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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/12/2025, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'LL DI IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IL PRESIDENTE DELEGATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione iscritta al ruolo il 01/08/2025 al n. 1488/2025
R.G., promossa con ricorso
DA
( , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20.11.1986, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Marta Macaccaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Alessandri n. 84 in
VI Di Verona come da procura in calce al ricordo
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ) rappresentato ex Controparte_1 P.IVA_1
lege dall'Avvocatura di Stato
-resistente non costituita-
NEI CONFRONTI ALTRESI' DI
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE pagina 1 di 7 D'LL DI IA
avente per oggetto: Altri istituti e leggi speciali,
rimessa in decisione all'udienza del 20.11.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
-liquidare all'avv. l'importo di € 1.985,20, a titolo di Parte_1
compensi per l'assistenza prestata nel processo penale indicato in epigrafe,
ovvero nella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
- condannare parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio con
distrazione a favore dello scrivente difensore antistatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 del 31.7.2025 l'avv. Giorgio
RA presentava opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese depositato in data 3.7.2025 nel procedimento nr. 945/2025 da questa Pt_2
Corte d'Appello, Sezione Prima Penale, inerente l'attività svolta nel procedimento nr. 1411/2023 R.G. di questa Corte d'Appello (definito con sentenza n. 1147/2025 pronunciata in data 24.3.2025) in favore dell'imputato
(la somma liquidata in suo favore era di Euro 474,00 per Parte_3
compenso oltre a spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge).
Il ricorrente lamentava l'erronea esclusione della fase decisoria e comunque la liquidazione di importi pari al minimo dello scaglione (come ulteriormente ridotti ex art. 106 D.P.R 115/2022) che non tenevano conto dell'urgenza della prestazione, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'autorità
pagina 2 di 7 giudiziaria avanti cui il procedimento si era svolto e dell'esito ottenuto in favore dell'imputato che aveva ottenuto una riduzione della metà della pena inflitta in primo grado.
Chiedeva, quindi, la liquidazione del compenso in misura pari ad Euro 1.995,20.
1.2 Il Presidente Delegato, con decreto del 9.9.2025, rigettava l'istanza di sospensione inaudita altera parte del citato decreto e fissava per discussione udienza per il 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, assegnando all'opponente termine per la notifica del ricorso alla parte resistente.
1.3 Il non si costituiva ed analogamente faceva la Controparte_1
Procura Generale della Repubblica presso questa Corte d'Appello cui il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza venivano altresì notificati.
1.4 L'opponente, con le note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, ha insistito per l'accoglimento del ricorso con condanna alla rifusione delle spese.
*****
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , Controparte_1
regolarmente intimato e non costituito.
*****
3.1 In ordine al primo motivo di opposizione l'avv. RA ha richiamato l'art. 4, comma 5, e l'art. 12 del D.M. n. 55 del 2014. Rileva questo Giudicante che la disposizione cui fare riferimento è nel caso di specie solo la prima giacché la fase conclusionale del giudizio penale si svolge secondo modalità del tutto diverse da quella del giudizio civile, imperniate sullo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 7 3.1. Va poi osservato che la citazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
5289/2023 non è pertinente al caso di specie giacché il Collegio penale non ha liquidato il compenso della fase conclusionale perché ha accertato che l'opponente non ha svolto alcuna attività, neppure la presenza in udienza o il deposito di note scritte, mentre quel precedente riguarda l'esclusione del compenso di fase per mancato deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
3.2. Si tratta, quindi, di valutare se risulti lo svolgimento di attività relativa alla fase decisionale che nel giudizio penale include le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.
Nessuna delle deduzioni sul punto svolte dall'avv. RA è idonea a giustificare il riconoscimento del compenso per tale fase. Invero:
- l'atto di impugnazione deve indicare le conclusioni che, pertanto, afferiscono alla fase introduttiva del processo d'impugnazione (altra cosa essendo la riformulazione delle stesse all'esito del giudizio);
- non vi è alcun elemento che comprovi, neppure in via presuntiva, l'esame delle conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale e la valutazione circa l'opportunità di replicare alle stesse (ammesso, e non concesso, che tale attività
possa di per sé giustificare la liquidazione della fase conclusionale);
- ai fini della liquidazione del compenso al difensore conta che vi sia stata un'effettiva assistenza alla discussione (in presenza o con note scritte), avendo,
invece, altre finalità la c.d. fictio prevista dall'art. 598 bis, ultima parte, c.p.p;
- la richiesta e l'ottenimento di copia della sentenza impugnata sono attività
materiali che, con riferimento all'ordinaria attività del legale, giustificano solo la pagina 4 di 7 richiesta di rimborso dei relativi costi di cancelleria (che, però, il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non sostiene);
- non vi è prova del compimento di valutazioni successive alla sentenza,
effettuate con l'assistito, in vista di ulteriori impugnazioni (peraltro, l'opponente
è rimasto del tutto generico anche in ordine all'indicazione delle attività che avrebbe concretamente svolto a seguito del pronunciamento del giudice penale di secondo grado).
*****
4. Quanto al secondo motivo, l'atto d'appello risulta assai sintetico e non può
dirsi di certo di particolare pregio. Inoltre, i parametri sono modulati secondo importi crescenti in base al grado di giudizio in cui l'attività viene svolta, sicché
pure i minimi tengono già conto de “l'importanza dell'autorità giudiziaria avanti cui il procedimento si è svolto”.
Deve, invece, essere tenersi conto dell'esito del giudizio, posto che Pt_3
in primo grado era stato condannato, per il delitto di tentata rapina, alla
[...]
pena di anni 3 di reclusione ed Euro 800,00 multa ed in appello la pena, è stata ridotta ad anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 400,00 di multa. Vi è stato,
quindi, un dimezzamento della sanzione che sicuramente deve essere apprezzato ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore.
Si reputa, pertanto, in parziale accoglimento del motivo, di liquidare in favore dell'avv. RA importi sostanzialmente intermedi tra i valori minimi e quelli medi per le prime due fasi e così:
fase di studio: Euro 350,00:
fase introduttiva: Euro 700,00.
pagina 5 di 7 Il totale per compenso è pari ad Euro 1.050,00, che viene ridotto di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 ad Euro 700,00, oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
*****
5.. L'esito dell'opposizione determina la soccombenza del resistente CP_1
(unica parte tra quelle evocate in giudizio effettivamente legittimata a contraddire).
Le spese dell'opponente vanno liquidate secondo il criterio del decisum e,
quindi, tenendo conto della differenza tra quanto liquidato con la presente sentenza e quanto riconosciuto dal Collegio penale.
Fatta, pertanto, applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore fino ad Euro 1.100,00, si liquidano, esclusa la fase istruttoria,
importi minimi in ragione dell'attività concretamente svolta e della semplicità
delle questioni trattate. Vanno altresì riconosciuti gli esborsi sostenuti al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, le spese generali e gli accessori di legge.
