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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 323/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. NL LE Presidente
Dr. LO PU Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
SENTENZA nella causa trattata nelle forme ex art. 127ter c.p.c. promossa con reclamo depositato in data 26 maggio 2023,
da
(c.f.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso per mandato allegato al ricorso in appello dall'avv. Marta Lico (pec:
, Email_1
appellante contro
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._2 allegata alla memoria di costituzione in appello , dall'Avv. Fulvia Fois (pec:
, Email_2 appellata
Oggetto: appello avverso le sentenze del Giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo non definitiva n. 81/2023 d.d. 04.04.2023 nonché definitiva n. 96/2023 d.d. 12.05.2023 non notificate.-
In punto: differenze retributive.-
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
1 “Chiedono la cessazione della materia del contendere dando atto dell'intervenuta refusione delle spese di lite del grado a favore di parte appellata, come da separato accordo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente esponeva di avere operato alle dipendenze della convenuta, con mansioni di aiuto commessa ed inquadramento sempre nel VI livello CCNL Commercio, applicato dalla società ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti.
Riferiva che il rapporto di lavoro si era svolto dal 23 al 31.07.20219 e dall'1.08.2019 al 29.09.2019 in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato, dal
22.05.2020 al 16.06.2020 in forza di un contratto di lavoro a chiamata, mentre di fatto aveva operato dalla metà del mese di aprile 2020, dal 17.06.2020 al
14.09.2020 con un contratto di lavoro a tempo determinato, dal 18.09.2020 al
15.10.2020 in forza di un contratto a chiamata e con la medesima modalità contrattuale dal 9.04.2021 al 31.05.2021, anche se di fatto aveva iniziato a lavorare dal 15 marzo dello stesso anno, ed infine dall'1.06.2021 al 31.08.2021 con contratto di lavoro a tempo determinato.
Esponeva, altresì, che nel corso dell'intero rapporto di lavoro aveva osservato un orario di lavoro a tempo pieno, a dispetto dell'orario part time indicato nei contratti e nei prospetti paga, lavorando dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00 per sei giorni a settimana e svolgendo sempre mansioni di commessa addetta alla vendita al pubblico.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertarsi l'illegittimità di tutti
i contratti a chiamata e a tempo determinato sottoscritti inter partes e per l'effetto accertarsi che dal 15 marzo 2021 al 31.09.2021 è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o nel diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia;
2) Condannarsi (C.F. ) con sede Controparte_2 C.F._3 in Rosolina (RO), Via Po di Levante n. 4., in persona del titolare, a ripristinare il rapporto di lavoro della ricorrente con condanna dello stesso al pagamento di un'indennità ex art. 28 comma 2 d.lgs. 81/2015 pari n. 6 mensilità di retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) Accertarsi che per tutti i periodi in cui ha svolto attività lavorativa in favore della resistente la sig.ra ha svolto attività CP_1
2 lavorativa dalle 9.00 alle 13.00 e dalla 16.30 alle 20.00 per sei giorni a settimana (n.
45 ore settimanali), con riposo, un giorno a settimana, in giorni diversi a rotazione con le colleghe, e comunque a tempo pieno, svolgendo mansioni di commessa con diritto all'inquadramento nel IV ovvero nel V livello del CCNL di settore. 4) In ogni caso condannarsi la ditta resistente al pagamento di € 2.002,97 a titolo saldo competenze di fine rapporto”.
Si costituiva la convenuta che, in via preliminare, eccepiva la decadenza di parte ricorrente dall'impugnativa dei contratti del 2019 e di una parte di quelli del 2020, non essendo tale atto intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto, come previsto dall'art.28 comma 1 del Dlgs 81/15.
Nel merito resisteva al ricorso, evidenziando di essere azienda stagionale ai sensi del DPR n. 378 del 1995 e dunque non soggetta al disposto dell'art. 19 del D. Lgs
n. 81/2015 ed all'art. 21 del medesimo decreto, non essendo essa soggetta all'obbligo di intervallo tra un contratto e l'altro, e non potendo applicarsi neppure l'art. 28 del citato decreto, non sussistendo i presupposti previsti dalla norma.
Con particolare riferimento al superiore inquadramento evidenziava che al momento della sottoscrizione dei contratti la ricorrente non aveva alcuna esperienza specifica nel settore e dunque era stata correttamente inquadrata al VI livello del CCNL di settore quale aiuto commessa, mentre con riferimento all'asserito inizio dell'attività lavorativa negli anni 2020 e 2021 prima di quanto formalmente pattuito, rilevava che da metà aprile 2020 al 18.5.2020 i negozi erano rimasti chiusi a causa dell'emergenza sanitaria da COVID 19 e lo stesso era accaduto l'anno successivo dal 15.3 al 9.4..
Avanzava, altresì, domanda riconvenzionale nei confronti della ricorrente per la somma di € 4.147.00, pari al corrispettivo di articoli di abbigliamento e pelletteria che aveva preso nelle stagioni 2019-2021 per sé e per la famiglia. CP_1
2. Con sentenza non definitiva n. 81/2023 il giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo nell'accogliere parzialmente il ricorso così disponeva:
1) condanna la ditta convenuta a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive derivanti dal riconoscimento di un orario a tempo pieno per il periodo dal 9.4.2021 al 31.5.2021 e dall'avere la stessa svolto mansioni riconducibili al quinto livello del CCNL di riferimento nel corso dei rapporti intercorsi negli anni 2019 e 2020 e al quarto livello nell'anno 2021, oltre alla
3 somma di € 2.002,97 a titolo di competenze di fine rapporto;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla ditta convenuta;
4) rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza;
5) condanna la ditta convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, riservandosi all'esito definitivo del giudizio sulla quantificazione delle stesse
Con riferimento all'eccezione di decadenza il giudice di prime cure così disponeva
” Va esaminata preliminarmente l'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente con riferimento ai contratti a termine conclusi tra le parti nel 2019 e nel 2020, osservandosi sul punto che ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D. Lvo n. 81 del 2015
l'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto, e che detto termine risulta decorso, alla data di impugnativa dei contratti (29.10.2021, doc. 7 all. ricorso), da ultimo per il contratto concluso tra le parti il 18.9.2020, terminato il 15.10.2020.
In merito ai contratti sottoscritti tra le parti rilevava che” Va soggiunto che alcuni dei contratti a termine conclusi tra le parti in detto periodo (quello appena richiamato
e quelli conclusi nel 2019) risultano essere “a chiamata” ovvero conclusi secondo lo schema del contratto di lavoro intermittente, in origine previsto dall'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 e successivamente dall'art. 13 del D.Lvo n. 81/2018, ma con la significativa limitazione dell'età del lavoratore, fissato dalla prima disposizione con il limite dei 25 anni e del superamento dei 55 anni, e dalla seconda con il limite dei 24 anni e dei 55, presupposti questi che evidentemente non ricorrevano nel caso di specie, essendo la nata nel 1980 e dunque trentanovenne nel 2019. Orbene, CP_1 se la violazione della previsione di legge può apparire superata dalla mancata impugnativa dei contratti a chiamata, anch'essi a termine, del 2019-20, la questione si pone con riferimento al contratto a chiamata del 2021 (dal 9.4 al 31.5.), per il quale
l'attrice, pur non avendo sollevato alcuna doglianza con riferimento al profilo sopra indicato, ha rappresentato di avere lavorato in modo continuativo, senza necessità di alcuna chiamata da parte del datore di lavoro. Poiché il D. Lvo. n. 81 del 2015 non prevede la conversione del contratto intermittente in contratto di lavoro subordinato puro e semplice, non è fondata la richiesta di parte ricorrente di dichiarare la sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma invero – stante la insussistenza dei presupposti soggettivi in capo alla ricorrente per la conclusione di un contratto di lavoro intermittente, il rapporto tra le parti deve ritenersi come di lavoro
4 subordinato a termine, con l'orario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva di settore, non essendo precisato il numero di ore settimanali da lavorare, e dunque spetteranno alla ricorrente le retribuzioni per il periodo sopra indicato corrispondenti allo svolgimento di 40 ore di lavoro ordinario, secondo le previsioni dell'art. 7 del CCNL
Terziario. Non appare poi fondata la domanda di conversione del contratto a termine concluso tra le parti dall'1.6.2021 al 31.8.2021, operando nel caso di specie la deroga al limite delle proroghe prevista dall'art. 21 comma 2 del D.Lvo n. 81/2015 per le attività stagionali, osservandosi sul punto che l'art. 75 del CCNL terziario e Servizi del
2019 prevede che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano detto CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni (nel quale l'attività svolta dalla convenuta non rientra pacificamente) necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, e dunque i contraenti collettivi hanno stabilito che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro fossero riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 23, co. 2, lett. c) del D.Lgs.
n. 81/2015. Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che l'attività presso la quale la è stata impiegata operava presso l'Isola di Albarella, sito turistico nella CP_1 provincia di Rovigo, sicché la deroga legislativa trova applicazione, con conseguente rigetto della richiesta di conversione del contratto a termine”.
Con riferimento alle differenze retributive maturate il giudice di prime cure rilevava che l'attività istruttoria espletata non ha dimostrato l'espletamento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto.
In merito al superiore inquadramento il giudice di prime cure riteneva “che
l'inquadramento contrattuale riservato alla ricorrente non appare neppure previsto dal
CCNL di settore (doc. 9 all. ricorso), il quale prevede, all'art.113, in detta categoria solo l'operaio comune, oltre ad altre qualifiche di valore equivalente, mentre prevede al quinto livello l'”aiutante commesso”, con la precisazione che: “L'aiutante commesso
è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori) e che l'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi. Nel caso di specie, la all'atto della prima assunzione CP_1
(cfr. scheda anagrafico professionale allegata come doc. 8 al ricorso) non aveva alcuna esperienza nel settore del commercio, avendo operato in precedenza solo come
5 barman o cameriera, sicché correttamente avrebbe dovuto essere inquadrata nel
Quinto livello del CCNL ricordato, ed a far data dai diciotto mesi successivi essere inquadrata al Quarto livello, ed invero la decorrenza di tale ultimo inquadramento risulta collocarsi con i contratti conclusi nel 2021, essendo solo a tale data decorsi i diciotto mesi previsti dalla contrattazione collettiva. Alla ricorrente spetteranno dunque le differenze retributive per tali differenti e superiori inquadramenti, con riferimento a tutti i contratti conclusi con la convenuta, atteso che la decadenza ritualmente eccepita opera con riferimento alla eventuale illegittimità del termine apposto al contratto e non alle differenze retributive per le attività svolte in corso di rapporto”.
Rigettava la domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente evidenziando che “Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da parte resistente, sulla cui ammissibilità l'attrice non la sollevato contestazioni e che invero appare ammissibile a titolo di richiesta di compensazione impropria, deve rilevarsi che la somma richiesta da è pari ad € 4.147,00, corrispondente ad articoli asseritamente “presi” Pt_1 dalla ricorrente per sé e per la famiglia;
la ha negato di aver prelevato detti CP_1 articoli, ammettendo solo di aver preso una borsa Postina Baby Cachemire, indicata da parte resistente del valore di € 170,00, che però la predetta, nel corso del proprio interrogatorio, ha dichiarato di avere pagato per contanti”
3. Con sentenza definitiva n. 96/2023 il giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo così provvedeva:
6) condanna la ditta convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di €
2.002,97 a titolo di competenze di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
7) condanna la ditta convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.359,25 per compenso di avvocato, oltre IVA e cpa come per legge, e spese generali al 15%
Il giudice di prime cure evidenziava che “parte attrice ha nel presente procedimento chiesto solo accertarsi l'avvenuto svolgimento da parte della di attività lavorativa CP_1 secondo un inquadramento superiore a quello riconosciuto ed osservando un orario di lavoro superiore a quello formalmente concordato tra le parti, ed invero tale accertamento è stato svolto nel corso dell'istruttoria e se ne è dato conto nella ricordata sentenza non definitiva, ma la ricorrente si è solo riservata di agire (come precisato a pag. 3 del ricorso) in separato giudizio per il pagamento delle differenze
6 retributive per errato inquadramento e lavoro supplementare/straordinario. Nella presente sede, dunque, non è possibile andare oltre il già effettuato accertamento, emettendo una condanna che andrebbe oltre il petitum della parte, ferma restando la possibilità di utilizzare le risultanze l'accertamento già svolto nel preannunciato procedimento per il pagamento delle differenze retributive, dove occorrerà disporre perizia contabile, stante il contrasto tra i conteggi depositati dalle parti. Va dunque ribadita, nella presente sede, la condanna di parte convenuta a corrispondere la somma di € 2.002,97 per TFR, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo”.
4. Impugna la sentenza di svolgendo quattro (4) Pt_1 Parte_1 motivi di appello.
4.1. Con il primo motivo rileva l'erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha ritenuto che non vi fossero i presupposti soggettivi in capo alla ricorrente per la conclusione di un contratto di lavoro intermittente per superamento dei limiti d'età
e che il rapporto tra le parti andava qualificato come lavoro subordinato a termine con orario di lavoro a 40 ore settimanali.
Evidenzia che la ricorrente si riservava di agire in separata sede per il pagamento delle eventuali differenze retributive e che la domanda andava rigettata per mancanza di prova del quantum debeatur.
Rileva, altresì, che la ricorrente non aveva eccepito la violazione dell'art. 13 del
D.l.vo n. 81/2018 con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. e che il contratto a chiamata del 2021 è legittimo e poteva essere stipulato per lo svolgimento della mansione di commessa senza limiti di età.
4.2. Con il secondo motivo rileva l'erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha ritenuto errato l'inquadramento contrattuale del VI livello riservato alla ricorrente statuendo che la stessa avrebbe dovuto essere inquadrata al V livello del
CCNL di settore negli anni 2019 e 2020 e al IV livello nel 2021, ed aver statuito che le spettavano le differenze retributive per tali differenti e superiori inquadramenti con riferimento a tutti i contratti conclusi.
Con particolare riferimento al passaggio automatico, così come indicato nell'impugnata sentenza, rileva che non erano decorsi i 18 mesi effettivi come previsto dalla contrattazione collettiva.
4.3. Con il terzo motivo si duole della sentenza non definitiva nella parte in cui ha
7 rigettato la domanda riconvenzionale in quanto non adeguatamente provata.
4.4. Con il quarto motivo si duole della sentenza definitiva nella parte in cui ha condannato la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite.
Rileva che la ricorrente, in quanto soccombente andava condannata a rifondere le spese di lite in favore della convenuta evidenziando che la convenuta ha tentato invano di addivenire ad un componimento bonario della lite.
5. Radicatosi il contraddittorio difende la sentenza chiedendone CP_1
l'integrale conferma.
In via preliminare rileva che con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente adiva il
Tribunale di Rovigo al fine di richiedere le differenze retributive e contributive (in capitale ed interessi) riconosciute nelle pronunce n. 81/2023 e n. 96/2023 e che il giudice formulava una proposta conciliativa che prevedeva la corresponsione in favore della ricorrente di euro 3.275,98 per capitale oltre ad euro 1.313 a titolo di spese legali. Le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata e che il giudice dato atto della conclusione dell'accordo conciliativo dichiarava l'estinzione del giudizio.
Evidenzia che l'odierna appellante aderendo alla proposta conciliativa giudiziale concludeva un accordo conciliativo con cui di fatto sono stati transatti tutti i diritti e le ragioni di causa con la conseguente acquiescenza, se pur indiretta tramite comportamenti incompatibili con la volontà di impugnare e che si estende anche alle statuizioni di cui all'impugnate sentenze con conseguente inammissibilità dell'appello.
6. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo, la causa è stata discussa all'udienza del 3 luglio 2025 nel corso della quale la Corte invitava le parti a definire la querelle in via transattiva e decisa - come da conclusioni congiunte trascritte in epigrafe - all'esito dell'udienza trattata con le modalità ex art. 127ter c.p.c. e della camera di consiglio tenutasi in data 16 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Rileva la Corte che la materia del contendere è cessata a seguito di accordo conciliativo con cui le parti hanno inteso definire l'esito di questo grado di giudizio regolando gli aspetti della controversia in questa sede di gravame ancora devoluti.
8. Pertanto, in conformità a quanto concordato tra le parti ed alle conclusioni conformi
8 rassegnate va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
9. Spese del presente giudizio come regolate con separato accordo.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
2) spese del grado a favore di parte appellata come da separato accordo.
Venezia, 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PU LO LE NL
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