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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/07/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1117 R.G dell'anno 2025, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso- Cessazione degli effetti civili del matrimonio”. TRA difeso e rappresentato dall'avv. Lucia Maria Teresa CASSANO Parte_1
- ricorrente-
E
-resistente contumace- CP
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO- All'udienza dell'08.07.2025 il ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2025 il sig. conveniva in giudizio la sig.ra Parte_2
con cui aveva contratto matrimonio civile in data 19.08.2003, in Palagiano (Ta), CP deducendo quanto segue:
-che dall'unione erano nati 3 figli: , e , tutti maggiorenni Per_1 Persona_2 Persona_3 ed economicamente indipendenti;
- che con Sentenza del Tribunale di Taranto n. 2158/2024 – pubblicata in data 01.08.2024 – era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi che aveva così statuito: “…disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e , in conformità a quelle da CP Parte_2 costoro indicate congiuntamente nel verbale di accordo dell'istanza congiunta del 05.07.2024 e successive note difensive ed integrazioni del 12, 15 e 17 .07.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”;
-che egli ricorrente era attualmente disoccupato;
- che egli ricorrente conviveva con la sig.ra presso la residenza di quest'ultima; Persona_4 Alla luce di tali considerazioni il ricorrente instava affinché questo Tribunale, pronunciasse lo scioglimento del matrimonio, confermasse l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP con pagamento del canone all'Arca Ionica a suo esclusivo carico e che nulla venisse disposto a titolo di assegno per la sig.ra . CP
Ritualmente notificato il summenzionato ricorso la resistente rimaneva contumace.
All'udienza dell'08.07.2025 il ricorrente si riportava al ricorso, rinunciando ai termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche ed il Giudice relatore delegato, emessi i provvedimenti provvisori, su istanza del ricorrente, lo invitava a precisare le conclusioni riservandosi di riferire al collegio per la decisione senza i termini per il deposito di comparse conclusioni e repliche su rinuncia della parte comparsa.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza di separazione 2158/2024 pubblicata in data 01.08.2024, passata in cosa giudicata.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 l.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne le eventuali questioni accessorie parte ricorrente ha precisato che la sig. CP svolge un'autonoma attività lavorativa, che i tre figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti ed ha chiesto nelle sue conclusioni che nulla sia disposto a titolo di assegno per la sig.ra . CP
Dette deduzioni e conclusioni non risultano contrastate da alcuna deduzione o dato istruttorio di segno contrario dalla resistente contumace né tantomeno è emerso o è stato documentato nel corso del giudizio alcuna modificazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi o della prole dalla data della separazione.
Sicche', l'assetto economico già adottato in sede di separazione in cui nulla era stato disposto a titolo di mantenimento per la sig. e per la prole appare rispecchiare la situazione personale CP delle parti ed appare in buona parte idonea a realizzare un assetto capace di garantire l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze e di operare la misurata distribuzione delle conseguenze economiche del divorzio.
In ragione della natura della causa e della mancata opposizione alla domanda avanzata dal ricorrente, stante la contumacia della resistente, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 11.03.2025 da nei confronti di così provvede: Parte_2 CP
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 19.08.2003 in Palagiano (Ta) da nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Parte_2 CP trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palagiano (Ta) dell'anno 2003 al n.6 parte I;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Palagiano – proprietà Arca Ionica – alla sig.ra ; CP
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palagiano (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
COMPENSA fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 11.07.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi