TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 568/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 568/2020 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. RIZZI Parte_1 C.F._1
INCORONATA, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'avv. CICCARELLI GIUSEPPE, come da procura in C.F._3 atti;
RESISTENTE
Oggetto: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.).
Conclusioni: per parte ricorrente: “1) Preliminarmente in via istruttoria insiste per l'ammissione della CTU per accertare l'esistenza o meno di altra strada, oltre quella oggetto di causa, per
l'accesso ai terreni del sig. , l'ammissione di tale mezzo istruttorio si rende Parte_1 necessario ed indispensabile in considerazione del fatto che i testi addotti dalle controparti hanno sostenuto, contrariamente al vero, che il ricorrente per raggiungere i propri terreni con la mietitrebbia sarebbe transitato su altra inesistente e non precisata strada. Invero come dichiarato dai testi addotti da parte ricorrente il sig. per accedere ai suoi terreni ubicati alla Parte_1 contrada Fosso con la mietitrebbia è transitato, solo e sempre, sulla strada interpoderale oggetto di causa;
2) Nel merito accogliere il ricorso e per l'effetto ordinare ai Sig.ri , residente Controparte_1
Pag. 1 a 9 a Furci (CH) alla C.da Casalforzato, n. 9, e , residente in [...]alla C.da Controparte_2
Casalforzato, l'immediata reintegra nel pieno ed esclusivo possesso della strada sopra indicata e specificatamente ordinare il ripristino del vecchio tracciato e la rimozione dei paletti apposti lungo la strada interpoderale che parte dalla strada comunale Casalforzato di Furci e porta ai terreni del ricorrente ubicati in C.da Fosso;
3) In subordine ordinare e condannare i resistenti ad abbassare
l'altezza dei palette e dei picchetti posti a confine della strada interpoderale che conduce alla C/da
Fosso in agro del Comune di Furci a 50 cm., in modo da non arrecare disturbo al passaggio sulla strada interpoderale con la mietitrebbia al ricorrente nei mesi estivi in occasione della mietitura;
4)
Condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze legali. Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.”; per i resistenti: “ 1) dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
2) nel merito, rigettare la domanda avanzata dal ricorrente siccome improponibile, inammissibile ovvero infondata in fatto e in diritto;
3) condannare il ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c. ed al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. in considerazione della temerarietà e pretestuosità dell'azione promossa, oltre al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese forfettarie ex L.P., IVA e C.P.A. come per legge. “.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, e Parte_1 Controparte_1 [...]
, sulla premessa di esercitare il possesso di una servitù di passaggio su una strada CP_2 di accesso ai terreni di sua proprietà, siti in Furci (CH), alla c.da Fosso, lamentando l'avvenuto spoglio (o comunque turbamento dell'esercizio), a partire dall'aprile 2020, del possesso sulla predetta strada, attraverso l'infissione al suolo, per mano dei resistenti, lungo il sedime stradale, di paletti in legno e in ferro alti oltre due metri, che impediscono o, quantomeno, limitano il libero transito e riducono lo spazio di manovra dei veicoli agricoli in uso al ricorrente, determinando il notevole restringimento del passaggio rispetto alla precedente larghezza della strada.
Sulla base di dette circostanze, il ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 1168 e ss. c.c. e 703
c.p.c., la reintegrazione nel pieno possesso della strada ovvero la cessazione della turbativa o molestia del possesso medesimo, attraverso l'ordine giudiziale di rimozione dei paletti o, in subordine, il loro abbassamento.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti, i quali, hanno in primo luogo censurato il difetto di
Pag. 2 a 9 legittimazione attiva del ricorrente per non essere proprietario dei terreni, contrariamente a quanto sostenuto;
nel merito, pur non contestando l'apposizione dei paletti indicati dal ricorrente, hanno eccepito che non vi sia stato alcun restringimento della sede stradale e quindi alcuna preclusione o aggravamento del passaggio. Sulla base delle riportate considerazioni hanno, dunque, insistito per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite e condanna di controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Con ordinanza pronunciata in data 7.3.2022, il Giudice, all'esito dell'audizione degli informatori, anche in qualità di testimoni, ha rigettato il ricorso possessorio, per l'insussistenza dei relativi presupposti, in specie sotto il profilo della prova, di cui parte ricorrente era onerata, che costei abbia subito uno spoglio o anche solo una molestia nell'esercizio del possesso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art.96, comma 3, c.p.c.
Avverso la predetta ordinanza il ricorrente ha proposto reclamo, chiedendo la revoca del provvedimento. Il gravame si è concluso con un'ordinanza con la quale il Tribunale, in composizione collegiale, ritenendo infondati i motivi di impugnazione, ha confermato l'ordinanza di rigetto, condannando i reclamanti alla rifusione delle spese della relativa fase di giudizio.
Con istanza ex art. 703, quarto comma, c.p.c., depositata il 6.5.2022, ha Parte_1 chiesto la prosecuzione del giudizio di merito, insistendo per l'accoglimento dell'azione possessoria e per la revoca della ordinanza resa nella fase sommaria.
Parte resistente si è costituita nella fase di merito, insistendo per il rigetto delle avverse pretese, con il favore delle spese e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3,
c.p.c., reiterando i motivi e le conclusioni già articolate nella fase sommaria.
All'esito della trattazione e della istruttoria orale, il procedimento è giunto all'udienza del
3.10.2024 avanti allo scrivente magistrato che, fatte precisare le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi.
****
L'azione possessoria è infondata per le ragioni illustrate nell'ordinanza depositata dallo scrivente giudice il 7.3.2022, confermata in sede di reclamo dal Tribunale in composizione
Pag. 3 a 9 collegiale con ordinanza del 22.7.2022, con le ulteriori precisazioni di seguito illustrate.
In ordine all'eccezione di legittimazione attiva del ricorrente, va ribadito, che, stante il disposto normativo di cui all'art.1168 c.c. legittimato alla reintegra è colui che si ritiene possessore o detentore del bene, salvo che la detenzione sia giustificata da mere ragioni di servizio o ospitalità. Va, poi, rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione di reintegra ex art. 1168 cod. civ. è esperibile anche da parte di chi possegga la cosa per mezzo di altra persona cui abbia trasferito la detenzione qualificata del bene (Cass. 9284/2008) e da parte del detentore non qualificato che detenga il bene nell'interesse del possessore (Cass.
99/2013).
Dagli atti di causa risulta dimostrato che , sebbene non più proprietario dei Parte_1 terreni in favore dei quali ha invocato la tutela possessoria, per averli donati ai propri figli, come dallo stesso dichiarato nei propri scritti difensivi (cfr. pag. 1 memoria di replica), sia coltivatore diretto del fondo e, in tale veste, abbia agito in giudizio, ritenendosi privato della strada di accesso ad esso, cosicché egli deve intendersi legittimato ad agire in giudizio per tutelare il proprio diritto, spettando al merito ogni altra questione.
Peraltro, si osserva che in sede sommaria è stato confermato che il terreno in favore del quale sarebbe costituita la servitù di passaggio asseritamente spogliata viene coltivato dal ricorrente
(cfr. dichiarazioni “…preciso che io vedevo il trebbiare, ma non Testimone_1 Parte_1 vedevo dove passava” ud. 6.5.2021), e che i testi di parte resistente hanno qualificato genericamente il fondo titolare del citato diritto come di , così confermando la Parte_1 piena legittimazione dello stesso ad agire in giudizio (cfr. testimonianza e Testimone_2 Tes_3 in risposta a circostanza n. 5, memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte
[...] resistente).
Risulta, poi, non contestato, oltre che confermato da tutti gli informatori e testimoni escussi, che il ricorrente eserciti da tempo il proprio diritto di passaggio sulla strada in questione, sia a piedi che coi mezzi meccanici, ad eccezione della mietitrebbia, per raggiungere i terreni da lui coltivati ed è, altresì, circostanza non contestata e, in ogni caso, ammessa dai resistenti in sede di interrogatorio formale (cfr. udienza del 19.10.2023), l'apposizione, da parte degli stessi, di paletti lungo la strada per recintare la loro proprietà.
Acclarati tali aspetti, occorre esaminare gli ulteriori requisiti necessari ai fini della invocata tutela possessoria. Infatti, per ottenere la tutela reintegratoria, è necessaria una qualunque
Pag. 4 a 9 azione da parte del soggetto spoliatore che implichi una modifica della situazione oggettiva preesistente, compromettendo in modo apprezzabile l'esercizio del possesso.
Prima di procedere all'analisi delle dichiarazioni rese dai testimoni nella presente fase di merito, dev'essere prioritariamente analizzata l'eccezione inerente alla incapacità a testimoniare del teste - figlio e proprietario del fondo servente -tempestivamente sollevata da Testimone_4 parte resistente (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.).
Sul punto va richiamato il noto e pacifico principio giurisprudenziale in base al quale l'incapacità a deporre prevista dall'articolo 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'articolo 100 del c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo (cfr. tra tante: Cass.
3361/2024).
Nel caso in esame, atteso che lo stesso ricorrente ha ammesso che i terreni su cui insiste sono stati donati ai suoi figli, risulta evidente l'incapacità a testimoniare di , il quale ha Testimone_4 senza dubbio un interesse concreto e giuridico nel presente giudizio, che lo legittimerebbe ad intervenire. Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che è emerso dall'istruttoria orale che , unitamente al padre, si occupa della coltivazione dei detti terreni. Testimone_4
Dev'essere, quindi, affermata l'incapacità a testimoniare di quest'ultimo, con la conseguenza che le dichiarazioni dallo stesso rese in sede testimoniale non potranno essere prese in considerazione.
Discorso diverso dev'essere fatto per la teste , coniuge in regime di Testimone_5 comunione dei beni di . Parte_1
Sul punto, va anzitutto chiarito che l'eccezione di incapacità a testimoniare risulta tardiva, essendo stata articolata da parte resistente solo al momento dell'audizione della teste e non prima dell'ammissione della prova orale, come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 9456/2023).
In ogni caso, non avendo la nel caso di specie un interesse concreto e giuridico che la Tes_5 legittimerebbe ad intervenire nel presente procedimento e non essendo la domanda giudiziale avanzata da diretta ad incrementare il patrimonio comune (cfr. Cass. n. Parte_1
9304/2015), la sua testimonianza sarebbe stata in ogni caso pienamente legittima, fermo
Pag. 5 a 9 restando che il vincolo di coniugio esistente con il ricorrente e l'accentuata conflittualità tra le parti in causa, che ha portato anche a condanne in sede penale, impone a questo giudice di vagliare con particolare attenzione l'attendibilità della teste.
Il punto di maggior attrito tra le parti del giudizio riguarda la circostanza che i paletti disposti dai resistenti abbiano determinato un restringimento delle precedenti dimensioni della strada oggetto di causa, rendendo così più difficoltoso il passaggio con mezzi agricoli, in particolare con la mietitrebbia.
Tutti gli informatori e testimoni di parte resistente hanno riferito che la strada di accesso ai terreni lavorati dal ha sempre avuto una larghezza non superiore ai 3,5 metri e che i Pt_1 paletti apposti non hanno determinato alcun restringimento del percorso carrabile.
Particolarmente rilevante risulta quanto reso dall'informatore Geom. , Persona_1 intervenuto in qualità di tecnico nell'apposizione dei paletti e che ha dichiarato “I paletti posizionati non ostacolavano in nessun modo il passaggio. La strada non è stata interessata dai paletti ed è rimasta della stessa larghezza e precisamente pari a metri 3,60. I paletti posizionati avevano un'altezza di circa 1,50 metri. Con il posizionamento dei paletti ho ripristinato la strada riportata in mappa. Questo perché a un certo punto la strada si divideva in due e nell'occasione abbiamo ripicchettato il tracciato riportato in mappa lasciando inalterato il vecchio tracciato dove passava ed altri. E penso che vi passano ancora oggi. La strada ripicchettata Parte_1 esisteva da diversi anni” (cfr. verbale udienza del 6.5.2021).
Quanto dichiarato dal suddetto informatore ha trovato piena conferma, oltre che nella quasi totalità delle altre dichiarazioni rese nella fase sommaria, anche nelle prove orali espletate nella presente fase di merito. In particolare, il teste ha precisato, che anche Testimone_6 dopo l'apposizione dei paletti, i mezzi agricoli transitavano sulla strada interpoderale, essendo questi posizionati sulle proprietà dei resistenti senza che ciò abbia causato un restringimento della strada (cfr. udienza 19.10.2023). Il teste ha, altresì, evidenziato “la Testimone_3 strada è sempre stata di 3,50 metri e lui ha messo i paletti oltre i 3,50 metri e è Parte_1 passato e li ha rotti…il ha messo i paletti, ma li ha messi sulla sua proprietà Controparte_1 lasciando la strada che è di 3,50 metri” (cfr. udienza 11.7.2024).
La circostanza ha trovato, altresì, conferma nelle dichiarazioni rese dalla teste di parte ricorrente, , moglie di , la quale, pur genericamente Testimone_5 Parte_1 affermando che l'apposizione dei paletti avrebbe reso più difficoltoso il passaggio dei mezzi
Pag. 6 a 9 agricoli, ha poi precisato che la strada non è stata ristretta (cfr. udienza 11.7.2024).
Tale stato di cose è, poi, ulteriormente suffragato dal materiale fotografico depositato e in particolare dalle fotografie rappresentanti lo stato dei luoghi prima e dopo l'apposizione dei paletti, le quali attestano che effettivamente i manufatti non hanno ristretto il tracciato stradale
(cfr. doc. 1 n. 7 – memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
In ordine alla censura, avanzata dal ricorrente, sul fatto che i picchetti apposti avrebbero impedito il transito della mietitrebbia, i testi di parte resistente e Testimone_2 Tes_3 nonché il teste del ricorrente hanno confermato che il passaggio
[...] Testimone_7 sulla stradina interpoderale era già precluso alla con la barra falciatrice montata, Parte_2 anche prima dell'apposizione dei paletti, in ragione delle grandi dimensioni del mezzo agricolo, di larghezza pari a circa quattro metri, e di aver visto passare con la Parte_1 Parte_2 percorrendo una strada alternativa.
L'unica testimonianza di senso contrario è quella di , che però non è idonea Testimone_5
a scalfire l'impianto probatorio fornito da parte resistente, sia perché smentita da tutti gli altri testi uditi, sia perché il vincolo di coniugio esistente col ricorrente impone di valutare le dichiarazioni rese con particolare severità, soprattutto in caso di contrasto con altre prove, come nel caso di specie. La teste, peraltro, risulta contraddittoria nelle sue dichiarazioni atteso che, da un lato, ha dichiarato che l'apposizione dei paletti ha reso più difficoltoso il passaggio con la e con gli altri mezzi agricoli e, dall'altro lato, che la strada non era stata ristretta. Parte_2
Sulla scorta delle osservazioni che precedono, deve concludersi che, relativamente alla prova circa la realizzazione di un'alterazione dello stato dei luoghi tale da determinare lo spoglio del possesso della stradina, nella fase di merito non è emerso alcun elemento in grado di offrire spunti concreti per accordare la tutela possessoria invocata dal richiedente, il quale non ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante, avendo omesso di fornire prove convincenti o indicazioni precise e univoche da cui desumere l'avvenuto restringimento della larghezza del percorso su cui insiste il diritto di passaggio.
In ordine alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, reiterata dal ricorrente nelle proprie memorie conclusive, si rammenta che questa non può intendersi come un mezzo istruttorio in senso proprio, in quanto ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze, di conseguenza il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la
Pag. 7 a 9 prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora, come nel caso di specie, la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In conclusione, devono, dunque, ritenersi insussistenti i presupposti per la tutela possessoria richiesta, con conseguente rigetto della domanda e conferma della decisione assunta nella fase cautelare con ordinanza pronunciata in data 7.3.2022.
Quanto alla domanda di parte resistente di condanna per responsabilità aggravata della controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c., è appena il caso di rammentare che il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni o ad una somma equitativamente determinata, va ravvisato nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.
Ebbene, nel caso all'esame, parte resistente non ha fornito prova dei danni asseritamente subiti (distinti dal pagamento delle spese di cui deve avere ristoro) per effetto dell'odierno procedimento, prova necessaria per la responsabilità di cui al primo comma della citata disposizione.
Quanto, poi, all'istituto sanzionatorio di cui al terzo comma, va precisato che, a differenza di quello di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 9912 del 20.4.2018).
Nella specie si ritiene sussistente il presupposto per l'attribuzione a carico del ricorrente di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., liquidata in dispositivo, per violazione del grado minimo di diligenza che avrebbe consentito di avvertire facilmente l'infondatezza della propria domanda, avendo questi azionato la domanda e insistito nella presente fase di merito nonostante la conferma in sede di reclamo dell'ordinanza di rigetto e la mancanza di apprezzabili elementi probatori forniti in fase di merito a sostegno delle proprie domande.
Le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del
Pag. 8 a 9 valore dichiarato della controversia, dei parametri medi e dell'attività processuale effettivamente svolta. Il compenso così calcolato va incrementato del 30 % per l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione degli atti (art.4, comma 1 bis, decreto del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55) e va ulteriormente aumentato del 30 % per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2, decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda di cui in epigrafe;
CONFERMA integralmente l'ordinanza depositata in data 7.3.2022;
CONDANNA al pagamento, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. della somma Parte_1 equitativamente determinata in € 1.000,00 a favore della controparte;
CONDANNA al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.059,20 per compenso, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 27 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 568/2020 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. RIZZI Parte_1 C.F._1
INCORONATA, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'avv. CICCARELLI GIUSEPPE, come da procura in C.F._3 atti;
RESISTENTE
Oggetto: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.).
Conclusioni: per parte ricorrente: “1) Preliminarmente in via istruttoria insiste per l'ammissione della CTU per accertare l'esistenza o meno di altra strada, oltre quella oggetto di causa, per
l'accesso ai terreni del sig. , l'ammissione di tale mezzo istruttorio si rende Parte_1 necessario ed indispensabile in considerazione del fatto che i testi addotti dalle controparti hanno sostenuto, contrariamente al vero, che il ricorrente per raggiungere i propri terreni con la mietitrebbia sarebbe transitato su altra inesistente e non precisata strada. Invero come dichiarato dai testi addotti da parte ricorrente il sig. per accedere ai suoi terreni ubicati alla Parte_1 contrada Fosso con la mietitrebbia è transitato, solo e sempre, sulla strada interpoderale oggetto di causa;
2) Nel merito accogliere il ricorso e per l'effetto ordinare ai Sig.ri , residente Controparte_1
Pag. 1 a 9 a Furci (CH) alla C.da Casalforzato, n. 9, e , residente in [...]alla C.da Controparte_2
Casalforzato, l'immediata reintegra nel pieno ed esclusivo possesso della strada sopra indicata e specificatamente ordinare il ripristino del vecchio tracciato e la rimozione dei paletti apposti lungo la strada interpoderale che parte dalla strada comunale Casalforzato di Furci e porta ai terreni del ricorrente ubicati in C.da Fosso;
3) In subordine ordinare e condannare i resistenti ad abbassare
l'altezza dei palette e dei picchetti posti a confine della strada interpoderale che conduce alla C/da
Fosso in agro del Comune di Furci a 50 cm., in modo da non arrecare disturbo al passaggio sulla strada interpoderale con la mietitrebbia al ricorrente nei mesi estivi in occasione della mietitura;
4)
Condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze legali. Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.”; per i resistenti: “ 1) dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
2) nel merito, rigettare la domanda avanzata dal ricorrente siccome improponibile, inammissibile ovvero infondata in fatto e in diritto;
3) condannare il ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c. ed al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. in considerazione della temerarietà e pretestuosità dell'azione promossa, oltre al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese forfettarie ex L.P., IVA e C.P.A. come per legge. “.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, e Parte_1 Controparte_1 [...]
, sulla premessa di esercitare il possesso di una servitù di passaggio su una strada CP_2 di accesso ai terreni di sua proprietà, siti in Furci (CH), alla c.da Fosso, lamentando l'avvenuto spoglio (o comunque turbamento dell'esercizio), a partire dall'aprile 2020, del possesso sulla predetta strada, attraverso l'infissione al suolo, per mano dei resistenti, lungo il sedime stradale, di paletti in legno e in ferro alti oltre due metri, che impediscono o, quantomeno, limitano il libero transito e riducono lo spazio di manovra dei veicoli agricoli in uso al ricorrente, determinando il notevole restringimento del passaggio rispetto alla precedente larghezza della strada.
Sulla base di dette circostanze, il ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 1168 e ss. c.c. e 703
c.p.c., la reintegrazione nel pieno possesso della strada ovvero la cessazione della turbativa o molestia del possesso medesimo, attraverso l'ordine giudiziale di rimozione dei paletti o, in subordine, il loro abbassamento.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti, i quali, hanno in primo luogo censurato il difetto di
Pag. 2 a 9 legittimazione attiva del ricorrente per non essere proprietario dei terreni, contrariamente a quanto sostenuto;
nel merito, pur non contestando l'apposizione dei paletti indicati dal ricorrente, hanno eccepito che non vi sia stato alcun restringimento della sede stradale e quindi alcuna preclusione o aggravamento del passaggio. Sulla base delle riportate considerazioni hanno, dunque, insistito per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite e condanna di controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Con ordinanza pronunciata in data 7.3.2022, il Giudice, all'esito dell'audizione degli informatori, anche in qualità di testimoni, ha rigettato il ricorso possessorio, per l'insussistenza dei relativi presupposti, in specie sotto il profilo della prova, di cui parte ricorrente era onerata, che costei abbia subito uno spoglio o anche solo una molestia nell'esercizio del possesso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art.96, comma 3, c.p.c.
Avverso la predetta ordinanza il ricorrente ha proposto reclamo, chiedendo la revoca del provvedimento. Il gravame si è concluso con un'ordinanza con la quale il Tribunale, in composizione collegiale, ritenendo infondati i motivi di impugnazione, ha confermato l'ordinanza di rigetto, condannando i reclamanti alla rifusione delle spese della relativa fase di giudizio.
Con istanza ex art. 703, quarto comma, c.p.c., depositata il 6.5.2022, ha Parte_1 chiesto la prosecuzione del giudizio di merito, insistendo per l'accoglimento dell'azione possessoria e per la revoca della ordinanza resa nella fase sommaria.
Parte resistente si è costituita nella fase di merito, insistendo per il rigetto delle avverse pretese, con il favore delle spese e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3,
c.p.c., reiterando i motivi e le conclusioni già articolate nella fase sommaria.
All'esito della trattazione e della istruttoria orale, il procedimento è giunto all'udienza del
3.10.2024 avanti allo scrivente magistrato che, fatte precisare le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi.
****
L'azione possessoria è infondata per le ragioni illustrate nell'ordinanza depositata dallo scrivente giudice il 7.3.2022, confermata in sede di reclamo dal Tribunale in composizione
Pag. 3 a 9 collegiale con ordinanza del 22.7.2022, con le ulteriori precisazioni di seguito illustrate.
In ordine all'eccezione di legittimazione attiva del ricorrente, va ribadito, che, stante il disposto normativo di cui all'art.1168 c.c. legittimato alla reintegra è colui che si ritiene possessore o detentore del bene, salvo che la detenzione sia giustificata da mere ragioni di servizio o ospitalità. Va, poi, rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione di reintegra ex art. 1168 cod. civ. è esperibile anche da parte di chi possegga la cosa per mezzo di altra persona cui abbia trasferito la detenzione qualificata del bene (Cass. 9284/2008) e da parte del detentore non qualificato che detenga il bene nell'interesse del possessore (Cass.
99/2013).
Dagli atti di causa risulta dimostrato che , sebbene non più proprietario dei Parte_1 terreni in favore dei quali ha invocato la tutela possessoria, per averli donati ai propri figli, come dallo stesso dichiarato nei propri scritti difensivi (cfr. pag. 1 memoria di replica), sia coltivatore diretto del fondo e, in tale veste, abbia agito in giudizio, ritenendosi privato della strada di accesso ad esso, cosicché egli deve intendersi legittimato ad agire in giudizio per tutelare il proprio diritto, spettando al merito ogni altra questione.
Peraltro, si osserva che in sede sommaria è stato confermato che il terreno in favore del quale sarebbe costituita la servitù di passaggio asseritamente spogliata viene coltivato dal ricorrente
(cfr. dichiarazioni “…preciso che io vedevo il trebbiare, ma non Testimone_1 Parte_1 vedevo dove passava” ud. 6.5.2021), e che i testi di parte resistente hanno qualificato genericamente il fondo titolare del citato diritto come di , così confermando la Parte_1 piena legittimazione dello stesso ad agire in giudizio (cfr. testimonianza e Testimone_2 Tes_3 in risposta a circostanza n. 5, memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte
[...] resistente).
Risulta, poi, non contestato, oltre che confermato da tutti gli informatori e testimoni escussi, che il ricorrente eserciti da tempo il proprio diritto di passaggio sulla strada in questione, sia a piedi che coi mezzi meccanici, ad eccezione della mietitrebbia, per raggiungere i terreni da lui coltivati ed è, altresì, circostanza non contestata e, in ogni caso, ammessa dai resistenti in sede di interrogatorio formale (cfr. udienza del 19.10.2023), l'apposizione, da parte degli stessi, di paletti lungo la strada per recintare la loro proprietà.
Acclarati tali aspetti, occorre esaminare gli ulteriori requisiti necessari ai fini della invocata tutela possessoria. Infatti, per ottenere la tutela reintegratoria, è necessaria una qualunque
Pag. 4 a 9 azione da parte del soggetto spoliatore che implichi una modifica della situazione oggettiva preesistente, compromettendo in modo apprezzabile l'esercizio del possesso.
Prima di procedere all'analisi delle dichiarazioni rese dai testimoni nella presente fase di merito, dev'essere prioritariamente analizzata l'eccezione inerente alla incapacità a testimoniare del teste - figlio e proprietario del fondo servente -tempestivamente sollevata da Testimone_4 parte resistente (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.).
Sul punto va richiamato il noto e pacifico principio giurisprudenziale in base al quale l'incapacità a deporre prevista dall'articolo 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'articolo 100 del c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo (cfr. tra tante: Cass.
3361/2024).
Nel caso in esame, atteso che lo stesso ricorrente ha ammesso che i terreni su cui insiste sono stati donati ai suoi figli, risulta evidente l'incapacità a testimoniare di , il quale ha Testimone_4 senza dubbio un interesse concreto e giuridico nel presente giudizio, che lo legittimerebbe ad intervenire. Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che è emerso dall'istruttoria orale che , unitamente al padre, si occupa della coltivazione dei detti terreni. Testimone_4
Dev'essere, quindi, affermata l'incapacità a testimoniare di quest'ultimo, con la conseguenza che le dichiarazioni dallo stesso rese in sede testimoniale non potranno essere prese in considerazione.
Discorso diverso dev'essere fatto per la teste , coniuge in regime di Testimone_5 comunione dei beni di . Parte_1
Sul punto, va anzitutto chiarito che l'eccezione di incapacità a testimoniare risulta tardiva, essendo stata articolata da parte resistente solo al momento dell'audizione della teste e non prima dell'ammissione della prova orale, come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 9456/2023).
In ogni caso, non avendo la nel caso di specie un interesse concreto e giuridico che la Tes_5 legittimerebbe ad intervenire nel presente procedimento e non essendo la domanda giudiziale avanzata da diretta ad incrementare il patrimonio comune (cfr. Cass. n. Parte_1
9304/2015), la sua testimonianza sarebbe stata in ogni caso pienamente legittima, fermo
Pag. 5 a 9 restando che il vincolo di coniugio esistente con il ricorrente e l'accentuata conflittualità tra le parti in causa, che ha portato anche a condanne in sede penale, impone a questo giudice di vagliare con particolare attenzione l'attendibilità della teste.
Il punto di maggior attrito tra le parti del giudizio riguarda la circostanza che i paletti disposti dai resistenti abbiano determinato un restringimento delle precedenti dimensioni della strada oggetto di causa, rendendo così più difficoltoso il passaggio con mezzi agricoli, in particolare con la mietitrebbia.
Tutti gli informatori e testimoni di parte resistente hanno riferito che la strada di accesso ai terreni lavorati dal ha sempre avuto una larghezza non superiore ai 3,5 metri e che i Pt_1 paletti apposti non hanno determinato alcun restringimento del percorso carrabile.
Particolarmente rilevante risulta quanto reso dall'informatore Geom. , Persona_1 intervenuto in qualità di tecnico nell'apposizione dei paletti e che ha dichiarato “I paletti posizionati non ostacolavano in nessun modo il passaggio. La strada non è stata interessata dai paletti ed è rimasta della stessa larghezza e precisamente pari a metri 3,60. I paletti posizionati avevano un'altezza di circa 1,50 metri. Con il posizionamento dei paletti ho ripristinato la strada riportata in mappa. Questo perché a un certo punto la strada si divideva in due e nell'occasione abbiamo ripicchettato il tracciato riportato in mappa lasciando inalterato il vecchio tracciato dove passava ed altri. E penso che vi passano ancora oggi. La strada ripicchettata Parte_1 esisteva da diversi anni” (cfr. verbale udienza del 6.5.2021).
Quanto dichiarato dal suddetto informatore ha trovato piena conferma, oltre che nella quasi totalità delle altre dichiarazioni rese nella fase sommaria, anche nelle prove orali espletate nella presente fase di merito. In particolare, il teste ha precisato, che anche Testimone_6 dopo l'apposizione dei paletti, i mezzi agricoli transitavano sulla strada interpoderale, essendo questi posizionati sulle proprietà dei resistenti senza che ciò abbia causato un restringimento della strada (cfr. udienza 19.10.2023). Il teste ha, altresì, evidenziato “la Testimone_3 strada è sempre stata di 3,50 metri e lui ha messo i paletti oltre i 3,50 metri e è Parte_1 passato e li ha rotti…il ha messo i paletti, ma li ha messi sulla sua proprietà Controparte_1 lasciando la strada che è di 3,50 metri” (cfr. udienza 11.7.2024).
La circostanza ha trovato, altresì, conferma nelle dichiarazioni rese dalla teste di parte ricorrente, , moglie di , la quale, pur genericamente Testimone_5 Parte_1 affermando che l'apposizione dei paletti avrebbe reso più difficoltoso il passaggio dei mezzi
Pag. 6 a 9 agricoli, ha poi precisato che la strada non è stata ristretta (cfr. udienza 11.7.2024).
