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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 155/2025 RGA avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Forlì, Sezione Lavoro, n. 233/2024 R.S., (RGN 380/2023), emessa e pubblicata il 6/11/2024, non notificata;
avente ad oggetto: detassazione trattamento pensionistico;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 06/11/2025; promossa da:
(cod. fisc. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Luca Di Paolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Toma alla via Giambattista Vico n. 20; appellante;
contro (C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato Vestini e Maria Giuseppina Lupoli, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell di Bologna (BO); CP_1 appellato;
pag. 1 di 18 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso depositato in data 7.07.2023 ha proposto ricorso al Tribunale intestato, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla detassazione delle pensioni erogata dall' (Gestione Privata – n. 001- 329010121237 Cat. VO, con CP_1 decorrenza 1gennaio 2011) in forza della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria convertita nella legge 29 novembre 1990, n. 389, vigente dal 22 dicembre 1990 e per l'effetto – previa sospensione inaudita altera parte del provvedimento di riliquidazione della pensione – annullare e/o disapplicare il provvedimento con cui l' ha negato il diritto alla detassazione, CP_1 con ogni conseguenziale pronuncia di legge. Con vittoria delle spese di lite.” Il ricorrente ha dedotto di essere titolare di pensione di vecchiaia a carico di CP_1
e di risiedere in Bulgaria dal 4.06.2020 con iscrizione all'AIRE. A partire dal 19 aprile 2023 aveva revocato il beneficio della detassazione, CP_1 disponendo la riliquidazione delle pensioni erogate, applicando le ritenute Irpef con l'effetto che la pensione lorda complessiva di € 1.775,64 al netto delle trattenute Irpef per € 334,80 e delle detrazioni a conguaglio Irpef da ricostituzione per € 183,17, viene erogata al ricorrente nella misura di € 1.257,66. Tale provvedimento oltre ad essere lesivo dei diritti del ricorrente sarebbe anche fonte di un grave danno economico per il sig. il quale percepisce Pt_1 esclusivamente redditi da pensione con i cui proventi deve provvedere al sostentamento della propria famiglia. Si è costituito in giudizio deducendo preliminarmente il difetto di CP_1 giurisdizione del Giudice ordinario in quanto la controversia apparterrebbe alla giurisdizione tributaria, non essendo in questione l'accertamento sull'an e sul quantum del trattamento pensionistico, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto si verterebbe in ipotesi di domanda da spiegare nei confronti pag. 2 di 18 dell' , avendo trattenuto le somme rivendicate dal Controparte_2 CP_1 ricorrente a mero titolo di sostituto d'imposta. Nel merito ha contestato la sussistenza dei presupposti per dare concreta applicazione alla convenzione Italo – bulgara del 21.02.1988 in quanto la mera residenza in Bulgaria non sarebbe requisito sufficiente per invocare la richiesta detassazione del trattamento pensionistico rendendosi necessario il requisito della nazionalità estera, nel caso di specie bulgara. Dal momento che il ricorrente ne era sprovvisto, la pensione era stata ricostituita, con assoggettamento a imposizione fiscale italiana. In diritto, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, primo comma, d. lgs. n. 546/1992. Evidenziava, quindi, che a norma dell'art. 2, lett. b della convenzione, avrebbero potuto considerarsi residenti in [...]le sole persone fisiche in possesso della nazionalità bulgara. Riteneva, pertanto, corretti l'avviso dell' Controparte_2
e i propri conseguenti provvedimenti. (…)”. Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 233/2024, pubblicata il 6 novembre 2024, non notificata, dopo aver respinto le eccezioni sollevate pregiudizialmente dalla difesa dell' di difetto di giurisdizione e di CP_1 carenza di legittimazione passiva (in ragione dell'ormai costante orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione e stante la natura di causa inerente il rapporto tra sostituto e sostituito d'imposta concernete l'interpretazione della Convenzione), ha respinto il ricorso proposto dal sig. con Parte_1 richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. ad un precedente giurisprudenziale del Tribunale di Novara (sentenza 188/2023,) dovendo, anche a suo giudizio, ritenersi requisito essenziale per poter godere del beneficio della detassazione il possesso anche della cittadinanza Bulgara, possesso della cittadinanza ritenuto necessario anche per coloro che beneficiano di una pensione c.d. privata. Con ricorso depositato in data 13/03/2025, il sig. ha spiegato Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla detassazione delle pensioni erogate dall (Gestione CP_1 Per Privata n. 001-329010121237 Cat. , con decorrenza dal 1 gennaio 2011) in pag. 3 di 18 forza della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria convertita nella legge 29 novembre 1990, n. 389, vigente dal 22 dicembre 1990 e per l'effetto condannare l' a restituire le somme illegittimamente CP_1 trattenute pari all'imposta lorda trattenuta, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria da ciascuna trattenuta al saldo. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. (…)”, così precisando, in maniera del tutto legittima, le conclusioni già rassegnate in prime cure. Nello spiegato atto di gravame, l'odierno appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di tre distinti motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: 1) “Violazione e falsa applicazione degli art. 1, 16 e 17 della Convenzione Italo – Bulgara contro le doppie imposizioni. Erroresui presupposti. Violazione degli art. 10 e 117, commi 1 e 3 della Costituzione. Violazione del principio place of effective management così come riconosciuto dalla circolare n. 20 del 4 novembre 2024 dell' ”; 2) “Violazione dell'art. 10, Controparte_2 comma 1, della Costituzione e dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. Violazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 600/73. Violazione dei diritti e dei principi in materia di doppia imposizione e delle norme in materia di interpretazione dei trattati internazionali (Convenzione di Vienna)”. 3) “Violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e pari trattamento. Violazione dell'art. 3 della Costituzione. Violazione degli artt. 18 e 21 della Carta di Nizza”. Con gli spiegati motivi di gravame, l'odierno appellante ha veicolato in questa sede, in guisa di censure alla sentenza impugnata, le prospettazioni in punto di diritto già svolte nel giudizio a quo. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza degli CP_1 avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, il tutto con vittoria delle spese del grado. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, si osserva preliminarmente che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha disatteso le eccezioni pregiudiziali sollevate in prime cure dalla difesa dell' di difetto di CP_1 giurisdizione e di carenza di legittimazione passiva, trattandosi di autonome statuizioni che non sono state oggetto di specifica impugnazione. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, ritiene la Corte che l'appello proposto dal sig. - i cui motivi di gravame possono trattati Parte_1
pag. 4 di 18 congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica - meriti accoglimento alla luce di quanto già statuito da questo Ufficio, nella specifica materia per cui è causa, con le sentenze nn. 8/2025 e 35/2025 R.S., a cui questo Collegio intende dare continuità in assenza di specifici precedenti di legittimità si segno contrario. In particolare, nella sentenza n. 35/2025 R.S. di questa Corte, pronunciata in una speculare controversia, in cui però l era risultato soccombente già in primo CP_1 grado ed aveva interposto gravame alla sentenza di prime cure, questa Corte ha avuto modo di evidenziare che: << (…) 5. Nel merito, l'appello non merita accoglimento. I termini generali della vicenda sono stati chiaramente ripercorsi, in fattispecie analoga, dal Tribunale di Pistoia nella pronuncia del 28.5.2024, ove con particolare chiarezza si è evidenziato che “Il caso che ci occupa pianamente non rientra nell'ambito delle pensioni erogate per “pensioni erogate per “funzioni pubbliche” di cui all'art. 17, bensì –– com'è pacifico tra le parti com'è pacifico tra le parti –– nell'ambito disciplinato dall'art. 16, essendo il ricorrente un pensionato iscritto alla Gestione privata In casi di tal sorta, sino ad oggi, CP_1
l' (e, in primo luogo, l'Amministrazione finanziaria) aveva ritenuto di non CP_1 operare alcuna ritenuta fiscale a fini Irpef, nel caso di beneficiario il quale dovesse considerarsi non residente in Italia, ma in Bulgaria. Tuttavia, con un revirement rispetto al passato, con il già rammentato Messaggio n. 1270/2023 della Direzione centrale, l' ha inteso recepire l'indicazione ricavabile dalla risposta ad CP_1 interpello n. 244/2023 fornita dall' che ha affermato che Controparte_2
“dall'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa, per quanto riguarda l'Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in [...]solo se risulta in possesso della pag. 5 di 18 cittadinanza di tale Stato”. Pertanto, con il suddetto Messaggio, l ha ritenuto CP_1 legittimo procedere alla detassazione delle pensioni solo con riferimento a quei beneficiari che alleghino la certificazione del possesso della cittadinanza bulgara, in mancanza della quale coloro che siano iscritti all'AIRE e residenti in [...]subiranno la tassazione in Italia del trattamento pensionistico spettante, con revoca delle precedenti disposizioni più favorevoli. Aderendo a simile presa di posizione, l'ente previdenziale convenuto, nella memoria difensiva, ha sostenuto che l'espressione “residente di uno Stato contraente”, nell'ambito della Convenzione de qua, designa, quanto alla Bulgaria, le persone fisiche che possiedano cittadinanza bulgara;
inoltre, ha aggiunto che “alcuna distinzione può essere operata a seconda che si tratti di una pensione erogata dalla Gestione pubblica piuttosto che dalla Gestione privata, legittimando una diversità di trattamento fiscale che in realtà non emerge dal testo della Convenzione e non trova alcuna giustificazione”.
6. Tanto premesso, ritiene il Collegio di aderire all'indirizzo interpretativo favorevole al pensionato espresso da parte della giurisprudenza di merito e, chiaramente, dalla sentenza impugnata. Come si ricordava, la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria hanno convenuto, con Protocollo del 21.9.1988, di concludere una Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e a prevenire le evasioni fiscali. L'accordo, ratificato con l. n. 389/1990 (G.U. 21.12.1990, n. 297, S.O) è entrato in vigore il 10.6.1991 (G.U. 2.1.1991, n. 205). I limiti di estensione soggettiva della disciplina sono definiti dall'art. 1 (“Soggetti e residenti”), secondo il quale “1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa: a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi pag. 6 di 18 registrata …”. Quanto all'ambito oggettivo di riferimento, secondo il successivo art. 2 “… 3. Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono, in particolare: a) per quanto concerne la Repubblica italiana: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche …”. Il richiamo alla Convenzione è quindi chiaramente pertinente in relazione alla fisionomia del rapporto contributivo, posto che l' agisce nella qualità di sostituto d'imposta, effettuando la CP_1 ritenuta alla fonte della medesima imposta, cui sono soggetti i redditi da pensione. Con riferimento all'oggetto del procedimento, viene in rilievo l'art. 16 (“Pensioni”), secondo il quale “1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”. Le disposizioni della Convenzione, come stabilito dall'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (ratificata con l. n. 112/1974, entrata in vigore il 27.1.1980), devono essere interpretate in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo. E proprio in osservanza di questi stessi criteri ritiene il Collegio che il richiamo al possesso della nazionalità compiuto dall'art. 1, comma 2, cit. al fine di dar conto del significato da assegnare all'espressione “residente di uno Stato contraente” nel caso della Bulgaria, non debba essere inteso, nell'economia della disposizione, quale rinvio al dato del possesso formale della cittadinanza di quello Stato. La norma, infatti, istituendo un collegamento tra la condizione di residente e il concetto di nazionalità, sembra più propriamente volersi riferire, tenuto conto del contesto normativo, al particolare legame giuridico che si può instaurare tra il pensionato e lo Stato in ragione di un collegamento territoriale qualificato. L'elemento della nazionalità, allora, viene qui in rilievo, secondo il significato sostanziale che il termine peraltro comunemente può assumere, quale riflesso dell'appartenenza dell'individuo alla comunità presente nel territorio di uno Stato, circostanza la cui giuridica rilevanza comporta, in capo alla persona, il riconoscimento di diritti e l'imposizione di doveri e in particolare l'assoggettamento all'imposizione fiscale. La possibilità di intendere l'espressione “residente di uno Stato contraente” in questi termini, quale riflesso di un legame territoriale effettivo costituente il pag. 7 di 18 presupposto (non esplicitato nel caso della Bulgaria ma ovvio) dell'assoggettamento della persona a imposizione fiscale e tale da giustificare il richiamo al concetto di nazionalità in senso sostanziale, rinviene fondamento nel significato che assumono, complessivamente considerate, alcune previsioni della Convenzione e giustifica un esito interpretativo che appare tanto più persuasivo in quanto muove da una lettura che porta a coerenza le indicazioni nelle stesse contenute, garantendo la relativa piena operatività. A rilevare è, innanzitutto, il riferimento compiuto dal comma 2, in relazione allo Stato italiano, a chiarimento dell'espressione “residente di uno Stato contraente”, a “qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga”. La previsione, che si riferisce non soltanto alle persone fisiche, attribuisce dunque significato a un collegamento con il territorio italiano che, in ragione della sua effettività e stabilità (v. il richiamo al domicilio e alla residenza per la persona fisica e alla sede della direzione per la persona giuridica), diviene giuridicamente rilevante ed è tale da giustificare la sottoposizione del soggetto “ad imposta in Italia”. Analoga soluzione è poi quella adottata dalle parti con riferimento alle persone giuridiche, che sono considerate residenti in Italia o in Bulgaria a seconda che siano, rispettivamente, assoggettate ad imposta in Italia, in forza della legislazione italiana, tenendo conto della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, o abbiano in Bulgaria la sede o siano ivi registrate (venendo in tal modo, il dato è ancora implicito, assoggettata a imposizione in Bulgaria). Si tratta di criteri che appaiono legati, in tutti e tre i casi, al dato del collegamento della persona fisica (nel caso dell'Italia) o giuridica (nel caso dell'Italia e della Bulgaria) con il territorio di uno degli Stati contraenti, con i quali non si porrebbe evidentemente in linea, viene già da osservare, la scelta di privilegiare, al fine di qualificare la persona fisica come residente nello Stato bulgaro, il dato meramente formale del possesso della cittadinanza. Quest'ultima identificazione condurrebbe poi a esiti interpretativi incongrui nel caso in cui la persona fisica fosse “residente di entrambi gli Stati contraenti”, imponendo il comma 3 dell'art. 1 cit. di “risolvere il conflitto” assegnando esclusiva rilevanza al collegamento territoriale con uno dei due Stati (“Quando, pag. 8 di 18 in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo”, ciò che vale anche per le persone giuridiche: “Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva”). Il criterio in questione, tenendo conto dell'interpretazione che qui si critica – fondata sull'identificazione del dato della residenza in Bulgaria con quello della cittadinanza bulgara sulla dell'assunzione del concetto di nazionalità nell'accezione formale, sovrapponibile a quello di cittadinanza, appunto –condurrebbe infatti a risolvere l'incertezza, nella sostanza, nel senso di ritenere la persona fisica sempre residente in Italia, dipendendo le ragioni del conflitto, per definizione, proprio dal dato cumulativo che la persona fisica di cittadinanza bulgara è già “assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza”. Ma questo elemento, per la sua rilevanza sostanziale, sarebbe di per sé già indicativo del luogo in cui le
“relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali)”. La ratio posta a fondamento della previsione, incentrata sulla necessità, evidentemente avvertita dalle parti contraenti, di procedere ad accertare in concreto quale sia lo Stato con cui intercorre il collegamento più stretto, verrebbe quindi a essere del tutto frustrata nel caso in cui lo stesso criterio dovesse condurre, nella sostanza, sempre a un identico esito, con completa perdita di senso della norma e ingiustificata compressione della relativa capacità regolativa (occorrendo rammentare che tra i criteri di interpretazione delle disposizioni del trattati cui si ricorre nella prassi internazionale vi sono anche regole riconducibili ai “principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”, menzionati dall'art. 38, comma 1, lett. c) dello Statuto della C.I.G., tra cui va annoverato il principio dell'effetto utile, “ut res magis valeat quam pereat”, occorrendo privilegiare l'interpretazione della norma che ne assicura l'operatività). L'interpretazione sostenuta dall' porterebbe dunque a concludere, CP_1 pag. 9 di 18 nell'economia dell'art. 1 cit., che le parti contraenti hanno concordato di assegnare rilevanza al criterio del collegamento territoriale sia in sede di individuazione dei limiti soggettivi di applicabilità della Convenzione in relazione alle persone fisiche residenti dello Stato italiano, sia in sede di risoluzione delle situazioni di “doppia residenza” con riferimento alle persone fisiche e giuridiche, per poi adottare invece di un criterio qualificatorio del tutto eccentrico nel caso della persona fisica residente dello Stato bulgaro, che tale potrebbe considerarsi soltanto se in possesso della cittadinanza formale di quello Stato. Questo esito interpretativo, anche per le evidenti discrasie che a tale lettura seguirebbero, non sembrerebbe allora esprimere alcuna ratio comprensibile e convincente. La necessità di intendere l'espressione “residente di uno Stato contraente” in senso sostanziale, quale collegamento territoriale qualificato e giuridicamente rilevante tra la persona e lo Stato, costituente il presupposto, anche nel caso della Bulgaria, della sottoposizione all'imposizione fiscale, emerge anche a considerare che una lettura diversa di tale condizione, giustificata tramite il riferimento alla nozione di nazionalità in senso formale, condurrebbe a un'interpretazione incongrua e non sodisfacente di alcune disposizioni della Convenzione che, diversamente dall'art. 1 cit., tengono espressamente separata la qualità di residente in uno Stato contraente dall'elemento della nazionalità. La prima disposizione che viene in rilievo in tal senso è l'art. 17 (“Funzioni pubbliche”), secondo cui “1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato
o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato pag. 10 di 18 contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”. Occorre prendere in considerazione, a sostegno dell'interpretazione qui sostenuta: a) la norma di cui al comma 1, lett. b), relativa al caso del “residente di quest'ultimo Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato”, spiegandosi la distinzione tra i due riferimenti con la volontà delle parti di tenere separati, nella fattispecie, il dato della residenza, che esprime, come si è visto, il collegamento operativo con il territorio dello Stato, dall'elemento della nazionalità, che è da intendere, per sostenere la dicotomia, in senso formale, diversamente da quanto previsto all'art. 1 cit., divenendo la previsione ingiustificata e inutile qualora, come ritenuto dall in relazione allo Stato bulgaro, la condizione di CP_1 persona fisica residente fosse fatta coincidere, attraverso il nesso con il concetto di nazionalità, con quella di cittadino;
b) la possibilità, ammessa dalla stessa disposizione, di divenire “residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi”, venendo messo così in evidenza il nesso tra la condizione di residente e il collegamento con il territorio dello Stato, anche bulgaro quindi, a prescindere dal conferimento della cittadinanza;
c) la previsione di cui al comma 2, lett. b), che, nell'affermare che “tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”, conferma la distinzione concettuale e normativa, nell'economia della Convezione, tra la condizione di residente in uno Stato contraente e l'elemento della nazionalità, spiegandosi la previsione, ancora una volta, soltanto a intendere il primo riferimento in senso sostanziale e il secondo in senso formale quale sinonimo di cittadinanza. Il secondo esempio è rappresentato dalla previsione di cui all'art. 23 (“Non discriminazione”), secondo cui “1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica, inoltre, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, il termine «nazionali» designa: a) le pag. 11 di 18 persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
b) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente”. La normativa antidiscriminatoria, la cui portata, legata alla necessità che ciascuno degli Stati contraenti non sottoponga a forme più gravose di trattamento fiscale i “nazionali” dell'altro Stato, va in realtà al di là dell'esigenza di stabilire forme di coordinamento delle legislazioni utili a evitare la doppia imposizione (dando luogo a un distinto ambito di disciplina: v. l'espresso riferimento al comma 1, ultima parte, dell'art. 23: “La presente disposizione si applica, inoltre, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti”), tiene infatti distinto l'elemento della nazionalità dalla condizione di residente di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Può quindi farsi certamente questione, in relazione alle persone fisiche, ai sensi dell'art. 23, commi 1, ultima parte, e 2, lett. a), di “nazionali” bulgari non residenti nello Stato bulgaro, con adozione poi anche per le persone giuridiche, come riportato, di soluzioni qualificatorie che prescindono dal dato dell'operatività territoriale e che tengono conto di forme di una ancor più intensa appartenenza allo Stato (il riferimento è alla disciplina costitutiva dell'ente o dell'associazione, valorizzandosi il collegamento
“originario” con lo Stato). In conclusione, è la stessa ratio espressa dalle disposizioni della Convenzione riportate che impone di assegnare al concetto di nazionalità un significato diverso a seconda dei casi (sostanziale, quale nozione espressiva di un collegamento territoriale qualificato utile a fini impositivi utile a connotare la condizione di
“residente di uno Stato contraente”, nell'ipotesi di cui all'art. 1 cit.; formale, quale termine sostitutivo del riferimento alla cittadinanza, nell'ipotesi dell'art. 17 e nella materia antidiscriminatoria), pervenendosi, si rimarca, alle descritte conclusioni interpretative incongrue qualora si volesse assegnare alla parola un significato univoco e costante.
7. Possono quindi richiamarsi, in quanto danno conto dei termini specifici dell'indirizzo giurisprudenziale di merito che appare preferibile, le ulteriori argomentazioni svolte nella menzionata pronuncia del 28.5.2024 del Tribunale di Pistoia: “Ebbene, a parere di questo giudice, che intende confermare l'orientamento accolto da una parte della giurisprudenza di merito sul tema (cfr. pag. 12 di 18 Trib. Viterbo, sez. L, 18 novembre 2022, n. 428; Trib. Verona, sez. L, 24 gennaio 2024, n. 38; Trib. Bologna, sez. L, 24 gennaio 2024; Trib. Alessandria, sez. L, 21.11.2023), simili argomenti non sono condivisibili. Da un lato, se è pur vero che l'art. 1, par. 2, lett. b), della Convenzione indica il criterio della nazionalità quale parametro per stabilire la residenza in Bulgaria ai fini del Trattato medesimo, accogliere la tesi sostenuta dall nel caso di specie condurrebbe al CP_1 paradossale risultato di sottrarre a tassazione, tanto in Italia quanto in Bulgaria, la pensione percepita da un soggetto nella condizione in cui si trova l'odierno ricorrente, in assoluto contrasto con lo scopo per cui è stata siglata la Convenzione contro la doppia imposizione de qua. Difatti, ai fini della normativa italiana, il ricorrente non è considerato fiscalmente residente ex art. 2 TUIR (e art. 1, par. 2, lett. a) Conv.); se si argomentasse, poi, nel senso prospettato dall' il … non potrebbe nemmeno reputarsi fiscalmente CP_1 residente in [...], non avendone la cittadinanza. Dall'altro lato, nemmeno può ritenersi valida l'osservazione dell'ente convenuto in forza della quale non sarebbe configurabile alcuna distinzione tra pensioni pubbliche e private ai sensi delle disposizioni della Convenzione. Come già visto supra, invero, è proprio l'art. 16 cit. che, con la clausola di salvezza che ne inaugura il disposto, tratteggia in modo inequivocabile una differenza di regime tra le pensioni da Gestione privata e quelle derivanti da impieghi pubblici, per le quali si stabilisce un criterio di collegamento apposito che affianca alla residenza anche quello della nazionalità, stabilendo un paradigma che non si trova replicato, per contro, nell'art. 16, che menziona soltanto il requisito della residenza. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, il tenore dell'art. 17, par. 2, lett. b), in rapporto di sussidiarietà rispetto al criterio generale del precedente art. 16, chiarisce “che, quando le Alte Parti hanno inteso richiedere cumulativamente i due requisiti della residenza e della cittadinanza, lo hanno previsto expressis verbis” (Trib. Verona, sez. L, 24 gennaio 2024, n. 38, cit.), di talché esigenze di interpretazione sistematica (oltreché di coerenza logica) impongono di ritenere che le due norme citate disciplinino in maniera differenziata situazioni giuridiche tra loro diverse (in questo senso, Trib. Viterbo, 428/2022 cit.; Trib. Cosenza, sez. L, 13 luglio 2023), posto che, se così non fosse, sarebbe oltremodo oscura la scelta delle Alte Parti Contraenti di disciplinare secondo il pag. 13 di 18 medesimo criterio, ma con due dizioni totalmente differenti, due situazioni tra loro distinte (pensione privata e pensione pubblica). Ed anzi, l'esito esegetico-applicativo qui ritenuto preferibile è confortato dall'ulteriore considerazione che, alla luce del criterio interpretativo di cui all'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (cui hanno aderito sia l'Italia sia la Bulgaria), il cui primo paragrafo sancisce che “Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”, norma da leggersi unitamente all'ultimo paragrafo del medesimo articolo, in forza del quale “si ritiene che un termine o una espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti”. Di talché, alla luce di quanto abbiamo osservato circa il paradosso che si verrebbe a determinare se si adottasse l'interpretazione dell'art. 16 della Convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra Italia e Bulgaria avallata dal resistente, la difformità tra tale esegesi e lo scopo precipuo del Trattato, nonché i rapporti sistematici riscontrabili tra l'art. 16 e l'art. 17, par. 2, lett. b) citati, deve ritenersi
–– come osservato condivisibilmente anche dal Tribunale di Verona nella già rammentata pronuncia –– che il senso da attribuire all'espressione “nazionalità bulgara” di cui all'art. 1, par. 2, lett. b) della Convenzione de qua sia quello di residenza, e non quello di cittadinanza. Se, infatti, i criteri di collegamento di cui alla lett. a), concernente l'assoggettamento ad imposta italiana, sono da intendersi secondo il significato tecnico attribuito loro dal diritto italiano, non può ritenersi che i criteri di collegamento inerenti … alla tassazione in Bulgaria siano definiti secondo parametri e significato tecnico propri del diritto italiano. E poiché per quanto concerne le persone giuridiche, la lett. b) richiama il criterio della sede stabilita in Bulgaria ovvero quello della registrazione della stessa in tale Stato, è ragionevole ritenere che la nazionalità bulgara richiesta per le persone fisiche sia da intendersi piuttosto quale residenza. Conferma di ciò si trae proprio dal fatto che l'art. 17, par. 2, lett. b) della Convenzione fa contestualmente riferimento, quali criteri di collegamento (che devono contestualmente sussistere), alla residenza e alla nazionalità: qualora, per la Bulgaria, la residenza dovesse intendersi come 'cittadinanza', la norma finirebbe per essere ridondante (per assurdo richiedendo congiuntamente la pag. 14 di 18 cittadinanza bulgara e la cittadinanza bulgara)”.
8. Essendosi l'appellato trasferito in Bulgaria nel 2015, egli va considerato residente ai sensi dell'art. 1 cit. nello Stato bulgaro, dovendo definirsi la res controversa, in considerazione della natura “privata” della pensione (in quanto non erogata in corrispettivo di servizi resi allo Stato o a Entri pubblici: v. l'art. 17), con applicazione dell'art. 16, secondo cui “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”, con sottoposizione del reddito da pensione alla sola imposizione bulgara.
9. Nota in ogni caso il Tribunale di Pistoia, nella sentenza richiamata, si nota ad abundantiam, che “Ad ogni buon conto, risulta dirimente, nel caso di specie, osservare che il provvedimento con il quale l'ente previdenziale convenuto ha operato nei confronti dell'odierno ricorrente la revoca della detassazione sino a quel momento applicatagli, con la conseguente ritenuta sui ratei di pensione erogati da giugno 2023 e le trattenute a titolo di conguaglio per le precedenti mensilità del 2023, risulta adottato sulla mera scorta di un'iniziativa autonoma del sostituto d'imposta, che fa seguito all'adozione da parte dell'ente impositore di un mero interpello. Gli interpelli, di cui all'art. 11 legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), sono strumenti di indirizzo che l'amministrazione finanziaria adotta a livello individuale, non generale e astratto, bensì in casi specifici e concreti, nei quali un contribuente rappresenti al fisco il ricorrere di una incertezza inerente ad una specifica operazione concreta, chiedendo dunque all' Controparte_2 di esprimersi sulla condivisibilità o meno della soluzione prospettata nell'istanza. La risposta dell'amministrazione finanziaria produce un effetto preclusivo per la stessa in relazione alla successiva azione di accertamento nei confronti del singolo contribuente istante. Nessun effetto erga omnes ne può, per contro, derivare (nemmeno in quelle ipotesi di cui all'art. 11, comma 5, ult. per., St. contr., nelle quali si prevede l'estensione degli effetti dell'interpello ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, trattandosi di ipotesi di interpello idoneo, sì, all'astrattezza ma non anche alla generalità), a differenza di ciò che avverrebbe, ad esempio, se l adottasse CP_2 una circolare, atto generale di indirizzo e di interpretazione normativa, che si pag. 15 di 18 rivolge non tanto e non solo agli uffici stessi del fisco, quanto piuttosto alla generalità dei contribuenti. Ebbene, se così stanno le cose, e tenuto conto della riserva di legge che l'art. 23 Cost. contempla in materia tributaria, risulta illegittimo il provvedimento CP_1 adottato nel caso di specie, peraltro in difetto di un atto di accertamento del debito fiscale proveniente dall'ente impositore”. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di una meditata analisi delle norme regolanti la res controversa, nella condivisione anche di questo Collegio, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni dell'Istituto appellato (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). L'indirizzo interpretativo favorevole al pensionato, peraltro, risulta accolto dalla prevalente giurisprudenza di merito, si vedano in tal senso, ex multis, Tribunale di Viterbo – sentenza n. 428/2022 del 17.11.2022 (RG. n. 591/2020); Tribunale di Cosenza – ordinanza del 13.7.2023 (RG. n. 2079/2023); Tribunale di Roma – ordinanza del 31.7.2023 (RG. n. 18298/2023); Tribunale di Imperia – decreto del 20.8.2023 (RG. n. 232/2023); Tribunale di Roma – ordinanza del 9.10.23 (RG. n. 26926/2023); Tribunale di Lodi – sentenza n. 342/2023 del 9.11.2023 (RG. n. 412/2023); Tribunale di Alessandria – ordinanza del 21.11.2023 (RG. n. 944/2023); Tribunale di Lodi – sentenza n. 364/2023 del 23.11.2023 (RG. n. 562/2023); Tribunale di Bologna – sentenza n. del 24.1.2024 (RG. n. 1074/2023); Tribunale di Verona – sentenza n. 38 del 24.1.2024 (RG. n. 1553/2023); Tribunale di Bergamo – sentenza n. 452 del 6.5.2024 (RG. n. 219/2023); Tribunale di Sondrio – sentenza n. 48 del 7.5.2024 (RG. n. 128/2023); Tribunale di Ravenna – sentenza n. 157 del 9.5.2024 (RG. n. 9/2024); Tribunale di Cosenza – sentenza n. 1044/2024 del 16.5.2024 (RG. n. 2079/2023); Tribunale di Pistoia – sentenza n. 197/2024 del 28.5.2024 (RG. n. 831/2023); Tribunale di Bologna – sentenza n. 1110/2024 del 3.9.2024 (RG. 1161/2024) - doc. 20 - 36). Anche le motivazioni dei suddetti provvedimenti, non riportate per ovvie ragioni di sintesi, devono intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p. Ciò posto, in punto di diritto, si osserva che l'odierno appellante dal 4 giugno 2020, è stato iscritto presso la Circoscrizione Consolare di Sofia, Bulgaria, con pag. 16 di 18 residenza nella città di Bratsigovo, in Uliza IX Septemvri n. 2, come risulta dal certificato dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, Sezione AIRE di Cesena, ultimo Comune di residenza nel territorio nazionale (v. docc. 1 e 2 del fascicolo di primo grado di parte appellante). Successivamente, con decorrenza dal 21/05/2024, l'odierno appellante si è trasferito a 185/24 - 90042 MILOSLAVOV (SLOVACCHIA), CP_3 come risulta dal certificato dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, Sezione AIRE di Cesena del 06/06/2024. Quindi, sino al 21/05/2024, l'odierno appellante andava considerato residente ai sensi dell'art. 1 cit. nello Stato bulgaro, dovendo definirsi la res controversa, in considerazione della natura “privata” della pensione (in quanto non erogata in corrispettivo di servizi resi allo Stato o a Entri pubblici: v. l'art. 17), con applicazione dell'art. 16, secondo cui “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”, con sottoposizione del reddito da pensione alla sola imposizione bulgara.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va accolto, con statuizioni come da dispositivo. Parte_1
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, in ragione della sussistenza di precedenti di segno contrario, si compensano in misura di un terzo, con condanna dell' CP_1 appellato al pagamento del residuo, liquidato come in dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di media complessità), all'assenza di attività istruttoria ed agli altri criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: 1) in accoglimento dell'appello, riformando parzialmente la sentenza gravata, accerta e dichiara che il sig. , nel periodo dedotto in giudizio e Parte_1 sino alla data del 21/05/2024, aveva diritto alla detassazione della sua pensione Pers erogata dall (Gestione Privata n. 001-329010121237 Cat. , concessa con CP_1
pag. 17 di 18 decorrenza dal 1 gennaio 2011) in forza della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria convertita nella legge 29 novembre 1990, n. 389, vigente dal 22 dicembre 1990;
2) per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a restituire all'odierno appellante le somme illegittimamente trattenute pari all'imposta lorda trattenuta, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria da ciascuna trattenuta al saldo effettivo;
3) compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 1/3 e condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere CP_1 all'appellante la residua parte che si liquida per il primo grado, in € 28,60 a titolo di esborsi ed € 2.498,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge e, per questo grado, in € 45,35 a titolo di esborsi ed € 2.824,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 06.11.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 155/2025 RGA avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Forlì, Sezione Lavoro, n. 233/2024 R.S., (RGN 380/2023), emessa e pubblicata il 6/11/2024, non notificata;
avente ad oggetto: detassazione trattamento pensionistico;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 06/11/2025; promossa da:
(cod. fisc. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Luca Di Paolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Toma alla via Giambattista Vico n. 20; appellante;
contro (C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato Vestini e Maria Giuseppina Lupoli, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell di Bologna (BO); CP_1 appellato;
pag. 1 di 18 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso depositato in data 7.07.2023 ha proposto ricorso al Tribunale intestato, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla detassazione delle pensioni erogata dall' (Gestione Privata – n. 001- 329010121237 Cat. VO, con CP_1 decorrenza 1gennaio 2011) in forza della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria convertita nella legge 29 novembre 1990, n. 389, vigente dal 22 dicembre 1990 e per l'effetto – previa sospensione inaudita altera parte del provvedimento di riliquidazione della pensione – annullare e/o disapplicare il provvedimento con cui l' ha negato il diritto alla detassazione, CP_1 con ogni conseguenziale pronuncia di legge. Con vittoria delle spese di lite.” Il ricorrente ha dedotto di essere titolare di pensione di vecchiaia a carico di CP_1
e di risiedere in Bulgaria dal 4.06.2020 con iscrizione all'AIRE. A partire dal 19 aprile 2023 aveva revocato il beneficio della detassazione, CP_1 disponendo la riliquidazione delle pensioni erogate, applicando le ritenute Irpef con l'effetto che la pensione lorda complessiva di € 1.775,64 al netto delle trattenute Irpef per € 334,80 e delle detrazioni a conguaglio Irpef da ricostituzione per € 183,17, viene erogata al ricorrente nella misura di € 1.257,66. Tale provvedimento oltre ad essere lesivo dei diritti del ricorrente sarebbe anche fonte di un grave danno economico per il sig. il quale percepisce Pt_1 esclusivamente redditi da pensione con i cui proventi deve provvedere al sostentamento della propria famiglia. Si è costituito in giudizio deducendo preliminarmente il difetto di CP_1 giurisdizione del Giudice ordinario in quanto la controversia apparterrebbe alla giurisdizione tributaria, non essendo in questione l'accertamento sull'an e sul quantum del trattamento pensionistico, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto si verterebbe in ipotesi di domanda da spiegare nei confronti pag. 2 di 18 dell' , avendo trattenuto le somme rivendicate dal Controparte_2 CP_1 ricorrente a mero titolo di sostituto d'imposta. Nel merito ha contestato la sussistenza dei presupposti per dare concreta applicazione alla convenzione Italo – bulgara del 21.02.1988 in quanto la mera residenza in Bulgaria non sarebbe requisito sufficiente per invocare la richiesta detassazione del trattamento pensionistico rendendosi necessario il requisito della nazionalità estera, nel caso di specie bulgara. Dal momento che il ricorrente ne era sprovvisto, la pensione era stata ricostituita, con assoggettamento a imposizione fiscale italiana. In diritto, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, primo comma, d. lgs. n. 546/1992. Evidenziava, quindi, che a norma dell'art. 2, lett. b della convenzione, avrebbero potuto considerarsi residenti in [...]le sole persone fisiche in possesso della nazionalità bulgara. Riteneva, pertanto, corretti l'avviso dell' Controparte_2
e i propri conseguenti provvedimenti. (…)”. Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 233/2024, pubblicata il 6 novembre 2024, non notificata, dopo aver respinto le eccezioni sollevate pregiudizialmente dalla difesa dell' di difetto di giurisdizione e di CP_1 carenza di legittimazione passiva (in ragione dell'ormai costante orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione e stante la natura di causa inerente il rapporto tra sostituto e sostituito d'imposta concernete l'interpretazione della Convenzione), ha respinto il ricorso proposto dal sig. con Parte_1 richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. ad un precedente giurisprudenziale del Tribunale di Novara (sentenza 188/2023,) dovendo, anche a suo giudizio, ritenersi requisito essenziale per poter godere del beneficio della detassazione il possesso anche della cittadinanza Bulgara, possesso della cittadinanza ritenuto necessario anche per coloro che beneficiano di una pensione c.d. privata. Con ricorso depositato in data 13/03/2025, il sig. ha spiegato Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla detassazione delle pensioni erogate dall (Gestione CP_1 Per Privata n. 001-329010121237 Cat. , con decorrenza dal 1 gennaio 2011) in pag. 3 di 18 forza della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria convertita nella legge 29 novembre 1990, n. 389, vigente dal 22 dicembre 1990 e per l'effetto condannare l' a restituire le somme illegittimamente CP_1 trattenute pari all'imposta lorda trattenuta, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria da ciascuna trattenuta al saldo. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. (…)”, così precisando, in maniera del tutto legittima, le conclusioni già rassegnate in prime cure. Nello spiegato atto di gravame, l'odierno appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di tre distinti motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: 1) “Violazione e falsa applicazione degli art. 1, 16 e 17 della Convenzione Italo – Bulgara contro le doppie imposizioni. Erroresui presupposti. Violazione degli art. 10 e 117, commi 1 e 3 della Costituzione. Violazione del principio place of effective management così come riconosciuto dalla circolare n. 20 del 4 novembre 2024 dell' ”; 2) “Violazione dell'art. 10, Controparte_2 comma 1, della Costituzione e dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. Violazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 600/73. Violazione dei diritti e dei principi in materia di doppia imposizione e delle norme in materia di interpretazione dei trattati internazionali (Convenzione di Vienna)”. 3) “Violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e pari trattamento. Violazione dell'art. 3 della Costituzione. Violazione degli artt. 18 e 21 della Carta di Nizza”. Con gli spiegati motivi di gravame, l'odierno appellante ha veicolato in questa sede, in guisa di censure alla sentenza impugnata, le prospettazioni in punto di diritto già svolte nel giudizio a quo. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza degli CP_1 avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, il tutto con vittoria delle spese del grado. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, si osserva preliminarmente che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha disatteso le eccezioni pregiudiziali sollevate in prime cure dalla difesa dell' di difetto di CP_1 giurisdizione e di carenza di legittimazione passiva, trattandosi di autonome statuizioni che non sono state oggetto di specifica impugnazione. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, ritiene la Corte che l'appello proposto dal sig. - i cui motivi di gravame possono trattati Parte_1
pag. 4 di 18 congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica - meriti accoglimento alla luce di quanto già statuito da questo Ufficio, nella specifica materia per cui è causa, con le sentenze nn. 8/2025 e 35/2025 R.S., a cui questo Collegio intende dare continuità in assenza di specifici precedenti di legittimità si segno contrario. In particolare, nella sentenza n. 35/2025 R.S. di questa Corte, pronunciata in una speculare controversia, in cui però l era risultato soccombente già in primo CP_1 grado ed aveva interposto gravame alla sentenza di prime cure, questa Corte ha avuto modo di evidenziare che: << (…) 5. Nel merito, l'appello non merita accoglimento. I termini generali della vicenda sono stati chiaramente ripercorsi, in fattispecie analoga, dal Tribunale di Pistoia nella pronuncia del 28.5.2024, ove con particolare chiarezza si è evidenziato che “Il caso che ci occupa pianamente non rientra nell'ambito delle pensioni erogate per “pensioni erogate per “funzioni pubbliche” di cui all'art. 17, bensì –– com'è pacifico tra le parti com'è pacifico tra le parti –– nell'ambito disciplinato dall'art. 16, essendo il ricorrente un pensionato iscritto alla Gestione privata In casi di tal sorta, sino ad oggi, CP_1
l' (e, in primo luogo, l'Amministrazione finanziaria) aveva ritenuto di non CP_1 operare alcuna ritenuta fiscale a fini Irpef, nel caso di beneficiario il quale dovesse considerarsi non residente in Italia, ma in Bulgaria. Tuttavia, con un revirement rispetto al passato, con il già rammentato Messaggio n. 1270/2023 della Direzione centrale, l' ha inteso recepire l'indicazione ricavabile dalla risposta ad CP_1 interpello n. 244/2023 fornita dall' che ha affermato che Controparte_2
“dall'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa, per quanto riguarda l'Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in [...]solo se risulta in possesso della pag. 5 di 18 cittadinanza di tale Stato”. Pertanto, con il suddetto Messaggio, l ha ritenuto CP_1 legittimo procedere alla detassazione delle pensioni solo con riferimento a quei beneficiari che alleghino la certificazione del possesso della cittadinanza bulgara, in mancanza della quale coloro che siano iscritti all'AIRE e residenti in [...]subiranno la tassazione in Italia del trattamento pensionistico spettante, con revoca delle precedenti disposizioni più favorevoli. Aderendo a simile presa di posizione, l'ente previdenziale convenuto, nella memoria difensiva, ha sostenuto che l'espressione “residente di uno Stato contraente”, nell'ambito della Convenzione de qua, designa, quanto alla Bulgaria, le persone fisiche che possiedano cittadinanza bulgara;
inoltre, ha aggiunto che “alcuna distinzione può essere operata a seconda che si tratti di una pensione erogata dalla Gestione pubblica piuttosto che dalla Gestione privata, legittimando una diversità di trattamento fiscale che in realtà non emerge dal testo della Convenzione e non trova alcuna giustificazione”.
