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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 07/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3255/2025 depositato il 01/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13556/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 04/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501MD03375 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7641/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF501MD03375/2023 relativo all'anno d'imposta 2017, notificatole in data 28 novembre 2023
Ha proposto ricorso in data 9 maggio 2024 , deducendo che la pretesa erariale traesse origine dalla presunta distribuzione, in capo al dante causa Nominativo_1, degli utili extracontabili accertati nei confronti della Società_1 S.r.l., società a ristretta base partecipativa. La ricorrente ha sostenuto che la presunzione applicata dall'Ufficio non trovasse fondamento nella normativa positiva e che l'Amministrazione non avesse assolto all'onere probatorio richiesto dalla legge, poiché non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'effettiva percezione da parte del socio degli utili extracontabili contestati.
Nel corso del giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate si è regolarmente costituita, come da atti, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 24 settembre 2024 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione e ha depositato la sentenza confermando la pretesa e condannando la ricorrente alle spese di lite pari a euro 800.
La sig.ra Nominativo_2 ha quindi proposto appello avverso detta sentenza, ritenendola erronea e carente di motivazione. L'atto di appello è stato notificato via PEC all'Agenzia delle Entrate in data 4 aprile 2025.
Nel giudizio di secondo grado l'appellante espone che la decisione di prime cure si fonda su un'impostazione presuntiva che non trova riscontro nella disciplina normativa vigente e che risulta in contrasto con il nuovo assetto dell'onere della prova. L'appellante sostiene che la Corte di primo grado abbia recepito acriticamente la presunzione giurisprudenziale sulla quale l'Ufficio ha basato la propria pretesa, omettendo di considerare quanto stabilito dall'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992, norma che impone l'obbligo inderogabile per l'Amministrazione di fornire un supporto probatorio adeguato a sostegno della pretesa e che sancisce la nullità dell'atto impositivo in caso di insufficienza della motivazione e del corredo probatorio. L'appellante afferma che il giudice di prime cure abbia invertito l'onere della prova, pretendendo che il contribuente dimostrasse la mancata percezione di utili che non risultano mai essere stati formalmente deliberati né distribuiti.
L'appellante richiama la portata innovativa del nuovo art. 7, comma 5-bis, sottolineando che il legislatore ha imposto all'Ufficio l'onere di dimostrare, in modo puntuale, la concreta attribuzione al socio degli utili extracontabili. Secondo la tesi dell'appellante, non può ritenersi sufficiente il mero richiamo alla ristrettezza della compagine sociale, poiché il fatto noto presupposto della presunzione – la concentrazione societaria – non esaurisce il dovere dell'Amministrazione di supportare la propria pretesa mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. L'appellante ribadisce che gli utili extracontabili potrebbero essere stati destinati ad altre finalità – accantonamento, reinvestimento, copertura di costi non registrati – e che l'Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare l'effettivo incremento patrimoniale del socio o almeno l'esistenza di elementi estrinseci di conferma, quali movimentazioni finanziarie, variazioni nel tenore di vita o disponibilità economiche non giustificate. Secondo la contribuente, l'assenza di tali elementi rende l'avviso di accertamento privo del necessario supporto probatorio e dunque nullo ai sensi della norma citata.
La ricorrente sostiene inoltre che la presunzione non possa assumere valore di prova esclusiva, poiché ciò trasformerebbe una presunzione semplice in una presunzione sostanzialmente assoluta, con conseguente violazione dei principi di capacità contributiva e di tutela del diritto di difesa. L'appellante osserva che la sentenza impugnata si limita a richiamare orientamenti giurisprudenziali consolidati senza verificare la compatibilità di tali orientamenti con il nuovo assetto normativo, che attribuisce un ruolo centrale alla concreta verifica delle circostanze di fatto da parte dell'Amministrazione. Da ciò deriverebbe l'erroneità della decisione impugnata, la quale non avrebbe tenuto conto dell'obbligo dell'Ufficio di offrire un quadro probatorio idoneo a dimostrare l'effettiva distribuzione degli utili extracontabili.
In contrasto con le tesi dell'appellante, si costituisce l'Agenzia delle Entrate, che sostiene l'infondatezza dell'appello e ribadisce la piena legittimità dell'accertamento impugnato. L'Ufficio afferma che l'appello non supera la motivazione della sentenza di primo grado e che la contribuente si limita a riproporre le medesime eccezioni svolte nel ricorso introduttivo, senza individuare alcun vizio specifico della decisione impugnata.
L'Ufficio osserva che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nei casi di società a ristretta base partecipativa, richiedendo alla parte contribuente la prova contraria, e ritiene che tale principio continui ad operare anche dopo l'introduzione dell'art. 7, comma
5-bis, poiché la presunzione stessa sarebbe basata su elementi strutturali dell'organizzazione societaria e non richiederebbe ulteriori riscontri.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 deve essere rigettato.
Le doglianze dell'appellante ruotano attorno alla pretesa violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, sostenendo che la Corte di primo grado avrebbe applicato una presunzione non più compatibile con il nuovo assetto probatorio del processo tributario. Secondo l'appellante, l'Ufficio avrebbe dovuto fornire una prova più puntuale e non potrebbe più avvalersi della tradizionale presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa.
Tale ricostruzione non trova riscontro né nella normativa né, soprattutto, nella giurisprudenza più recente, che proprio in tema di rapporto tra art. 7, comma 5-bis, e presunzioni semplici ha dettato un principio di diritto chiaro e vincolante.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18764 del 9 luglio 2024, ha infatti affermato espressamente che: «in tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effetto della nuova norma introdotta dall'art. 6 della legge n. 130/22, ovvero il comma 5-bis dell'art. 7 D.Lgs. n. 546/92, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione dell'onere probatorio, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, disciplinate dagli artt. 2727 e ss. cod. civ.».
Il principio non solo conferma la piena utilizzabilità della presunzione giurisprudenziale, ma esclude che l'art. 7, comma 5-bis, abbia modificato l'assetto probatorio previgente.
La norma – come chiarito dalla stessa Suprema Corte – non impone un onere probatorio aggravato per l'Amministrazione, né richiede un “quid pluris” rispetto agli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sui quali si fonda la presunzione.
La decisione di primo grado si colloca esattamente in questa linea interpretativa, avendo richiamato correttamente il consolidato orientamento secondo cui, «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati o reinvestiti
». La Corte di primo grado ha correttamente ribadito che «la presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci […] non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica» e che «il fatto noto non è dato dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario», con la conseguenza che «una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria» .
Tali passaggi della sentenza impugnata devono essere pienamente confermati da questa Corte alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente, che ribadisce – proprio come la sentenza di primo grado – che: la presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado;
il fatto noto da cui muove non è il maggior utile accertato, ma la ristretta compagine sociale;
l'onere di fornire prova contraria resta in capo al contribuente;
anche dopo l'introduzione dell'art. 7, comma 5-bis, resta pienamente utilizzabile il ragionamento inferenziale fondato sugli artt. 2727 e 2729 c.c.
La Cassazione ha inoltre chiarito che: «l'art. 7, comma 5-bis, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti […] ed è coerente […] con l'utilizzabilità delle presunzioni semplici
».
L'appellante non ha fornito alcuna dimostrazione idonea a vincere la presunzione. Nulla è stato provato in ordine a un eventuale reinvestimento degli utili, né è stato dimostrato che il socio fosse estraneo alla gestione o che gli utili stessi non fossero stati percepiti. La semplice contestazione della presunzione non è sufficiente, così come non è sufficiente il richiamo all'art. 7, comma 5-bis, il quale – come chiarito dalla Suprema Corte – non modifica affatto il regime delle presunzioni in questa materia.
Il Collegio osserva che la presunzione in esame soddisfa pienamente i criteri della gravità, precisione e concordanza: la ristretta base sociale, la definitività dell'accertamento nei confronti della società e l'assenza di prova contraria costituiscono un quadro coerente, che l'art. 7, comma 5-bis, non scalfisce in alcun modo.
La sentenza di primo grado è dunque corretta e pienamente conforme sia al diritto vivente sia alla disciplina processuale vigente.
