Articolo 6 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 dicembre 1983
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Versione
29 giugno 1986
Art. 6.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 sono raddoppiati:
a) i diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri campioni, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600 ;
b) i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui all' articolo 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600 , ed all' articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496 ;
c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative, di cui all' articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600 ;
d) i diritti dovuti per l'ammissione alla verificazione prima degli strumenti metrici di cui all' articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73 .
A decorrere dal 1 gennaio 1985, sono ((quadruplicati)) i diritti di verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure stabiliti dall' articolo 7 della legge 17 luglio 1954, n. 600 .
Entrata in vigore il 29 giugno 1986