Tale stato di cose è, poi, ulteriormente suffragato dal materiale fotografico depositato e in particolare dalle fotografie rappresentanti lo stato dei luoghi prima e dopo l'apposizione dei paletti, le quali attestano che effettivamente i manufatti non hanno ristretto il tracciato stradale
(cfr. doc. 1 n. 7 – memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
In ordine alla censura, avanzata dal ricorrente, sul fatto che i picchetti apposti avrebbero impedito il transito della mietitrebbia, i testi di parte resistente e Testimone_2 Tes_3 nonché il teste del ricorrente hanno confermato che il passaggio
[...] Testimone_7 sulla stradina interpoderale era già precluso alla con la barra falciatrice montata, Parte_2 anche prima dell'apposizione dei paletti, in ragione delle grandi dimensioni del mezzo agricolo, di larghezza pari a circa quattro metri, e di aver visto passare con la Parte_1 Parte_2 percorrendo una strada alternativa.
L'unica testimonianza di senso contrario è quella di , che però non è idonea Testimone_5
a scalfire l'impianto probatorio fornito da parte resistente, sia perché smentita da tutti gli altri testi uditi, sia perché il vincolo di coniugio esistente col ricorrente impone di valutare le dichiarazioni rese con particolare severità, soprattutto in caso di contrasto con altre prove, come nel caso di specie. La teste, peraltro, risulta contraddittoria nelle sue dichiarazioni atteso che, da un lato, ha dichiarato che l'apposizione dei paletti ha reso più difficoltoso il passaggio con la e con gli altri mezzi agricoli e, dall'altro lato, che la strada non era stata ristretta. Parte_2
Sulla scorta delle osservazioni che precedono, deve concludersi che, relativamente alla prova circa la realizzazione di un'alterazione dello stato dei luoghi tale da determinare lo spoglio del possesso della stradina, nella fase di merito non è emerso alcun elemento in grado di offrire spunti concreti per accordare la tutela possessoria invocata dal richiedente, il quale non ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante, avendo omesso di fornire prove convincenti o indicazioni precise e univoche da cui desumere l'avvenuto restringimento della larghezza del percorso su cui insiste il diritto di passaggio.
In ordine alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, reiterata dal ricorrente nelle proprie memorie conclusive, si rammenta che questa non può intendersi come un mezzo istruttorio in senso proprio, in quanto ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze, di conseguenza il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la
Pag. 7 a 9 prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora, come nel caso di specie, la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In conclusione, devono, dunque, ritenersi insussistenti i presupposti per la tutela possessoria richiesta, con conseguente rigetto della domanda e conferma della decisione assunta nella fase cautelare con ordinanza pronunciata in data 7.3.2022.
Quanto alla domanda di parte resistente di condanna per responsabilità aggravata della controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c., è appena il caso di rammentare che il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni o ad una somma equitativamente determinata, va ravvisato nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.
Ebbene, nel caso all'esame, parte resistente non ha fornito prova dei danni asseritamente subiti (distinti dal pagamento delle spese di cui deve avere ristoro) per effetto dell'odierno procedimento, prova necessaria per la responsabilità di cui al primo comma della citata disposizione.
Quanto, poi, all'istituto sanzionatorio di cui al terzo comma, va precisato che, a differenza di quello di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 9912 del 20.4.2018).
Nella specie si ritiene sussistente il presupposto per l'attribuzione a carico del ricorrente di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., liquidata in dispositivo, per violazione del grado minimo di diligenza che avrebbe consentito di avvertire facilmente l'infondatezza della propria domanda, avendo questi azionato la domanda e insistito nella presente fase di merito nonostante la conferma in sede di reclamo dell'ordinanza di rigetto e la mancanza di apprezzabili elementi probatori forniti in fase di merito a sostegno delle proprie domande.
Le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del
Pag. 8 a 9 valore dichiarato della controversia, dei parametri medi e dell'attività processuale effettivamente svolta. Il compenso così calcolato va incrementato del 30 % per l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione degli atti (art.4, comma 1 bis, decreto del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55) e va ulteriormente aumentato del 30 % per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2, decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda di cui in epigrafe;
CONFERMA integralmente l'ordinanza depositata in data 7.3.2022;
CONDANNA al pagamento, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. della somma Parte_1 equitativamente determinata in € 1.000,00 a favore della controparte;
CONDANNA al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.059,20 per compenso, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 27 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 9 a 9