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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 6208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6208 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6530/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6530/2025 promossa da:
, (C.F. ), e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliate come in atti;
rappresentate e difese dall'avv. SALVATORE C.F._2
EMMANUELE giusta procura in atti.
ATTRICI
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2025 parte attrice ha discusso e la causa è stata posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Orbene, assume rilievo preliminare e assorbente precisare che le attrici, ossia e Parte_1
quali eredi di , si sono limitate a fondatamente chiedere, previo Parte_2 Persona_1
accertamento dei relativi presupposti, la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta il 18.06.2020 ai nn.
RG 23218 e RP 2349 sugli immobili siti in Trecastagni, riportati in Catasto Fabbricati Comune di
Trecastagni al foglio 18 part.lla 1312 sub 9 e sub 12 attribuiti al con la sentenza nr. Persona_1
4285/2013 e a seguito del decesso di quest'ultimo alle figlie giusta denuncia di successione vol. 88888
numero 71675 anno 2020.
L'ipoteca legale non è stata iscritta da parte convenuta, bensì d'ufficio e in adempimento ad un dovere di legge.
Difatti, ai sensi dell'art. 2817 c.c., hanno ipoteca legale, tra gli altri, “2) i coeredi, i soci ed altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo”. L'ipoteca legale è voluta dal legislatore allo scopo di accordare protezione ad un credito che si vuole garantito in modo particolare a causa della sua fonte oppure delle persone dei creditori ritenute meritevoli della stessa protezione. Segnatamente l'ipoteca del condividente, pur non equiparabile all'ipoteca dell'alienante, ha un fondamento analogo perché il conguaglio costituisce, in sostanza, il corrispettivo che il condividente, il quale ha ricevuto esclusivamente o in maggior misura beni in natura deve al condividente che non ne ha ricevuti o ne ha ricevuti in misura minore;
quindi, la legge così come protegge intensamente il credito dell'alienante, allo stesso modo protegge il credito del condividente a tutela delle divisioni con conguaglio.
Altrettanto chiaro è che, in tema di diritti reali di garanzia, l'ipoteca ha natura accessoria rispetto al credito garantito: ai sensi dell'art. 2809 c.c. essa non può esistere senza il credito e ne segue le vicende, e tale principio trova conferma anche nell' art. 2878 c.c., che individua l'estinzione pagina 2 di 5 dell'obbligazione garantita come causa tipica di estinzione dell'ipoteca.
Nella fattispecie parte attrice ha quindi documentato l'avvenuta estinzione del credito, in assenza di contestazione, e ha chiesto fondatamente la cancellazione del gravame accessorio.
Segnatamente l'ipoteca è stata iscritta perché, con sentenza nr. 4285/2013 emessa dal Tribunale di
Catania – Sezione 3^ civile in data 05/12/2013 resa nell'ambito del giudizio nr. 5429/2010 R.G.,
era tenuto a corrispondere a titolo di conguaglio la somma di euro 90.167,00 in Persona_1
favore di . Tuttavia, parte attrice, producendo i relativi titoli, ha dimostrato di Controparte_1
essere divenuta titolare di un maggior controcredito, per cui il credito garantito da ipoteca si è estinto per compensazione legale e residua, comunque, un credito degli odierni attori, pari a € 38.587,20.
Non vi è in conclusione dimostrazione che l'iscrizione possa oggi svolgere alcuna utile funzione, perché non vi è prova dell'esistenza del credito garantito. Al contempo la formalità ostacola la libera circolazione del bene.
A fronte di tale evidenza documentale, parte convenuta non ha prestato il consenso alla cancellazione, rendendo necessario un procedimento contenzioso e, rimanendo poi contumace nel presente giudizio, ha reso impossibile una soluzione concordata.
In virtù del principio della soccombenza, la parte convenuta va quindi condannata al pagamento in favore della parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (valore non superiore ad €. 38.000,00, come da domanda e tenendo conto della misura del credito, parametro inferiore al medio per tutte le fasi, considerando la natura documentale del giudizio e la limitata attività
processuale conseguente alla contumacia).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6530/2025 R.G., così dispone:
pagina 3 di 5 1) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la compensazione ex art. 1241 e
1242 c.c. della somma dovuta dal a titolo di conguaglio per €. 90.167,00 a fronte della maggior Per_1
somma dovuta da in favore del ed oggi le sue eredi pari ad €. Controparte_1 Persona_1
123.600,00 oltre le spese e gli interessi per la quantità corrispondente;
2) dichiara l'avvenuta estinzione dell'obbligazione a carico di ed oggi delle Persona_1
sue figlie eredi e di corrispondere il conguaglio in denaro a Parte_1 Parte_2
favore del come indicato nella sentenza nr. 4285/2013 del 05.12.2013 a seguito Controparte_1
della suddetta compensazione;
3) per l'effetto ordinare al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Catania – Servizio Pubblicità
Immobiliare - di procedere alla cancellazione dell'ipoteca legale iscritta il 18.06.2020 ai nn. RG 23218
e RP 2349 sugli immobili siti in Trecastagni, riportati in Catasto Fabbricati Comune di Trecastagni al foglio 18 part.lla 1312 sub 9 e sub 12 attribuiti al con la sentenza nr. 4285/2013 e a Persona_1
seguito del decesso di quest'ultimo alle figlie giusta denuncia di successione vol. 88888 numero 71675
anno 2020.
4) condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte attrice Controparte_1
delle spese processuali, distratte in favore del difensore antistatario Avv. Salvatore Emmanuele, che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre euro 550,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e c.p.a.
.Così deciso in Catania, il 29 dicembre 2025
pagina 4 di 5 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6530/2025 promossa da:
, (C.F. ), e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliate come in atti;
rappresentate e difese dall'avv. SALVATORE C.F._2
EMMANUELE giusta procura in atti.
ATTRICI
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2025 parte attrice ha discusso e la causa è stata posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Orbene, assume rilievo preliminare e assorbente precisare che le attrici, ossia e Parte_1
quali eredi di , si sono limitate a fondatamente chiedere, previo Parte_2 Persona_1
accertamento dei relativi presupposti, la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta il 18.06.2020 ai nn.
RG 23218 e RP 2349 sugli immobili siti in Trecastagni, riportati in Catasto Fabbricati Comune di
Trecastagni al foglio 18 part.lla 1312 sub 9 e sub 12 attribuiti al con la sentenza nr. Persona_1
4285/2013 e a seguito del decesso di quest'ultimo alle figlie giusta denuncia di successione vol. 88888
numero 71675 anno 2020.
L'ipoteca legale non è stata iscritta da parte convenuta, bensì d'ufficio e in adempimento ad un dovere di legge.
Difatti, ai sensi dell'art. 2817 c.c., hanno ipoteca legale, tra gli altri, “2) i coeredi, i soci ed altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo”. L'ipoteca legale è voluta dal legislatore allo scopo di accordare protezione ad un credito che si vuole garantito in modo particolare a causa della sua fonte oppure delle persone dei creditori ritenute meritevoli della stessa protezione. Segnatamente l'ipoteca del condividente, pur non equiparabile all'ipoteca dell'alienante, ha un fondamento analogo perché il conguaglio costituisce, in sostanza, il corrispettivo che il condividente, il quale ha ricevuto esclusivamente o in maggior misura beni in natura deve al condividente che non ne ha ricevuti o ne ha ricevuti in misura minore;
quindi, la legge così come protegge intensamente il credito dell'alienante, allo stesso modo protegge il credito del condividente a tutela delle divisioni con conguaglio.
Altrettanto chiaro è che, in tema di diritti reali di garanzia, l'ipoteca ha natura accessoria rispetto al credito garantito: ai sensi dell'art. 2809 c.c. essa non può esistere senza il credito e ne segue le vicende, e tale principio trova conferma anche nell' art. 2878 c.c., che individua l'estinzione pagina 2 di 5 dell'obbligazione garantita come causa tipica di estinzione dell'ipoteca.
Nella fattispecie parte attrice ha quindi documentato l'avvenuta estinzione del credito, in assenza di contestazione, e ha chiesto fondatamente la cancellazione del gravame accessorio.
Segnatamente l'ipoteca è stata iscritta perché, con sentenza nr. 4285/2013 emessa dal Tribunale di
Catania – Sezione 3^ civile in data 05/12/2013 resa nell'ambito del giudizio nr. 5429/2010 R.G.,
era tenuto a corrispondere a titolo di conguaglio la somma di euro 90.167,00 in Persona_1
favore di . Tuttavia, parte attrice, producendo i relativi titoli, ha dimostrato di Controparte_1
essere divenuta titolare di un maggior controcredito, per cui il credito garantito da ipoteca si è estinto per compensazione legale e residua, comunque, un credito degli odierni attori, pari a € 38.587,20.
Non vi è in conclusione dimostrazione che l'iscrizione possa oggi svolgere alcuna utile funzione, perché non vi è prova dell'esistenza del credito garantito. Al contempo la formalità ostacola la libera circolazione del bene.
A fronte di tale evidenza documentale, parte convenuta non ha prestato il consenso alla cancellazione, rendendo necessario un procedimento contenzioso e, rimanendo poi contumace nel presente giudizio, ha reso impossibile una soluzione concordata.
In virtù del principio della soccombenza, la parte convenuta va quindi condannata al pagamento in favore della parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (valore non superiore ad €. 38.000,00, come da domanda e tenendo conto della misura del credito, parametro inferiore al medio per tutte le fasi, considerando la natura documentale del giudizio e la limitata attività
processuale conseguente alla contumacia).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6530/2025 R.G., così dispone:
pagina 3 di 5 1) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la compensazione ex art. 1241 e
1242 c.c. della somma dovuta dal a titolo di conguaglio per €. 90.167,00 a fronte della maggior Per_1
somma dovuta da in favore del ed oggi le sue eredi pari ad €. Controparte_1 Persona_1
123.600,00 oltre le spese e gli interessi per la quantità corrispondente;
2) dichiara l'avvenuta estinzione dell'obbligazione a carico di ed oggi delle Persona_1
sue figlie eredi e di corrispondere il conguaglio in denaro a Parte_1 Parte_2
favore del come indicato nella sentenza nr. 4285/2013 del 05.12.2013 a seguito Controparte_1
della suddetta compensazione;
3) per l'effetto ordinare al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Catania – Servizio Pubblicità
Immobiliare - di procedere alla cancellazione dell'ipoteca legale iscritta il 18.06.2020 ai nn. RG 23218
e RP 2349 sugli immobili siti in Trecastagni, riportati in Catasto Fabbricati Comune di Trecastagni al foglio 18 part.lla 1312 sub 9 e sub 12 attribuiti al con la sentenza nr. 4285/2013 e a Persona_1
seguito del decesso di quest'ultimo alle figlie giusta denuncia di successione vol. 88888 numero 71675
anno 2020.
4) condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte attrice Controparte_1
delle spese processuali, distratte in favore del difensore antistatario Avv. Salvatore Emmanuele, che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre euro 550,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e c.p.a.
.Così deciso in Catania, il 29 dicembre 2025
pagina 4 di 5 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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