Sentenza breve 9 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 09/06/2025, n. 11156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11156 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11156/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05269/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5269 del 2025, proposto da
IN RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Coccoli, Marco Di Lullo, Lorenzo Aureli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IA IZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 9.4.2025, relativa alla procedura indetta per la copertura di due posti di giudice del Tribunale di Termini Imerese; della Circolare del CSM n. 13778 del 24.7.2014; della delibera del CSM del 19.2.2025, riferita al quesito posto in merito agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2024; della delibera del CSM del 23.2.2005.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e di IA IZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dott.ssa IN RI ha impugnato e chiesto l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 9.4.2025, relativa alla procedura indetta per la copertura di due posti di giudice del Tribunale di Termini Imerese, la cui vacanza è stata pubblicata con prot. n. 24018 del 19.12.2024, e ciò nella parte in cui alla ricorrente non è stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo previsto per la salvaguardia dell’unità del nucleo familiare; della Circolare del CSM n. 13778 del 24.7.2014; della delibera del CSM del 19.2.2025, riferita al quesito posto in merito agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2024; della delibera del CSM del 23.2.2005.
La ricorrente ha premesso di essere “ compagna convivente del dott. Fabrizio ER, Giudice presso il Tribunale di Marsala, nominato con D.M. 12.2.2019. Il dott. ER, peraltro, dalla data del 5 febbraio 2024 è destinatario di un’applicazione distrettuale (della durata di 6 mesi, prorogabili fino a 24 mesi) presso la Quarta Sezione Penale della Corte d’Appello di Palermo (…), ove attualmente continua a prestare servizio in forza di una prima proroga semestrale (dal 5.8.2024 al 5.2.2025) e di una successiva proroga semestrale (dal 5.2.2025 al 5.8.2025) ”; ha soggiunto che “ sin dal mese di febbraio 2024, hanno fissato la propria residenza familiare presso il Comune di Palermo, al fine di consentire la convivenza del nucleo familiare presso la sede di residenza e lavorativa del dott. ER. Ciò in quanto, in particolare: - il dottor ER ha sempre risieduto a Palermo dove è stato autorizzato a risiedere dal Consiglio Giudiziario a partire dal 21.4.2022; - la decisione di fissare la residenza familiare a Palermo ha consentito al dott. ER di contemperare l’esigenza di cura della famiglia e di svolgimento dell’attività lavorativa presso la Corte d'Appello, ove il carico di lavoro impone una presenza pressoché quotidiana presso l’Ufficio giudiziario; la dott.ssa RI, trovandosi a partire dal mese di gennaio 2024 in stato di ‘‘gravidanza a rischio’’ e necessitando pertanto di cure e assistenza, ha ritenuto opportuno trasferirsi presso l’abitazione del proprio convivente; nel mese di settembre 2024 è nato il figlio della coppia e sono dunque aumentate le esigenze di unità e convivenza del nucleo familiare ” (cfr. pagg. 2 – 3).
Quanto alla procedura controversa, in sintesi è accaduto: che il CSM, al fine di procedere alla copertura di due posti di giudice del Tribunale di Termini Imerese, ha pubblicato in data 19.12.2024 un avviso sul proprio sito istituzionale, regolato secondo l’ordine risultante dai punteggi per anzianità, merito, attitudini, funzioni omologhe e dagli eventuali punteggi aggiuntivi per permanenza in sede disagiata ex lege 133/1998 o in sede a copertura urgente o in sede a copertura necessaria, nonché in ragione di quelli richiesti dagli interessati; per quanto d’interesse, si è prevista l’attribuzione di punti 1 per attitudini e punti 2 per il merito, nonché punti 1 agli aspiranti che svolgono funzioni omologhe; in esito alla procedura di interpello la dott.ssa Giorgia Cotroneo, giudice del Tribunale di Sciacca, ha ottenuto punti 14,5; alla dott.ssa IA IZ, giudice del Tribunale di Gela, sono stati assegnati punti 12, spettanti per attitudini, merito e anzianità (pari complessivamente a 9) ed ulteriori punti 3 per la salvaguardia del nucleo familiare ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, 46 e 47 della Circolare del CSM n. 13778 del 24.7.2014 (in quanto “ il coniuge del magistrato presta stabile attività lavorativa che impone la sua presenza in Palermo, dove peraltro risiede; il magistrato si trasferisce da un ufficio (il Tribunale di Gela) che dista oltre 100 km dalla residenza del coniuge ad un ufficio (il Tribunale di Termini Imerese) che dista meno di 100 km dalla residenza del coniuge. Si realizza, dunque, un riavvicinamento ex art. 31 comma 3 lett. b) della circolare, con conseguente attribuzione di punti 1 (art. 46); i punti devono essere altresì triplicati ai sensi dell’articolo 47 comma 1 “1. Quando le esigenze di salvaguardia dell’unità familiare sono anche in funzione della cura e dell’educazione dei figli di età minore di tre anni, il punteggio previsto è triplicato ”).
Entrambi i predetti magistrati – primi due classificati – sono stati, quindi, destinati alla sede di Termini Imerese.
Alla procedura in questione ha, inoltre, partecipato la ricorrente, la quale ha ottenuto 10 punti, con esclusione del punteggio ulteriore di 3, avendo evidenziato il CSM che “ il coniuge del magistrato risiede nella città di Palermo e è giudice del Tribunale di Marsala; la città di Marsala dista dalla residenza 110 km; non è pertanto attribuibile il punteggio aggiuntivo in quanto ai sensi dell’art. 31 comma 2 della circolare esso è riconosciuto “solo qualora il coniuge svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località collocata a non più di 100 chilometri dal luogo di residenza”. Non possono, infatti, concedersi i punteggi aggiuntivi richiesti in relazione all’applicazione infradistrettuale del coniuge della dott.ssa RI presso una sezione della Corte d’Appello di Palermo in quanto, come già stabilito dal CSM nella delibera in data 19 febbraio 2025, l’attività lavorativa svolta “in maniera temporanea” (alla quale è assimilabile l’attività svolta dal magistrato in applicazione), è priva del necessario requisito della “stabilità” di cui al richiamato art. 31, c. II, della Circolare ”.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ violazione e falsa applicazione della circolare del CSM n. 13778/2014. Violazione e falsa applicazione artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. Violazione e falsa applicazione artt. 3 e ss. l. n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per sviamento, illogicità manifesta, carenza di istruttoria, contraddittorietà, carenza di motivazione, difetto di presupposti, travisamento dei fatti, disparità di trattamento ”.
Dopo aver riepilogato la disciplina contenuta nella circolare n. 13778/2014, la ricorrente ha richiamato la “ stabile attività lavorativa pubblica o privata ” nell’interpretazione datane dal CSM, evidenziando che “ tanto il tenore letterale della previsione, quanto un criterio interpretativo logico-sistematico che tenga conto della ratio della previsione, non possono che indurre a considerare errata la valutazione del C.S.M., secondo cui l’applicazione infradistrettuale del dott. ER presso la Corte d’Appello di Palermo sarebbe priva del necessario requisito della stabilità, in quanto svolta “in maniera temporanea”. Ed invero, nella prospettiva del C.S.M. sembra assumere rilevanza esclusiva, ai fini della “stabilità”, il parametro temporale: di talché, trattandosi di attività temporanea, la medesima non potrebbe essere considerata stabile. Ma si tratta di un’interpretazione che, come si è anticipato, non trova alcun riscontro nel tenore letterale della Circolare, né nella ratio sottesa alla tutela dell’unità del nucleo familiare ” (cfr. pag. 7).
Pertanto, ha sostenuto che “ nel caso di specie non possono che assumere rilevanza ulteriori indici sulla base dei quali valutare la “stabilità” dell’attività: tra questi, l’effettività e continuità della necessaria presenza lavorativa del coniuge nella sede, la natura vincolante del rapporto di natura pubblica, la natura istituzionale dell’incarico e l’inserimento nell’organizzazione giudiziaria ” (cfr. pag. 8).
In altri termini, l’attività del magistrato compagno della ricorrente sarebbe “ di durata temporale estesa, verosimilmente, alla massima parte del periodo di riferimento, ovvero al primo triennio di vita del figlio; tale da richiedere un assiduo e continuativo impegno del compagno nella sede di applicazione; al termine dell’applicazione permane comunque l’obbligo di portare a termine i giudizi pendenti dei quali il magistrato si è occupato ” (cfr. pag. 9).
2°) “ Violazione e falsa applicazione della circolare del CSM n. 13778/2014. Violazione e falsa applicazione artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. Violazione e falsa applicazione artt. 3 e ss. l. n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per sviamento, illogicità manifesta, carenza di istruttoria, contraddittorietà, carenza di motivazione, difetto di presupposti, travisamento dei fatti, disparità di trattamento ”.
Con tale motivo, la ricorrente ha dedotto che “ la Circolare, invero, laddove interpretata nel senso di non consentire, per ragioni legate alla natura dell’attività lavorativa del coniuge, il riavvicinamento della ricorrente presso la sede di residenza del nucleo familiare, tanto più nei primissimi anni di vita del figlio, risulterebbe illegittima - al pari dell’impugnata delibera - in quanto irragionevole ed illogica ed in contrasto con gli artt. 3 Cost. e con i diritti della famiglia, della genitorialità e dell’infanzia, costituzionalmente tutelati dagli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione ” (cfr. pag. 11).
Ha, in particolare, sottolineato la rilevanza della salvaguardia dell’unità del nucleo familiare in una lettura compatibile con la giurisprudenza costituzionale in tema di trasferimento temporaneo del dipendente pubblico con figli minori fino a tre anni di età, di cui all’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001: parametri ermeneutici che troverebbero estensione anche nella valutazione oggetto di contestazione, “ non potendo che ravvisarsi anche in tal caso, e per le medesime ragioni, l’irragionevolezza ed illegittimità di una previsione che, pur prefiggendosi di tutelare l’unità del nucleo familiare, tuteli e valorizzi il trasferimento di un genitore presso la sede di residenza del nucleo familiare indebitamente “condizionandolo” al luogo in cui l’altro genitore svolga la propria attività lavorativa ” (cfr. pag. 14).
Ha, quindi, concluso che “ laddove interpretata nel senso fatto proprio dal CSM, la Circolare n. 13778/2014 risulterebbe illegittima nella parte in cui, al pari della disposizione normativa dichiarata incostituzionale, prevede che il trasferimento possa essere disposto ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, anziché ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia. Una simile previsione, invero, limiterebbe fortemente la tutela piena ed effettiva, costituzionalmente garantita, dell’unità del nucleo familiare, dell’autonomia dei genitori nelle scelte concernenti la definizione dell’indirizzo familiare, della parità dei genitori nell’accudimento dei figli e, soprattutto, dell’assistenza morale e materiale della prole ” (cfr. pag. 17).
Si sono contestualmente costituiti in giudizio il CSM ed il Ministero della Giustizia (5.5.2025), nonché la controinteressata dott. IA IZ (13.5.2025)
All’udienza in Camera di Consiglio del 21 maggio 2025 la causa è stata rinviata – per difetto dei termini a difesa della controinteressata – all’udienza camerale del 4 giugno 2025, prima della quale:
- nella memoria del 26.5.2025 le parti resistenti hanno preliminarmente chiesto l’estromissione del Ministero della Giustizia e, nel merito, hanno opposto che “ il sistema di tramutamento dei magistrati, come articolato in ragione della necessità di salvaguardare l’unità familiare, è dunque collegato al luogo di residenza del coniuge del magistrato richiedente, determinato in base all’attività lavorativa stabile del medesimo. L’art. 31, comma 1° della vigente circolare, chiarisce al riguardo come la salvaguardia del nucleo familiare, consiste nella necessità di consentire la convivenza del nucleo familiare nella sede richiesta “con esclusivo riguardo alla attività lavorativa svolta dal coniuge del magistrato”. Il collegamento vincolante tra luogo di residenza e l’attività lavorativa ‘inamovibile’ del coniuge si correla alla necessità di attribuire il punteggio nei soli casi in cui la scelta della sede familiare non sia arbitraria, bensì ancorata ad elementi indipendenti dalla volontà dei coniugi, quale appunto, la sede lavorativa inamovibile del coniuge ” (cfr. pag. 10); che “ la normativa secondaria sia rispettosa del disposto primario rappresentato dall’art. 192, R.D. n. 12 del 1941. La scelta consiliare di dare rilievo, al fine di attribuire il punteggio aggiuntivo, all’impossibilità per il coniuge del magistrato richiedente di trasferirsi a sua volta, appare diretta esplicazione dei principi, anche costituzionali, in tema di salvaguardia dell’unità del nucleo familiare ” (cfr. pag. 12); che “ la scelta adottata dalla ricorrente di individuare, per il proprio figlio, la residenza presso la casa familiare ubicata in Palermo e dunque, conseguentemente, di affrontare i quotidiani trasferimenti per raggiungere la propria sede di lavoro così come, per il coniuge di rientrare presso la predetta casa familiare quando cesserà fra pochissimi mesi la provvisoria applicazione distrettuale, costituisce da un lato l’espressione di una scelta discrezionale compiuta da entrambi i genitori la quale, tuttavia, in quanto non imposta, appare chiaramente sottratta alla logica sia della norma primaria che di quella secondaria ” (cfr. pagg. 14 – 15); ha, da ultimo, richiamato la risposta ad un quesito proposto dalla stessa ricorrente unitamente al compagno in data 19.12.2024, sfavorevole all’estensione ai magistrati della speciale disciplina di cui al d.lgs. 151/2001.
All’udienza in Camera di Consiglio del 4 giugno 2025 il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, va respinta la domanda di estromissione del Ministero della Giustizia, tenuto conto che gli effetti della deliberazione impugnata hanno diretta incidenza sugli organici del predetto Dicastero e, dunque, afferiscono all’organizzazione pubblica del personale magistratuale.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno nessuno dei motivi proposti, connotati da affinità tematica e, per questo, esaminabili in modo congiunto.
L’art. 34 della Circolare n. 13778 del 24.7.2014 prevede che “ i punteggi per la salvaguardia dell'unità familiare e per l'infermità dei familiari conviventi sono attribuiti anche in caso di unione civile ed in caso di stabile convivenza ”: situazione di stabile convivenza di cui la ricorrente ha dato conferma evidenziando che, insieme al proprio compagno e collega, “ sin dal mese di febbraio 2024, hanno fissato la propria residenza familiare presso il Comune di Palermo ” (cfr. pag. 2).
La stabilità della convivenza è stata correlata, nella Circolare, alla stabilità della situazione lavorativa, prevedendosi, all’art. 31, che “ la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare consiste nella necessità di consentire la convivenza del nucleo familiare nella sede richiesta, con riguardo alla attività lavorativa svolta dal coniuge del magistrato ” (comma 1); una peculiare tutela cui è stata rapportata la previsione di un punteggio incrementale previsto per la procedura regolata dall’art. 10 della Circolare (“ sedi di merito a copertura urgente ”), che il predetto art. 31 ha disciplinato, al comma 2, stabilendo che “ il punteggio aggiuntivo è riconosciuto solo qualora il coniuge svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località collocata a non più di 100 chilometri dal luogo di residenza ”.
Nella procedura oggetto del contendere, alla controinteressata dott.ssa IA IZ è stato assegnato il punteggio incrementale, non contestato dalla ricorrente, sul presupposto che “ il coniuge del magistrato presta stabile attività lavorativa che impone la sua presenza in Palermo, dove peraltro risiede; il magistrato si trasferisce da un ufficio (il Tribunale di Gela) che dista oltre 100 km dalla residenza del coniuge ad un ufficio (il Tribunale di Termini Imerese) che dista meno di 100 km dalla residenza del coniuge. Si realizza, dunque, un riavvicinamento ex art. 31 comma 3 lett. b) della circolare, con conseguente attribuzione di punti 1 (art. 46); i punti devono essere altresì triplicati ai sensi dell’articolo 47 comma 1 “1. Quando le esigenze di salvaguardia dell’unità familiare sono anche in funzione della cura e dell’educazione dei figli di età minore di tre anni, il punteggio previsto è triplicato” ”.
Relativamente alla ricorrente, il proprio compagno e collega, giudice del Tribunale di Marsala, è stato destinatario di un’applicazione distrettuale, a decorrere dal 5.2.2024, presso la Quarta Sezione Penale della Corte d’Appello di Palermo, e ciò dopo aver comunicato la propria disponibilità nell’ambito dell’interpello del 19.1.2024, inizialmente per la durata di sei mesi (cfr. decreto n. 73/2024 del Presidente della Corte di appello di Palermo): dunque, fino al 5.8.2024.
Pure a fronte di un’applicazione iniziale di un solo semestre, la ricorrente, giudice del Tribunale di Marsala, ha precisato che, insieme al proprio compagno, anch’egli giudice del Tribunale di Marsala (distante circa 125 km da Palermo), “ sin dal mese di febbraio 2024, hanno fissato la propria residenza familiare presso il Comune di Palermo ”
E’, poi, accaduto che, dopo la scadenza del primo semestre di applicazione distrettuale del dott. ER, nel “ mese di settembre 2024 è nato il figlio della coppia e sono dunque aumentate le esigenze di unità e convivenza del nucleo familiare ” (cfr. pag. 3 del ricorso).
