Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 14/04/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00379/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2025, proposto da
LE AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia-Romagna, Agenzia del Demanio - Direzione Generale, non costituiti in giudizio;
Agenzia del Demanio, Capitaneria di Porto Guardia Costiera Rimini, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Provveditorato Interregionale Oo.Pp. per la Lombardia e L’Emilia-Romagna, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rimini, Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato - Ufficio delle Dogane di Rimini, Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini, non costituiti in giudizio;
Per l’accertamento
della illegittimità dell’inerzia serbata dalle intimate Amministrazioni in ordine alla istanza di sclassifica ex art. 35 Cod. Nav. presentata dal Signor AN il 19 febbraio 2024
e per la condanna
delle intimate Amministrazioni a concludere il procedimento avviato con la istanza di sclassifica ex art. 35 Cod. Nav. presentata dal Signor AN il 19 febbraio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio, della Capitaneria di Porto Guardia Costiera Rimini e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
LE AN ha agito in giudizio per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Agenzia del Demanio, dalla Capitaneria di Porto, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull’istanza di sclassifica ex art. 35 Cod. Nav. presentata il 19 febbraio 2024.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio ed hanno prodotto il provvedimento prot. n. 6017 del 14.3.2025 di rigetto dell’istanza.
Con memoria depositata in data 25.3.2025, preso atto della definizione del procedimento ex art. 35 cod. nav. col suddetto provvedimento di rigetto, il ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse sulla domanda di condanna delle Amministrazioni a concludere il procedimento, fermo invece l’interesse all’accertamento dell’illegittimità del silenzio ai fini di un’eventuale domanda risarcitoria e per la liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
All’udienza del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio va dichiarata l’improcedibilità del ricorso con riferimento alla domanda di condanna delle Amministrazioni a concludere il procedimento, avendo le stesse già provveduto, mentre va respinta la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio ai fini di una eventuale domanda risarcitoria e per la liquidazione delle spese, tenuto conto della condotta complessiva delle parti anche nel corso del procedimento amministrativo che ha portato al provvedimento prot. n. 6017 del 14.3.2025.
Invero, a fronte dell’istanza dell’interessato risalente al 19.2.2024, le Amministrazioni intimate non sono rimaste inerti, ma hanno tempestivamente condotto la necessaria istruttoria notificando al ricorrente il provvedimento ex art. 10-bis Legge 241/1990 di prot. n. 14258 del 13 giugno 2024, e il AN con nota del 24 giugno 2024 ha formulato osservazioni con richiesta di accesso alla quale l’Amministrazione ha dato esito prorogando il termine per le osservazioni, effettivamente presentate dall’interessato il 31 luglio 2024.
Pertanto, in assenza di un’effettiva inerzia dell’Amministrazione sull’istanza del ricorrente, già reso edotto dei profili ostativi all’accoglimento dell’istanza poi effettivamente respinta col provvedimento del 14.3.2025, l’interessato ad avviso del Collegio, prima di agire in questa sede, avrebbe dovuto sollecitare direttamente gli Enti competenti alla conclusione formale del procedimento e solo in caso di silenzio presentare il ricorso, così da evitarne i costi, anche perché nessuna contestazione è stata articolata sulla correttezza del provvedimento conclusivo.
Pertanto, la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio a fini risarcitori va respinta e le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla domanda di condanna delle Amministrazioni a concludere il procedimento;
- respinge la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO