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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente Dott. Pietro Spera Giudice Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
(C.F. ), rappresentato dall'avv. Claudio Parte_1 C.F._1 ttivament o di quest'ultimo in Arese (MI), Via Monte Grappa n. 9/B. Con l'assistenza del dott. Pietro Oneto in qualità di OCC.
Rilevato che, con ricorso depositato il 14.01.2025, ha chiesto, ai Parte_1 sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che
, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;
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considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato infatti che:
- la condizione di sovraindebitamento appare derivare da numerosi e plurimi problemi di salute che a partire dall'anno 2009 hanno ripetutamente colpito il ricorrente e sua moglie;
problemi che inducevano il ricorrente a contrarre i c.d. finanziamenti a catena per sopperire alle difficoltà economiche derivanti dalle predette problematiche. Al riguardo, occorre preliminarmente affermare che il requisito della c.d.
“meritevolezza” del debitore risulta essere elemento che non va valutato in sede di apertura di liquidazione controllata ma che, differentemente, sarà oggetto di approfondita analisi in sede di esdebitazione al termine della procedura. Già merita di essere segnalate, in tale ambito, le criticità rilevate dall'OCC nella propria relazione, sulla cui base non è possibile, allo stato e con certezza, poter affermare l'esistenza del suddetto nesso eziologico e che il ricorrente sia soggetto c.d. meritevole. Va rilevato infatti che nella relazione dell'OCC si avanzano dubbi circa le cause del sovraindebitamento, avendo l'esperto affermato che “Le prove documentali riprodotte a sostegno di tali motivazioni sono esclusivamente la consulenza tecnica che attesta l'invalidità della moglie (v. allegato 3) e il verbale di revisione relativo alla invalidità del Sig. (v. allegato 4) le quali confermano Pt_1
l'aggravamento delle condizioni di salute niugi ma che da sole non risultano sufficienti per provare che la genesi dell'indebitamento possa essere imputata a tale condizione”.
A ciò vanno aggiunte le ulteriori e seguenti deduzioni:
“Nel verbale della Sig.ra sono indicate una serie di visite e analisi che per la Pt_2 maggior parte sono state con il servizio sanitario nazionale e che comunque potrebbero tranquillamente trovare capienza nelle spese mediche indicate nelle dichiarazioni dei redditi” e che “Sulla base dei modelli 730 inviati all' Controparte_1 tra il 2009 e il 2023 si può constatare quanto di seguito (v. allegato 5
- Il reddito tra il 2009 e il 2023 del nucleo familiare è costante e mai in diminuzione. I problemi di salute non hanno sicuramente comportato una diminuzione delle entrate familiari;
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- L'unico familiare a carico del Sig. nel periodo di analisi risulta essere la Pt_1 moglie . Persona_1
- Le s ei dichiarativi tra il 2009 e il 2023 risultano sempre essere sostenibili con i redditi disponibili. Come evidenziato nell'allegato 5 le spese mediche indicate nei modelli dichiarativi presentati tra il 2009 e il 2023 (unica prova documentale di spesa) ammontano ad euro 14.065 totali in 15 anni. Il sottoscritto, in base a quanto sopra descritto, pur prendendo atto dall'aggravio dello stato di salute dei coniugi, non possiede gli elementi sufficienti per attestare con ragionevole certezza che le cause dell'indebitamento siano effettivamente quelle indicate nel ricorso”.
Anche per quanto riguarda la diligenza nell'aver assunto obbligazioni derivanti da una pluralità di contratti di finanziamento, risultano criticità che saranno oggetto di vaglio in sede di esdebitazione:
“non è stato possibile valutare se le singole obbligazioni contratte negli anni fossero, in relazione alla quantità e alle modalità e tempi di pagamento, adeguate alle possibilità che il debitore aveva di adempiere alle stesse alle scadenze. Nonostante lo scrivente non sia in possesso dei vecchi contratti di finanziamento è probabile che, considerate le date di apertura e di chiusura delle obbligazioni indicate nell'allegato 5bis, i finanziamenti siano stati contratti anche (ma non solo) per consolidare i precedenti finanziamenti. In sede di circolarizzazione delle posizioni debitorie l'istituto di credito ha segnalato che il Sig. ha omesso di dichiarare nel contratto di finanziamento che Pt_1 erano in corso preced anziamenti (allegato 6). Lo scrivente, non potendo quindi ricostruire in maniera puntuale il comportamento tenuto dal debitore, non è in grado di attestare che il Sig. abbia contratto i Pt_1 debiti con la comune prudenza e diligenza del buon padre di famiglia”;
- il ricorrente risulta essere percettore di un reddito derivante da pensione di vecchiaia pari ad euro 2.150,00 mensili;
- il ricorrente risulta convivere con la moglie sig. la Persona_1 quale percepisce un indennizzo annuo per l'invalidità che da CU 2024 risulta pari ad euro 5.368,00 annuali con una media, quindi, di euro 447 circa mensili;
- la coppia ha figli, tutti maggiorenni ed autosufficienti;
- la coppia non risulta titolare di beni immobili, conducendo in locazione un immobile sito in Genova, Via Sparta n. 32 ad un canone mensile di euro 530,58;
- la coppia non risulta titolare di beni mobili registrati né risultano segnalati beni mobili di valore;
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- il ricorrente è titolare di tre conti correnti: il primo presso Intesa San Paolo con saldo negativo pari ad euro - 168,29; il secondo ed il terzo presso con saldo, rispettivamente, pari ad euro 20,88 ed CP_3 euro 6,64;
- risulta una posizione debitoria complessiva pari ad euro 72.709,00, di cui euro 2.268 in privilegio ed euro 70.441,00 in chirografo;
quest'ultima risulta essere quindi la parte più consistente del debito, derivante dai plurimi contratti di finanziamento contratti con i seguenti istituti di credito: Intesa San Paolo, Compass, Kruk S.r.l., Findomestic,
- la quota incomprimibile viene calcolata in euro 1.890,00 mensili, tenuto conto della pensione percepita e dell'indennità percepita dalla sig. : euro 2.150,00 ed euro 447,00 per un totale di euro 2.597,00 Pt_2 mensili in base alle seguenti voci di spesa:
- € 530,58 per canone di locazione
- € 160,00 per oneri straordinari
- € 500,00 per spese alimentari e cura della casa
- € 200,00 circa per spese utenze
- € 100,00 per spese per abbigliamento e cura della persona
- € 100,00 per spese di trasporto e spostamenti
- € 100,00 per spese sanitarie
- € 200,00 per spese per imprevisti e spese varie.
- Pertanto, viene messa a disposizione della procedura la somma di euro 707,00 mensili per 36 mensilità oltre l'intera tredicesima mensilità percepita dal ricorrente e pari ad euro 1.800,00 all'anno. Il totale della somma versata in favore dei creditori sarà quindi di complessivi euro 30.880,00 – così come da grafico elaborato a pag. 15 della relazione OCC -.
Ritiene il Collegio la correttezza e la congruità della quota incomprimibile calcolata dall' in ordine alle spese ivi elencate con versamento dell'eccedenza mensile, pari ad euro 707,00 mensili oltre l'intera tredicesima mensilità annuale;
inoltre, dall'esame dei doc. 6 e 19 risultano attualmente pendenti, sulla pensione percepita dal ricorrente, trattenute superiori ad 1/5 del pignoramento, risultando già di per sé superato il quinto pignorabile con il solo finanziamento erogato da (euro CP_2
387 + 218 + 380); considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo 4
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all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che
, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che
nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che
la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che
solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia
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perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore il dott. Pietro Oneto;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto
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abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
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- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 16/01/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente Dott. Pietro Spera Giudice Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
(C.F. ), rappresentato dall'avv. Claudio Parte_1 C.F._1 ttivament o di quest'ultimo in Arese (MI), Via Monte Grappa n. 9/B. Con l'assistenza del dott. Pietro Oneto in qualità di OCC.
Rilevato che, con ricorso depositato il 14.01.2025, ha chiesto, ai Parte_1 sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che
, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;
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considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato infatti che:
- la condizione di sovraindebitamento appare derivare da numerosi e plurimi problemi di salute che a partire dall'anno 2009 hanno ripetutamente colpito il ricorrente e sua moglie;
problemi che inducevano il ricorrente a contrarre i c.d. finanziamenti a catena per sopperire alle difficoltà economiche derivanti dalle predette problematiche. Al riguardo, occorre preliminarmente affermare che il requisito della c.d.
“meritevolezza” del debitore risulta essere elemento che non va valutato in sede di apertura di liquidazione controllata ma che, differentemente, sarà oggetto di approfondita analisi in sede di esdebitazione al termine della procedura. Già merita di essere segnalate, in tale ambito, le criticità rilevate dall'OCC nella propria relazione, sulla cui base non è possibile, allo stato e con certezza, poter affermare l'esistenza del suddetto nesso eziologico e che il ricorrente sia soggetto c.d. meritevole. Va rilevato infatti che nella relazione dell'OCC si avanzano dubbi circa le cause del sovraindebitamento, avendo l'esperto affermato che “Le prove documentali riprodotte a sostegno di tali motivazioni sono esclusivamente la consulenza tecnica che attesta l'invalidità della moglie (v. allegato 3) e il verbale di revisione relativo alla invalidità del Sig. (v. allegato 4) le quali confermano Pt_1
l'aggravamento delle condizioni di salute niugi ma che da sole non risultano sufficienti per provare che la genesi dell'indebitamento possa essere imputata a tale condizione”.
A ciò vanno aggiunte le ulteriori e seguenti deduzioni:
“Nel verbale della Sig.ra sono indicate una serie di visite e analisi che per la Pt_2 maggior parte sono state con il servizio sanitario nazionale e che comunque potrebbero tranquillamente trovare capienza nelle spese mediche indicate nelle dichiarazioni dei redditi” e che “Sulla base dei modelli 730 inviati all' Controparte_1 tra il 2009 e il 2023 si può constatare quanto di seguito (v. allegato 5
- Il reddito tra il 2009 e il 2023 del nucleo familiare è costante e mai in diminuzione. I problemi di salute non hanno sicuramente comportato una diminuzione delle entrate familiari;
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- L'unico familiare a carico del Sig. nel periodo di analisi risulta essere la Pt_1 moglie . Persona_1
- Le s ei dichiarativi tra il 2009 e il 2023 risultano sempre essere sostenibili con i redditi disponibili. Come evidenziato nell'allegato 5 le spese mediche indicate nei modelli dichiarativi presentati tra il 2009 e il 2023 (unica prova documentale di spesa) ammontano ad euro 14.065 totali in 15 anni. Il sottoscritto, in base a quanto sopra descritto, pur prendendo atto dall'aggravio dello stato di salute dei coniugi, non possiede gli elementi sufficienti per attestare con ragionevole certezza che le cause dell'indebitamento siano effettivamente quelle indicate nel ricorso”.
Anche per quanto riguarda la diligenza nell'aver assunto obbligazioni derivanti da una pluralità di contratti di finanziamento, risultano criticità che saranno oggetto di vaglio in sede di esdebitazione:
“non è stato possibile valutare se le singole obbligazioni contratte negli anni fossero, in relazione alla quantità e alle modalità e tempi di pagamento, adeguate alle possibilità che il debitore aveva di adempiere alle stesse alle scadenze. Nonostante lo scrivente non sia in possesso dei vecchi contratti di finanziamento è probabile che, considerate le date di apertura e di chiusura delle obbligazioni indicate nell'allegato 5bis, i finanziamenti siano stati contratti anche (ma non solo) per consolidare i precedenti finanziamenti. In sede di circolarizzazione delle posizioni debitorie l'istituto di credito ha segnalato che il Sig. ha omesso di dichiarare nel contratto di finanziamento che Pt_1 erano in corso preced anziamenti (allegato 6). Lo scrivente, non potendo quindi ricostruire in maniera puntuale il comportamento tenuto dal debitore, non è in grado di attestare che il Sig. abbia contratto i Pt_1 debiti con la comune prudenza e diligenza del buon padre di famiglia”;
- il ricorrente risulta essere percettore di un reddito derivante da pensione di vecchiaia pari ad euro 2.150,00 mensili;
- il ricorrente risulta convivere con la moglie sig. la Persona_1 quale percepisce un indennizzo annuo per l'invalidità che da CU 2024 risulta pari ad euro 5.368,00 annuali con una media, quindi, di euro 447 circa mensili;
- la coppia ha figli, tutti maggiorenni ed autosufficienti;
- la coppia non risulta titolare di beni immobili, conducendo in locazione un immobile sito in Genova, Via Sparta n. 32 ad un canone mensile di euro 530,58;
- la coppia non risulta titolare di beni mobili registrati né risultano segnalati beni mobili di valore;
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- il ricorrente è titolare di tre conti correnti: il primo presso Intesa San Paolo con saldo negativo pari ad euro - 168,29; il secondo ed il terzo presso con saldo, rispettivamente, pari ad euro 20,88 ed CP_3 euro 6,64;
- risulta una posizione debitoria complessiva pari ad euro 72.709,00, di cui euro 2.268 in privilegio ed euro 70.441,00 in chirografo;
quest'ultima risulta essere quindi la parte più consistente del debito, derivante dai plurimi contratti di finanziamento contratti con i seguenti istituti di credito: Intesa San Paolo, Compass, Kruk S.r.l., Findomestic,
- la quota incomprimibile viene calcolata in euro 1.890,00 mensili, tenuto conto della pensione percepita e dell'indennità percepita dalla sig. : euro 2.150,00 ed euro 447,00 per un totale di euro 2.597,00 Pt_2 mensili in base alle seguenti voci di spesa:
- € 530,58 per canone di locazione
- € 160,00 per oneri straordinari
- € 500,00 per spese alimentari e cura della casa
- € 200,00 circa per spese utenze
- € 100,00 per spese per abbigliamento e cura della persona
- € 100,00 per spese di trasporto e spostamenti
- € 100,00 per spese sanitarie
- € 200,00 per spese per imprevisti e spese varie.
- Pertanto, viene messa a disposizione della procedura la somma di euro 707,00 mensili per 36 mensilità oltre l'intera tredicesima mensilità percepita dal ricorrente e pari ad euro 1.800,00 all'anno. Il totale della somma versata in favore dei creditori sarà quindi di complessivi euro 30.880,00 – così come da grafico elaborato a pag. 15 della relazione OCC -.
Ritiene il Collegio la correttezza e la congruità della quota incomprimibile calcolata dall' in ordine alle spese ivi elencate con versamento dell'eccedenza mensile, pari ad euro 707,00 mensili oltre l'intera tredicesima mensilità annuale;
inoltre, dall'esame dei doc. 6 e 19 risultano attualmente pendenti, sulla pensione percepita dal ricorrente, trattenute superiori ad 1/5 del pignoramento, risultando già di per sé superato il quinto pignorabile con il solo finanziamento erogato da (euro CP_2
387 + 218 + 380); considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo 4
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all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che
, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che
nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che
la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che
solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia
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perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore il dott. Pietro Oneto;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto
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abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
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- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 16/01/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
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