6. Tanto premesso, ritiene il Collegio di aderire all'indirizzo interpretativo favorevole al pensionato espresso da parte della giurisprudenza di merito e, chiaramente, dalla sentenza impugnata. Come si ricordava, la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria hanno convenuto, con Protocollo del 21.9.1988, di concludere una Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e a prevenire le evasioni fiscali. L'accordo, ratificato con l. n. 389/1990 (G.U. 21.12.1990, n. 297, S.O) è entrato in vigore il 10.6.1991 (G.U. 2.1.1991, n. 205). I limiti di estensione soggettiva della disciplina sono definiti dall'art. 1 (“Soggetti e residenti”), secondo il quale “1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa: a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la Repubblica popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi pag. 6 di 18 registrata …”. Quanto all'ambito oggettivo di riferimento, secondo il successivo art. 2 “… 3. Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono, in particolare: a) per quanto concerne la Repubblica italiana: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche …”. Il richiamo alla Convenzione è quindi chiaramente pertinente in relazione alla fisionomia del rapporto contributivo, posto che l' agisce nella qualità di sostituto d'imposta, effettuando la CP_1 ritenuta alla fonte della medesima imposta, cui sono soggetti i redditi da pensione. Con riferimento all'oggetto del procedimento, viene in rilievo l'art. 16 (“Pensioni”), secondo il quale “1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”. Le disposizioni della Convenzione, come stabilito dall'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (ratificata con l. n. 112/1974, entrata in vigore il 27.1.1980), devono essere interpretate in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo. E proprio in osservanza di questi stessi criteri ritiene il Collegio che il richiamo al possesso della nazionalità compiuto dall'art. 1, comma 2, cit. al fine di dar conto del significato da assegnare all'espressione “residente di uno Stato contraente” nel caso della Bulgaria, non debba essere inteso, nell'economia della disposizione, quale rinvio al dato del possesso formale della cittadinanza di quello Stato. La norma, infatti, istituendo un collegamento tra la condizione di residente e il concetto di nazionalità, sembra più propriamente volersi riferire, tenuto conto del contesto normativo, al particolare legame giuridico che si può instaurare tra il pensionato e lo Stato in ragione di un collegamento territoriale qualificato. L'elemento della nazionalità, allora, viene qui in rilievo, secondo il significato sostanziale che il termine peraltro comunemente può assumere, quale riflesso dell'appartenenza dell'individuo alla comunità presente nel territorio di uno Stato, circostanza la cui giuridica rilevanza comporta, in capo alla persona, il riconoscimento di diritti e l'imposizione di doveri e in particolare l'assoggettamento all'imposizione fiscale. La possibilità di intendere l'espressione “residente di uno Stato contraente” in questi termini, quale riflesso di un legame territoriale effettivo costituente il pag. 7 di 18 presupposto (non esplicitato nel caso della Bulgaria ma ovvio) dell'assoggettamento della persona a imposizione fiscale e tale da giustificare il richiamo al concetto di nazionalità in senso sostanziale, rinviene fondamento nel significato che assumono, complessivamente considerate, alcune previsioni della Convenzione e giustifica un esito interpretativo che appare tanto più persuasivo in quanto muove da una lettura che porta a coerenza le indicazioni nelle stesse contenute, garantendo la relativa piena operatività. A rilevare è, innanzitutto, il riferimento compiuto dal comma 2, in relazione allo Stato italiano, a chiarimento dell'espressione “residente di uno Stato contraente”, a “qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga”. La previsione, che si riferisce non soltanto alle persone fisiche, attribuisce dunque significato a un collegamento con il territorio italiano che, in ragione della sua effettività e stabilità (v. il richiamo al domicilio e alla residenza per la persona fisica e alla sede della direzione per la persona giuridica), diviene giuridicamente rilevante ed è tale da giustificare la sottoposizione del soggetto “ad imposta in Italia”. Analoga soluzione è poi quella adottata dalle parti con riferimento alle persone giuridiche, che sono considerate residenti in Italia o in Bulgaria a seconda che siano, rispettivamente, assoggettate ad imposta in Italia, in forza della legislazione italiana, tenendo conto della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, o abbiano in Bulgaria la sede o siano ivi registrate (venendo in tal modo, il dato è ancora implicito, assoggettata a imposizione in Bulgaria). Si tratta di criteri che appaiono legati, in tutti e tre i casi, al dato del collegamento della persona fisica (nel caso dell'Italia) o giuridica (nel caso dell'Italia e della Bulgaria) con il territorio di uno degli Stati contraenti, con i quali non si porrebbe evidentemente in linea, viene già da osservare, la scelta di privilegiare, al fine di qualificare la persona fisica come residente nello Stato bulgaro, il dato meramente formale del possesso della cittadinanza. Quest'ultima identificazione condurrebbe poi a esiti interpretativi incongrui nel caso in cui la persona fisica fosse “residente di entrambi gli Stati contraenti”, imponendo il comma 3 dell'art. 1 cit. di “risolvere il conflitto” assegnando esclusiva rilevanza al collegamento territoriale con uno dei due Stati (“Quando, pag. 8 di 18 in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo”, ciò che vale anche per le persone giuridiche: “Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva”). Il criterio in questione, tenendo conto dell'interpretazione che qui si critica – fondata sull'identificazione del dato della residenza in Bulgaria con quello della cittadinanza bulgara sulla dell'assunzione del concetto di nazionalità nell'accezione formale, sovrapponibile a quello di cittadinanza, appunto –condurrebbe infatti a risolvere l'incertezza, nella sostanza, nel senso di ritenere la persona fisica sempre residente in Italia, dipendendo le ragioni del conflitto, per definizione, proprio dal dato cumulativo che la persona fisica di cittadinanza bulgara è già “assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza”. Ma questo elemento, per la sua rilevanza sostanziale, sarebbe di per sé già indicativo del luogo in cui le
“relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali)”. La ratio posta a fondamento della previsione, incentrata sulla necessità, evidentemente avvertita dalle parti contraenti, di procedere ad accertare in concreto quale sia lo Stato con cui intercorre il collegamento più stretto, verrebbe quindi a essere del tutto frustrata nel caso in cui lo stesso criterio dovesse condurre, nella sostanza, sempre a un identico esito, con completa perdita di senso della norma e ingiustificata compressione della relativa capacità regolativa (occorrendo rammentare che tra i criteri di interpretazione delle disposizioni del trattati cui si ricorre nella prassi internazionale vi sono anche regole riconducibili ai “principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”, menzionati dall'art. 38, comma 1, lett. c) dello Statuto della C.I.G., tra cui va annoverato il principio dell'effetto utile, “ut res magis valeat quam pereat”, occorrendo privilegiare l'interpretazione della norma che ne assicura l'operatività). L'interpretazione sostenuta dall' porterebbe dunque a concludere, CP_1 pag. 9 di 18 nell'economia dell'art. 1 cit., che le parti contraenti hanno concordato di assegnare rilevanza al criterio del collegamento territoriale sia in sede di individuazione dei limiti soggettivi di applicabilità della Convenzione in relazione alle persone fisiche residenti dello Stato italiano, sia in sede di risoluzione delle situazioni di “doppia residenza” con riferimento alle persone fisiche e giuridiche, per poi adottare invece di un criterio qualificatorio del tutto eccentrico nel caso della persona fisica residente dello Stato bulgaro, che tale potrebbe considerarsi soltanto se in possesso della cittadinanza formale di quello Stato. Questo esito interpretativo, anche per le evidenti discrasie che a tale lettura seguirebbero, non sembrerebbe allora esprimere alcuna ratio comprensibile e convincente. La necessità di intendere l'espressione “residente di uno Stato contraente” in senso sostanziale, quale collegamento territoriale qualificato e giuridicamente rilevante tra la persona e lo Stato, costituente il presupposto, anche nel caso della Bulgaria, della sottoposizione all'imposizione fiscale, emerge anche a considerare che una lettura diversa di tale condizione, giustificata tramite il riferimento alla nozione di nazionalità in senso formale, condurrebbe a un'interpretazione incongrua e non sodisfacente di alcune disposizioni della Convenzione che, diversamente dall'art. 1 cit., tengono espressamente separata la qualità di residente in uno Stato contraente dall'elemento della nazionalità. La prima disposizione che viene in rilievo in tal senso è l'art. 17 (“Funzioni pubbliche”), secondo cui “1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato
o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato pag. 10 di 18 contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”. Occorre prendere in considerazione, a sostegno dell'interpretazione qui sostenuta: a) la norma di cui al comma 1, lett. b), relativa al caso del “residente di quest'ultimo Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato”, spiegandosi la distinzione tra i due riferimenti con la volontà delle parti di tenere separati, nella fattispecie, il dato della residenza, che esprime, come si è visto, il collegamento operativo con il territorio dello Stato, dall'elemento della nazionalità, che è da intendere, per sostenere la dicotomia, in senso formale, diversamente da quanto previsto all'art. 1 cit., divenendo la previsione ingiustificata e inutile qualora, come ritenuto dall in relazione allo Stato bulgaro, la condizione di CP_1 persona fisica residente fosse fatta coincidere, attraverso il nesso con il concetto di nazionalità, con quella di cittadino;
b) la possibilità, ammessa dalla stessa disposizione, di divenire “residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi”, venendo messo così in evidenza il nesso tra la condizione di residente e il collegamento con il territorio dello Stato, anche bulgaro quindi, a prescindere dal conferimento della cittadinanza;
c) la previsione di cui al comma 2, lett. b), che, nell'affermare che “tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”, conferma la distinzione concettuale e normativa, nell'economia della Convezione, tra la condizione di residente in uno Stato contraente e l'elemento della nazionalità, spiegandosi la previsione, ancora una volta, soltanto a intendere il primo riferimento in senso sostanziale e il secondo in senso formale quale sinonimo di cittadinanza. Il secondo esempio è rappresentato dalla previsione di cui all'art. 23 (“Non discriminazione”), secondo cui “1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica, inoltre, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, il termine «nazionali» designa: a) le pag. 11 di 18 persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
b) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente”. La normativa antidiscriminatoria, la cui portata, legata alla necessità che ciascuno degli Stati contraenti non sottoponga a forme più gravose di trattamento fiscale i “nazionali” dell'altro Stato, va in realtà al di là dell'esigenza di stabilire forme di coordinamento delle legislazioni utili a evitare la doppia imposizione (dando luogo a un distinto ambito di disciplina: v. l'espresso riferimento al comma 1, ultima parte, dell'art. 23: “La presente disposizione si applica, inoltre, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti”), tiene infatti distinto l'elemento della nazionalità dalla condizione di residente di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Può quindi farsi certamente questione, in relazione alle persone fisiche, ai sensi dell'art. 23, commi 1, ultima parte, e 2, lett. a), di “nazionali” bulgari non residenti nello Stato bulgaro, con adozione poi anche per le persone giuridiche, come riportato, di soluzioni qualificatorie che prescindono dal dato dell'operatività territoriale e che tengono conto di forme di una ancor più intensa appartenenza allo Stato (il riferimento è alla disciplina costitutiva dell'ente o dell'associazione, valorizzandosi il collegamento
“originario” con lo Stato). In conclusione, è la stessa ratio espressa dalle disposizioni della Convenzione riportate che impone di assegnare al concetto di nazionalità un significato diverso a seconda dei casi (sostanziale, quale nozione espressiva di un collegamento territoriale qualificato utile a fini impositivi utile a connotare la condizione di
“residente di uno Stato contraente”, nell'ipotesi di cui all'art. 1 cit.; formale, quale termine sostitutivo del riferimento alla cittadinanza, nell'ipotesi dell'art. 17 e nella materia antidiscriminatoria), pervenendosi, si rimarca, alle descritte conclusioni interpretative incongrue qualora si volesse assegnare alla parola un significato univoco e costante.
7. Possono quindi richiamarsi, in quanto danno conto dei termini specifici dell'indirizzo giurisprudenziale di merito che appare preferibile, le ulteriori argomentazioni svolte nella menzionata pronuncia del 28.5.2024 del Tribunale di Pistoia: “Ebbene, a parere di questo giudice, che intende confermare l'orientamento accolto da una parte della giurisprudenza di merito sul tema (cfr. pag. 12 di 18 Trib. Viterbo, sez. L, 18 novembre 2022, n. 428; Trib. Verona, sez. L, 24 gennaio 2024, n. 38; Trib. Bologna, sez. L, 24 gennaio 2024; Trib. Alessandria, sez. L, 21.11.2023), simili argomenti non sono condivisibili. Da un lato, se è pur vero che l'art. 1, par. 2, lett. b), della Convenzione indica il criterio della nazionalità quale parametro per stabilire la residenza in Bulgaria ai fini del Trattato medesimo, accogliere la tesi sostenuta dall nel caso di specie condurrebbe al CP_1 paradossale risultato di sottrarre a tassazione, tanto in Italia quanto in Bulgaria, la pensione percepita da un soggetto nella condizione in cui si trova l'odierno ricorrente, in assoluto contrasto con lo scopo per cui è stata siglata la Convenzione contro la doppia imposizione de qua. Difatti, ai fini della normativa italiana, il ricorrente non è considerato fiscalmente residente ex art. 2 TUIR (e art. 1, par. 2, lett. a) Conv.); se si argomentasse, poi, nel senso prospettato dall' il … non potrebbe nemmeno reputarsi fiscalmente CP_1 residente in [...], non avendone la cittadinanza. Dall'altro lato, nemmeno può ritenersi valida l'osservazione dell'ente convenuto in forza della quale non sarebbe configurabile alcuna distinzione tra pensioni pubbliche e private ai sensi delle disposizioni della Convenzione. Come già visto supra, invero, è proprio l'art. 16 cit. che, con la clausola di salvezza che ne inaugura il disposto, tratteggia in modo inequivocabile una differenza di regime tra le pensioni da Gestione privata e quelle derivanti da impieghi pubblici, per le quali si stabilisce un criterio di collegamento apposito che affianca alla residenza anche quello della nazionalità, stabilendo un paradigma che non si trova replicato, per contro, nell'art. 16, che menziona soltanto il requisito della residenza. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, il tenore dell'art. 17, par. 2, lett. b), in rapporto di sussidiarietà rispetto al criterio generale del precedente art. 16, chiarisce “che, quando le Alte Parti hanno inteso richiedere cumulativamente i due requisiti della residenza e della cittadinanza, lo hanno previsto expressis verbis” (Trib. Verona, sez. L, 24 gennaio 2024, n. 38, cit.), di talché esigenze di interpretazione sistematica (oltreché di coerenza logica) impongono di ritenere che le due norme citate disciplinino in maniera differenziata situazioni giuridiche tra loro diverse (in questo senso, Trib. Viterbo, 428/2022 cit.; Trib. Cosenza, sez. L, 13 luglio 2023), posto che, se così non fosse, sarebbe oltremodo oscura la scelta delle Alte Parti Contraenti di disciplinare secondo il pag. 13 di 18 medesimo criterio, ma con due dizioni totalmente differenti, due situazioni tra loro distinte (pensione privata e pensione pubblica). Ed anzi, l'esito esegetico-applicativo qui ritenuto preferibile è confortato dall'ulteriore considerazione che, alla luce del criterio interpretativo di cui all'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (cui hanno aderito sia l'Italia sia la Bulgaria), il cui primo paragrafo sancisce che “Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”, norma da leggersi unitamente all'ultimo paragrafo del medesimo articolo, in forza del quale “si ritiene che un termine o una espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti”. Di talché, alla luce di quanto abbiamo osservato circa il paradosso che si verrebbe a determinare se si adottasse l'interpretazione dell'art. 16 della Convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra Italia e Bulgaria avallata dal resistente, la difformità tra tale esegesi e lo scopo precipuo del Trattato, nonché i rapporti sistematici riscontrabili tra l'art. 16 e l'art. 17, par. 2, lett. b) citati, deve ritenersi
–– come osservato condivisibilmente anche dal Tribunale di Verona nella già rammentata pronuncia –– che il senso da attribuire all'espressione “nazionalità bulgara” di cui all'art. 1, par. 2, lett. b) della Convenzione de qua sia quello di residenza, e non quello di cittadinanza. Se, infatti, i criteri di collegamento di cui alla lett. a), concernente l'assoggettamento ad imposta italiana, sono da intendersi secondo il significato tecnico attribuito loro dal diritto italiano, non può ritenersi che i criteri di collegamento inerenti … alla tassazione in Bulgaria siano definiti secondo parametri e significato tecnico propri del diritto italiano. E poiché per quanto concerne le persone giuridiche, la lett. b) richiama il criterio della sede stabilita in Bulgaria ovvero quello della registrazione della stessa in tale Stato, è ragionevole ritenere che la nazionalità bulgara richiesta per le persone fisiche sia da intendersi piuttosto quale residenza. Conferma di ciò si trae proprio dal fatto che l'art. 17, par. 2, lett. b) della Convenzione fa contestualmente riferimento, quali criteri di collegamento (che devono contestualmente sussistere), alla residenza e alla nazionalità: qualora, per la Bulgaria, la residenza dovesse intendersi come 'cittadinanza', la norma finirebbe per essere ridondante (per assurdo richiedendo congiuntamente la pag. 14 di 18 cittadinanza bulgara e la cittadinanza bulgara)”.
8. Essendosi l'appellato trasferito in Bulgaria nel 2015, egli va considerato residente ai sensi dell'art. 1 cit. nello Stato bulgaro, dovendo definirsi la res controversa, in considerazione della natura “privata” della pensione (in quanto non erogata in corrispettivo di servizi resi allo Stato o a Entri pubblici: v. l'art. 17), con applicazione dell'art. 16, secondo cui “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”, con sottoposizione del reddito da pensione alla sola imposizione bulgara.
9. Nota in ogni caso il Tribunale di Pistoia, nella sentenza richiamata, si nota ad abundantiam, che “Ad ogni buon conto, risulta dirimente, nel caso di specie, osservare che il provvedimento con il quale l'ente previdenziale convenuto ha operato nei confronti dell'odierno ricorrente la revoca della detassazione sino a quel momento applicatagli, con la conseguente ritenuta sui ratei di pensione erogati da giugno 2023 e le trattenute a titolo di conguaglio per le precedenti mensilità del 2023, risulta adottato sulla mera scorta di un'iniziativa autonoma del sostituto d'imposta, che fa seguito all'adozione da parte dell'ente impositore di un mero interpello. Gli interpelli, di cui all'art. 11 legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), sono strumenti di indirizzo che l'amministrazione finanziaria adotta a livello individuale, non generale e astratto, bensì in casi specifici e concreti, nei quali un contribuente rappresenti al fisco il ricorrere di una incertezza inerente ad una specifica operazione concreta, chiedendo dunque all' Controparte_2 di esprimersi sulla condivisibilità o meno della soluzione prospettata nell'istanza. La risposta dell'amministrazione finanziaria produce un effetto preclusivo per la stessa in relazione alla successiva azione di accertamento nei confronti del singolo contribuente istante. Nessun effetto erga omnes ne può, per contro, derivare (nemmeno in quelle ipotesi di cui all'art. 11, comma 5, ult. per., St. contr., nelle quali si prevede l'estensione degli effetti dell'interpello ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, trattandosi di ipotesi di interpello idoneo, sì, all'astrattezza ma non anche alla generalità), a differenza di ciò che avverrebbe, ad esempio, se l adottasse CP_2 una circolare, atto generale di indirizzo e di interpretazione normativa, che si pag. 15 di 18 rivolge non tanto e non solo agli uffici stessi del fisco, quanto piuttosto alla generalità dei contribuenti. Ebbene, se così stanno le cose, e tenuto conto della riserva di legge che l'art. 23 Cost. contempla in materia tributaria, risulta illegittimo il provvedimento CP_1 adottato nel caso di specie, peraltro in difetto di un atto di accertamento del debito fiscale proveniente dall'ente impositore”. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di una meditata analisi delle norme regolanti la res controversa, nella condivisione anche di questo Collegio, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni dell'Istituto appellato (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). L'indirizzo interpretativo favorevole al pensionato, peraltro, risulta accolto dalla prevalente giurisprudenza di merito, si vedano in tal senso, ex multis, Tribunale di Viterbo – sentenza n. 428/2022 del 17.11.2022 (RG. n. 591/2020); Tribunale di Cosenza – ordinanza del 13.7.2023 (RG. n. 2079/2023); Tribunale di Roma – ordinanza del 31.7.2023 (RG. n. 18298/2023); Tribunale di Imperia – decreto del 20.8.2023 (RG. n. 232/2023); Tribunale di Roma – ordinanza del 9.10.23 (RG. n. 26926/2023); Tribunale di Lodi – sentenza n. 342/2023 del 9.11.2023 (RG. n. 412/2023); Tribunale di Alessandria – ordinanza del 21.11.2023 (RG. n. 944/2023); Tribunale di Lodi – sentenza n. 364/2023 del 23.11.2023 (RG. n. 562/2023); Tribunale di Bologna – sentenza n. del 24.1.2024 (RG. n. 1074/2023); Tribunale di Verona – sentenza n. 38 del 24.1.2024 (RG. n. 1553/2023); Tribunale di Bergamo – sentenza n. 452 del 6.5.2024 (RG. n. 219/2023); Tribunale di Sondrio – sentenza n. 48 del 7.5.2024 (RG. n. 128/2023); Tribunale di Ravenna – sentenza n. 157 del 9.5.2024 (RG. n. 9/2024); Tribunale di Cosenza – sentenza n. 1044/2024 del 16.5.2024 (RG. n. 2079/2023); Tribunale di Pistoia – sentenza n. 197/2024 del 28.5.2024 (RG. n. 831/2023); Tribunale di Bologna – sentenza n. 1110/2024 del 3.9.2024 (RG. 1161/2024) - doc. 20 - 36). Anche le motivazioni dei suddetti provvedimenti, non riportate per ovvie ragioni di sintesi, devono intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p. Ciò posto, in punto di diritto, si osserva che l'odierno appellante dal 4 giugno 2020, è stato iscritto presso la Circoscrizione Consolare di Sofia, Bulgaria, con pag. 16 di 18 residenza nella città di Bratsigovo, in Uliza IX Septemvri n. 2, come risulta dal certificato dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, Sezione AIRE di Cesena, ultimo Comune di residenza nel territorio nazionale (v. docc. 1 e 2 del fascicolo di primo grado di parte appellante). Successivamente, con decorrenza dal 21/05/2024, l'odierno appellante si è trasferito a 185/24 - 90042 MILOSLAVOV (SLOVACCHIA), CP_3 come risulta dal certificato dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, Sezione AIRE di Cesena del 06/06/2024. Quindi, sino al 21/05/2024, l'odierno appellante andava considerato residente ai sensi dell'art. 1 cit. nello Stato bulgaro, dovendo definirsi la res controversa, in considerazione della natura “privata” della pensione (in quanto non erogata in corrispettivo di servizi resi allo Stato o a Entri pubblici: v. l'art. 17), con applicazione dell'art. 16, secondo cui “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”, con sottoposizione del reddito da pensione alla sola imposizione bulgara.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va accolto, con statuizioni come da dispositivo. Parte_1
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, in ragione della sussistenza di precedenti di segno contrario, si compensano in misura di un terzo, con condanna dell' CP_1 appellato al pagamento del residuo, liquidato come in dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di media complessità), all'assenza di attività istruttoria ed agli altri criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: 1) in accoglimento dell'appello, riformando parzialmente la sentenza gravata, accerta e dichiara che il sig. , nel periodo dedotto in giudizio e Parte_1 sino alla data del 21/05/2024, aveva diritto alla detassazione della sua pensione Pers erogata dall (Gestione Privata n. 001-329010121237 Cat. , concessa con CP_1
pag. 17 di 18 decorrenza dal 1 gennaio 2011) in forza della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria convertita nella legge 29 novembre 1990, n. 389, vigente dal 22 dicembre 1990;
2) per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a restituire all'odierno appellante le somme illegittimamente trattenute pari all'imposta lorda trattenuta, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria da ciascuna trattenuta al saldo effettivo;
3) compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 1/3 e condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere CP_1 all'appellante la residua parte che si liquida per il primo grado, in € 28,60 a titolo di esborsi ed € 2.498,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge e, per questo grado, in € 45,35 a titolo di esborsi ed € 2.824,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 06.11.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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