Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/03/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unico portante R.G. 53/2025 P.U.
PROMOSSO DA
, , con domicilio telematico eletto presso Parte_1 C.F._1 l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. GIACOMO VANDI che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data 18 marzo Parte_1
2025, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. Giacomo Vandi, nominato in data 3.7.2024 dall'O.C.C. di Busto Arsizio.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_1
, e . Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di
Cardano al Campo e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto non risulta assoggettabile alla procedura di Parte_1
Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 2-4) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pag. 5-7);
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente. Il ricorrente ha infatti precisato di non essere in grado mediante lo stipendio percepito (euro 1.600,00 mensili) di far fronte ai debiti contratti per oltre euro 49.885,80
• La parte ricorrente mette a disposizione quota parte del predetto reddito da lavoro dipendente (egli infatti risulta assunto con contratto a tempo indeterminato dalla società Gate Gourmet Italia Srl) oltre alle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità)
• Il fabbisogno economico mensile va quantificato in € 1.246,00, in quanto documentato e congruo rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).
• Precisato che il Liquidatore nominato provvederà a comunicare al terzo datore di lavoro che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura.
La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita al ricorrente, su Libretto di deposito postale o bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co.
2, lett. b), c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di Parte_1
, .
[...] C.F._1
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Elena Ballarini .
NOMINA Liquidatore il Dott. Giacomo Vandi (CF ) con studio in C.F._2
Saronno via Carlo Porta, 11 ORDINA a il deposito entro sette giorni l'Elenco dei creditori, ove non Parte_1 già depositato.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 24/06/2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. AUTORIZZA il debitore a trattenere il reddito mensile di € 1.246,00 con le modalità indicate in parte motiva DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. DISPONE CHE il Liquidatore predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, entro il 24.6.2025, il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII. DISPONE CHE il Liquidatore depositi la prima relazione semestrale di cui all'art. 275 CCII entro il 24.9.2025.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 26/03/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Maria Elena Ballarini Dott. Marco Lualdi
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