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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/12/2025, n. 4012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4012 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
MA EO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1019 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020,
avente ad oggetto: Servitù, vertente
T R A
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Giuseppe Gambardella;
-ATTRICE-
CONTRO
, rappresentato e difeso, in virtù di procura agli atti, dagli Avv.ti Stefano Controparte_1
Cappellu, GI De LL e dall' Avv. Emilio Russo;
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di gestore della Parte_1
linea ferroviaria Vairano - Venafro, Km 3+650/675, in località Vairano, conveniva in giudizio
, al fine di ottenere la rimozione delle opere abusive realizzate, oltre il risarcimento Controparte_1
di tutti i danni subiti, da determinarsi in via equitativa.
La società attrice, in particolare, in data 3 ottobre 2017 a mezzo del suo funzionario CP_2
emetteva verbale di accertamento n.1/935183 con cui veniva contestato al D'US la CP_1
costruzione di due manufatti in zona di rispetto, e specificatamente di un gazebo in ferro a mt. 11,10
di distanza dalla rotaia al KM. 3+650 della linea ferroviaria Vairano – Venafro e di un locale tecnico in muratura a mt. 8,30 di distanza dalla rotaia al KM. 3+675 della linea ferroviaria Vairano – Venafro,
in violazione dell'articolo 49 del DPR. 753/1980. Il suddetto verbale veniva sottoscritto dal trasgressore che dichiarava di essere in possesso di SCIA Presentata al Comune di Vairano.
Successivamente, ad integrazione del verbale di contestazione n. 1/935183 del 3.10.2017, la società
attrice, a mezzo del suo funzionario, , emetteva processo verbale di contestazione n. Parte_2
2/935183 nei confronti del con cui veniva contestata “recinzione con paletti in Controparte_1
cap e rete metallica, presenza di condotte acqua che sversavano nel tombino km 3+675; alzamento piano campagna con deflusso acque su sede FS;
realizzazione pozzo e fontana in muratura;
condotte acqua e pozzetti;
pavimentazioni in cemento armato impianti elettrici e idrici in fascia di rispetto”;
tutto in violazione degli articoli 44-45-49-52 e 58 del DPR. 753/1980.
In data 11 Gennaio2018, la , a mezzo dell'NG. effettuava un sopralluogo al fine di Parte_1 Per_1
verificare lo stato dei luoghi, all'esito del quale, persistendo gli abusi realizzati in violazione delle disposizioni di legge e costituendo un grave rischio per l'esercizio ferroviario, agiva in giudizio per ottenere la condanna all'eliminazione degli stessi con ripristino dello status quo ante.
Si costituiva il convenuto , il quale deduceva l'improcedibilità della domanda per Controparte_1
mancato esperimento della mediazione, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e contestava la
Part documentazione allegata agli atti da definendola difforme rispetto allo stato dei luoghi;
nel merito, poi, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Ciò premesso, in via preliminare, si afferma la legittimazione passiva del convenuto, indicato quale autore degli illeciti.
Part D'altra parte è proprio a sottoscrivere i verbali di contestazione con i quali la Controparte_1
contestava gli abusi commessi.
Va ancora evidenziato che la particella ove insistono le violazioni oggetto di causa è la n. 5073, la quale, dalla visura catastale prodotta agli atti e dalla stessa CTP del convenuto, risulta di proprietà del medesimo.
Passando al merito della controversia, la domanda proposta da può trovare Parte_1
accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Nella controversia in esame viene in rilievo il D.P.R. 753/1980 rubricato “Nuove norme in materia
di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” che detta norme specifiche per le costruzioni ed i manufatti in prossimità delle linee ferroviarie, imponendo distanze maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile.
In quanto norma speciale, il D.P.R. 753/80 si applica prioritariamente, prevalendo sulla disciplina generale del c.c. in materia di distanze.
Trattasi, nello specifico, di una disciplina speciale avente carattere derogabile;
l'art.60 del summenzionato D.P.R 753/1980 prevede, infatti, la c.d. “autorizzazione in deroga” in quanto sancisce che “quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le
particolari circostanze locali lo consentono, possono essere autorizzate da parte
dell'Amministrazione ferroviaria riduzioni alle distanze prescritte dagli artt. dal 49 al 56 del D.P.R.
753/80.
Sebbene nel caso di specie si adombri una deroga, che, tuttavia, non e' stata oggetto di specifica domanda riconvenzionale, va precisato che l'ipotesi normativa è del tutto eccezionale e che l'Autorità
competente, preposta alla tutela del vincolo, ha pur sempre la facoltà di valutare discrezionalmente l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione. Ciò premesso ed entrando nel merito della questione, va rilevato che il D'US, nei suoi atti difensivi, ha contestato la qualificazione della ferrovia come ferrovia ordinaria anziché come metropolitana.
Dalla qualificazione del tratto di linea ferrata in questione, come ferrovia ordinaria o metropolitana,
derivano conseguenze in materi di normativa applicabile, applicandosi, nel primo caso (ferrovia ordinaria), le distanze previste dall'art. 49 del d.P.R. n. 753 del 1980, mentre, nel caso in cui si tratti di una mera linea metropolitana urbana, le meno restrittive distanze previste dall'art. 51.
L'art. 49, D.P.R. n. 753/1980, stabilisce che “lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato
costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi
in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina
rotaia”.
Il successivo art. 51 prevede che “lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari
terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad
una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.”.
L'art. 1 della legge n. 1042 del 1969 definisce “ferrovia metropolitana” quel “sistema di trasporto
rapido di massa di alta capacità e frequenza, con sede propria, che può svolgersi nel territorio di un
solo comune o di più comuni confinanti e comunque costituenti col comune più popolato un solo
complesso urbano ovvero un unico comprensorio caratterizzato da insediamenti urbani, industriali
e sociali comuni o interdipendenti”.
In merito alla qualificazione della linea ferrata di cui si controverte, non vi è dubbio che trattasi di linea ferroviaria ordinaria.
Part Innanzitutto, proprio i tecnici della nella relazione tecnica a firma di in atti, si Persona_2
riferiscono ad una linea ferroviaria e non metropolitana: “La linea ferroviaria in oggetto è una linea
ferroviaria storica la cui attivazione risale al 1986.La linea ferroviaria è a binario semplice.”
Inoltre, nella stessa CTP depositata agli atti dal D'US, si parla di linea ferroviaria, ed infatti si legge nella premessa “(…) incaricati D'US EN di redigere la presente relazione…. in Part seguito ai verbali redatti da tecnici di ei quali si contestano dei manufatti eseguiti nella fascia
dei 30 dalla linea ferroviaria Vairano – Venafro.”
Ad ogni modo il D'ausilio si è limitato solo ad una semplice contestazione in tal senso e non fornisce alcuna prova che dimostri che effettivamente non si tratti di linea ferroviaria ordinaria.
Tanto precisato, nel caso concreto, è incontestato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.49 D.P.R. n. 753/1980, che richiede una distanza di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia da misurarsi in proiezione orizzontale.
Alla luce di tale normativa si rende necessario passare alla disamina dei manufatti oggetto dei verbali di contestazione al fine di verificare il rispetto della suddetta distanza.
Il CTU nominato in corso di causa, NG. , dopo una sommaria descrizione dello stato dei Persona_3
luoghi oggetto di causa, si è soffermato sui singoli manufatti realizzati, descrivendoli nella loro forma e dimensione ed indicando la distanza dei suddetti dalla più vicina rotaia.
In particolare, con riferimento al primo manufatto, ossia il gazebo avente dimensioni di mt 33.75 per mt.
8.30 ubicato a distanza di mt 11,10 circa dalla rotaia più vicina (oggetto di SCIA presentata dal progettista Geom. , su apposito incarico dell'odierno convenuto, in data 26/09/2017 Persona_4
riguardante “progetto per il montaggio di una struttura metallica amovibile”) il CTU, diversamente da quanto affermato dal Geom. e dai consulenti di parte del D'US, ha negato il carattere Per_4
dell'amovibilità dell'opera.
In particolare, si legge nella relazione peritale a firma dell'NG. “Una struttura amovibile Persona_3
si configura tale se presenta alcune caratteristiche ossia quando il manufatto deve essere rimosso
facilmente in poco tempo. Per capire se una struttura è amovibile bisogna valutare il reale utilizzo
nel tempo cui è destinata. Da quanto emerso sui luoghi di causa posso confermare che non è presente
sui luoghi nessuna caratteristica tecnica che possa confermare l'amovibilità della struttura in acciaio
Gazebo. Inoltre, durante la fase peritale il CTU ha potuto constatare che la struttura metallica è
SALDATA alle piaste ancorate con tirafondi nel calcestruzzo, è evidente quindi che la struttura non
potrà mai essere amovibile”. Pertanto, trattandosi di una struttura non amovibile, la stessa deve rispettare la distanza di almeno trenta metri dalla più vicina rotaia, mentre risulta che essa è collocata a distanza di mt 11,10 circa:
tale struttura deve quindi considerarsi illegittima per violazione dell'articolo 49 del DPR 753/1980 e ne va ordinata la rimozione e l'arretramento alla distanza di legge.
Deve considerarsi, altresì, illegittimo per violazione dell'articolo 49 del DPR. 753/1980, il locale tecnico in muratura dal momento che anch'esso, al pari del gazebo, è una vera e propria costruzione,
secondo la nozione elaborata dalla costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, in relazione all'applicazione del diritto al rispetto delle distanze legali.
Suddetto orientamento utilizza il concetto di “precarietà” per risalire a quello di costruzione nel senso che è costruzione tutto ciò che non ha carattere precario. La precarietà della costruzione va accertata non in base alla struttura e alla qualità dei materiali usati, bensì alla funzione assolta dal manufatto,
nel senso che la precarietà dell'opera va esclusa quando si tratta di costruzione destinata a utilità
prolungata: la costruzione, che non è necessariamente edificio, è manufatto solido, stabile ed immobilizzato al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica (cfr. ad es. Cass. 23856/18).
In altri termini, è costruzione tutto ciò che ha un'utilità prolungata.
Chiarita la natura del locale tecnico in oggetto, è stato accertato dal ctu che lo stesso è ubicato ad una distanza inferiore a quella della pi volte richiamata disposizione speciale, ovvero a mt. 8,30 dalla rotaia al KM. 3+675 della linea ferroviaria Vairano – Venafro;
anche tale locale tecnico, quindi, da rimosso ed arretrato in modo da rispettare la distanza legale.
Per le stesse ragioni devono considerarsi, altresì, illegittimi la piscina, il pozzo e la fontana in muratura, trattandosi, anche queste, di costruzioni.
Sebbene nell'elaborato peritale non sia specificata l'esatta distanza di tali manufatti dalla zona di rispetto, la violazione della norma distanza può agevolmente desumersi dal fatto, constato dal ctu,
che gli stessi sono collocati a ridosso della struttura metallica- gazebo: se ne dispone, quindi, la rimozione e l'arretramento. La domanda relativa all'alzamento del piano campagna, con conseguente deflusso delle acque sulla sede ferroviaria, oggetto del verbale di contestazione del n. 2/935183, non può invece trovare accoglimento.
In primo luogo, non è chiaro come il funzionario , autore del verbale di cui sopra, Parte_2
abbia potuto constatare e contestare semplicemente ictu oculi tale innalzamento.
Inoltre, alla luce degli elementi probatori agli atti non risulta possibile stabilire con certezza se vi sia stato effettivamente un innalzamento del piano campagna a causa dell'assenza delle quote del terreno
ante opera, dato necessario al fine di verificare un eventuale innalzamento.
Invero, al fine di poter stabilire la quota originaria ante opera, il CTU si è servito delle foto prelevate da Google Earth.
Dalla visualizzazione delle stesse ha potuto constatare come la soglia del portone principale della struttura esistente non sia stata mai modificata nel tempo, ritenendo, pertanto, che ciò poteva essere assunto come un valido riferimento per stabilire la quota ante opera.
E' vero che il ctu ha svolto dei rilievi sul terreno circostante la struttura ricettiva, nello specifico,
quello dove è stato realizzato il gazebo, al fine di verificare un eventuale innalzamento.
E alla pagina 27 dell'elaborato peritale si legge “Dalle risultanze del rilievo effettuato sembrerebbe
che la zona gazebo sia stata sopraelevata rispetto all'origine di circa 1,3 cm derivante dalla
differenza di quota del picchetto n.133 (portone)e picchetto n. 119 (gazebo).
Tuttavia, come si evince dalla relazione, il CTU si esprime in termini probabilistici.
Pertanto, non essendo raggiunta piena prova che vi sia stato effettivamente un innalzamento del piano campagna, né essendo possibile determinare la misura dello stesso e neppure verificare se tale dislivello abbia poi determinato uno sversamento delle acque sulla ferroviaria, sede F.S, la domanda svolta sul punto non può trovare accoglimento.
In merito, poi, alla recinzione con paletti in cap e rete metallica, questa, si legge nella perizia del
CTU, di altezza mt. 2 circa, è ubicata sul limite di proprietà del D'US a circa 3,00 mt. dal binario. Risulta evidente, pertanto, la violazione dell'articolo 52 del d.p.r. 753/80, che prevede: “Lungo i
tracciati delle ferrovie e' vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o
recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla piu' vicina rotaia, da misurarsi in
proiezione orizzontale”.
Pertanto, tale recinzione, andrà eliminata in quanto non conforme al dato normativo.
Con riguardo alla pavimentazione in cemento armato, oggetto sempre del verbale di contestazione n.
2/935183, sebbene non risulti chiaro a quale pavimentazione ci si riferisca, va ad ad ogni modo rilevato che per esse non trova applicazione l'art. 49, D.P.R. n. 753/1980 non costituendo una costruzione in senso tecnico.
In merito alla presenza di condotte di acqua che sversano nel tombino km 3+675, il CTU ha riscontrato che, sebbene le stesse poi defluiscano nei terreni circostanti, il semplice
Part raccordo/sversamento di acque nel tombino di proprietà isulta in contrasto con la normativa di cui DPR 753/1980, precisamente con l'art.45, in quanto determina un aggravio della capacità
idraulica realizzata e dimensionata per lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla sola massicciata ferroviaria.
Infine, in riferimento ai vari impianti elettrici per l'illuminazione dell'area giardino, nonché agli impianti idrici ad uso irrigazione, l'articolo che viene in rilievo è l'art. 58 del suddetto DPR secondo cui “Chiunque costruisce una strada un canale o un condotto d'acqua, un elettrodotto, gasdotto,
oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilita' che debba attraversare impianti ferroviari,
compresi gli elettrodotti, o svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o
limitazioni all'esercizio ferroviario deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'azienda esercente
che potra' condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterra'
necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarita' dell'esercizio
ferroviario”. Orbene, non essendoci stata alcuna autorizzazione da parte dell'azienda esercente per la realizzazione degli impianti idrici ed elettrici, questi non possono considerarsi legittimi, in quanto in contrasto con il disposto legislativo.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice.
Al riguardo, è opportuno precisare che, secondo un costante, ma più risalente orientamento, al danneggiato che lamenta una violazione delle distanze legali è riservata una doppia tutela: la c.d.
“tutela specifica”, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, e
“quella risarcitoria” che è da ritenersi in re ipsa.
Negli ultimi anni si registra un diverso orientamento e in particolare, la Cassazione con la recentissima sentenza n. 7290/2025 si è soffermata sulla natura del danno da violazione delle distanze legali ed ha confermato l'abbandono del concetto tradizionale del danno in re ipsa, affermando che il pregiudizio non può più considerarsi automatico, ma deve essere allegato e dimostrato, anche tramite presunzioni.
La sentenza de qua si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 33645/2022
e segna un punto fermo nella disciplina del danno da violazione delle distanze.
La Corte conferma, quindi, che il danno non è più da presumersi automaticamente, ma richiede una specifica allegazione e prova, anche solo presuntiva, da parte del soggetto leso in quanto il danno non deriva dalla sola violazione edilizia, ma dalla compromissione effettiva del godimento del bene.
Pertanto, la semplice violazione delle distanze, anche se si riferisce all'art.49 del DPR n. 753/1980,
non è più sufficiente a configurare un danno risarcibile in automatico in quanto il danneggiato deve fornire prove concrete che la violazione abbia causato un danno reale, ad esempio compromissione della visuale, perdita della piena fruibilità del bene o impossibilità di fare un uso specifico dell'area.
Assunto ciò, nel caso in esame la società attrice si è limitata a proporre domanda risarcitoria senza allegare o provare nulla (ad esempio compromissione della visuale, perdita della piena fruibilità del bene o impossibilità di fare un uso specifico dell'area); la domanda, quindi, non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza prevalente e si liquidano come da dispositivo. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, nella persona del g.i. dott.ssa MA EO, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1019/2020, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda attorea:
- condanna alla eliminazione dei seguenti manufatti: a) il gazebo ubicato a Controparte_1
distanza di mt 11,10 circa dalla rotaia più vicina b) il locale tecnico in muratura a mt. 8,30 di distanza c) la recinzione con paletti in cap e rete metallica d) le condotte di acqua che sversano nel tombino km 3+675; e) piscina f) pozzo e fontana in muratura;
f) condotte di acqua e pozzetti;
g) gli impianti elettrici e idrici in fascia di rispetto con il conseguente ripristino dello status quo ante;
2) rigetta la domanda di risarcimento danno;
3) pone definitivamente a carico del convenuto le spese della ctu;
4) condanna , al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 5.120,00 di cui € 120,00 per esborsi ed € 5.000,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
S. MA Capua Vetere, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa MA EO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
MA EO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1019 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020,
avente ad oggetto: Servitù, vertente
T R A
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Giuseppe Gambardella;
-ATTRICE-
CONTRO
, rappresentato e difeso, in virtù di procura agli atti, dagli Avv.ti Stefano Controparte_1
Cappellu, GI De LL e dall' Avv. Emilio Russo;
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di gestore della Parte_1
linea ferroviaria Vairano - Venafro, Km 3+650/675, in località Vairano, conveniva in giudizio
, al fine di ottenere la rimozione delle opere abusive realizzate, oltre il risarcimento Controparte_1
di tutti i danni subiti, da determinarsi in via equitativa.
La società attrice, in particolare, in data 3 ottobre 2017 a mezzo del suo funzionario CP_2
emetteva verbale di accertamento n.1/935183 con cui veniva contestato al D'US la CP_1
costruzione di due manufatti in zona di rispetto, e specificatamente di un gazebo in ferro a mt. 11,10
di distanza dalla rotaia al KM. 3+650 della linea ferroviaria Vairano – Venafro e di un locale tecnico in muratura a mt. 8,30 di distanza dalla rotaia al KM. 3+675 della linea ferroviaria Vairano – Venafro,
in violazione dell'articolo 49 del DPR. 753/1980. Il suddetto verbale veniva sottoscritto dal trasgressore che dichiarava di essere in possesso di SCIA Presentata al Comune di Vairano.
Successivamente, ad integrazione del verbale di contestazione n. 1/935183 del 3.10.2017, la società
attrice, a mezzo del suo funzionario, , emetteva processo verbale di contestazione n. Parte_2
2/935183 nei confronti del con cui veniva contestata “recinzione con paletti in Controparte_1
cap e rete metallica, presenza di condotte acqua che sversavano nel tombino km 3+675; alzamento piano campagna con deflusso acque su sede FS;
realizzazione pozzo e fontana in muratura;
condotte acqua e pozzetti;
pavimentazioni in cemento armato impianti elettrici e idrici in fascia di rispetto”;
tutto in violazione degli articoli 44-45-49-52 e 58 del DPR. 753/1980.
In data 11 Gennaio2018, la , a mezzo dell'NG. effettuava un sopralluogo al fine di Parte_1 Per_1
verificare lo stato dei luoghi, all'esito del quale, persistendo gli abusi realizzati in violazione delle disposizioni di legge e costituendo un grave rischio per l'esercizio ferroviario, agiva in giudizio per ottenere la condanna all'eliminazione degli stessi con ripristino dello status quo ante.
Si costituiva il convenuto , il quale deduceva l'improcedibilità della domanda per Controparte_1
mancato esperimento della mediazione, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e contestava la
Part documentazione allegata agli atti da definendola difforme rispetto allo stato dei luoghi;
nel merito, poi, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Ciò premesso, in via preliminare, si afferma la legittimazione passiva del convenuto, indicato quale autore degli illeciti.
Part D'altra parte è proprio a sottoscrivere i verbali di contestazione con i quali la Controparte_1
contestava gli abusi commessi.
Va ancora evidenziato che la particella ove insistono le violazioni oggetto di causa è la n. 5073, la quale, dalla visura catastale prodotta agli atti e dalla stessa CTP del convenuto, risulta di proprietà del medesimo.
Passando al merito della controversia, la domanda proposta da può trovare Parte_1
accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Nella controversia in esame viene in rilievo il D.P.R. 753/1980 rubricato “Nuove norme in materia
di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” che detta norme specifiche per le costruzioni ed i manufatti in prossimità delle linee ferroviarie, imponendo distanze maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile.
In quanto norma speciale, il D.P.R. 753/80 si applica prioritariamente, prevalendo sulla disciplina generale del c.c. in materia di distanze.
Trattasi, nello specifico, di una disciplina speciale avente carattere derogabile;
l'art.60 del summenzionato D.P.R 753/1980 prevede, infatti, la c.d. “autorizzazione in deroga” in quanto sancisce che “quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le
particolari circostanze locali lo consentono, possono essere autorizzate da parte
dell'Amministrazione ferroviaria riduzioni alle distanze prescritte dagli artt. dal 49 al 56 del D.P.R.
753/80.
Sebbene nel caso di specie si adombri una deroga, che, tuttavia, non e' stata oggetto di specifica domanda riconvenzionale, va precisato che l'ipotesi normativa è del tutto eccezionale e che l'Autorità
competente, preposta alla tutela del vincolo, ha pur sempre la facoltà di valutare discrezionalmente l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione. Ciò premesso ed entrando nel merito della questione, va rilevato che il D'US, nei suoi atti difensivi, ha contestato la qualificazione della ferrovia come ferrovia ordinaria anziché come metropolitana.
Dalla qualificazione del tratto di linea ferrata in questione, come ferrovia ordinaria o metropolitana,
derivano conseguenze in materi di normativa applicabile, applicandosi, nel primo caso (ferrovia ordinaria), le distanze previste dall'art. 49 del d.P.R. n. 753 del 1980, mentre, nel caso in cui si tratti di una mera linea metropolitana urbana, le meno restrittive distanze previste dall'art. 51.
L'art. 49, D.P.R. n. 753/1980, stabilisce che “lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato
costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi
in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina
rotaia”.
Il successivo art. 51 prevede che “lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari
terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad
una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.”.
L'art. 1 della legge n. 1042 del 1969 definisce “ferrovia metropolitana” quel “sistema di trasporto
rapido di massa di alta capacità e frequenza, con sede propria, che può svolgersi nel territorio di un
solo comune o di più comuni confinanti e comunque costituenti col comune più popolato un solo
complesso urbano ovvero un unico comprensorio caratterizzato da insediamenti urbani, industriali
e sociali comuni o interdipendenti”.
In merito alla qualificazione della linea ferrata di cui si controverte, non vi è dubbio che trattasi di linea ferroviaria ordinaria.
Part Innanzitutto, proprio i tecnici della nella relazione tecnica a firma di in atti, si Persona_2
riferiscono ad una linea ferroviaria e non metropolitana: “La linea ferroviaria in oggetto è una linea
ferroviaria storica la cui attivazione risale al 1986.La linea ferroviaria è a binario semplice.”
Inoltre, nella stessa CTP depositata agli atti dal D'US, si parla di linea ferroviaria, ed infatti si legge nella premessa “(…) incaricati D'US EN di redigere la presente relazione…. in Part seguito ai verbali redatti da tecnici di ei quali si contestano dei manufatti eseguiti nella fascia
dei 30 dalla linea ferroviaria Vairano – Venafro.”
Ad ogni modo il D'ausilio si è limitato solo ad una semplice contestazione in tal senso e non fornisce alcuna prova che dimostri che effettivamente non si tratti di linea ferroviaria ordinaria.
Tanto precisato, nel caso concreto, è incontestato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.49 D.P.R. n. 753/1980, che richiede una distanza di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia da misurarsi in proiezione orizzontale.
Alla luce di tale normativa si rende necessario passare alla disamina dei manufatti oggetto dei verbali di contestazione al fine di verificare il rispetto della suddetta distanza.
Il CTU nominato in corso di causa, NG. , dopo una sommaria descrizione dello stato dei Persona_3
luoghi oggetto di causa, si è soffermato sui singoli manufatti realizzati, descrivendoli nella loro forma e dimensione ed indicando la distanza dei suddetti dalla più vicina rotaia.
In particolare, con riferimento al primo manufatto, ossia il gazebo avente dimensioni di mt 33.75 per mt.
8.30 ubicato a distanza di mt 11,10 circa dalla rotaia più vicina (oggetto di SCIA presentata dal progettista Geom. , su apposito incarico dell'odierno convenuto, in data 26/09/2017 Persona_4
riguardante “progetto per il montaggio di una struttura metallica amovibile”) il CTU, diversamente da quanto affermato dal Geom. e dai consulenti di parte del D'US, ha negato il carattere Per_4
dell'amovibilità dell'opera.
In particolare, si legge nella relazione peritale a firma dell'NG. “Una struttura amovibile Persona_3
si configura tale se presenta alcune caratteristiche ossia quando il manufatto deve essere rimosso
facilmente in poco tempo. Per capire se una struttura è amovibile bisogna valutare il reale utilizzo
nel tempo cui è destinata. Da quanto emerso sui luoghi di causa posso confermare che non è presente
sui luoghi nessuna caratteristica tecnica che possa confermare l'amovibilità della struttura in acciaio
Gazebo. Inoltre, durante la fase peritale il CTU ha potuto constatare che la struttura metallica è
SALDATA alle piaste ancorate con tirafondi nel calcestruzzo, è evidente quindi che la struttura non
potrà mai essere amovibile”. Pertanto, trattandosi di una struttura non amovibile, la stessa deve rispettare la distanza di almeno trenta metri dalla più vicina rotaia, mentre risulta che essa è collocata a distanza di mt 11,10 circa:
tale struttura deve quindi considerarsi illegittima per violazione dell'articolo 49 del DPR 753/1980 e ne va ordinata la rimozione e l'arretramento alla distanza di legge.
Deve considerarsi, altresì, illegittimo per violazione dell'articolo 49 del DPR. 753/1980, il locale tecnico in muratura dal momento che anch'esso, al pari del gazebo, è una vera e propria costruzione,
secondo la nozione elaborata dalla costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, in relazione all'applicazione del diritto al rispetto delle distanze legali.
Suddetto orientamento utilizza il concetto di “precarietà” per risalire a quello di costruzione nel senso che è costruzione tutto ciò che non ha carattere precario. La precarietà della costruzione va accertata non in base alla struttura e alla qualità dei materiali usati, bensì alla funzione assolta dal manufatto,
nel senso che la precarietà dell'opera va esclusa quando si tratta di costruzione destinata a utilità
prolungata: la costruzione, che non è necessariamente edificio, è manufatto solido, stabile ed immobilizzato al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica (cfr. ad es. Cass. 23856/18).
In altri termini, è costruzione tutto ciò che ha un'utilità prolungata.
Chiarita la natura del locale tecnico in oggetto, è stato accertato dal ctu che lo stesso è ubicato ad una distanza inferiore a quella della pi volte richiamata disposizione speciale, ovvero a mt. 8,30 dalla rotaia al KM. 3+675 della linea ferroviaria Vairano – Venafro;
anche tale locale tecnico, quindi, da rimosso ed arretrato in modo da rispettare la distanza legale.
Per le stesse ragioni devono considerarsi, altresì, illegittimi la piscina, il pozzo e la fontana in muratura, trattandosi, anche queste, di costruzioni.
Sebbene nell'elaborato peritale non sia specificata l'esatta distanza di tali manufatti dalla zona di rispetto, la violazione della norma distanza può agevolmente desumersi dal fatto, constato dal ctu,
che gli stessi sono collocati a ridosso della struttura metallica- gazebo: se ne dispone, quindi, la rimozione e l'arretramento. La domanda relativa all'alzamento del piano campagna, con conseguente deflusso delle acque sulla sede ferroviaria, oggetto del verbale di contestazione del n. 2/935183, non può invece trovare accoglimento.
In primo luogo, non è chiaro come il funzionario , autore del verbale di cui sopra, Parte_2
abbia potuto constatare e contestare semplicemente ictu oculi tale innalzamento.
Inoltre, alla luce degli elementi probatori agli atti non risulta possibile stabilire con certezza se vi sia stato effettivamente un innalzamento del piano campagna a causa dell'assenza delle quote del terreno
ante opera, dato necessario al fine di verificare un eventuale innalzamento.
Invero, al fine di poter stabilire la quota originaria ante opera, il CTU si è servito delle foto prelevate da Google Earth.
Dalla visualizzazione delle stesse ha potuto constatare come la soglia del portone principale della struttura esistente non sia stata mai modificata nel tempo, ritenendo, pertanto, che ciò poteva essere assunto come un valido riferimento per stabilire la quota ante opera.
E' vero che il ctu ha svolto dei rilievi sul terreno circostante la struttura ricettiva, nello specifico,
quello dove è stato realizzato il gazebo, al fine di verificare un eventuale innalzamento.
E alla pagina 27 dell'elaborato peritale si legge “Dalle risultanze del rilievo effettuato sembrerebbe
che la zona gazebo sia stata sopraelevata rispetto all'origine di circa 1,3 cm derivante dalla
differenza di quota del picchetto n.133 (portone)e picchetto n. 119 (gazebo).
Tuttavia, come si evince dalla relazione, il CTU si esprime in termini probabilistici.
Pertanto, non essendo raggiunta piena prova che vi sia stato effettivamente un innalzamento del piano campagna, né essendo possibile determinare la misura dello stesso e neppure verificare se tale dislivello abbia poi determinato uno sversamento delle acque sulla ferroviaria, sede F.S, la domanda svolta sul punto non può trovare accoglimento.
In merito, poi, alla recinzione con paletti in cap e rete metallica, questa, si legge nella perizia del
CTU, di altezza mt. 2 circa, è ubicata sul limite di proprietà del D'US a circa 3,00 mt. dal binario. Risulta evidente, pertanto, la violazione dell'articolo 52 del d.p.r. 753/80, che prevede: “Lungo i
tracciati delle ferrovie e' vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o
recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla piu' vicina rotaia, da misurarsi in
proiezione orizzontale”.
Pertanto, tale recinzione, andrà eliminata in quanto non conforme al dato normativo.
Con riguardo alla pavimentazione in cemento armato, oggetto sempre del verbale di contestazione n.
2/935183, sebbene non risulti chiaro a quale pavimentazione ci si riferisca, va ad ad ogni modo rilevato che per esse non trova applicazione l'art. 49, D.P.R. n. 753/1980 non costituendo una costruzione in senso tecnico.
In merito alla presenza di condotte di acqua che sversano nel tombino km 3+675, il CTU ha riscontrato che, sebbene le stesse poi defluiscano nei terreni circostanti, il semplice
Part raccordo/sversamento di acque nel tombino di proprietà isulta in contrasto con la normativa di cui DPR 753/1980, precisamente con l'art.45, in quanto determina un aggravio della capacità
idraulica realizzata e dimensionata per lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla sola massicciata ferroviaria.
Infine, in riferimento ai vari impianti elettrici per l'illuminazione dell'area giardino, nonché agli impianti idrici ad uso irrigazione, l'articolo che viene in rilievo è l'art. 58 del suddetto DPR secondo cui “Chiunque costruisce una strada un canale o un condotto d'acqua, un elettrodotto, gasdotto,
oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilita' che debba attraversare impianti ferroviari,
compresi gli elettrodotti, o svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o
limitazioni all'esercizio ferroviario deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'azienda esercente
che potra' condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterra'
necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarita' dell'esercizio
ferroviario”. Orbene, non essendoci stata alcuna autorizzazione da parte dell'azienda esercente per la realizzazione degli impianti idrici ed elettrici, questi non possono considerarsi legittimi, in quanto in contrasto con il disposto legislativo.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice.
Al riguardo, è opportuno precisare che, secondo un costante, ma più risalente orientamento, al danneggiato che lamenta una violazione delle distanze legali è riservata una doppia tutela: la c.d.
“tutela specifica”, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, e
“quella risarcitoria” che è da ritenersi in re ipsa.
Negli ultimi anni si registra un diverso orientamento e in particolare, la Cassazione con la recentissima sentenza n. 7290/2025 si è soffermata sulla natura del danno da violazione delle distanze legali ed ha confermato l'abbandono del concetto tradizionale del danno in re ipsa, affermando che il pregiudizio non può più considerarsi automatico, ma deve essere allegato e dimostrato, anche tramite presunzioni.
La sentenza de qua si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 33645/2022
e segna un punto fermo nella disciplina del danno da violazione delle distanze.
La Corte conferma, quindi, che il danno non è più da presumersi automaticamente, ma richiede una specifica allegazione e prova, anche solo presuntiva, da parte del soggetto leso in quanto il danno non deriva dalla sola violazione edilizia, ma dalla compromissione effettiva del godimento del bene.
Pertanto, la semplice violazione delle distanze, anche se si riferisce all'art.49 del DPR n. 753/1980,
non è più sufficiente a configurare un danno risarcibile in automatico in quanto il danneggiato deve fornire prove concrete che la violazione abbia causato un danno reale, ad esempio compromissione della visuale, perdita della piena fruibilità del bene o impossibilità di fare un uso specifico dell'area.
Assunto ciò, nel caso in esame la società attrice si è limitata a proporre domanda risarcitoria senza allegare o provare nulla (ad esempio compromissione della visuale, perdita della piena fruibilità del bene o impossibilità di fare un uso specifico dell'area); la domanda, quindi, non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza prevalente e si liquidano come da dispositivo. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, nella persona del g.i. dott.ssa MA EO, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1019/2020, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda attorea:
- condanna alla eliminazione dei seguenti manufatti: a) il gazebo ubicato a Controparte_1
distanza di mt 11,10 circa dalla rotaia più vicina b) il locale tecnico in muratura a mt. 8,30 di distanza c) la recinzione con paletti in cap e rete metallica d) le condotte di acqua che sversano nel tombino km 3+675; e) piscina f) pozzo e fontana in muratura;
f) condotte di acqua e pozzetti;
g) gli impianti elettrici e idrici in fascia di rispetto con il conseguente ripristino dello status quo ante;
2) rigetta la domanda di risarcimento danno;
3) pone definitivamente a carico del convenuto le spese della ctu;
4) condanna , al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 5.120,00 di cui € 120,00 per esborsi ed € 5.000,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
S. MA Capua Vetere, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa MA EO