TAR Milano, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 269
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Esecuzione del giudicato

    Il ricorso è fondato poiché la pretesa è supportata da documentazione e non è stata adeguatamente contestata dall'Amministrazione. Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto di credito, la cui esatta dimensione deve essere verificata secondo il titolo e la legge. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento.

  • Rigettato
    Pagamento delle penalità di mora

    Le penalità di mora non sono dovute in questo caso, poiché l'esiguità del debito rende l'invocata penalità eccessivamente afflittiva e sussistono altre ragioni ostative.

  • Accolto
    Nomina di un commissario ad acta

    Viene nominato un commissario ad acta (Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato) per il caso di inottemperanza, con incarico di determinare l'importo dovuto e provvedere all'esecuzione.

  • Accolto
    Pagamento delle spese del giudizio

    L'Amministrazione resistente è condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 269
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 269
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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