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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/05/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1510 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 3.02.2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a Praia a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Guerra Alessandro ed elettivamente domiciliata, unitamente allo stesso, in Praia a Mare (Cs) alla via Mario La Cava 123 presso lo studio dell'avv. Carmelina
Truscelli, come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 29.11.2022;
attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 11.10.1976, elettivamente domiciliato in Praia a Mare (Cs) alla via G. Galilei 4 presso lo studio dell'avv. Deriu Nicola, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.02.2023;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 29.11.2022, ha proposto domanda di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in Praia a Mare il 19.03.2011 Controparte_1
(trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2011), in costanza del quale è nata, in data 11.01.2012, una figlia di nome . A fondamento Persona_1
1 della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, omologata con decreto n. 2739/2021 emesso in data 29.04.2021; in realtà, non solo non vi è stato alcun ricongiungimento tra i coniugi, ma, anzi, i rapporti tra gli stessi si sono incrinati, atteso che non ha, purtroppo, risolto le proprie “malsane abitudini di vita”, tanto che lo Controparte_1 stesso, ormai con frequenza, tiene nei suoi confronti condotte aggressive, invasive e travalicanti ogni limite di sopportabilità; le intemperanze caratteriali che affliggono la persona di CP_1
incidono, altresì, negativamente sul rapporto padre-figlia, atteso che spesso
[...] Persona_1 manifesta disagio e un senso di riottosità ad incontrare la figura paterna;
tale stato d'animo, secondo quanto riferito dalla stessa minore, dipende dal fatto che spesso si Controparte_1 presenta agli incontri in stato di agitazione, con “occhi arrossati e spalancati”, che le fanno paura soprattutto quando, in maniera assillante, pretende risposte a domande volte a captare informazioni sulle abitudini di vita della stessa attrice e sulle sue eventuali nuove frequentazioni, così tenendo condotte che incidono significativamente, in senso negativo, sullo stato d'animo e sulla serenità della figlia minore. Quindi, sussistendo i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha chiesto la pronuncia di divorzio dal Parte_1 Per_ coniuge alle seguenti condizioni: “affidamento congiunto della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre che attualmente dimora e domicilia in Praia a Mare
(CS), in un'unità immobiliare di sua esclusiva proprietà; ▪ disciplina del diritto di visita del padre per come già omologato in sede di separazione , con l'ulteriore richiesta di monitorare i predetti incontri , da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti , affinché gli stessi possano predisporre un piano di supporto nell'esercizio della genitorialità; e tanto al fine di superare le difficoltà di interazione manifestate dalla minore nel rapporto con la figura paterna, alla luce delle sopradescritte condotte pregiudizievoli del , e allo scopo di ristabilire tra CP_1 di essi un rapporto sereno e scevro da interferenze e condizionamenti devianti;
▪ il sig. CP_1
corrisponderà, quale contributo al mantenimento della minore, la somma di euro
[...]
200,00, rivalutabili secondo gli Indici Istat, da versare, entro il 5 di ogni mese, nelle mani della sig.ra ovvero secondo le diverse modalità che quest'ultima avrà cura di Parte_1 comunicare;
• i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno della bambina (da individuarsi secondo le Linee Guida recepite nel protocollo contenente “Linee guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi
e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicate anche sul sito istituzionale del Tribunale)”.
