TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/07/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7021/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore Est. dott.ssa Paola Gargantini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7021/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
CONCETTA SANNINO
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. AMELIA SAMA'
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/11/2023, ha chiesto al Tribunale di disciplinare Parte_1
l'affidamento ed il mantenimento dei due figli minori, (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
12/12/2020), nati dalla relazione more uxorio, ormai cessata, con il signor . In Controparte_1
particolare, la ricorrente ha chiesto di disporre l'affido condiviso dei minori, l'assegnazione a sé della pagina 1 di 16 casa familiare gravata da mutuo e di proprietà di entrambi i coniugi, nonché l'imposizione a carico del padre di versare, a titolo di mantenimento ordinario indiretto dei minori, la somma di € 650,00 (€
325,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24/01/2024, si è costituito in Controparte_1
giudizio, formulando le proprie domande in ordine alla regolamentazione dei rapporti con la prole.
Con memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., del 6.02.2024, la ricorrente ha modificato le proprie domande ed ha chiesto la presa in carico del nucleo familiare in capo ai Servizi sociali territorialmente competenti per l'organizzazione di incontri protetti tra padre-figli.
In data 28.02.2024 le parti sono comparse dinanzi al Giudice relatore delegato che, al termine dell'audizione, svoltasi separatamente, ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali è stato disposto l'affidamento condiviso dei minori e il loro collocamento prevalente presso la casa familiare, ad ella assegnata;
è stato previsto il diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli due giorni infrasettimanali, dall'orario di uscita di scuola fino alle ore 21.30, nonché, a fine settimana alternati, il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.30 ed è stato disposto a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori nella misura mensile di € CP_1
600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) oltre al concorso nel versamento del 50% delle spese straordinarie per ciascun figlio.
Tenuto conto della pendenza del procedimento penale, ex artt. 572 e 612 c.p.c., il Giudice relatore ha incaricato i Servizi Sociali competenti di prendere in carico, previa adozione delle cautele oggi codificate nell'art. 473 bis .44 c.p.c. e dunque adottando “gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti”, e monitorare il nucleo familiare, aggiornando il Tribunale e rinviando l'udienza del 2.10.2024 per l'ulteriore trattazione. Con il medesimo provvedimento, il Giudice relatore d. ha ordinato al Serd di Treviglio di trasmettere una relazione attestante il percorso seguito dal resistente. Si precisa, per completezza, che in sede di memoria conclusionale, parte resistente ha dato atto dell'avvenuta archiviazione, in data 8/05/2025, della notizia di reato iscritta a seguito della querela sporta dalla ricorrente l'11/08/2023.
Alla successiva udienza, stante l'impedimento del legale di parte ricorrente a presenziare all'udienza, la causa è stata differita al 3/12/2024 e il Giudice ha invitato i Servizi Sociali a trasmettere una relazione di aggiornamento sui rapporti tra il padre ed i minori, verificando la possibilità di avviare le frequentazioni tra il genitore ed i due figli in presenza della rete familiare paterna.
All'udienza del 3/12/2024, sentiti i procuratori delle parti e lette le relazioni di aggiornamento dei
Servizi Sociali il Giudice si è riservato;
con successiva ordinanza, il Giudice ha disposto l'avvio di un percorso educativo per i due figli minori ed un intervento di supporto per il signor;
ha CP_1
pagina 2 di 16 incaricato i Servizi Sociali di proseguire nell'attività di monitoraggio delle condizioni dei minori e di verificare l'astensione del signor dall'uso di alcolici acquisendo informazioni presso il CP_1
competente Serd;
ha, altresì, onerato i Servizi Sociali di organizzare incontri facilitati tra i figli ed il padre con possibilità di liberalizzare progressivamente le frequentazioni anche con il supporto della zia paterna, assegnando il termine del 27/06/2025; ha invitato il Serd di Treviglio ad informare i Servizi
Sociali sull'esito del monitoraggio eseguito sul assegnando il termine del 20/06/2025 per il CP_1
deposito di relazione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha rinviato all'udienza del 10/07/2025, da svolgersi mediante trattazione scritta per la rimessione in decisione al Collegio, previa assegnazione dei termini ex articolo 473bis 28 c.p.c.
Entro tale termine, le parti hanno depositato le memorie conclusive e i Servizi delegati hanno trasmesso le relazioni richieste dal Tribunale, sicchè il Giudice relatore d. ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Osserva il Tribunale che la causa è matura per la decisione, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise. E invero, gli elementi acquisiti attraverso le verbalizzazione delle parti e le relazioni dei Servizi Sociali acquisite, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei due minori, tenuto conto della loro età e di quanto emerso dagli approfondimenti svolti dai Servizi Sociali.
1. Responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento dei due figli minori e occorre Per_1 Per_2
osservare quanto segue.
Nel ricorso introduttivo, la sig.ra ha chiesto l'affido condiviso dei minori e il collocamento dei Pt_1
minori presso di sé, mentre in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto di disporsi l'affidamento l'affido esclusivo dei due figli, “Alla luce dell'istruttoria e delle relazioni dei servizi sociali ce hanno preso in carico il nucleo, nel precipuo interesse dei figli minori”.
Il resistente, nei propri scritti conclusivi, ha contestato detta richiesta, sostenendone dapprima l'inammissibilità in quanto trattasi di domanda nuova e, comunque, evidenziando l'assenza dei presupposti per derogare al regime dell'affido condiviso.
A fronte delle eccezioni sollevate dalla parte resistente, giova anzitutto premettere che, anche prima della riforma Cartabia, è sempre stato riconosciuto al giudice della famiglia il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore pagina 3 di 16 tutela della prole anche in deroga all'articolo 112 c.p.c. Detto potere è oggi codificato dall'art. 473bis.2
c.p.c., così come è sancita ex art. 473bis.19 c.p.c. l'espressa previsione che le domande in punto di affido attengono a diritti indisponibili relativi alla prole e come tali non soggiacciono ai termini di decadenza.
Fatta questa premessa, vale quindi la pena rammentare in via preliminare che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In particolare, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in capo ad uno dei due genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento
(cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti,
30 ottobre 2019, n. 785).
Oltre a ciò, deve rimarcarsi che l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, e che il grave conflitto fra gli stessi non
è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012).
E invero, l'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in merito alle scelte relative alla vita dei figli, nonché in ordine alla cura della prole nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. In sostanza, ai fini del buon funzionamento del regime dell'affidamento condiviso dei figli, è necessario un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli, dovendosi quindi escludere il ricorso a tale rimedio nell'ipotesi in cui tra i genitori non vi sia un profondo rispetto reciproco. Tale modalità di affidamento si pone in sintonia con il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a costui una stabile consuetudine di vita e pagina 4 di 16 salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 30191/2019).
Giova ancora sottolineare come la limitazione delle facoltà genitoriali in capo al genitore non affidatario discenda da una riscontrata situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore e quindi dalla accertata esistenza di comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso, tra cui la violazione dell'obbligo di mantenimento della prole e la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita dei minori.
(Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Non da ultimo, è opportuno sottolineare come la limitazione delle facoltà genitoriali in capo al genitore non affidatario non ha funzione sanzionatoria nei suoi confronti, bensì quella di evitare che “macchina di rappresentanza degli interessi del minore” sia inibita nel funzionamento (ordinanza 20/03/2014 est.
Dott. . Persona_3
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che, in ragione di quanto emerso dagli accertamenti dei Servizi
Sociali delegati e dal contegno tenuto dal padre, oltre che dalla sua attuale lontananza per ragioni lavorative, il regime dell'affido condiviso non sia concretamente realizzabile.
In particolare, deve essere rilevato che, fin dalla prima relazione pervenuta in data 27/09/2024, è emerso quanto segue:
pagina 5 di 16 Successivamente, richiesti di aggiornare il Tribunale in ordine ai rapporti tra padre e figli, i Servizi delegati hanno relazionato quanto segue:
A fronte dell'interruzione dei rapporti tra il padre e i figli minori a far data dall'estate 2024 e della situazione di disagio del minore i Servizi Sociali hanno proposto di attivare incontri tra il Per_2
genitore e la famiglia paterna, con possibilità di supporto da parte della zia Pt_2
Rispetto invece alla presa in carico da parte del Serd, i Servizi Sociali davano atto delle dichiarazioni del sig. che aveva ammesso una ricaduta nell'uso dell'alcol e di aver poi ripreso il percorso CP_1
terapeutico.
In conclusione i Servizi Sociali suggerivano l'attivazione di un percorso di sostegno sia per i minori che per il padre, unitamente all'avvio di incontri facilitati dalla presenza della zia paterna.
Disposta dal Giudice la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e del Serd, in data
14/05/2025 perveniva una relazione di aggiornamento del Serd di Treviglio ove veniva dato atto dell'interruzione della presa in carico da parte del sig. sin dall'ottobre 2024. CP_1
Quanto invece alle condizioni dei minori e al rapporto con il padre, nell'ultima relazione di aggiornamento pervenuta in data 3/07/2025, veniva dato atto della mancata disponibilità del sig.
ad attivare - vista la mancata adesione della zia paterna - gli incontri facilitati disposti dal CP_1
Tribunale, nonché del suo atteggiamento di sfiducia e di scarsa collaborazione con gli operatori, anche a fronte degli asseriti impegni lavorativi fuori sede durante la settimana. Anche rispetto alle telefonate con i figli, i Servizi incaricati rilevavano una condizione di disagio e sofferenza nei minori e un atteggiamento rigido da parte del padre.
In particolare, in relazione alle condizioni dei due figli minori nella relazione del 30/06/2025 si legge quanto segue:
pagina 6 di 16 In conclusione, alla luce di quanto osservato, i Servizi Sociali davano atto anche delle problematiche sorte con i nonni paterni, ad oggi risolte grazie anche all'intervento di un legale incaricato da questi ultimi e della disponibilità dimostrata dalla madre al riavvio delle frequentazioni con i minori, salvaguardando l'interesse di questi ultimi.
Infine, gli operatori rassegnavano le seguenti conclusioni:
Pertanto, tenuto conto degli approfondimenti svolti dai Servizi Sociali, si ritiene che siano venuti a pagina 7 di 16 mancare i presupposti che hanno determinato il Giudice relatore d. a disporre in via temporanea ed urgente l'affido condiviso dei due figli minori.
E invero, come detto, tale regime richiede che ciascun genitore sia capace di condividere con l'altro i progetti e le scelte relative alla vita dei figli, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni, coerenti con il modello comportamentale offerto e conformi alle inclinazioni e aspirazioni dei figli medesimi, e che abbia la volontà e le risorse personali per occuparsi fattivamente dell'accudimento della prole, sia sotto il profilo affettivo sia sotto il profilo materiale, salvo impossibilità assoluta a sé non imputabile.
A ben vedere, per quanto concerne la figura paterna, deve essere censurato l'atteggiamento assunto dal resistente, apparso poco collaborativo e polemico verso l'operato dei Servizi Sociali;
egli ha sospeso gli incontri presso il SERD, interrompendo così il percorso psicologico che gli poteva permettere di migliorare ed attenuare la propria dipendenza dalle sostanze alcoliche e ha pure interrotto gli incontri con i servizi, rifiutando di effettuare gli incontri in spazio neutro con i figli, malgrado le proposte degli operatori, disposti a organizzare le visite in modo confacente agli impegni lavorativi del resistente.
I due minori hanno quindi manifestato una condizione di disagio, rispetto alla quale non è stato ancora possibile attuare i percorsi suggeriti dai Servizi Sociali, vista l'ingiustificata opposizione del padre.
Oltre a tali circostanze, deve essere evidenziata la condizione di particolare fragilità del figlio , Per_1
come emersa dalla relazione clinica della NPIA di Verdello ove viene diagnosticato un ritardo psicomotorio, con le conseguenti difficoltà di gestione del minore da parte della madre e della opportunità di attivare un intervento di adm presso la casa materna.
Non da ultimo, deve essere considerata anche la lontananza geografica del genitore, che per impegni lavorativi, si trova spesso lontano dalla residenza dei minori, rendendo quindi ulteriormente complicata l'immediata gestione delle esigenze dei due figli.
Il Tribunale, dunque, ritiene che le considerazioni sopra esposte e le partcolari fragilità dei minori suggeriscano l'opportunità di riconoscere in capo alla madre un maggior margine di autonomia nell'assunzione delle decisioni e nel disbrigo delle pratiche relative a questioni legate alla materia scolastica ed extrascolastica, nonché dal punto di vista sanitario, relative ai minori, atteso che il comportamento oppositivo del padre non ha evidentemente permesso ai genitori di sviluppare una capacità di incontro e di dialogo e una solidarietà di intenti nel best interest dei minori, presupposto dell'affido condiviso.
In tale prospettiva, sussistono le condizioni per derogare al regime dell'affido condiviso, dovendo trovare applicazione il regime di affido esclusivo della minore in capo alla madre al fine di garantire pagina 8 di 16 che l'adozione di scelte inerenti alle questioni relative alla vita dei figli non sia inibita o rallentata dalle difficoltà di comunicazione e dal comportamento oppositivo del padre.
Quanto alla madre, deve rilevarsi che per la sig.ra è possibile esprimere un positivo giudizio Pt_1
prognostico quanto alle capacità genitoriali, visti i progressi dalla stessa riportati a fronte degli interventi attuati dai Servizi Sociali delegati. Segnatamente, ella si è sempre attenuta al rispetto delle indicazioni degli operatori, dimostrando adesione costante ai percorsi consigliati e disponibilità ad attuare i percorsi nell'interesse dei due figli, oltre che a garantire le frequentazioni con il nucleo familiare paterno.
Il Collegio ritiene dunque di riconoscere in capo alla madre collocataria dei minori il potere di adottare autonomamente le decisioni relative ai figli ed in ordine all'educazione, Per_2 Per_1 all'istruzione e alle attività extrascolastiche (scelta dell'istituto scolastico e iscrizione ai futuri cicli di studi, sottoscrizione di moduli, quali deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche (quali grest, sport, musica, e attività connesse), intrattenendo in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dai figli e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con la pediatra/medico di base, potendo ella prestare il consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche dei minori ovvero cure dentistiche presso strutture pubbliche prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico. In particolare, deve essere riconosciuto in capo alla madre il potere di iscrivre ai percorsi di sostegno necessari (tra cui il gruppo di parola) e di assumere autonomamente Per_2
ogni decisione relativa al figlio minore per quanto concerne i controlli, i percorsi e ogni Per_1
eventuale misura di sostegno che potrà essere riconosciuta in favore del minore, con potere di provvedere autonomamente al disbrigo di ogni pratica necessaria per i relativi incombenti.
In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse di e di , con correlato dovere della madre di Per_2 Per_1 comunicare al resistente ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione dei minori e ogni determinazione assunta negli ambiti sopra precisati.
Resta invece ferma la necessità per i genitori – eventualmente con il supporto dei Servizi Sociali – di assumere congiuntamente ogni decisione nell'interesse dei figli minori in materia sanitaria
(vaccinazioni non obbligatorie, terapie, cure dentistiche e interventi medici di rilevante entità ovvero presso strutture sanitarie private), trasferimento di residenza ovvero rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
pagina 9 di 16 Il Tribunale auspica che il padre riavvii il percorso di supporto individuale presso il Serd al fine di effettuare una più profonda comprensione delle effettive necessità dei figli e di lavorare sulla gestione dei comportamenti di rigidità e di distanza manifestati in passato, cambiando la prospettiva di approccio verso la ricorrente e maturando la capacità di raggiungere e mantenere accordi basati sull'effettiva salvaguardia del benessere e dell'interesse dei minori.
Quanto poi al diritto di visita, tenuto conto del vissuto dei minori e di quanto emerso dalle ultime relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, si reputa opportuno mantenere, quanto meno in un primo momento, l'assetto delle frequentazioni padre-figli disposto con l'ordinanza del 4/12/2024, nell'auspicabile prospettiva di poter liberalizzarne progressivamente le frequentazioni – ove ritenuto conforme all'interesse dei due minori – eventualmente con il supporto della famiglia paterna.
Si ritiene quindi necessario, in quanto funzionale alla tutela dei minori, mantenere la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, per almeno due anni, al fine di continuare l'attività di monitoraggio sulla situazione dei due minori ed , anche ai fini dell'attivazione degli Per_2 Per_1
interventi di supporto per questi ultimi (gruppo di parola e adm), e sulla continuità del loro rapporto con il padre e il ramo familiare paterno (nonni e zia), nonché di organizzare gli incontri facilitati tra padre e figli inizialmente alla presenza dell'educatrice, possibilmente con cadenza settimanale e aventi durata iniziale da valutarsi secondo le reazioni dei partecipanti e da prolungare gradualmente, con possibilità di valutare – sulla base del loro andamento –sia una diversa regolamentazione in senso ampliativo che una progressiva liberalizzazione delle frequentazioni, purchè ciò risulti conforme alla condizione psico-emotiva dei minori.
Si provvede come da dispositivo.
2. Assegnazione della casa familiare
Così come già disposto all'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., deve essere confermata l'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla signora della casa familiare, di proprietà di Pt_1
entrambi i coniugi e gravata da mutuo.
L'art. 337 sexies c.c. risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass.
21334/13; Cass. 14553/11).
In mancanza di ulteriore accordo tra le parti, il Collegio reputa a questo punto di dover applicare i principi di diritto comune con riferimento alla rata del mutuo e alle spese, con la conseguenza che la rata di mutuo dovrà essere pagata in misura pari al 50% da ciascuna parte in base al titolo di proprietà; le spese condominiali ordinarie e le utenze rimarranno a carico del genitore assegnatario e le spese pagina 10 di 16 condominiali straordinarie saranno invece suddivise tra le parti in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I
22.2.2006 n. 3836).
L'assegnazione della casa familiare e gli oneri di mutuo di cui sono gravate pro quota le parti, dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337 sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI – I 17.12.2015 n. 25420).
3. Mantenimento dei minori
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve essere premesso che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, da determinarsi secondo i parametri di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, che fanno riferimento non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I,
24.04.2007, n. 9915).
Ciò premesso, con riguardo alla ricorrente, dalla documentazione fiscale in atti e della dichiarazioni rese in udienza, emerge che la stessa ha una retribuzione netta mensile di circa € 1.300 e che percepisce interamente l'assegno unico per i due figli di importo pari a € 440 mensili. Ella vive con i due minori nella casa familiare in comproprietà, gravata da mutuo e da un finanziamento connesso a tale immobile, per un importo mensile complessivo di circa € 1.000.
Dalle deduzioni di parte resistente in sede di memorie conclusionali, risulta che dal mese di ottobre
2024 , viste le fragilità evidenziate anche nella relazione della NPIA di Verdello, starebbe Per_1 percependo dall'Inps un'indennità che viene direttamente accreditata sul conto corrente del minore e viene utilizzata per coprire i costi delle sedute di psicomotricità.
Il resistente, invece, svolge la propria attività lavorativa nel settore edile e ha documentato di percepire una retribuzione media mensile di circa € 1.700. Dagli atti difesivi risulta che il medesimo vive attualmente in locazione ed è spesso in trasferta.
Pertanto, valutate le rispettive situazioni economiche e personali come risultanti dai documenti prodotti, pur tenuto conto della disparità reddituale tra parti e che i figli vivono principalmente presso pagina 11 di 16 la madre e che allo stato, in assenza di frequentazioni con il padre, quest'ultimo non sostiene oneri di mantenimento diretto dei minori, considerata altresì l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare
– che già costituisce una forma di contribuzione – ma anche dei rilevanti oneri a carico di entrambe le parti in relazione alla rata di mutuo e di finanziamento pro quota (che debbono essere sostenute da entrambe le parti) oltre che delle spese abitative in capo al resistente, appare equo, anche tenendo conto delle esigenze dei figli in rapporto all'età, confermare il contributo a carico del sig. CP_1
per il mantenimento indiretto ordinario dei figli minori nella misura di € 600 (€ 300 per ogni figlio).
Resta ferma la suddivisione al 50% ciascuno delle spese straordinarie come da schema riportato in dispositivo che ricalca il nuovo Protocollo in uso presso il Tribunale a far data dal 31/10/2024, oltre che l'obbligo a carico di ciascun genitore di versare alla banca mutuataria la rata di mutuo pro quota.
Non da ultimo, si conferma che l'assegno unico e universale per i minori spetta ex lege per intero alla madre affidataria e collocataria prevalente dei due figli.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
4. Spese di lite
Considerato il tenore della presente decisione, l'esito del giudizio, il comportamento delle parti, con soccombenza sostanzialmente reciproca tra le stesse, le spese di lite devono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) AFFIDA i due figli minori (nato il [...]) e (nato il Persona_4 Persona_5
12/12/2020) in via esclusiva in capo alla madre , riconoscendo a quest'ultima il potere di Parte_1 adottare autonomamente le decisioni relative ai figli in ordine all'educazione, all'istruzione e alle attività extrascolastiche (scelta dell'istituto scolastico e iscrizione ai futuri cicli di studi, sottoscrizione di moduli, quali deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche (quali grest, sport, musica, e attività connesse), intrattenendo in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dai figli e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con la pediatra/medico di base, potendo ella prestare il pagina 12 di 16 consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche dei minori ovvero cure dentistiche presso strutture pubbliche prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico. In particolare, deve essere riconosciuto in capo alla madre il potere di iscrivre ai percorsi di Per_2
sostegno necessari ( tra cui i gruppo di parola) e di assumere autonomamente ogni decisione relativa al figlio minore per quanto concerne i controlli, i percorsi e ogni eventuale misura di sostegno Per_1
che potrà essere riconosciuta in favore del minore, con potere di provvedere autonomamente al disbrigo di ogni pratica necessaria per i relativi incombenti.
In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse di e di , con correlato dovere della madre di Per_2 Per_1
comunicare al resistente ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione dei minori e ogni determinazione assunta negli ambiti sopra precisati.
Resta invece ferma la necessità per i genitori – eventualmente con il supporto dei Servizi Sociali – di assumere congiuntamente ogni decisione nell'interesse dei figli minori in materia sanitaria
(vaccinazioni non obbligatorie, terapie, cure dentistiche e interventi medici di rilevante entità ovvero presso strutture sanitarie private), trasferimento di residenza ovvero rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
2) DISPONE che i minori restino collocata in via prevalente presso la madre e che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore secondo i tempi e le modalità disposte dai Servizi Sociali di seguito incaricati;
3) INCARICA i Servizi Sociali di mantenere la presa in carico del nucleo familiare e dei minori e, in particolare, di: a) mantenere il monitoraggio, per almeno due anni, sulle condizioni dei due minori ed , anche ai fini dell'attivazione degli interventi di supporto per questi ultimi Per_2 Per_1
(gruppo di parola e adm), vigilando altresì sulla continuità del loro rapporto con il padre e il ramo familiare paterno (nonni e zia); b) organizzare gli incontri facilitati tra padre e figli inizialmente alla presenza dell'educatrice, possibilmente con cadenza settimanale e aventi durata iniziale da valutarsi secondo le reazioni dei partecipanti e da prolungare gradualmente, prevedendo uno spazio di accoglienza dei minori – allorché l'educatore potrà verificare le aspettative, gli eventuali timori o ansie e i bisogni dello stesso in relazione all'incontro imminente – e un momento conclusivo di confronto e di rielaborazione dell'andamento dell'avvenuto incontro, valutando l'opportunità di liberalizzarne progressivamente le frequentazioni – ove ritenuto conforme all'interesse dei due minori e valutato l'andamento del percorso di monitoraggio presso il Serd di Treviglio – eventualmente con il supporto della famiglia paterna;
c) segnalare immediatamente alla Procura minorile competente ogni situazione di pregiudizio per i minori;
pagina 13 di 16 4) PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali, impegnandosi, in particolare il padre, nella prosecuzione dei percorsi suggeriti e del monitoraggio presso il Serd e, la madre, nel garantire la circolazione delle informazioni sui minori, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
5) ASSEGNA la casa familiare sita a Brignano Gera d'Adda in via Colleoni n. 10 alla signora Pt_1
unitamente agli arredi e suppellettili, fermo restando che le rate mensili del mutuo e del finanziamento inerente la casa familiare dovranno essere versate dalle parti, nella misura del 50% ciascuno, sul conto corrente ad esse cointestato;
6) PONE A CARICO del signor l'obbligo di corrispondere alla signora a titolo di CP_1 Pt_1
contributo per il mantenimento ordinario indiretto dei figli, in via anticipata entro il 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 600 (€ 300 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale;
7) PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
pagina 14 di 16 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta pagina 15 di 16 (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
8) DISPONE che la sig.ra percepisca l'intero ammontare dell'assegno unico e universale per i Pt_1
minori;
9) RIGETTA ogni altra domanda avanzata dalle parti;
10) COMPENSA le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente;
11) MANDA alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali
Risorsa Sociale Gera d'Adda.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 16/07/2025
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore Est. dott.ssa Paola Gargantini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7021/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
CONCETTA SANNINO
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. AMELIA SAMA'
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/11/2023, ha chiesto al Tribunale di disciplinare Parte_1
l'affidamento ed il mantenimento dei due figli minori, (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
12/12/2020), nati dalla relazione more uxorio, ormai cessata, con il signor . In Controparte_1
particolare, la ricorrente ha chiesto di disporre l'affido condiviso dei minori, l'assegnazione a sé della pagina 1 di 16 casa familiare gravata da mutuo e di proprietà di entrambi i coniugi, nonché l'imposizione a carico del padre di versare, a titolo di mantenimento ordinario indiretto dei minori, la somma di € 650,00 (€
325,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24/01/2024, si è costituito in Controparte_1
giudizio, formulando le proprie domande in ordine alla regolamentazione dei rapporti con la prole.
Con memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., del 6.02.2024, la ricorrente ha modificato le proprie domande ed ha chiesto la presa in carico del nucleo familiare in capo ai Servizi sociali territorialmente competenti per l'organizzazione di incontri protetti tra padre-figli.
In data 28.02.2024 le parti sono comparse dinanzi al Giudice relatore delegato che, al termine dell'audizione, svoltasi separatamente, ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali è stato disposto l'affidamento condiviso dei minori e il loro collocamento prevalente presso la casa familiare, ad ella assegnata;
è stato previsto il diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli due giorni infrasettimanali, dall'orario di uscita di scuola fino alle ore 21.30, nonché, a fine settimana alternati, il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.30 ed è stato disposto a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori nella misura mensile di € CP_1
600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) oltre al concorso nel versamento del 50% delle spese straordinarie per ciascun figlio.
Tenuto conto della pendenza del procedimento penale, ex artt. 572 e 612 c.p.c., il Giudice relatore ha incaricato i Servizi Sociali competenti di prendere in carico, previa adozione delle cautele oggi codificate nell'art. 473 bis .44 c.p.c. e dunque adottando “gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti”, e monitorare il nucleo familiare, aggiornando il Tribunale e rinviando l'udienza del 2.10.2024 per l'ulteriore trattazione. Con il medesimo provvedimento, il Giudice relatore d. ha ordinato al Serd di Treviglio di trasmettere una relazione attestante il percorso seguito dal resistente. Si precisa, per completezza, che in sede di memoria conclusionale, parte resistente ha dato atto dell'avvenuta archiviazione, in data 8/05/2025, della notizia di reato iscritta a seguito della querela sporta dalla ricorrente l'11/08/2023.
Alla successiva udienza, stante l'impedimento del legale di parte ricorrente a presenziare all'udienza, la causa è stata differita al 3/12/2024 e il Giudice ha invitato i Servizi Sociali a trasmettere una relazione di aggiornamento sui rapporti tra il padre ed i minori, verificando la possibilità di avviare le frequentazioni tra il genitore ed i due figli in presenza della rete familiare paterna.
All'udienza del 3/12/2024, sentiti i procuratori delle parti e lette le relazioni di aggiornamento dei
Servizi Sociali il Giudice si è riservato;
con successiva ordinanza, il Giudice ha disposto l'avvio di un percorso educativo per i due figli minori ed un intervento di supporto per il signor;
ha CP_1
pagina 2 di 16 incaricato i Servizi Sociali di proseguire nell'attività di monitoraggio delle condizioni dei minori e di verificare l'astensione del signor dall'uso di alcolici acquisendo informazioni presso il CP_1
competente Serd;
ha, altresì, onerato i Servizi Sociali di organizzare incontri facilitati tra i figli ed il padre con possibilità di liberalizzare progressivamente le frequentazioni anche con il supporto della zia paterna, assegnando il termine del 27/06/2025; ha invitato il Serd di Treviglio ad informare i Servizi
Sociali sull'esito del monitoraggio eseguito sul assegnando il termine del 20/06/2025 per il CP_1
deposito di relazione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha rinviato all'udienza del 10/07/2025, da svolgersi mediante trattazione scritta per la rimessione in decisione al Collegio, previa assegnazione dei termini ex articolo 473bis 28 c.p.c.
Entro tale termine, le parti hanno depositato le memorie conclusive e i Servizi delegati hanno trasmesso le relazioni richieste dal Tribunale, sicchè il Giudice relatore d. ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Osserva il Tribunale che la causa è matura per la decisione, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise. E invero, gli elementi acquisiti attraverso le verbalizzazione delle parti e le relazioni dei Servizi Sociali acquisite, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei due minori, tenuto conto della loro età e di quanto emerso dagli approfondimenti svolti dai Servizi Sociali.
1. Responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento dei due figli minori e occorre Per_1 Per_2
osservare quanto segue.
Nel ricorso introduttivo, la sig.ra ha chiesto l'affido condiviso dei minori e il collocamento dei Pt_1
minori presso di sé, mentre in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto di disporsi l'affidamento l'affido esclusivo dei due figli, “Alla luce dell'istruttoria e delle relazioni dei servizi sociali ce hanno preso in carico il nucleo, nel precipuo interesse dei figli minori”.
Il resistente, nei propri scritti conclusivi, ha contestato detta richiesta, sostenendone dapprima l'inammissibilità in quanto trattasi di domanda nuova e, comunque, evidenziando l'assenza dei presupposti per derogare al regime dell'affido condiviso.
A fronte delle eccezioni sollevate dalla parte resistente, giova anzitutto premettere che, anche prima della riforma Cartabia, è sempre stato riconosciuto al giudice della famiglia il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore pagina 3 di 16 tutela della prole anche in deroga all'articolo 112 c.p.c. Detto potere è oggi codificato dall'art. 473bis.2
c.p.c., così come è sancita ex art. 473bis.19 c.p.c. l'espressa previsione che le domande in punto di affido attengono a diritti indisponibili relativi alla prole e come tali non soggiacciono ai termini di decadenza.
Fatta questa premessa, vale quindi la pena rammentare in via preliminare che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In particolare, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in capo ad uno dei due genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento
(cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti,
30 ottobre 2019, n. 785).
Oltre a ciò, deve rimarcarsi che l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, e che il grave conflitto fra gli stessi non
è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012).
E invero, l'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in merito alle scelte relative alla vita dei figli, nonché in ordine alla cura della prole nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. In sostanza, ai fini del buon funzionamento del regime dell'affidamento condiviso dei figli, è necessario un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli, dovendosi quindi escludere il ricorso a tale rimedio nell'ipotesi in cui tra i genitori non vi sia un profondo rispetto reciproco. Tale modalità di affidamento si pone in sintonia con il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a costui una stabile consuetudine di vita e pagina 4 di 16 salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 30191/2019).
Giova ancora sottolineare come la limitazione delle facoltà genitoriali in capo al genitore non affidatario discenda da una riscontrata situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore e quindi dalla accertata esistenza di comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso, tra cui la violazione dell'obbligo di mantenimento della prole e la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita dei minori.
(Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Non da ultimo, è opportuno sottolineare come la limitazione delle facoltà genitoriali in capo al genitore non affidatario non ha funzione sanzionatoria nei suoi confronti, bensì quella di evitare che “macchina di rappresentanza degli interessi del minore” sia inibita nel funzionamento (ordinanza 20/03/2014 est.
Dott. . Persona_3
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che, in ragione di quanto emerso dagli accertamenti dei Servizi
Sociali delegati e dal contegno tenuto dal padre, oltre che dalla sua attuale lontananza per ragioni lavorative, il regime dell'affido condiviso non sia concretamente realizzabile.
In particolare, deve essere rilevato che, fin dalla prima relazione pervenuta in data 27/09/2024, è emerso quanto segue:
pagina 5 di 16 Successivamente, richiesti di aggiornare il Tribunale in ordine ai rapporti tra padre e figli, i Servizi delegati hanno relazionato quanto segue:
A fronte dell'interruzione dei rapporti tra il padre e i figli minori a far data dall'estate 2024 e della situazione di disagio del minore i Servizi Sociali hanno proposto di attivare incontri tra il Per_2
genitore e la famiglia paterna, con possibilità di supporto da parte della zia Pt_2
Rispetto invece alla presa in carico da parte del Serd, i Servizi Sociali davano atto delle dichiarazioni del sig. che aveva ammesso una ricaduta nell'uso dell'alcol e di aver poi ripreso il percorso CP_1
terapeutico.
In conclusione i Servizi Sociali suggerivano l'attivazione di un percorso di sostegno sia per i minori che per il padre, unitamente all'avvio di incontri facilitati dalla presenza della zia paterna.
Disposta dal Giudice la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e del Serd, in data
14/05/2025 perveniva una relazione di aggiornamento del Serd di Treviglio ove veniva dato atto dell'interruzione della presa in carico da parte del sig. sin dall'ottobre 2024. CP_1
Quanto invece alle condizioni dei minori e al rapporto con il padre, nell'ultima relazione di aggiornamento pervenuta in data 3/07/2025, veniva dato atto della mancata disponibilità del sig.
ad attivare - vista la mancata adesione della zia paterna - gli incontri facilitati disposti dal CP_1
Tribunale, nonché del suo atteggiamento di sfiducia e di scarsa collaborazione con gli operatori, anche a fronte degli asseriti impegni lavorativi fuori sede durante la settimana. Anche rispetto alle telefonate con i figli, i Servizi incaricati rilevavano una condizione di disagio e sofferenza nei minori e un atteggiamento rigido da parte del padre.
In particolare, in relazione alle condizioni dei due figli minori nella relazione del 30/06/2025 si legge quanto segue:
pagina 6 di 16 In conclusione, alla luce di quanto osservato, i Servizi Sociali davano atto anche delle problematiche sorte con i nonni paterni, ad oggi risolte grazie anche all'intervento di un legale incaricato da questi ultimi e della disponibilità dimostrata dalla madre al riavvio delle frequentazioni con i minori, salvaguardando l'interesse di questi ultimi.
Infine, gli operatori rassegnavano le seguenti conclusioni:
Pertanto, tenuto conto degli approfondimenti svolti dai Servizi Sociali, si ritiene che siano venuti a pagina 7 di 16 mancare i presupposti che hanno determinato il Giudice relatore d. a disporre in via temporanea ed urgente l'affido condiviso dei due figli minori.
E invero, come detto, tale regime richiede che ciascun genitore sia capace di condividere con l'altro i progetti e le scelte relative alla vita dei figli, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni, coerenti con il modello comportamentale offerto e conformi alle inclinazioni e aspirazioni dei figli medesimi, e che abbia la volontà e le risorse personali per occuparsi fattivamente dell'accudimento della prole, sia sotto il profilo affettivo sia sotto il profilo materiale, salvo impossibilità assoluta a sé non imputabile.
A ben vedere, per quanto concerne la figura paterna, deve essere censurato l'atteggiamento assunto dal resistente, apparso poco collaborativo e polemico verso l'operato dei Servizi Sociali;
egli ha sospeso gli incontri presso il SERD, interrompendo così il percorso psicologico che gli poteva permettere di migliorare ed attenuare la propria dipendenza dalle sostanze alcoliche e ha pure interrotto gli incontri con i servizi, rifiutando di effettuare gli incontri in spazio neutro con i figli, malgrado le proposte degli operatori, disposti a organizzare le visite in modo confacente agli impegni lavorativi del resistente.
I due minori hanno quindi manifestato una condizione di disagio, rispetto alla quale non è stato ancora possibile attuare i percorsi suggeriti dai Servizi Sociali, vista l'ingiustificata opposizione del padre.
Oltre a tali circostanze, deve essere evidenziata la condizione di particolare fragilità del figlio , Per_1
come emersa dalla relazione clinica della NPIA di Verdello ove viene diagnosticato un ritardo psicomotorio, con le conseguenti difficoltà di gestione del minore da parte della madre e della opportunità di attivare un intervento di adm presso la casa materna.
Non da ultimo, deve essere considerata anche la lontananza geografica del genitore, che per impegni lavorativi, si trova spesso lontano dalla residenza dei minori, rendendo quindi ulteriormente complicata l'immediata gestione delle esigenze dei due figli.
Il Tribunale, dunque, ritiene che le considerazioni sopra esposte e le partcolari fragilità dei minori suggeriscano l'opportunità di riconoscere in capo alla madre un maggior margine di autonomia nell'assunzione delle decisioni e nel disbrigo delle pratiche relative a questioni legate alla materia scolastica ed extrascolastica, nonché dal punto di vista sanitario, relative ai minori, atteso che il comportamento oppositivo del padre non ha evidentemente permesso ai genitori di sviluppare una capacità di incontro e di dialogo e una solidarietà di intenti nel best interest dei minori, presupposto dell'affido condiviso.
In tale prospettiva, sussistono le condizioni per derogare al regime dell'affido condiviso, dovendo trovare applicazione il regime di affido esclusivo della minore in capo alla madre al fine di garantire pagina 8 di 16 che l'adozione di scelte inerenti alle questioni relative alla vita dei figli non sia inibita o rallentata dalle difficoltà di comunicazione e dal comportamento oppositivo del padre.
Quanto alla madre, deve rilevarsi che per la sig.ra è possibile esprimere un positivo giudizio Pt_1
prognostico quanto alle capacità genitoriali, visti i progressi dalla stessa riportati a fronte degli interventi attuati dai Servizi Sociali delegati. Segnatamente, ella si è sempre attenuta al rispetto delle indicazioni degli operatori, dimostrando adesione costante ai percorsi consigliati e disponibilità ad attuare i percorsi nell'interesse dei due figli, oltre che a garantire le frequentazioni con il nucleo familiare paterno.
Il Collegio ritiene dunque di riconoscere in capo alla madre collocataria dei minori il potere di adottare autonomamente le decisioni relative ai figli ed in ordine all'educazione, Per_2 Per_1 all'istruzione e alle attività extrascolastiche (scelta dell'istituto scolastico e iscrizione ai futuri cicli di studi, sottoscrizione di moduli, quali deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche (quali grest, sport, musica, e attività connesse), intrattenendo in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dai figli e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con la pediatra/medico di base, potendo ella prestare il consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche dei minori ovvero cure dentistiche presso strutture pubbliche prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico. In particolare, deve essere riconosciuto in capo alla madre il potere di iscrivre ai percorsi di sostegno necessari (tra cui il gruppo di parola) e di assumere autonomamente Per_2
ogni decisione relativa al figlio minore per quanto concerne i controlli, i percorsi e ogni Per_1
eventuale misura di sostegno che potrà essere riconosciuta in favore del minore, con potere di provvedere autonomamente al disbrigo di ogni pratica necessaria per i relativi incombenti.
In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse di e di , con correlato dovere della madre di Per_2 Per_1 comunicare al resistente ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione dei minori e ogni determinazione assunta negli ambiti sopra precisati.
Resta invece ferma la necessità per i genitori – eventualmente con il supporto dei Servizi Sociali – di assumere congiuntamente ogni decisione nell'interesse dei figli minori in materia sanitaria
(vaccinazioni non obbligatorie, terapie, cure dentistiche e interventi medici di rilevante entità ovvero presso strutture sanitarie private), trasferimento di residenza ovvero rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
pagina 9 di 16 Il Tribunale auspica che il padre riavvii il percorso di supporto individuale presso il Serd al fine di effettuare una più profonda comprensione delle effettive necessità dei figli e di lavorare sulla gestione dei comportamenti di rigidità e di distanza manifestati in passato, cambiando la prospettiva di approccio verso la ricorrente e maturando la capacità di raggiungere e mantenere accordi basati sull'effettiva salvaguardia del benessere e dell'interesse dei minori.
Quanto poi al diritto di visita, tenuto conto del vissuto dei minori e di quanto emerso dalle ultime relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, si reputa opportuno mantenere, quanto meno in un primo momento, l'assetto delle frequentazioni padre-figli disposto con l'ordinanza del 4/12/2024, nell'auspicabile prospettiva di poter liberalizzarne progressivamente le frequentazioni – ove ritenuto conforme all'interesse dei due minori – eventualmente con il supporto della famiglia paterna.
Si ritiene quindi necessario, in quanto funzionale alla tutela dei minori, mantenere la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, per almeno due anni, al fine di continuare l'attività di monitoraggio sulla situazione dei due minori ed , anche ai fini dell'attivazione degli Per_2 Per_1
interventi di supporto per questi ultimi (gruppo di parola e adm), e sulla continuità del loro rapporto con il padre e il ramo familiare paterno (nonni e zia), nonché di organizzare gli incontri facilitati tra padre e figli inizialmente alla presenza dell'educatrice, possibilmente con cadenza settimanale e aventi durata iniziale da valutarsi secondo le reazioni dei partecipanti e da prolungare gradualmente, con possibilità di valutare – sulla base del loro andamento –sia una diversa regolamentazione in senso ampliativo che una progressiva liberalizzazione delle frequentazioni, purchè ciò risulti conforme alla condizione psico-emotiva dei minori.
Si provvede come da dispositivo.
2. Assegnazione della casa familiare
Così come già disposto all'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., deve essere confermata l'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla signora della casa familiare, di proprietà di Pt_1
entrambi i coniugi e gravata da mutuo.
L'art. 337 sexies c.c. risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass.
21334/13; Cass. 14553/11).
In mancanza di ulteriore accordo tra le parti, il Collegio reputa a questo punto di dover applicare i principi di diritto comune con riferimento alla rata del mutuo e alle spese, con la conseguenza che la rata di mutuo dovrà essere pagata in misura pari al 50% da ciascuna parte in base al titolo di proprietà; le spese condominiali ordinarie e le utenze rimarranno a carico del genitore assegnatario e le spese pagina 10 di 16 condominiali straordinarie saranno invece suddivise tra le parti in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I
22.2.2006 n. 3836).
L'assegnazione della casa familiare e gli oneri di mutuo di cui sono gravate pro quota le parti, dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337 sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI – I 17.12.2015 n. 25420).
3. Mantenimento dei minori
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve essere premesso che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, da determinarsi secondo i parametri di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, che fanno riferimento non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I,
24.04.2007, n. 9915).
Ciò premesso, con riguardo alla ricorrente, dalla documentazione fiscale in atti e della dichiarazioni rese in udienza, emerge che la stessa ha una retribuzione netta mensile di circa € 1.300 e che percepisce interamente l'assegno unico per i due figli di importo pari a € 440 mensili. Ella vive con i due minori nella casa familiare in comproprietà, gravata da mutuo e da un finanziamento connesso a tale immobile, per un importo mensile complessivo di circa € 1.000.
Dalle deduzioni di parte resistente in sede di memorie conclusionali, risulta che dal mese di ottobre
2024 , viste le fragilità evidenziate anche nella relazione della NPIA di Verdello, starebbe Per_1 percependo dall'Inps un'indennità che viene direttamente accreditata sul conto corrente del minore e viene utilizzata per coprire i costi delle sedute di psicomotricità.
Il resistente, invece, svolge la propria attività lavorativa nel settore edile e ha documentato di percepire una retribuzione media mensile di circa € 1.700. Dagli atti difesivi risulta che il medesimo vive attualmente in locazione ed è spesso in trasferta.
Pertanto, valutate le rispettive situazioni economiche e personali come risultanti dai documenti prodotti, pur tenuto conto della disparità reddituale tra parti e che i figli vivono principalmente presso pagina 11 di 16 la madre e che allo stato, in assenza di frequentazioni con il padre, quest'ultimo non sostiene oneri di mantenimento diretto dei minori, considerata altresì l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare
– che già costituisce una forma di contribuzione – ma anche dei rilevanti oneri a carico di entrambe le parti in relazione alla rata di mutuo e di finanziamento pro quota (che debbono essere sostenute da entrambe le parti) oltre che delle spese abitative in capo al resistente, appare equo, anche tenendo conto delle esigenze dei figli in rapporto all'età, confermare il contributo a carico del sig. CP_1
per il mantenimento indiretto ordinario dei figli minori nella misura di € 600 (€ 300 per ogni figlio).
Resta ferma la suddivisione al 50% ciascuno delle spese straordinarie come da schema riportato in dispositivo che ricalca il nuovo Protocollo in uso presso il Tribunale a far data dal 31/10/2024, oltre che l'obbligo a carico di ciascun genitore di versare alla banca mutuataria la rata di mutuo pro quota.
Non da ultimo, si conferma che l'assegno unico e universale per i minori spetta ex lege per intero alla madre affidataria e collocataria prevalente dei due figli.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
4. Spese di lite
Considerato il tenore della presente decisione, l'esito del giudizio, il comportamento delle parti, con soccombenza sostanzialmente reciproca tra le stesse, le spese di lite devono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) AFFIDA i due figli minori (nato il [...]) e (nato il Persona_4 Persona_5
12/12/2020) in via esclusiva in capo alla madre , riconoscendo a quest'ultima il potere di Parte_1 adottare autonomamente le decisioni relative ai figli in ordine all'educazione, all'istruzione e alle attività extrascolastiche (scelta dell'istituto scolastico e iscrizione ai futuri cicli di studi, sottoscrizione di moduli, quali deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche (quali grest, sport, musica, e attività connesse), intrattenendo in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dai figli e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con la pediatra/medico di base, potendo ella prestare il pagina 12 di 16 consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche dei minori ovvero cure dentistiche presso strutture pubbliche prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico. In particolare, deve essere riconosciuto in capo alla madre il potere di iscrivre ai percorsi di Per_2
sostegno necessari ( tra cui i gruppo di parola) e di assumere autonomamente ogni decisione relativa al figlio minore per quanto concerne i controlli, i percorsi e ogni eventuale misura di sostegno Per_1
che potrà essere riconosciuta in favore del minore, con potere di provvedere autonomamente al disbrigo di ogni pratica necessaria per i relativi incombenti.
In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse di e di , con correlato dovere della madre di Per_2 Per_1
comunicare al resistente ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione dei minori e ogni determinazione assunta negli ambiti sopra precisati.
Resta invece ferma la necessità per i genitori – eventualmente con il supporto dei Servizi Sociali – di assumere congiuntamente ogni decisione nell'interesse dei figli minori in materia sanitaria
(vaccinazioni non obbligatorie, terapie, cure dentistiche e interventi medici di rilevante entità ovvero presso strutture sanitarie private), trasferimento di residenza ovvero rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
2) DISPONE che i minori restino collocata in via prevalente presso la madre e che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore secondo i tempi e le modalità disposte dai Servizi Sociali di seguito incaricati;
3) INCARICA i Servizi Sociali di mantenere la presa in carico del nucleo familiare e dei minori e, in particolare, di: a) mantenere il monitoraggio, per almeno due anni, sulle condizioni dei due minori ed , anche ai fini dell'attivazione degli interventi di supporto per questi ultimi Per_2 Per_1
(gruppo di parola e adm), vigilando altresì sulla continuità del loro rapporto con il padre e il ramo familiare paterno (nonni e zia); b) organizzare gli incontri facilitati tra padre e figli inizialmente alla presenza dell'educatrice, possibilmente con cadenza settimanale e aventi durata iniziale da valutarsi secondo le reazioni dei partecipanti e da prolungare gradualmente, prevedendo uno spazio di accoglienza dei minori – allorché l'educatore potrà verificare le aspettative, gli eventuali timori o ansie e i bisogni dello stesso in relazione all'incontro imminente – e un momento conclusivo di confronto e di rielaborazione dell'andamento dell'avvenuto incontro, valutando l'opportunità di liberalizzarne progressivamente le frequentazioni – ove ritenuto conforme all'interesse dei due minori e valutato l'andamento del percorso di monitoraggio presso il Serd di Treviglio – eventualmente con il supporto della famiglia paterna;
c) segnalare immediatamente alla Procura minorile competente ogni situazione di pregiudizio per i minori;
pagina 13 di 16 4) PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali, impegnandosi, in particolare il padre, nella prosecuzione dei percorsi suggeriti e del monitoraggio presso il Serd e, la madre, nel garantire la circolazione delle informazioni sui minori, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
5) ASSEGNA la casa familiare sita a Brignano Gera d'Adda in via Colleoni n. 10 alla signora Pt_1
unitamente agli arredi e suppellettili, fermo restando che le rate mensili del mutuo e del finanziamento inerente la casa familiare dovranno essere versate dalle parti, nella misura del 50% ciascuno, sul conto corrente ad esse cointestato;
6) PONE A CARICO del signor l'obbligo di corrispondere alla signora a titolo di CP_1 Pt_1
contributo per il mantenimento ordinario indiretto dei figli, in via anticipata entro il 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 600 (€ 300 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale;
7) PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
pagina 14 di 16 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta pagina 15 di 16 (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
8) DISPONE che la sig.ra percepisca l'intero ammontare dell'assegno unico e universale per i Pt_1
minori;
9) RIGETTA ogni altra domanda avanzata dalle parti;
10) COMPENSA le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente;
11) MANDA alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali
Risorsa Sociale Gera d'Adda.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 16/07/2025
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 16 di 16