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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/11/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1163/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1163/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BASSI SIMONE e dell'avv. NOVELLI ANNA ( ) VIALE V. C.F._1
RANDI N. 27 48121 RAVENNA;
, elettivamente domiciliato in VIALE V. RANDI N. 37 48121
RAVENNApresso il difensore avv. BASSI SIMONE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUBERTINI LARA e CP_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. GARIBALDI N. 16 40026 IMOLApresso il difensore avv. TUBERTINI LARA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TUBERTINI Controparte_3 C.F._3
LARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. GARIBALDI N. 16 40026 IMOLApresso il difensore avv. TUBERTINI LARA
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. n.1384/2022 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 19 maggio 2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione pagina 1 di 9 1. Con atto di citazione notificato in data 15.11.2019, i coniugi e CP_2 CP_3
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la società
[...] [...] in seguito, solo ). Controparte_1 CP_1
e deducevano l'esistenza di un accordo verbale, CP_2 Controparte_3 qualificato in termini di compensazione volontaria, con . CP_1
In virtù di detto accordo, da un lato, i coniugi pagavano a titolo personale delle polizze kasko, aventi ad oggetto tre imbarcazioni di proprietà dei cantieri navali e, dall'altro lato, i cantieri CP_1
eseguivano l'attività di rimessaggio a favore dell'imbarcazione “DEDEDUE” di CP_1 proprietà dei coniugi, imbarcazione che stazionava presso gli stessi cantieri.
Nel 2018 domandava: a) a febbraio, un conteggio dettagliato relativo ai costi CP_1 sostenuti per le polizze assicurative delle tre imbarcazioni;
b) ad aprile, il pagamento dell'importo dovuto per l'attività di rimessaggio relativo all'imbarcazione di proprietà.
e ontestavano i conteggi, relativi al compenso per attività di rimessaggio e, a CP_2 CP_3 seguito dell'esercizio del diritto di ritenzione, procedeva ad alienare, ai sensi CP_1 dell'art. 2797 c.c. tramite l'IVG di Ravenna l'imbarcazione DEDEDUE alla società CP_4 quest'ultima società avente quale legale rappresentante e compagine sociale gli stessi soggetti della
Controparte_1
1.1. Pertanto, gli attori e deducendo la violazione dell'accordo di CP_2 CP_3 compensazione volontaria, domandavano la condanna della convenuta al pagamento CP_1 di:
1) € 13.119,13, quale somma dovuta a titolo restitutorio per l'avvenuto pagamento delle polizze assicurative per le imbarcazioni di proprietà di (imbarcazioni DC10- Elias II, DC9- CP_1
Elias I e DC9- Big Jo);
2) € 3.600,00=, quale somma dovuta a titolo di risarcimento per avere smontato i CP_1 timoni dall'imbarcazione DEDEDUE e averli utilizzati su un'altra imbarcazione, Elias II.
2. Si costituiva , affermando di avere custodito in rimessaggio l'imbarcazione CP_1 dal 2013 e contestando l'esistenza di un accordo di compensazione volontaria. Pt_1
Nello specifico, deduceva: 1) la carenza di legittimazione attiva, non essendo provato a che titolo e con che modalità e avessero pagato le polizze;
2) la prescrizione del credito, CP_2 CP_3 dovendosi applicare nella specie il termine prescrizionale breve ex art. 2952 c.c.; 3) il difetto di legittimazione passiva, posto che nel 2011 il cantiere era gestito da un'altra società (Cantiere Nautico
Dellapasqua DC s.r.l.).
3. Il Tribunale così decideva:
pagina 2 di 9 “definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa/reietta, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e;
CP_2 Controparte_3
- condanna, per l'effetto, parte convenuta in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € CP_2 2.684,57= ed in favore di della somma di € 3.645,52=, oltre interessi ex art. 1284 Controparte_3 cod. civ. dalla domanda al saldo effettivo;
- dichiara compensate le spese di giudizio nella misura della metà e condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di parte attrice della restante metà che liquida in € 132,00= per anticipazioni e in € 2.017,5= per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge”.
3.1. In via preliminare, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal cantiere
, non avendo gli attori agito in qualità di agenti assicurativi, ma quali privati CP_1 cittadini.
3.2. Nel merito, accertata la sussistenza di un accordo di compensazione volontaria tra le parti sulla base della produzione documentale, e accertata la reviviscenza del controcredito attoreo in conseguenza dell'inadempimento dell'accordo di compensazione predetto, il Tribunale non riteneva ostativa all'accoglimento della domanda degli attori la mancata opposizione di cui all'art. 2797 c.c.; trattandosi questa di norma processuale, non poteva evincersi né il venir meno del diritto né una rinuncia allo stesso per facta concludentia, non emergendo in maniera inequivoca una volontà di abbandonare il credito maturato.
