio dell'avv. Raffaele D'Arco (Cod. Fisc. ) -indirizzo PEC CodiceFiscale_3
dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura in calce Email_5 del presente atto.
1 Il difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni al suindicato indirizzo Pec
Email_5
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 18.4.2024 l' ha proposto Pt_1 tempestiva impugnazione contro la sentenza n. 6069/2023 pubbl. il 18/10/2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società indicata in epigrafe in opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 37120210000388528000, notificato a mezzo PEC in data 15 settembre 2021 per l'importo complessivo di € 184.138,64 per la “contribuzione virtuale” da considerarsi dovuta per giorni di assenza ingiustificata dei dipendenti analiticamente indicati negli atti di accertamento ispettivo oltre che, in forza dell'art. 1 commi 1175 e 1176 della legge 296/2006, a titolo di recupero delle agevolazioni contributive fruite per detti periodi di verifica.
Il Giudice di primo grado, a sostegno della propria decisione, aveva ritenuto che la contestata omissione di contribuzione virtuale riguardasse ore lavorative escluse espressamente da tale obbligo dalla normativa in materia cioè l'art. 1 co. 1 della legge 389/1989 e dell'art. 29 del D.L. 244/1995, come conv. nella Legge n. 341/1995, del D.M. Lavoro del 16/12/1996, dello stesso CCNL Edilizia cooperative del 24.6.2008 (assenze per sospensione con cassa integrazione guadagni –C.I.G., altri eventi indennizzati e per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamenti presso le casse edili -ferie e permessi) oltre che indennità escluse per definizione al personale operante presso i cantieri edili (indennità sostitutiva di mensa fino all'importo di euro 5,29/die). Aveva inoltre reputato insussistente l'indebita percezione di sgravi per irregolarità contributive, rilevando che la società opponente aveva ottenuto regolarmente il DURC fino a ottobre 2023.
Nei motivi di appello, l' ha censurato la sentenza eccependo preliminarmente Pt_1 la violazione del riparto degli oneri probatori;
ricostruito il quadro normativo di riferimento, nel merito ha contestato l'insufficienza della motivazione, con riguardo alle ragioni della ritenuta esclusione delle assenze dei lavoratori rilevate dagli ispettori dalla soggezione all'obbligo della contribuzione cd. virtuale, osservando che il riscontro delle assenze ingiustificate era avvenuto all'esito della disamina della documentazione rivenuta presso l'azienda.
Con riguardo al diritto della società agli sgravi fruiti, ha denunciato, oltre all'inadempimento dell'onere probatorio, la carenza della motivazione della sentenza, rilevando che non può considerarsi dirimente la circostanza che – fino ad ottobre 2023 – la appellata società abbia ottenuto il DURC regolare.
Ha concluso come in atti per la riforma della sentenza con rigetto dell'opposizione proposta dalla Società. Vinte le spese.
Si è tempestivamente costituita parte appellata la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame;
quindi nel merito ha resistito con articolate argomentazioni al ricorso di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese.
2 Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., ha disposto la trattazione scritta;
quindi, acquisite le note scritte nei termini, all'odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., all'esito di camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
1.Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello, in quanto l'atto contiene la chiara individuazione delle parti della sentenza oggetto di censura oltre che delle ragioni, in fatto ed in diritto, di doglianza.
2.Nel merito l'addebito contributivo in esame trae origine dal verbale del 19/11/2018, notificato il 3/12/2018, emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, con il quale i verificatori avevano riscontrato e contestato presunte evasioni contributive per il periodo dal novembre 2013 a tutto giugno 2018. Sulla base dei rilievi eseguiti, era stato avviato il recupero della contribuzione previdenziale per assenze di dipendenti ritenute “non giustificate” in quanto non
“inquadrabili in nessuna delle ipotesi di esclusione dell'obbligo contributivo previste dal legislatore” (cfr. pag. 3 del verbale emesso dalla doc. 4 in CP_4 produzione primo grado di parte ricorrente).
L'addebito riguarda sia la “contribuzione virtuale” sia, in forza dell'art. 1 commi 1175 e 1176 della legge 296/2006, le agevolazioni contributive fruite dalla società per il suddetto periodo oggetto di verifica.
3.L' con il primo motivo ha contestato la gravata sentenza, rilevando che Pt_1
l'onere della prova della fondatezza del preteso diritto alle agevolazioni pretese grava non già sull' , bensì sulla parte che quei benefici rivendica, cioè – nel caso in Pt_1 esame – sulla società cooperativa. Quindi nel merito ha censurato le conclusioni del Tribunale.
