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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/07/2025, n. 3405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3405 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 628/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 628/2022 promossa da:
C.F./P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Parte_1 P.IVA_1
Ferrario e dall'avv. Alessandra Ricciardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti legali in Milano (MI), 20122, Via Tommaso Salvini n. 10, giusta procura in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di legale domiciliataria in Palazzo Reale, CP_1 CP_1
Piazza San Marco n. 63, giusta procura in atti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 1. ha riassunto il giudizio dinnanzi al Tribunale di Venezia a seguito di Parte_1 declaratoria di incompetenza territoriale e conseguente revoca del decreto ingiuntivo pronunciata dal Tribunale da Milano con sent. n. 8826/2021, richiamando in sostanza gli atti e le conclusioni già rassegnate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dinnanzi al Tribunale di Milano nel quale la stessa era l'opposta/ingiungente nei confronti del
, opponente ingiunto. Controparte_1
Si è costituito il , anche nel presente giudizio, richiamando gli scritti di Controparte_1 cui al giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano ed eccependo altresì l'inefficacia ed inopponibilità della cessione del credito anche alla luce dell'art. 9 all E l. 2248/1865 non avendo l'Amministrazione mai aderito alla cessione.
Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, integralmente richiamata in questa sede,
l'Amministrazione ha dedotto, nel merito, l'insussistenza delle ragioni creditorie alla luce delle inadempienze di cedente, che hanno poi dato seguito alla risoluzione del contratto per CP_2 non aver quest'ultima versato gli emolumenti dovuti in ragione del contratto e consistenti nelle retribuzioni e contribuzioni ai propri dipendenti;
ha dedotto inoltre l'avvenuto pagamento, in sostituzione di delle somme di spettanza dei dipendenti di quest'ultima (pari ad € 166. CP_2
165,36) donde la ritenuta insussistenza del credito di azzerato dalla Parte_1 compensazione di quanto dovuto per la prestazione resa in attuazione del contratto di appalto e le somme pagate ai dipendenti nonché le penali e le esecuzioni in danno;
ha dedotto infine l'inefficacia ed inopponibilità della cessione dei crediti a alla luce dell'art. 23 Parte_1 del regolamento pattizio ed ha contestato l'applicazione degli interessi moratori in assenza di costituzione in mora dell'Amministrazione.
Il ha chiesto, pertanto, il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese. CP_1
nel richiamare le proprie difese già rese in sede di opposizione, ha dedotto la Parte_1 fondatezza della pretesa creditoria stante l'inopponibilità al factor di fatti sorti e conosciuti successivamente alla cessione;
ha dedotto di aver notificato la cessione in massa all'Amministrazione nell'agosto del 2017 e ha contestato l'applicabilità dell'istituto della compensazione nei confronti della cessionaria ben potendo l'Amministrazione rivolgersi in pagina 2 di 7 regresso nei confronti della cedente;
ha inoltre dedotto che la ceduta ha pagato tutte le fatture relative al 2017 senza mai contestare o eccepire alcunché e la clausola di incedibilità dei crediti futuri non può essere opposta alla cessionaria in quanto terza ed estranea al rapporto sotteso tra cedente e ceduto;
ha dedotto infine la spettanza degli interessi moratori stante il pacifico riconoscimento del mancato pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione. ha pertanto chiesto l'accertamento della spettanza delle somme e la relativa Parte_1 condanna del al pagamento di € 253.446,80 in linea capitale oltre interessi di mora ex CP_1 dlgs 231/2002 oltre spese di lite.
2. Il Giudice, all'udienza del 20.10.2022, lette le note depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Il fascicolo veniva successivamente assegnato alla scrivente che, all'udienza del 04.02.2025 celebrata in modalità cartolare, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 cpc.
3. La causa viene ora decisa come segue.
3.1 Preliminarmente appare opportuno esaminare l'eccezione di tardività ed infondatezza formulata da nei confronti del Ministero della Giustizia in ordine alla Parte_1 ritenuta violazione dell'art. 9 all E l 2448/1865 in quanto è dirimente e preordinata all'esame delle altre questioni poste.
Il , solo in fase di riassunzione, delinea una nuova ed ulteriore Controparte_1 eccezione consistente nella mancata adesione alla cessione da parte della Pubblica
Amministrazione donde ritiene inefficacie la cessione stessa in applicazione dell'art. 9 all. e l 2448/1865.
Tale domanda è nuova e pertanto tardiva, non potrà trovare spazio la disamina della questione nel presente giudizio non avendo l'Amministrazione formulato tale eccezione nel corso del giudizio introdotto dinnanzi al Tribunale di Milano.
Si aggiunga peraltro che può darsi rilievo ai pagamenti già effettuati dall'Amministrazione
a favore di per escludere, in ogni caso, l'assenza di adesione alla cessione Parte_1 del credito. pagina 3 di 7 3.2. Nel merito, la documentazione agli atti evidenzia che ha stipulato, in Parte_1 data 01.08.2017, con un contratto di factoring con contestuale cessione dei crediti CP_2 presenti e futuri tra i quali rientrano i crediti derivanti dal rapporto con il Provveditorato
Regionale Veneto, FVG, ; inoltre non vi sono contestazioni in ordine Controparte_1 alla comunicazione della intervenuta cessione, nota alla Pubblica Amministrazione che, in uno scritto del 08.10.2018, replica a e per conoscenza ad Parte_1 CP_2
l'intenzione di pagare le prestazioni non appena consegnati i regolari DURC come da accordi con emerge altresì quale fatto documentato e non contestato che CP_2
l'Amministrazione ha corrisposto le somme relative alle fatture 2017 direttamente a
[...]
dimostrando ancora una volta la piena consapevolezza dell'intervenuta cessione;
Pt_1 infine non vengono in alcun momento contestati i pagamenti effettuati dalla
Amministrazione per effetto della procedura di intervento sostitutivo.
L'Amministrazione eccepisce alcuni inadempimenti contrattuali di non contestati CP_2 da e chiede che le somme versate dal Ministero nel corso degli interventi Parte_1 sostitutivi per il pagamento degli emolumenti dei dipendenti per i mesi da dicembre 2018 a marzo 2019, ai sensi dell'art. 30 co. 6 del dlgs 50/2016, vengano portare in compensazione rispetto al credito vantato da Parte_1
Questione centrale della presente controversia è pertanto comprendere se l'Amministrazione possa rivolgere a le eccezioni relative al contratto sotteso Parte_1 stipulato con sia in ordine agli inadempimenti, sia in ordine alle eventuali CP_2 compensazioni da operarsi con le somme versate dall'Amministrazione a seguito dell'inadempimento di CP_2
Il contratto di factoring, come è noto, è una operazione finanziaria in cui un'impresa cede i propri crediti commerciali a una società specializzata, factor, che si occupa della gestione, riscossione e, in alcuni casi, dell'anticipazione del valore dei crediti. Tale operazione ha lo scopo di consentire all'impresa cedente di ottenere liquidità immediata e di alleggerire il carico della gestione dei crediti.
pagina 4 di 7 La cessione dei crediti si differenzia dalla cessione del contratto in quanto, nel primo caso, non si verifica una sostituzione soggettiva con subentro nel rapporto contrattuale del soggetto cessionario, bensì si attua la sola cessione del credito vantato dalla cedente in relazione ad un rapporto negoziale sotteso che permane tra il cedente ed il ceduto.
La giurisprudenza di merito e di legittimità, proprio alla luce della natura e tipologia del contratto di factoring, ha in più momenti affermato che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto;
quanto alle eccezioni volte ad eliminare o ridurre il debito ceduto incontrano il limite temporale della cessione in quanto non sono opponibili al factor cessionario i fatti sorti e conosciuti successivamente alla cessione del credito.
In molti casi, infatti, la giurisprudenza ha escluso l'applicabilità della compensazione come strumento di riduzione del debito ceduto qualora le ragioni della compensazione fossero sorte successivamente alla cessione del credito.
Nel caso in esame, tuttavia, si osserva che l'eccezione sollevata dall'Amministrazione si sostanzia nel contestato inadempimento di in ordine agli obblighi assunti con il CP_2 contratto di appalto consistenti nel retribuire i propri dipendenti e versare i relativi contributi.
In attuazione poi dell'art. 30 co. 6 del dlgs 50/2016, l'Amministrazione aveva corrisposto ai lavoratori gli emolumenti, stante il perdurante inadempimento di e dietro il CP_2 consenso di quest'ultima all'attuazione dell'intervento sostitutivo. La norma vigente al momento della stipula del contratto peraltro espressamente prevedeva la possibilità per il committente di sostituirsi all'appaltatore nei pagamenti dovuti ai propri dipendenti detraendo l'importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.
Si aggiunga che l'Amministrazione ha comunicato alla Banca cessionaria e ad gli CP_2 importi versati e la decurtazione dal corrispettivo dovuto per il servizio, come si evince dalla documentazione agli atti.