3.3. Riteneva altresì infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, evincendosi come a partire dal 2013 le polizze di cui al documento n. 2, seconda memoria parte attrice, fossero riferibili allo stesso soggetto giuridico, indipendentemente dalla diversa ragione sociale assunta, nella chiara identificazione correlata al medesimo codice fiscale.
3.4. Tanto premesso, il Tribunale riteneva il credito dei coniugi e solo CP_2 CP_3 parzialmente provato, non essendo i fogli di cassa allegati all'atto introduttivo documenti idonei a provare né il soggetto ordinante né il pagamento a titolo personale dei premi assicurativi.
Invece, dall'esame delle produzioni di cui al già citato doc. n. 2, riconosceva in favore di CP_2
un credito di € 2.684,57= e in favore di un credito di € 3.645,52,
[...] Controparte_3 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
3.5. Infine, il Tribunale riteneva infondata la domanda degli attori di ristorazione del valore di €
3.600,00 per avere smontato i timoni sull'imbarcazione di proprietà e averli CP_1 utilizzati nell'imbarcazione Elias II, risultando essere uno dei caratisti del natante. CP_2
4. Proponeva appello . CP_1
pagina 3 di 9 5. Col primo motivo di gravame, l'appellante contestava “Erronea/insufficiente/omessa motivazione sulla statuizione secondo la quale il credito fatto valere dai ricorrenti sarebbe soggetto all'ordinaria prescrizione”.
5.1. In particolare, deduceva la qualifica dei coniugi e i agenti assicurativi, CP_2 CP_3 asserendo che questi avessero persino incassato delle provvigioni.
Il Tribunale aveva dunque errato nel ritenere il credito soggetto all'ordinario termine prescrizionale decennale. Pertanto, l'appellante insisteva per la prescrizione dei crediti azionati ai sensi dell'art. 2952
c.c.
5.2. L'appellante contestava altresì la prova degli avvenuti pagamenti, da un lato, giudicando le causali dei bonifici generiche e lacunose, dall'altro, ritenendo che solo la quietanza di pagamento fosse documento idoneo a dare prova dell'avvenuto pagamento delle polizze, ciò anche in ossequio al disposto dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.
6. Col secondo motivo di gravame, l'appellante contestava “Omessa/insufficente/erronea motivazione sulla sussistenza dell'accordo di compensazione volontaria”.
6.1. In particolare, censurava la deduzione di controparte, secondo la quale l'accordo di compensazione sarebbe stato concluso nel 2011, quando, tuttavia, l'imbarcazione non si trovava ancora in rimessaggio presso il cantiere di e, soprattutto, quando il cantiere era gestito da una diversa CP_1 società, estinta nel 2013.
6.2. Il difetto di prova in ordine all'esistenza dell'accordo di compensazione volontaria era emerso anche nella fase stragiudiziale, quando, inviato il conteggio del rimessaggio, le controparti non erano riuscite a dimostrare gli avvenuti pagamenti delle polizze.
6.3. Ad ogni modo, anche volendo ammettere l'esistenza dell'accordo di compensazione volontaria,
l'appellante ribadiva come il credito derivante dal menzionato accordo avrebbe dovuto intendersi prescritto;
infatti, operando la surrogazione di pagamento ai sensi dell'art. 1203 n. 3, il credito di e doveva ritenersi soggetto al termine di prescrizione proprio del rapporto CP_2 CP_3 oggetto di surroga, ossia il termine previsto dall'art. 2952.
7. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contestava “Omessa motivazione sulla statuizione secondo la quale i ricorrenti avrebbero pagato i premi assicurativi in via personale e non quali intermediari di assicurazione – legittimazione attiva”.
L'appellante evidenziava che il Tribunale aveva completamente omesso di motivare sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a e CP_2 CP_3
e infatti, erano mediatori assicurativi professionali e avevano incassato le CP_2 CP_3 provvigioni sulle polizze oggetto del giudizio.
pagina 4 di 9 8. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante deduceva “Omessa/insufficiente/erronea motivazione riguardo al difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
.
[...]
L'appellante insisteva per la carenza di legittimazione passiva in proprio capo, posto che nel 2011 il cantiere era gestito da un'altra società (Cantiere Nautico Dellapasqua DC s.r.l.), la quale aveva ceduto l'azienda nel 2013 e si era estinta nel 2018 (doc. n. 3, fascicolo primo grado ) CP_1
9. L'appellante così concludeva:
“dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori e rispetto CP_2 Controparte_3 alla domanda proposta nei confronti di Controparte_1
- dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere dagli attori;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 nei confronti della domanda proposta dagli attori e
[...] CP_2 Controparte_3
- Nel merito, respingere integralmente la domanda proposta dagli attori e CP_2 [...] nei confronti della convenuta CP_3 Controparte_1 Con vittoria delle spese, contributo forfettario incluso”.
10. Si costituivano e , domandando il rigetto dell'appello. CP_2 Controparte_3
11. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
12.. Per maggior ordine logico ed espositivo, si procederà affrontando i motivi di gravame con un ordine diverso rispetto a quello proposto dall'appellante.
In primo luogo, si affronterà il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante contesta il difetto di prova in ordine alla stessa esistenza dell'accordo di compensazione volontaria.
Poi, si affronteranno congiuntamente i motivi primo e terzo, in quanto fondati sulle medesime premesse logico-fattuali, motivi con cui rispettivamente l'appellante deduce l'intervenuta prescrizione del credito (nell'assunto che si tratterebbe di fattispecie riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 2952 c.c.) e il difetto di legittimazione attiva in capo ai coniugi e CP_2 CP_3
(nell'assunto che questi non avrebbero dimostrato di avere pagato le polizze a titolo personale).
Infine, si affronterà il quarto motivo, con cui l'appellante contesta il difetto di legittimazione passiva in proprio capo.
13. Orbene, quanto al secondo motivo di gravame, si osserva come l'accordo di compensazione volontaria risulti provato in modo inequivocabile dalla produzione documentale allegata.
La prova è necessariamente indiretta e indiziaria, nel pacifico presupposto che l'accordo di cui è causa era un accordo verbale, non essendo consacrato in un documento contrattuale.
Al riguardo, il tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti nella fase stragiudiziale (docc. 1 e 2, parte attrice), il conteggio allegato alla mail 18.04.2018 inviata dalla stessa appellante all'appellato
(doc. 3), oltre agli ordini di bonifico a favore delle compagnie assicurative eseguiti da CP_2
pagina 5 di 9 e sono tutte circostanze che comprovano inequivocabilmente l'esistenza di CP_2 CP_3 un accordo.
Quanto alla corrispondenza, è dirimente la mail 16.02.2018, ove Persona_1 domanda a “Nel frattempo riuscirebbe a mandarmi dettagliatamente i costi da lei sostenuti CP_2 in questi anni per le polizze assicurative delle tre imbarcazioni di ” (doc. 1). Parte_2
Deve evidenziarsi il collegamento tra l'autore della mail e la società appellante, desumibile indiscutibilmente dalle risultanze della mail stessa, da cui si evince l'appartenenza del soggetto all'apparato organizzativo della società appellante.
A ciò consegue ovviamente la valenza ammissiva del contenuto della mail a carico di parte appellante.
Altrettanto eloquente è il dettagliato elenco di tutte le polizze pagate inviato da a CP_2
su richiesta di quest'ultima (sempre doc. 1). CP_1
Ancora, è dotato di indubbia valenza probatoria il conteggio allegato alla mail 18.04.2018 inviata dalla stessa appellante all'appellato (doc. 3), ove, in calce al conteggio degli importi dovuti per CP_2
l'esecuzione delle varie attività di custodia dell'imbarcazione, si legge testualmente “SPESE
ASSICURAZIONE DA SCONTARE???”.
Infine, vi sono gli ordini di bonifico per il pagamento di dette polizze, che hanno peraltro costituito la base probatoria sulla quale il primo Giudice ha determinato il quantum debeatur e su cui si ritornerà nel prosieguo.
Dunque, emerge un quadro univoco dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti: e CP_2 pagavano i premi delle assicurazioni, mentre il cantiere eseguiva CP_3 CP_1
l'attività di rimessaggio sull'imbarcazione dei coniugi.
14. Il rapporto così ricostruito nemmeno può ricondursi, come sostenuto dall'appellante, all'ambito di applicazione della surrogazione di pagamento ai sensi dell'art. 1203 n. 3.
Parti dei rapporti di assicurazione erano le compagnie assicuratrici e , tuttavia, CP_1
e i accollavano il peso economico di tali operazioni in virtù di un differente CP_2 CP_3 titolo, vale a dire l'accordo verbale di compensazione volontaria.
e hanno agito in giudizio per la ripetizione del pagamento dei premi CP_2 CP_3 assicurativi, pattuito come controprestazione dell'attività di rimessaggio ma divenuto sine titulo, a seguito della violazione dell'accordo di compensazione volontaria da parte dell'appellante, avvenuta mediante la vendita coattiva dell'imbarcazione di proprietà di e ai sensi CP_2 CP_3 dell'art. 2797 cc. e mediante la riscossione del ricavato di tale vendita.
In altre parole, il rapporto assicurativo soggetto alla prescrizione breve di cui all'art. 2952 c.c. non è stato azionato nel presente giudizio, nemmeno a titolo di surrogazione legale.
pagina 6 di 9 In tale prospettiva, la sentenza di prime cure ha giustamente posto a fondamento della domanda di e un diverso titolo, con conseguente applicazione dell'ordinario termine CP_2 CP_3 decennale di prescrizione.
15. Ne deriva che anche i motivi di gravame primo e terzo sono infondati.
Infatti, da un lato, risulta inapplicabile il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 2952 c.c.
(primo motivo), e dall'altro risulta provato documentalmente che e agavano CP_2 CP_3
i premi, maturando il diritto alla ripetizione dei medesimi (terzo motivo: legittimazione attiva).
15.1. Come precisato poc'anzi, l'art. 2952 c.c. si applica nei rapporti interni tra assicuratore e soggetto assicurato;
tuttavia, nella specie, e agavano i premi assicurativi in virtù di un CP_2 CP_3 altro e differente titolo, ossia, l'accordo verbale di compensazione volontaria.
Pertanto, il primo Giudice ha correttamente affermato che il termine di prescrizione è quello ordinario.
Le ulteriori argomentazioni dell'appellante appaiono inconferenti.
La mancata esibizione da parte di coniugi e elle quietanze non è elemento CP_2 CP_3 dirimente, posto che questi pagavano esclusivamente i premi, senza risultare essere parte del contratto di assicurazione.
In tal senso, le quietanze venivano rilasciate dalle agenzie assicurative alla controparte del rapporto di assicurazione, che era la società proprietaria delle imbarcazioni assicurate.
Le prove dei pagamenti effettuati, che erano nella disponibilità dei coniugi e CP_2 CP_3 sono state prodotte nel corso del primo grado e sono state correttamente valutate dal primo Giudice.
Trattasi, infatti, dei bonifici eseguiti personalmente dagli appellati e ciò è incontestato.
15.2. Sussiste la legittimazione attiva degli appellati.
Essi hanno agito in ripetizione di pagamenti eseguiti in esecuzione di un accordo di compensazione volontaria di cui sono parti personalmente.
Ciò è sufficiente a individuare la legittimazione attiva degli appellati.
Inoltre, gli appellati sono anche gli autori personali dei pagamenti oggetto di ripetizione.
Conseguentemente, sussiste la legittimazione attiva ad agire in ripetizione in capo a e CP_2
i quali hanno documentato di avere pagato personalmente i premi delle assicurazioni CP_3 dei natanti di proprietà altrui.
15.3 Deve evidenziarsi la fondatezza dell'azione di ripetizione, giustificata dalla sopravvenuta mancanza di titolo del pagamento delle polizze assicurative, a seguito della riscossione coattiva ex art. 2797 c.c. dei compensi per attività di rimessaggio, ciò implicando, da un lato, la violazione dell'accordo di compensazione volontaria e, dall'altro, la sopravvenuta perdita di titolo giuridico del pagamento delle polizze da parte dei coniugi – CP_2 CP_3
pagina 7 di 9 Infatti, in mancanza di ripetizione del pagamento delle polizze, l'attività di rimessaggio risulterebbe pagata due volte, sia mediante il pagamento delle polizze sia mediante l'esperimento della procedura di vendita ex art. 2797 c.c. e la riscossione del ricavato della vendita.
15.4 Deve evidenziarsi che in atto di appello non risulta reiterata la deduzione, secondo cui l'azione di ripetizione de qua sarebbe pregiudicata dalla mancata opposizione da parte dei coniugi – CP_2 avverso la procedura coattiva ex art. 2797 c.c.. CP_3
16. Infine, quanto al quarto motivo.
L'appellante contesta il difetto della propria legittimazione passiva.
16.1. In particolare, parte appellante nega che l'accordo sia stato in vigore sin dal 2011, posto che nel
2011 il cantiere era gestito da un'altra società (Cantiere Nautico Dellapasqua DC s.r.l.).
Senonché, la sentenza di primo grado non ha mai accolto tale prospettazione, al contrario ritenendo provato l'accordo solo dal 2013 (si legge al capo n. 5: “Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva rilevato da parte convenuta, deve osservarsi innanzitutto come le somme riconoscibili in capo agli attori – trattandosi di crediti afferenti ad accordo di compensazione con le spese ed oneri di rimessaggio – siano solo quelle documentate a partire dall'anno 2013 [...] nulla potendo essere attribuito per gli anni precedenti”).
16.2. L'attività di rimessaggio è stata svolta dalla società come si evince dall'atto di Parte_3 intimazione del 26 aprile 2018, proveniente dalla parte medesima, che con tale atto ha chiesto il pagamento dei relativi compensi.
Tale elemento di fatto esclude che l'accordo di compensazione possa essere stato fatto con un soggetto diverso da quello che eseguiva l'attività di rimessaggio.
Dunque, sussiste la legittimazione passiva della società appellante.
Sotto diverso profilo vi è comunque univoca riconducibilità delle polizze al medesimo soggetto giuridico sin dal 2013; il dato, come rilevato dal primo Giudice, è formale e inequivocabile, condividendo il Cantiere Nautico Dellapasqua DC s.r.l. e la Controparte_1
l medesimo codice fiscale.
[...]
17. L'esito dell'appello evidenzia la soccombenza di parte appellante
[...] ciò implicando la sua condanna alle spese del presente giudizio Controparte_1 liquidate in € 6.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
pagina 8 di 9 II – condanna lla refusione in favore di Controparte_1
e delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per CP_2 Controparte_3 compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Andrea Lama
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1163/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BASSI SIMONE e dell'avv. NOVELLI ANNA ( ) VIALE V. C.F._1
RANDI N. 27 48121 RAVENNA;
, elettivamente domiciliato in VIALE V. RANDI N. 37 48121
RAVENNApresso il difensore avv. BASSI SIMONE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUBERTINI LARA e CP_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. GARIBALDI N. 16 40026 IMOLApresso il difensore avv. TUBERTINI LARA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TUBERTINI Controparte_3 C.F._3
LARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. GARIBALDI N. 16 40026 IMOLApresso il difensore avv. TUBERTINI LARA
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. n.1384/2022 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 19 maggio 2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione pagina 1 di 9 1. Con atto di citazione notificato in data 15.11.2019, i coniugi e CP_2 CP_3
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la società
[...] [...] in seguito, solo ). Controparte_1 CP_1
e deducevano l'esistenza di un accordo verbale, CP_2 Controparte_3 qualificato in termini di compensazione volontaria, con . CP_1
In virtù di detto accordo, da un lato, i coniugi pagavano a titolo personale delle polizze kasko, aventi ad oggetto tre imbarcazioni di proprietà dei cantieri navali e, dall'altro lato, i cantieri CP_1
eseguivano l'attività di rimessaggio a favore dell'imbarcazione “DEDEDUE” di CP_1 proprietà dei coniugi, imbarcazione che stazionava presso gli stessi cantieri.
Nel 2018 domandava: a) a febbraio, un conteggio dettagliato relativo ai costi CP_1 sostenuti per le polizze assicurative delle tre imbarcazioni;
b) ad aprile, il pagamento dell'importo dovuto per l'attività di rimessaggio relativo all'imbarcazione di proprietà.
e ontestavano i conteggi, relativi al compenso per attività di rimessaggio e, a CP_2 CP_3 seguito dell'esercizio del diritto di ritenzione, procedeva ad alienare, ai sensi CP_1 dell'art. 2797 c.c. tramite l'IVG di Ravenna l'imbarcazione DEDEDUE alla società CP_4 quest'ultima società avente quale legale rappresentante e compagine sociale gli stessi soggetti della
Controparte_1
1.1. Pertanto, gli attori e deducendo la violazione dell'accordo di CP_2 CP_3 compensazione volontaria, domandavano la condanna della convenuta al pagamento CP_1 di:
1) € 13.119,13, quale somma dovuta a titolo restitutorio per l'avvenuto pagamento delle polizze assicurative per le imbarcazioni di proprietà di (imbarcazioni DC10- Elias II, DC9- CP_1
Elias I e DC9- Big Jo);
2) € 3.600,00=, quale somma dovuta a titolo di risarcimento per avere smontato i CP_1 timoni dall'imbarcazione DEDEDUE e averli utilizzati su un'altra imbarcazione, Elias II.
2. Si costituiva , affermando di avere custodito in rimessaggio l'imbarcazione CP_1 dal 2013 e contestando l'esistenza di un accordo di compensazione volontaria. Pt_1
Nello specifico, deduceva: 1) la carenza di legittimazione attiva, non essendo provato a che titolo e con che modalità e avessero pagato le polizze;
2) la prescrizione del credito, CP_2 CP_3 dovendosi applicare nella specie il termine prescrizionale breve ex art. 2952 c.c.; 3) il difetto di legittimazione passiva, posto che nel 2011 il cantiere era gestito da un'altra società (Cantiere Nautico
Dellapasqua DC s.r.l.).
3. Il Tribunale così decideva:
pagina 2 di 9 “definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa/reietta, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e;
CP_2 Controparte_3
- condanna, per l'effetto, parte convenuta in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € CP_2 2.684,57= ed in favore di della somma di € 3.645,52=, oltre interessi ex art. 1284 Controparte_3 cod. civ. dalla domanda al saldo effettivo;
- dichiara compensate le spese di giudizio nella misura della metà e condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di parte attrice della restante metà che liquida in € 132,00= per anticipazioni e in € 2.017,5= per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge”.
3.1. In via preliminare, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal cantiere
, non avendo gli attori agito in qualità di agenti assicurativi, ma quali privati CP_1 cittadini.
3.2. Nel merito, accertata la sussistenza di un accordo di compensazione volontaria tra le parti sulla base della produzione documentale, e accertata la reviviscenza del controcredito attoreo in conseguenza dell'inadempimento dell'accordo di compensazione predetto, il Tribunale non riteneva ostativa all'accoglimento della domanda degli attori la mancata opposizione di cui all'art. 2797 c.c.; trattandosi questa di norma processuale, non poteva evincersi né il venir meno del diritto né una rinuncia allo stesso per facta concludentia, non emergendo in maniera inequivoca una volontà di abbandonare il credito maturato.
3.3. Riteneva altresì infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, evincendosi come a partire dal 2013 le polizze di cui al documento n. 2, seconda memoria parte attrice, fossero riferibili allo stesso soggetto giuridico, indipendentemente dalla diversa ragione sociale assunta, nella chiara identificazione correlata al medesimo codice fiscale.
3.4. Tanto premesso, il Tribunale riteneva il credito dei coniugi e solo CP_2 CP_3 parzialmente provato, non essendo i fogli di cassa allegati all'atto introduttivo documenti idonei a provare né il soggetto ordinante né il pagamento a titolo personale dei premi assicurativi.
Invece, dall'esame delle produzioni di cui al già citato doc. n. 2, riconosceva in favore di CP_2
un credito di € 2.684,57= e in favore di un credito di € 3.645,52,
[...] Controparte_3 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
3.5. Infine, il Tribunale riteneva infondata la domanda degli attori di ristorazione del valore di €
3.600,00 per avere smontato i timoni sull'imbarcazione di proprietà e averli CP_1 utilizzati nell'imbarcazione Elias II, risultando essere uno dei caratisti del natante. CP_2
4. Proponeva appello . CP_1
pagina 3 di 9 5. Col primo motivo di gravame, l'appellante contestava “Erronea/insufficiente/omessa motivazione sulla statuizione secondo la quale il credito fatto valere dai ricorrenti sarebbe soggetto all'ordinaria prescrizione”.
5.1. In particolare, deduceva la qualifica dei coniugi e i agenti assicurativi, CP_2 CP_3 asserendo che questi avessero persino incassato delle provvigioni.
Il Tribunale aveva dunque errato nel ritenere il credito soggetto all'ordinario termine prescrizionale decennale. Pertanto, l'appellante insisteva per la prescrizione dei crediti azionati ai sensi dell'art. 2952
c.c.
5.2. L'appellante contestava altresì la prova degli avvenuti pagamenti, da un lato, giudicando le causali dei bonifici generiche e lacunose, dall'altro, ritenendo che solo la quietanza di pagamento fosse documento idoneo a dare prova dell'avvenuto pagamento delle polizze, ciò anche in ossequio al disposto dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.
6. Col secondo motivo di gravame, l'appellante contestava “Omessa/insufficente/erronea motivazione sulla sussistenza dell'accordo di compensazione volontaria”.
6.1. In particolare, censurava la deduzione di controparte, secondo la quale l'accordo di compensazione sarebbe stato concluso nel 2011, quando, tuttavia, l'imbarcazione non si trovava ancora in rimessaggio presso il cantiere di e, soprattutto, quando il cantiere era gestito da una diversa CP_1 società, estinta nel 2013.
6.2. Il difetto di prova in ordine all'esistenza dell'accordo di compensazione volontaria era emerso anche nella fase stragiudiziale, quando, inviato il conteggio del rimessaggio, le controparti non erano riuscite a dimostrare gli avvenuti pagamenti delle polizze.
6.3. Ad ogni modo, anche volendo ammettere l'esistenza dell'accordo di compensazione volontaria,
l'appellante ribadiva come il credito derivante dal menzionato accordo avrebbe dovuto intendersi prescritto;
infatti, operando la surrogazione di pagamento ai sensi dell'art. 1203 n. 3, il credito di e doveva ritenersi soggetto al termine di prescrizione proprio del rapporto CP_2 CP_3 oggetto di surroga, ossia il termine previsto dall'art. 2952.
7. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contestava “Omessa motivazione sulla statuizione secondo la quale i ricorrenti avrebbero pagato i premi assicurativi in via personale e non quali intermediari di assicurazione – legittimazione attiva”.
L'appellante evidenziava che il Tribunale aveva completamente omesso di motivare sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a e CP_2 CP_3
e infatti, erano mediatori assicurativi professionali e avevano incassato le CP_2 CP_3 provvigioni sulle polizze oggetto del giudizio.
pagina 4 di 9 8. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante deduceva “Omessa/insufficiente/erronea motivazione riguardo al difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
.
[...]
L'appellante insisteva per la carenza di legittimazione passiva in proprio capo, posto che nel 2011 il cantiere era gestito da un'altra società (Cantiere Nautico Dellapasqua DC s.r.l.), la quale aveva ceduto l'azienda nel 2013 e si era estinta nel 2018 (doc. n. 3, fascicolo primo grado ) CP_1
9. L'appellante così concludeva:
“dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori e rispetto CP_2 Controparte_3 alla domanda proposta nei confronti di Controparte_1
- dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere dagli attori;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 nei confronti della domanda proposta dagli attori e
[...] CP_2 Controparte_3
- Nel merito, respingere integralmente la domanda proposta dagli attori e CP_2 [...] nei confronti della convenuta CP_3 Controparte_1 Con vittoria delle spese, contributo forfettario incluso”.
10. Si costituivano e , domandando il rigetto dell'appello. CP_2 Controparte_3
11. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
12.. Per maggior ordine logico ed espositivo, si procederà affrontando i motivi di gravame con un ordine diverso rispetto a quello proposto dall'appellante.
In primo luogo, si affronterà il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante contesta il difetto di prova in ordine alla stessa esistenza dell'accordo di compensazione volontaria.
Poi, si affronteranno congiuntamente i motivi primo e terzo, in quanto fondati sulle medesime premesse logico-fattuali, motivi con cui rispettivamente l'appellante deduce l'intervenuta prescrizione del credito (nell'assunto che si tratterebbe di fattispecie riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 2952 c.c.) e il difetto di legittimazione attiva in capo ai coniugi e CP_2 CP_3
(nell'assunto che questi non avrebbero dimostrato di avere pagato le polizze a titolo personale).
Infine, si affronterà il quarto motivo, con cui l'appellante contesta il difetto di legittimazione passiva in proprio capo.
13. Orbene, quanto al secondo motivo di gravame, si osserva come l'accordo di compensazione volontaria risulti provato in modo inequivocabile dalla produzione documentale allegata.
La prova è necessariamente indiretta e indiziaria, nel pacifico presupposto che l'accordo di cui è causa era un accordo verbale, non essendo consacrato in un documento contrattuale.
Al riguardo, il tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti nella fase stragiudiziale (docc. 1 e 2, parte attrice), il conteggio allegato alla mail 18.04.2018 inviata dalla stessa appellante all'appellato
(doc. 3), oltre agli ordini di bonifico a favore delle compagnie assicurative eseguiti da CP_2
pagina 5 di 9 e sono tutte circostanze che comprovano inequivocabilmente l'esistenza di CP_2 CP_3 un accordo.
Quanto alla corrispondenza, è dirimente la mail 16.02.2018, ove Persona_1 domanda a “Nel frattempo riuscirebbe a mandarmi dettagliatamente i costi da lei sostenuti CP_2 in questi anni per le polizze assicurative delle tre imbarcazioni di ” (doc. 1). Parte_2
Deve evidenziarsi il collegamento tra l'autore della mail e la società appellante, desumibile indiscutibilmente dalle risultanze della mail stessa, da cui si evince l'appartenenza del soggetto all'apparato organizzativo della società appellante.
A ciò consegue ovviamente la valenza ammissiva del contenuto della mail a carico di parte appellante.
Altrettanto eloquente è il dettagliato elenco di tutte le polizze pagate inviato da a CP_2
su richiesta di quest'ultima (sempre doc. 1). CP_1
Ancora, è dotato di indubbia valenza probatoria il conteggio allegato alla mail 18.04.2018 inviata dalla stessa appellante all'appellato (doc. 3), ove, in calce al conteggio degli importi dovuti per CP_2
l'esecuzione delle varie attività di custodia dell'imbarcazione, si legge testualmente “SPESE
ASSICURAZIONE DA SCONTARE???”.
Infine, vi sono gli ordini di bonifico per il pagamento di dette polizze, che hanno peraltro costituito la base probatoria sulla quale il primo Giudice ha determinato il quantum debeatur e su cui si ritornerà nel prosieguo.
Dunque, emerge un quadro univoco dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti: e CP_2 pagavano i premi delle assicurazioni, mentre il cantiere eseguiva CP_3 CP_1
l'attività di rimessaggio sull'imbarcazione dei coniugi.
14. Il rapporto così ricostruito nemmeno può ricondursi, come sostenuto dall'appellante, all'ambito di applicazione della surrogazione di pagamento ai sensi dell'art. 1203 n. 3.
Parti dei rapporti di assicurazione erano le compagnie assicuratrici e , tuttavia, CP_1
e i accollavano il peso economico di tali operazioni in virtù di un differente CP_2 CP_3 titolo, vale a dire l'accordo verbale di compensazione volontaria.
e hanno agito in giudizio per la ripetizione del pagamento dei premi CP_2 CP_3 assicurativi, pattuito come controprestazione dell'attività di rimessaggio ma divenuto sine titulo, a seguito della violazione dell'accordo di compensazione volontaria da parte dell'appellante, avvenuta mediante la vendita coattiva dell'imbarcazione di proprietà di e ai sensi CP_2 CP_3 dell'art. 2797 cc. e mediante la riscossione del ricavato di tale vendita.
In altre parole, il rapporto assicurativo soggetto alla prescrizione breve di cui all'art. 2952 c.c. non è stato azionato nel presente giudizio, nemmeno a titolo di surrogazione legale.
pagina 6 di 9 In tale prospettiva, la sentenza di prime cure ha giustamente posto a fondamento della domanda di e un diverso titolo, con conseguente applicazione dell'ordinario termine CP_2 CP_3 decennale di prescrizione.
15. Ne deriva che anche i motivi di gravame primo e terzo sono infondati.
Infatti, da un lato, risulta inapplicabile il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 2952 c.c.
(primo motivo), e dall'altro risulta provato documentalmente che e agavano CP_2 CP_3
i premi, maturando il diritto alla ripetizione dei medesimi (terzo motivo: legittimazione attiva).