I rilievi sono fondati.
4. Deve innanzitutto esaminarsi la contestazione relativa all'omesso versamento di contributi rapportati alle retribuzioni relative a periodi di assenza dal lavoro dei dipendenti dovute a cause diverse da ferie, malattia ed altre ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo di sospensione dell'attività lavorativa.
Parte appellante ha censurato la motivazione della sentenza, per erronea interpretazione dei fatti e delle difese.
Invero le sole ipotesi di esclusione da questo obbligo di calcolo virtuale della contribuzione previdenziale sono espressamente indicate dal legislatore ed accomunate, pertanto, dalla circostanza di essere ipotesi legali di sospensione della prestazione lavorativa, pertanto verificabili in modo agevole, inequivoco ed oggettivo (proprio perchè rispondenti a fattispecie previste per legge).
In conformità con tale disciplina si pone l'operato dell' , come documentato dal Pt_1 verbale di ispezione da cui consegue la richiesta di pagamento della contribuzione
3 ulteriore, non essendo stata accertata alcuna giustificazione per le numerose assenze dei lavoratori.
L' , a sostegno dell'iniziativa di recupero della contribuzione, ha sempre Pt_1 sostenuto di aver posto a fondamento della contestazione i dati emergenti dalla consultazione del LUL;
nel verbale ispettivo inoltre (v. pag. 6) era stato sottolineato che si era tenuto conto dei periodi di Cassa integrazione per i quali era stata emessa autorizzazione e di quelli già oggetto di addebiti contributivi da parte degli Uffici amministrativi. Nel ricalcolo dell'imponibile si era anche tenuto conto delle differenze rispetto alle tabelle della Cassa Edile della provincia di Napoli: sul punto alcuna doglianza è stata avanzata dalla nel ricorso in opposizione. CP_1
Di contro la parte datoriale non si difende allegando specifici motivi di interruzione dell'attività, salvo il riferimento piuttosto generico alla sussistenza di legittime cause di assenza dei dipendenti e l'allegazione – nel corpo del ricorso di primo grado– di una perizia di parte, anch'essa generica, nella quale si afferma che “A differenza di quanto riportato dagli ispettori nessuna differenza contrattuale è stata riscontrata, l'imponibile dichiarato è sempre superiore a quello indicato dagli Pt_1 ispettori”, per concludere nel senso che“Dai conteggi effettuati e dai controlli peritali, si evince che il committente ha correttamente applicato la norma sulla retribuzione virtuale;
infatti, si riscontra su tutti i lavoratori, soltanto un irrilevante differenza complessiva pari a 663,00 € (seicentosesessantatre) per tutto il periodo analizzato da novembre 2013 a Luglio 2018”.
La documentazione relativa alla CIG autorizzata è priva di valore certificativo e comunque non consente di ricondurre l'autorizzazione alle giornate di assenza di ciascuno dei lavoratori in esame.
Inoltre, in relazione ai permessi ovvero ad altre assenze, non risulta che la ditta avesse fornito, nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, alcuna valida giustificazione, né avesse inviato successivamente agli ispettori documentazione di chiarimento al riguardo.
Osserva il collegio che dalle argomentazioni di parte appellata non emergono ragioni giustificative, supportate da riscontro probatorio, delle assenze del personale riconducibili ad ipotesi normativamente previste, idonee ad incidere sul versamento della contribuzione. Quest'ultima costituisce un diritto sottratto alla disponibilità delle parti, datore di lavoro e lavoratore, di modo che il dipendente, ove pure rinunci alla retribuzione, non può rinunciare alla contribuzione: ne consegue che la retribuzione giornaliera, correttamente computata, anche se non corrisposta, continua a costituire l'imponibile di riferimento per il conteggio della contribuzione comunque dovuta.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione consolidatasi dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del 29/07/2002, “l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con
4 esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis Cass. n. 801 del 20/01/2012). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.
9. Tale principio opera, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore. 10. E difatti, è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati” (così in motivazione C. Cass. 15120 /2019; v. C. Cost. 342/1992). Nel settore dell'edilizia, l'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in I. n. 341 del 1995, individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo con disposizione, avente finalità antielusiva, che è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione di stretta interpretazione. Ha osservato infatti il Supremo collegio che
“La necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccettive è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti. 14. Il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. 15. Anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione)” (v. così in motivazione C. Cass. cit. 15120 /2019 che, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. n. 13650 del 2019, ha in tal senso superato il diverso principio affermato da Cass. n. 24109 del 2018; v. C. Cass. 4676/2021 secondo cui “l'imponibile contributivo si determina sul "dovuto" e non su quanto "di fatto erogato", ma pone il diverso e ulteriore principio per cui la retribuzione "dovuta" in relazione al sinallagma del rapporto di lavoro risulta rilevante solo se è superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo, mentre in caso contrario non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto collettivo. Vale a dire che non ogni alterazione del sinallagma funzionale del rapporto di lavoro, per quanto possa incidere sull'an e sul quantum dell'obbligazione retributiva, è rilevante ai fini della commisurazione dell'obbligazione contributiva: quest'ultima segue infatti proprie
5 regole, potendo risultare dovuta perfino in assenza di alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro (cfr. in tal senso Cass. n. 4899 del 2017)”.) .
Alla luce delle considerazioni esposte, in linea con le indicazioni della Suprema Corte, incombeva sul datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, specificando con riguardo a ciascuno dei dipendenti la riconducibilità delle assenze in questione ad ipotesi legali o contrattuali di sospensione della prestazione.
Ad avviso del collegio non appare dunque corretta la decisione del Tribunale, dovendosi ribadire che, attesa la natura eccezionale e tassativa delle ipotesi in cui è legittimo sospendere la retribuzione, appaiono prive di giustificazione le assenze
“non retribuite” rilevate dagli ispettori dall'esame del Libro Unico del Lavoro.
5.Con riguardo alla posizione di la società ha ribadito nelle difese in CP_5 questo grado l'erronea indicazione di euro 29.428,00 quale imponibile riguardante il mese di febbraio 2014: la circostanza trova riscontro in atti, con conseguente erroneo addebito di contributi per euro 12.475,74 (v.pag. 5 del prospetto di regolarizzazione contributiva).
Osserva infatti il collegio che, contrariamente a quanto dedotto dall' (che Pt_1 nell'atto di appello ha riconosciuto trattarsi di un refuso), l'errore non risulta emendato, sebbene alla pag. 9 della tabella del verbale sia indicato l'imponibile dichiarato di euro 272,00. Infatti il dato erroneo risulta ancora nel prospetto riepilogativo somme aggiuntive alla pag. 13 e nel riepilogo dei contributi (v. pag. 81 del prospetto di regolarizzazione contributiva) laddove, nel calcolo della contribuzione da recuperare oltre che delle sanzioni per il mese di febbraio 2014, è riportato il dato complessivo di evasione di euro 14.439,88 (evidentemente condizionato dall'addebito abnorme relativo al ). Nell'avviso di CP_5 addebito, alla pag. 3, per il mese di febbraio 2014 risulta ancora questo dato (doc. 1 in produzione ricorrente).
Per tale lavoratore, come ormai pacifico in questo grado in quanto riconosciuto dall' , la differenza sulla contribuzione è pari ad euro 272,00, di modo che deve Pt_1 portarsi in detrazione la somma di euro 12.203,74 dalla base imponibile in relazione alla quale vanno anche rimodulati la sanzione e gli accessori (interessi).
L' dunque non ha dimostrato la correttezza dei calcoli e l'assunto secondo cui Pt_1 non è stato alterato il risultato finale dell'accertamento ispettivo.
Deve eccettuarsi anche la posizione di , atteso che sin dal Controparte_6 primo grado la società ha eccepito e documentato l'inquadramento del predetto quale impiegato (v. doc. 11), senza incontrare alcuna contestazione da Pt_2 parte dell'Istituto.
Per il resto tutti i rilievi contabili svolti dall'appellato (v. punto 4.2.2., 4.2.3 e 4.2.5 della memoria di costituzione) sono inammissibilmente nuovi.
6 Nel ricorso di primo grado l'erroneità dei conteggi operati dagli ispettori era stata dedotta ed argomentata soltanto con riguardo ai dipendenti e CP_5 [...]
. Controparte_6
Per il primo, assunto il 24.2.2014, era stato rilevato che per il mese di febbraio 2014, con soli 4 giorni lavorativi, i verificatori avevano contestato un maggiore imponibile per euro 29.428,00 (Cfr. All. 4, pag. 5 del Prospetto regolarizzazione contributiva allegato al verbale ispettivo).
Per quanto concerne era stato appunto depositato Controparte_6
l' (All. 11), per comprovare che si trattava di un dipendente assunto con la Pt_2 qualifica di impiegato (l'unico) e, pertanto, escluso dal principio della retribuzione virtuale.
Per il resto era stata utilizzata la perizia di parte, inserita nel ricorso, ma generica per quanto già sopra esposto.