Si ritiene pertanto che il abbia correttamente opposto a le CP_1 Parte_1 eccezioni di inadempimento, pacifiche nei rapporti con il cedente che aveva aderito alla pagina 5 di 7 procedura di sostituzione, e la relativa compensazione determinata ex lege dalla procedura di intervento sostitutivo previsto dal codice degli appalti pubblici.
Si osserva inoltre che tale ricostruzione trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità più recente che ha affermato, in un caso del tutto analogo a quello qui esaminato,
l'incongruenza dell'evocazione dell'art. 1248 c.c. in quanto non applicabile alla compensazione impropria quale è quella di cui trattasi nella specie.
Aggiunge la Suprema Corte, “va al riguardo ribadito che quanto tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico- ancorché complesso- rapporto, non vi
è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria” bensì ad un mero accertamento di dare
e avere con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione “impropria”, pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione “propria” non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c.,. “(Cass. Civ. 4825/2019 e Cass. Civ.26540/2021)
La scrivente ritiene di condividere tale argomentazione nella misura in cui, diversamente opinando, si rischia di consentire al cedente di “gestire” a proprio favore le poste dare/avere del rapporto tra ceduto e cessionario ad evidente svantaggio del cessionario.
Alla luce di quanto esposto, va accertato che il deve corrispondere Controparte_1
a la somma di € 253.446,80, decurtata delle somme versate in sostituzione Parte_1 del cedente inadempiente pari ad € 166.165,36.
Non verranno invece conteggiate, ai fini della decurtazione, le penali e le ulteriori voci in quanto non appaiono liquide ed esigili sulla scorta delle allegazioni generiche presenti agli atti e dell'assenza di prova in ordine alla modalità di applicazione e di calcolo delle somme vantate a tale titolo.
Gli interessi di mora dovranno essere calcolati in applicazione del dlgs 231/2002, dalla domanda al saldo, alla luce delle contestazioni svolte e all'assenza di prova in ordine alla pagina 6 di 7 formalizzazione della messa in mora del debitore ceduto in un momento antecedente al giudizio.
Assorbite le restanti questioni.
4. L'accoglimento parziale delle reciproche domande delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA la sussistenza di un credito in favore di pari ad € 87.281,44 e per Parte_1
l'effetto CONDANNA il a versare a la somma di € CP_1 Controparte_1 Parte_1
87.281,44 oltre interessi moratori ex dlgs 231/02, calcolati dalla domanda al saldo.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Venezia, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 628/2022 promossa da:
C.F./P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Parte_1 P.IVA_1
Ferrario e dall'avv. Alessandra Ricciardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti legali in Milano (MI), 20122, Via Tommaso Salvini n. 10, giusta procura in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di legale domiciliataria in Palazzo Reale, CP_1 CP_1
Piazza San Marco n. 63, giusta procura in atti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 1. ha riassunto il giudizio dinnanzi al Tribunale di Venezia a seguito di Parte_1 declaratoria di incompetenza territoriale e conseguente revoca del decreto ingiuntivo pronunciata dal Tribunale da Milano con sent. n. 8826/2021, richiamando in sostanza gli atti e le conclusioni già rassegnate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dinnanzi al Tribunale di Milano nel quale la stessa era l'opposta/ingiungente nei confronti del
, opponente ingiunto. Controparte_1
Si è costituito il , anche nel presente giudizio, richiamando gli scritti di Controparte_1 cui al giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano ed eccependo altresì l'inefficacia ed inopponibilità della cessione del credito anche alla luce dell'art. 9 all E l. 2248/1865 non avendo l'Amministrazione mai aderito alla cessione.
Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, integralmente richiamata in questa sede,
l'Amministrazione ha dedotto, nel merito, l'insussistenza delle ragioni creditorie alla luce delle inadempienze di cedente, che hanno poi dato seguito alla risoluzione del contratto per CP_2 non aver quest'ultima versato gli emolumenti dovuti in ragione del contratto e consistenti nelle retribuzioni e contribuzioni ai propri dipendenti;
ha dedotto inoltre l'avvenuto pagamento, in sostituzione di delle somme di spettanza dei dipendenti di quest'ultima (pari ad € 166. CP_2
165,36) donde la ritenuta insussistenza del credito di azzerato dalla Parte_1 compensazione di quanto dovuto per la prestazione resa in attuazione del contratto di appalto e le somme pagate ai dipendenti nonché le penali e le esecuzioni in danno;
ha dedotto infine l'inefficacia ed inopponibilità della cessione dei crediti a alla luce dell'art. 23 Parte_1 del regolamento pattizio ed ha contestato l'applicazione degli interessi moratori in assenza di costituzione in mora dell'Amministrazione.
