Ordinanza cautelare 12 maggio 2017
Sentenza 18 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 18/05/2021, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2021
N. 00667/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00437/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Travaglioni, Ermira Zhuri, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Questura di -OMISSIS-, Ministero dell'Interno non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- Cat. -OMISSIS-del 22.12.2016, notificato in data 09.03.2017, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.4.2017 e munito di istanza cautelare, -OMISSIS- impugnava il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di -OMISSIS- aveva respinto l’istanza, dal medesimo presentata, tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il provvedimento di diniego impugnato risulta sostanzialmente fondato sulla mancanza di reddito, come accertato dalle verifiche effettuate presso le banche dati INPS e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali da cui è emerso che lo straniero non ha fruito di redditi per gli anni 2015 e 2016, che l’ultimo periodo contributivo è compreso tra l’1.1.2014 e il 29.8.2014, l’ultimo rapporto di lavoro è cessato il 29.8.2014 e che è risultato disoccupato dal 30.8.2014 al 2.10.2016.
Il ricorrente, in sintesi, formulava le seguenti censure: 1) difetto di motivazione del provvedimento gravato considerato che, ai fini dell’attesa occupazione, non sarebbe stata necessaria la dimostrazione di reddito; in ogni caso, il ricorrente aveva intrapreso una nuova attività di lavoro autonomo nell’ottobre 2016 (non più esercitabile in mancanza del titolo di soggiorno), attività non considerata dall’Amministrazione; 2) eccesso di potere in quanto l’Amministrazione aveva ecceduto nell’esercizio del proprio potere discrezionale, utilizzando un parametro non ammissibile in luogo di una valutazione concreta della situazione del soggetto interessato; come da circolari ministeriali, non sussisterebbe alcun limite al rinnovo del titolo per attesa occupazione
Non si costituiva in giudizio il Ministero intimato.
Con ordinanza n.-OMISSIS-, assunta alla Camera di Consiglio dell’11 maggio 2017, era respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
In vista dell’udienza di discussione, parte ricorrente non ha prodotto ulteriori memorie difensive ovvero ulteriore documentazione.
Alla Pubblica Udienza del 12 maggio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Ritiene il Collegio, in assenza di ulteriori deduzioni e produzioni documentali, di poter confermare quanto già anticipato con la pronuncia cautelare n.-OMISSIS-/2017 circa l’infondatezza del ricorso.
Come sopra ricordato, il provvedimento gravato si fonda su una oggettiva carenza reddituale. In particolare, l’Amministrazione ha evidenziato che, dagli accertamenti compiuti, il richiedente il rinnovo del titolo di soggiorno (avente validità dal 5.5.2014 all’8.5.2016) non risultava aver percepito alcun reddito in relazione agli anni 2015 e 2016; dall’estratto conto INPS e dalle banche dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali era emerso che l’ultimo periodo contributivo registrato era compreso tra l’1.1.2014 e il 29.8.2014 e che il rapporto di lavoro subordinato era cessato il 29.8.2014.
Alla luce di tale oggettivo dato fattuale –non specificatamente contestato dal ricorrente -, le censure articolate in ricorso in ordine alla irrilevanza del reddito e all’avvio di un’attività autonoma non possono essere condivise.
L’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998 dispone che l’ingresso nel territorio nazionale è consentito allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno. Il successivo art. 5 prevede che il permesso di soggiorno e il suo rinnovo siano rifiutati quando manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
A differenza di quanto affermato in ricorso, dunque, il requisito reddituale costituisce un requisito soggettivo non eludibile al fine del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale.
Nel caso in esame, la situazione di oggettiva mancanza di attività lavorativa e carenza di reddito, come detto non è smentita dal ricorrente, è risalente nel tempo (fin dall’agosto dell’anno 2014), tanto che è stato ampiamente superato il periodo di tolleranza di un anno normalmente concesso dopo la perdita del lavoro regolare.
Nemmeno può darsi rilievo all’avvio di un’attività autonoma, la quale non ha prodotto reddito sufficiente a ritenere integrati i requisiti previsti dalla specifica disciplina normativa sopra ricordata.
In definitiva, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO