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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16018 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O DI R O M A ___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16237 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione il 10 aprile 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Maria Grazia D'Onofrio) attrice
E
Controparte_1 convenuta-contumace
CONCLUSIONI
La precisava definitivamente le conclusioni Controparte_2 richiamando le conclusioni formulate nell'atto di citazione: “
1. Accertare e dichiarare che la responsabilità della Società per Controparte_3 la risoluzione anticipata del contratto di appalto per i lavori di allestimento dell'area controlli di sicurezza nella zona di estensione del Terminal 1 dell di Fiumicino;
2. Condannare la Società Controparte_4 [...] al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_3 patrimoniali, subiti e subendi, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria o
a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia;
3. Condannare la Società in persona del l.r.p.t., alle spese, diritti ed onorari Controparte_3 del presente giudizio, oltre accessori come per legge”. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato il 1.3.2021 la ha Parte_1 convenuto in giudizio la (breviter chiedendo Controparte_3 CP_3 di accertarne la responsabilità per la risoluzione anticipata del contratto di appalto di lavori sottoscritto il 27.2.2020 e di condannarla al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente.
A sostegno della domanda ha rappresentato:
- che aveva partecipato alla gara d'appalto avente ad oggetto i lavori di allestimento dell'area di sicurezza nella zona di estensione del Terminal 1 dell'Aeroporto in Fiumicino (Rm) per un importo a base Controparte_4
d'asta pari ad euro 2.151.625, articolato in euro 1.236.957,27 per lavori a corpo, euro 791.400,40 per lavori a misura ed euro 123.267,54 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- che era risultata la miglior offerente, con un ribasso percentuale del 41,345% offerto sull'importo a corpo e a misura per un importo contrattuale pari a euro
1.313.000,73;
- che, stipulato il contratto di appalto il 27.2.2020, nelle more dell'inizio dei lavori, con lettera del 2.3.2020, aveva evidenziato al R.U.P errori ed incongruità presenti nel capitolato speciale d'appalto relativamente ad alcuni prezzi aggiuntivi incongrui e sproporzionati rispetto a quanto stabilito dL'art. 32, comma 2, del
DPR 207/2010 e per tali ragioni aveva richiesto una riunione tecnica;
- che il R.U.P aveva ritenuto non rilevanti le incongruenze evidenziate e pretestuose le censure, negando la possibilità di svolgere una riunione chiarificatrice;
- che in data 6.3.2020 era stata costretta a reiterare la richiesta, specificando di volere unicamente un confronto al fine evitare eventuali iscrizioni di riserve nei registri contabili o potenziali azioni risarcitorie una volta consegnati i lavori;
- che il 10.3.2020 il R.U.P, negando la possibilità di un confronto, le aveva chiesto di rimuovere ogni eccezione sollevata e di dichiarare la disponibilità senza riserva alcuna a dare esecuzione al contratto d'appalto alle condizioni tecnico-economiche ivi previste, pena la risoluzione senza alcuna esitazione per fatto dell'appaltatore;
- che, con pec del 13.3.2020, aveva ribadito la necessità di un confronto anche al fine di chiarire l'equivoco; Cont
- che in data 17.03.2020 , a mezzo dell'Amministratore delegato, aveva comunicato la risoluzione del contratto per grave inadempimento, prontamente contestata con lettera del 18.3.2020;
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Cont
- che in data 10.4.2020 aveva ricevuto da la comunicazione da questa effettuata L'NA - ai fini dell'inserimento della notizia della Controparte_5 risoluzione per grave inadempimento nel casellario informatico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213, comma 10, D.lgs. 50/2016;
- che il 4.10.2020 le era stato comunicato il provvedimento con cui l'NA aveva iscritto nel casellario informatico l'annotazione relativa alla risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
La è rimasta contumace. Controparte_3
Precisate le conclusioni L'udienza del 17.2.2023 e rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 3.1.2024 a causa del collocamento a riposo del giudice e della impossibilità di decidere la causa, nonché della necessità di consentire la rinnovazione della precisazione delle conclusioni davanti al giudice designato in sostituzione, con ordinanza del 18.11.2024 veniva dichiarata l'interruzione del processo a causa della cancellazione dL'Albo professionale del difensore della società attrice. Questa riassumeva il processo con comparsa depositata il
21.11.2024 e, disposta la prosecuzione, il 10.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. Co 2 – ha in primo luogo contestato la legittimità della risoluzione per Parte_1
[... grave inadempimento contrattuale comunicatale dalla committente CP_3 con nota del 17.3.2020 (doc. 6), consistito nell'avere espresso, “di CP_3 fatto”, la volontà dell'appaltatrice “di non dare esecuzione alle attività contrattuali così come derivanti dalle condizioni previste negli atti di gara e dL'offerta da questa presentata”.
2.1 Tanto premesso occorre ripercorrere sinteticamente i fatti rilevanti, afferenti al Cont rapporto contrattuale, dai quali è scaturita la decisione di di risolvere il contratto di appalto di lavori perfezionatosi il 27.2.2020 (doc. 1), alla cui stipula avrebbe dovuto seguire la consegna dei lavori L'appaltatrice entro il termine di
45 giorni, come previsto dL'art. 1, lett. a), del capitolato speciale di appalto (doc.
12), in cui si specificava che il direttore dei lavori avrebbe comunicato “con congruo preavviso” il giorno e l'ora in cui l'esecutore dei lavori si sarebbe dovuto presentare.
Con lettera del 5.3.2020 (doc. 3), nelle more della consegna, la Pt_1 sollevava alcune specifiche contestazioni in ordine alla formulazione e L'analisi dei “prezzi aggiunti”, non osservanti quanto prescritto dL'art. 32, comma 2, del
DPR n. 207/2010, riproponendo, “come gìà fatto per le vie brevi, un incontro, nel più breve tempo possibile, rivolto alla definizione della insorgenda controversia”.
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ADR, con nota del 10.3.2020 (doc. 4), contestava a sua volta i rilievi formulati dalla , evidenziando come questa non avesse sollevato alcun rilievo in Pt_1 precedenza, neppure al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o nella fase immediatamente successiva di svolgimento delle verifiche di legge propedeutiche alla stipula, ovvero L'atto dell'accettazione. La committente, pertanto, rappresentava alla controparte che – “qualora non fosse, entro e non oltre il 16 marzo 2020, espressamente rimossa da codesta società ogni eccezione sollevata e non fosse contestualmente dichiarata l'assoluta disponibilità, senza riserva alcuna, a dare esecuzione L'ordine LVM 17456 già sottoscritto dalle Cont Parti nei termini tecnico-economici ivi previsti, in ragione della necessità per di avviare quanto prima l'esecuzione dei lavori di cui trattasi” – avrebbe provveduto “senza alcuna esitazione, a risolvere il contratto per fatto dell'appaltatore, notificando tale provvedimento L'A.N.A.C.”
A tale intimazione dava riscontro la con nota del 10.3.2020 (doc. 5), Pt_1 rappresentando che essa aveva inteso evidenziare la sussistenza di errori materiali nella determinazione dei prezzi, “per i quali procederemo ad una contestazione formale da riportarsi in calce al registro di contabilità con una riserva da apporre in occasione della prima contabilizzazione.” L'appaltatrice svolte alcune considerazioni a sostegno della propria posizione, concludeva,
“nella speranza di riuscire a trovare una soluzione”, richiedendo “nuovamente un incontro nel più breve tempo possibile, rivolto alla definizione della insorgenda controversia”.
ADR, con lettera del 17.3.2020 (doc. 6), dopo avere riepilogato lo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti, qualificava – come sopra anticipato – la condotta e i rilievi dell'appaltatrice come manifestazioni della volontà di non dare esecuzione al contratto, nei termini e condizioni previsti, ritenendoli idonei ad integrare un grave inadempimento contrattuale, in considerazione del quale comunicava di risolvere il contratto di appalto.
2.2 Ritiene in primo luogo il tribunale che la condotta tenuta dalla – Pt_1 consistita nell'avere sollevato contestazioni in merito L'individuazione di alcuni prezzi soltanto successivamente alla stipula del contratto (e immediatamente dopo tale evento) e nell'avere reiteratamente sollecitato un incontro al fine di risolvere anticipatamente la controversia, che altrimenti le avrebbe imposto di formulare una contestazione formale nei documenti contrattuali – non integra alcuna delle ipotesi predeterminate di risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., contemplate L'art. 13, comma 2, del contratto di appalto mediante richiamo agli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14 e 16. Ciò si specifica sebbene sia superfluo, atteso Cont che non ha espressamente dichiarato di volersi avvalere della clausola
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risolutiva espressa, né ha espressamente menzionato alcuna delle suddette ipotesi, così come non ha richiamato alcuna delle ipotesi espressamente previste L'art. 26, commi 2 e 3, del capitolato speciale di appalto (doc. 12), peraltro insussistenti. Cont Nella comunicazione del 17.3.2020 ha infatti ricondotto la decisione di risolvere il contratto alla sussistenza di un inadempimento grave dell'appaltatore
(art. 1455 c.c.), per le ragioni precedentemente illustrate.
2.3 Passando L'accertamento della sussistenza della condotta inadempiente e dell'importanza che l'inadempimento rivestirebbe nell'ambito del rapporto contrattuale avendo riguardo L'interesse della parte non inadempiente, deve porsi in evidenza che:
- L'appaltatore di lavori pubblici è riconosciuto il diritto di fare valere i propri diritti di natura patrimoniale discendenti dal contratto e dal concreto svolgersi del rapporto, vuoi ricorrendo a modalità di composizione stragiudiziale, anche contemplate dalla legge, vuoi seguendo le procedure previste dalla disciplina in materia di contratti pubblici, a partire dL'iscrizione tempestiva delle riserve;
- nel caso in esame la – ritenendo che vi fossero profili di criticità – ha Pt_1 sollecitato una composizione anticipata della potenziale controversia (che sarebbe potuta insorgere qualora si fossero dovuti applicare i prezzi oggetto di rilievo), prima ancora che l'esecuzione del contratto avesse avuto inizio e senza prospettare l'intenzione di non eseguire i lavori qualora la propria richiesta non fosse stata accolta;
- di contro, la committente non aveva ancora dato impulso alle attività afferenti alla consegna dei lavori, il cui termine non era decorso (o comunque, per quanto Cont possa rilevare – avendo scelto di restare contumace – non ha fornito la prova di avervi provveduto, ad esempio comunicando il “congruo preavviso” di cui L'art. 11, lett. a, del capitolato speciale);
- le contestazioni sollevate dL'appaltatrice – sulla cui fondatezza il tribunale non si pronuncia, trattandosi di un'attività processuale in concreto irrilevante ai fini della decisione – sono adeguatamente esposte e motivate e non appaiono manifestamente infondate e pretestuose, benché attinenti a situazioni già conosciute o conoscibili, almeno in parte, già L'atto della presentazione dell'offerta o quantomeno L'atto della sottoscrizione del contratto per accettazione.
Tanto premesso, il tribunale ritiene che l'avere prospettato profili di criticità del rapporto, che avrebbero potuto determinare, in seguito, l'insorgere di una controversia, non costituisce una condotta inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto, e ciò pure nell'eventualità in cui ogni contestazione si rivelasse
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infondata; obblighi dell'appaltatore che in quella fase consistevano soltanto nell'attendere che la committente adempiesse, nel termine previsto, al proprio obbligo di procedere alla consegna dei lavori.
E neppure, nell'eventuale ipotesi della totale infondatezza delle contestazioni, potrebbe profilarsi l'inadempimento L'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell'esecuzione delle prestazioni imposte dal contratto, posto che la , come si è detto, si è limitata a proporre un incontro tra le Pt_1 parti al fine di esaminare la questione, senza prospettare alcuna consequenziale condotta in caso di esito negativo (né ponendo in essere alcuna condotta scorretta o inadempiente, se non altro per non essere stata posta in condizione di farlo, non essendo stata neppure prospettata la consegna dei lavori), se non quella di far valere, legittimamente e secondo le modalità previste, i diritti che avesse ritenuto a sè spettanti.
2.4 Per quanto sopra esposto il tribunale ritiene che la risoluzione per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice, a questa comunicata dalla committente con la lettera del 17.3.2020, è illegittima perché dichiarata in difetto del necessario presupposto dell'inadempimento della controparte. Cont
3 – Alla commissione di un illecito contrattuale da parte di , consistito nell'avere illegittimamente risolto il contratto di appalto oggetto di causa, consegue l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno in capo alla parte contrattuale ingiustamente destinataria della dichiarazione di risoluzione, nei limiti in cui sia fornita la prova dell'esistenza in concreto del danno e della sua entità.
La ha sostenuto di avere diritto al risarcimento con riferimento a tre voci Pt_1 di danno: il danno patrimoniale causato dalla risoluzione anticipata del contratto, il danno L'immagine e il danno da perdita di chance.
3.1 La società attrice, al paragrafo 8.1 dell'atto di citazione, ha fatto valere il danno patrimoniale conseguente L'illegittima risoluzione, con riferimento a tre distinti profili: la perdita dell'utile atteso;
il danno derivante dL'esercizio del diritto di recesso – in conseguenza dell'iscrizione nel casellario dell'NA – ad opera della CMA srl, con riferimento a un ordine relativo alla posa in opera di serramenti esterni costruiti con profilati in lega di alluminio, completo di vetrocamera;
le spese sostenute per il compenso del difensore nel giudizio amministrativo intentato innanzi al TAR per impugnare l'iscrizione al casellario dell'NA.
3.1.1 In ordine al primo profilo, si osserva che – con riferimento L'analoga ipotesi del recesso unilaterale del committente dal contratto di appalto – la Corte di Cassazione ha affermato che grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato
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l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito L'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi (Cass., ord. n. 9132/2012 e sentt. nn. 8853/2017 e 15304/2020).
La Suprema Corte ha anche affermato recentemente che, qualora sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, tra i quali ricade l'appalto privato
(oggetto di quella controversia;
n.d.e.), l'indennizzo spettante L'appaltatore per il danno da mancato guadagno patito a causa del recesso unilaterale del committente può essere quantificato in via equitativa applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pari al dieci per cento della differenza fra il corrispettivo pattuito e quello maturato per le opere parzialmente realizzate (ord. n. 16346/2024).
In applicazione degli enunciati criteri il danno per il mancato utile d'impresa connesso alla mancata percezione del corrispettivo dell'appalto, deve essere liquidato equitativamente in € 118.973,30, corrispondente al 10% dell'importo contrattuale, pari a € 1.189.730,00 al netto della detrazione degli oneri per la sicurezza, pari a € 123.267,54.
3.1.2 Per quanto attiene al secondo profilo, si rileva che l'attrice ha fornito la prova che il 20.12.2020 aveva ricevuto, dalla CMA srl, un ordine relativo alla posa in opera di serramenti esterni costruiti con profilati in lega di alluminio, completo di vetrocamera, per un corrispettivo pari a € 279.936,00 (doc. 20) e che la CMS, con nota del 25.1.2021, aveva esercitato il recesso dal contratto per non assumere gli eventuali rischi conseguenti al rapporto con un fornitore destinatario di una segnalazione L'NA (doc. 21); nella nota si fa espresso riferimento alla Cont segnalazione prot. NA n. 27608 del 10.4.2020, inoltrata da con riferimento alla risoluzione del contratto di appalto stipulato con la . Pt_1
Facendo anche in tal caso applicazione dei criteri illustrati in precedenza, il danno subito dalla perdita della commissione deve essere equitativamente liquidato in € 27.993,60, pari al 10% del corrispettivo concordato.
3.1.3 In ordine al terzo profilo, si ritiene che l'impugnazione innanzi al TAR Lazio della delibera NA di iscrizione nel casellario informatico emessa il 3.12.2020
(doc. 11), proposta con ricorso depositato il 13.10.2021 (doc. 19) debba esser posta in connessione causale con l'illegittima dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento, posto che a questa ha fatto seguito la segnalazione L'NA (doc. 9). Le spese sostenute per il compenso
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del difensore che ha difeso la società attrice nel giudizio amministrativo rappresentano quindi un depauperamento conseguente alla condotta illecita dell'impresa committente.
Tale voce di danno può essere riconosciuta e liquidata nella minor misura, rispetto a quella richiesta, di € 2.458,24, poiché soltanto con riferimento a tale importo l'attrice ha fornito la prova di avere eseguito il pagamento in favore dello studio legale IC e GI (doc. 17), mediante bonifico bancario del
28.1.2021, con causale “S7DO fattura da ricevere rif. Vs. pro forma”.
3.1.4 L'importo complessivamente riconoscibile, per le voci di danno sopra esaminate, ammonta a complessivi € 153.719,38.
3.2 Al paragrafo 8.2 dell'atto di citazione ha chiesto che sia risarcito il CP_7 danno L'immagine cagionatole dL'iscrizione nel casellario informatico dell'NA.
3.2.1 La giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale L'immagine anche in favore di una persona giuridica, con liquidazione equitativa.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12929/2007, aveva ritenuto che anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla
Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente,
e che pertanto, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.
Quanto alla liquidazione del danno, la Corte ha affermato che Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o L'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (cfr. anche sent. n.
22396/2013).
La Corte di Cassazione ha altresì chiarito, sempre con riferimento alla persona giuridica, che vi è lesione risarcibile allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile
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dalla collettività o da terzi (sent. n. 18082/2013) e che il pregiudizio L'immagine deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici
(sent. n. 20643/2016, ord. n. 19551/023), ovvero attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza (sent. n. 11446/2017, ord. n. 34026/2022).
3.2.2 Tanto premesso, il tribunale ritiene che la abbia assolto L'onere di Pt_1 allegazione e prova su di essa incombente, allegando e provando (doc. 15) di essere stata più volte invitata a rendere chiarimenti, con soccorso istruttorio, nell'ambito di alcune gare. Dalla documentazione prodotta emerge infatti, che nell'ambito socio-economico-imprenditoriale in cui l'impresa operava si era diffusa la notizia che quella era stata destinataria di una dichiarazione di risoluzione per grave inadempimento – ancorchè non giudiziale e in difetto di qualsivoglia accertamento della sussistenza dei suoi presupposti – e dell'iscrizione nel casellario NA.
Il tribunale ritiene che la descritta situazione consente di presumere ragionevolmente che in quell'ambito si era venuta a creare una sensazione di discredito, inteso come dubbio sulla capacità della di mantenere gli Pt_1 standard acquisiti. Con riferimento a tale fattispecie di danno L'immagine, la domanda risarcitoria può essere accolta.
Non può ritenersi provata, invece, la circostanza che la società sia stata esclusa da diverse procedure di gara e dal consorzio Atlante, oggetto di richiesta di prova per testimoni, poiché si tratta di fatti che l'attrice avrebbe dovuto provare documentalmente, producendo i provvedimenti di esclusione (prescindendo dalla riconducibilità di tale circostanza al danno L'immagine o al danno da perdita di chance, ovvero al danno curriculare).
3.2.3 Passando alla liquidazione del danno L'immagine, da effettuarsi in via equitativa, il tribunale ritiene che – sulla base degli elementi di prova acquisiti e in difetto di elementi più dettagliati – l'ammontare del danno possa ragionevolmente essere liquidato in € 25.000,00 L'attualità.
3.3 Da ultimo, al paragrafo 8.3 dell'atto di citazione l'attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno da perdita di chance e del danno curriculare.
Pur dovendo riconoscersi che – in astratto – l'illecita risoluzione del contratto di appalto e la successiva iscrizione nel casellario informatico dell'NA siano situazioni idonee a determinare sia la perdita della possibilità di conseguire un bene della vita, costituto nella fattispecie dalla partecipazione a gare di appalto e dL'aggiudicazione, sia l'impossibilità di arricchire il proprio curriculum professionale, nel quale indicare le commesse che l'impresa avrebbe potuto ottenere, il tribunale ritiene che le domande risarcitorie in esame non possano
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essere accolte. Intanto, infatti, può giungersi L'accertamento della loro fondatezza, in quanto sia fornita la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile: elementi costituiti dL'allegazione specifica e prova delle gare di appalto, o di altre situazioni riconducibili al concetto di “occasioni perdute”, alle quali l'attrice avrebbe potuto partecipare con possibilità di successo. Tale onere non è stato tuttavia assolto.
3.4 La somma di € 153.719,38, complessivamente liquidata a titolo di risarcimento dei danni scrutinati al paragrafo 3.1, deve essere maggiorata della rivalutazione e degli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. maturati anno per anno sulla somma via via rivalutata, con decorrenza dalla data di comunicazione della risoluzione, trattandosi di danni patrimoniali relativi a spese sostenute L'epoca della condotta illecita ovvero liquidati equitativamente con riferimento a parametri monetari riferiti al tempo della commissione dell'illecito.
L'importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni suddetti, come sopra parametrato L'attualità, ammonta pertanto a € 201.218,96, al quale deve aggiungersi la somma di € 25.000,00, già liquidata L'attualità a titolo di risarcimento del danno L'immagine, per complessivi € 226.218,96, oltre ad interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. maturati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino L'integrale pagamento.
4 – Le spese processuali sono poste a carico della parte prevalentemente soccombente e sono liquidate nel dispositivo con riferimento al valore della causa corrispondente L'importo riconosciuto come dovuto, previa compensazione per un quarto in considerazione del rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e del danno curriculare.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulle domande proposte dalla Parte_1 nei confronti della , così provvede:
[...] Controparte_1
a) dichiara l'illegittimità della risoluzione per grave inadempimento del contratto d'appalto dei lavori di allestimento dell'area di sicurezza nella zona di estensione del Terminal 1 dell'Aeroporto del 27.2.2020, comunicata da Controparte_4 L'appaltatrice con lettera Controparte_3 Parte_1 del 17.3.2020;
10 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
b) rigetta le domande di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance e del danno curricolare;
c) accoglie le altre domande risarcitorie e condanna al Controparte_3 pagamento in favore della della somma Parte_1 complessiva di € 226.218,96, oltre ad interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. maturati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino L'integrale pagamento;
d) condanna al pagamento in favore della Controparte_3 [...] delle spese processuali, che – previa compensazione per un Parte_1 quarto – liquida per la restante parte in € 10.577,25 per compensi e in € 408,75 per spese, oltre a spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Roma, il 17.11.2025
Il Giudice Federico Salvati
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Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16237 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione il 10 aprile 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Maria Grazia D'Onofrio) attrice
E
Controparte_1 convenuta-contumace
CONCLUSIONI
La precisava definitivamente le conclusioni Controparte_2 richiamando le conclusioni formulate nell'atto di citazione: “
1. Accertare e dichiarare che la responsabilità della Società per Controparte_3 la risoluzione anticipata del contratto di appalto per i lavori di allestimento dell'area controlli di sicurezza nella zona di estensione del Terminal 1 dell di Fiumicino;
2. Condannare la Società Controparte_4 [...] al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_3 patrimoniali, subiti e subendi, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria o
a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia;
3. Condannare la Società in persona del l.r.p.t., alle spese, diritti ed onorari Controparte_3 del presente giudizio, oltre accessori come per legge”. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato il 1.3.2021 la ha Parte_1 convenuto in giudizio la (breviter chiedendo Controparte_3 CP_3 di accertarne la responsabilità per la risoluzione anticipata del contratto di appalto di lavori sottoscritto il 27.2.2020 e di condannarla al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente.
A sostegno della domanda ha rappresentato:
- che aveva partecipato alla gara d'appalto avente ad oggetto i lavori di allestimento dell'area di sicurezza nella zona di estensione del Terminal 1 dell'Aeroporto in Fiumicino (Rm) per un importo a base Controparte_4
d'asta pari ad euro 2.151.625, articolato in euro 1.236.957,27 per lavori a corpo, euro 791.400,40 per lavori a misura ed euro 123.267,54 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- che era risultata la miglior offerente, con un ribasso percentuale del 41,345% offerto sull'importo a corpo e a misura per un importo contrattuale pari a euro
1.313.000,73;
- che, stipulato il contratto di appalto il 27.2.2020, nelle more dell'inizio dei lavori, con lettera del 2.3.2020, aveva evidenziato al R.U.P errori ed incongruità presenti nel capitolato speciale d'appalto relativamente ad alcuni prezzi aggiuntivi incongrui e sproporzionati rispetto a quanto stabilito dL'art. 32, comma 2, del
DPR 207/2010 e per tali ragioni aveva richiesto una riunione tecnica;
- che il R.U.P aveva ritenuto non rilevanti le incongruenze evidenziate e pretestuose le censure, negando la possibilità di svolgere una riunione chiarificatrice;
- che in data 6.3.2020 era stata costretta a reiterare la richiesta, specificando di volere unicamente un confronto al fine evitare eventuali iscrizioni di riserve nei registri contabili o potenziali azioni risarcitorie una volta consegnati i lavori;
- che il 10.3.2020 il R.U.P, negando la possibilità di un confronto, le aveva chiesto di rimuovere ogni eccezione sollevata e di dichiarare la disponibilità senza riserva alcuna a dare esecuzione al contratto d'appalto alle condizioni tecnico-economiche ivi previste, pena la risoluzione senza alcuna esitazione per fatto dell'appaltatore;
- che, con pec del 13.3.2020, aveva ribadito la necessità di un confronto anche al fine di chiarire l'equivoco; Cont
- che in data 17.03.2020 , a mezzo dell'Amministratore delegato, aveva comunicato la risoluzione del contratto per grave inadempimento, prontamente contestata con lettera del 18.3.2020;
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Cont
- che in data 10.4.2020 aveva ricevuto da la comunicazione da questa effettuata L'NA - ai fini dell'inserimento della notizia della Controparte_5 risoluzione per grave inadempimento nel casellario informatico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213, comma 10, D.lgs. 50/2016;
- che il 4.10.2020 le era stato comunicato il provvedimento con cui l'NA aveva iscritto nel casellario informatico l'annotazione relativa alla risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
La è rimasta contumace. Controparte_3
Precisate le conclusioni L'udienza del 17.2.2023 e rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 3.1.2024 a causa del collocamento a riposo del giudice e della impossibilità di decidere la causa, nonché della necessità di consentire la rinnovazione della precisazione delle conclusioni davanti al giudice designato in sostituzione, con ordinanza del 18.11.2024 veniva dichiarata l'interruzione del processo a causa della cancellazione dL'Albo professionale del difensore della società attrice. Questa riassumeva il processo con comparsa depositata il
21.11.2024 e, disposta la prosecuzione, il 10.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. Co 2 – ha in primo luogo contestato la legittimità della risoluzione per Parte_1
[... grave inadempimento contrattuale comunicatale dalla committente CP_3 con nota del 17.3.2020 (doc. 6), consistito nell'avere espresso, “di CP_3 fatto”, la volontà dell'appaltatrice “di non dare esecuzione alle attività contrattuali così come derivanti dalle condizioni previste negli atti di gara e dL'offerta da questa presentata”.
2.1 Tanto premesso occorre ripercorrere sinteticamente i fatti rilevanti, afferenti al Cont rapporto contrattuale, dai quali è scaturita la decisione di di risolvere il contratto di appalto di lavori perfezionatosi il 27.2.2020 (doc. 1), alla cui stipula avrebbe dovuto seguire la consegna dei lavori L'appaltatrice entro il termine di
45 giorni, come previsto dL'art. 1, lett. a), del capitolato speciale di appalto (doc.
12), in cui si specificava che il direttore dei lavori avrebbe comunicato “con congruo preavviso” il giorno e l'ora in cui l'esecutore dei lavori si sarebbe dovuto presentare.
Con lettera del 5.3.2020 (doc. 3), nelle more della consegna, la Pt_1 sollevava alcune specifiche contestazioni in ordine alla formulazione e L'analisi dei “prezzi aggiunti”, non osservanti quanto prescritto dL'art. 32, comma 2, del
DPR n. 207/2010, riproponendo, “come gìà fatto per le vie brevi, un incontro, nel più breve tempo possibile, rivolto alla definizione della insorgenda controversia”.