Il ha chiesto, pertanto, il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese. CP_1
nel richiamare le proprie difese già rese in sede di opposizione, ha dedotto la Parte_1 fondatezza della pretesa creditoria stante l'inopponibilità al factor di fatti sorti e conosciuti successivamente alla cessione;
ha dedotto di aver notificato la cessione in massa all'Amministrazione nell'agosto del 2017 e ha contestato l'applicabilità dell'istituto della compensazione nei confronti della cessionaria ben potendo l'Amministrazione rivolgersi in pagina 2 di 7 regresso nei confronti della cedente;
ha inoltre dedotto che la ceduta ha pagato tutte le fatture relative al 2017 senza mai contestare o eccepire alcunché e la clausola di incedibilità dei crediti futuri non può essere opposta alla cessionaria in quanto terza ed estranea al rapporto sotteso tra cedente e ceduto;
ha dedotto infine la spettanza degli interessi moratori stante il pacifico riconoscimento del mancato pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione. ha pertanto chiesto l'accertamento della spettanza delle somme e la relativa Parte_1 condanna del al pagamento di € 253.446,80 in linea capitale oltre interessi di mora ex CP_1 dlgs 231/2002 oltre spese di lite.
2. Il Giudice, all'udienza del 20.10.2022, lette le note depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Il fascicolo veniva successivamente assegnato alla scrivente che, all'udienza del 04.02.2025 celebrata in modalità cartolare, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 cpc.
3. La causa viene ora decisa come segue.
3.1 Preliminarmente appare opportuno esaminare l'eccezione di tardività ed infondatezza formulata da nei confronti del Ministero della Giustizia in ordine alla Parte_1 ritenuta violazione dell'art. 9 all E l 2448/1865 in quanto è dirimente e preordinata all'esame delle altre questioni poste.
Il , solo in fase di riassunzione, delinea una nuova ed ulteriore Controparte_1 eccezione consistente nella mancata adesione alla cessione da parte della Pubblica
Amministrazione donde ritiene inefficacie la cessione stessa in applicazione dell'art. 9 all. e l 2448/1865.
Tale domanda è nuova e pertanto tardiva, non potrà trovare spazio la disamina della questione nel presente giudizio non avendo l'Amministrazione formulato tale eccezione nel corso del giudizio introdotto dinnanzi al Tribunale di Milano.
Si aggiunga peraltro che può darsi rilievo ai pagamenti già effettuati dall'Amministrazione
a favore di per escludere, in ogni caso, l'assenza di adesione alla cessione Parte_1 del credito. pagina 3 di 7 3.2. Nel merito, la documentazione agli atti evidenzia che ha stipulato, in Parte_1 data 01.08.2017, con un contratto di factoring con contestuale cessione dei crediti CP_2 presenti e futuri tra i quali rientrano i crediti derivanti dal rapporto con il Provveditorato
Regionale Veneto, FVG, ; inoltre non vi sono contestazioni in ordine Controparte_1 alla comunicazione della intervenuta cessione, nota alla Pubblica Amministrazione che, in uno scritto del 08.10.2018, replica a e per conoscenza ad Parte_1 CP_2
l'intenzione di pagare le prestazioni non appena consegnati i regolari DURC come da accordi con emerge altresì quale fatto documentato e non contestato che CP_2
l'Amministrazione ha corrisposto le somme relative alle fatture 2017 direttamente a
[...]
dimostrando ancora una volta la piena consapevolezza dell'intervenuta cessione;
Pt_1 infine non vengono in alcun momento contestati i pagamenti effettuati dalla
Amministrazione per effetto della procedura di intervento sostitutivo.
L'Amministrazione eccepisce alcuni inadempimenti contrattuali di non contestati CP_2 da e chiede che le somme versate dal Ministero nel corso degli interventi Parte_1 sostitutivi per il pagamento degli emolumenti dei dipendenti per i mesi da dicembre 2018 a marzo 2019, ai sensi dell'art. 30 co. 6 del dlgs 50/2016, vengano portare in compensazione rispetto al credito vantato da Parte_1
Questione centrale della presente controversia è pertanto comprendere se l'Amministrazione possa rivolgere a le eccezioni relative al contratto sotteso Parte_1 stipulato con sia in ordine agli inadempimenti, sia in ordine alle eventuali CP_2 compensazioni da operarsi con le somme versate dall'Amministrazione a seguito dell'inadempimento di CP_2
Il contratto di factoring, come è noto, è una operazione finanziaria in cui un'impresa cede i propri crediti commerciali a una società specializzata, factor, che si occupa della gestione, riscossione e, in alcuni casi, dell'anticipazione del valore dei crediti. Tale operazione ha lo scopo di consentire all'impresa cedente di ottenere liquidità immediata e di alleggerire il carico della gestione dei crediti.
pagina 4 di 7 La cessione dei crediti si differenzia dalla cessione del contratto in quanto, nel primo caso, non si verifica una sostituzione soggettiva con subentro nel rapporto contrattuale del soggetto cessionario, bensì si attua la sola cessione del credito vantato dalla cedente in relazione ad un rapporto negoziale sotteso che permane tra il cedente ed il ceduto.
La giurisprudenza di merito e di legittimità, proprio alla luce della natura e tipologia del contratto di factoring, ha in più momenti affermato che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto;
quanto alle eccezioni volte ad eliminare o ridurre il debito ceduto incontrano il limite temporale della cessione in quanto non sono opponibili al factor cessionario i fatti sorti e conosciuti successivamente alla cessione del credito.
In molti casi, infatti, la giurisprudenza ha escluso l'applicabilità della compensazione come strumento di riduzione del debito ceduto qualora le ragioni della compensazione fossero sorte successivamente alla cessione del credito.
Nel caso in esame, tuttavia, si osserva che l'eccezione sollevata dall'Amministrazione si sostanzia nel contestato inadempimento di in ordine agli obblighi assunti con il CP_2 contratto di appalto consistenti nel retribuire i propri dipendenti e versare i relativi contributi.
In attuazione poi dell'art. 30 co. 6 del dlgs 50/2016, l'Amministrazione aveva corrisposto ai lavoratori gli emolumenti, stante il perdurante inadempimento di e dietro il CP_2 consenso di quest'ultima all'attuazione dell'intervento sostitutivo. La norma vigente al momento della stipula del contratto peraltro espressamente prevedeva la possibilità per il committente di sostituirsi all'appaltatore nei pagamenti dovuti ai propri dipendenti detraendo l'importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.
Si aggiunga che l'Amministrazione ha comunicato alla Banca cessionaria e ad gli CP_2 importi versati e la decurtazione dal corrispettivo dovuto per il servizio, come si evince dalla documentazione agli atti.
Si ritiene pertanto che il abbia correttamente opposto a le CP_1 Parte_1 eccezioni di inadempimento, pacifiche nei rapporti con il cedente che aveva aderito alla pagina 5 di 7 procedura di sostituzione, e la relativa compensazione determinata ex lege dalla procedura di intervento sostitutivo previsto dal codice degli appalti pubblici.
Si osserva inoltre che tale ricostruzione trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità più recente che ha affermato, in un caso del tutto analogo a quello qui esaminato,
l'incongruenza dell'evocazione dell'art. 1248 c.c. in quanto non applicabile alla compensazione impropria quale è quella di cui trattasi nella specie.
Aggiunge la Suprema Corte, “va al riguardo ribadito che quanto tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico- ancorché complesso- rapporto, non vi
è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria” bensì ad un mero accertamento di dare
e avere con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione “impropria”, pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione “propria” non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c.,. “(Cass. Civ. 4825/2019 e Cass. Civ.26540/2021)
La scrivente ritiene di condividere tale argomentazione nella misura in cui, diversamente opinando, si rischia di consentire al cedente di “gestire” a proprio favore le poste dare/avere del rapporto tra ceduto e cessionario ad evidente svantaggio del cessionario.
Alla luce di quanto esposto, va accertato che il deve corrispondere Controparte_1
a la somma di € 253.446,80, decurtata delle somme versate in sostituzione Parte_1 del cedente inadempiente pari ad € 166.165,36.
Non verranno invece conteggiate, ai fini della decurtazione, le penali e le ulteriori voci in quanto non appaiono liquide ed esigili sulla scorta delle allegazioni generiche presenti agli atti e dell'assenza di prova in ordine alla modalità di applicazione e di calcolo delle somme vantate a tale titolo.
Gli interessi di mora dovranno essere calcolati in applicazione del dlgs 231/2002, dalla domanda al saldo, alla luce delle contestazioni svolte e all'assenza di prova in ordine alla pagina 6 di 7 formalizzazione della messa in mora del debitore ceduto in un momento antecedente al giudizio.
Assorbite le restanti questioni.
4. L'accoglimento parziale delle reciproche domande delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA la sussistenza di un credito in favore di pari ad € 87.281,44 e per Parte_1
l'effetto CONDANNA il a versare a la somma di € CP_1 Controparte_1 Parte_1
87.281,44 oltre interessi moratori ex dlgs 231/02, calcolati dalla domanda al saldo.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Venezia, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
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