Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/06/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 742/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/02/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARRIA GIULIO
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GEMENTI ANDREA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono all'Ill.Mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti condizioni:
1)Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Mairano (BS) il 11.5.2002 tra i Sig.ri e , Parte_1 Controparte_1 vincolo trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune predetto dell'anno 2002, parte I, Serie A, atto n. 2, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto di procedere alle relative annotazioni.
2)disporsi che i figli minori e siano affidati in via Per_1 Persona_2 esclusiva alla madre, la quale assumerà autonomamente e anche Parte_1 senza il consenso dell'altro genitore ogni decisione di maggior interesse della vita dei figli, tra cui quelle relative alla salute, all'educazione ed alla residenza;
4)confermarsi l'assegnazione alla Sig.ra della casa coniugale sita Parte_1 in Viadana (MN), via Fossola n. 65, di cui è proprietaria;
5)disporsi che il padre possa incontrare i figli minori, ove intenda Controparte_1 farlo, previ accordi con la madre e su concorde volontà dei figli stessi, con le modalità ed i tempi che verranno concordati tra le parti ed i minori;
6)dispone che corrisponda alla ricorrente a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento ordinario dei due figli minori e dei due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficiente, la somma complessiva di Euro 200,00 (pari ad
Euro 50,00 a figlio), rideterminando la somma rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, in virtù della situazione economica precaria e certamente peggiorata dello stesso, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7)porsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche, ovvero tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche, ovvero tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) all'asilo nido pubblico, alla scuola dell'infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora la figlia prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre- scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria). Tutte le altre spese di natura straordinaria dovranno essere concordate tra i genitori e saranno parimenti suddivise secondo le modalità e le tempistiche sopra precisate;
a tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare;
l'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.
8)Darsi atto che gli assegni familiari – ivi compreso l'assegno unico e/o altre forme simili che dovessero essere introdotte – continueranno ad essere percepiti solo ed esclusivamente dalla sig.ra in qualità di genitore affidatario. Parte_1
9)Darsi atto che le detrazioni per figli a carico – ivi comprese quelle per le spese sanitarie, scolastiche, sportive ecc. – continueranno ad essere percepite dalla sola Sig.ra Parte_1
10)Darsi atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
11)Darsi atto che, per quanto occorrer possa, il Sig. presta il Controparte_1 consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità dei figli che vorrà effettuare la Sig.ra validi anche per l'espatrio. Parte_1
12)Spese compensate. …(omissis)…”
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Mairano il
11/05/2002 ed ivi trascritto al numero 2, parte II, del registro dei relativi atti dell'anno 2002 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mairano (BS) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 5.06.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Massimo De Luca
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