L'appello deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, confermando la impugnata decisione. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e compensi, che liquida in Euro 1.400,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3255/2025 depositato il 01/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13556/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 04/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501MD03375 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7641/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF501MD03375/2023 relativo all'anno d'imposta 2017, notificatole in data 28 novembre 2023
Ha proposto ricorso in data 9 maggio 2024 , deducendo che la pretesa erariale traesse origine dalla presunta distribuzione, in capo al dante causa Nominativo_1, degli utili extracontabili accertati nei confronti della Società_1 S.r.l., società a ristretta base partecipativa. La ricorrente ha sostenuto che la presunzione applicata dall'Ufficio non trovasse fondamento nella normativa positiva e che l'Amministrazione non avesse assolto all'onere probatorio richiesto dalla legge, poiché non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'effettiva percezione da parte del socio degli utili extracontabili contestati.
Nel corso del giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate si è regolarmente costituita, come da atti, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 24 settembre 2024 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione e ha depositato la sentenza confermando la pretesa e condannando la ricorrente alle spese di lite pari a euro 800.
La sig.ra Nominativo_2 ha quindi proposto appello avverso detta sentenza, ritenendola erronea e carente di motivazione. L'atto di appello è stato notificato via PEC all'Agenzia delle Entrate in data 4 aprile 2025.
Nel giudizio di secondo grado l'appellante espone che la decisione di prime cure si fonda su un'impostazione presuntiva che non trova riscontro nella disciplina normativa vigente e che risulta in contrasto con il nuovo assetto dell'onere della prova. L'appellante sostiene che la Corte di primo grado abbia recepito acriticamente la presunzione giurisprudenziale sulla quale l'Ufficio ha basato la propria pretesa, omettendo di considerare quanto stabilito dall'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992, norma che impone l'obbligo inderogabile per l'Amministrazione di fornire un supporto probatorio adeguato a sostegno della pretesa e che sancisce la nullità dell'atto impositivo in caso di insufficienza della motivazione e del corredo probatorio. L'appellante afferma che il giudice di prime cure abbia invertito l'onere della prova, pretendendo che il contribuente dimostrasse la mancata percezione di utili che non risultano mai essere stati formalmente deliberati né distribuiti.
L'appellante richiama la portata innovativa del nuovo art. 7, comma 5-bis, sottolineando che il legislatore ha imposto all'Ufficio l'onere di dimostrare, in modo puntuale, la concreta attribuzione al socio degli utili extracontabili. Secondo la tesi dell'appellante, non può ritenersi sufficiente il mero richiamo alla ristrettezza della compagine sociale, poiché il fatto noto presupposto della presunzione – la concentrazione societaria – non esaurisce il dovere dell'Amministrazione di supportare la propria pretesa mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. L'appellante ribadisce che gli utili extracontabili potrebbero essere stati destinati ad altre finalità – accantonamento, reinvestimento, copertura di costi non registrati – e che l'Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare l'effettivo incremento patrimoniale del socio o almeno l'esistenza di elementi estrinseci di conferma, quali movimentazioni finanziarie, variazioni nel tenore di vita o disponibilità economiche non giustificate. Secondo la contribuente, l'assenza di tali elementi rende l'avviso di accertamento privo del necessario supporto probatorio e dunque nullo ai sensi della norma citata.
La ricorrente sostiene inoltre che la presunzione non possa assumere valore di prova esclusiva, poiché ciò trasformerebbe una presunzione semplice in una presunzione sostanzialmente assoluta, con conseguente violazione dei principi di capacità contributiva e di tutela del diritto di difesa. L'appellante osserva che la sentenza impugnata si limita a richiamare orientamenti giurisprudenziali consolidati senza verificare la compatibilità di tali orientamenti con il nuovo assetto normativo, che attribuisce un ruolo centrale alla concreta verifica delle circostanze di fatto da parte dell'Amministrazione. Da ciò deriverebbe l'erroneità della decisione impugnata, la quale non avrebbe tenuto conto dell'obbligo dell'Ufficio di offrire un quadro probatorio idoneo a dimostrare l'effettiva distribuzione degli utili extracontabili.
In contrasto con le tesi dell'appellante, si costituisce l'Agenzia delle Entrate, che sostiene l'infondatezza dell'appello e ribadisce la piena legittimità dell'accertamento impugnato. L'Ufficio afferma che l'appello non supera la motivazione della sentenza di primo grado e che la contribuente si limita a riproporre le medesime eccezioni svolte nel ricorso introduttivo, senza individuare alcun vizio specifico della decisione impugnata.
L'Ufficio osserva che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nei casi di società a ristretta base partecipativa, richiedendo alla parte contribuente la prova contraria, e ritiene che tale principio continui ad operare anche dopo l'introduzione dell'art. 7, comma
5-bis, poiché la presunzione stessa sarebbe basata su elementi strutturali dell'organizzazione societaria e non richiederebbe ulteriori riscontri.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 deve essere rigettato.
Le doglianze dell'appellante ruotano attorno alla pretesa violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, sostenendo che la Corte di primo grado avrebbe applicato una presunzione non più compatibile con il nuovo assetto probatorio del processo tributario. Secondo l'appellante, l'Ufficio avrebbe dovuto fornire una prova più puntuale e non potrebbe più avvalersi della tradizionale presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa.
Tale ricostruzione non trova riscontro né nella normativa né, soprattutto, nella giurisprudenza più recente, che proprio in tema di rapporto tra art. 7, comma 5-bis, e presunzioni semplici ha dettato un principio di diritto chiaro e vincolante.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18764 del 9 luglio 2024, ha infatti affermato espressamente che: «in tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effetto della nuova norma introdotta dall'art. 6 della legge n. 130/22, ovvero il comma 5-bis dell'art. 7 D.Lgs. n. 546/92, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione dell'onere probatorio, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, disciplinate dagli artt. 2727 e ss. cod. civ.».
Il principio non solo conferma la piena utilizzabilità della presunzione giurisprudenziale, ma esclude che l'art. 7, comma 5-bis, abbia modificato l'assetto probatorio previgente.
La norma – come chiarito dalla stessa Suprema Corte – non impone un onere probatorio aggravato per l'Amministrazione, né richiede un “quid pluris” rispetto agli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sui quali si fonda la presunzione.
La decisione di primo grado si colloca esattamente in questa linea interpretativa, avendo richiamato correttamente il consolidato orientamento secondo cui, «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati o reinvestiti
». La Corte di primo grado ha correttamente ribadito che «la presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci […] non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica» e che «il fatto noto non è dato dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario», con la conseguenza che «una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria» .
Tali passaggi della sentenza impugnata devono essere pienamente confermati da questa Corte alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente, che ribadisce – proprio come la sentenza di primo grado – che: la presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado;
il fatto noto da cui muove non è il maggior utile accertato, ma la ristretta compagine sociale;
l'onere di fornire prova contraria resta in capo al contribuente;
anche dopo l'introduzione dell'art. 7, comma 5-bis, resta pienamente utilizzabile il ragionamento inferenziale fondato sugli artt. 2727 e 2729 c.c.
La Cassazione ha inoltre chiarito che: «l'art. 7, comma 5-bis, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti […] ed è coerente […] con l'utilizzabilità delle presunzioni semplici
».
L'appellante non ha fornito alcuna dimostrazione idonea a vincere la presunzione. Nulla è stato provato in ordine a un eventuale reinvestimento degli utili, né è stato dimostrato che il socio fosse estraneo alla gestione o che gli utili stessi non fossero stati percepiti. La semplice contestazione della presunzione non è sufficiente, così come non è sufficiente il richiamo all'art. 7, comma 5-bis, il quale – come chiarito dalla Suprema Corte – non modifica affatto il regime delle presunzioni in questa materia.
Il Collegio osserva che la presunzione in esame soddisfa pienamente i criteri della gravità, precisione e concordanza: la ristretta base sociale, la definitività dell'accertamento nei confronti della società e l'assenza di prova contraria costituiscono un quadro coerente, che l'art. 7, comma 5-bis, non scalfisce in alcun modo.
La sentenza di primo grado è dunque corretta e pienamente conforme sia al diritto vivente sia alla disciplina processuale vigente.
L'appello deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, confermando la impugnata decisione. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e compensi, che liquida in Euro 1.400,00.