Spese distratte in favore del difensore dell'opponente, avv. Marta Macaccaro,
quale difensore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'avv. Giorgio
RA nei confronti del avverso il decreto collegiale Controparte_1
pronunciato in data 3.7.2025, depositato in data 11.7.2025, da questa Corte,
Prima Sezione Penale, nel procedimento nr. 945/2025 , dichiarata la Pt_2
pagina 6 di 7 contumacia del resistente, la accoglie per quanto di ragione e, per CP_1
l'effetto:
- liquida in favore dell'avv. Giorgio RA, per l'attività svolta in favore di nel procedimento penale nr. 1411/2023 R.G. di questa Corte Parte_3
d'Appello, definito con la sentenza n. 1147/2025 emessa il 24.3.2015, Euro
700,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna il alla rifusione delle spese del presente Controparte_1
giudizio dell'opponente, distratte in favore dell'avv. Marta Macaccaro, che liquida in Euro 247,00 per compenso ed Euro 49,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 2 dicembre 2025
Il Presidente Delegato
Dott. Luca Marani
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'LL DI IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IL PRESIDENTE DELEGATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione iscritta al ruolo il 01/08/2025 al n. 1488/2025
R.G., promossa con ricorso
DA
( , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20.11.1986, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Marta Macaccaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Alessandri n. 84 in
VI Di Verona come da procura in calce al ricordo
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ) rappresentato ex Controparte_1 P.IVA_1
lege dall'Avvocatura di Stato
-resistente non costituita-
NEI CONFRONTI ALTRESI' DI
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE pagina 1 di 7 D'LL DI IA
avente per oggetto: Altri istituti e leggi speciali,
rimessa in decisione all'udienza del 20.11.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
-liquidare all'avv. l'importo di € 1.985,20, a titolo di Parte_1
compensi per l'assistenza prestata nel processo penale indicato in epigrafe,
ovvero nella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
- condannare parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio con
distrazione a favore dello scrivente difensore antistatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 del 31.7.2025 l'avv. Giorgio
RA presentava opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese depositato in data 3.7.2025 nel procedimento nr. 945/2025 da questa Pt_2
Corte d'Appello, Sezione Prima Penale, inerente l'attività svolta nel procedimento nr. 1411/2023 R.G. di questa Corte d'Appello (definito con sentenza n. 1147/2025 pronunciata in data 24.3.2025) in favore dell'imputato
(la somma liquidata in suo favore era di Euro 474,00 per Parte_3
compenso oltre a spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge).
Il ricorrente lamentava l'erronea esclusione della fase decisoria e comunque la liquidazione di importi pari al minimo dello scaglione (come ulteriormente ridotti ex art. 106 D.P.R 115/2022) che non tenevano conto dell'urgenza della prestazione, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'autorità
pagina 2 di 7 giudiziaria avanti cui il procedimento si era svolto e dell'esito ottenuto in favore dell'imputato che aveva ottenuto una riduzione della metà della pena inflitta in primo grado.
Chiedeva, quindi, la liquidazione del compenso in misura pari ad Euro 1.995,20.
1.2 Il Presidente Delegato, con decreto del 9.9.2025, rigettava l'istanza di sospensione inaudita altera parte del citato decreto e fissava per discussione udienza per il 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, assegnando all'opponente termine per la notifica del ricorso alla parte resistente.
1.3 Il non si costituiva ed analogamente faceva la Controparte_1
Procura Generale della Repubblica presso questa Corte d'Appello cui il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza venivano altresì notificati.
1.4 L'opponente, con le note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, ha insistito per l'accoglimento del ricorso con condanna alla rifusione delle spese.
*****
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , Controparte_1
regolarmente intimato e non costituito.
*****
3.1 In ordine al primo motivo di opposizione l'avv. RA ha richiamato l'art. 4, comma 5, e l'art. 12 del D.M. n. 55 del 2014. Rileva questo Giudicante che la disposizione cui fare riferimento è nel caso di specie solo la prima giacché la fase conclusionale del giudizio penale si svolge secondo modalità del tutto diverse da quella del giudizio civile, imperniate sullo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 7 3.1. Va poi osservato che la citazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
5289/2023 non è pertinente al caso di specie giacché il Collegio penale non ha liquidato il compenso della fase conclusionale perché ha accertato che l'opponente non ha svolto alcuna attività, neppure la presenza in udienza o il deposito di note scritte, mentre quel precedente riguarda l'esclusione del compenso di fase per mancato deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
3.2. Si tratta, quindi, di valutare se risulti lo svolgimento di attività relativa alla fase decisionale che nel giudizio penale include le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.