si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 17.02.2023. Lo Controparte_1 stesso, in particolare, ha contestato quanto ex adverso richiesto con riguardo all'esercizio del proprio diritto di visita della figlia minore, rappresentando, tra l'altro, l'infondatezza di quanto
2 dedotto dalla coniuge circa il fatto che la riottosità di ad incontrarlo sia dipesa dalle Persona_1 condotte da lui tenute e da suoi "supposti malsani comportamenti". Invero, ha rilevato che, nel periodo successivo alla separazione consensuale dei coniugi, egli, in più occasioni, sebbene in misura inferiore rispetto quanto concordato, ha esercitato il diritto di visita della figlia minore sino a quando taluni eventi l'hanno di fatto allontanata da lui;
lungi dall'interferire nella vita di
, nelle occasioni in cui si è permesso di chiedere spiegazioni circa le motivazioni Parte_1 per cui la figlia minore non volesse andare con lui, non ha mai avuto alcuna risposta e, comunque, anche in questi casi, ha accettato la volontà della minore;
la madre, così facendo, sicuramente non ha favorito il rapporto padre-figlia, assumendo, anzi, condotte riconducibili ad un'asserita
“alienazione parentale”. Inoltre, ha rilevato che i coniugi in passato hanno concordemente consegnato alla compianta (sorella di ) la somma di euro 30.000,00, Persona_2 Parte_1 derivante dai regali ricevuti in occasione delle nozze, che sarebbe stata verosimilmente dalla stessa custodita versandola su libretti e/o su un conto corrente a lei intestati, così avendo diritto ad ottenere la restituzione del 50%, pur essendo disponibile a versare il medesimo importo, qualora recuperato, direttamente su un libretto postale vincolato a favore della figlia minore. Quindi,
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “pronunciare, ai sensi Controparte_1 dell'art. 3, n.2 lett.b legge 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 19.03.2011 tra il sig. nato a [...]_1
AP TE il 11.10.1976 e la sig.ra nata a Praia a [...] il [...], Parte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Praia a Mare al n.3, Serie A, Parte Per_ II, Anno 2011 alle seguenti condizioni: 1) affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre presso abitazione in Praia a Mare in unità abitativa di proprietà esclusiva della madre;
2) le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione ( es. scelta tra scuola pubblica o privata) e alla salute ( es. interventi chirurgici, altri interventi terapeutici maggiori, visita medica specialistica o esame diagnostico ecc) saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni della figlia;
nel caso in cui la visita specialistica o l'esame diagnostico sia prescritto dal medico di base o dal pediatra, il sig. espressamente autorizza la sig. CP_1 Parte_1 ad adempiervi in quanto il rispetto delle indicazioni del medico di base o dello specialista è un obbligo cui entrambi i genitori devono attenersi, con obbligo per il genitore collocatorio di dare tempestivo avviso all'altro genitore;
3) in riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione
( da intendersi del pari di carattere routinario ivi comprese gestioni di pratiche amministrative e didattiche concernenti la figlia, la partecipazione a gite scolastiche) saranno demandate all'accordo di entrambi i genitori;
4) ogni spostamento della minore che comporti un pernottamento fuori sede, ovvero diverso dalla residenza della minore o anche con terzi estranei dovrà essere preventivamente concordato con il sig. , e così quando la minore non sarà CP_1 con la madre, il sig. dovrà sapere dove si trova la figlia e con chi;
5) il padre potrà CP_1
3 esercitare liberamente il diritto di visita a condizione che rispetti gli impegni scolastici ed Per_ extrascolastici di , concordando, di volta in volta, direttamente con la stessa, giorni e tempi ed eventualmente luogo di esercizio di tale diritto, sempre tenendo conto della libera volontà della minore;
6) al fine di promuovere la bigenitorialità e promuovere il rapporto padre-figlia e figlia-nonni, la sig.ra si impegna a far visita lei stessa con la minore i nonni paterni Pt_1 almeno 2 volte all'anno, fosse anche per una sola giornata, il tutto al fine di contribuire alla crescita sana della ragazza e far comprendere alla stessa i valori della famiglia e soprattutto la vicinanza degli unici nonni ancora in vita;
7) entrambi i genitori si impegnano a collaborare con Per_ senso di responsabilità e maturità per il bene di , così da garantire alla stessa una crescita equilibrata e serena favorendo per l'appunto la bigenitorialità ed evitando di porre in essere qualsivoglia condotta e/o espressioni denigratorie;
8) il diritto di visita del padre potrà essere esercitato almeno due volte a settimana sempre ascoltata la volontà della minore e per il tempo che vorrà la minore;
9) i periodi di vacanza estivi, natalizi e pasquali saranno concordati di volta in volta a seconda delle esigenze e volontà della bambina e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, con facoltà per il padre di spostarsi dal luogo di residenza della minore ( per esempio per recarsi in Caserta a far visita ai nonni paterni con facoltà di pernottamento fuori casa), il tutto previo avviso alla madre e sentita sempre la volontà della bambina;
10) per superare le difficoltà di interazione e il senso di riottosità manifestato dalla minore anche rispetto alla figura paterna il sig. si impegna ad incaricare una figura professionale CP_1 specializzata in materia infantile e familiare, scelta concordemente da entrambi i genitori, o, in caso di disaccordo rimettendo la decisione alla competente Autorità Giudiziaria la quale potrà nominare la richiesta figura professionale. Le spese documentate per tale supporto, laddove Per_ riferite alla figlia saranno ripartite in egual misura tra i genitori;
11) il sig. CP_1
corrisponderà, quale contributo al mantenimento della minore, la somma di € 200,00,
[...] rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il 5 di ogni mese, sulla carta Postapay
Evolution intestata alla sig.ra di cui al seguente IBAN: Parte_1
[...] ovvero secondo diverse modalità che quest'ultima avrà cura di comunicare;
si intendono in ogni caso comprese nell'assegno di mantenimento le spese che soddisfano le esigenze della vita quotidiana della figlia tra cui, a titolo esemplificativo, quelle per il vitto, i medicinali da banco, l'abbigliamento ordinario ( inclusi i cambi di stagione), i trasporti pubblici, i trattamenti estetici ( limitatamente intesi al parrucchiere ed estetista) la ricarica del cellulare etc;
12) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese extra- assegno della bambina, previamente comunicate al genitore non collocatario e debitamente documentate;
13) gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro coniuge;
14) gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative alla figlia, vanno ripartiti tra
4 entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra- assegno;
15) i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio dei passaporti e/o carta d'identità personali validi per l'espatrio mentre il rilascio del passaporto o documenti d'identità validi per Per_ l'espatrio riguardanti la figlia dovranno essere autorizzati espressamente da entrambi i genitori. Il tutto con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese e competenze”.
Incardinata la fase presidenziale, con ordinanza del 18.04.2023 (emessa in seguito all'audizione delle parti e all'ascolto della figlia minore), sono state confermate, in via provvisoria ed urgente, le condizioni concordate tra i coniugi all'udienza tenuta nella medesima data, prevendenti, in Per_ particolare, “l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità ritenute opportune dal Giudice;
- l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, affinché possa continuarvi ad abitare con la figlia minore;
- mantenimento della figlia minore da parte del padre, tenuto conto del suo attuale stato di disoccupazione, mediante il versamento della somma mensile di euro
150,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, e ripartizione tra ambo i genitori, nella misura del 50% cadauno, delle spese extra assegno occorrenti per la figlia minore (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il
Tribunale di Paola, pubblicato anche sul sito istituzionale dello stesso)”. Inoltre, con la suddetta ordinanza, attese le problematiche emerse durante l'ascolto della minore , è stato Persona_1 disposto l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti per la calendarizzazione di incontri padre-figlia al fine di recuperare il rapporto tra gli stessi.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 19.04.2023.
Instaurata la fase di merito, le parti hanno provveduto al deposito di atti integrativi ex art. 709
c.p.c. e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con la sentenza non definitiva n. 572/2024 del 4.07.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. Quindi, acquisite le relazioni dei Servizi attenzionati (ovvero sia dei Servizi Sociali del Comune di Praia a Mare, che del Servizio di Neuropsichiatria Infantile di
Scalea), con ordinanza del 3.02.2025, lette le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti
(stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata nella medesima data), la causa è stata trattenuta in decisione, con trasmissione degli atti al Collegio e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Essendo già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con la sentenza non definitiva n. 572/2024 del 4.07.2024, occorre pronunciarsi sulle altre questioni oggetto del contendere, riguardanti, in sostanza, l'affido della figlia minore . Persona_1
Come noto, “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla
5 disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (cfr. ex plurimis Cass. civ. sez. VI ord. n. 28244 del 4.11.2019). Inoltre, posto che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo provato che l'attrice abbia tenuto (a dispetto di quanto dedotto dal convenuto) una condotta ostativa alla frequentazione padre-figlia (risultando, invero, dagli atti di causa – comprese le dichiarazioni rese dalla minore e la relazione trasmessa il 17.05.2023 dai Persona_1
Servizi Sociali del Comune di Praia a Mare - elementi di segno contrario), occorre rilevare che, anche nel caso di atteggiamenti indicanti una sindrome di “alienazione parentale”, cd. PAS
(patologia, comunque, di dubbia validità scientifica), deve tenersi in conto che il minore ha diritto non solo a che sia preservata la propria relazione con il genitore non convivente (e, quindi, con entrambi i genitori, tranne che non siano gravemente e irrimediabilmente inadeguati), ma anche al rispetto della propria sfera di autodeterminazione, in misura crescente man mano che matura l'età del discernimento, e a che non si adottino indebitamente misure coercitive (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 3576/2024). Invero, per costante giurisprudenza, anche il diritto alla bigenitorialità (implicante, tra l'altro, l'esercizio in modo costante e regolare del diritto di visita di entrambi i genitori) è destinato a recedere nel caso in cui si ponga in contrasto con il preminente interesse del minore, al fine, tra l'altro, di evitare un trauma allo sviluppo fisico-cognitivo dello stesso (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. civ. n. 9691/2022, in motivazione, laddove è stato rilevato: “il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche e', anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta”). Dunque, ove un figlio minore abbia dimostrato una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con un genitore, lo stesso, stante la natura incoercibile dei rapporti affettivi, non può essere obbligato a frequentarlo, potendo il diritto del figlio alla bigenitorialità essere esercitato anche nella sua accezione negativa, come diritto a “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. n. 11170/2019).