6. Con riguardo alla materia di benefici contributivi, del pari, è la parte datoriale tenuta alla dimostrazione dei presupposti per goderne (tra le più recenti, Cass. nr.
1.5639 del 2020; Cass. nr. 6762 del 2020), trattandosi di fatti idonei ad estinguere e/o modificare l'obbligazione contributiva. Spetta, quindi, alla società l'allegazione prima e la prova poi della situazione di regolarità contributiva, per il rilascio del DURC (v. C. Cass. 24892/2022).
Il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. UR). Le modalità di rilascio del UR (che in questi casi resta un c.d. UR interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. Pt_1
1176 del medesimo art. 1, dal d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.
L'accertata violazione contributiva risulterebbe ostativa al rilascio del DURC che infatti, nel caso in esame, secondo quanto precisato dall' , è avvenuto soltanto Pt_1 in ragione della pendenza del ricorso (amministrativo e poi giurisdizionale) e della disposta sospensione giudiziale dell'avviso di addebito.
Del resto non si può invertire lo schema e ritenere che il rilascio del DURC sia indice di una regolarità contributiva per infirmare un accertamento ispettivo che tale (apparente) regolarità ha confutato.
Corretto dunque è il recupero delle agevolazioni contributive conseguite della società nel periodo in esame.
7.Infine va esaminato il tema delle sanzioni, avendo l'appellata reiterato nelle difese la tesi della riconducibilità della fattispecie alla ipotesi più tenue dell'evasione.
Osserva il collegio che è stato recentemente ribadito (CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9952 depositata il 16 aprile 2025) “Come rilevato dalla Corte, le denunce inviate dalla cooperativa agli enti previdenziali erano errate, poiché
7 prevedevano contribuzioni inferiori a quelle dovute, sulla base di un dato di fatto (applicazione di un CCNL errato) non conforme a diritto.
Se così è, si fuoriesce dalla ipotesi di omissione contributiva.
Questa Corte ha affermato che la fattispecie di omissione contributiva di cui all'art.116, co.8, lett. b) l. n.388/00 ricorre nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto e tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, omettendo però il pagamento dei contributi dovuti (Cass.11261/10, Cass.28966/11).
L'omissione contributiva sussiste, in altri termini, nell'ipotesi di mora nel versamento dei contributi dovuti (v. Cass.17970/22) in base alle denunce effettuate all' e Pt_1 senza che l'ente debba procedere ad accertamenti volti ad individuare omissioni o falsità nelle denunce e registrazioni (v. ancora Cass.28966/11).
Nel caso di specie, sono stati e a svolgere un accertamento ispettivo sulla Pt_1 CP_7 scorta del quale hanno appurato il mancato pagamenti della contribuzione dovuta.
Non si può perciò affermare che, già in base alle denunce e registrazioni comunicate dalla cooperativa, risultasse il debito contributivo in seguito fatto valere dall'ente, come invece sarebbe occorso in caso di denunce corrette ma senza pagamento del debito contributivo (v. Cass.8115/23 per l'evasione contributiva in caso di violazione del minimale contributivo)”.
Le considerazioni svolte dalla Suprema Corte si attagliano al caso in esame e conducono al rigetto dell'eccezione.
Da quanto sopra esposto consegue l'accoglimento dell'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve affermarsi la non debenza – nella misura di euro 12.203,74 - della contribuzione di cui all'avviso di addebito opposto per il mese di febbraio 2014 con riguardo al lavoratore e l'insussistenza di differenza contributiva per CP_5 [...]
; l'importo complessivo residuo dovuto sarà dunque da Controparte_6 rideterminarsi a cura dell' , all'esito del ricalcolo anche della correlata sanzione Pt_1
e degli interessi.
Va per il resto rigettato il ricorso in opposizione della stante Controparte_1 la fondatezza dei motivi di appello.
Le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza e dell'esito contrapposto delle due fasi del giudizio, sono compensate per intero.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuta – nella misura euro 12.203,74 - la contribuzione di cui all'avviso di addebito opposto per il mese di febbraio 2014 con riguardo al lavoratore;
CP_5
dichiara l'insussistenza di differenza contributiva per;
Controparte_6
8 dispone rideterminarsi, a cura dell' , l'importo complessivo residuo dovuto, Pt_1 all'esito del ricalcolo della contribuzione omessa oltre che della correlata sanzione e degli interessi relativamente ai suddetti lavoratori;
rigetta per il resto il ricorso in opposizione della Controparte_1
compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli il 22 settembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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