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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/10/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.3884/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/02/1973, residente in [...]1 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Elisabetta Colla (C.F.
, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._3
10/05/1963, residente in [...]3, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Montecucco (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 04/04/2019 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La figlia minore (nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
) viene affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, C.F._5 con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, attualmente presso la casa coniugale sita in Genova, Via Giordano n. 14/1 ove è rimasta a vivere dopo la cessazione della convivenza dei genitori e trasferimento del padre altrove (nell'ottobre 2024).
2) Il padre, Dott. vedrà e terrà con sé la figlia minore nei seguenti Parte_2 tempi e modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera (dopo cena);
- due pomeriggi infrasettimanali, attualmente il martedì ed il giovedì
(indicativamente dalle 16.00 alle 20.30);
- per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo di fermo scolastico estivo, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. Periodo di eguale durata sarà trascorso anche dalla madre insieme alla figlia, con impegno reciproco dei genitori a comunicarsi indirizzo e recapiti telefonici della località di villeggiatura in cui eventualmente si recheranno con la figlia stessa.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - una settimana durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale quanto ai giorni delle principali Festività (25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio);
- durante le vacanze pasquali con alternanza.
Quanto sopra salvo diversi accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze tutte della figlia minore nonché degli impegni lavorativi di ciascun genitore.
3) I genitori si impegnano a collaborare fattivamente e lealmente nell'assolvimento dei compiti di cura ed accudimento della figlia nonché nell'assunzione delle decisioni di principale importanza (a titolo esemplificativo scolastiche, mediche) che verranno prese di comune accordo, tenendosi reciprocamente informati di tutto quanto riguardante la figlia stessa, con modalità e tempi di dialogo costante e diretto, nel rispetto del diritto della stessa a mantenere con ciascun genitore un rapporto significativo (bigenitorialità) e a non essere coinvolta in alcun modo in eventuali problematiche afferenti la coppia genitoriale.
4) Il Dott. corrisponderà alla signora un Parte_2 Parte_1
contributo mensile per il mantenimento della figlia minore in via Persona_1 anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e per dodici mensilità annuali, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate già note, l'importo di € 550,00= (oltre
Istat annuale ed automatica a decorrere dalla dodicesima mensilità successiva a quella di sottoscrizione del ricorso introduttivo, datato 5 giugno 2025).
5) In considerazione della disparità di disponibilità economiche, reddituali e patrimoniali, attualmente esistente tra i coniugi in favore del Dott. Parte_2
le spese straordinarie per la figlia minore di cui al verbale di riunione del Tribunale di Genova del 16.09.2016 (cui le parti fanno espresso ed integrale riferimento e da intendersi qui ritrascritto quale parte essenziale del presente accordo) saranno tra di essi ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 6) La casa coniugale sita in Genova, Via Giordano n. 14/1, di proprietà esclusiva del Dott. viene assegnata in uso abitativo alla madre signora in Pt_2 Pt_1
quanto genitore collocatario della figlia minore e convivente con essa nel detto immobile dopo la cessazione della convivenza avvenuta nell'ottobre 2024. Le spese di amministrazione ordinarie e le utenze saranno a carico della signora
(che vi sta già provvedendo) mentre le straordinarie (inclusa la rata di Pt_1 mutuo) resteranno a carico del proprietario, Dott. come per legge e come da Pt_2
impegni contrattuali con l'Istituto mutuante.
7) Fermo quanto previsto alla clausola n. 6 che precede, l'immobile casa coniugale verrà alienato a terzi e, con il ricavato della vendita, il Dott. a Parte_2 definitiva sistemazione dei rispettivi rapporti economici e patrimoniali con la signora si impegna ad acquistare altro immobile da intestare in proprietà Pt_1
esclusiva alla figlia (previa autorizzazione del Giudice Tutelare se ancora minorenne al momento dell'acquisto).