Il dott. ER, nondimeno, ha “ lodevolmente manifestato la disponibilità alla suindicata proroga ” dell’applicazione distrettuale, cosicché ha ottenuto un’ulteriore proroga di sei mesi, con decorrenza dal 5.8.2024: dunque, fino al 5.2.2025 (cfr. decreto n. 450/2024 del Presidente della Corte di appello di Palermo).
Nel contempo, la ricorrente (“ magistrato con l’incarico di Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Marsala, nominata con D.M. 7.2.2018 ”, cfr. pag. 2 del ricorso) ha continuato ad esercitare le proprie funzioni nella nuova condizione di pendolare, viaggiando, per oltre 125 km, tra la sede di residenza successivamente eletta (Palermo) e quella di destinazione (Marsala) propria e del proprio compagno e padre del bambino.
Una scelta – può forse ipotizzarsi – poco funzionale a corrispondere al peculiare bisogno di assistenza del neonato.
Un bisogno condizionato, da un lato, dalla decisione della madre di viaggiare, nei termini sopra indicati, e, dall’altro lato, dalla decisione del padre che, nel frattempo ha sollecitato – su rinnovata disponibilità – la proroga della propria applicazione distrettuale non soltanto fino al 5.2.2025, ma ancora, e persistentemente, fino al 5.8.2025 (cfr. decreto n. 83/2025 del Presidente della Corte di appello di Palermo, nel quale si è dato atto che con “ nota prot. n. 410 del 29 gennaio 2025 (…) il Presidente vicario del Tribunale di Marsala ha espresso parere contrario alla proroga dell'applicazione facendo riferimento, in sintesi, al notevole carico di lavoro di quell'Ufficio e alla scopertura di organico ”; ma si è considerato che “ le pur comprensibili esigenze rappresentate del Presidente vicario del Tribunale di Marsala appaiono recessive rispetto a quelle della Corte, sia con riferimento alla percentuale di posti vacanti che in quell'Ufficio è pari al 23% sia in relazione al carico di lavoro che nel Tribunale di Marsala è proporzionalmente inferiore in modo significativo rispetto a quello della Corte ”).
Pertanto, entrambi i genitori sono stati consapevoli che, dopo aver eletto la loro residenza a Palermo in un momento antecedente (febbraio 2024) alla nascita del proprio figlio (settembre 2024), la ricorrente avrebbe dovuto viaggiare da Palermo a Marsala (125 km) onde non allontanarsi dal compagno, padre del bambino, il quale ha volontariamente chiesto la proroga della propria applicazione a Palermo, in imminente scadenza (5.8.2025).
Sul punto, non è persuasivo l’assunto che la stabilità lavorativa sarebbe comprovata da un’applicazione, quella del dott. ER, “ di durata temporale estesa, verosimilmente, alla massima parte del periodo di riferimento, ovvero al primo triennio di vita del figlio ” (cfr. pag. 9), trattandosi di una previsione non confortata, allo stato, da alcun provvedimento; sulla quale, in ogni caso, non può essere espresso alcun apprezzamento del Collegio alla luce della piana previsione di cui all’art. 34, comma 2 c.p.a. (“ in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ”); e, da ultimo, caratterizzata dalla circostanza che, a tutto concedere, la durata massima dell’applicazione distrettuale del dott. ER non potrebbe travalicare l’ultimo semestre utile al raggiungimento dei ventiquattro mesi (5.2.2026), sempre inferiori al terzo anno di vita del proprio figlio (nato a [...] 2024).
Risulta, di conseguenza, legittimo che, in capo al compagno della ricorrente, non è stato accertata dal CSM la sussistenza della “ stabile attività lavorativa ”, richiesta dall’art. 31, comma 2 della Circolare ai fini del punteggio incrementale (viceversa riconosciuta alla controinteressata); è, piuttosto, provato che la ricorrente ed il proprio compagno hanno inteso modificare, per proprie esigenze personali, il luogo di comune residenza (Palermo), portandola ad oltre 125 km dalla sede di servizio di entrambi (Marsala), dove entrambi avrebbero potuto parimenti tutelare le esigenze di vita del bambino.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO