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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/09/2024, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
n. 1516/2018 r.g.
TRIBUNALE DI AVEZZANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Avezzano in persona del giudice, dott.ssa Maria Proia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1516/2018 di r.g., trattenuta in decisione all'udienza del 18.4.2024 e vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), in proprio C.F._2 Parte_3 C.F._3
e quali eredi di ( ), in Parte_4 Parte_5 C.F._4 proprio e quale genitrice esercente la potestà genitoriale sui minori Persona_1
( ) e ( ), tutti C.F._5 Parte_6 C.F._6
rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Raffaele Miceli presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Eboli (SA) al Viale Amendola, 59, giusta procura in calce all'atto di riassunzione ex art. 353-354 c.p.c.
(attrice)
E
(P. Iva ) quale impresa designata per Controparte_1 P.IVA_1 la Regione Abruzzo per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parigi e dall'avv. Riccardo Amantini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Via XX Settembre n. 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
(convenuta)
1 in proprio ed in qualità di genitore CP_2 Controparte_3 esercente la potestà nei riguardi di , , Controparte_4 CP_5
Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , , CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
[...]
(convenuti contumaci)
Oggetto: risarcimento danni per morte del congiunto
Conclusioni delle parti: per gli attori, come da atto introduttivo del giudizio: “accertare e dichiarare la responsabilità del proprietario conducente l'autovettura FORD tg. AZ945ZT nella causazione del sinistro per cui è causa;
di conseguenza, condannare gli eredi del conducente e proprietario Parte_7
e la quale impresa designata per la Regione Abruzzo
[...] Controparte_1 dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido, al risarcimento in favore di parte attrice
(moglie, figli e fratelli e sorelle del de cuius), ed a titolo di danno non patrimoniale, della somma complessiva di € 2.495.200,00= da ripartirsi pro quota loro spettante in relazione al legame parentale che li legava al defunto e secondo quanto specificato nell'atto originario di introduzione del giudizio nella presente comparsa od in quella minore e/o maggiore somma da determinarsi in corso di causa per tutti i danni morali ed esistenziali patiti a seguito della morte di Per_2 ell'occorso sinistro per cui è causa.
[...]
Tutte le somme accertate e dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto Procuratore antistatario”. per la parte costituita come da note di trattazione scritta per l'udienza Controparte_1 del 16.2.2023: “Voglia l'adito Tribunale di Avezzano, contrariis rejectis: IN TESI rigettare la domanda formulata dagli odierni attori riassumenti in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto. NELLA DENEGATA E NON CREDUTA
IPOTESI in cui il Tribunale ritenesse fondata la domanda, liquidare il danno subito dagli odierni attori riassumenti nei limiti del giusto e di quanto rigorosamente provato, ed operare la compensazione delle somme quelle liquidate in favore di quale Controparte_1 impresa designata per la Regione Abruzzo per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a
2 titolo di spese legali sia nella sentenza n. 913/2017 del Tribunale di Avezzano che nella sentenza
n. 1294/2018 della Corte di Appello de L'Aquila. IN TUTTI I CASI con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. n. 55/14 nei confronti della parte soccombente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, gli attori, deducendo di aver riassunto il procedimento originariamente iscritto al r.g. affari contenziosi n.
30/2015, deciso con sentenza n. 913/2017, pubblicata il 20.9.2017 dal Tribunale di
Avezzano e riformata con sentenza di appello n. 1294/2018 per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , hanno adito l'intestato Parte_7
tribunale per ivi sentir condannare le parti convenute al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in seguito alla morte del parente verificatasi in Persona_2
conseguenza di un sinistro stradale occorso tra il gennaio ed il marzo 2014.
In particolare, hanno dedotto che in data 16.3.2014 è stata rinvenuta, in un laghetto sito in Celano, un'autovettura con due cadaveri, identificati nelle persone di CP_13
e presumibilmente annegati in seguito ad un sinistro avvenuto Parte_7 qualche decina di giorni prima a causa della condotta negligente del secondo, conducente e proprietario del veicolo.
Hanno sostenuto che, a causa della perdita del loro familiare, la moglie, i figli, i fratelli, la convivente more uxorio e la cognata hanno subito dei danni non patrimoniali per complessivi euro 1.739.220,00, derivando, dalla scoperta di tale evento, dei disturbi psicologici, consistenti in stati d'ansia e di depressione, e dei disturbi fisici, consistenti in palpitazioni, affanno, mal di testa, perdita dell'appetito e disturbi digestivi.
Si è costituita in giudizio la Compagnia assicurativa convenuta la quale ha insistito per il rigetto della domanda attorea, sicché infondata in fatto ed in diritto deducendo, in punto di an, la mancanza del nesso causale tra il decesso del sig. ed il sinistro Per_2
asseritamente avvenuto a causa della condotta del , sostenendo che il primo era Pt_7 stato vittima di rapimento qualche settimana prima e che, quindi, vi erano dubbi sulla stessa natura accidentale del sinistro, anche alla luce dei precedenti penali del sig.
[...]
Per_2
Ha, inoltre, eccepito la qualità di terzo trasportato in capo al sig. non essendovi Per_2
la prova che il veicolo fosse condotto, al momento dell'ipotetico sinistro, dallo stesso o 3 dal;
infine ha contestato il quantum della richiesta risarcitoria, in quanto Pt_7
sproporzionata ed eccessiva, avendo la vittima abbandonato la terra natia da anni ed interrotto i rapporti con famiglia d'origine e con i figli, di cui uno di appena tre mesi al momento del ritrovamento del cadavere del padre.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.2.2023. Con successiva ordinanza del 14.8.2023 è stata rimessa sul ruolo per consentire l'espletamento di una ctu cinematica mediante la formulazione del seguente quesito: “accerti il consulente la cinematica dell'evento in trattazione, previa acquisizione della documentazione tecnica presente nel fascicolo penale e civile relativo al sinistro di cui è causa, con particolare riferimento alle immagini (soprattutto quelle relative al veicolo in sequestro analizzato dal consulente del PM) ed ai rilievi effettuati dall'Autorità, nonché previo accertamento topografico sullo stato dei luoghi ed individuate, altresì, le temperature caratteristiche del periodo di interesse, precisando, ove possibile, anche in termini di verosimiglianza, la riconducibilità dell'evento morte dei soggetti coinvolti con la cinematica del sinistro così come ricostruito. Dica quant'altro utile a fini di giustizia”.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., all'udienza del 18.4.2024.
Date queste premesse, si osserva, in primo luogo, che la domanda attorea deve essere qualificata come azione ex artt. 283 comma 1 lett. B) e 287 D.lgs 7.9.2005 n. 209.
Passando al merito della domanda, la vicenda di cui è causa può essere ricostruita nei seguenti termini.
Nel mese di gennaio 2014 (verosimilmente il 19, come si dirà in seguito), il sig. Pt_8
si trovava alla guida dell'autovettura Ford tg. AZ945ZT, priva di copertura
[...]
assicurativa, lungo la Strada Comunale Circonfucense, nel comune di Celano, quando, giunto nei pressi della località denominata “Ripe”, aveva perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e catapultandosi all'interno di un laghetto artificiale, profondo circa
1,5 metri, situato in prossimità del margine destro della carreggiata. Sulla suddetta autovettura, viaggiava, quale terzo trasportato, il sig. che perdeva la vita Persona_2
per annegamento insieme al conducente. I corpi delle vittime, unitamente alla stessa autovettura, erano stati rinvenuti dai Sigg.ri e proprietari del CP_14 CP_15
terreno su cui insisteva il laghetto, i quali, in data 16/03/2014, accortisi della presenza di
4 un cadavere galleggiante, avevano allertato le Forze dell'Ordine che, prontamente intervenute, avevano rinvenuto anche il cadavere di un' altra persona e lo stesso autoveicolo.
Nel corso del giudizio sono state svolte sia la C.T.U. cinematica che quella medico legale.
In particolare, dalla prima è emerso che la causa dello sbandamento va individuata nell'andatura, pari a km 100/h circa, eccedente il limite di velocità dei luoghi, di 50 km/h,
e quello prudenziale di 40 km/h, in considerazione dello stato di tempo e luogo. La visibilità, infatti, era ridotta anche in relazione alla sezione stradale ed allo sviluppo curvilineo.
Sia che non erano legati dalle cinture di sicurezza, Persona_3 Persona_2
in quanto assenti. Pertanto, a seguito della caduta dell'auto nel laghetto, gli stessi avevano perso la vita a causa della temperatura dell'acqua particolarmente rigida, pari a circa 3 gradi.
La C.T.U. medica in atti, redatta dal Prof. , ha confermato che i due occupanti Persona_4 del veicolo erano deceduti “per annegamento dopo che l'autovettura è uscita di strada, spezzando alcuni arbusti e finendo la propria corsia ribaltandosi all'interno del laghetto, ove i due occupanti l'autovettura annegavano con una fenomenologia, dunque, di tipo accidentale.”
E' appena il caso di rilevare che il giudice di merito può legittimamente tenere conto della suddetta C.T.U., sebbene la stessa sia stata espletata nell'ambito di un procedimento penale, anche se celebrato tra altre parti, ma acquisito al processo civile, potendo le parti di quest'ultimo farne oggetto di autonoma valutazione ed eventuale approfondimento che, nel caso in esame, è apparso ultroneo.
Tali conclusioni sono state, altresì, confermate anche dalla C.T.U. del dott. su Persona_5 incarico del dott. nell'ambito della causa n. 30/2015, il quale ha identificato la Per_6
causa della morte di nell'annegamento dello stesso, ritenendo che “la Persona_2
presenza di ipostasi al volto ed in sede toracica, la presenza di materiale liquido e vegetale fino alle ramificazioni bronchiali e la presenza a livello intestinale di liquido annegante anche dopo il , le risultanze degli accertamenti istologici (focali rotture dei setti Per_7
alveolari da iperaeia acuta) non lasciano francamente dubbi circa la causa della morte per
5 annegamento in acqua dolce.” Peraltro, il C.T.U. ha evidenziato anche l'assenza di segni di lesività esterna identificabili sul cadavere, quali elementi indicativi di possibili traumi contusivi. Infatti, “il corpo del de cuius, considerata l'epoca del rinvenimento
(16/03/2014) è stato trovato in fase colliquativa della putrefazione con presenza di ampi tratti di imbibizione epidermica e saponificazione, con evidenziato distacco di lembi epidermici a formare le tipiche vescicole della fase colliquativa della putrefazione. Ciò sta a significare – in accordo con le conclusioni del CTPM- che il corpo è stato in acqua almeno 30 giorni (tenendo altresì conto che si era nella stagione invernale). Tale avanzato stato trasformativo (in cui la putrefazione ha andamento centripeto ovverosia è caratterizzato dalla moltiplicazione e diffusione anche dei germi anaerobi provenienti dall'esterno che si impiantano, prosperano e colliquano la sostanza organica del cadavere dalla superficie verso la profondità) non ha permesso di rilevare alcun segno esterno indicativo di possibili traumi contusivi eventualmente utili ai fini della presente indagine”.
Le consulenze sopra riportate sono da considerare attendibili, in quanto logiche, coerenti ed adeguatamente circostanziate, né sono state sollevate obiezioni in grado di metterne in discussione l'attendibilità.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, si ritiene che l'evento mortale sia riconducibile alla guida distratta di Persona_3
Infatti, escusso dai Carabinieri di Serracapriola in data 26.3.2014, ha Tes_1
riferito di essere stato contattato dallo il quale lo aveva chiamato per Pt_7
comunicargli che si era comprato una macchina nuova, facendogli anche ascoltare la radio che in quel momento era accesa. Tuttavia, all'improvviso la telefonata si era interrotta e lui non era riuscito a richiamarlo. Dalle successive indagini svolte è emerso che tale telefonata era stata effettuata alle ore 13,33 del 19.1.2014, verosimilmente proprio in coincidenza con l'evento letale sopra descritto.
Del pari, cugina , ha riferito, in sede di s.i.t., rese in data Testimone_2 Pt_7
19.3.2014, di avere sentito quest'ultimo, per l'ultima volta, proprio il 19.1.2014, alle ore
11,30. Poco dopo, precisamente verso le 14,00, aveva provato a richiamarlo, tuttavia, senza esito.
6 Peraltro, dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri nell'immediatezza del ritrovamento dei cadaveri, ossia in data 16.3.2014, è emerso che questi era il proprietario dell'autovettura Ford AZ945ZT ed era anche l'unico in possesso della patente di guida
, rinvenuta addosso al cadavere. NumeroD_1
Né può essere sottovalutato il fatto che tali dati sono compatibili anche con la C.T.U. medica del dott. dalla quale, come detto, risulta che l'epoca del decesso deve Per_5
essere fatta risalire a non meno di 30 giorni prima del rinvenimento dei cadaveri, avvenuto il 16.3.2014.
Gli indizi sopra descritti, gravi precisi e concordanti, inducono a ritenere che Persona_3
fosse alla guida della suddetta vettura al momento dell'incidente. Peraltro, si
[...]
ricorda che, secondo autorevole giurisprudenza, “ tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, nel caso in cui sia impossibile identificare chi, tra gli occupanti di un veicolo, ne fosse il conducente (nella specie, ai fini dell'accertamento, in capo all'attore, della legittimazione ad agire ex art. 141 c.ass. quale terzo trasportato), la presenza, a bordo dello stesso, di colui che ne aveva la disponibilità giuridica o a cui il veicolo era stato affidato è circostanza suscettibile di fondare la prova presuntiva, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che tali soggetti si trovassero alla guida del mezzo” ( n. 30723 del 19/10/2022).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, dunque, si ritiene di dover accogliere le domande di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale avanzate dagli odierni attori.
In particolare, risulta provata l'assenza della copertura assicurativa del veicolo a bordo del quale era trasportato essendo stata prodotta in atti la comunicazione Persona_2 della Consap, ove si attesta che, dalle ricerche effettuate, non risulta l'assicurazione del veicolo Ford targato AZ 945 ZT ( Vedasi il documento 5 prodotto nell'ambito della causa
R.G. 30/2015).
In secondo luogo, risulta, altresì, provato il rapporto di coniugio fra e Persona_2
nonché quello di filiazione tra il primo ed i figli e Parte_5 Persona_1 Per_8
Del pari, risulta provato il rapporto di parentela di
[...] Parte_1 [...]
ed fratelli e sorella di (vedasi l'atto di eredità Parte_2 Parte_3 Persona_2
7 prodotto sia in lingua originale che tradotto in italiano). È stato, infine, prodotto in atti il certificato di morte della madre dell' deceduta in data 11.6.2014. Per_2 Pt_4
Non risulta, invece, provata né la convivenza more uxorio di alla Testimone_2 quale la stessa ha fatto riferimento solo in sede di sit, né il rapporto di filiazione naturale di convenuti in riassunzione nella presente causa. Persona_9
Occorre, altresì, sottolineare l'età degli odierni attori all'epoca dell'evento:
- 34 anni la Sig. moglie del de cuius, 44 anni all'epoca dell'evento, la Parte_5
Perso quale ha agito in proprio e quale genitrice esercente la potestà sui loro figli 11 anni e mezzo all'epoca dell'evento, e , 5 anni e mezzo all'epoca dell'evento; Pt_6
- I fratelli e la sorella di 49 anni all'epoca dell'evento, Persona_2 Parte_1
54 anni, ed 46 anni all'epoca dell'evento, Parte_2 Parte_3 rispettivamente, sorella e fratelli della vittima che hanno agito in proprio ed in qualità di eredi della loro madre deceduta all'età di 80 anni. In particolare, a questi Parte_4
ultimi è dovuto, pro quota paritaria di un terzo ciascuno, il risarcimento già spettante alla madre del de cuius.
Tanto premesso, si deve, a questo punto, procedere alla liquidazione del danno, tenendo conto del rapporto di parentela, dell' età della vittima, della mancanza di convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza rilevante, dovendosi presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del famigliare superstite.
Quanto al quantum, la più recente giurisprudenza ha chiarito che, al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e l'uniformità di giudizio a casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti “che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 novembre 2021, n. 33005).
8 Alla liquidazione del danno deve, quindi, procedersi in via equitativa facendo riferimento alle Tabelle di Roma pubblicate nel 2023, che, in quanto adottano un sistema a punti, costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema a punti
Tanto premesso, vanno assegnate ai familiari di le seguenti somme, tenuto Persona_2
conto del rapporto di parentela, dell' età della vittima e di quello dei congiunti del defunto.
Per quanto riguarda la moglie, € 335.006,43; tale importo può essere ridotto Parte_5
sino alla metà in considerazione della mancata convivenza: euro 180.00,00. Perso Quanto alla figlia euro 323.650,28; tale importo può essere ridotto sino alla metà in considerazione della mancata convivenza: euro 200.000.
Quanto al figlio la somma di € 329.328,35; tale importo può essere ridotto Parte_6 della metà in considerazione della mancata convivenza: euro 200.000.
Quanto alla sorella va riconosciuta la somma di euro 181.698,40; tale Parte_1
importo può essere ridotto sino alla metà in considerazione della mancata convivenza: euro
100.000.
Quanto al fratello va riconosciuta la somma di euro 176.020,33; tale Parte_2 importo può essere ridotto della metà in considerazione della mancata convivenza: euro
100.000.
Quanto al fratello va euro riconosciuta la somma di 181.698,40; tale Parte_3 importo può essere ridotto della metà in considerazione della mancata convivenza: euro
100.000.
Infine, ai fratelli ed alla sorella de de cuius è dovuto, pro quota paritaria di 1/3 ciascuno, il risarcimento già spettante alla madre deceduta per la somma complessiva di Parte_4
€ 312.294,13, ridotta della metà in considerazione della mancata convivenza: euro
156.147,06.
Sulle suddette somme vanno calcolati anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore di in Parte_5
proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà su ed , Persona_1 Parte_6
, ed nella misura di € 5.077,00, Parte_2 Parte_3 Parte_1
9 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, a carico di Controparte_1
, a carico della quale vengono anche poste le spese relative alla C.T.U.
[...]
Infine, si condannano i convenuti in riassunzione alla refusione delle spese di lite sostenute da , nella misura di € € 5.077,00, oltre IVA, CPA e spese Controparte_1
generali, come per legge.
Il Tribunale di Avezzano,
P.Q.M.
accoglie le domande proposte da in proprio ed in qualità di genitore Parte_5
esercente la potestà su ed , , Persona_1 Parte_6 Parte_2 Parte_3
ed e, per l'effetto, condanna
[...] Parte_1 Controparte_1
a pagare in favore di la somma di 580.000 ed in favore di
[...] Parte_5 Parte_2
ed la somma di € 152.049,02, ciascuno oltre
[...] Parte_3 Parte_1
interessi e rivalutazione, come in parte motiva;
liquida le spese di lite e di CTU come in parte motiva.
Avezzano, 18.9.2024
Il giudice Dott.ssa M. Proia
10
TRIBUNALE DI AVEZZANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Avezzano in persona del giudice, dott.ssa Maria Proia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1516/2018 di r.g., trattenuta in decisione all'udienza del 18.4.2024 e vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), in proprio C.F._2 Parte_3 C.F._3
e quali eredi di ( ), in Parte_4 Parte_5 C.F._4 proprio e quale genitrice esercente la potestà genitoriale sui minori Persona_1
( ) e ( ), tutti C.F._5 Parte_6 C.F._6
rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Raffaele Miceli presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Eboli (SA) al Viale Amendola, 59, giusta procura in calce all'atto di riassunzione ex art. 353-354 c.p.c.
(attrice)
E
(P. Iva ) quale impresa designata per Controparte_1 P.IVA_1 la Regione Abruzzo per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parigi e dall'avv. Riccardo Amantini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Via XX Settembre n. 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
(convenuta)
1 in proprio ed in qualità di genitore CP_2 Controparte_3 esercente la potestà nei riguardi di , , Controparte_4 CP_5
Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , , CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
[...]
(convenuti contumaci)
Oggetto: risarcimento danni per morte del congiunto
Conclusioni delle parti: per gli attori, come da atto introduttivo del giudizio: “accertare e dichiarare la responsabilità del proprietario conducente l'autovettura FORD tg. AZ945ZT nella causazione del sinistro per cui è causa;
di conseguenza, condannare gli eredi del conducente e proprietario Parte_7
e la quale impresa designata per la Regione Abruzzo
[...] Controparte_1 dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido, al risarcimento in favore di parte attrice
(moglie, figli e fratelli e sorelle del de cuius), ed a titolo di danno non patrimoniale, della somma complessiva di € 2.495.200,00= da ripartirsi pro quota loro spettante in relazione al legame parentale che li legava al defunto e secondo quanto specificato nell'atto originario di introduzione del giudizio nella presente comparsa od in quella minore e/o maggiore somma da determinarsi in corso di causa per tutti i danni morali ed esistenziali patiti a seguito della morte di Per_2 ell'occorso sinistro per cui è causa.
[...]
Tutte le somme accertate e dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto Procuratore antistatario”. per la parte costituita come da note di trattazione scritta per l'udienza Controparte_1 del 16.2.2023: “Voglia l'adito Tribunale di Avezzano, contrariis rejectis: IN TESI rigettare la domanda formulata dagli odierni attori riassumenti in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto. NELLA DENEGATA E NON CREDUTA
IPOTESI in cui il Tribunale ritenesse fondata la domanda, liquidare il danno subito dagli odierni attori riassumenti nei limiti del giusto e di quanto rigorosamente provato, ed operare la compensazione delle somme quelle liquidate in favore di quale Controparte_1 impresa designata per la Regione Abruzzo per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a
2 titolo di spese legali sia nella sentenza n. 913/2017 del Tribunale di Avezzano che nella sentenza
n. 1294/2018 della Corte di Appello de L'Aquila. IN TUTTI I CASI con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. n. 55/14 nei confronti della parte soccombente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, gli attori, deducendo di aver riassunto il procedimento originariamente iscritto al r.g. affari contenziosi n.
30/2015, deciso con sentenza n. 913/2017, pubblicata il 20.9.2017 dal Tribunale di
Avezzano e riformata con sentenza di appello n. 1294/2018 per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , hanno adito l'intestato Parte_7
tribunale per ivi sentir condannare le parti convenute al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in seguito alla morte del parente verificatasi in Persona_2
conseguenza di un sinistro stradale occorso tra il gennaio ed il marzo 2014.
In particolare, hanno dedotto che in data 16.3.2014 è stata rinvenuta, in un laghetto sito in Celano, un'autovettura con due cadaveri, identificati nelle persone di CP_13
e presumibilmente annegati in seguito ad un sinistro avvenuto Parte_7 qualche decina di giorni prima a causa della condotta negligente del secondo, conducente e proprietario del veicolo.
Hanno sostenuto che, a causa della perdita del loro familiare, la moglie, i figli, i fratelli, la convivente more uxorio e la cognata hanno subito dei danni non patrimoniali per complessivi euro 1.739.220,00, derivando, dalla scoperta di tale evento, dei disturbi psicologici, consistenti in stati d'ansia e di depressione, e dei disturbi fisici, consistenti in palpitazioni, affanno, mal di testa, perdita dell'appetito e disturbi digestivi.
Si è costituita in giudizio la Compagnia assicurativa convenuta la quale ha insistito per il rigetto della domanda attorea, sicché infondata in fatto ed in diritto deducendo, in punto di an, la mancanza del nesso causale tra il decesso del sig. ed il sinistro Per_2
asseritamente avvenuto a causa della condotta del , sostenendo che il primo era Pt_7 stato vittima di rapimento qualche settimana prima e che, quindi, vi erano dubbi sulla stessa natura accidentale del sinistro, anche alla luce dei precedenti penali del sig.
[...]
Per_2
Ha, inoltre, eccepito la qualità di terzo trasportato in capo al sig. non essendovi Per_2
la prova che il veicolo fosse condotto, al momento dell'ipotetico sinistro, dallo stesso o 3 dal;
infine ha contestato il quantum della richiesta risarcitoria, in quanto Pt_7
sproporzionata ed eccessiva, avendo la vittima abbandonato la terra natia da anni ed interrotto i rapporti con famiglia d'origine e con i figli, di cui uno di appena tre mesi al momento del ritrovamento del cadavere del padre.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.2.2023. Con successiva ordinanza del 14.8.2023 è stata rimessa sul ruolo per consentire l'espletamento di una ctu cinematica mediante la formulazione del seguente quesito: “accerti il consulente la cinematica dell'evento in trattazione, previa acquisizione della documentazione tecnica presente nel fascicolo penale e civile relativo al sinistro di cui è causa, con particolare riferimento alle immagini (soprattutto quelle relative al veicolo in sequestro analizzato dal consulente del PM) ed ai rilievi effettuati dall'Autorità, nonché previo accertamento topografico sullo stato dei luoghi ed individuate, altresì, le temperature caratteristiche del periodo di interesse, precisando, ove possibile, anche in termini di verosimiglianza, la riconducibilità dell'evento morte dei soggetti coinvolti con la cinematica del sinistro così come ricostruito. Dica quant'altro utile a fini di giustizia”.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., all'udienza del 18.4.2024.
Date queste premesse, si osserva, in primo luogo, che la domanda attorea deve essere qualificata come azione ex artt. 283 comma 1 lett. B) e 287 D.lgs 7.9.2005 n. 209.
Passando al merito della domanda, la vicenda di cui è causa può essere ricostruita nei seguenti termini.
Nel mese di gennaio 2014 (verosimilmente il 19, come si dirà in seguito), il sig. Pt_8
si trovava alla guida dell'autovettura Ford tg. AZ945ZT, priva di copertura
[...]
assicurativa, lungo la Strada Comunale Circonfucense, nel comune di Celano, quando, giunto nei pressi della località denominata “Ripe”, aveva perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e catapultandosi all'interno di un laghetto artificiale, profondo circa
1,5 metri, situato in prossimità del margine destro della carreggiata. Sulla suddetta autovettura, viaggiava, quale terzo trasportato, il sig. che perdeva la vita Persona_2
per annegamento insieme al conducente. I corpi delle vittime, unitamente alla stessa autovettura, erano stati rinvenuti dai Sigg.ri e proprietari del CP_14 CP_15
terreno su cui insisteva il laghetto, i quali, in data 16/03/2014, accortisi della presenza di
4 un cadavere galleggiante, avevano allertato le Forze dell'Ordine che, prontamente intervenute, avevano rinvenuto anche il cadavere di un' altra persona e lo stesso autoveicolo.
Nel corso del giudizio sono state svolte sia la C.T.U. cinematica che quella medico legale.
In particolare, dalla prima è emerso che la causa dello sbandamento va individuata nell'andatura, pari a km 100/h circa, eccedente il limite di velocità dei luoghi, di 50 km/h,
e quello prudenziale di 40 km/h, in considerazione dello stato di tempo e luogo. La visibilità, infatti, era ridotta anche in relazione alla sezione stradale ed allo sviluppo curvilineo.
Sia che non erano legati dalle cinture di sicurezza, Persona_3 Persona_2
in quanto assenti. Pertanto, a seguito della caduta dell'auto nel laghetto, gli stessi avevano perso la vita a causa della temperatura dell'acqua particolarmente rigida, pari a circa 3 gradi.
La C.T.U. medica in atti, redatta dal Prof. , ha confermato che i due occupanti Persona_4 del veicolo erano deceduti “per annegamento dopo che l'autovettura è uscita di strada, spezzando alcuni arbusti e finendo la propria corsia ribaltandosi all'interno del laghetto, ove i due occupanti l'autovettura annegavano con una fenomenologia, dunque, di tipo accidentale.”
E' appena il caso di rilevare che il giudice di merito può legittimamente tenere conto della suddetta C.T.U., sebbene la stessa sia stata espletata nell'ambito di un procedimento penale, anche se celebrato tra altre parti, ma acquisito al processo civile, potendo le parti di quest'ultimo farne oggetto di autonoma valutazione ed eventuale approfondimento che, nel caso in esame, è apparso ultroneo.
Tali conclusioni sono state, altresì, confermate anche dalla C.T.U. del dott. su Persona_5 incarico del dott. nell'ambito della causa n. 30/2015, il quale ha identificato la Per_6
causa della morte di nell'annegamento dello stesso, ritenendo che “la Persona_2
presenza di ipostasi al volto ed in sede toracica, la presenza di materiale liquido e vegetale fino alle ramificazioni bronchiali e la presenza a livello intestinale di liquido annegante anche dopo il , le risultanze degli accertamenti istologici (focali rotture dei setti Per_7
alveolari da iperaeia acuta) non lasciano francamente dubbi circa la causa della morte per
5 annegamento in acqua dolce.” Peraltro, il C.T.U. ha evidenziato anche l'assenza di segni di lesività esterna identificabili sul cadavere, quali elementi indicativi di possibili traumi contusivi. Infatti, “il corpo del de cuius, considerata l'epoca del rinvenimento
(16/03/2014) è stato trovato in fase colliquativa della putrefazione con presenza di ampi tratti di imbibizione epidermica e saponificazione, con evidenziato distacco di lembi epidermici a formare le tipiche vescicole della fase colliquativa della putrefazione. Ciò sta a significare – in accordo con le conclusioni del CTPM- che il corpo è stato in acqua almeno 30 giorni (tenendo altresì conto che si era nella stagione invernale). Tale avanzato stato trasformativo (in cui la putrefazione ha andamento centripeto ovverosia è caratterizzato dalla moltiplicazione e diffusione anche dei germi anaerobi provenienti dall'esterno che si impiantano, prosperano e colliquano la sostanza organica del cadavere dalla superficie verso la profondità) non ha permesso di rilevare alcun segno esterno indicativo di possibili traumi contusivi eventualmente utili ai fini della presente indagine”.
Le consulenze sopra riportate sono da considerare attendibili, in quanto logiche, coerenti ed adeguatamente circostanziate, né sono state sollevate obiezioni in grado di metterne in discussione l'attendibilità.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, si ritiene che l'evento mortale sia riconducibile alla guida distratta di Persona_3
Infatti, escusso dai Carabinieri di Serracapriola in data 26.3.2014, ha Tes_1
riferito di essere stato contattato dallo il quale lo aveva chiamato per Pt_7
comunicargli che si era comprato una macchina nuova, facendogli anche ascoltare la radio che in quel momento era accesa. Tuttavia, all'improvviso la telefonata si era interrotta e lui non era riuscito a richiamarlo. Dalle successive indagini svolte è emerso che tale telefonata era stata effettuata alle ore 13,33 del 19.1.2014, verosimilmente proprio in coincidenza con l'evento letale sopra descritto.
Del pari, cugina , ha riferito, in sede di s.i.t., rese in data Testimone_2 Pt_7
19.3.2014, di avere sentito quest'ultimo, per l'ultima volta, proprio il 19.1.2014, alle ore
11,30. Poco dopo, precisamente verso le 14,00, aveva provato a richiamarlo, tuttavia, senza esito.
6 Peraltro, dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri nell'immediatezza del ritrovamento dei cadaveri, ossia in data 16.3.2014, è emerso che questi era il proprietario dell'autovettura Ford AZ945ZT ed era anche l'unico in possesso della patente di guida
, rinvenuta addosso al cadavere. NumeroD_1
Né può essere sottovalutato il fatto che tali dati sono compatibili anche con la C.T.U. medica del dott. dalla quale, come detto, risulta che l'epoca del decesso deve Per_5
essere fatta risalire a non meno di 30 giorni prima del rinvenimento dei cadaveri, avvenuto il 16.3.2014.
Gli indizi sopra descritti, gravi precisi e concordanti, inducono a ritenere che Persona_3
fosse alla guida della suddetta vettura al momento dell'incidente. Peraltro, si
[...]
ricorda che, secondo autorevole giurisprudenza, “ tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, nel caso in cui sia impossibile identificare chi, tra gli occupanti di un veicolo, ne fosse il conducente (nella specie, ai fini dell'accertamento, in capo all'attore, della legittimazione ad agire ex art. 141 c.ass. quale terzo trasportato), la presenza, a bordo dello stesso, di colui che ne aveva la disponibilità giuridica o a cui il veicolo era stato affidato è circostanza suscettibile di fondare la prova presuntiva, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che tali soggetti si trovassero alla guida del mezzo” ( n. 30723 del 19/10/2022).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, dunque, si ritiene di dover accogliere le domande di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale avanzate dagli odierni attori.
In particolare, risulta provata l'assenza della copertura assicurativa del veicolo a bordo del quale era trasportato essendo stata prodotta in atti la comunicazione Persona_2 della Consap, ove si attesta che, dalle ricerche effettuate, non risulta l'assicurazione del veicolo Ford targato AZ 945 ZT ( Vedasi il documento 5 prodotto nell'ambito della causa
R.G. 30/2015).
In secondo luogo, risulta, altresì, provato il rapporto di coniugio fra e Persona_2
nonché quello di filiazione tra il primo ed i figli e Parte_5 Persona_1 Per_8
Del pari, risulta provato il rapporto di parentela di
[...] Parte_1 [...]
ed fratelli e sorella di (vedasi l'atto di eredità Parte_2 Parte_3 Persona_2
7 prodotto sia in lingua originale che tradotto in italiano). È stato, infine, prodotto in atti il certificato di morte della madre dell' deceduta in data 11.6.2014. Per_2 Pt_4
Non risulta, invece, provata né la convivenza more uxorio di alla Testimone_2 quale la stessa ha fatto riferimento solo in sede di sit, né il rapporto di filiazione naturale di convenuti in riassunzione nella presente causa. Persona_9
Occorre, altresì, sottolineare l'età degli odierni attori all'epoca dell'evento:
- 34 anni la Sig. moglie del de cuius, 44 anni all'epoca dell'evento, la Parte_5
Perso quale ha agito in proprio e quale genitrice esercente la potestà sui loro figli 11 anni e mezzo all'epoca dell'evento, e , 5 anni e mezzo all'epoca dell'evento; Pt_6
- I fratelli e la sorella di 49 anni all'epoca dell'evento, Persona_2 Parte_1
54 anni, ed 46 anni all'epoca dell'evento, Parte_2 Parte_3 rispettivamente, sorella e fratelli della vittima che hanno agito in proprio ed in qualità di eredi della loro madre deceduta all'età di 80 anni. In particolare, a questi Parte_4
ultimi è dovuto, pro quota paritaria di un terzo ciascuno, il risarcimento già spettante alla madre del de cuius.
Tanto premesso, si deve, a questo punto, procedere alla liquidazione del danno, tenendo conto del rapporto di parentela, dell' età della vittima, della mancanza di convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza rilevante, dovendosi presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del famigliare superstite.
Quanto al quantum, la più recente giurisprudenza ha chiarito che, al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e l'uniformità di giudizio a casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti “che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 novembre 2021, n. 33005).
8 Alla liquidazione del danno deve, quindi, procedersi in via equitativa facendo riferimento alle Tabelle di Roma pubblicate nel 2023, che, in quanto adottano un sistema a punti, costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema a punti
Tanto premesso, vanno assegnate ai familiari di le seguenti somme, tenuto Persona_2
conto del rapporto di parentela, dell' età della vittima e di quello dei congiunti del defunto.
Per quanto riguarda la moglie, € 335.006,43; tale importo può essere ridotto Parte_5
sino alla metà in considerazione della mancata convivenza: euro 180.00,00. Perso Quanto alla figlia euro 323.650,28; tale importo può essere ridotto sino alla metà in considerazione della mancata convivenza: euro 200.000.
Quanto al figlio la somma di € 329.328,35; tale importo può essere ridotto Parte_6 della metà in considerazione della mancata convivenza: euro 200.000.
Quanto alla sorella va riconosciuta la somma di euro 181.698,40; tale Parte_1
importo può essere ridotto sino alla metà in considerazione della mancata convivenza: euro
100.000.
Quanto al fratello va riconosciuta la somma di euro 176.020,33; tale Parte_2 importo può essere ridotto della metà in considerazione della mancata convivenza: euro
100.000.
Quanto al fratello va euro riconosciuta la somma di 181.698,40; tale Parte_3 importo può essere ridotto della metà in considerazione della mancata convivenza: euro
100.000.
Infine, ai fratelli ed alla sorella de de cuius è dovuto, pro quota paritaria di 1/3 ciascuno, il risarcimento già spettante alla madre deceduta per la somma complessiva di Parte_4
€ 312.294,13, ridotta della metà in considerazione della mancata convivenza: euro
156.147,06.
Sulle suddette somme vanno calcolati anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore di in Parte_5
proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà su ed , Persona_1 Parte_6
, ed nella misura di € 5.077,00, Parte_2 Parte_3 Parte_1
9 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, a carico di Controparte_1
, a carico della quale vengono anche poste le spese relative alla C.T.U.
[...]
Infine, si condannano i convenuti in riassunzione alla refusione delle spese di lite sostenute da , nella misura di € € 5.077,00, oltre IVA, CPA e spese Controparte_1
generali, come per legge.
Il Tribunale di Avezzano,
P.Q.M.
accoglie le domande proposte da in proprio ed in qualità di genitore Parte_5
esercente la potestà su ed , , Persona_1 Parte_6 Parte_2 Parte_3
ed e, per l'effetto, condanna
[...] Parte_1 Controparte_1
a pagare in favore di la somma di 580.000 ed in favore di
[...] Parte_5 Parte_2
ed la somma di € 152.049,02, ciascuno oltre
[...] Parte_3 Parte_1
interessi e rivalutazione, come in parte motiva;
liquida le spese di lite e di CTU come in parte motiva.
Avezzano, 18.9.2024
Il giudice Dott.ssa M. Proia
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