Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14724 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente do- Parte_1 miciliato in Palermo, via Malaspina, n. 27 presso lo studio dell'Avv. Ruvolo
Ubaldo che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
n.q. di Impresa designata ex artt. 283 e ss. D. Controparte_1
Lgs. 209/2005 (C.F. e P.IVA ), elettivamente P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliata in Palermo, Via Catania, 5, presso lo studio dell'Avv. Gentile En- rico che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 03/06/2025 svolta in modalità
c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Palermo, la
[...]
nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sini- CP_2 stri a carico del Fondo di Vittime della strada per sentirla Parte_2 condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 11/09/2022, a causa di un veicolo che dopo l'urto si era dato alla fuga senza che nessuno lo potesse
In particolare, il ricorrente ha dedotto, mentre era alla guida del proprio monopattino e stava percorrendo la Via Antonio Marinuzzi, giunto all'altezza del civico n. 64, era stato urtato da un veicolo di colore scuro, cadendo rovi- nosamente al suolo.
Il ricorrente ha dedotto che, a seguito del sinistro, aveva perso i sensi ed era stato condotto dagli amici intervenuti presso il P.S. del Policlinico “Paolo
Giaccone” ove i sanitari avevano accertato: “Tipologia di trauma: Incidente in strada. Modalità di arrivo: Autonomo. Decisione propria. Note: Riferito dagli amici che lo hanno accompagnato che è stato privo di coscienza, riporta trau- ma cranico commotivo da incidente stradale, il paziente non ricorda bene la dinamica dell'incidente. Presenta flc guancia sinistra e avulsione dentale”.
ha allegato di essere stato sottoposto in data 16/09/2022 Parte_1 ad intervento chirurgico di riduzione delle fratture al complesso orbito- maxillo-zigomo e ad altre “cure cliniche ed esami strumentali che accertavano la avulsione dentaria e disformismo della corona dentaria di 21 da pregresso trauma”.
Completato il necessario iter clinico, il ricorrente ha dedotto che gli erano residuati postumi invalidanti non più emendabili, “subendo un danno biolo- gico pari almeno al 18-20%” ed ha concluso chiedendo al Tribunale «Nel meri- to ritenere esclusivamente responsabile del sinistro, per cui è causa, il condu- cente del veicolo di colore scuro dileguatosi dopo il sinistro. Dichiarare norma- tivamente obbligata al risarcimento dei danni materiali ai sensi degli artt 283-
287 dlgs 209/2005 e succ. modifiche, la Compagnia Unipolsai Assicurazioni nq Fondo di garanzia. Conseguentemente condannare la in Controparte_3 solido con gli altri convenuti al risarcimento in favore del ricorrente nq dei danni fisici ed odontoiatrici conseguenti al sinistro de quo, che si quantificano nella complessiva indeterminata somma che meglio verrà accertata a mezzo
Ctu medico legale per le causali indicate in narrativa.».
Si è costituita in giudizio la in qualità di im- Controparte_1 presa designata ex artt. 283 e ss. D. Lgs. 209/2005 ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, invocando l'onere, posto a carico di parte ricorrente, di provare l'apporto causale e la responsabilità, nella de- terminazione dell'occorso, di un mezzo rimasto sconosciuto, soggetto all'assicurazione obbligatoria.
Nel merito, la convenuta ha contestato l'an e il quantum della pretesa ri- sarcitoria, chiesto il rigetto delle domande attoree, rilevando altresì che “il ri- corrente, su espressa volontà del fratello intervenuto durante il colloquio con
l'accertatore, si è rifiutato di sottoscrivere una sua dichiarazione contenente quanto riferito all'accertatore” e che il monopattino non è mai stato messo a disposizione della Compagnia per la necessaria ispezione.
In subordine, laddove accertato il fatto storico e la responsabilità del con- ducente, ha invocato il concorso colposo di nella causazione Parte_1 del sinistro, con la conseguente riduzione del proprio obbligo risarcitorio e ha concluso chiedendo che il Tribunale “Ritenga e dichiari che nel sinistro dedotto in giudizio non è rimasto coinvolto alcun veicolo rimasto sconosciuto;
Rigetti, conseguentemente, le domande proposte dal ricorrente e lo condanni al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio”.
La causa è stata istruita mediante assunzione della prova testimoniale ar- ticolata da entrambe le parti e la consulenza medico-legale d'ufficio, affidata alla dott.ssa all'esito della quale è stata formulata da questo Persona_1
Giudice la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “rinuncia all'azione da parte del ricorrente e pagamento da parte di del- Parte_1 le spese di lite in favore della convenuta liquidate – alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nella formulazione conseguente alle modificazioni appor- tate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, con applicazione del valore minimo pre- visto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla domanda per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione - in euro 2.356,00 oltre
I.V.A. C.P.A. e spese generali come per legge;
pagamento a carico di Parte_1
delle spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti”.
[...]
A seguito della mancata adesione da parte del ricorrente, espressa con le note di trattazione scritta per l'udienza del 06/05/2025, la causa è stata po- sta in decisione all'udienza cartolare del 03/06/2025.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio e ricostruito brevemente il suo svolgimento, preliminarmente deve darsi atto della propo- nibilità della domanda risarcitoria di , alla luce della richie- Parte_1 sta stragiudiziale ritualmente inoltrata alla compagnia convenuta a norma dell'art. 287 del Codice delle assicurazioni private emanato con d.lgs.
209/2005 e, altresì, tenuto conto del verificarsi della condizione di procedibi- lità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con mod., dalla L. 162/2014), stante l'esperimento ante causam (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in argomento (cfr all. 1 al libello introduttivo).
Tanto premesso, nel merito, giova osservare che, secondo la regola genera- le del processo, incombe sul ricorrente l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali preten- de che derivino conseguenze giuridiche a suo favore.
Nella fattispecie, la domanda – così come prospettata – è fondata sul fatto che in data 11/09/2022 si sia verificato un incidente per la condotta colposa del conducente di un veicolo (avente obbligo di assicurazione) rimasto ignoto, ed è stata quindi citata in giudizio la n.q. di im- Controparte_1 presa designata, ex art. 286 del d.lgs. n. 209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per l'ipotesi di cui all'art. 283, lett. a, del richiamato D.lgs.
In proposito va evidenziato che, nel caso in cui venga chiamato a rispon- dere il Fondo di garanzia delle vittime della strada ex art. 19, primo comma, lett. a), L. 990/1969 (poi trasfuso nella cennata previsione dell'art. 283, lett.
a, del n. 209/2005), è necessario che il soggetto che assume di essere stato danneggiato dia prova, in primo luogo, delle modalità del sinistro e dell'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o con- corrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, del fatto che ta- le veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ. n. 10323/2012, n.
15367/2011, n. 10484/2001, n. 10762/1992 e n. 1860/1990).
Orbene, nel presente giudizio l'attore non ha assolto all'onere probatorio sopra specificato.
Nel corso del giudizio, il ricorrente non è comparso per rendere l'interrogatorio formale, e sono stati escussi il Sig. , quale te- Testimone_1 stimone di parte ricorrente, e il Sig. quale teste di parte Testimone_2 resistente.
Il primo, sentito all'udienza del 30/09/2024, ha dichiarato: “Quella sera eravamo insieme e stavamo facendo un giro. Eravamo in via Antonino Mari- nuzzi, io con la bicicletta elettrica e con il suo monopattino direzione Pt_1 via Bergamo”, aggiungendo che “Io ho uno specchietto nella bicicletta ed ho vi- sto da dietro arrivare una macchina che mi ha sorpassato ed ha colpito il
[...]
Per_
che mi precedeva e lo ha colpito con il lato destro sul lato sinistro di Pt_3 sta tra il braccio ed il manubrio del monopattino [n.b. enfasi del redatto- re]. Forse voleva sorpassarlo ma invece lo ha colpito”.
Inoltre, a chiarimento lo stesso teste ha precisato “Era una macchina picco- la, una Fiat Panda di colore scuro, non ho visto il n. di targa perché ho visto
a terra svenuto. Dopo essere stato colpito ha sbandato ed è caduto a Pt_1 terra in avanti ed ha sbattuto la faccia ed è rimasto a terra fermo”.
Ed ancora: “Ho chiamato suo fratello che è venuto subito e l'ha portato in ospedale io mi sono sentito male perché non rispondeva era come svenuto. Io non ho chiamato l'ambulanza ma ho pensato di chiamare subito il fratello che non mi ha detto di chiamare i soccorsi ma è venuto subito”, aggiungendo infi- ne: “Non l'ho seguito in ospedale e sono andato a casa”.
A quella stessa udienza è stato sentito il teste di parte resistente, Sig. di il quale ha dichiarato: “su incarico della mi sono reca- Testimone_2 CP_1 to presso l'abitazione di e il medesimo in ordine alla dinamica è stato Pt_1 molto evasivo nel descrivere l'accaduto. Diceva che era sul monopattino che non era stato messo a disposizione per le fotografie. Dopo pochi minuti mentre ci trovavamo sulla strada davanti alla sua abitazione si affacciato un parten- te, credo un fratello maggiore che lo ha invitato a non dire più nulla ed a ces- sare la conversazione con me”.
Ed ancora: “Nella richiesta di risarcimento era indicata una strada in zona
Policlinico ma lui di ciò non ha riferito nulla. Successivamente ha ricordato di avere avuto un sinistro ma sempre con descrizioni vaghe e senza fornire ele- menti concreti”. Nonostante le dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, Sig. Tes_1
, dagli atti di causa emergono molteplici elementi che inducono a rite-
[...]
nere non credibili le circostanze di verificazione dell'evento, così come riferite dal teste escusso.
Inoltre, il ricorrente non è comparso per rendere l'interrogatorio formale ammesso nel presente giudizio.
Ed invero, nella raccomandata di messa in mora (all. 1 produzione di par- te ricorrente) la dinamica del sinistro viene così descritta: “il conducente di un autoveicolo, di colore scuro, rimasto sconosciuto, andava a travolgere” il ri- corrente, mentre il testimone di parte ha dichiarato che il conducen- Tes_1
te del veicolo rimasto ignoto “ha colpito con il lato destro sul lato sinistro di
tra il braccio ed il manubrio del monopattino. Forse voleva sorpassarlo Pt_1
ma invece lo ha colpito”, trattandosi, quindi, di un tentativo di sorpasso non riuscito e non di un “travolgimento”.
Si aggiunga, inoltre, che dal verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale Poli- clinico “Paolo Giaccone” si evincono ulteriori incongruenze, rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente all'interno dell'atto introduttivo e dal testimone Tes_3
biso.
Alla voce “Note”, contenute dall'interno del verbale di P.S. è annotato: “Ri- ferito dagli amici [n.b. enfasi del redattore] che lo hanno accompagnato che è stato ritrovato [n.b. enfasi del redattore] privo di coscienza. Riporta trauma cranico commottivo da incidente stradale, il paziente non ricorda bene la di- namica dell'incidente”; ed ancora: “Alla visita assenza del premolare supe- riore sn che il paz. Riferisce essere a lui già noto prima dell'incidente attuale” [n.b. enfasi del redattore].
Pertanto, dalla lettura del suddetto verbale di P.S., emerge una dinamica dell'incidente e dei relativi fatti ben diversa da quella prospettata dall'attore. Innanzitutto, viene in rilievo la circostanza che ad accompagnare il Pt_1
presso il Pronto Soccorso non sia stato solo il fratello, come riferito dal te- stimone, ma più persone (“amici”).
Inoltre, secondo quanto riferito da tali amici ai sanitari, risulta che il Sig.
sia stato “ritrovato privo di coscienza” dagli stessi, lasciando, in tal Pt_1
modo, evincere che non vi fosse nessuno presente sui luoghi al momento del sinistro.
Non può omettersi di evidenziare, poi, che nell'atto introduttivo il ricorren- te ha dedotto di avere affrontato un iter di cure cliniche ed esami strumentali che accertavano “la avulsione dentaria e disformismo della corona dentaria di
21 da pregresso trauma”, chiedendone il conseguente risarcimento del danno non patrimoniale e delle spese mediche odontoiatriche future, mentre il ri- corrente ha dichiarato ai sanitari, la mattina successiva al presunto sinistro, di essere a conoscenza della assenza del premolare superiore sinistro.
Peraltro, nonostante le suddette contraddizioni nel corso del giudizio è sta- ta disposta C.T.U. medico legale affidata alla dott.ssa al fine, Persona_1
tra l'altro, di accertare se le lesioni refertate a dopo il sini- Parte_1
stro per cui è causa e/o successivamente certificate fossero ad esso causal- mente riconducibili.
All'esito delle operazioni peritali, il Consulente tecnico d'ufficio ha conclu- so affermando che “La frattura riportata dal Sig. in data 11/09/2022, Pt_1
documentata dalla documentazione medica prodotta agli atti, è dovuta ad una azione meccanica di un corpo contundente con una superficie limitata, e non è compatibile con le dinamiche dell'incidente dichiarate (caduta dal monopatti- no)”.
D'altro canto, parte ricorrente non ha fatto pervenire al Consulente note critiche nei termini assegnati con ordinanza del 06/11/2024. Tuttavia, con note di trattazione scritta per l'udienza del 06/05/2025, successiva al deposito della relazione conclusiva da parte del C.T.U., la dife- sa di ha depositato le “Controdeduzioni alla C.T.U.” come al- Parte_1
legato alle suddette note, unitamente a n. 2 fotografie del ricorrente, deno- minando il file “Foto lesioni volto”.
Sebbene le SS.UU. della Corte di Cassazione abbiano ammesso che “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disci- plinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non in- troducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o ecce- zioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u.”, tali controdeduzioni sono liberamente valutabili dal giudice in quanto volte a sollecitarne il potere valutativo in relazione a tale mezzo istruttorio (sent. SS.UU. n. 5624/2022).
A tale scopo, giova sottolineare che alle conclusioni cui è giunto il C.T.U. questo giudice ritiene di doversi uniformare essendo le stesse supportate, ol- tre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argo- mentativo lineare e rigoroso.
In conclusione, le circostanze così illustrate integrano, nel loro insieme, un'esplicita confutazione delle modalità di accadimento dell'evento così come allegate dall'attore e portano, pertanto, ad escludere che le lesioni subite da in data 11/09/2022 siano conseguenza di un sinistro ascri- Parte_1
vibile a responsabilità del conducente di una cd. “auto pirata”.
Ciò impone, evidentemente, il rigetto della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente. In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., Pt_1
va, dunque, condannato al pagamento delle spese di lite della
[...] [...]
quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_4
sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55 /2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modifica- zioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Le spese si liquidano come in dispositivo in conformità allo scaglione cor- rispondente al valore della causa (atteso che in caso di rigetto della doman- da, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum" – così Cass. n. 28417/2018)
e all'attività in concreto svolta, secondo i parametri medi, tenuto conto della mancata adesione del ricorrente alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda risarcitoria avanzata, nell'ambito del presente giudizio, da nei confronti della quale im- Parte_1 Controparte_1
presa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
nella qualità di impresa designata per la liquida- Controparte_5
zione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 12/06/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.