6 Ebbene, a fronte di appena osservato, deve rilevarsi che la minore , durante il suo Persona_1 ascolto, con riguardo al suo rapporto con i genitori, ha dichiarato: “Dopo la separazione, mamma ha sempre cercato di farmi andare d'accordo con PÀ; all'inizio ci ho provato, poi, man mano, la voglia di stare con PÀ è venuta meno sempre più, a causa dei comportamenti instabili da lui tenuti;
da allegro diventava nervoso, a volte senza motivo ed altre volte (la maggior parte) perché non gli piacevano alcuni miei amici che io comunque ho continuato a frequentare. E' capitato anche che mi ha fatto fare brutte figure davanti ai miei amici perché urlava. L'ultima volta che ho visto mio padre risale a due mesi fa circa;
siamo andati in un pub;
lui era assente e guardava in un punto fisso, non si girava sebbene io lo chiamassi più volte;
era come se fosse incantato, l'ho visto strano e non ci sono voluta più uscire. Lui mi telefona quasi ogni giorno ed io alcune volte, quando sono impegnata o non ho voglia, non lo rispondo;
poi se richiama alcune volte lo rispondo”; nonché, riferendosi alla possibilità di incontrare nuovamente il padre, ha affermato: “Se mi invitasse a mangiare una pizza o a trascorrere una domenica insieme io non ci andrei perché dopo un primo incontro in cui sto bene, nel secondo lo trovo degenerato, strano, in quanto guarda in un punto fisso. Anche nella guida alcune volte ha una velocità sostenuta ed io ho paura. Vorrei avere un rapporto diverso con PÀ, ma lo vedo sempre strano ed incolpa mia madre” (cfr. verbale dell'udienza del 18.04.2023). Peraltro, il potenziale pericolo per l'incolumità fisica della minore in occasione degli incontri con il padre per le modalità di guida dell'auto da quest'ultimo adottate è corroborato dalla documentazione depositata dall'attrice unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., da cui si evince che, in data 12/13 luglio 2023,
l'automobile di (da lui usata anche per incontrare la minore) è stata Controparte_1 completamente distrutta a seguito di un importante incidente stradale. Dunque, la minore ha espresso un profondo disagio, oltre ad un radicato timore, nei confronti della figura paterna, manifestando un rifiuto totale verso qualsivoglia modalità di incontro con il genitore, attesi gli scatti d'ira, i comportamenti dissennati e gli atteggiamenti instabili da lui tenuti (come lo sguardo fisso nel vuoto, l'incapacità comunicativa ed una condotta estraniante), così rendendola, ovviamente, inquieta ed impaurita. Tanto, inoltre, ha trovato riscontro nella relazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Scalea prot. n. 39905 del 28.03.2024 acquisita in atti, con cui è stata evidenziata l'opportunità di sottoporre ad accertamenti tossicologici per Controparte_1 verificare l'uso da parte dello stesso di sostanze stupefacenti, nonché è stata rappresentata l'impossibilità di calendarizzare incontri padre-figlia, stante il fermo rifiuto di quest'ultima, presentatasi in occasione degli incontri tenuti in uno “stato ansioso e timoroso, inibita nell'atteggiamento, paura degli incontri”, affermando, riferendosi al padre, “mi tratta male e cambia umore, ha gli occhi rossi”.
Con riguardo, poi, alla condizione psichica in cui versa , va osservato che, dalla Controparte_1 nota del 20.11.2024 trasmessa dal Responsabile , risulta che lo stesso è stato preso Parte_2 in carico da tale Servizio dal 17.01.2023, poiché dipendente da sostanze stupefacenti, e dal
7 18.01.2023 è sottoposto ad un programma farmacologico con terapia sostitutiva. Ebbene, la circostanza che un genitore sia dedito all'uso di sostanze stupefacenti, seppur non automaticamente preclusiva dell'idoneità genitoriale, assume, in ogni caso, rilevanza dirimente allorquando si saldi con ulteriori elementi di pregiudizio concreto per l'equilibrio psico-fisico del minore, come quelli emersi durante l'ascolto di , da cui è affiorato un quadro Persona_1 relazionale padre-figlia altamente critico e problematico (confermato, altresì, dal compendio documentale in atti).
Dunque, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, deve ritenersi che Controparte_1 versi, allo stato, in una condizione psichica instabile fonte di pregiudizio per la serenità della figlia minore ed incompatibile con l'esercizio dell'affido condiviso. Invero, plurime sono le circostanze che denotano un quadro di inidoneità del padre a gestire, al momento, compiutamente il proprio ruolo genitoriale e salvaguardare gli interessi della figlia minore, così giustificando, nel preminente interesse di quest'ultima, il suo affido esclusivo alla madre, già genitore collocatario della stessa (rispetto alla quale non sono, in ogni caso, emerse inadeguatezze e criticità nell'esercizio della capacità genitoriale) (cfr. al riguardo, tra le altre, Cass. civ. sez. I del
9.05.2017 n. 11536, secondo cui “L'affidamento esclusivo ad un solo genitore può essere disposto qualora l'altro risulti manifestamente inidoneo a garantire il sereno sviluppo psicologico del figlio, anche per via di proprie dipendenze da sostanze che ne alterano la capacità genitoriale”;
Cass. civ. sez. I del 7.08.2018 n. 20659, secondo cui “In presenza di comportamenti genitoriali potenzialmente pregiudizievoli per il minore, il giudice ha il dovere di valutare ogni elemento utile comprese le dichiarazioni del minore stesso per pervenire ad un assetto dell'affidamento che meglio tuteli l'equilibrio e il benessere del figlio”; nonché Cass. civ. sez. I del 15.04.2021 n.
10043, secondo cui “Il rifiuto del minore di incontrare un genitore, quando giustificato da un vissuto coerente di paura o disagio, richiede una scrupolosa valutazione delle capacità genitoriali e può comportare l'assegnazione dell'affidamento esclusivo”). Così come, posto che l'attrice ripetutamente nel corso del giudizio (e anche in sede di precisazione delle conclusioni) ha denunciato il mancato versamento da parte del convenuto del mantenimento posto a suo carico in favore della figlia minore, giova rilevare (a fronte della capacità lavorativa di e Controparte_1 dell'obbligo dello stesso di contribuire al sostentamento economico della figlia minore anche impegnandosi nella ricerca di un'occupazione lavorativa) che una forma di inidoneità genitoriale giustificante l'affido esclusivo della prole minore è stata ravvisata anche nel mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento previsto in favore della stessa (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. 26587/2009). Si ritiene, dunque, che l'interesse della minore trovi Persona_1 adeguata tutela mediante l'affido esclusivo della stessa alla madre, apparendo, invece, eccessiva
(anche in considerazione del fatto che il convenuto ha, comunque, deciso di sottoporsi ad un percorso terapeutico per superare i propri problemi di tossicodipendenza e così recuperare il rapporto con la figlia minore) la misura dell'affido “super esclusivo” chiesto dall'attrice (solo) in
8 sede di precisazione delle conclusioni e negli scritti conclusionali. Va, quindi, disposto l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso di lei. Persona_1
Altresì, la casa coniugale va assegnata a (peraltro sua proprietaria esclusiva) per Parte_1 potervi abitare con la figlia minore (come chiesto anche dal convenuto). Per granitica giurisprudenza, infatti, l'assegnazione della casa familiare postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, essendo prevista nel loro esclusivo interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I ord. n. 25604 del 12.10.2018; Cass. civ. sez.
VI ord. n. 3015 del 7.02.2018; Cass. civ. sez. I sent. n. 21334 del 18.09.2013).
Per quanto riguarda, invece, il diritto di visita della figlia minore da parte di , in Controparte_1 considerazione delle criticità riscontrate, si ritiene opportuno, allo stato, prevedere che lo stesso, previo superamento di dette criticità e sempre nel rispetto della volontà della minore, potrà vedere e tenere con sé due giorni alla settimana, indicati (in mancanza di un diverso accordo Persona_1 raggiunto con la madre) nelle giornate di martedì e giovedì dalle 16.00 alle 20.00; a settimane alterne, la domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00; ad anni alterni, nelle festività calendarizzate dalle 10.00 alle 20.00; nel periodo estivo, per sette giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Per quanto concerne, poi, il contributo paterno al mantenimento della minore , va Persona_1 rilevato che , seppur allo stato disoccupato, non può esimersi dall'adempiere Controparte_1 all'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia (come, peraltro, da lui stesso dedotto).
Sicché, tenuto conto dell'età della minore, delle sue presumibili esigenze di vita e della condizione economico-patrimoniale delle parti (come evincibile dagli atti di causa), va disposto
(peraltro, in conformità a quanto chiesto da entrambe le parti e concordato all'udienza presidenziale del 18.04.2023) che contribuisca al mantenimento di Controparte_1 Persona_1 mediante il versamento, in favore dell'attrice, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o mediante vaglia postale, bonifico o assegno), della somma mensile di euro 150,00, da rivalutare secondo gli indici Istat, nonché partecipi nella misura del 50% (gravando la residua metà sull'attrice) alle spese straordinarie occorrenti per la figlia minore, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di Paola.
In ultimo, come correttamente eccepito da sin dalla memoria integrativa ex art. Parte_1
709 c.p.c., deve darsi atto dell'inammissibilità della domanda con cui ha chiesto Controparte_1 di accertare il suo diritto ad ottenere la restituzione della somma pari ad euro 15.000,00 corrispondente al 50% di quella che, ricevuta dai coniugi come regali di nozze, sarebbe stata data a (defunta sorella dell'attrice) e da lei gestita. Secondo costante giurisprudenza, Persona_2 infatti, è esclusa la possibilità̀ di un simultaneus processus tra l'azione di separazione (o di divorzio) e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni, lo scioglimento della
9 comunione legale e la divisione di beni immobili, essendo queste ultime domande autonome e distinte dalla prima, nonché soggette al rito ordinario di cognizione (cfr. in tal senso, ex plurimis,
Cass. civ. sez. I dell'8.09.2014 n. 18870, Cass. civ. sez. VI del 24.12.2014 n. 27386, Cass. civ. sez. I del 29.01.2010 n. 2155, Cass. civ. sez. I del 21.5.2009 n. 11828 e Cass. civ. sez. I del
22.10.2004 n. 20638).
In ordine al regolamento delle spese di lite, la natura delle questioni trattate controverse (in sostanza riguardanti il solo regime di affido della figlia minore) rende opportuna la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.
n. 1510/2022 vertente tra e , ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
- dispone che la figlia minorenne sia affidata esclusivamente alla madre, con Persona_3 collocamento presso di lei ed esercizio del diritto di visita del padre secondo quanto indicato in parte motiva, qui da intendersi trascritto;
- dispone che la casa coniugale sia assegnata a per potervi abitare con la figlia Parte_1 minore;
- dispone che corrisponda, entro il giorno cinque di ogni mese, a Controparte_1 [...]
a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma mensile di euro 150,00 (in Parte_1 contanti o mediante vaglia postale, bonifico o assegno), rivalutabile secondo gli indici Istat;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia minore , da individuare Persona_3 secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola;
- dichiara inammissibile la domanda di restituzione somme proposta da;
Controparte_1
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Paola il 21.05.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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