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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa AR Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6268 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di eredi di (C.F. C.F._2 Persona_1
), rappresentate e difese dagli avv.ti Angela Elisabetta Sindoni e C.F._3
Roberto Gagliardi, giusta procura in atti
- ATTRICI -
E
, in persona Controparte_1 del coordinatore generale pro tempore (P.IVA , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. AR della Neve Barbera, giusta procura in atti
E
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello
Giarratana, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-CONVENUTI–
OGGETTO: risarcimento per danni a cose.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato all'IACP, e , Parte_1 Parte_2 in proprio e nella qualità di eredi di , convenivano in giudizio l' Persona_1 [...] di ed il di dinanzi Controparte_1 P_ Controparte_2 CP_2
a questo Tribunale, esponendo di essere comproprietarie di un appartamento - ricevuto in eredità dal padre - sito a Spadafora (ME) in , ricadente in una Persona_1 Controparte_2 palazzina costituita da diversi appartamenti di cui alcuni di proprietà dello , con gestione P_ da parte dell'amministratore da quest'ultimo designato.
Deducevano che, a far data dal mese di novembre 2013, l'appartamento paterno era stato interessato da copiose infiltrazioni di acqua, provenienti dalla facciata non impermeabilizzata e dalla colonna di scarico, che compromettevano la salubrità degli ambienti e vi arrecavano gravi danni;
che la situazione era stata più volte segnalata al gestore del condominio e allo ed P_ era stata discussa alle assemblee condominiali, senza trovare una risoluzione;
che, conseguentemente, , nel corso dell'anno 2014, aveva conferito all'architetto Persona_1
l'incarico di accertare lo stato dei luoghi e questi aveva rilevato che “…le Controparte_3 cause della copiosa infiltrazione lamentata, derivano certamente dalle parti condominiali, quali la colonna di scarico, l'impianto fognario esterno, la facciata esterna. … sussistano due concause del danno: 1) una perdita della colonna di scarico condominiale, intesa fino ai pozzetti;
2) Una infiltrazione della parete esterna ed un ponte termico che favorisce il proliferare delle muffe” (relazione del 06.08.14, pag. 3); che, alle assemblee condominiali dell'11/10/2014 e del 15/10/2014 erano stati autorizzati i lavori sulla colonna di scarico, concordando l'anticipazione del costo degli stessi da parte di , ma non quelli R_ sulla facciata, in quanto il gestore del condominio si era riservato la facoltà di riparazione diretta da parte dell' ; che, mentre la colonna di scarico era stata riparata, ripristinando, P_ altresì, le condizioni dell'immobile attoreo, nessun intervento era stato effettuato sulla facciata, che aveva causato ulteriori infiltrazioni e danni all'immobile del;
che una nuova R_ consulenza dell'arch. del 14/10/2015 aveva accertato che le ulteriori infiltrazioni erano CP_3 state determinate dal mancato intervento sul prospetto ammalorato, causando l'insalubrità e pagina 2 di 15 l'inabitabilità dell'immobile attoreo;
che, quindi, l'attore era stato costretto a trasferirsi dalle figlie e ad agire in urgenza contro il condominio e lo , con ricorso iscritto al NRG P_
6147/2015, in esito al quale lo e il Condominio, ritenuti responsabili dei danni attorei, P_ erano stati condannati all'esecuzione dei lavori di ripristino indicati dal CTU;
che, successivamente, si era reso necessario incoare ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. per la determinazione delle modalità di attuazione del provvedimento, nell'ambito del quale il CTU del giudizio veniva nominato direttore dei lavori di ripristino della facciata.
Lamentavano che, nonostante la responsabilità dei convenuti per i danni patiti dall'immobile paterno, non erano state risarcite dei danni patiti e chiedevano, pertanto, la condanna in solido dei convenuti alla rifusione dei costi sostenuti per il ripristino della colonna di scarico e dei danni patiti in proprio e nella qualità di eredi del defunto padre, quantificati in
€ 18.058,97 per danni all'immobile e riparazioni ed € 7.400,00 per il mancato godimento dell'immobile dal 30/03/2015 sino alla data di ultimazione dei lavori, per complessivi €
25.500,00, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13/02/2019, si costituiva in giudizio lo che declinava la propria responsabilità per i danni occorsi al . P_ R_
Deduceva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
- organo di gestione cui imputare eventuali danni -, sostenendo, vieppiù, di non CP_2 avere delegato il gestore del condominio alla partecipazione in propria vece alle riunioni condominiali in cui si era discusso dei danni patiti dall'immobile attoreo e di non avere espresso la volontà di intervenire personalmente per il ripristino della facciata CP_4 non impermeabilizzata. Nel merito, lamentava l'infondatezza della domanda attorea, sfornita di prova circa i danni e il mancato godimento dell'immobile, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza di prima comparizione del 14/02/2019, stante il mancato perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo nei confronti del convenuto, il giudice CP_2 concedeva un rinvio per la rinnovazione della notifica.
pagina 3 di 15 Con comparsa dell'8/06/2019, si costituiva anche il , il Controparte_5 quale, preliminarmente, denunciava l'improcedibilità della domanda, per il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 bis D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni in L. n. 162/2014) e, nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti allegata da parte attrice, che – senza alcuna autorizzazione del e dello – CP_2 P_ aveva, dapprima, incaricato un consulente di parte ad eseguire un'ispezione dei luoghi e, successivamente, eseguito unilateralmente i lavori di ripristino.
Deduceva che alla riunione dell'11/10/2024, in cui la dott.ssa aveva Persona_2 dichiarato – in assenza di delega – di intervenire anche per conto dell' , aveva P_ R_ comunicato di avere fatto eseguire dal proprio tecnico un saggio della colonna di scarico, proponendone lo spostamento, a proprie spese, sul prospetto condominiale e ricevendo l'approvazione – a siffatte condizioni – da parte dell'Arch. , delegato da , CP_6 CP_7 nonché l'impegno della dott.ssa a chiedere l'autorizzazione dell' ; che aveva Per_2 P_ R_ anche proposto di ripristinare il prospetto dell'immobile a proprie spese (con patto di successivo riparto tra i condomini, secondo quote da determinare), ricevendo l'avallo di
– previa approvazione dello e la verifica del preventivo spese – e l'impegno di CP_6 P_
a ottenere l'autorizzazione dello , sempre che lo stesso non avesse ritenuto Per_2 P_ P_ di provvedervi autonomamente.
Allegava, infine, che si era discusso dei lavori di ripristino nell'appartamento di , la R_ cui approvazione da parte di era stata subordinata a quella dello e che il , CP_6 P_ R_ in caso di mancata approvazione dell' entro 8 giorni, aveva minacciato di eseguire le P_ opere personalmente, ponendone i costi a carico del Condominio.
Precisava che gli ultimi due punti trattati alla riunione di condominio non erano posti all'ordine del giorno, sicché alla successiva riunione del 15/10/2014 si era proceduto alla relativa approvazione. Evidenziava che: la dott.ssa – ancora una volta in assenza di Per_2 delega dell' – aveva rappresentato la mancata autorizzazione dei lavori richiesti dal P_
, chiedendone la realizzazione al , con il mantenimento della colonna di R_ CP_2 scarico nel sito originario e aveva dichiarato che i lavori sul prospetto Ovest sarebbero stati pagina 4 di 15 realizzati dallo;
che erano stati approvati – con rettifiche – i preventivi delle ditte “OE P_
GI” e “Tecnodue Impianti”, mentre si era rinviato ulteriormente per la deliberazione delle quote di ripartizione delle spese, in assenza delle tabelle millesimali;
che era stato approvato l'ordine del giorno sul rifacimento del vano soggiorno di , ad eccezione di R_
; che, nonostante la comunicazione di approvazione dei lavori alle ditte aggiudicatarie, il CP_6
non aveva iniziato i lavori – per la mancata approvazione del riparto –, sicché CP_2
aveva unilateralmente convocato le ditte e fatto eseguire i lavori di rifacimento dello R_ scarico e degli interni del proprio appartamento.
Il lamentava la mancanza di urgenza dell'intervento di e il suo CP_2 R_ indebito ingerimento nella gestione condominiale, rilevando che la sua condotta aveva contribuito alla verificazione del danno.
Contestava, inoltre, il quantum debeatur, ritenendo non dovute le somme che lo stesso si era impegnato a sostenere personalmente nelle assemblee condominiali, quella di € 5.000,00 per la parete in legno del vano soggiorno, in quanto pagata dalla figlia, nonché le spese di € 435,54 per le decorazioni delle piastrelle da inserire nel rivestimento murario, di € 457,50 per la base del lavabo e la specchiera, in quanto non deliberate dall'assemblea e non provate, e quelle di consulenza tecnica di parte.
Affermava, altresì, l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno da mancata disponibilità dell'immobile, in quanto sprovvista di prova e, comunque, non integrante un danno patrimoniale il trasferimento spontaneo presso le figlie, contestando, in subordine, la durata dell'allontanamento dall'abitazione da limitare a quattordici mesi, anziché trentasette.
Contestava, infine, la quantificazione dei danni operata dal consulente di parte, ritenendola eccessiva e, comunque, non provata.
All'udienza del 1.7.2019, rilevata la impossibilità di accedere al fascicolo telematico, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 7/10/2019, alla quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Veniva, pertanto, disposta consulenza tecnica d'ufficio e la causa veniva istruita oralmente.
pagina 5 di 15 All'udienza del 19.12.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che parte attrice, nel corso del giudizio, ha notificato alle controparti un invito a stipulare una negoziazione assistita da avvocati, sicché non ricorre l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Sussiste anche la legittimazione passiva di entrambi i convenuti in base alla prospettazione della domanda, in considerazione dagli stessi rivestiti: lo quale proprietario di due P_ appartamenti all'epoca del fatto e il Condominio come ente di gestione. Questione diversa è, invece, la titolarità dell'obbligazione, attinente al merito, che sarà esaminata nel prosieguo.
Nel merito, la domanda proposta dalle attrici è parzialmente fondata e va accolta, pertanto, per quanto di ragione.
La domanda attorea può essere qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo le attrici, in proprio e nella qualità dispiegata, lamentato la presenza, nell'immobile di loro proprietà, di infiltrazioni prodotte dalla colonna di scarico e dal prospetto del . CP_2
In virtù della disposizione indicata, il proprietario, che ha il potere-dovere di custodia sul bene di sua proprietà, risponde dei danni da esso cagionati.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (C. Cass., n. 30775/2017).
In ordine all'an debeatur, le attrici hanno allegato che il dante causa, , aveva Persona_1 instaurato un giudizio ex art. 700 c.p.c. nei confronti dello e del P_ Controparte_2
pagina 6 di 15 in esito al quale, accertata la sussistenza delle infiltrazioni lamentate nel suo CP_2 immobile (e, in particolare, in camera da letto, soggiorno e bagno) e la loro riconducibilità a carenze manutentive della facciata e di altre parti comuni dell'edificio, i resistenti sono stati condannati, in solido, ad eliminare le cause delle infiltrazioni, secondo le indicazioni della
CTU, ma vi hanno ottemperato solo a seguito dell'instaurazione di un giudizio di attuazione, ex art. 669 duodecies c.p.c..
Ciò posto, le attrici hanno, dunque, incoato il presente giudizio per il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni, consistenti nei costi sostenuti per il ripristino della colonna di scarico e dei vani ammalorati dell'immobile paterno, nel mancato godimento dell'immobile e nell'acquisto di una parete attrezzata per il soggiorno e mobilia del bagno.
Ebbene, in ordine alle spese sostenute per il rifacimento dei locali ammalorati, risulta provato il nesso di causalità tra i danni occorsi all'appartamento di e le Persona_1 infiltrazioni accertate sia in sede di urgenza che nel corso del presente giudizio.
Sul punto, il CTU nominato, ing. ha accertato che “le cause delle Persona_3 lamentate infiltrazioni erano riconducibili alle lesioni sulla colonna montante di scarico e alla mancata o inidonea impermeabilizzazione della facciata” e ha compiutamente verificato la rispondenza alle stesse dei danni lamentati e la legittimità e congruità delle spese sostenute dal per il R_ ripristino dei locali.
La CTU ha attentamente motivato le ragioni di urgenza dell'intervento di ripristino eseguito dal , concludendo – in modo condivisibile – che “il carattere di urgenza viene R_ messo in evidenza: a) nei verbali di assemblea ove viene riportata sia la volontà dei condomini ad eseguire i lavori con estrema urgenza che sottolineate le precarie condizioni igienico sanitarie dell'appartamento attoreo;
b) nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio dell'arch. nelle pagg. 5 e pag. 9 viene sottolineato che Per_4
l'umidità e la muffa create dalle infiltrazioni incidevano negativamente sulle condizioni di salubrità e abitabilità dell'apparta-mento che apparivano evidentemente compromesse;
c) nella comunicazione prot. n.
15217 del 02/12/2013 del sindaco del comune di rivolta all' in cui si richiedeva un CP_2 P_ intervento igienico sanitario urgente nella palazzina (lato Messina) sita in CP_2
pagina 7 di 15 Oltre a queste indicazioni, osservando l'unica documentazione fotografica allegata alla perizia di parte attrice si evince che il vano letto (Cfr. foto da n.1 a n.4) era seriamente compromesso dalla presenza di umidità.
Sulla base di quanto analizzato si ritiene, pertanto, che sussistevano i motivi d'urgenza nell'eseguire i lavori sulla colonna di scarico”.
Ne consegue la correttezza dell'operato del per l'urgenza e improrogabilità R_ dell'intervento, anche alla luce dell'inerzia dello e del Condominio. Né rilevano, in P_ favore di quest'ultimo, le lettere di incarico spedite alle ditte esecutrici, in ragione della sospensione dell'esecuzione, in attesa della delibera delle tabelle millesimali per la divisione delle quote di competenza dei singoli condomini.
Passando, quindi, all'accertamento delle somme spettanti all'attore, il CTU ha analizzato tutte le fatture presenti in atti e segnatamente: n. 3 fatture della ditta edile OE GI, rispettivamente emesse per lavori di ristrutturazione del bagno, demolizione e ricostruzione della colonna di scarico, con adempimenti connessi, e stonacatura e ripristino intonaco in un vano letto dell'immobile attoreo;
n. 1 fattura della Tecnodue Impianti S.r.l. per sostituzione colonna di scarico;
n. 1 fattura della ditta IA ET per acquisto rivestimenti bagno;
n.
1 fattura AS Idraulica Snc per sifone doccia;
n. 2 fatture di AS Ceramiche Snc per acquisto di elementi bagno in ceramica;
n. 1 fattura di Progetto Casa di CO Rosa AR per acquisto di parete in legno laccato;
n. 1 fattura dell'arch. per acconto relazione tecnica di parte. CP_3
Ha, quindi, ritenuto congrue le somme portate dalle fatture emesse dalla ditta edile OE
GI e dalla Tecnodue Impianti, precisandone la correttezza, sotto il profilo dell'oggetto e della misura, nonostante il minimo scostamento (di € 330,00) dal preventivo effettuato in sede di assemblea condominiale per i lavori di ripristino dell'impianto idrico.
Sul punto, si condividono le conclusioni del CTU sulla congruita delle fatture per complessivi € 4.330,00 e sui chiarimenti resi a seguito delle osservazioni di parte convenuta sulle fatture nn. 12 e 11, dalle quali non emerge una duplicazione di lavorazioni, riferendosi l'una a quelle di carattere edile e l'altra a quelle idrauliche, peraltro, previamente approvate dall'assemblea di condominio.
pagina 8 di 15 Quanto al rifacimento del vano bagno, il consulente, con riferimento alla fattura n. 26 del
23/10/2014 di , ha ritenuto rimborsabili le mattonelle acquistate per il Controparte_8 rivestimento del bagno, per un importo di € 545,54 comprensivo di iva, mentre ha escluso le ulteriori spese sostenute per le mattonelle decorative, in quanto non concordate con l'assemblea condominiale.
Si ritiene di non condividere tale conclusione, nell'ottica del principio di integrità del risarcimento del danno. Infatti, occorre rilevare che dalla fotografia n. 5 (cfr. All01 di parte attrice, pag. 6, “Rilievo fotografico del 04.08.2014 – ALLEGATO A”), allegata alla consulenza di parte attrice, emerge che le pareti del bagno, danneggiate dalle infiltrazioni, erano caratterizzate dalla presenza di mattonelle su tutto il perimetro e da una striscia di mattonelle decorate.
Pertanto, risulta dovuto il risarcimento del danno patito dalle attrici anche per l'acquisto di mattonelle decorate, risultando provati sia il danno alla parete del bagno a causa delle infiltrazioni sia la necessità di ripristinare lo stato dei luoghi, anche attraverso la predisposizione di nuove mattonelle, anche decorate.
La fattura n. 26 del 23/10/2014 va, quindi, rimborsata integralmente, per l'importo di €
980,88.
Diversamente, non possono essere risarciti, come correttamente opinato dal CTU, i costi sostenuti per gli elementi in ceramica e i mobili acquistati per il locale bagno (fattura n. 479 del
23/10/2014 per sifone doccia, € 20,74; fattura n. 545 del 23/10/2014 per piatto doccia, €
102,48; fattura n. 556 del 30/10/2014 per elementi in ceramica e specchiera, € 760,06), in assenza di alcuna prova della riconducibilità delle sostituzioni alle lamentate infiltrazioni.
Sul punto, le conclusioni del CTU – rese all'esito di uno scrupoloso esame della documentazione e ben motivate anche nella risposta alle osservazioni di parte – sono pienamente condivise.
Infatti, pur a non voler considerare che l'acquisto della specchiera bagno integri una miglioria, come espresso dalla CTU, risulta pur sempre sfornita di prova la circostanza che la sostituzione si ponga in nesso di causalità con le lamentate infiltrazioni, non emergendo che ve ne fosse una preesistente e che abbia riportato dei danni.
pagina 9 di 15 Le medesime considerazioni valgono per la sostituzione degli elementi in ceramica.
Va rigettata anche la domanda di rimborso della parete attrezzata, acquistata al costo di €
5.201,00, la cui fattura risulta pagata in parte da , poiché non è stato provato in Parte_2 giudizio che i mobili precedentemente presenti nell'immobile attoreo abbiano subito dei danni, né che tali danni fossero tali da determinarne la sostituzione e, in ogni caso, che si trattasse di mobili di valore assimilabile a quello acquistato.
Infatti, le uniche fotografie in atti della parete attrezzata del vano salotto (cfr. All01 di parte attrice, pag. 13, “Rilievo fotografico del 09.02.2015 – ALLEGATO A”, fotografie nn. 1, 2 e
3), la ritraggono in perfetto stato di conservazione, probabilmente a seguito della sostituzione
(considerata la data delle fotografie), ma parte attrice non ha prodotto alcuna immagine della parete attrezzata ammalorata, da giustificarne la sostituzione.
Va, invece, liquidata la fattura n. 1 del 30/03/2015, emessa da per le Controparte_3 competenze relative alla relazione di parte attrice, pari a € 421,64.
Infine, le attrici non sono riuscite a dimostrare che il padre sia stato costretto ad abbandonare il proprio immobile a seguito delle infiltrazioni. Infatti, il mancato/diminuito godimento dell'immobile è rimasto circostanza allegata, ma non provata.
Va, infatti, rilevato che il CTU nominato ha condivisibilmente accertato che “In merito alla mancata disponibilità del bene a causa delle condizioni di inabitabilità ed insalubrità degli ambienti agli atti di causa non ci sono prove che atte-stino che il signor abbia di fatto lasciato l'immobile. Persona_1
A tal proposito, vi è solo una dichiarazione della figlia del de cuius nel verbale di inizio delle operazioni del ctu Arch. che riporta che l'appartamento non era abitato da circa due mesi prima della data del Per_4 sopralluogo, ovvero circa dal 06.02.2016”.
Non depone a favore delle attrici la testimonianza resa dal teste , Testimone_1 tecnico di parte, dal momento che, pur confermando che aveva abbandonato R_
l'abitazione per trasferirsi presso le figlie, ha successivamente dichiarato di non sapere per quanto tempo sia stato fuori di casa e di non sapere “se si fosse trasferito ma la casa era arredata ma disabitata per le condizioni di insalubrità della stessa”.
pagina 10 di 15 È evidente che il testimone non è stato in grado di dire con certezza se si fosse R_ effettivamente trasferito in altro luogo e, per di più, le sue dichiarazioni sembrano ricondurre il trasferimento dell'attore alle condizioni di inagibilità e invivibilità dell'immobile, più che alla certezza che vivesse altrove. Tali dichiarazioni, quindi, oltre a non essere avallate da date precise, integrano valutazioni personali, non utilizzabili per formare il convincimento di questo giudice, in quanto non supportate da elementi concreti.
Peraltro, neppure gli ulteriori testimoni escussi sono stati in grado di riferire se si R_ fosse o meno trasferito.
Il teste ha dichiarato di non sapere se i coniugi si fossero recati a Testimone_2 R_ vivere presso la figlia e l'amministratore di condominio CO ON ha Pt_1 dichiarato “io conosco le figlie del sig. ma i genitori non li ho mai conosciuti e visti, alle assemblee R_ venivano le figlie, per cui non posso dire se fossero o meno presenti”.
Passando all'esame della titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria, va precisato quanto segue.
Lo – è ente pubblico, fondati su principi di Controparte_1 solidarietà e inclusione sociale e ha come obiettivo primario quello di offrire alloggi a canone ridotto a famiglie in difficoltà.
L'art. 24, d.p.r. n. 1035/1972, che disciplina la materia, stabilisce che “Gli istituti autonomi per le case popolari autorizzano la gestione autonoma degli stabili da parte degli assegnatari di alloggi in locazione
e con patto di futura vendita”, finché lo IACP risulti il proprietario esclusivo degli alloggi e, quindi, prima del loro trasferimento in proprietà agli assegnatari (Cass. civ., Sez. II, 27/04/2006, n.
9644), sempre che tale richiesta gli provenga da almeno il 60% degli assegnatari degli alloggi.
Nel caso in esame non è stata neanche allegata la richiesta dei condomini di provvedere alla gestione autonoma del condominio. Al contrario, dagli atti di causa, è emerso che nell'anno 2014 il condominio era amministrato da un gestore nominato direttamente dallo
, la dott.ssa che ha provveduto alla costituzione del P_ Persona_2 [...]
, ai sensi di legge. Controparte_9
pagina 11 di 15 Ciò si desume dalla convocazione all'assemblea ordinaria del 26/05/2014, il cui primo punto all'ordine del giorno era “Nomina Amministratore – Presa d'atto” e nel testo del verbale della medesima assemblea si legge: “Prende la parola la dott.ssa la quale informa i Persona_2 condomini presenti che l' di ha affidato alla stessa l'incarico di Controparte_1 P_ gestire il condominio sito nel Comune di in costituito da quattro palazzine composta CP_2 CP_2 ciascuna da n. 6 alloggi. I condomini presenti, dopo aver ascoltato la dott.ssa ne prendono atto. La Per_2 dott.ssa comunica ai condomini, inoltre, che dovrà procedere alla costituzione formale del Per_2 CP_2 nonché, come previsto dalla normativa vigente in materia di condomini, dovrà provvedere alla costituzione di un conto corrente intestato al condominio”.
Risulta, invero, agli atti il Regolamento di Gestione Condominiale dell'Istituto Autonomo Case
Popolari della Provincia di , depositato da parte attrice e non contestato dai convenuti, in P_ cui all'art. 1 si legge che lo IAPC “negli stabili dove è proprietario anche di un solo immobile e
l'amministrazione del condominio di gestione non è assunta dagli assegnatari (autogestione) nomina un gestore”, precisando al punto 2 che “l'autogestione deve essere richiesta all' ai sensi del DPR P_
1035/72 (cioè da almeno il 60% degli assegnatari) con l'indicazione del soggetto designato quale responsabile dell'autogestione.
Nel caso in cui risulti già nominato un gestore da parte dell' , l'autorizzazione all'autogestione, ove P_ concessa, avrà decorrenza dal 1° giorno del trimestre successivo ed in ogni caso la richiesta di autogestione deve essere autorizzata dall'Ente”.
Ancora, l'articolo 5 del regolamento menzionato stabilisce che “Il gestore provvederà a notificare ai proprietari o assegnatari il provvedimento di nomina e copia del presente regolamento approvato dall'ente.
Tale notifica ha valore ai sensi di legge, senza la necessità di accettazione assembleare da parte dei condomini, essendo la predetta gestione attribuita all'Istituto ai sensi del R.D. n. 1165/38” e l'art. 6 scandisce i poteri del Gestore, i cui provvedimenti assunti “nell'ambito dei suoi poteri sono vincolanti ed obbligatori per tutti i proprietari/assegnatari”.
Quanto in particolare alle “riparazioni e ai lavori straordinari” il Regolamento prevede che il gestore non può ordinarli se “non siano stati preventivamente autorizzati dall'Ente, salvo che abbiano carattere di urgenza inderogabile”; “in questo caso, infatti, il gestore darà immediata comunicazione del
pagina 12 di 15 provvedimento adottato a tutti i proprietari ed all'Ente stesso. I lavori straordinari dovranno essere, in tutti gli altri casi, approvati dall'assemblea dei proprietari ed autorizzati preventivamente dall'Ente. Il gestore infatti dovrà preventivamente acquisire parere tecnico favorevole dello anche relativamente alla congruità dei P_ prezzi. L'Ente comunque rilascerà la necessaria autorizzazione solo nei casi di urgenza e necessità”.
Il regolamento disciplina, inoltre, la tipologia di atti che il gestore è tenuto a curare, la durata dell'anno finanziario e la cessazione dall'incarico del gestore stesso, nonché le modalità di calcolo del compenso mensile, le modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento delle assemblee ordinarie e straordinarie, con la precisazione – contenuta all'art. 12 – che “il gestore condominiale interviene, con diritto di voto nelle assemblee ordinarie, in nome e per conto dello tranne che per le deliberazioni aventi ad oggetto spese non afferenti alla gestione ordinaria, P_ per le quali il diritto di voto spetta allo IACP”, con finale rinvio – per quanto non espressamente previsto dal regolamento – alle norme vigenti e compatibili del codice civile in materia di condomini e comunione (art. 14).
Il quadro regolamentare delineato destituisce di fondamento le eccezioni dei convenuti circa la legittimazione a partecipare alle assemblee condominiali in nome e per conto dello della dott.ssa nominata gestore del condominio dall' stesso, fatta salva la P_ Per_2 P_ necessità dello di autorizzare le riparazioni e i lavori straordinari mancanti del carattere di P_ urgenza inderogabile.
Sulla scorta di quanto sopra, è possibile affermare che, nel caso in esame, stante l'urgenza e indifferibilità dei lavori da eseguire per il ripristino della colonna di scarico e della facciata condominiale, il Gestore del condominio avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 7 del regolamento, ordinare l'esecuzione dei lavori straordinari, dandone immediata comunicazione a tutti i proprietari e all'ente stesso, senza richiedere a quest'ultimo alcuna previa autorizzazione. Per ciò solo è possibile profilare la responsabilità del per l'omessa esecuzione dei lavori urgenti CP_2
e indifferibili oggetto di causa.
Ciò è ancor più vero se si considera che, a seguito dell'alienazione degli alloggi da parte dello , si era già ex lege costituito il condominio, cui erano riferibili le parti comuni P_
pagina 13 di 15 dell'immobile, con la conseguenza che lo stesso risultava di fatto responsabile per i danni cagionati a terzi.
Infine, ad abundantiam, va evidenziato che la responsabilità del per la mancata CP_2 attivazione nell'esecuzione dei lavori di ripristino delle parti condominiali e dell'immobile ammalorato delle attrici emerge, altresì, dalla circostanza che, anche quando la dott.ssa Per_2 aveva ricevuto l'autorizzazione da parte dello , come da verbale di assemblea P_ condominiale del 15/10/2014, la stessa – pur avendo dato incarico formale alle ditte aggiudicatarie – non aveva provveduto a dare esecuzione ai lavori, in mancanza di approvazione delle tabelle millesimali, che avrebbero consentito il concreto riparto dei costi tra i condomini e lo (per le quote di relativa spettanza). P_
Ciò consente di escludere la responsabilità dello , che potrà essere chiamato a P_ contribuire al risarcimento nei confronti delle attrici solo pro quota quale condomino, in ragione della proprietà di due alloggi al tempo del fatto.
La domanda risarcitoria nei confronti dello , pertanto, va rigettata. P_
Il va condannato a risarcire le attrici della somma di euro € 5.732,52, importo CP_2 che rivalutato all'attualità ammonta ad euro 6.896,00 oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Controparte_9
, tenuto alla loro rifusione in favore delle attrici.
[...]
Il va, pertanto, condannato al pagamento delle Controparte_10 spese di lite, liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, in relazione al c.d. decisum e si liquidano in euro 4.490,50 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato:
€ 919,00 per la fase di studio (valore medio), € 777,00 per la fase introduttiva (valore medio), €
1.680,00 per la fase istruttoria e trattazione (valore medio), € 850,50 per la fase decisoria
(valore minimo) ed euro 264,00 per spese di contributo unificato e bollo.
Le ragioni di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalle attrici nei confronti del e l'accertamento della condotta illecita del gestore Controparte_2
pagina 14 di 15 del condominio, idonea a escludere la responsabilità dello , consentono di compensare le P_ spese tra le attrici e l' . P_
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del convenuto. CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6268/2018, vertente tra Pt_1
e , l' e il
[...] Parte_2 Controparte_1
in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_2
(convenuti), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie in parte la domanda risarcitoria proposta dalle attrici nei confronti del e, per l'effetto, condanna il Controparte_2 [...]
al pagamento, in favore dele attrici, della somma di € Controparte_2
6.896,00 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. rigetta la domanda risarcitoria proposta dalle attrici nei confronti dell' ; P_
3. condanna il alla rifusione in favore delle Controparte_2
attrici delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 4.490,50 oltre spese generali, iva e cpa;
4. compensa le spese di lite tra le attrici e lo;
P_
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_2
[...]
