Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 07/01/2026, n. 74
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992

    La Corte di Cassazione ha affermato che le regole sul riparto dell'onere della prova non sono mutate per effetto della nuova norma introdotta dall'art. 6 della legge n. 130/22, ovvero il comma 5-bis dell'art. 7 D.Lgs. n. 546/92, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione dell'onere probatorio, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici. La norma non impone un onere probatorio aggravato per l'Amministrazione, né richiede un "quid pluris" rispetto agli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sui quali si fonda la presunzione. La sentenza di primo grado ha correttamente richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati o reinvestiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 07/01/2026, n. 74
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 74
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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