Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO in procedimento n. 4208/2024 R.G.L. promosso da
, con l'avv. CONTI CHRISTIAN e l'avv. Parte_1
ARDIZZONE ALESSIO
CONTRO
Controparte_1
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025, le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che parte ricorrente ha depositato note scritte il 24/02/2025
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 4208/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. CONTI Parte_1
CHRISTIAN e dall'avv. ARDIZZONE ALESSIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori predetti in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
legale rappresentate pro tempore,
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia del
[...]
, qui dichiarata, dichiara che fra le parti si è svolto di Controparte_1
fatto un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, di volta in volta rinnovato senza soluzione di continuità, per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore scolastico, nel periodo dal 1/01/2000 al 1/09/2018, data dell'immissione in ruolo del quale collaboratore Parte_1
scolastico, e condanna il Controparte_1
alla ricostruzione della carriera del ricorrente con la valutazione, quali
[...]
servizi pre-ruolo, di tutti quelli prestati in suo favore, formalmente con contratti di lavoro alle dipendenze della , dall'1/01/2000 Controparte_2
e sino al 31/08/2018, senza soluzione di continuità, e alla collocazione del medesimo ricorrente nella classe stipendiale conseguente al predetto riconoscimento, di 18 anni e 8 mesi di servizio pre-ruolo alla data dell'immissione in ruolo, e così nella terza fascia stipendiale del CCNL di settore (15-20 anni).
Condanna il convenuto al pagamento delle conseguenti differenze CP_1
retributive di anzianità dalla data dell'immissione in ruolo, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo effettivo, nonché al pagamento delle differenze retributive relative al periodo di pre-ruolo, dal 1/01/2000 al 31/08/2018, calcolate fra quanto percepito da parte della e Controparte_2
quanto dovuto in applicazione del CCNL a un collaboratore scolastico dipendente del convenuto, ivi compresi gli scatti di anzianità, come se CP_1
il ricorrente fosse stato sin dall'inizio assunto a tempo indeterminato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in euro 8.000,00, oltre spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovute come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/03/2024 parte ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere lavorato in favore del in forza di reiterati contratti di lavoro formalmente stipulati con la Controparte_2
dall'1/1/2000 sino al 31/8/2018, lamentava la illegittimità dei suddetti contratti, deducendo di avere di fatto prestato lavoro di natura subordinata, quale collaboratore scolastico, alle dirette dipendenze del convenuto;
CP_1
deduceva di essere stato poi assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1 settembre 2018, in forza di un concorso indetto secondo quanto stabilito dalla legge finanziaria del 2017.
Rappresentava il ricorrente di aver inoltrato al , in data 15/12/2020, CP_1
istanza di ricostruzione della carriera con i predetti servizi pre-ruolo, rigettata dal
. CP_1
Concludeva, quindi, chiedendo:
“Preliminarmente accertare la nullità del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la coop. Istruzione
Pubblica e conseguentemente accertare la natura di fatto subordinata del rapporto di lavoro alle dipendenze del;
Conseguentemente accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini economici dell'intero servizio non di ruolo interamente prestato nell'Amministrazione scolastica prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
Per l'effetto, quindi, condannare il a corrispondere al Sig. Controparte_1 Parte_1
le differenze retributive da determinarsi a mezzo CTU e, ancora per l'effetto ai sensi dell'art. 2126 cod civ riconoscergli gli incrementi stipendiali correlati alla progressione stipendiale cui il ricorrente avrebbe avuto diritto laddove fosse stato inquadrato stabilmente come personale
ATA, alle dipendenze del convenuto calcolati in base alle tabelle retributive contenute CP_1
nei CCNL per il Comparto Scuola per tempo vigente, oltre rivalutazione monetaria ed accessori nella misura dovuta per legge”.
Non si costituiva, invece, in giudizio parte convenuta, benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Nelle note conclusive, parte ricorrente chiedeva decidere la causa accogliendo le conclusioni di cui in ricorso, conseguentemente pronunciando condanna generica.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali.
In particolare, i testi, sentiti all'udienza del 20/01/2024, hanno dichiarato:
: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Sono stato Dirigente Parte_2
Scolastico in diversi Istituti e probabilmente il ricorrente avrà lavorato in una di queste, ma non posso ricordare il nome dello stesso. A.D.R.: Riconosco il doc. n. 9 allegato al ricorso
e in particolare la nomina dei preposti alla sicurezza dell'Istituto
Mantegna Borsellino, a mia firma, che confermo, in cui viene nominato come sostituto addetto alla sicurezza dell'interruzione erogazione energia elettrica proprio il ricorrente, altresì nominato addetto in relazione all'ordine di evacuazione e alla attivazione e controllo degli estintori. Posso dire che io sono andato in pensione nel 2018 e che già non ero Dirigente Scolastico del predetto
Istituto, dal quale credo di essere andato via nel 2012, circa. Il ricorrente era stato nominato in quanto collaboratore scolastico presso l'Istituto e dotato di qualità e caratteristiche che lo rendevano adatto al compito. A.D.R.: Ricordo che il ricorrente era LSU e in particolare veniva gestito da una cooperativa di cui non ricordo il nome;
noi pagavamo su fattura la cooperativa.
Il ricorrente e i suoi colleghi dipendenti della cooperativa avevano le stesse mansioni dei collaboratori scolastici ed era il Direttore dei Servizi
Amministrativi della scuola che impartiva loro gli ordini di servizio e assegnava i servizi, distribuendoli fra i dipendenti del e il CP_1 ricorrente e i suoi colleghi, per quanto ricordo senza particolari distinzioni”.
CELSA CLAUDIO: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché ero il
Direttore dei Servizi generali Amministrativi dell'Istituto Mantegna Bonanno e io nel 2012 conobbi il ricorrente, che già lavorava all'Istituto Mantegna Borsellino, Istituto che nel 2012 venne accorpato alla Direzione Didattica Bonanno, dove io facevo il DSGA e rimasi io il
DSGA dell'intera complessiva Istituzione scolastica. A.D.R.: Il ricorrente faceva le pulizie come le facevano i collaboratori scolastici dipendenti del
, anche se era dipendente di una cooperativa, che non ricordo se fosse la Pubblica CP_1
Istruzione o la Istruzione Pubblica. A.D.R.: Ero io che davo al ricorrente gli ordini di servizio o meglio le disposizioni al ricorrente e agli altri collaboratori dipendenti delle cooperative, mandando poi comunicazione alla cooperativa. A.D.R.: Il ricorrente quando si assentava a volte chiamava la scuola e altre volte la cooperativa e la cooperativa mi aveva riferito telefonicamente che il certificato medico di malattia veniva presentato dai lavoratori alla cooperativa. A.D.R.: Prendo atto che il ricorrente era stato nominato addetto alla sicurezza come da piano che mi viene mostrato, che era stato redatto dal Dirigente Scolastico Pt_2
che già era andato via quando le scuole vennero accorpate. I soggetti che possono essere nominati come addetti alla sicurezza di norma sono lavoratori della scuola, in particolare persone fra cui anche i collaboratori scolastici che svolgono il servizio nel piano o comunque nel luogo della scuola che consente di verificare i servizi di sicurezza ed esserne responsabili.
i parte ric.: Io ho lavorato presso l'Istituto predetto fino al 31.08.2018 e il ricorrente CP_4
lavorava ancora lì”.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori della parte ricorrente insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste, come sopra detto;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico. Ciò premesso, deve condiviso pienamente l'iter motivazionale seguito dalla
Corte d'Appello (sentenza n. 584/2023) e da questo Tribunale Sezione Lavoro nelle sentenze in atti, relativamente ad alcune fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, in tema di co.co.co stipulati con personale ATA e di L.S.U. assunti presso la P.A., pronunce che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., condividendosene pienamente l'iter motivazionale.
Va in primo luogo rilevato come gli obiettivi pubblicistici volti a favorire la fuoriuscita dal bacino dei disoccupati dei soggetti appartenenti alla platea degli
LSU sono stati perseguiti nel tempo dal legislatore attraverso provvedimenti legislativi e regolamentari che hanno programmato l'affidamento a tali soggetti di incarichi a tempo di collaborazione coordinata e continuativa (D. lgs. n.
81/2000), oppure la sottoscrizione di convenzioni con società cooperative e poi di contratti di lavoro con queste ultime da parte di ex LSU, come accaduto alla ricorrente (D.L.vo n. 468/1997).
In particolare, l'art. 10 del D.L.vo 468/1997 citato ha previsto che: “Occupazione dei soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili
1. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (che comprendono gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado), al momento della progettazione dei lavori stessi deliberano che, in continuità con i progetti medesimi:
a) promuoveranno la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti in questione, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché' promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati;
tale condizione andrà rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi;
b) affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica, lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché' promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
2. Gli enti interessati possono prevedere che le società miste di cui al comma 1, lettera a), abbiano capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del socio privato anche sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei confronti delle società di capitale, anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili che hanno preceduto la costituzione delle società miste, nonché' nei confronti delle agenzie di promozione e di lavoro individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al
40 per cento da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché' promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.”.
Il ricorrente ha dedotto che tali rapporti di lavoro, da lui stipulati quale socio lavoratore con la Pubblica, sulla scorta di convenzione Controparte_2
stipulata e successivamente rinnovata di anno in anno (vedi Convenzione in atti) dal convenuto, nelle loro concrete modalità di attuazione abbiano CP_1 subito una sensibile alterazione in direzione di un assetto equiparabile in tutto e per tutto ad un vero e proprio rapporto di pubblico impiego corrispondente alla figura di ruolo del collaboratore scolastico, svolto alle dirette dipendenze dell'Amministrazione. Per via dell'assoggettamento gerarchico e funzionale che ne è conseguito il lavoratore ha pertanto invocato, da un lato, l'accertamento di rapporti di lavoro subordinato alle dirette dipendenze dell'Amministrazione e, per ulteriore corollario, il diritto, alle differenze retributive ricollegate alla minore remunerazione percepita ed al mancato riconoscimento dell'anzianità di carriera sul piano giuridico ed economico. Ebbene, sebbene sia vero che “i lavori socialmente utili per come disciplinati dalla legge (art. 8 comma 1° D. Lgs. n. 568/97 e art.4 comma 1° D. lgs. n. 81/2000) sono idealmente incompatibili con la costituzione di un rapporto di lavoro propriamente inteso (v. art. 4 comma 1° D. Lgs. n. 81/2000 il quale recita:
1. L'utilizzo nelle attività di cui all'art. 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro) in quanto traggono origine da motivi assistenziali, riguardano un impegno lavorativo certamente precario, non determinano la cancellazione dalle liste di collocamento, essi presentano caratteri del tutto peculiari quali l'occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro e la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali, con la conseguenza che il lavoratore socialmente utile, non essendo un dipendente, e non configurandosi alcun rapporto di lavoro subordinato, neppure può godere delle garanzie e delle tutele per tale condizione previste” (Consiglio Stato, sez. VI,
27/06/2007, n. 3664; Cassazione civile, sez. un., 22/02/2005, n. 3508), non è meno vero che, una volta che tali rapporti di matrice assistenziale siano stati istituzionalizzati e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica
(lavoro subordinato alle dipendenze di Cooperativa in convenzione con il
), essi debbano essere assoggettati alla disciplina che è loro propria, ivi CP_1
inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata e/o al soggetto reale datore di lavoro. Come affermato da ultimo dalla S.C., infatti, “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea” (Cass. n. 10951 del 8/5/2018). Ha soggiunto la Corte di
Cassazione che “anche la qualificazione normativa ha valore dirimente soltanto qualora le modalità di svolgimento non si siano in nessun modo discostate dalla previsione di legge, sicchè la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.”.
Non è dubbio che il medesimo ragionamento debba essere trasposto anche all'ipotesi di specie, in cui quello svolto risulta pienamente provato essersi atteggiato come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze dell'Amministrazione, invece che del soggetto formale datore di lavoro.
Nel caso di specie, infatti, è accaduto che - a dispetto dell'interesse giuridico espresso nella convenzione tra il e la Cooperativa Istruzione Pubblica CP_1
e nei successivi contratti fra questa e il lavoratore, il quale esclude la sussistenza un vincolo diretto di subordinazione con l'Amministrazione scolastica - le modalità in concreto del rapporto abbiano assunto le forme tipiche della eterodirezione direttamente esercitata da quest'ultima, e non dalla Cooperativa formale datore di lavoro, che non ha mai svolto alcuna attività diversa dalla stipula delle convenzioni citate e la cui stessa costituzione era finalizzata unicamente alla stipula dei contratti di lavoro da svolgere presso le scuole da parte di soggetti ex LSU, come la parte ricorrente (vedi prove testimoniali e ordini di servizio in atti).
Conduce a tale affermazione l'esame dei documenti in atti e delle risultanze delle prove testimoniali assunte, dal quale risulta provato che parte ricorrente, nel corso dei rapporti di lavoro in questione presso gli Istituti scolastici, svolse una prestazione definita quale collaboratore scolastico, venendo sottoposto alle condizioni e prerogative tipiche del personale di ruolo con riferimento all'orario di servizio osservato e all'assoggettamento gerarchico e disciplinare, come dimostrano il controllo delle presenze e la comunicazione e richiesta di autorizzazione per i giorni di assenza per malattia e per i giorni di ferie. Trattasi
a ben vedere di modalità di svolgimento della prestazione incompatibili con lo status dichiarato di lavoratore dipendente della la quale non ha mai CP_2
esercitato sul ricorrente né un potere di organizzazione né un potere di direzione, atteso che tutte le prerogative datoriali erano esercitate di fatto dall'Istituto scolastico presso cui il ricorrente lavorava;
ciò consente l'operazione di riqualificazione del vincolo lavorativo de quo sotto il regime di un vero e proprio rapporto di pubblico impiego di fatto, alle dipendenze del convenuto. CP_1
Accertato, così lo svolgimento di fatto da parte del ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del convenuto con le mansioni e CP_1
nel periodo sopra detti, vanno esaminate le conseguenti domande proposte dal ricorrente.
Dall'accertamento che il rapporto di lavoro si è svolto di fatto in maniera subordinata alle dirette dipendenze dell'Amministrazione consegue che, ove in esso sia stato previsto un termine finale, lo stesso dovrà essere sussunto nella fattispecie del lavoro subordinato a tempo determinato (affetto da nullità se stipulato in assenza delle condizioni di legge), ai fini della necessaria conformazione del diritto interno a quello dell'Unione europea, come già più sopra affermato con riferimento al diritto agli aumenti retributivi di anzianità.
Da ciò consegue il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente maturata nel periodo pre-ruolo, e quindi del diritto ad essere collocata a decorrere dal 01/09/2018 nella fascia stipendiale 15/20, corrispondente alla effettiva anzianità di servizio maturata, di anni 18 anni e 8 mesi, dall'1/1/2000 sino alla data predetta, senza soluzione di continuità. Sul punto, infatti, deve essere richiamato l'orientamento della Suprema Corte di cassazione che pronunciandosi sul punto ha statuito che “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. civ. sez. lav. 28 novembre
2019, n. 31150).
Nel caso di specie, deve escludersi la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, con la conseguenza di dover dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio preruolo effettivamente prestato.
La circostanza che i contratti in oggetto non siano stati convertiti e che vengano in luce come rapporti di lavoro di mero fatto non impedisce la chiesta ricostruzione della carriera con i relativi servizi prestati nel periodo di pre-ruolo, anche se formalmente prestati alle dipendenze della Controparte_2
[...]
Ed invero, la clausola 4 dell'Accordo quadro più volte citato dispone: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per
l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità si servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.”.
Con la sentenza del 13 settembre 2007 (procedimento Persona_1
C307/05), la Corte di Giustizia, nel ribadire l'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, facenti parte dei principi generali del diritto comunitario, afferma che dalle disposizioni previste dalla direttiva e dall'accordo quadro tali principi sono affermati al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, e che tali principi, in quanto di portata generale, trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. punti 25, 27,
28 e 29).
Orbene, nella specie, non è dubbio che il ricorrente abbia fornito prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che lo vincolava al reale datore di lavoro, che va identificato nel convenuto, CP_1
atteso che, al di là della formale stipula del contratto con la esso si CP_2
è di fatto svolto con le caratteristiche della subordinazione dalla e nell'interesse dell'Amministrazione convenuta, come sopra accertato in punto di fatto.