Così deciso in Messina il 6.2.2025
Il Giudice
AR Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa AR Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6268 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di eredi di (C.F. C.F._2 Persona_1
), rappresentate e difese dagli avv.ti Angela Elisabetta Sindoni e C.F._3
Roberto Gagliardi, giusta procura in atti
- ATTRICI -
E
, in persona Controparte_1 del coordinatore generale pro tempore (P.IVA , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. AR della Neve Barbera, giusta procura in atti
E
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello
Giarratana, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-CONVENUTI–
OGGETTO: risarcimento per danni a cose.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato all'IACP, e , Parte_1 Parte_2 in proprio e nella qualità di eredi di , convenivano in giudizio l' Persona_1 [...] di ed il di dinanzi Controparte_1 P_ Controparte_2 CP_2
a questo Tribunale, esponendo di essere comproprietarie di un appartamento - ricevuto in eredità dal padre - sito a Spadafora (ME) in , ricadente in una Persona_1 Controparte_2 palazzina costituita da diversi appartamenti di cui alcuni di proprietà dello , con gestione P_ da parte dell'amministratore da quest'ultimo designato.
Deducevano che, a far data dal mese di novembre 2013, l'appartamento paterno era stato interessato da copiose infiltrazioni di acqua, provenienti dalla facciata non impermeabilizzata e dalla colonna di scarico, che compromettevano la salubrità degli ambienti e vi arrecavano gravi danni;
che la situazione era stata più volte segnalata al gestore del condominio e allo ed P_ era stata discussa alle assemblee condominiali, senza trovare una risoluzione;
che, conseguentemente, , nel corso dell'anno 2014, aveva conferito all'architetto Persona_1
l'incarico di accertare lo stato dei luoghi e questi aveva rilevato che “…le Controparte_3 cause della copiosa infiltrazione lamentata, derivano certamente dalle parti condominiali, quali la colonna di scarico, l'impianto fognario esterno, la facciata esterna. … sussistano due concause del danno: 1) una perdita della colonna di scarico condominiale, intesa fino ai pozzetti;
2) Una infiltrazione della parete esterna ed un ponte termico che favorisce il proliferare delle muffe” (relazione del 06.08.14, pag. 3); che, alle assemblee condominiali dell'11/10/2014 e del 15/10/2014 erano stati autorizzati i lavori sulla colonna di scarico, concordando l'anticipazione del costo degli stessi da parte di , ma non quelli R_ sulla facciata, in quanto il gestore del condominio si era riservato la facoltà di riparazione diretta da parte dell' ; che, mentre la colonna di scarico era stata riparata, ripristinando, P_ altresì, le condizioni dell'immobile attoreo, nessun intervento era stato effettuato sulla facciata, che aveva causato ulteriori infiltrazioni e danni all'immobile del;
che una nuova R_ consulenza dell'arch. del 14/10/2015 aveva accertato che le ulteriori infiltrazioni erano CP_3 state determinate dal mancato intervento sul prospetto ammalorato, causando l'insalubrità e pagina 2 di 15 l'inabitabilità dell'immobile attoreo;
che, quindi, l'attore era stato costretto a trasferirsi dalle figlie e ad agire in urgenza contro il condominio e lo , con ricorso iscritto al NRG P_
6147/2015, in esito al quale lo e il Condominio, ritenuti responsabili dei danni attorei, P_ erano stati condannati all'esecuzione dei lavori di ripristino indicati dal CTU;
che, successivamente, si era reso necessario incoare ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. per la determinazione delle modalità di attuazione del provvedimento, nell'ambito del quale il CTU del giudizio veniva nominato direttore dei lavori di ripristino della facciata.
Lamentavano che, nonostante la responsabilità dei convenuti per i danni patiti dall'immobile paterno, non erano state risarcite dei danni patiti e chiedevano, pertanto, la condanna in solido dei convenuti alla rifusione dei costi sostenuti per il ripristino della colonna di scarico e dei danni patiti in proprio e nella qualità di eredi del defunto padre, quantificati in
€ 18.058,97 per danni all'immobile e riparazioni ed € 7.400,00 per il mancato godimento dell'immobile dal 30/03/2015 sino alla data di ultimazione dei lavori, per complessivi €
25.500,00, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13/02/2019, si costituiva in giudizio lo che declinava la propria responsabilità per i danni occorsi al . P_ R_
Deduceva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
- organo di gestione cui imputare eventuali danni -, sostenendo, vieppiù, di non CP_2 avere delegato il gestore del condominio alla partecipazione in propria vece alle riunioni condominiali in cui si era discusso dei danni patiti dall'immobile attoreo e di non avere espresso la volontà di intervenire personalmente per il ripristino della facciata CP_4 non impermeabilizzata. Nel merito, lamentava l'infondatezza della domanda attorea, sfornita di prova circa i danni e il mancato godimento dell'immobile, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza di prima comparizione del 14/02/2019, stante il mancato perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo nei confronti del convenuto, il giudice CP_2 concedeva un rinvio per la rinnovazione della notifica.
pagina 3 di 15 Con comparsa dell'8/06/2019, si costituiva anche il , il Controparte_5 quale, preliminarmente, denunciava l'improcedibilità della domanda, per il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 bis D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni in L. n. 162/2014) e, nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti allegata da parte attrice, che – senza alcuna autorizzazione del e dello – CP_2 P_ aveva, dapprima, incaricato un consulente di parte ad eseguire un'ispezione dei luoghi e, successivamente, eseguito unilateralmente i lavori di ripristino.
Deduceva che alla riunione dell'11/10/2024, in cui la dott.ssa aveva Persona_2 dichiarato – in assenza di delega – di intervenire anche per conto dell' , aveva P_ R_ comunicato di avere fatto eseguire dal proprio tecnico un saggio della colonna di scarico, proponendone lo spostamento, a proprie spese, sul prospetto condominiale e ricevendo l'approvazione – a siffatte condizioni – da parte dell'Arch. , delegato da , CP_6 CP_7 nonché l'impegno della dott.ssa a chiedere l'autorizzazione dell' ; che aveva Per_2 P_ R_ anche proposto di ripristinare il prospetto dell'immobile a proprie spese (con patto di successivo riparto tra i condomini, secondo quote da determinare), ricevendo l'avallo di
– previa approvazione dello e la verifica del preventivo spese – e l'impegno di CP_6 P_
a ottenere l'autorizzazione dello , sempre che lo stesso non avesse ritenuto Per_2 P_ P_ di provvedervi autonomamente.
Allegava, infine, che si era discusso dei lavori di ripristino nell'appartamento di , la R_ cui approvazione da parte di era stata subordinata a quella dello e che il , CP_6 P_ R_ in caso di mancata approvazione dell' entro 8 giorni, aveva minacciato di eseguire le P_ opere personalmente, ponendone i costi a carico del Condominio.
Precisava che gli ultimi due punti trattati alla riunione di condominio non erano posti all'ordine del giorno, sicché alla successiva riunione del 15/10/2014 si era proceduto alla relativa approvazione. Evidenziava che: la dott.ssa – ancora una volta in assenza di Per_2 delega dell' – aveva rappresentato la mancata autorizzazione dei lavori richiesti dal P_
, chiedendone la realizzazione al , con il mantenimento della colonna di R_ CP_2 scarico nel sito originario e aveva dichiarato che i lavori sul prospetto Ovest sarebbero stati pagina 4 di 15 realizzati dallo;
che erano stati approvati – con rettifiche – i preventivi delle ditte “OE P_
GI” e “Tecnodue Impianti”, mentre si era rinviato ulteriormente per la deliberazione delle quote di ripartizione delle spese, in assenza delle tabelle millesimali;
che era stato approvato l'ordine del giorno sul rifacimento del vano soggiorno di , ad eccezione di R_
; che, nonostante la comunicazione di approvazione dei lavori alle ditte aggiudicatarie, il CP_6
non aveva iniziato i lavori – per la mancata approvazione del riparto –, sicché CP_2
aveva unilateralmente convocato le ditte e fatto eseguire i lavori di rifacimento dello R_ scarico e degli interni del proprio appartamento.
Il lamentava la mancanza di urgenza dell'intervento di e il suo CP_2 R_ indebito ingerimento nella gestione condominiale, rilevando che la sua condotta aveva contribuito alla verificazione del danno.
Contestava, inoltre, il quantum debeatur, ritenendo non dovute le somme che lo stesso si era impegnato a sostenere personalmente nelle assemblee condominiali, quella di € 5.000,00 per la parete in legno del vano soggiorno, in quanto pagata dalla figlia, nonché le spese di € 435,54 per le decorazioni delle piastrelle da inserire nel rivestimento murario, di € 457,50 per la base del lavabo e la specchiera, in quanto non deliberate dall'assemblea e non provate, e quelle di consulenza tecnica di parte.
Affermava, altresì, l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno da mancata disponibilità dell'immobile, in quanto sprovvista di prova e, comunque, non integrante un danno patrimoniale il trasferimento spontaneo presso le figlie, contestando, in subordine, la durata dell'allontanamento dall'abitazione da limitare a quattordici mesi, anziché trentasette.
Contestava, infine, la quantificazione dei danni operata dal consulente di parte, ritenendola eccessiva e, comunque, non provata.
All'udienza del 1.7.2019, rilevata la impossibilità di accedere al fascicolo telematico, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 7/10/2019, alla quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Veniva, pertanto, disposta consulenza tecnica d'ufficio e la causa veniva istruita oralmente.
pagina 5 di 15 All'udienza del 19.12.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che parte attrice, nel corso del giudizio, ha notificato alle controparti un invito a stipulare una negoziazione assistita da avvocati, sicché non ricorre l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Sussiste anche la legittimazione passiva di entrambi i convenuti in base alla prospettazione della domanda, in considerazione dagli stessi rivestiti: lo quale proprietario di due P_ appartamenti all'epoca del fatto e il Condominio come ente di gestione. Questione diversa è, invece, la titolarità dell'obbligazione, attinente al merito, che sarà esaminata nel prosieguo.
Nel merito, la domanda proposta dalle attrici è parzialmente fondata e va accolta, pertanto, per quanto di ragione.
La domanda attorea può essere qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo le attrici, in proprio e nella qualità dispiegata, lamentato la presenza, nell'immobile di loro proprietà, di infiltrazioni prodotte dalla colonna di scarico e dal prospetto del . CP_2
In virtù della disposizione indicata, il proprietario, che ha il potere-dovere di custodia sul bene di sua proprietà, risponde dei danni da esso cagionati.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (C. Cass., n. 30775/2017).
In ordine all'an debeatur, le attrici hanno allegato che il dante causa, , aveva Persona_1 instaurato un giudizio ex art. 700 c.p.c. nei confronti dello e del P_ Controparte_2
pagina 6 di 15 in esito al quale, accertata la sussistenza delle infiltrazioni lamentate nel suo CP_2 immobile (e, in particolare, in camera da letto, soggiorno e bagno) e la loro riconducibilità a carenze manutentive della facciata e di altre parti comuni dell'edificio, i resistenti sono stati condannati, in solido, ad eliminare le cause delle infiltrazioni, secondo le indicazioni della
CTU, ma vi hanno ottemperato solo a seguito dell'instaurazione di un giudizio di attuazione, ex art. 669 duodecies c.p.c..
Ciò posto, le attrici hanno, dunque, incoato il presente giudizio per il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni, consistenti nei costi sostenuti per il ripristino della colonna di scarico e dei vani ammalorati dell'immobile paterno, nel mancato godimento dell'immobile e nell'acquisto di una parete attrezzata per il soggiorno e mobilia del bagno.
Ebbene, in ordine alle spese sostenute per il rifacimento dei locali ammalorati, risulta provato il nesso di causalità tra i danni occorsi all'appartamento di e le Persona_1 infiltrazioni accertate sia in sede di urgenza che nel corso del presente giudizio.
Sul punto, il CTU nominato, ing. ha accertato che “le cause delle Persona_3 lamentate infiltrazioni erano riconducibili alle lesioni sulla colonna montante di scarico e alla mancata o inidonea impermeabilizzazione della facciata” e ha compiutamente verificato la rispondenza alle stesse dei danni lamentati e la legittimità e congruità delle spese sostenute dal per il R_ ripristino dei locali.
La CTU ha attentamente motivato le ragioni di urgenza dell'intervento di ripristino eseguito dal , concludendo – in modo condivisibile – che “il carattere di urgenza viene R_ messo in evidenza: a) nei verbali di assemblea ove viene riportata sia la volontà dei condomini ad eseguire i lavori con estrema urgenza che sottolineate le precarie condizioni igienico sanitarie dell'appartamento attoreo;
b) nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio dell'arch. nelle pagg. 5 e pag. 9 viene sottolineato che Per_4
l'umidità e la muffa create dalle infiltrazioni incidevano negativamente sulle condizioni di salubrità e abitabilità dell'apparta-mento che apparivano evidentemente compromesse;
c) nella comunicazione prot. n.
15217 del 02/12/2013 del sindaco del comune di rivolta all' in cui si richiedeva un CP_2 P_ intervento igienico sanitario urgente nella palazzina (lato Messina) sita in CP_2
pagina 7 di 15 Oltre a queste indicazioni, osservando l'unica documentazione fotografica allegata alla perizia di parte attrice si evince che il vano letto (Cfr. foto da n.1 a n.4) era seriamente compromesso dalla presenza di umidità.
Sulla base di quanto analizzato si ritiene, pertanto, che sussistevano i motivi d'urgenza nell'eseguire i lavori sulla colonna di scarico”.
Ne consegue la correttezza dell'operato del per l'urgenza e improrogabilità R_ dell'intervento, anche alla luce dell'inerzia dello e del Condominio. Né rilevano, in P_ favore di quest'ultimo, le lettere di incarico spedite alle ditte esecutrici, in ragione della sospensione dell'esecuzione, in attesa della delibera delle tabelle millesimali per la divisione delle quote di competenza dei singoli condomini.
Passando, quindi, all'accertamento delle somme spettanti all'attore, il CTU ha analizzato tutte le fatture presenti in atti e segnatamente: n. 3 fatture della ditta edile OE GI, rispettivamente emesse per lavori di ristrutturazione del bagno, demolizione e ricostruzione della colonna di scarico, con adempimenti connessi, e stonacatura e ripristino intonaco in un vano letto dell'immobile attoreo;
n. 1 fattura della Tecnodue Impianti S.r.l. per sostituzione colonna di scarico;
n. 1 fattura della ditta IA ET per acquisto rivestimenti bagno;
n.
1 fattura AS Idraulica Snc per sifone doccia;
n. 2 fatture di AS Ceramiche Snc per acquisto di elementi bagno in ceramica;
n. 1 fattura di Progetto Casa di CO Rosa AR per acquisto di parete in legno laccato;
n. 1 fattura dell'arch. per acconto relazione tecnica di parte. CP_3
Ha, quindi, ritenuto congrue le somme portate dalle fatture emesse dalla ditta edile OE
GI e dalla Tecnodue Impianti, precisandone la correttezza, sotto il profilo dell'oggetto e della misura, nonostante il minimo scostamento (di € 330,00) dal preventivo effettuato in sede di assemblea condominiale per i lavori di ripristino dell'impianto idrico.
Sul punto, si condividono le conclusioni del CTU sulla congruita delle fatture per complessivi € 4.330,00 e sui chiarimenti resi a seguito delle osservazioni di parte convenuta sulle fatture nn. 12 e 11, dalle quali non emerge una duplicazione di lavorazioni, riferendosi l'una a quelle di carattere edile e l'altra a quelle idrauliche, peraltro, previamente approvate dall'assemblea di condominio.
pagina 8 di 15 Quanto al rifacimento del vano bagno, il consulente, con riferimento alla fattura n. 26 del
23/10/2014 di , ha ritenuto rimborsabili le mattonelle acquistate per il Controparte_8 rivestimento del bagno, per un importo di € 545,54 comprensivo di iva, mentre ha escluso le ulteriori spese sostenute per le mattonelle decorative, in quanto non concordate con l'assemblea condominiale.
Si ritiene di non condividere tale conclusione, nell'ottica del principio di integrità del risarcimento del danno. Infatti, occorre rilevare che dalla fotografia n. 5 (cfr. All01 di parte attrice, pag. 6, “Rilievo fotografico del 04.08.2014 – ALLEGATO A”), allegata alla consulenza di parte attrice, emerge che le pareti del bagno, danneggiate dalle infiltrazioni, erano caratterizzate dalla presenza di mattonelle su tutto il perimetro e da una striscia di mattonelle decorate.
Pertanto, risulta dovuto il risarcimento del danno patito dalle attrici anche per l'acquisto di mattonelle decorate, risultando provati sia il danno alla parete del bagno a causa delle infiltrazioni sia la necessità di ripristinare lo stato dei luoghi, anche attraverso la predisposizione di nuove mattonelle, anche decorate.
La fattura n. 26 del 23/10/2014 va, quindi, rimborsata integralmente, per l'importo di €
980,88.
Diversamente, non possono essere risarciti, come correttamente opinato dal CTU, i costi sostenuti per gli elementi in ceramica e i mobili acquistati per il locale bagno (fattura n. 479 del
23/10/2014 per sifone doccia, € 20,74; fattura n. 545 del 23/10/2014 per piatto doccia, €
102,48; fattura n. 556 del 30/10/2014 per elementi in ceramica e specchiera, € 760,06), in assenza di alcuna prova della riconducibilità delle sostituzioni alle lamentate infiltrazioni.
Sul punto, le conclusioni del CTU – rese all'esito di uno scrupoloso esame della documentazione e ben motivate anche nella risposta alle osservazioni di parte – sono pienamente condivise.
Infatti, pur a non voler considerare che l'acquisto della specchiera bagno integri una miglioria, come espresso dalla CTU, risulta pur sempre sfornita di prova la circostanza che la sostituzione si ponga in nesso di causalità con le lamentate infiltrazioni, non emergendo che ve ne fosse una preesistente e che abbia riportato dei danni.
pagina 9 di 15 Le medesime considerazioni valgono per la sostituzione degli elementi in ceramica.
Va rigettata anche la domanda di rimborso della parete attrezzata, acquistata al costo di €
5.201,00, la cui fattura risulta pagata in parte da , poiché non è stato provato in Parte_2 giudizio che i mobili precedentemente presenti nell'immobile attoreo abbiano subito dei danni, né che tali danni fossero tali da determinarne la sostituzione e, in ogni caso, che si trattasse di mobili di valore assimilabile a quello acquistato.
Infatti, le uniche fotografie in atti della parete attrezzata del vano salotto (cfr. All01 di parte attrice, pag. 13, “Rilievo fotografico del 09.02.2015 – ALLEGATO A”, fotografie nn. 1, 2 e
3), la ritraggono in perfetto stato di conservazione, probabilmente a seguito della sostituzione
(considerata la data delle fotografie), ma parte attrice non ha prodotto alcuna immagine della parete attrezzata ammalorata, da giustificarne la sostituzione.
Va, invece, liquidata la fattura n. 1 del 30/03/2015, emessa da per le Controparte_3 competenze relative alla relazione di parte attrice, pari a € 421,64.
Infine, le attrici non sono riuscite a dimostrare che il padre sia stato costretto ad abbandonare il proprio immobile a seguito delle infiltrazioni. Infatti, il mancato/diminuito godimento dell'immobile è rimasto circostanza allegata, ma non provata.
Va, infatti, rilevato che il CTU nominato ha condivisibilmente accertato che “In merito alla mancata disponibilità del bene a causa delle condizioni di inabitabilità ed insalubrità degli ambienti agli atti di causa non ci sono prove che atte-stino che il signor abbia di fatto lasciato l'immobile. Persona_1
A tal proposito, vi è solo una dichiarazione della figlia del de cuius nel verbale di inizio delle operazioni del ctu Arch. che riporta che l'appartamento non era abitato da circa due mesi prima della data del Per_4 sopralluogo, ovvero circa dal 06.02.2016”.
Non depone a favore delle attrici la testimonianza resa dal teste , Testimone_1 tecnico di parte, dal momento che, pur confermando che aveva abbandonato R_
l'abitazione per trasferirsi presso le figlie, ha successivamente dichiarato di non sapere per quanto tempo sia stato fuori di casa e di non sapere “se si fosse trasferito ma la casa era arredata ma disabitata per le condizioni di insalubrità della stessa”.
pagina 10 di 15 È evidente che il testimone non è stato in grado di dire con certezza se si fosse R_ effettivamente trasferito in altro luogo e, per di più, le sue dichiarazioni sembrano ricondurre il trasferimento dell'attore alle condizioni di inagibilità e invivibilità dell'immobile, più che alla certezza che vivesse altrove. Tali dichiarazioni, quindi, oltre a non essere avallate da date precise, integrano valutazioni personali, non utilizzabili per formare il convincimento di questo giudice, in quanto non supportate da elementi concreti.
Peraltro, neppure gli ulteriori testimoni escussi sono stati in grado di riferire se si R_ fosse o meno trasferito.
Il teste ha dichiarato di non sapere se i coniugi si fossero recati a Testimone_2 R_ vivere presso la figlia e l'amministratore di condominio CO ON ha Pt_1 dichiarato “io conosco le figlie del sig. ma i genitori non li ho mai conosciuti e visti, alle assemblee R_ venivano le figlie, per cui non posso dire se fossero o meno presenti”.
Passando all'esame della titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria, va precisato quanto segue.
Lo – è ente pubblico, fondati su principi di Controparte_1 solidarietà e inclusione sociale e ha come obiettivo primario quello di offrire alloggi a canone ridotto a famiglie in difficoltà.
L'art. 24, d.p.r. n. 1035/1972, che disciplina la materia, stabilisce che “Gli istituti autonomi per le case popolari autorizzano la gestione autonoma degli stabili da parte degli assegnatari di alloggi in locazione
e con patto di futura vendita”, finché lo IACP risulti il proprietario esclusivo degli alloggi e, quindi, prima del loro trasferimento in proprietà agli assegnatari (Cass. civ., Sez. II, 27/04/2006, n.
9644), sempre che tale richiesta gli provenga da almeno il 60% degli assegnatari degli alloggi.
Nel caso in esame non è stata neanche allegata la richiesta dei condomini di provvedere alla gestione autonoma del condominio. Al contrario, dagli atti di causa, è emerso che nell'anno 2014 il condominio era amministrato da un gestore nominato direttamente dallo
, la dott.ssa che ha provveduto alla costituzione del P_ Persona_2 [...]
, ai sensi di legge. Controparte_9
pagina 11 di 15 Ciò si desume dalla convocazione all'assemblea ordinaria del 26/05/2014, il cui primo punto all'ordine del giorno era “Nomina Amministratore – Presa d'atto” e nel testo del verbale della medesima assemblea si legge: “Prende la parola la dott.ssa la quale informa i Persona_2 condomini presenti che l' di ha affidato alla stessa l'incarico di Controparte_1 P_ gestire il condominio sito nel Comune di in costituito da quattro palazzine composta CP_2 CP_2 ciascuna da n. 6 alloggi. I condomini presenti, dopo aver ascoltato la dott.ssa ne prendono atto. La Per_2 dott.ssa comunica ai condomini, inoltre, che dovrà procedere alla costituzione formale del Per_2 CP_2 nonché, come previsto dalla normativa vigente in materia di condomini, dovrà provvedere alla costituzione di un conto corrente intestato al condominio”.
Risulta, invero, agli atti il Regolamento di Gestione Condominiale dell'Istituto Autonomo Case
Popolari della Provincia di , depositato da parte attrice e non contestato dai convenuti, in P_ cui all'art. 1 si legge che lo IAPC “negli stabili dove è proprietario anche di un solo immobile e
l'amministrazione del condominio di gestione non è assunta dagli assegnatari (autogestione) nomina un gestore”, precisando al punto 2 che “l'autogestione deve essere richiesta all' ai sensi del DPR P_
1035/72 (cioè da almeno il 60% degli assegnatari) con l'indicazione del soggetto designato quale responsabile dell'autogestione.
Nel caso in cui risulti già nominato un gestore da parte dell' , l'autorizzazione all'autogestione, ove P_ concessa, avrà decorrenza dal 1° giorno del trimestre successivo ed in ogni caso la richiesta di autogestione deve essere autorizzata dall'Ente”.
Ancora, l'articolo 5 del regolamento menzionato stabilisce che “Il gestore provvederà a notificare ai proprietari o assegnatari il provvedimento di nomina e copia del presente regolamento approvato dall'ente.
Tale notifica ha valore ai sensi di legge, senza la necessità di accettazione assembleare da parte dei condomini, essendo la predetta gestione attribuita all'Istituto ai sensi del R.D. n. 1165/38” e l'art. 6 scandisce i poteri del Gestore, i cui provvedimenti assunti “nell'ambito dei suoi poteri sono vincolanti ed obbligatori per tutti i proprietari/assegnatari”.
Quanto in particolare alle “riparazioni e ai lavori straordinari” il Regolamento prevede che il gestore non può ordinarli se “non siano stati preventivamente autorizzati dall'Ente, salvo che abbiano carattere di urgenza inderogabile”; “in questo caso, infatti, il gestore darà immediata comunicazione del
pagina 12 di 15 provvedimento adottato a tutti i proprietari ed all'Ente stesso. I lavori straordinari dovranno essere, in tutti gli altri casi, approvati dall'assemblea dei proprietari ed autorizzati preventivamente dall'Ente. Il gestore infatti dovrà preventivamente acquisire parere tecnico favorevole dello anche relativamente alla congruità dei P_ prezzi. L'Ente comunque rilascerà la necessaria autorizzazione solo nei casi di urgenza e necessità”.
Il regolamento disciplina, inoltre, la tipologia di atti che il gestore è tenuto a curare, la durata dell'anno finanziario e la cessazione dall'incarico del gestore stesso, nonché le modalità di calcolo del compenso mensile, le modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento delle assemblee ordinarie e straordinarie, con la precisazione – contenuta all'art. 12 – che “il gestore condominiale interviene, con diritto di voto nelle assemblee ordinarie, in nome e per conto dello tranne che per le deliberazioni aventi ad oggetto spese non afferenti alla gestione ordinaria, P_ per le quali il diritto di voto spetta allo IACP”, con finale rinvio – per quanto non espressamente previsto dal regolamento – alle norme vigenti e compatibili del codice civile in materia di condomini e comunione (art. 14).
Il quadro regolamentare delineato destituisce di fondamento le eccezioni dei convenuti circa la legittimazione a partecipare alle assemblee condominiali in nome e per conto dello della dott.ssa nominata gestore del condominio dall' stesso, fatta salva la P_ Per_2 P_ necessità dello di autorizzare le riparazioni e i lavori straordinari mancanti del carattere di P_ urgenza inderogabile.
Sulla scorta di quanto sopra, è possibile affermare che, nel caso in esame, stante l'urgenza e indifferibilità dei lavori da eseguire per il ripristino della colonna di scarico e della facciata condominiale, il Gestore del condominio avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 7 del regolamento, ordinare l'esecuzione dei lavori straordinari, dandone immediata comunicazione a tutti i proprietari e all'ente stesso, senza richiedere a quest'ultimo alcuna previa autorizzazione. Per ciò solo è possibile profilare la responsabilità del per l'omessa esecuzione dei lavori urgenti CP_2
e indifferibili oggetto di causa.
Ciò è ancor più vero se si considera che, a seguito dell'alienazione degli alloggi da parte dello , si era già ex lege costituito il condominio, cui erano riferibili le parti comuni P_
pagina 13 di 15 dell'immobile, con la conseguenza che lo stesso risultava di fatto responsabile per i danni cagionati a terzi.
Infine, ad abundantiam, va evidenziato che la responsabilità del per la mancata CP_2 attivazione nell'esecuzione dei lavori di ripristino delle parti condominiali e dell'immobile ammalorato delle attrici emerge, altresì, dalla circostanza che, anche quando la dott.ssa Per_2 aveva ricevuto l'autorizzazione da parte dello , come da verbale di assemblea P_ condominiale del 15/10/2014, la stessa – pur avendo dato incarico formale alle ditte aggiudicatarie – non aveva provveduto a dare esecuzione ai lavori, in mancanza di approvazione delle tabelle millesimali, che avrebbero consentito il concreto riparto dei costi tra i condomini e lo (per le quote di relativa spettanza). P_
Ciò consente di escludere la responsabilità dello , che potrà essere chiamato a P_ contribuire al risarcimento nei confronti delle attrici solo pro quota quale condomino, in ragione della proprietà di due alloggi al tempo del fatto.
La domanda risarcitoria nei confronti dello , pertanto, va rigettata. P_
Il va condannato a risarcire le attrici della somma di euro € 5.732,52, importo CP_2 che rivalutato all'attualità ammonta ad euro 6.896,00 oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Controparte_9
, tenuto alla loro rifusione in favore delle attrici.
[...]
Il va, pertanto, condannato al pagamento delle Controparte_10 spese di lite, liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, in relazione al c.d. decisum e si liquidano in euro 4.490,50 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato:
€ 919,00 per la fase di studio (valore medio), € 777,00 per la fase introduttiva (valore medio), €
1.680,00 per la fase istruttoria e trattazione (valore medio), € 850,50 per la fase decisoria
(valore minimo) ed euro 264,00 per spese di contributo unificato e bollo.
Le ragioni di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalle attrici nei confronti del e l'accertamento della condotta illecita del gestore Controparte_2
pagina 14 di 15 del condominio, idonea a escludere la responsabilità dello , consentono di compensare le P_ spese tra le attrici e l' . P_
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del convenuto. CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6268/2018, vertente tra Pt_1
e , l' e il
[...] Parte_2 Controparte_1
in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_2
(convenuti), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie in parte la domanda risarcitoria proposta dalle attrici nei confronti del e, per l'effetto, condanna il Controparte_2 [...]
al pagamento, in favore dele attrici, della somma di € Controparte_2
6.896,00 già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. rigetta la domanda risarcitoria proposta dalle attrici nei confronti dell' ; P_
3. condanna il alla rifusione in favore delle Controparte_2
attrici delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 4.490,50 oltre spese generali, iva e cpa;
4. compensa le spese di lite tra le attrici e lo;
P_
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_2
[...]
Così deciso in Messina il 6.2.2025
Il Giudice
AR Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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