Art. 1.
L'obbligo di cauzione imposto per il rilascio di licenze di vendita al pubblico di merci, sia all'ingrosso che al minuto, con l' art. 2 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 , convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501 , e per il commercio ambulante con l' art. 8 della legge 5 febbraio 1934, n. 327 , e' abolito.
L'obbligo di cauzione imposto per il rilascio di licenze di vendita al pubblico di merci, sia all'ingrosso che al minuto, con l' art. 2 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 , convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501 , e per il commercio ambulante con l' art. 8 della legge 5 febbraio 1934, n. 327 , e' abolito.