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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 18/09/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2352/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. MA Stefania del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. MA Stefania del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 02/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in AV SE (VC) il 07/07/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte II - Serie A, Anno 2007.
Dall'unione è nato, in data 14/05/2009, il figlio , ancora minore. Per_1
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 14/05/2020 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in AV SE (VC) il 07/07/2007, trascritto nei Registri dello Stato
[...] CP_1
Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte II - Serie A, Anno 2007 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la casa coniugale, con gli arredi ivi contenuti, sita in AV SE via
Dott. Secondino MA n. 4, di proprietà della sig.ra rimanga assegnata CP_1 alla stessa unitamente agli arredi che rimangono di sua proprietà;
pagina 2 di 4 2. DÀ ATTO che Entrambi i coniugi riconoscono che non ricorrono i presupposti per poter reciprocamente pretendere un contributo al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e percettori di redditi propri;
3. DÀ ATTO che i coniugi hanno già provveduto a dividere il patrimonio mobiliare, compresi i beni comuni ed i regali di nozze;
4. DISPONE che il figlio minore sia affidato congiuntamente a entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a proprio piacimento, previo accordo tra i coniugi circa la modalità ed i tempi e compatibilmente con gli impegni scolastici di . Inoltre, il Sig. ha facoltà Per_1 Parte_1 di tenere con sé a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera previo Per_1 accordo tra i genitori;
5. DISPONE che genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. I genitori si impegnano affinché il minore mantenga rapporti significativi con i nonni materni e paterni;
6. DISPONE che il sig. corrisponda alla Sig.ra MA, quale contributo a titolo Parte_1 di mantenimento del figlio , l'importo mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio. Le spese straordinarie dovranno essere suddivise al 50% tra i genitori. I coniugi, relativamente alle spese afferenti al figlio , dichiarano di conoscere e richiamare integralmente le Per_1 previsioni contenute nel protocollo d'intesa del Tribunale di Vercelli;
7. AUTORIZZA la sig.ra che altresì detrae integralmente le spese di , CP_1 Per_1
a percepire integralmente l'assegno unico;
8. DISPONE che il figlio trascorra, durante le vacanze estive, 7 giorni, anche non Per_1 consecutivi con il padre. Per quanto attiene al periodo natalizio, trascorrerà con i Per_1 genitori, ad anni alterni, dalla mattina del 24 al 31 dicembre, salvo il giorno di Natale in cui dovrà essere consentito ad di incontrare nel pomeriggio e rimanere con l'altro Per_1 genitore sino a dopo cena, per lo scambio dei regali, nonché dal 1° gennaio al 7 gennaio, salvo diversi accordi tra le parti e salvo preferenze e richieste del minore che dovranno sempre essere tenute in considerazione dai genitori. Il minore, inoltre, trascorrerà Pasqua con un genitore e TT con l'altro, ad anni alterni;
9. DÀ ATTO che il Sig. presta la propria attività lavorativa come lavoratore Parte_1 autonomo;
10. DÀ ATTO che la Sig.ra MA presta la propria attività lavorativa presso in Romagnano
SE presso GI CH, ditta individuale la Gio Hairsalon;
11. DÀ ATTO che le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore come previsto dalla legge;
12. DÀ ATTO che le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra avendo definito ogni questione di natura patrimoniale salvo quanto quivi previsto;
13. DÀ ATTO che le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2352/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. MA Stefania del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. MA Stefania del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 02/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in AV SE (VC) il 07/07/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte II - Serie A, Anno 2007.
Dall'unione è nato, in data 14/05/2009, il figlio , ancora minore. Per_1
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 14/05/2020 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in AV SE (VC) il 07/07/2007, trascritto nei Registri dello Stato
[...] CP_1
Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte II - Serie A, Anno 2007 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la casa coniugale, con gli arredi ivi contenuti, sita in AV SE via
Dott. Secondino MA n. 4, di proprietà della sig.ra rimanga assegnata CP_1 alla stessa unitamente agli arredi che rimangono di sua proprietà;
pagina 2 di 4 2. DÀ ATTO che Entrambi i coniugi riconoscono che non ricorrono i presupposti per poter reciprocamente pretendere un contributo al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e percettori di redditi propri;
3. DÀ ATTO che i coniugi hanno già provveduto a dividere il patrimonio mobiliare, compresi i beni comuni ed i regali di nozze;
4. DISPONE che il figlio minore sia affidato congiuntamente a entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a proprio piacimento, previo accordo tra i coniugi circa la modalità ed i tempi e compatibilmente con gli impegni scolastici di . Inoltre, il Sig. ha facoltà Per_1 Parte_1 di tenere con sé a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera previo Per_1 accordo tra i genitori;
5. DISPONE che genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. I genitori si impegnano affinché il minore mantenga rapporti significativi con i nonni materni e paterni;
6. DISPONE che il sig. corrisponda alla Sig.ra MA, quale contributo a titolo Parte_1 di mantenimento del figlio , l'importo mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio. Le spese straordinarie dovranno essere suddivise al 50% tra i genitori. I coniugi, relativamente alle spese afferenti al figlio , dichiarano di conoscere e richiamare integralmente le Per_1 previsioni contenute nel protocollo d'intesa del Tribunale di Vercelli;
7. AUTORIZZA la sig.ra che altresì detrae integralmente le spese di , CP_1 Per_1
a percepire integralmente l'assegno unico;
8. DISPONE che il figlio trascorra, durante le vacanze estive, 7 giorni, anche non Per_1 consecutivi con il padre. Per quanto attiene al periodo natalizio, trascorrerà con i Per_1 genitori, ad anni alterni, dalla mattina del 24 al 31 dicembre, salvo il giorno di Natale in cui dovrà essere consentito ad di incontrare nel pomeriggio e rimanere con l'altro Per_1 genitore sino a dopo cena, per lo scambio dei regali, nonché dal 1° gennaio al 7 gennaio, salvo diversi accordi tra le parti e salvo preferenze e richieste del minore che dovranno sempre essere tenute in considerazione dai genitori. Il minore, inoltre, trascorrerà Pasqua con un genitore e TT con l'altro, ad anni alterni;
9. DÀ ATTO che il Sig. presta la propria attività lavorativa come lavoratore Parte_1 autonomo;
10. DÀ ATTO che la Sig.ra MA presta la propria attività lavorativa presso in Romagnano
SE presso GI CH, ditta individuale la Gio Hairsalon;
11. DÀ ATTO che le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore come previsto dalla legge;
12. DÀ ATTO che le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra avendo definito ogni questione di natura patrimoniale salvo quanto quivi previsto;
13. DÀ ATTO che le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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