8) Sempre a definitiva sistemazione dei rispettivi rapporti economici e patrimoniali, dato atto dell'impegno profuso dalla madre nell'accudimento della figlia e della famiglia nel corso del rapporto matrimoniale e degli apporti anche così dalla stessa forniti al menage familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché a scioglimento del regime legale della comunione dei beni, il
Dott. si impegna altresì a corrispondere alla signora Parte_2 Pt_1 contestualmente alla stipula del rogito di acquisto immobiliare di cui alla clausola n. 7 che precede, l'importo forfettariamente quantificato in € 40.000=. La signora presta fin d'ora il proprio pieno consenso al riguardo e si impegna a Pt_1
collaborare fattivamente, per quanto occorrente, consentendo, dalla sottoscrizione del presente atto, l'accesso al mediatore immobiliare ed ai relativi clienti, al fine del completamento della suddetta operazione immobiliare ed economica.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 9) Le Parti, per quanto occorrente, dichiarano espressamente che l'accordo patrimoniale di cui alle clausole nn. 7 e 8, che precedono è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e poiché essi con il presente accordo, si impegnano ad operare, in esecuzione dell'accordo stesso, anche attribuzioni immobiliari ed economiche, chiedono pertanto l'applicazione in loro favore dei benefici di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154 (che ha dichiarata l'illegittimità parziale dell'art. 19 della
Legge 6 marzo 1987, n. 74), alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000, n. 49/E, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 ed alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio
2014.
10) Sempre a scioglimento della comunione legale dei beni, l'autovettura Dacia
Duster targata GE560ME e il motoveicolo Tricity Yamaha targata FJ50428 vengono riconosciuti ed attribuiti in proprietà esclusiva al Dott. (già Parte_2
intestatario degli stessi).
11) Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, rinunciando così a richiedersi qualsivoglia contributo al rispettivo mantenimento.
12) I Signori e si concedono, sin d'ora, Parte_1 Parte_2
reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per il personale espatrio, obbligandosi a compiere insieme tutte le pratiche necessarie presso i competenti uffici per il rilascio e/o rinnovo del documento di identità della figlia minore, anche valido per l'espatrio e del suo passaporto.
16) Le clausole del presente accordo avranno efficacia a far data dalla sottoscrizione del ricorso.
17) Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009, Numero 79, Parte I, Serie 1, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/02/1973, residente in [...]1 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Elisabetta Colla (C.F.
, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._3
10/05/1963, residente in [...]3, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Montecucco (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 04/04/2019 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La figlia minore (nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
) viene affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, C.F._5 con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, attualmente presso la casa coniugale sita in Genova, Via Giordano n. 14/1 ove è rimasta a vivere dopo la cessazione della convivenza dei genitori e trasferimento del padre altrove (nell'ottobre 2024).
2) Il padre, Dott. vedrà e terrà con sé la figlia minore nei seguenti Parte_2 tempi e modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera (dopo cena);
- due pomeriggi infrasettimanali, attualmente il martedì ed il giovedì
(indicativamente dalle 16.00 alle 20.30);
- per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo di fermo scolastico estivo, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. Periodo di eguale durata sarà trascorso anche dalla madre insieme alla figlia, con impegno reciproco dei genitori a comunicarsi indirizzo e recapiti telefonici della località di villeggiatura in cui eventualmente si recheranno con la figlia stessa.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - una settimana durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale quanto ai giorni delle principali Festività (25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio);
- durante le vacanze pasquali con alternanza.
Quanto sopra salvo diversi accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze tutte della figlia minore nonché degli impegni lavorativi di ciascun genitore.
3) I genitori si impegnano a collaborare fattivamente e lealmente nell'assolvimento dei compiti di cura ed accudimento della figlia nonché nell'assunzione delle decisioni di principale importanza (a titolo esemplificativo scolastiche, mediche) che verranno prese di comune accordo, tenendosi reciprocamente informati di tutto quanto riguardante la figlia stessa, con modalità e tempi di dialogo costante e diretto, nel rispetto del diritto della stessa a mantenere con ciascun genitore un rapporto significativo (bigenitorialità) e a non essere coinvolta in alcun modo in eventuali problematiche afferenti la coppia genitoriale.
4) Il Dott. corrisponderà alla signora un Parte_2 Parte_1
contributo mensile per il mantenimento della figlia minore in via Persona_1 anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e per dodici mensilità annuali, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate già note, l'importo di € 550,00= (oltre
Istat annuale ed automatica a decorrere dalla dodicesima mensilità successiva a quella di sottoscrizione del ricorso introduttivo, datato 5 giugno 2025).
5) In considerazione della disparità di disponibilità economiche, reddituali e patrimoniali, attualmente esistente tra i coniugi in favore del Dott. Parte_2
le spese straordinarie per la figlia minore di cui al verbale di riunione del Tribunale di Genova del 16.09.2016 (cui le parti fanno espresso ed integrale riferimento e da intendersi qui ritrascritto quale parte essenziale del presente accordo) saranno tra di essi ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 6) La casa coniugale sita in Genova, Via Giordano n. 14/1, di proprietà esclusiva del Dott. viene assegnata in uso abitativo alla madre signora in Pt_2 Pt_1
quanto genitore collocatario della figlia minore e convivente con essa nel detto immobile dopo la cessazione della convivenza avvenuta nell'ottobre 2024. Le spese di amministrazione ordinarie e le utenze saranno a carico della signora
(che vi sta già provvedendo) mentre le straordinarie (inclusa la rata di Pt_1 mutuo) resteranno a carico del proprietario, Dott. come per legge e come da Pt_2
impegni contrattuali con l'Istituto mutuante.
7) Fermo quanto previsto alla clausola n. 6 che precede, l'immobile casa coniugale verrà alienato a terzi e, con il ricavato della vendita, il Dott. a Parte_2 definitiva sistemazione dei rispettivi rapporti economici e patrimoniali con la signora si impegna ad acquistare altro immobile da intestare in proprietà Pt_1
esclusiva alla figlia (previa autorizzazione del Giudice Tutelare se ancora minorenne al momento dell'acquisto).
8) Sempre a definitiva sistemazione dei rispettivi rapporti economici e patrimoniali, dato atto dell'impegno profuso dalla madre nell'accudimento della figlia e della famiglia nel corso del rapporto matrimoniale e degli apporti anche così dalla stessa forniti al menage familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché a scioglimento del regime legale della comunione dei beni, il
Dott. si impegna altresì a corrispondere alla signora Parte_2 Pt_1 contestualmente alla stipula del rogito di acquisto immobiliare di cui alla clausola n. 7 che precede, l'importo forfettariamente quantificato in € 40.000=. La signora presta fin d'ora il proprio pieno consenso al riguardo e si impegna a Pt_1
collaborare fattivamente, per quanto occorrente, consentendo, dalla sottoscrizione del presente atto, l'accesso al mediatore immobiliare ed ai relativi clienti, al fine del completamento della suddetta operazione immobiliare ed economica.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 9) Le Parti, per quanto occorrente, dichiarano espressamente che l'accordo patrimoniale di cui alle clausole nn. 7 e 8, che precedono è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e poiché essi con il presente accordo, si impegnano ad operare, in esecuzione dell'accordo stesso, anche attribuzioni immobiliari ed economiche, chiedono pertanto l'applicazione in loro favore dei benefici di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154 (che ha dichiarata l'illegittimità parziale dell'art. 19 della
Legge 6 marzo 1987, n. 74), alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000, n. 49/E, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 ed alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio
2014.
10) Sempre a scioglimento della comunione legale dei beni, l'autovettura Dacia
Duster targata GE560ME e il motoveicolo Tricity Yamaha targata FJ50428 vengono riconosciuti ed attribuiti in proprietà esclusiva al Dott. (già Parte_2
intestatario degli stessi).
11) Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, rinunciando così a richiedersi qualsivoglia contributo al rispettivo mantenimento.
12) I Signori e si concedono, sin d'ora, Parte_1 Parte_2
reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per il personale espatrio, obbligandosi a compiere insieme tutte le pratiche necessarie presso i competenti uffici per il rilascio e/o rinnovo del documento di identità della figlia minore, anche valido per l'espatrio e del suo passaporto.
16) Le clausole del presente accordo avranno efficacia a far data dalla sottoscrizione del ricorso.
17) Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009, Numero 79, Parte I, Serie 1, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7