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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6020 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8054/22 Sentenza n.______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
Applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...], difesa e rappresentata dall'Avv. Marco Antonio Del Ben del Foro di Vicenza, presso il cui studio è domiciliato.
ATTORE
contro
:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]n. 809, Controparte_1 difesa e rappresentata dagli Avv.ti Lorenzo Barbieri del Foro di Venezia e Pier Giorgio
Rebecchi del Foro di Modena, domiciliata all'indirizzo PEC
Email_1 in proprio ed in qualità di l.r.p.t. della società Controparte_2 con sede in Venezia, Castello n. 6084
[...]
CONVENUTO
on sede a Milano al C.so Garbialdi n. 86 (CF Controparte_3
) in persona del l.r.p.t., difesa e rappresentata dall'Avv. Alberto Carlesi del P.IVA_1
Foro di Livorno, presso il cui studio è domiciliata.
TE AM 1
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del
Tribunale di Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
Conclusioni Come da memorie in atti depositate, rispettivamente, il 26.11.2025 ed il 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice allegava l'inadempimento contrattuale dell'odierna convenuta per errata ovvero tardiva diagnosi oncologica di lesione cutanea alla gamba e, conseguentemente, domandava il risarcimento di tutti i danni conseguenti.
Parte convenuta -medico curante e clinica presso la quale la prima operava- eccepiva l'assenza di profili di colpa e, pertanto, di avere profuso tutti gli sforzi adempitivi possibili nel rispetto dei canoni di diligenza professionale richiesti in casi analoghi.
La terza chiamata in causa -compagnia assicuratrice della convenuta- eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa (clames made ma con limiti temporali di retroattività del danno reclamato) e, in subordine, l'insussistenza di profili di colpa della professionista.
*PREMESSA*
Gli elementi complessivamente acquisiti al compendio probatorio non consentono di affermare la responsabilità dell'odierna convenuta per i fatti di cui all'odierna citazione. Tale giudizio discende, in senso assorbente, dagli esiti dubbi dell'istruttoria e, soprattutto, dalle valutazioni tecniche negative e dubitative espresse dall'incaricato collegio peritale.
Sin da subito, si evidenzia che l'analisi della documentazione medica, dei rilievi fotografici della parte anatomica interessata e delle prove testimoniali assunte non consente di delineare profili di colpa imputabili all'odierna convenuta -sub specie di errata ovvero tardiva diagnosi di patologia oncologica- e, conseguentemente, di addivenire ad un giudizio di possibile derivazione causale dei danni domandati da parte attrice dall'addotta condotta inadempiente.
*IN FATTO*
In fatto è emerso che:
- nel maggio 2019 parte attrice si sottoponeva a visita dermatologica presso lo studio medico dell'odierna convenuta con conseguente trattamento di cheratosi attinica alla guancia e di piccola lesione in sede paraorbitale destra;
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- nel luglio 2019 seguiva visita di controllo della cheratosi attinica al volto, valutazioni mediche che si estendevano anche ad una lesione cutanea pigmentata sita sul polpaccio destro;
nel prosieguo dei trattamenti meramente estetici la convenuta consigliava all'attrice di perseverare nell'osservazione di tale ultima lesione epidermica;
- nel febbraio 2020 parte attrice si sottoponeva ad ulteriore visita dermatologica di controllo per cheratosi attinica al polpaccio destro presso lo studio medico della convenuta a causa del lamentato aumento di dimensioni di tale lesione;
nell'occasione la convenuta prescriveva un ciclo di sedute di crioterapia conclusosi nel giungo 2020;
- nell'ottobre 2020 parte attrice, notando il ripresentarsi della medesima lesione già trattata, si sottoponeva a visita specialistica presso lo studio del Prof. che, in dubbio sulla diagnosi Per_1 da formulare in merito alla riscontrata “piccola papula rossa lato mediale polpaccio destro” sulla gamba destra della paziente, consigliava asportazione e biopsia della lesione dermatologica
(“exeresi ed esame istologico…Basalioma? ? Altro?”); CP_4
- nel febbraio 2021 parte attrice si recava nuovamente presso lo studio della convenuta che consigliava immediata visita specialistica presso la dott.ssa quest'ultima in data Per_2
9.2.2021 riscontrava “alla gamba destra nodulo eritematoso…di cui si consiglia l'asportazione chirurgica con esame istologico”;
- in data 23.2.2021 il dott. eseguiva l'asportazione della papula, un campione Persona_3 veniva analizzato;
- in data 7.4.2021 l'odierna convenuta comunicava a parte attrice gli esiti della biopsia che qualificava gli esiti -purtroppo- in “melanoma nodulare”;
- in data 30.4.2021 parte attrice si sottoponeva ad intervento di allargamento della precedente exeresi e a biopsia del linfonodo sentinella in sede inguinale che dava esito di “flogosi e fibrosi nella cute prelevata dalla gamba destra ed istiocitosi dei seni nel linfonodo sentinella esaminato…non evidenziavano metastasi”; a seguito dell'intervento di radicalizzazione venivano effettuate numerose medicazioni e in data 8.7.2021 veniva eseguito intervento di ricostruzione con auto innesto di cute.
A seguito di accertamenti e visite oncologiche -patologia parametrate allo stadio IIC- parte attrice veniva inserita in uno studio clinico sperimentale randomizzato con infusione di farmaci ogni 28 gg, protocollo terapeutico si concludeva dopo un anno;
il successivo follow-up clinico-laboratoristico- strumentale non ha evidenziato recidive loco-regionale.
*GLI ELABORATI PERITALI*
Ripercorsa la storia clinica, a questo punto, occorre analizzare le assorbenti valutazioni tecniche formulate dai CC.TT.UU incaricati. 3
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dott. Luigi Montariello
In merito alla condotta medica i consulenti evidenziano che l'assenza di descrizione della lesione e di sua evoluzione -al netto del solo rilievo fotografico del febbraio 2020, come tale, inidoneo a fondare analisi mediche approfondite (doc. n. 5 allegato alla citazione)- rende sostanzialmente impossibile ricostruire la storia evolutiva della lesione alla gamba destra poi accertata essere un melanoma nel successivo febbraio 2021 all'esito di compiuta biopsia (1).
Dette incertezze documentali imponevano ai periti, in via residuale, mere valutazioni statistiche/probabilistiche di natura “unicamente suppositiva” (cit.), nella specie, effettuate 'a ritroso' sulla scorta delle risultanze istologiche (dato certo cristallizzato al febbraio 2021).
Valutazioni postume fondate, sostanzialmente, sulle leggi statistiche di riferimento in considerazione dell'evoluzione percentuale del melanoma tenendo conto delle caratteristiche riscontrate con biopsia al momento della diagnosi oncologica formulata nel febbraio 2021 (2).
Allo stato degli atti si è, pertanto, al cospetto di analisi statistiche fondate su giudizi probabilistici parzialmente astratti che mal si attagliano alle specificità del caso concreto. I difetti di specificità
-assenza di compiuta descrizione della lesione e della sua evoluzione (difetto a più riprese rimarcato dai periti)- insinuano ragionevoli dubbi in ordine all'accertamento dell'elemento centrale dell'odierno giudizio: se vi sia stata, o meno, un'effettiva errata o tardiva diagnosi medica di patologia oncologica in danno di parte attrice con conseguenti dubbi sulla responsabilità professionale di parte convenuta.
Dubbi probatori ulteriormente argomentati dai periti che evidenziano (3) l'assoluta incertezza sul momento di insorgenza della patologia oncologica potendo la stessa essere insorta, tanto nel maggio 2019 (cioè, all'inizio del percorso terapeutico intrapreso dalla convenuta presso lo studio di parte attrice), quanto alla fine del luglio 2020 (cioè, al termine del trattamento crioterapico effettuato preso lo studio di parte convenuta, quindi molto dopo il rilievo fotografico del febbraio 2020 ritenuto
“spartiacque” da tutte le odierne parti processuali). Tali significative discrasie cronologiche
comportano incertezze di non poco momento in seno al giudizio di responsabilità professionale della convenuta.
Tali dubbi sono ulteriormente ampliati dalla presenza in atti di significativi elementi di segno contrario, questa volta, ancorati a dati reali e concreti. Infatti, i dott.ri (visita 21.10.2020) Per_1
e (visita del 9.2.2021), rispettivamente, pochi mesi e pochi giorni prima Per_4 dell'exeresi/asportazione (avvenuta il 23.2.2021) seguita da biopsia che ha dato la stura alla diagnosi oncologica, non erano in grado di formulare diagnosi medica di melanoma e neppure valutazioni mediche di sospetto melanoma.
In altri termini, il dato statistico astratto seppure esistente (possibile insorgenza della patologia oncologica nel maggio 2019 ovvero nel luglio 2020 come alternativamente evidenziato dai periti sulla scorta di dati statistici parzialmente astratti per assenza in atti di elementi diagnostici concreti), comunque non può da solo fondare un giudizio di responsabilità professionale dell'odierna convenuta, con conseguente oggettiva difficoltà/impossibilità di addivenire alla diagnosi di melanoma già nel febbraio 2020. Una diagnosi immediata è ragionevolmente inesigibile considerato che altri medici specialistici -prof. e dott.ssa non erano in grado di formularla Per_1 Persona_2 sebbene avessero visitato la paziente dopo un anno ca (rispettivamente, nell' ottobre 2020 e nel febbraio 2021) dalla prima osservazione della lesione da parte dell'odierna convenuta (febbraio
2020) (4).
Sostanzialmente, al dubbio statistico sul momento di insorgenza della patologia oncologica osservabile dalla convenuta (incertezza cronologica ancorata a dati parzialmente astratti), si giustappone il concreto dubbio (incertezza ancorata a dati reali) rappresentato dalla mancata diagnosi medica da parte di altri medici specialistici che hanno sottoposto la paziente a visita un anno dopo la prima osservazione compiuta dalla convenuta (cfr. rilievo fotografico in atti della lesione in narrativa datato febbraio 2020). Trattasi di elementi che insinuano ragionevoli dubbi in ordine all'esigibilità in concreto, tanto della specifica ed immediata diagnosi medica ad opera della professionista convenuta, quanto di una diversa condotta professionale della convenuta.
In estrema sintesi, il dato statistico astratto ed alternativo (impossibilità di individuare con certezza il momento d'insorgenza della patologia perché alternativamente indicato dai periti all'inizio delle
pratiche estetiche sulla lesione eseguite dalla convenuta, ovvero al cessare di queste ultime) è superato dal dato reale di segno contrario consistente nella mancata diagnosi oncologica da parte di medici specialistici che hanno visitato la paziente un anno dopo l'odierna professionista convenuta.
***
Giunti a tal punto della trattazione gli incaricati periti evidenziano, sotto il profilo della diligenza professionale richiesta, che nel caso di specie non ricorrevano linee guida predeterminate che la convenuta avrebbe dovuto osservare od attuare.
In particolare, i periti evidenziano che in caso di:
- “lesioni sospette” (cit.) le linee guida avrebbero imposto l'asportazione ovvero la biopsia incisionale ed il relativo esame istologico, pertanto, le crioterapie dovevano essere evitate;
- lesioni cutanee “non sospette” (cit.) non esistono linee guida ragion per cui residua la discrezionalità operativa del professionista sulla scorta dell'esperienza professionale.
Ebbene, si afferma che l'assenza di descrizione della lesione antecedente ai trattamenti del febbraio- giugno 2020 consente di qualificare la lesione come “dubbia” non presentando né “le caratteristiche tipiche di una cheratosi attinica” (eventualmente compatibile con il trattamento prescritto dalla convenuta) e neppure “di franco melanoma”. Nel caso di specie opererebbe, per esclusione, ampia discrezionalità del medico agente sulla scorta della personale esperienza professionale mancando i presupposti operativi (lesione sospetta) delle linee guida mediche predeterminate.
In altri termini, i periti evidenziano l'oggettiva “difficoltà di inquadramento della lesione” sulla persona dell'attrice, con conseguente dubbia possibilità di esigere dalla professionista convenuta una compiuta ed immediata diagnosi di melanoma al momento della prima osservazione.
Difficoltà diagnostiche, anche in questo caso, avvalorate dalla circostanza per cui l'attrice affrontava “l'intervento di asportazione [momento immediatamente antecedente alla biopsia che consentiva la compiuta diagnosi oncologica] senza che nessuno avesse ipotizzato che la lesione fosse in realtà un melanoma”, benchè la stessa fosse stata visitata per la prima volta dalla convenuta e, dopo circa un anno, da altri medici specialistici che -si ribadisce- non ebbero modo di formulare una compiuta diagnosi di melanoma.
Si ribadisce:
- il dott. nell'ottobre 2020 -pochi mesi prima dell'intervento di asportazione del febbraio Per_1
2021- affermava che “una diagnosi clinica della papula…non mi è riuscita”;
- la dott.ssa nel febbraio 2021 -pochi giorni prima dell'intervento di asportazione e Per_5 dall'esame istologico- “sospettava che si trattasse di un granuloma piogenico” (patologia diversa da quella oncologica).
***
Nel prosieguo i periti incaricati evidenziano che in assenza di linee guida (non ricorrendo la natura
'sospetta' della lesione) ed in presenza di discrezionalità medica (per la natura 'non sospetta' della 6
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lesione) residuerebbero, al più, profili di colpa generica dell'odierna convenuta (5) stante la natura quantomeno “dubbia” della lesione cutanea osservata (attributo 'dubbia' della lesione volutamente utilizzato dai periti in termini di diversità ed alterità rispetto alle premesse tecniche fatte in merito alla natura “sospetta” della lesione che sottende predeterminate linee guida da seguire ed alla natura “non sospetta” della lesione con piena discrezionalità operativa del sanitario professionista - 6).
Ebbene, la natura ingannevole della lesione -appunto “dubbia” e non “sospetta”- ed il difficile inquadramento diagnostico avrebbero reso opportuno -a dire dei periti- maggiore cautela e più approfondite analisi diagnostiche, nel caso di specie, non soddisfatte.
Tale condotta colposa residuale avrebbe comportato -secondo i periti- una tardiva diagnosi imputabile a parte convenuta quantificabile in mesi 8 ca -dal febbraio 2020 sino all'ottobre 2020 momento in cui il Prof. consigliava asportazione e istologico-; dato cronologico, si rammenta, Per_1 comunque dubbio stante la possibile insorgenza successiva -non esclusa dai medesimi periti- nel mese di luglio 2020 al termine del trattamento crioterapico somministrato dalla convenuta.
Non imputabile -laddove sussistesse un margine di attribuibilità alla convenuta- la porzione cronologica successiva -dall'ottobre 2020 (visita del Prof. al febbraio 2021 (avvenuta Per_1 asportazione chirurgica)- in ragione dell'inerzia di parte attrice nel sottoporti agli accertamenti prescritti dal Prof. Per_1
A ben vedere, i periti evidenziano che detti residui profili di colpa per errata metodologia applicativa alla luce dei canoni di diligenza professionale riguardanti casi analoghi di lesione cutanea “dubbia”
(non “sospetta”), seppure sussistenti (c.d. materialità della condotta) comunque non sono supportati dalla prova, sicura e tranquillizzante, del grado di effettivo peggioramento della patologia ovvero di incremento dei rischi per la vita della paziente derivanti dall'evoluzione della patologia (c.d. causalità giuridica) conseguente alla tardiva diagnosi (in via residuale) attribuibile all'odierna convenuta. Difetto probatorio conseguente -ancora una volta- alle deficienze documentali afferenti al momento d'insorgenza ed al percorso evolutivo della lesione cutanea di cui si discute.
Impossibilità valutativa evidenziata a più riprese dai periti (7) (8) in ragione dell'assenza di conoscenza precisa o di buona approssimazione delle dimensioni iniziali della lesione (febbraio o giugno 2020) e dell'entità della medesima al momento della visita del Prof. (ottobre 2020). Per_1
***
Le valutazioni conclusive dei periti afferiscono:
- all'indifferenza quantitativa (anatomica) dei margini di risezione (allargamento chirurgico) (9)
e delle complicanze cicatriziali -danni estetici- conseguenti all'asportazione del melanoma perché comunque necessari per garantire l'asportazione completa ed in profondità della patologia cutanea, incidenza che prescinde dal dato dimensionale del melanoma e dal -possibile- ritardo diagnostico (10); in altri termini, si specifica che le complicanze cicatriziali ed il necessario autoinnesto non sono dipesi dal -possibile- ritardo diagnostico, bensì “dall'esito complicato dell'intervento chirurgico”;
- alla possibile non indifferenza della cicatrice inguinale (asportazione linfonodo sentinella) la cui asportazione è ragionevolmente dovuta al progredire della patologia oncologica trattata (11); condizione che avrebbe causato un “pregiudizio estetico lievissimo quantificabile nella misura dell'1-2 %”;
- ai dolori alle dita di mani e piedi -riferibile ad artrosi patologia autonoma e preesistente- ed alla nausea e all'astenia sono conseguenze ordinarie ricollegabili al trattamento sanitario affrontato
(12); 7 Cfr. elaborato peritale p. 88: “In assenza di documentazione clinica e senza conoscere con certezza lo stato della lesione preesistente alla crioterapia (in particolare il grado di infiltrazione raggiunto dal melanoma), risulta MOLTO DIFFICILE stimare l'aggravamento della prognosi dovuto al ritardo diagnostico nel periodo febbraio 2020 - ottobre 2020, anche in considerazione della mancanza di elementi indicativi dell'esatta gravità della lesione al momento della visita del prof. . Per_1 8 Cfr. elaborato peritale p. 89: “Tuttavia, senza una conoscenza precisa o comunque con buona approssimazione delle dimensioni iniziali della lesione, così come la mancata conoscenza della gravità della lesione all'atto della visita del Prof. Per_
risulta IMPOSSIBILE quantificare con precisione il grado di peggioramento e il rischio derivante da tale evoluzione ascrivibile alla condotta della dott.ssa ”. CP_1 9 Cfr. elaborato peritale p. 90: “Si può pertanto affermare che, anche in caso di asportazione precoce, l'intervento di allargamento sarebbe stato comunque necessario…Va inoltre specificato che le difficoltà cicatriziali, il lungo periodo di medicazioni, nonché l'intervento di autoinnesto cutaneo (e un eventuale futuro intervento di lipofilling a scopo estetico), vanno attribuiti all'esito complicato dell'intervento chirurgico piuttosto che al ritardo diagnostico. In altre parole, tali problematiche avrebbero potuto verificarsi anche se l'asportazione, seppur in quel caso più limitata, fosse stata effettuata su una lesione di dimensioni inferiori”. 10 Cfr. relazione peritale p. 91: “…in merito ai margini di resezione e ribadendo che le complicanze cicatriziali (con la necessità di un autoinnesto cutaneo e le plurime medicazioni ritenute necessarie) sono indipendenti dall'entità dell'exeresi e non possono essere attribuite al ritardo diagnostico, si può dunque affermare che, nel caso in cui la lesione fosse stata diagnosticata precocemente, gli esiti estetici sulla sig.ra non si sarebbero discostati di molto rispetto agli attuali”. Pt_1 11 Cfr. relazione peritale p. 92: “…nell'ipotesi in cui il melanoma fosse stato diagnosticato precocemente, poteva non essere effettuata l'asportazione del linfonodo sentinella, pertanto, non vi sarebbe stata la cicatrice chirurgica ascrivibile a tale intervento”. 12 Cfr. relazione peritale p. 92: “Nella valutazione complessiva del danno biologico permanente non sono stati considerati i possibili effetti collaterali dell'immunoterapia, poiché i dolori alle dita di mani e piedi lamentati dalla paziente, comunque di entità lieve, sono correlabili all'artrosi e non ai trattamenti immunoterapici, mentre il prurito, la 8
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- alle conseguenze psicologiche indeterminabili per assenza di specifiche visite mediche e comunque di sì lieve entità -come da colloquio con il collegio peritale- da non aver comportato ripercussioni sugli aspetti dinamico-relazionali dell'attrice (13).
*GIUDIZIO DI MERITO*
A ben vedere, le conclusioni dubitative cui sono giunti periti incaricati impongono il rigetto della domanda attorea per difetto di prova, tanto della natura colposa delle condotte attribuibili alla professionista convenuta, quanto della derivazione causale delle conseguenze dannose lamentate in citazione.
In altri termini, i periti sulla scorta delle deficienze probatorie più volte rimarcate -assenza di descrizione e di evoluzione della lesione epidermica nella documentazione sanitaria in atti- affermano:
1) l'impossibilità di ricostruzione della storia evolutiva della lesione alla gamba destra poi accertata essere un melanoma stante l'assenza di inziale descrizione della lesione e della successiva evoluzione nel tempo -unico dato esistente è il rilievo fotografico del febbraio 2020 da solo inidoneo ed insufficiente a fondare analisi mediche compiute ed approfondite-;
2) vulnus probatorio che consente, al più, mere valutazioni statistiche fondate su giudizi probabilistici parzialmente astratti che mal si attagliano alle specificità del caso concreto in quanto l'assenza di compiuta descrizione della lesione cutanea e della relativa evoluzione nel tempo genera assoluta incertezza sul momento di insorgenza della patologia oncologica, nella specie, alternativamente individuato nel maggio 2019 (cioè, all'inizio del percorso terapeutico intrapreso dalla convenuta presso lo studio di parte attrice) ovvero alla fine di luglio
2020 (cioè, al termine del trattamento crioterapico effettuato preso lo studio di parte convenuta, quindi molto dopo il rilievo fotografico del febbraio 2020 valorizzato dalle odierna parti processuali);
3) tali dubbi accertativi sono ulteriormente ampliati dalla presenza di significativi elementi di segno contrario -questa volta- ancorati a dati reali e concreti in quanto altri medici specialistici che hanno visitato l'attrice un anno dopo l'odierna convenuta non erano in grado di formulare diagnosi della patologia onologica (dott. , ovvero addivenivano a diagnosi Per_1 medica diversa ma comunque escludendo ipotesi di melanoma anche solo sospettato;
nausea e l'astenia sono stati sempre riportati essere di entità talmente lieve da non essere ritenuti significativo dal punto di vista della valutazione medico-legale”.
4) tale oggettiva “difficoltà di inquadramento della lesione” cutanea sulla persona dell'attrice sostanzia il dubbio circa la possibilità concreta di esigere dalla professionista convenuta una compiuta ed immediata diagnosi di melanoma e, sotto il profilo della diligenza professionale richiesta, esclude l'operatività di linee guida -assenza di regole cautelari predeterminate cui parametrare i contestati profili di colpa professionale-; trattandosi di lesione “dubbia” (non
“sospetta”) residua assoluta libertà operativa del sanitario -così evidenziato dai periti incaricati- sulla scorta della discrezionalità medica parametrata all'esperienza professionale;
5) in presenza di discrezionalità medica per la natura 'non sospetta' della lesione potrebbero, al più, residuare profili di colpa generica dell'odierna convenuta stante la natura quantomeno
“dubbia” della lesione cutanea osservata che avrebbe reso opportuno maggior cautela funzionale a più approfondite analisi diagnostiche, nel caso di specie, non soddisfatte;
6) tali residui profili di colpa 'metodologica' alla luce dei canoni di diligenza professionale riguardanti casi analoghi di lesione cutanea “dubbia” non sono, tuttavia, supportati da prove, sicure e tranquillizzanti, volte a puntualmente delineare le conseguenze dannose concretamente arrecate all'attrice in quanto le più volte evidenziate deficienze documentali - ignoto momento d'insorgenza e non conosciuto percorso evolutivo/degenerativo della lesione cutanea- impediscono valutazioni circa il grado di effettivo peggioramento della patologia
e, soprattutto, di incremento dei rischi di vita per l'attrice conseguenti all'evoluzione della patologia.
***
Alla luce di dette considerazioni tecniche dubitative, la possibile “non indifferenza” dell'operato dell'attrice rispetto alla cicatrice inguinale per necessaria asportazione del linfonodo sentinella viene,
a ben vedere, dai periti incaricati ancorata ad un errore metodologico (a fronte di lesione cutanea
“dubbia” di “difficile inquadramento” sarebbe stata opportuna metodologia operativa differente volta a più approfondite indagini diagnostiche) più che ad una mancata e precoce diagnosi di melanoma
(si ribadisce, in concreto non esigibile per le ragioni sopra più volte evidenziate) (14).
Seppure accertati suddetti residui profili di colpa 'metodologica' imputabili all'odierna convenuta, tuttavia non è stata raggiunta la prova:
- delle effettive conseguenze dannose risarcibili stante l'impossibilità di valutare l'effettivo grado di peggioramento della patologia e, conseguentemente, di incremento dei rischi per la vita derivanti dall'evoluzione della patologia;
- dell'effettiva non indifferenza delle conseguenze cicatriziali all'inguine (6cm ca per asportazione del linfonodo sentinella) nella misura in cui l'assenza di documentazione comprovante l'evoluzione della patologia non esclude che l'asportazione di detta componente anatomica
sarebbe stata comunque necessaria anche in caso di diagnosi precoce (giudizio probabilistico espresso dai periti a p. 92 dell'elaborato: “nell'ipotesi in cui il melanoma fosse stato diagnosticato precocemente, poteva non essere effettuata l'asportazione del linfonodo sentinella”).
*CONCLUSIONI*
Si ribadisce, con maggior sforzo esplicativo, che la tardiva diagnosi non è dipesa -per le ragioni sopra specificate- a colpa specifica della convenuta, bensì a possibile e residuale colpa 'metodologia' in quanto a fronte di lesione cutanea 'dubbia' -ma 'non sospetta' di melanoma- la stessa avrebbe dovuto
-profondendo un maggior sforzo di diligenza- prescrivere immediati accertamenti diagnostici volti a fugare ogni dubbio.
A detta residua condotta colposa (c.d. casualità materialità), tuttavia non è seguita la prova delle effettive conseguenze dannose subite dalla convenuta (c.d. causalità giuridica) stanti i limiti di accertamento più volte rimarcati dai periti.
In estrema sintesi:
- vanno esclusi profili di colpa specifica per errata ovvero tardiva diagnosi medica imputabili alla convenuta -assenza di linee guida operanti nel caso di specie- con conseguente difetto di prova delle conseguenze dannose risarcibili -indifferenza quantitativa (anatomica) dei margini di risezione (allargamento chirurgico) e delle specifiche complicanze cicatriziali conseguenti all'asportazione del melanoma perché si sarebbero comunque verificate nella misura in cui necessarie a garantire l'asportazione completa ed in profondità del melanoma cutaneo-;
- seppure ipotizzabili residui profili di colpa generica imputabili alla convenuta -sub specie di errata 'metodologia' operativa-, tuttavia, non vi è prova di derivazione causale delle conseguenze da pregiudizio estetico lamentate -esiti cicatriziali inguinali per asportazione del linfonodo sentinella-; i periti ritengono dette conseguenze estetiche astrattamente evitabili se la convenuta avesse prescritto approfondimenti diagnostici della lesione 'dubbia'; conseguenze, a ben vedere, in concreto non ancorabili ed attualizzabili alle specificità del caso concreto essendo ignoti il momento di insorgenza della patologia oncologica, l'entità dimensionale della lesione e l'effettiva evoluzione della stessa.
L'assenza di detti ultimi elementi impedisce di valutare -secondo la regola di giudizio del 'più probabile che non'- l'incidenza in concreto dell'errore metodologico, ben potendo la lesione -già al momento della prima visita effettuata- essere di entità tale da necessitare comunque l'asportazione del linfonodo inguinale.
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Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da tutte le altre parti processuali (convenuto e terzo chiamato in causa) che si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri legali parametrati all'accertato valore di causa (indeterminato a complessità bassa) con riferimento ai valori minimi per le attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria compiute nel corso del giudizio.
Le spese di consulenza vanno definitivamente poste a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Rigetta la domanda formulata da parte attrice.
Condanna parte attrice soccombente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.453 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15% se dovute, somme da versare a ciascuna delle altre parti processuali.
Venezia, il 15/12/2025.
IL GIUDICE
dott. Luigi Montariello 12
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 cfr. relazione peritale in atti, p. 83: “sulla base della documentazione depositata agli atti non è possibile ricostruire con certezza la storia della neoformazione alla gamba destra, rilevatasi un melanoma”. 2 cfr. relazione peritale in atti, p. 83: “in assenza di documentazione clinica, null'altro è dato sapersi in un periodo antecedente a febbraio 2020, di conseguenza la stima sull'esatto periodo di insorgenza del melanoma è unicamente suppositiva, basata sugli studi clinici citati e sulla mera probabilità statistica”. Pa 3 cfr. relazione peritale in atti, pp. 83 e 84: Sulla base dei valori mediani ipotizzati nel lavoro di del 2006, alla luce della presenza dei sopracitati fattori di rischio associati ed in base ai dati del referto istologico del 24.02.2021, come precedentemente esposto, si può stimare che il ROG del melanoma della sig.ra fosse molto probabilmente Pt_1 compreso tra 0,49 e 0,73 mm/mese, con stimabile tempo di insorgenza della lesione nei 9,6-14,3 mesi antecedenti l'exeresi. Sulla base di queste considerazioni, l'ipotesi più probabile è quindi che la lesione fosse originata intorno al mese di dicembre 2019 e che quindi fosse già presente al momento delle sedute crioterapiche (febbraio- giugno 2020). Non si può tuttavia escludere con certezza anche l'ipotesi di un ritmo di crescita più elevato (ROG di circa 1 mm/mese anziché 0,49-0,73 mm/mese), con datazione della comparsa della neoplasia alla fine di luglio 2020, quindi in un periodo successivo rispetto al termine del trattamento crioterapico. 4
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dott. Luigi Montariello 4 cfr. relazione peritale in atti, p. 84: “Va specificato che anche i certificati redatti dai due specialisti che hanno visitato la signora (Prof. in data 21.10.2020 e dott.ssa il 09.02.2021) non sono dirimenti nell'aiutare la Pt_1 Per_1 Per_4 datazione della neoplasia, ovvero se la stessa potesse essere insorta prima o successivamente i trattamenti crioterapici.
…Si ribadisce pertanto che, in assenza di documentazione clinica sull'evoluzione della lesione e basandosi unicamente su dati statistico-probabilistici, nell'ipotesi più probabile la neoplasia sarebbe insorta successivamente al dicembre 2019 e sarebbe la medesima lesione che è stata poi sottoposta ai trattamenti crioterapici.
…Non è quindi possibile stabilire se il melanoma fosse o meno presente a partire dal 16.07.2019, anzi, secondo questi dati, non lo era”. 5
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello 5 Cfr. relazione peritale in atti, p. 85: “Si può quindi affermare che la lesione era certamente ingannevole e di difficile inquadramento diagnostico, ma che proprio per tali motivi sarebbe stato opportuno effettuare degli accertamenti diagnostici (asportazione con esame istologico) almeno a far data dal 4-2-2020, anziché procedere direttamente con la criodistruzione della lesione stessa come ha invece deciso di fare la dott.ssa ”. CP_1 6 Cfr. elaborato peritale p. 85: “Nel caso in esame, in assenza di una descrizione oggettiva della lesione antecedente rispetto ai trattamenti crioterapici e dovendoci basare unicamente sulla fotografia al doc.05, essa appare di fatto DUBBIA, non presentando, pur con la difficoltà di esprimere giudizi sulla sola base di una fotografia, le caratteristiche tipiche di una cheratosi attinica (per la quale sarebbe stato corretto tentare un trattamento crioterapico) né di un franco melanoma. A prova della difficoltà di inquadramento della lesione, è il fatto che la sig.ra è giunta all'intervento di asportazione Pt_1 senza che nessuno avesse ipotizzato che la lesione fosse in realtà un melanoma, e solo l'esame istologico ha permesso di formulare tale diagnosi”. 7
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dott. Luigi Montariello 13 Cfr. relazione peritale p. 93: “Agli atti non vi è documentazione relativa alle conseguenze psicologiche che la diagnosi infausta ha determinato sulla sig.ra in particolare non vi sono referti di visite mediche effettuate presso specialisti Pt_1 in psichiatria o psicologia, né vi è traccia di terapia antidepressiva in corso. La sintomatologia ansioso-depressiva, dal colloquio con la sig.ra è emerso essere di entità lieve, tale da non avere particolari ripercussioni sulla sua vita Pt_1 di relazione. Si consideri che tale sintomatologia è spesso comune a tutti i pazienti che ricevono diagnosi di una neoplasia”. 9
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dott. Luigi Montariello 14 Cfr. elaborato peritale, p. 87: “non si può in alcun modo stabilire se e come i trattamenti crioterapici possano avercondizionato negativamente la sua evoluzione”. 10
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dott. Luigi Montariello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
Applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...], difesa e rappresentata dall'Avv. Marco Antonio Del Ben del Foro di Vicenza, presso il cui studio è domiciliato.
ATTORE
contro
:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]n. 809, Controparte_1 difesa e rappresentata dagli Avv.ti Lorenzo Barbieri del Foro di Venezia e Pier Giorgio
Rebecchi del Foro di Modena, domiciliata all'indirizzo PEC
Email_1 in proprio ed in qualità di l.r.p.t. della società Controparte_2 con sede in Venezia, Castello n. 6084
[...]
CONVENUTO
on sede a Milano al C.so Garbialdi n. 86 (CF Controparte_3
) in persona del l.r.p.t., difesa e rappresentata dall'Avv. Alberto Carlesi del P.IVA_1
Foro di Livorno, presso il cui studio è domiciliata.
TE AM 1
Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del
Tribunale di Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
Conclusioni Come da memorie in atti depositate, rispettivamente, il 26.11.2025 ed il 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice allegava l'inadempimento contrattuale dell'odierna convenuta per errata ovvero tardiva diagnosi oncologica di lesione cutanea alla gamba e, conseguentemente, domandava il risarcimento di tutti i danni conseguenti.
Parte convenuta -medico curante e clinica presso la quale la prima operava- eccepiva l'assenza di profili di colpa e, pertanto, di avere profuso tutti gli sforzi adempitivi possibili nel rispetto dei canoni di diligenza professionale richiesti in casi analoghi.
La terza chiamata in causa -compagnia assicuratrice della convenuta- eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa (clames made ma con limiti temporali di retroattività del danno reclamato) e, in subordine, l'insussistenza di profili di colpa della professionista.
*PREMESSA*
Gli elementi complessivamente acquisiti al compendio probatorio non consentono di affermare la responsabilità dell'odierna convenuta per i fatti di cui all'odierna citazione. Tale giudizio discende, in senso assorbente, dagli esiti dubbi dell'istruttoria e, soprattutto, dalle valutazioni tecniche negative e dubitative espresse dall'incaricato collegio peritale.
Sin da subito, si evidenzia che l'analisi della documentazione medica, dei rilievi fotografici della parte anatomica interessata e delle prove testimoniali assunte non consente di delineare profili di colpa imputabili all'odierna convenuta -sub specie di errata ovvero tardiva diagnosi di patologia oncologica- e, conseguentemente, di addivenire ad un giudizio di possibile derivazione causale dei danni domandati da parte attrice dall'addotta condotta inadempiente.
*IN FATTO*
In fatto è emerso che:
- nel maggio 2019 parte attrice si sottoponeva a visita dermatologica presso lo studio medico dell'odierna convenuta con conseguente trattamento di cheratosi attinica alla guancia e di piccola lesione in sede paraorbitale destra;
2
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- nel luglio 2019 seguiva visita di controllo della cheratosi attinica al volto, valutazioni mediche che si estendevano anche ad una lesione cutanea pigmentata sita sul polpaccio destro;
nel prosieguo dei trattamenti meramente estetici la convenuta consigliava all'attrice di perseverare nell'osservazione di tale ultima lesione epidermica;
- nel febbraio 2020 parte attrice si sottoponeva ad ulteriore visita dermatologica di controllo per cheratosi attinica al polpaccio destro presso lo studio medico della convenuta a causa del lamentato aumento di dimensioni di tale lesione;
nell'occasione la convenuta prescriveva un ciclo di sedute di crioterapia conclusosi nel giungo 2020;
- nell'ottobre 2020 parte attrice, notando il ripresentarsi della medesima lesione già trattata, si sottoponeva a visita specialistica presso lo studio del Prof. che, in dubbio sulla diagnosi Per_1 da formulare in merito alla riscontrata “piccola papula rossa lato mediale polpaccio destro” sulla gamba destra della paziente, consigliava asportazione e biopsia della lesione dermatologica
(“exeresi ed esame istologico…Basalioma? ? Altro?”); CP_4
- nel febbraio 2021 parte attrice si recava nuovamente presso lo studio della convenuta che consigliava immediata visita specialistica presso la dott.ssa quest'ultima in data Per_2
9.2.2021 riscontrava “alla gamba destra nodulo eritematoso…di cui si consiglia l'asportazione chirurgica con esame istologico”;
- in data 23.2.2021 il dott. eseguiva l'asportazione della papula, un campione Persona_3 veniva analizzato;
- in data 7.4.2021 l'odierna convenuta comunicava a parte attrice gli esiti della biopsia che qualificava gli esiti -purtroppo- in “melanoma nodulare”;
- in data 30.4.2021 parte attrice si sottoponeva ad intervento di allargamento della precedente exeresi e a biopsia del linfonodo sentinella in sede inguinale che dava esito di “flogosi e fibrosi nella cute prelevata dalla gamba destra ed istiocitosi dei seni nel linfonodo sentinella esaminato…non evidenziavano metastasi”; a seguito dell'intervento di radicalizzazione venivano effettuate numerose medicazioni e in data 8.7.2021 veniva eseguito intervento di ricostruzione con auto innesto di cute.
A seguito di accertamenti e visite oncologiche -patologia parametrate allo stadio IIC- parte attrice veniva inserita in uno studio clinico sperimentale randomizzato con infusione di farmaci ogni 28 gg, protocollo terapeutico si concludeva dopo un anno;
il successivo follow-up clinico-laboratoristico- strumentale non ha evidenziato recidive loco-regionale.
*GLI ELABORATI PERITALI*
Ripercorsa la storia clinica, a questo punto, occorre analizzare le assorbenti valutazioni tecniche formulate dai CC.TT.UU incaricati. 3
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dott. Luigi Montariello
In merito alla condotta medica i consulenti evidenziano che l'assenza di descrizione della lesione e di sua evoluzione -al netto del solo rilievo fotografico del febbraio 2020, come tale, inidoneo a fondare analisi mediche approfondite (doc. n. 5 allegato alla citazione)- rende sostanzialmente impossibile ricostruire la storia evolutiva della lesione alla gamba destra poi accertata essere un melanoma nel successivo febbraio 2021 all'esito di compiuta biopsia (1).
Dette incertezze documentali imponevano ai periti, in via residuale, mere valutazioni statistiche/probabilistiche di natura “unicamente suppositiva” (cit.), nella specie, effettuate 'a ritroso' sulla scorta delle risultanze istologiche (dato certo cristallizzato al febbraio 2021).
Valutazioni postume fondate, sostanzialmente, sulle leggi statistiche di riferimento in considerazione dell'evoluzione percentuale del melanoma tenendo conto delle caratteristiche riscontrate con biopsia al momento della diagnosi oncologica formulata nel febbraio 2021 (2).
Allo stato degli atti si è, pertanto, al cospetto di analisi statistiche fondate su giudizi probabilistici parzialmente astratti che mal si attagliano alle specificità del caso concreto. I difetti di specificità
-assenza di compiuta descrizione della lesione e della sua evoluzione (difetto a più riprese rimarcato dai periti)- insinuano ragionevoli dubbi in ordine all'accertamento dell'elemento centrale dell'odierno giudizio: se vi sia stata, o meno, un'effettiva errata o tardiva diagnosi medica di patologia oncologica in danno di parte attrice con conseguenti dubbi sulla responsabilità professionale di parte convenuta.
Dubbi probatori ulteriormente argomentati dai periti che evidenziano (3) l'assoluta incertezza sul momento di insorgenza della patologia oncologica potendo la stessa essere insorta, tanto nel maggio 2019 (cioè, all'inizio del percorso terapeutico intrapreso dalla convenuta presso lo studio di parte attrice), quanto alla fine del luglio 2020 (cioè, al termine del trattamento crioterapico effettuato preso lo studio di parte convenuta, quindi molto dopo il rilievo fotografico del febbraio 2020 ritenuto
“spartiacque” da tutte le odierne parti processuali). Tali significative discrasie cronologiche
comportano incertezze di non poco momento in seno al giudizio di responsabilità professionale della convenuta.
Tali dubbi sono ulteriormente ampliati dalla presenza in atti di significativi elementi di segno contrario, questa volta, ancorati a dati reali e concreti. Infatti, i dott.ri (visita 21.10.2020) Per_1
e (visita del 9.2.2021), rispettivamente, pochi mesi e pochi giorni prima Per_4 dell'exeresi/asportazione (avvenuta il 23.2.2021) seguita da biopsia che ha dato la stura alla diagnosi oncologica, non erano in grado di formulare diagnosi medica di melanoma e neppure valutazioni mediche di sospetto melanoma.
In altri termini, il dato statistico astratto seppure esistente (possibile insorgenza della patologia oncologica nel maggio 2019 ovvero nel luglio 2020 come alternativamente evidenziato dai periti sulla scorta di dati statistici parzialmente astratti per assenza in atti di elementi diagnostici concreti), comunque non può da solo fondare un giudizio di responsabilità professionale dell'odierna convenuta, con conseguente oggettiva difficoltà/impossibilità di addivenire alla diagnosi di melanoma già nel febbraio 2020. Una diagnosi immediata è ragionevolmente inesigibile considerato che altri medici specialistici -prof. e dott.ssa non erano in grado di formularla Per_1 Persona_2 sebbene avessero visitato la paziente dopo un anno ca (rispettivamente, nell' ottobre 2020 e nel febbraio 2021) dalla prima osservazione della lesione da parte dell'odierna convenuta (febbraio
2020) (4).
Sostanzialmente, al dubbio statistico sul momento di insorgenza della patologia oncologica osservabile dalla convenuta (incertezza cronologica ancorata a dati parzialmente astratti), si giustappone il concreto dubbio (incertezza ancorata a dati reali) rappresentato dalla mancata diagnosi medica da parte di altri medici specialistici che hanno sottoposto la paziente a visita un anno dopo la prima osservazione compiuta dalla convenuta (cfr. rilievo fotografico in atti della lesione in narrativa datato febbraio 2020). Trattasi di elementi che insinuano ragionevoli dubbi in ordine all'esigibilità in concreto, tanto della specifica ed immediata diagnosi medica ad opera della professionista convenuta, quanto di una diversa condotta professionale della convenuta.
In estrema sintesi, il dato statistico astratto ed alternativo (impossibilità di individuare con certezza il momento d'insorgenza della patologia perché alternativamente indicato dai periti all'inizio delle
pratiche estetiche sulla lesione eseguite dalla convenuta, ovvero al cessare di queste ultime) è superato dal dato reale di segno contrario consistente nella mancata diagnosi oncologica da parte di medici specialistici che hanno visitato la paziente un anno dopo l'odierna professionista convenuta.
***
Giunti a tal punto della trattazione gli incaricati periti evidenziano, sotto il profilo della diligenza professionale richiesta, che nel caso di specie non ricorrevano linee guida predeterminate che la convenuta avrebbe dovuto osservare od attuare.
In particolare, i periti evidenziano che in caso di:
- “lesioni sospette” (cit.) le linee guida avrebbero imposto l'asportazione ovvero la biopsia incisionale ed il relativo esame istologico, pertanto, le crioterapie dovevano essere evitate;
- lesioni cutanee “non sospette” (cit.) non esistono linee guida ragion per cui residua la discrezionalità operativa del professionista sulla scorta dell'esperienza professionale.
Ebbene, si afferma che l'assenza di descrizione della lesione antecedente ai trattamenti del febbraio- giugno 2020 consente di qualificare la lesione come “dubbia” non presentando né “le caratteristiche tipiche di una cheratosi attinica” (eventualmente compatibile con il trattamento prescritto dalla convenuta) e neppure “di franco melanoma”. Nel caso di specie opererebbe, per esclusione, ampia discrezionalità del medico agente sulla scorta della personale esperienza professionale mancando i presupposti operativi (lesione sospetta) delle linee guida mediche predeterminate.
In altri termini, i periti evidenziano l'oggettiva “difficoltà di inquadramento della lesione” sulla persona dell'attrice, con conseguente dubbia possibilità di esigere dalla professionista convenuta una compiuta ed immediata diagnosi di melanoma al momento della prima osservazione.
Difficoltà diagnostiche, anche in questo caso, avvalorate dalla circostanza per cui l'attrice affrontava “l'intervento di asportazione [momento immediatamente antecedente alla biopsia che consentiva la compiuta diagnosi oncologica] senza che nessuno avesse ipotizzato che la lesione fosse in realtà un melanoma”, benchè la stessa fosse stata visitata per la prima volta dalla convenuta e, dopo circa un anno, da altri medici specialistici che -si ribadisce- non ebbero modo di formulare una compiuta diagnosi di melanoma.
Si ribadisce:
- il dott. nell'ottobre 2020 -pochi mesi prima dell'intervento di asportazione del febbraio Per_1
2021- affermava che “una diagnosi clinica della papula…non mi è riuscita”;
- la dott.ssa nel febbraio 2021 -pochi giorni prima dell'intervento di asportazione e Per_5 dall'esame istologico- “sospettava che si trattasse di un granuloma piogenico” (patologia diversa da quella oncologica).
***
Nel prosieguo i periti incaricati evidenziano che in assenza di linee guida (non ricorrendo la natura
'sospetta' della lesione) ed in presenza di discrezionalità medica (per la natura 'non sospetta' della 6
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lesione) residuerebbero, al più, profili di colpa generica dell'odierna convenuta (5) stante la natura quantomeno “dubbia” della lesione cutanea osservata (attributo 'dubbia' della lesione volutamente utilizzato dai periti in termini di diversità ed alterità rispetto alle premesse tecniche fatte in merito alla natura “sospetta” della lesione che sottende predeterminate linee guida da seguire ed alla natura “non sospetta” della lesione con piena discrezionalità operativa del sanitario professionista - 6).
Ebbene, la natura ingannevole della lesione -appunto “dubbia” e non “sospetta”- ed il difficile inquadramento diagnostico avrebbero reso opportuno -a dire dei periti- maggiore cautela e più approfondite analisi diagnostiche, nel caso di specie, non soddisfatte.
Tale condotta colposa residuale avrebbe comportato -secondo i periti- una tardiva diagnosi imputabile a parte convenuta quantificabile in mesi 8 ca -dal febbraio 2020 sino all'ottobre 2020 momento in cui il Prof. consigliava asportazione e istologico-; dato cronologico, si rammenta, Per_1 comunque dubbio stante la possibile insorgenza successiva -non esclusa dai medesimi periti- nel mese di luglio 2020 al termine del trattamento crioterapico somministrato dalla convenuta.
Non imputabile -laddove sussistesse un margine di attribuibilità alla convenuta- la porzione cronologica successiva -dall'ottobre 2020 (visita del Prof. al febbraio 2021 (avvenuta Per_1 asportazione chirurgica)- in ragione dell'inerzia di parte attrice nel sottoporti agli accertamenti prescritti dal Prof. Per_1
A ben vedere, i periti evidenziano che detti residui profili di colpa per errata metodologia applicativa alla luce dei canoni di diligenza professionale riguardanti casi analoghi di lesione cutanea “dubbia”
(non “sospetta”), seppure sussistenti (c.d. materialità della condotta) comunque non sono supportati dalla prova, sicura e tranquillizzante, del grado di effettivo peggioramento della patologia ovvero di incremento dei rischi per la vita della paziente derivanti dall'evoluzione della patologia (c.d. causalità giuridica) conseguente alla tardiva diagnosi (in via residuale) attribuibile all'odierna convenuta. Difetto probatorio conseguente -ancora una volta- alle deficienze documentali afferenti al momento d'insorgenza ed al percorso evolutivo della lesione cutanea di cui si discute.
Impossibilità valutativa evidenziata a più riprese dai periti (7) (8) in ragione dell'assenza di conoscenza precisa o di buona approssimazione delle dimensioni iniziali della lesione (febbraio o giugno 2020) e dell'entità della medesima al momento della visita del Prof. (ottobre 2020). Per_1
***
Le valutazioni conclusive dei periti afferiscono:
- all'indifferenza quantitativa (anatomica) dei margini di risezione (allargamento chirurgico) (9)
e delle complicanze cicatriziali -danni estetici- conseguenti all'asportazione del melanoma perché comunque necessari per garantire l'asportazione completa ed in profondità della patologia cutanea, incidenza che prescinde dal dato dimensionale del melanoma e dal -possibile- ritardo diagnostico (10); in altri termini, si specifica che le complicanze cicatriziali ed il necessario autoinnesto non sono dipesi dal -possibile- ritardo diagnostico, bensì “dall'esito complicato dell'intervento chirurgico”;
- alla possibile non indifferenza della cicatrice inguinale (asportazione linfonodo sentinella) la cui asportazione è ragionevolmente dovuta al progredire della patologia oncologica trattata (11); condizione che avrebbe causato un “pregiudizio estetico lievissimo quantificabile nella misura dell'1-2 %”;
- ai dolori alle dita di mani e piedi -riferibile ad artrosi patologia autonoma e preesistente- ed alla nausea e all'astenia sono conseguenze ordinarie ricollegabili al trattamento sanitario affrontato
(12); 7 Cfr. elaborato peritale p. 88: “In assenza di documentazione clinica e senza conoscere con certezza lo stato della lesione preesistente alla crioterapia (in particolare il grado di infiltrazione raggiunto dal melanoma), risulta MOLTO DIFFICILE stimare l'aggravamento della prognosi dovuto al ritardo diagnostico nel periodo febbraio 2020 - ottobre 2020, anche in considerazione della mancanza di elementi indicativi dell'esatta gravità della lesione al momento della visita del prof. . Per_1 8 Cfr. elaborato peritale p. 89: “Tuttavia, senza una conoscenza precisa o comunque con buona approssimazione delle dimensioni iniziali della lesione, così come la mancata conoscenza della gravità della lesione all'atto della visita del Prof. Per_
risulta IMPOSSIBILE quantificare con precisione il grado di peggioramento e il rischio derivante da tale evoluzione ascrivibile alla condotta della dott.ssa ”. CP_1 9 Cfr. elaborato peritale p. 90: “Si può pertanto affermare che, anche in caso di asportazione precoce, l'intervento di allargamento sarebbe stato comunque necessario…Va inoltre specificato che le difficoltà cicatriziali, il lungo periodo di medicazioni, nonché l'intervento di autoinnesto cutaneo (e un eventuale futuro intervento di lipofilling a scopo estetico), vanno attribuiti all'esito complicato dell'intervento chirurgico piuttosto che al ritardo diagnostico. In altre parole, tali problematiche avrebbero potuto verificarsi anche se l'asportazione, seppur in quel caso più limitata, fosse stata effettuata su una lesione di dimensioni inferiori”. 10 Cfr. relazione peritale p. 91: “…in merito ai margini di resezione e ribadendo che le complicanze cicatriziali (con la necessità di un autoinnesto cutaneo e le plurime medicazioni ritenute necessarie) sono indipendenti dall'entità dell'exeresi e non possono essere attribuite al ritardo diagnostico, si può dunque affermare che, nel caso in cui la lesione fosse stata diagnosticata precocemente, gli esiti estetici sulla sig.ra non si sarebbero discostati di molto rispetto agli attuali”. Pt_1 11 Cfr. relazione peritale p. 92: “…nell'ipotesi in cui il melanoma fosse stato diagnosticato precocemente, poteva non essere effettuata l'asportazione del linfonodo sentinella, pertanto, non vi sarebbe stata la cicatrice chirurgica ascrivibile a tale intervento”. 12 Cfr. relazione peritale p. 92: “Nella valutazione complessiva del danno biologico permanente non sono stati considerati i possibili effetti collaterali dell'immunoterapia, poiché i dolori alle dita di mani e piedi lamentati dalla paziente, comunque di entità lieve, sono correlabili all'artrosi e non ai trattamenti immunoterapici, mentre il prurito, la 8
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- alle conseguenze psicologiche indeterminabili per assenza di specifiche visite mediche e comunque di sì lieve entità -come da colloquio con il collegio peritale- da non aver comportato ripercussioni sugli aspetti dinamico-relazionali dell'attrice (13).
*GIUDIZIO DI MERITO*
A ben vedere, le conclusioni dubitative cui sono giunti periti incaricati impongono il rigetto della domanda attorea per difetto di prova, tanto della natura colposa delle condotte attribuibili alla professionista convenuta, quanto della derivazione causale delle conseguenze dannose lamentate in citazione.
In altri termini, i periti sulla scorta delle deficienze probatorie più volte rimarcate -assenza di descrizione e di evoluzione della lesione epidermica nella documentazione sanitaria in atti- affermano:
1) l'impossibilità di ricostruzione della storia evolutiva della lesione alla gamba destra poi accertata essere un melanoma stante l'assenza di inziale descrizione della lesione e della successiva evoluzione nel tempo -unico dato esistente è il rilievo fotografico del febbraio 2020 da solo inidoneo ed insufficiente a fondare analisi mediche compiute ed approfondite-;
2) vulnus probatorio che consente, al più, mere valutazioni statistiche fondate su giudizi probabilistici parzialmente astratti che mal si attagliano alle specificità del caso concreto in quanto l'assenza di compiuta descrizione della lesione cutanea e della relativa evoluzione nel tempo genera assoluta incertezza sul momento di insorgenza della patologia oncologica, nella specie, alternativamente individuato nel maggio 2019 (cioè, all'inizio del percorso terapeutico intrapreso dalla convenuta presso lo studio di parte attrice) ovvero alla fine di luglio
2020 (cioè, al termine del trattamento crioterapico effettuato preso lo studio di parte convenuta, quindi molto dopo il rilievo fotografico del febbraio 2020 valorizzato dalle odierna parti processuali);
3) tali dubbi accertativi sono ulteriormente ampliati dalla presenza di significativi elementi di segno contrario -questa volta- ancorati a dati reali e concreti in quanto altri medici specialistici che hanno visitato l'attrice un anno dopo l'odierna convenuta non erano in grado di formulare diagnosi della patologia onologica (dott. , ovvero addivenivano a diagnosi Per_1 medica diversa ma comunque escludendo ipotesi di melanoma anche solo sospettato;
nausea e l'astenia sono stati sempre riportati essere di entità talmente lieve da non essere ritenuti significativo dal punto di vista della valutazione medico-legale”.
4) tale oggettiva “difficoltà di inquadramento della lesione” cutanea sulla persona dell'attrice sostanzia il dubbio circa la possibilità concreta di esigere dalla professionista convenuta una compiuta ed immediata diagnosi di melanoma e, sotto il profilo della diligenza professionale richiesta, esclude l'operatività di linee guida -assenza di regole cautelari predeterminate cui parametrare i contestati profili di colpa professionale-; trattandosi di lesione “dubbia” (non
“sospetta”) residua assoluta libertà operativa del sanitario -così evidenziato dai periti incaricati- sulla scorta della discrezionalità medica parametrata all'esperienza professionale;
5) in presenza di discrezionalità medica per la natura 'non sospetta' della lesione potrebbero, al più, residuare profili di colpa generica dell'odierna convenuta stante la natura quantomeno
“dubbia” della lesione cutanea osservata che avrebbe reso opportuno maggior cautela funzionale a più approfondite analisi diagnostiche, nel caso di specie, non soddisfatte;
6) tali residui profili di colpa 'metodologica' alla luce dei canoni di diligenza professionale riguardanti casi analoghi di lesione cutanea “dubbia” non sono, tuttavia, supportati da prove, sicure e tranquillizzanti, volte a puntualmente delineare le conseguenze dannose concretamente arrecate all'attrice in quanto le più volte evidenziate deficienze documentali - ignoto momento d'insorgenza e non conosciuto percorso evolutivo/degenerativo della lesione cutanea- impediscono valutazioni circa il grado di effettivo peggioramento della patologia
e, soprattutto, di incremento dei rischi di vita per l'attrice conseguenti all'evoluzione della patologia.
***
Alla luce di dette considerazioni tecniche dubitative, la possibile “non indifferenza” dell'operato dell'attrice rispetto alla cicatrice inguinale per necessaria asportazione del linfonodo sentinella viene,
a ben vedere, dai periti incaricati ancorata ad un errore metodologico (a fronte di lesione cutanea
“dubbia” di “difficile inquadramento” sarebbe stata opportuna metodologia operativa differente volta a più approfondite indagini diagnostiche) più che ad una mancata e precoce diagnosi di melanoma
(si ribadisce, in concreto non esigibile per le ragioni sopra più volte evidenziate) (14).
Seppure accertati suddetti residui profili di colpa 'metodologica' imputabili all'odierna convenuta, tuttavia non è stata raggiunta la prova:
- delle effettive conseguenze dannose risarcibili stante l'impossibilità di valutare l'effettivo grado di peggioramento della patologia e, conseguentemente, di incremento dei rischi per la vita derivanti dall'evoluzione della patologia;
- dell'effettiva non indifferenza delle conseguenze cicatriziali all'inguine (6cm ca per asportazione del linfonodo sentinella) nella misura in cui l'assenza di documentazione comprovante l'evoluzione della patologia non esclude che l'asportazione di detta componente anatomica
sarebbe stata comunque necessaria anche in caso di diagnosi precoce (giudizio probabilistico espresso dai periti a p. 92 dell'elaborato: “nell'ipotesi in cui il melanoma fosse stato diagnosticato precocemente, poteva non essere effettuata l'asportazione del linfonodo sentinella”).
*CONCLUSIONI*
Si ribadisce, con maggior sforzo esplicativo, che la tardiva diagnosi non è dipesa -per le ragioni sopra specificate- a colpa specifica della convenuta, bensì a possibile e residuale colpa 'metodologia' in quanto a fronte di lesione cutanea 'dubbia' -ma 'non sospetta' di melanoma- la stessa avrebbe dovuto
-profondendo un maggior sforzo di diligenza- prescrivere immediati accertamenti diagnostici volti a fugare ogni dubbio.
A detta residua condotta colposa (c.d. casualità materialità), tuttavia non è seguita la prova delle effettive conseguenze dannose subite dalla convenuta (c.d. causalità giuridica) stanti i limiti di accertamento più volte rimarcati dai periti.
In estrema sintesi:
- vanno esclusi profili di colpa specifica per errata ovvero tardiva diagnosi medica imputabili alla convenuta -assenza di linee guida operanti nel caso di specie- con conseguente difetto di prova delle conseguenze dannose risarcibili -indifferenza quantitativa (anatomica) dei margini di risezione (allargamento chirurgico) e delle specifiche complicanze cicatriziali conseguenti all'asportazione del melanoma perché si sarebbero comunque verificate nella misura in cui necessarie a garantire l'asportazione completa ed in profondità del melanoma cutaneo-;
- seppure ipotizzabili residui profili di colpa generica imputabili alla convenuta -sub specie di errata 'metodologia' operativa-, tuttavia, non vi è prova di derivazione causale delle conseguenze da pregiudizio estetico lamentate -esiti cicatriziali inguinali per asportazione del linfonodo sentinella-; i periti ritengono dette conseguenze estetiche astrattamente evitabili se la convenuta avesse prescritto approfondimenti diagnostici della lesione 'dubbia'; conseguenze, a ben vedere, in concreto non ancorabili ed attualizzabili alle specificità del caso concreto essendo ignoti il momento di insorgenza della patologia oncologica, l'entità dimensionale della lesione e l'effettiva evoluzione della stessa.
L'assenza di detti ultimi elementi impedisce di valutare -secondo la regola di giudizio del 'più probabile che non'- l'incidenza in concreto dell'errore metodologico, ben potendo la lesione -già al momento della prima visita effettuata- essere di entità tale da necessitare comunque l'asportazione del linfonodo inguinale.
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Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
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Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da tutte le altre parti processuali (convenuto e terzo chiamato in causa) che si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri legali parametrati all'accertato valore di causa (indeterminato a complessità bassa) con riferimento ai valori minimi per le attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria compiute nel corso del giudizio.
Le spese di consulenza vanno definitivamente poste a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Rigetta la domanda formulata da parte attrice.
Condanna parte attrice soccombente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.453 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15% se dovute, somme da versare a ciascuna delle altre parti processuali.
Venezia, il 15/12/2025.
IL GIUDICE
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Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 cfr. relazione peritale in atti, p. 83: “sulla base della documentazione depositata agli atti non è possibile ricostruire con certezza la storia della neoformazione alla gamba destra, rilevatasi un melanoma”. 2 cfr. relazione peritale in atti, p. 83: “in assenza di documentazione clinica, null'altro è dato sapersi in un periodo antecedente a febbraio 2020, di conseguenza la stima sull'esatto periodo di insorgenza del melanoma è unicamente suppositiva, basata sugli studi clinici citati e sulla mera probabilità statistica”. Pa 3 cfr. relazione peritale in atti, pp. 83 e 84: Sulla base dei valori mediani ipotizzati nel lavoro di del 2006, alla luce della presenza dei sopracitati fattori di rischio associati ed in base ai dati del referto istologico del 24.02.2021, come precedentemente esposto, si può stimare che il ROG del melanoma della sig.ra fosse molto probabilmente Pt_1 compreso tra 0,49 e 0,73 mm/mese, con stimabile tempo di insorgenza della lesione nei 9,6-14,3 mesi antecedenti l'exeresi. Sulla base di queste considerazioni, l'ipotesi più probabile è quindi che la lesione fosse originata intorno al mese di dicembre 2019 e che quindi fosse già presente al momento delle sedute crioterapiche (febbraio- giugno 2020). Non si può tuttavia escludere con certezza anche l'ipotesi di un ritmo di crescita più elevato (ROG di circa 1 mm/mese anziché 0,49-0,73 mm/mese), con datazione della comparsa della neoplasia alla fine di luglio 2020, quindi in un periodo successivo rispetto al termine del trattamento crioterapico. 4
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dott. Luigi Montariello 4 cfr. relazione peritale in atti, p. 84: “Va specificato che anche i certificati redatti dai due specialisti che hanno visitato la signora (Prof. in data 21.10.2020 e dott.ssa il 09.02.2021) non sono dirimenti nell'aiutare la Pt_1 Per_1 Per_4 datazione della neoplasia, ovvero se la stessa potesse essere insorta prima o successivamente i trattamenti crioterapici.
…Si ribadisce pertanto che, in assenza di documentazione clinica sull'evoluzione della lesione e basandosi unicamente su dati statistico-probabilistici, nell'ipotesi più probabile la neoplasia sarebbe insorta successivamente al dicembre 2019 e sarebbe la medesima lesione che è stata poi sottoposta ai trattamenti crioterapici.
…Non è quindi possibile stabilire se il melanoma fosse o meno presente a partire dal 16.07.2019, anzi, secondo questi dati, non lo era”. 5
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dott. Luigi Montariello 5 Cfr. relazione peritale in atti, p. 85: “Si può quindi affermare che la lesione era certamente ingannevole e di difficile inquadramento diagnostico, ma che proprio per tali motivi sarebbe stato opportuno effettuare degli accertamenti diagnostici (asportazione con esame istologico) almeno a far data dal 4-2-2020, anziché procedere direttamente con la criodistruzione della lesione stessa come ha invece deciso di fare la dott.ssa ”. CP_1 6 Cfr. elaborato peritale p. 85: “Nel caso in esame, in assenza di una descrizione oggettiva della lesione antecedente rispetto ai trattamenti crioterapici e dovendoci basare unicamente sulla fotografia al doc.05, essa appare di fatto DUBBIA, non presentando, pur con la difficoltà di esprimere giudizi sulla sola base di una fotografia, le caratteristiche tipiche di una cheratosi attinica (per la quale sarebbe stato corretto tentare un trattamento crioterapico) né di un franco melanoma. A prova della difficoltà di inquadramento della lesione, è il fatto che la sig.ra è giunta all'intervento di asportazione Pt_1 senza che nessuno avesse ipotizzato che la lesione fosse in realtà un melanoma, e solo l'esame istologico ha permesso di formulare tale diagnosi”. 7
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dott. Luigi Montariello 13 Cfr. relazione peritale p. 93: “Agli atti non vi è documentazione relativa alle conseguenze psicologiche che la diagnosi infausta ha determinato sulla sig.ra in particolare non vi sono referti di visite mediche effettuate presso specialisti Pt_1 in psichiatria o psicologia, né vi è traccia di terapia antidepressiva in corso. La sintomatologia ansioso-depressiva, dal colloquio con la sig.ra è emerso essere di entità lieve, tale da non avere particolari ripercussioni sulla sua vita Pt_1 di relazione. Si consideri che tale sintomatologia è spesso comune a tutti i pazienti che ricevono diagnosi di una neoplasia”. 9
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dott. Luigi Montariello 14 Cfr. elaborato peritale, p. 87: “non si può in alcun modo stabilire se e come i trattamenti crioterapici possano avercondizionato negativamente la sua evoluzione”. 10
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