15.1. Come precisato poc'anzi, l'art. 2952 c.c. si applica nei rapporti interni tra assicuratore e soggetto assicurato;
tuttavia, nella specie, e agavano i premi assicurativi in virtù di un CP_2 CP_3 altro e differente titolo, ossia, l'accordo verbale di compensazione volontaria.
Pertanto, il primo Giudice ha correttamente affermato che il termine di prescrizione è quello ordinario.
Le ulteriori argomentazioni dell'appellante appaiono inconferenti.
La mancata esibizione da parte di coniugi e elle quietanze non è elemento CP_2 CP_3 dirimente, posto che questi pagavano esclusivamente i premi, senza risultare essere parte del contratto di assicurazione.
In tal senso, le quietanze venivano rilasciate dalle agenzie assicurative alla controparte del rapporto di assicurazione, che era la società proprietaria delle imbarcazioni assicurate.
Le prove dei pagamenti effettuati, che erano nella disponibilità dei coniugi e CP_2 CP_3 sono state prodotte nel corso del primo grado e sono state correttamente valutate dal primo Giudice.
Trattasi, infatti, dei bonifici eseguiti personalmente dagli appellati e ciò è incontestato.
15.2. Sussiste la legittimazione attiva degli appellati.
Essi hanno agito in ripetizione di pagamenti eseguiti in esecuzione di un accordo di compensazione volontaria di cui sono parti personalmente.
Ciò è sufficiente a individuare la legittimazione attiva degli appellati.
Inoltre, gli appellati sono anche gli autori personali dei pagamenti oggetto di ripetizione.
Conseguentemente, sussiste la legittimazione attiva ad agire in ripetizione in capo a e CP_2
i quali hanno documentato di avere pagato personalmente i premi delle assicurazioni CP_3 dei natanti di proprietà altrui.
15.3 Deve evidenziarsi la fondatezza dell'azione di ripetizione, giustificata dalla sopravvenuta mancanza di titolo del pagamento delle polizze assicurative, a seguito della riscossione coattiva ex art. 2797 c.c. dei compensi per attività di rimessaggio, ciò implicando, da un lato, la violazione dell'accordo di compensazione volontaria e, dall'altro, la sopravvenuta perdita di titolo giuridico del pagamento delle polizze da parte dei coniugi – CP_2 CP_3
pagina 7 di 9 Infatti, in mancanza di ripetizione del pagamento delle polizze, l'attività di rimessaggio risulterebbe pagata due volte, sia mediante il pagamento delle polizze sia mediante l'esperimento della procedura di vendita ex art. 2797 c.c. e la riscossione del ricavato della vendita.
15.4 Deve evidenziarsi che in atto di appello non risulta reiterata la deduzione, secondo cui l'azione di ripetizione de qua sarebbe pregiudicata dalla mancata opposizione da parte dei coniugi – CP_2 avverso la procedura coattiva ex art. 2797 c.c.. CP_3
16. Infine, quanto al quarto motivo.
L'appellante contesta il difetto della propria legittimazione passiva.
16.1. In particolare, parte appellante nega che l'accordo sia stato in vigore sin dal 2011, posto che nel
2011 il cantiere era gestito da un'altra società (Cantiere Nautico Dellapasqua DC s.r.l.).
Senonché, la sentenza di primo grado non ha mai accolto tale prospettazione, al contrario ritenendo provato l'accordo solo dal 2013 (si legge al capo n. 5: “Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva rilevato da parte convenuta, deve osservarsi innanzitutto come le somme riconoscibili in capo agli attori – trattandosi di crediti afferenti ad accordo di compensazione con le spese ed oneri di rimessaggio – siano solo quelle documentate a partire dall'anno 2013 [...] nulla potendo essere attribuito per gli anni precedenti”).
16.2. L'attività di rimessaggio è stata svolta dalla società come si evince dall'atto di Parte_3 intimazione del 26 aprile 2018, proveniente dalla parte medesima, che con tale atto ha chiesto il pagamento dei relativi compensi.
Tale elemento di fatto esclude che l'accordo di compensazione possa essere stato fatto con un soggetto diverso da quello che eseguiva l'attività di rimessaggio.
Dunque, sussiste la legittimazione passiva della società appellante.
Sotto diverso profilo vi è comunque univoca riconducibilità delle polizze al medesimo soggetto giuridico sin dal 2013; il dato, come rilevato dal primo Giudice, è formale e inequivocabile, condividendo il Cantiere Nautico Dellapasqua DC s.r.l. e la Controparte_1
l medesimo codice fiscale.
[...]
17. L'esito dell'appello evidenzia la soccombenza di parte appellante
[...] ciò implicando la sua condanna alle spese del presente giudizio Controparte_1 liquidate in € 6.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
pagina 8 di 9 II – condanna lla refusione in favore di Controparte_1
e delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per CP_2 Controparte_3 compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Andrea Lama
Il Presidente dott. Manuela Velotti
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