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
ADR, con nota del 10.3.2020 (doc. 4), contestava a sua volta i rilievi formulati dalla , evidenziando come questa non avesse sollevato alcun rilievo in Pt_1 precedenza, neppure al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o nella fase immediatamente successiva di svolgimento delle verifiche di legge propedeutiche alla stipula, ovvero L'atto dell'accettazione. La committente, pertanto, rappresentava alla controparte che – “qualora non fosse, entro e non oltre il 16 marzo 2020, espressamente rimossa da codesta società ogni eccezione sollevata e non fosse contestualmente dichiarata l'assoluta disponibilità, senza riserva alcuna, a dare esecuzione L'ordine LVM 17456 già sottoscritto dalle Cont Parti nei termini tecnico-economici ivi previsti, in ragione della necessità per di avviare quanto prima l'esecuzione dei lavori di cui trattasi” – avrebbe provveduto “senza alcuna esitazione, a risolvere il contratto per fatto dell'appaltatore, notificando tale provvedimento L'A.N.A.C.”
A tale intimazione dava riscontro la con nota del 10.3.2020 (doc. 5), Pt_1 rappresentando che essa aveva inteso evidenziare la sussistenza di errori materiali nella determinazione dei prezzi, “per i quali procederemo ad una contestazione formale da riportarsi in calce al registro di contabilità con una riserva da apporre in occasione della prima contabilizzazione.” L'appaltatrice svolte alcune considerazioni a sostegno della propria posizione, concludeva,
“nella speranza di riuscire a trovare una soluzione”, richiedendo “nuovamente un incontro nel più breve tempo possibile, rivolto alla definizione della insorgenda controversia”.
ADR, con lettera del 17.3.2020 (doc. 6), dopo avere riepilogato lo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti, qualificava – come sopra anticipato – la condotta e i rilievi dell'appaltatrice come manifestazioni della volontà di non dare esecuzione al contratto, nei termini e condizioni previsti, ritenendoli idonei ad integrare un grave inadempimento contrattuale, in considerazione del quale comunicava di risolvere il contratto di appalto.
2.2 Ritiene in primo luogo il tribunale che la condotta tenuta dalla – Pt_1 consistita nell'avere sollevato contestazioni in merito L'individuazione di alcuni prezzi soltanto successivamente alla stipula del contratto (e immediatamente dopo tale evento) e nell'avere reiteratamente sollecitato un incontro al fine di risolvere anticipatamente la controversia, che altrimenti le avrebbe imposto di formulare una contestazione formale nei documenti contrattuali – non integra alcuna delle ipotesi predeterminate di risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., contemplate L'art. 13, comma 2, del contratto di appalto mediante richiamo agli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14 e 16. Ciò si specifica sebbene sia superfluo, atteso Cont che non ha espressamente dichiarato di volersi avvalere della clausola
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risolutiva espressa, né ha espressamente menzionato alcuna delle suddette ipotesi, così come non ha richiamato alcuna delle ipotesi espressamente previste L'art. 26, commi 2 e 3, del capitolato speciale di appalto (doc. 12), peraltro insussistenti. Cont Nella comunicazione del 17.3.2020 ha infatti ricondotto la decisione di risolvere il contratto alla sussistenza di un inadempimento grave dell'appaltatore
(art. 1455 c.c.), per le ragioni precedentemente illustrate.
2.3 Passando L'accertamento della sussistenza della condotta inadempiente e dell'importanza che l'inadempimento rivestirebbe nell'ambito del rapporto contrattuale avendo riguardo L'interesse della parte non inadempiente, deve porsi in evidenza che:
- L'appaltatore di lavori pubblici è riconosciuto il diritto di fare valere i propri diritti di natura patrimoniale discendenti dal contratto e dal concreto svolgersi del rapporto, vuoi ricorrendo a modalità di composizione stragiudiziale, anche contemplate dalla legge, vuoi seguendo le procedure previste dalla disciplina in materia di contratti pubblici, a partire dL'iscrizione tempestiva delle riserve;
- nel caso in esame la – ritenendo che vi fossero profili di criticità – ha Pt_1 sollecitato una composizione anticipata della potenziale controversia (che sarebbe potuta insorgere qualora si fossero dovuti applicare i prezzi oggetto di rilievo), prima ancora che l'esecuzione del contratto avesse avuto inizio e senza prospettare l'intenzione di non eseguire i lavori qualora la propria richiesta non fosse stata accolta;
- di contro, la committente non aveva ancora dato impulso alle attività afferenti alla consegna dei lavori, il cui termine non era decorso (o comunque, per quanto Cont possa rilevare – avendo scelto di restare contumace – non ha fornito la prova di avervi provveduto, ad esempio comunicando il “congruo preavviso” di cui L'art. 11, lett. a, del capitolato speciale);
- le contestazioni sollevate dL'appaltatrice – sulla cui fondatezza il tribunale non si pronuncia, trattandosi di un'attività processuale in concreto irrilevante ai fini della decisione – sono adeguatamente esposte e motivate e non appaiono manifestamente infondate e pretestuose, benché attinenti a situazioni già conosciute o conoscibili, almeno in parte, già L'atto della presentazione dell'offerta o quantomeno L'atto della sottoscrizione del contratto per accettazione.
Tanto premesso, il tribunale ritiene che l'avere prospettato profili di criticità del rapporto, che avrebbero potuto determinare, in seguito, l'insorgere di una controversia, non costituisce una condotta inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto, e ciò pure nell'eventualità in cui ogni contestazione si rivelasse
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infondata; obblighi dell'appaltatore che in quella fase consistevano soltanto nell'attendere che la committente adempiesse, nel termine previsto, al proprio obbligo di procedere alla consegna dei lavori.
E neppure, nell'eventuale ipotesi della totale infondatezza delle contestazioni, potrebbe profilarsi l'inadempimento L'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell'esecuzione delle prestazioni imposte dal contratto, posto che la , come si è detto, si è limitata a proporre un incontro tra le Pt_1 parti al fine di esaminare la questione, senza prospettare alcuna consequenziale condotta in caso di esito negativo (né ponendo in essere alcuna condotta scorretta o inadempiente, se non altro per non essere stata posta in condizione di farlo, non essendo stata neppure prospettata la consegna dei lavori), se non quella di far valere, legittimamente e secondo le modalità previste, i diritti che avesse ritenuto a sè spettanti.
2.4 Per quanto sopra esposto il tribunale ritiene che la risoluzione per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice, a questa comunicata dalla committente con la lettera del 17.3.2020, è illegittima perché dichiarata in difetto del necessario presupposto dell'inadempimento della controparte. Cont
3 – Alla commissione di un illecito contrattuale da parte di , consistito nell'avere illegittimamente risolto il contratto di appalto oggetto di causa, consegue l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno in capo alla parte contrattuale ingiustamente destinataria della dichiarazione di risoluzione, nei limiti in cui sia fornita la prova dell'esistenza in concreto del danno e della sua entità.
La ha sostenuto di avere diritto al risarcimento con riferimento a tre voci Pt_1 di danno: il danno patrimoniale causato dalla risoluzione anticipata del contratto, il danno L'immagine e il danno da perdita di chance.
3.1 La società attrice, al paragrafo 8.1 dell'atto di citazione, ha fatto valere il danno patrimoniale conseguente L'illegittima risoluzione, con riferimento a tre distinti profili: la perdita dell'utile atteso;
il danno derivante dL'esercizio del diritto di recesso – in conseguenza dell'iscrizione nel casellario dell'NA – ad opera della CMA srl, con riferimento a un ordine relativo alla posa in opera di serramenti esterni costruiti con profilati in lega di alluminio, completo di vetrocamera;
le spese sostenute per il compenso del difensore nel giudizio amministrativo intentato innanzi al TAR per impugnare l'iscrizione al casellario dell'NA.
3.1.1 In ordine al primo profilo, si osserva che – con riferimento L'analoga ipotesi del recesso unilaterale del committente dal contratto di appalto – la Corte di Cassazione ha affermato che grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato
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l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito L'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi (Cass., ord. n. 9132/2012 e sentt. nn. 8853/2017 e 15304/2020).
La Suprema Corte ha anche affermato recentemente che, qualora sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, tra i quali ricade l'appalto privato
(oggetto di quella controversia;
n.d.e.), l'indennizzo spettante L'appaltatore per il danno da mancato guadagno patito a causa del recesso unilaterale del committente può essere quantificato in via equitativa applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pari al dieci per cento della differenza fra il corrispettivo pattuito e quello maturato per le opere parzialmente realizzate (ord. n. 16346/2024).
In applicazione degli enunciati criteri il danno per il mancato utile d'impresa connesso alla mancata percezione del corrispettivo dell'appalto, deve essere liquidato equitativamente in € 118.973,30, corrispondente al 10% dell'importo contrattuale, pari a € 1.189.730,00 al netto della detrazione degli oneri per la sicurezza, pari a € 123.267,54.
3.1.2 Per quanto attiene al secondo profilo, si rileva che l'attrice ha fornito la prova che il 20.12.2020 aveva ricevuto, dalla CMA srl, un ordine relativo alla posa in opera di serramenti esterni costruiti con profilati in lega di alluminio, completo di vetrocamera, per un corrispettivo pari a € 279.936,00 (doc. 20) e che la CMS, con nota del 25.1.2021, aveva esercitato il recesso dal contratto per non assumere gli eventuali rischi conseguenti al rapporto con un fornitore destinatario di una segnalazione L'NA (doc. 21); nella nota si fa espresso riferimento alla Cont segnalazione prot. NA n. 27608 del 10.4.2020, inoltrata da con riferimento alla risoluzione del contratto di appalto stipulato con la . Pt_1
Facendo anche in tal caso applicazione dei criteri illustrati in precedenza, il danno subito dalla perdita della commissione deve essere equitativamente liquidato in € 27.993,60, pari al 10% del corrispettivo concordato.
3.1.3 In ordine al terzo profilo, si ritiene che l'impugnazione innanzi al TAR Lazio della delibera NA di iscrizione nel casellario informatico emessa il 3.12.2020
(doc. 11), proposta con ricorso depositato il 13.10.2021 (doc. 19) debba esser posta in connessione causale con l'illegittima dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento, posto che a questa ha fatto seguito la segnalazione L'NA (doc. 9). Le spese sostenute per il compenso
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del difensore che ha difeso la società attrice nel giudizio amministrativo rappresentano quindi un depauperamento conseguente alla condotta illecita dell'impresa committente.
Tale voce di danno può essere riconosciuta e liquidata nella minor misura, rispetto a quella richiesta, di € 2.458,24, poiché soltanto con riferimento a tale importo l'attrice ha fornito la prova di avere eseguito il pagamento in favore dello studio legale IC e GI (doc. 17), mediante bonifico bancario del
28.1.2021, con causale “S7DO fattura da ricevere rif. Vs. pro forma”.
3.1.4 L'importo complessivamente riconoscibile, per le voci di danno sopra esaminate, ammonta a complessivi € 153.719,38.
3.2 Al paragrafo 8.2 dell'atto di citazione ha chiesto che sia risarcito il CP_7 danno L'immagine cagionatole dL'iscrizione nel casellario informatico dell'NA.
3.2.1 La giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale L'immagine anche in favore di una persona giuridica, con liquidazione equitativa.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12929/2007, aveva ritenuto che anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla
Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente,
e che pertanto, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.
Quanto alla liquidazione del danno, la Corte ha affermato che Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o L'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (cfr. anche sent. n.
22396/2013).
La Corte di Cassazione ha altresì chiarito, sempre con riferimento alla persona giuridica, che vi è lesione risarcibile allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile
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dalla collettività o da terzi (sent. n. 18082/2013) e che il pregiudizio L'immagine deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici
(sent. n. 20643/2016, ord. n. 19551/023), ovvero attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza (sent. n. 11446/2017, ord. n. 34026/2022).
3.2.2 Tanto premesso, il tribunale ritiene che la abbia assolto L'onere di Pt_1 allegazione e prova su di essa incombente, allegando e provando (doc. 15) di essere stata più volte invitata a rendere chiarimenti, con soccorso istruttorio, nell'ambito di alcune gare. Dalla documentazione prodotta emerge infatti, che nell'ambito socio-economico-imprenditoriale in cui l'impresa operava si era diffusa la notizia che quella era stata destinataria di una dichiarazione di risoluzione per grave inadempimento – ancorchè non giudiziale e in difetto di qualsivoglia accertamento della sussistenza dei suoi presupposti – e dell'iscrizione nel casellario NA.
Il tribunale ritiene che la descritta situazione consente di presumere ragionevolmente che in quell'ambito si era venuta a creare una sensazione di discredito, inteso come dubbio sulla capacità della di mantenere gli Pt_1 standard acquisiti. Con riferimento a tale fattispecie di danno L'immagine, la domanda risarcitoria può essere accolta.
Non può ritenersi provata, invece, la circostanza che la società sia stata esclusa da diverse procedure di gara e dal consorzio Atlante, oggetto di richiesta di prova per testimoni, poiché si tratta di fatti che l'attrice avrebbe dovuto provare documentalmente, producendo i provvedimenti di esclusione (prescindendo dalla riconducibilità di tale circostanza al danno L'immagine o al danno da perdita di chance, ovvero al danno curriculare).
3.2.3 Passando alla liquidazione del danno L'immagine, da effettuarsi in via equitativa, il tribunale ritiene che – sulla base degli elementi di prova acquisiti e in difetto di elementi più dettagliati – l'ammontare del danno possa ragionevolmente essere liquidato in € 25.000,00 L'attualità.
3.3 Da ultimo, al paragrafo 8.3 dell'atto di citazione l'attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno da perdita di chance e del danno curriculare.
Pur dovendo riconoscersi che – in astratto – l'illecita risoluzione del contratto di appalto e la successiva iscrizione nel casellario informatico dell'NA siano situazioni idonee a determinare sia la perdita della possibilità di conseguire un bene della vita, costituto nella fattispecie dalla partecipazione a gare di appalto e dL'aggiudicazione, sia l'impossibilità di arricchire il proprio curriculum professionale, nel quale indicare le commesse che l'impresa avrebbe potuto ottenere, il tribunale ritiene che le domande risarcitorie in esame non possano
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essere accolte. Intanto, infatti, può giungersi L'accertamento della loro fondatezza, in quanto sia fornita la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile: elementi costituiti dL'allegazione specifica e prova delle gare di appalto, o di altre situazioni riconducibili al concetto di “occasioni perdute”, alle quali l'attrice avrebbe potuto partecipare con possibilità di successo. Tale onere non è stato tuttavia assolto.
3.4 La somma di € 153.719,38, complessivamente liquidata a titolo di risarcimento dei danni scrutinati al paragrafo 3.1, deve essere maggiorata della rivalutazione e degli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. maturati anno per anno sulla somma via via rivalutata, con decorrenza dalla data di comunicazione della risoluzione, trattandosi di danni patrimoniali relativi a spese sostenute L'epoca della condotta illecita ovvero liquidati equitativamente con riferimento a parametri monetari riferiti al tempo della commissione dell'illecito.
L'importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni suddetti, come sopra parametrato L'attualità, ammonta pertanto a € 201.218,96, al quale deve aggiungersi la somma di € 25.000,00, già liquidata L'attualità a titolo di risarcimento del danno L'immagine, per complessivi € 226.218,96, oltre ad interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. maturati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino L'integrale pagamento.
4 – Le spese processuali sono poste a carico della parte prevalentemente soccombente e sono liquidate nel dispositivo con riferimento al valore della causa corrispondente L'importo riconosciuto come dovuto, previa compensazione per un quarto in considerazione del rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e del danno curriculare.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulle domande proposte dalla Parte_1 nei confronti della , così provvede:
[...] Controparte_1
a) dichiara l'illegittimità della risoluzione per grave inadempimento del contratto d'appalto dei lavori di allestimento dell'area di sicurezza nella zona di estensione del Terminal 1 dell'Aeroporto del 27.2.2020, comunicata da Controparte_4 L'appaltatrice con lettera Controparte_3 Parte_1 del 17.3.2020;
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b) rigetta le domande di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance e del danno curricolare;
c) accoglie le altre domande risarcitorie e condanna al Controparte_3 pagamento in favore della della somma Parte_1 complessiva di € 226.218,96, oltre ad interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. maturati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino L'integrale pagamento;
d) condanna al pagamento in favore della Controparte_3 [...] delle spese processuali, che – previa compensazione per un Parte_1 quarto – liquida per la restante parte in € 10.577,25 per compensi e in € 408,75 per spese, oltre a spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Roma, il 17.11.2025
Il Giudice Federico Salvati
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