Argomentare diversamente, del resto, comporterebbe una disparità di trattamento del tutto ingiustificata, perché fondata unicamente sulla forma subordinata o autonoma del contratto o sulla sua formale stipulazione con un soggetto terzo decisa dall'Amministrazione: in tutti i casi la conversione in unico rapporto a tempo indeterminato è preclusa, ma solo nei due ultimi casi risulterebbe preclusa la ricostruzione della carriera solo per il fatto che formalmente il servizio non è stato prestato alle dipendenze dell'amministrazione presso la quale il lavoratore è poi stato stabilizzato.
Appare evidente come questa conclusione confliggerebbe con l'applicazione del principio di non discriminazione contenuto nella normativa eurounitaria di cui alla citata clausola 4 cit. e all'art. 21 della Carta di Nizza, anche atteso che detta normativa ha riguardo a situazioni di fatto e non a mere qualificazioni giuridiche dei rapporti di lavoro e che, nella specie, la ricorrente ha svolto di fatto prestazioni di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta, come sopra accertato, prestazioni rese indubbiamente nell'interesse della medesima e nell'ambito di un rapporto di lavoro che la vincolava all'Amministrazione medesima.
In conclusione, quindi, deve essere affermato il diritto del ricorrente al computo per intero del servizio effettivamente prestato in posizione di preruolo per il resistente, con i predetti contratti stipulati solo formalmente con CP_1
la , ai fini della ricostruzione della carriera e del Controparte_2
corretto inquadramento giuridico ed economico.
In ordine alla domanda concernente l'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale cui l'istante avrebbe avuto diritto ove inquadrato stabilmente come personale ATA, alle dipendenze del CP_1
convenuto, deve osservarsi quanto segue.
Sulla specifica questione in esame è intervenuta la Corte di Cassazione (sent. n.
22558/16) che ha fissato il seguente principio: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno conseguentemente disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
La mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pertanto pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima formale stipula dei contratti con soggetto diverso dall'effettivo datore di lavoro, ragion per cui le stesse devono riconoscersi al ricorrente nella misura prevista dal CCNL del Comparto Scuola sul presupposto di rapporti continuativi di fatto succedutisi a partire dal 1/01/2000 e sino all'immissione in ruolo del 1/09/2018, per 18 anni e 8 mesi, atteso che il servizio si è svolto senza alcuna soluzione di continuità.
La natura di fatto subordinata alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta dei rapporti a tempo determinato in oggetto, come sopra accertata, non potrebbe comportare la conversione dei medesimi in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il divieto di cui all'art. 36 TUPI;
dalla nullità dei predetti contratti deriva, invece, come detto l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2126 c.c., applicabile anche al pubblico impiego privatizzato, con conseguente diritto della parte ricorrente al trattamento retributivo di cui si è detto sopra, comprensivo delle differenze retributive derivanti dall'anzianità di servizio, non potendosi differenziare situazioni tutte tra di loro affini quali sono i rapporti di impiego di fatto svolti alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Non è quindi dubbio, sulla scorta del superiore riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo del ricorrente, che egli ha maturato il diritto all'inquadramento corrispondente e alla corresponsione delle relative differenze retributive di anzianità per il periodo successivo all'immissione in ruolo.
Merita, altresi, accoglimento la domanda concernente il pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo pre-ruolo, dal 2000 al 1.09.2018, quale diretta conseguenza dell'applicazione dell'art. 2126 c.c. a tenore del quale “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
In relazione a detta domanda vanno, quindi, riconosciute alla parte ricorrente le differenze retributive maturate tra quanto corrispostole in ragione dei contratti impugnati e le remunerazioni cui avrebbe avuto diritto ove fosse stata inquadrata nel profilo di collaboratore scolastico alle dipendenze del convenuto, CP_1
oltre agli interessi come per legge.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva. Le spese di lite seguono la soccombenza del
[...]
convenuto e si liquidano come in Controparte_1
dispositivo.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 29/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025
La Giudice
Paola Marino