Sentenza 25 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2018, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2018 |
Testo completo
01859-18 OggettoREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *COMUNIONE E CONDOMINIO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 27488/2012 SECONDA SEZIONE CIVILE Cron.1859 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Cl Dott. LINA MATERA Presidente Ud. 28/09/2017 Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere PU Dott. VINCENZO CORRENTI Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI Consigliere - Rel. Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27488-2012 proposto da: CONDOMINIO VIA GARIBALDI 10 TORINO 96709220014, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GOLDONI 47, presso lo studio dell'avvocato FABIO PUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELE BRUYERE;
ricorrente 2017 contro 2346 GR AR IT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell'avvocato STEFANO LATELLA, ) difesa rappresentata e ( 1 l dall'avvocato GABRIELLA GRAGLIA;
controricorrente - nonchè
contro
PI NI;
intimato avversO la sentenza n. 1437/2011 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/10/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato PUCCI Fabio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -1. Il tribunale di Torino ha accolto le domande proposte da AR RI SO, quale attrice comproprietaria di una man- sarda, e da BE PI, quale interventore e altro compro- prietario, di condanna del condominio in Torino, via Garibaldi, 10, in cui l'unità immobiliare predetta è sita al quinto piano, al risarcimento dei danni conseguiti alla indisponibilità dei locali per dichiarazione di inagibilità da parte del comune per lesioni interessanti il tetto condominiale con il manifestarsi di infiltra- zioni di acqua. 2. - Pronunciando sull'appello proposto dal condominio, la corte d'appello di Torino lo ha respinto confermando la sentenza di primo grado e dichiarando tra l'altro: la facoltàche l'appellante "non contesta dell'interveniente di produrre documenti: l'affermazione del primo giudice, che tale facoltà spetti al terzo in virtù del disposto degli artt. 267 e 268 cod. proc. civ., non è stata specificamente contestata dall'appellante, che muo- ve le sue contestazioni sotto altri profili: la non contesta- zione... produce il passaggio in giudicato della decisione"; che "i documenti prodotti sono senz'altro idonei alla pro- - va", oltre che dei danni materiali, anche dei danni da mancata locazione;
che in particolare la locazione era provata dalla fotocopia del contratto, essendo "irrilevante" "la contestazione della conformità della copia all'originale, trattandosi di una т scrittura privata che non riguardava il condominio". ус 3. - Avverso tale decisione il condominio ha notificato a BE PI ricorso per cassazione articolato su tre motivi, successi- vamente illustrati da memoria. 1 Sez. S2 ud. 28.9.2017 n. 10 n.r.g. 27488-2012 FIN 4.-Con ordinanza n. 9176 depositata il 10.4.2017 questa corte ha ordinato la notificazione del ricorso, ritualmente effettuata, nei confronti AR RI GR, che ha resistito con
contro
- ricorso. Non ha espletato difese BE PI. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- E' infondata l'eccezione della parte controricorrente secon- do la quale, essendo stata a essa notificato il ricorso dopo la scadenza del termine d'impugnazione, la sentenza impugnata sarebbe passata in giudicato. Va sul punto data continuità alla giurisprudenza (v. ad es. Cass. n. 9150 del 06/05/2015) che ha affermato che a seguito dell'intervento volontario (quale verifi- catosi in primo grado nel caso di specie) si crea, anche in ipote- si di cause scindibili dal punto di vista sostanziale, un litiscon- sorzio processuale. Sussistendo tale litisconsorzio, non si è rea- lizzato alcun passaggio in giudicato, in continuità con l'indirizzo giurisprudenziale (v. ad es. Cass. n. 18364 del 31/07/2013) per cui l'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte ne- cessario non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passag- gio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza della integrazione del contradditorio iussu iudicis sal- vo che la parte abbia essa stessa provveduto ad una tardiva no- tifica. 2.- Con il primo motivo, in effetti risolventesi in plurime censu- re, il ricorrente deduce ex art. 360 primo comma n. 3 e 4 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 112, m 267 e 268 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione ai sensi y del n. 5 del citato art. 360 primo comma. Lamenta in particola- re, trascrivendo il primo motivo di appello avanzato da esso 2 condominio contro la sentenza di prime cure e l'elenco dei do- cumenti prodotti dal PI, che nonostante il condominio medesimo avesse impugnato la statuizione del tribunale nella parte in cui non aveva ritenuta preclusa la produzione di n. 56 documenti da parte del PI medesimo, costituitosi quale in- terventore all'udienza di conclusioni la corte d'appello abbia- ritenuto acquiescente l'appellante sull'argomento e abbia quindi posto proprio su detti documenti il fondamento probatorio della domanda anche dell'attrice, inerte nell'attività di prova. La ri- corrente ricollega a ciò il sussistere sia della violazione delle norme processuali predette sia di una incongruità motivazionale nella sentenza impugnata.
3. Con il secondo motivo - che si risolve anch'esso in due se- parate censure il ricorrente: a) lamenta violazione ex art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 2697, 1126, 2056, 2727 e 2729 cod. civ. per non avere i condòmini SO e Pi- redda al di là di quanto dedotto con il precedente motivo - fornito la prova di alcun danno da lucro cessante, il quale solo era oggetto del contendere, non essendolo il danno materiale da infiltrazioni;
b) deduce altresì vizio di motivazione ex art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. sul sussistere del danno, ritenuto dalla corte territoriale sulla base di incongrui criteri va- Tutativi, oltre che dei predetti inammissibili documenti. -4. Con il terzo motivo - parimenti risolventesi in due separate censure - il ricorrente condominio: a) lamenta violazione ex art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. e 214 e 215 cod. proc. civ. per avere la sentenza im- pugnata ritenuto irrilevante la contestazione da parte di esso condominio della conformità della copia all'originale del contrat- to di locazione "trattandosi di una scrittura privata che non ri- guardava il condominio"; b) deduce altresì incongruità della col- 3 d legata motivazione per essersi con essa ritenuto che la fotoco- pia fornisse prova del rapporto locatizio. -5. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
5.1. Nell'ambito di tale primo motivo, va in particolare esami- - nata la denunciata violazione di norme processuali ex art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. (non essendo confacente - e quindi essendo inammissibile - il motivo, laddove fondato sul parametro del n. 3 idoneo per censure di errores in iudicando) ad un tempo per omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. e per violazione della disciplina in materia di poteri dell'interventore di cui all'art. 268 cod. proc. civ. (in particolare il secondo comma di detta disposizione, in combinato disposto con gli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis). Al riguardo, come si evince dalla trascrizione del re- lativo motivo di appello e dal diretto esame di esso consentito a questa corte nella fattispecie, il condominio si è gravato innanzi alla corte territoriale contro la sentenza di prime cure proprio sotto il profilo della ritenuta tardività, per intervenuta preclusio- ne probatoria, della produzione documentale effettuata dal Pi- redda, come detto costituitosi quale interventore all'udienza di conclusioni. In tale situazione, effettivamente è erronea la sta- tuizione della corte d'appello che ha ritenuto trascurando - l'esistenza del motivo di gravame acquiescente l'appellante sull'argomento, facendo venir meno l'osservanza dell'art. 112 cod. proc. civ. 5.2. - D'altronde, deve darsi continuità all'indirizzo giurispru- denziale (v. tra le altre Cass. n. 25264 del 16/10/2008, n. 11681 del 26/05/2014 e n. 25798 del 22/12/2015) che, prevede la preclusione per il terzo interveniente di compiere attiБы nell'interpretare l'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ. che 拿 che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcu- na parte, afferma che detta norma operando esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo - consente la formulazione da parte del terzo, sino a che non vengano pre- cisate le conclusioni, di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività co- essenziale all'intervento stesso, ma pone l'obbligo per l'inter- ventore stesso, avuto riguardo al momento della sua costituzio- ne, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusio- ni istruttorie già verificatesi per le parti originarie, non essendo consentito ove sia già intervenuta la relativa preclusione - de- - durre nuove prove costituende o produrre documenti, sussi- stendo il divieto per il giudice sia di riapertura dell'istruzione sia di decidere la causa sulla base di tali fonti di prova.
5.3. Né, del resto, potrebbe argomentarsi nel senso che la produzione possa essere legittimata in virtù del terzo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. che, nel testo vigente ratione tem- poris, ha consentito la produzione in appello di documenti che il collegio "ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa" ovvero che "la parte dimostri di non aver potuto [produrre] nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile", po- sto che la norma non opera con riferimento ai documenti pro- dotti in primo grado dopo il verificarsi delle preclusioni istrutto- rie. Resta quindi esentata questa corte dal valutare l'impatto che sulla lite può avere il recente dictum di Cass. sez. U. n. 10790 del 04/05/2017. 6. Restano assorbiti gli altri motivi di censura, sia nell'ambito del primo motivo sia negli altri, essendo in particolare quelli af- ferentiqi profili motivazionali nell'ambito del primo e del terzo motivo destinati a essere superati in sede di riesame del com- plessivo materiale probatorio ad opera del giudice del rinvio, 5 nonché essendo tutti i profili di censura ricompresi nel secondo motivo concernente la prova del danno parimenti conse- - guenziali rispetto al riesame predetto. Quanto, poi, nell'ambito del terzo motivo, alla censura di violazione della normativa di diritto sostanziale di cui agli artt. 2712 e 2719 cod. civ., in rap- porto agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., anch'essa è assorbita, posto che nel quadro generale di rivalutazione del materiale - probatorio che la stessa sarà chiamata a operare a seguito del disposto rinvio - eventualmente la corte territoriale (che con la sentenza impugnata ha ritenuto "irrilevante" la contestazione da parte del condominio della "conformità della copia all'originale" del contratto di locazione, "trattandosi di una scrit- tura privata che non riguardava il condominio", senza quindi or- dinare la produzione dell'originale né accertare aliunde la con- formità) potrà riconsiderare l'ambito di applicabilità dell'art. 2719 cod. civ. 1. -Il ricorso va conclusivamente ritenuto fondato, con cassa- zione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto per quanto di ragione, assorbiti gli altri, con rinvio alla corte d'appello di Torino in diversa sezione, la quale provvederà altre- sì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragio- ne, assorbiti gli altri, e rinvia alla corte d'appello di Torino, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione se- conda civile, in data 28 settembre 2017. Il consigliere est. Il presidente (R. Sabato), (L. Matera) R. SUM 6 % Funzionario Giudiziario Valeria NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 25 GEN. 2018 Punzionario Guadiris Valeria NERI