Nessuna delle deduzioni sul punto svolte dall'avv. RA è idonea a giustificare il riconoscimento del compenso per tale fase. Invero:
- l'atto di impugnazione deve indicare le conclusioni che, pertanto, afferiscono alla fase introduttiva del processo d'impugnazione (altra cosa essendo la riformulazione delle stesse all'esito del giudizio);
- non vi è alcun elemento che comprovi, neppure in via presuntiva, l'esame delle conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale e la valutazione circa l'opportunità di replicare alle stesse (ammesso, e non concesso, che tale attività
possa di per sé giustificare la liquidazione della fase conclusionale);
- ai fini della liquidazione del compenso al difensore conta che vi sia stata un'effettiva assistenza alla discussione (in presenza o con note scritte), avendo,
invece, altre finalità la c.d. fictio prevista dall'art. 598 bis, ultima parte, c.p.p;
- la richiesta e l'ottenimento di copia della sentenza impugnata sono attività
materiali che, con riferimento all'ordinaria attività del legale, giustificano solo la pagina 4 di 7 richiesta di rimborso dei relativi costi di cancelleria (che, però, il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non sostiene);
- non vi è prova del compimento di valutazioni successive alla sentenza,
effettuate con l'assistito, in vista di ulteriori impugnazioni (peraltro, l'opponente
è rimasto del tutto generico anche in ordine all'indicazione delle attività che avrebbe concretamente svolto a seguito del pronunciamento del giudice penale di secondo grado).
*****
4. Quanto al secondo motivo, l'atto d'appello risulta assai sintetico e non può
dirsi di certo di particolare pregio. Inoltre, i parametri sono modulati secondo importi crescenti in base al grado di giudizio in cui l'attività viene svolta, sicché
pure i minimi tengono già conto de “l'importanza dell'autorità giudiziaria avanti cui il procedimento si è svolto”.
Deve, invece, essere tenersi conto dell'esito del giudizio, posto che Pt_3
in primo grado era stato condannato, per il delitto di tentata rapina, alla
[...]
pena di anni 3 di reclusione ed Euro 800,00 multa ed in appello la pena, è stata ridotta ad anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 400,00 di multa. Vi è stato,
quindi, un dimezzamento della sanzione che sicuramente deve essere apprezzato ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore.
Si reputa, pertanto, in parziale accoglimento del motivo, di liquidare in favore dell'avv. RA importi sostanzialmente intermedi tra i valori minimi e quelli medi per le prime due fasi e così:
fase di studio: Euro 350,00:
fase introduttiva: Euro 700,00.
pagina 5 di 7 Il totale per compenso è pari ad Euro 1.050,00, che viene ridotto di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 ad Euro 700,00, oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
*****
5.. L'esito dell'opposizione determina la soccombenza del resistente CP_1
(unica parte tra quelle evocate in giudizio effettivamente legittimata a contraddire).
Le spese dell'opponente vanno liquidate secondo il criterio del decisum e,
quindi, tenendo conto della differenza tra quanto liquidato con la presente sentenza e quanto riconosciuto dal Collegio penale.
Fatta, pertanto, applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore fino ad Euro 1.100,00, si liquidano, esclusa la fase istruttoria,
importi minimi in ragione dell'attività concretamente svolta e della semplicità
delle questioni trattate. Vanno altresì riconosciuti gli esborsi sostenuti al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, le spese generali e gli accessori di legge.
Spese distratte in favore del difensore dell'opponente, avv. Marta Macaccaro,
quale difensore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'avv. Giorgio
RA nei confronti del avverso il decreto collegiale Controparte_1
pronunciato in data 3.7.2025, depositato in data 11.7.2025, da questa Corte,
Prima Sezione Penale, nel procedimento nr. 945/2025 , dichiarata la Pt_2
pagina 6 di 7 contumacia del resistente, la accoglie per quanto di ragione e, per CP_1
l'effetto:
- liquida in favore dell'avv. Giorgio RA, per l'attività svolta in favore di nel procedimento penale nr. 1411/2023 R.G. di questa Corte Parte_3
d'Appello, definito con la sentenza n. 1147/2025 emessa il 24.3.2015, Euro
700,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna il alla rifusione delle spese del presente Controparte_1
giudizio dell'opponente, distratte in favore dell'avv. Marta Macaccaro, che liquida in Euro 247,00 per compenso ed Euro 49,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 2 dicembre 2025
Il Presidente Delegato
Dott. Luca Marani
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