Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/05/2025, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1713 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 26 maggio 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3 [...]
Parte_4
(C.F. ), C.F._4 Parte_5
(C.F. ) (C.F. C.F._5 Parte_6
), (C.F. C.F._6 Parte_7
), (C.F. C.F._7 Parte_8
), C.F._8 Parte_9
( )
[...] CodiceFiscale_9 Pt_10
( ),
[...] CodiceFiscale_10 Pt_11
( )
[...] CodiceFiscale_11 Parte_12
( )
[...] CodiceFiscale_12 Pt_13
( ),
[...] CodiceFiscale_13 Pt_14
( ),
[...] CodiceFiscale_14 Parte_15
( ), CodiceFiscale_15 Pt_16
( ), CodiceFiscale_16 Parte_17
( ), CodiceFiscale_17 Parte_18
( ), CodiceFiscale_18 Parte_19
( ), CodiceFiscale_19 Parte_20
( ), CodiceFiscale_20 Parte_21
( ), CodiceFiscale_21 Parte_22
[...]
( ), CodiceFiscale_23 [...]
( ). Parte_24 CodiceFiscale_24
(C.F. ), con Parte_25 C.F._25
l'avvocato Marco Tortorella
PARTI ATTRICI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del P.IVA_1 Controparte_2 pro-tempore,
[...]
(C.F. ON
), in persona del Ministro pro-tempore, P.IVA_2
Controparte_4
(C.F. ), in persona del Ministro
[...] P.IVA_3 pro-tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,
PARTI RESISTENTI
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_4 persona del pro-tempore, CP_6
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c. a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 37756/2022.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con sentenza n.168 resa in data 13/01/2020 nel giudizio tra ed altri medici
contro
Repubblica Parte_1 italiana ed altre amministrazioni, la Corte d'Appello di Roma, confermando la sentenza n.1549/2015 del Tribunale di Roma, ha rigettato l'appello proposto – tra gli altri – dai medici in riassunzione di cui all'intestazione della presente sentenza, volto ad ottenere la condanna al risarcimento del danno da tardiva trasposizione di direttiva comunitaria, in relazione alla mancata
2 remunerazione dei ricorrenti, in ragione dell'avvenuta frequentazione di corsi di specializzazione universitaria nel periodo compreso tra il 1983 ed il 1994, essendosi iscritti tra gli anni 1982 e 1991. In particolare, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda proposta dagli attori perché prescritta, ritenendo che l'atto introduttivo del giudizio iscritto in precedenza dagli stessi al n. 6762/2009 del Tribunale di Roma, definito con sentenza n.16604/2021 dell'8/8/2011, non costituisse un valido atto interruttivo della prescrizione perché in tale giudizio era stata accertata la nullità della citazione per vizi relativi all'editio actionis (mancata indicazione dei corsi di laurea e di specializzazione nonché della loro durata).
A seguito di ricorso proposto da e dagli Parte_1 altri medici indicati in epigrafe, con sentenza n.37756/2022 , la Corte di Cassazione ha ritenuto che: “Contrariamente a quanto argomentato dai giudici di merito, l'omessa indicazione dei corsi di laurea e di quelli di specializzazione frequentati dai me-dici attori non possa escludere che l'atto di citazione, sebbene dichiarato nullo, sia idoneo ad interrompere il termine di prescrizione, contenendo esso il contenuto tipico della costituzione in mora, ossia l'espressione della volontà di chiedere l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria e l'indicazione dei soggetti tenuti al pagamento, in conformità del richiamato consolidato orientamento di questa Corte. In particolare, il fatto che la citazione non indicasse i corsi di laurea e quelli di specializzazione dei medici attori non esclude che l'atto possegga il contenuto sufficiente della costituzione in mora. Al riguardo, è stato altresì affermato che per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa ri- chiesta di adempimento al debitore (Cass. n. 15714/18; n. 15140/21). Nella fattispecie, la richiesta di pagamento del compenso da parte dei medici, in relazione ai corsi di specializzazione, in attuazione delle direttive comunitarie, è
3 sufficientemente chiara al fine di interrompere la prescrizione, sebbene la richiesta stessa non indichi nel dettaglio i particolari del credito indicato”.
§ 2. — Queste le conclusioni degli odierni appellanti in riassunzione:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata: in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C-371/97): a) accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere un'adeguata rimunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma di Euro 11.103,82, per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
b) accertare e dichiarare che gli odierni attori vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le parti convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. sempre oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi legali. In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno di durata del corso di specializzazione svolto, in applicazione dell'art. 11 della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, e, per lo effetto, condannare i convenuti al pagamento della suddetta somma o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
In via alternativa, condannare parti convenute al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio,
4 oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c.. Il tutto, oltre rivalutazione, il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi di legge. In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno di durata del corso di specializzazione svolto, in applicazione dell'art. 11 della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, e, per lo effetto, condannare i convenuti al pagamento della suddetta somma o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
In via degradata, liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa, in relazione al risparmio di spesa conseguito dall'Amministrazione per l'utilizzo delle prestazioni professionali, allora rese dagli odierni attori;
indennizzo diretto ad integrare una diminuzione patrimoniale avutasi in capo agli odierni attori per avere essi prestato, senza corrispettivo, la loro attività presso le strutture ospedaliere durante il corso di specializzazione. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, del doppio grado di giudizio, in favore del legale antistatario. In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore del legale antistatario.”.
La il Controparte_1 [...]
e il Controparte_7 ON
, tutti rappresentati e difesi con il patrocinio ex lege
[...] dell'Avvocatura Generale dello Stato, si sono costituiti nel presente giudizio di riassunzione e hanno così concluso: “a) previa riunione del presente giudizio ad altro RGN. 1547/23 – Cons. Rel: Dott. Montanaro - Udienza: 11.9.23, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti con ogni Pt_26 conseguenza di legge;
b) rigettare le domande avverse, in quanto inammissibili ed, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto e non provate;
5 c) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre CP_ accessori. .
Il non si è costituito nonostante la Controparte_5 regolare citazione e va dichiarato contumace. La causa è stata posta in decisione all'udienza del 26 maggio 2025, previa concessione dei termini anticipati al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, come da decreto di questa Corte pubblicato il 20.03.2025.
§ 3. — Ai sensi dell'art. 384 secondo comma c.p.c., in caso di cassazione con rinvio, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte. Orbene, risulta che con atto di citazione ritualmente notificato, e gli altri medici indicati in Parte_1 epigrafe, hanno convenuto in giudizio la Repubblica Italiana ed altri per vedere accolte le seguenti conclusioni: Pt_26
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico, contrariis reiectis, in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C-371/97): a) accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere un'adeguata rimunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma di Euro 11.103,82, per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
b) accertare e dichiarare che gli odierni attori vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare le parti convenute al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. sempre oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi legali. In via alternativa, condannare parti convenute al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata
6 corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c.. Il tutto, oltre rivalutazione, il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi di legge. In via subordinata, liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa, in relazione al risparmio di spese conseguito dall'Amministrazione per l'utilizzo delle prestazioni professionali, allora rese dagli odierni attori;
indennizzo diretto ad integrare una diminuzione patrimoniale avutasi in capo agli odierni attori per avere essi prestato, senza corrispettivo, la loro attività presso le strutture ospedaliere durante il corso di specializzazione.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Costituitesi in giudizio, le amministrazioni convenute hanno richiesto il rigetto delle domande attore.
Con sentenza del 23/01/2015, il Tribunale di Roma
“definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: rigetta la domanda proposta dagli attori, perché prescritta, nei confronti della , Controparte_9 [...]
, , in persona CP_5 Controparte_10 dei rispettivi Ministri in carica;
condanna gli attori in solido a rifondare alle Amministrazioni convenute le spese di lite che liquida, d'ufficio, € 21.387,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.”.
Con atto di citazione in appello notificato il 22/07/2015, i medici indicati in epigrafe hanno proposto appello dinanzi alla Corte d'appello di Roma, lamentando innanzitutto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n.r.g. 6762/2008 del Tribunale di Roma, definito con sentenza n. 16604/2011 dell'8.8.2011, non costituisse un valido atto interruttivo della prescrizione perché in tale giudizio
7 era stata accertata la nullità della citazione per mancata indicazione della “causa petendi”; e richiedendo l'accoglimento delle domande già proposte nel primo grado di giudizio. La e le altre parti Controparte_1 appellate hanno richiesto il rigetto dell'appello.
Con sentenza n.168/2020, la Corte d'Appello di Roma, per quanto interessa il presente giudizio di riassunzione, ha rigettato la domanda proposta dai medici indicati in epigrafe, ritenendo che l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n.r.g. 6762/2008 del Tribunale di Roma, dichiarato nullo, non fosse idoneo ad interrompere la prescrizione, come peraltro argomentato dal Tribunale, che aveva accertato il vizio che escludeva ogni valenza dell'atto quale costituzione in mora.
congiuntamente agli altri appellanti in Parte_1 riassunzione di cui all'intestazione della presente sentenza hanno quindi proposto ricorso in Cassazione, definito con la sentenza n.
37756/2022 sopra riportata. Ne consegue che il presente giudizio è da qualificarsi quale rinvio prosecutorio.
§ 4. — La Difesa erariale eccepisce, nel costituirsi, il difetto di legittimazione passiva dei convenuti. Pt_26
L'eccezione è fondata, ma in ogni caso è priva di rilevanza nel presente giudizio, dove è stata espressamente convenuta anche la Controparte_1
Tenuta alla trasposizione delle direttive comunitarie (nella specie, delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE in materia di retribuzione della forma-zione dei medici specializzandi), infatti, è la sola Presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi, come tale, è legittimata passiva nell'azione risarcitoria per inadempimento di tale obbligo. Come hanno avuto modo di osservare le Sezioni Unite della Suprema Corte, “costituisce principio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità (superate alcune prece-denti incertezze), in coerenza con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, quello secondo cui la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi della azione giudiziale, nella specie instaurata, diretta a far valere (alla stregua dell'orientamento espresso da Cass. S.U.n.9147/09) l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo ex lege di trasposizione legislativa, nel termine prescritto, di direttive comunitarie (nella specie nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE) non
8 autoesecutive, compete per l'appunto esclusivamente allo Stato italiano, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale articolazione dell'apparato statuale che è legittimata a rapper- sentare lo Stato nella sua unitarietà (cfr. fra molte: Cass. n. 8292/15; n.10613/15; n. 16104/13)” (cfr. Cass. civ., SS.UU., 27.11.2018, n. 30649). Ciò ritenuto, si deve anche considerare, però, l'evocazione in giudizio – oltre che della Controparte_1 legittimata a stare in giudizio (come si è detto) – anche di singoli non comporta alcuna conseguenza in termini di Pt_26 legittimazione sostanziale, trattandosi di articolazioni del governo della repubblica (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, 25.3.2015, n. 6029; Cass. civ., Sez. III, 19.1.2016, n. 765).
§ 5. — Innanzitutto, quanto alla questione dedotta da parti appellate e relativa alle specializzazioni non rientranti tra quelle indicate nelle direttive comunitarie si osserva quanto segue. La Corte di Cassazione ha avuto in più occasioni modo di precisare che non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria” (v. Cass. n. 20303/2019, n. 25321/2023). Ad ogni modo, in ipotesi di non coincidenza nominale di corsi, è onere di chi domandi il risarcimento allegare e provare l'esistenza di una coincidenza sostanziale - che presuppone identità di insegnamenti e di durata - tra la specializzazione conseguita e quella prevista dalle suddette direttive comunitarie (Cass. n. 2532/2023). Dall'esame del testo della direttiva n. 75/362/CEE nonché della direttiva riassuntiva delle precedenti n. 93/16/CEE, con i relativi allegati e le tabelle di corrispondenza dei nomi dei corsi, emerge che, tra le specializzazioni, non possono considerarsi inclusi i corsi frequentati da: Parte_4
(Oncologia), (Patologia ), Parte_5 CP_11 Parte_7
(medicina legale e delle assicurazioni),
[...] Pt_10
9 (medicina legale assicurazioni), Pt_10 CP_3 Parte_12
(chirurgia d'urgenza), (Foniatria),
[...] Parte_14 [...]
(Patologia della riproduzione umana), Parte_22 Parte_23
(chirurgia d'urgenza); i quali peraltro non hanno fornito
[...] prova concreta di equipollenza (per esami e qualificazione perseguita) tra la suddetta specializzazione ed una specializzazione menzionata nelle Direttive europee. Né può attribuirsi rilievo, in funzione del giudizio di equipollenza, alla normativa interna di rango regolamentare invocata. A prescindere da ogni valutazione di merito circa la rilevanza dei decreti menzionati, infatti, tale normativa è sopravvenuta allo svolgimento del corso di specializzazione da parte degli appellanti incidentali e non può sostenersi che l'equipollenza sussista in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui il corso è stato frequentato (v. Cass. n. 25414/2022; n. 20303/2019). Il principio è stato recentemente confermato dalle le Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “Non possono pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive integrazioni, coloro i quali abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle suddette Direttive e di cui non sia dimostrata l'equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, incluso tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal d.m. 31 ottobre 1991” (SS. UU. Cass. sent. n.
26603/2024).
Quanto alla questione relativa all'applicabilità dell'obbligo di adeguata remunerazione riguardo agli iscritti ai corsi di specializzazione medica prima dell'a.a. 1983/84, la Suprema Corte aveva inizialmente affermato, in via restrittiva, l'insussistenza di un diritto a conseguire l'indennizzo per i medici che avessero frequentato i corsi di specializzazione antecedentemente al 1°.1.1983, e ciò in considerazione del carattere unitario e non frazionabile del periodo di formazione specialistica (cfr., tra molte, Cass. civ., Sez. VI-3, 20.7.2015, n. 15198; Cass. civ., Sez. VI-3, 10.7.2013, n. 17067). Tale orientamento della giurisprudenza di legittimità è stato, però, di recente oggetto di un revirement giurisprudenziale, consolidatosi nelle pronunce più recenti Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 26.2.2019, n. 5509; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 1°.7.2020, n. 13283). In particolare, per quanto attiene specificamente ai medici
10 iscritti a scuole di specializzazione in epoca anteriore all'a.a. 1983/84, la sentenza n. 20348 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in data 31.7.2018, in conformità a quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza 24.1.2018, ha statuito che il risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26.1.1982, n. 82/76/CEE - riassuntiva delle direttive 16.6.1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE - spetti anche a coloro che abbiano seguito, a tempo pieno o ridotto, i corsi di specializzazione “a cavallo” del 31.12.1982, in quanto il definitivo inadempimento statuale all'obbligo di adeguamento della normativa interna dei corsi di specializzazione medica alle direttive comunitarie è maturato il 31.12.1982, termine entro cui la direttiva n. 82/76/CEE aveva previsto che gli Stati membri dovevano conformarvisi. È stato così superato il precedente orientamento contrario della giurisprudenza di legittimità, che – come si è detto sopra – aveva negato qualsivoglia indennizzabilità ai medici fruitori dei corsi di specializzazione antecedente-mente al 1°.1.1983.
Con ordinanza interlocutoria n. 23901 del 22.9.2020 la Suprema Corte di Cassazione ha nuovamente rimesso alla Corte di Giustizia europea la questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E. relativa all'obbligo di remunerazione, previsto dalla direttiva n. 82/76/CEE, con riguardo alle formazioni specialistiche iniziate prima dell'entrata in vigore, il 29.1.1982, della citata direttiva e proseguite dopo la scadenza, il 1°.1.1983, del termine di trasposizione negli ordinamenti statali di tale direttiva. Rispetto alla questione già esaminata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 24.1.2018, alcuni dei medici specialisti in causa avevano iniziato la frequentazione del corso di specializzazione anteriormente al 1982, e dunque prima dell'entrata in vigore della direttiva n. 82/76/CEE. In particolare, le questioni sottoposte a rinvio pregiudiziale hanno riguardato, da un lato, se la normativa europea dovesse essere interpretata in maniera tale da ricomprendere qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore della direttiva del 1982 e proseguita dopo la scadenza del termine per il suo recepimento;
e, dall'altro, se una tale remunerazione adeguata debba, in questo caso, essere pagata per tutto il periodo di formazione oppure unicamente a partire dalla suddetta scadenza. Con sentenza del 3.3.2022 la Corte di Giustizia, nella causa C-590/20, richiamando quanto affermato nella precedente sentenza del 2018, ha ribadito che le formazioni dei medici
11 specializzandi devono essere oggetto di remunerazione adeguata, alle condizioni previste dal diritto europeo, spettando al giudice interno verificarne la loro sussistenza. Per quanto attiene ai periodi di formazione iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva, e proseguiti dopo la scadenza del termine di trasposizione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che anche questi rientrino nell'ambito di applicazione ratione temporis della direttiva stessa. Secondo la Corte, in base al suo costante orientamento giurisprudenziale, una norma giuridica nuova si applica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la introduce, e pur non applicandosi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della normativa precedente essa disciplina gli effetti futuri di queste situazioni, nonché le situazioni giuridiche nuove, salvo i casi particolari in cui disposi-zioni specifiche ne determinino speciali condizioni di applicazione nel tempo, attribuendole un effetto retroattivo. Conseguentemente, la Corte di Giustizia ha sancito che per le iscrizioni in una scuola di specializzazione prima dell'entrata in vigore, il 29.1.1982, della direttiva n. 82/76/CEE, la formazione si è svolta in conformità delle condizioni a quel tempo applicabili. In tale senso, l'iscrizione in un momento antecedente ha fatto sorgere una situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente all'entrata in vigore di detta direttiva. In linea con quanto affermato già nel 2018, la Corte di Giustizia ha riaffermato che soltanto alla scadenza del termine di trasposizione, ossia a partire dal 1°.1.1983, la direttiva n. 82/76/CE ha fatto entrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione gli effetti di un'iscrizione effettuata prima dell'entrata in vigore della direttiva in parola. A tale nuovo orientamento giurisprudenziale questa Corte ritiene di doversi adeguare, con la conseguenza che deve essere riconosciuto il diritto degli attori in riassunzione a conseguire il risarcimento del danno per tardivo adeguamento del nostro ordinamento statale a quello unionale. Per giurisprudenza consolidata, ai fini della liquidazione viene utilizzando il parametro di cui all'art. 11 della L. 19 ottobre 1999 n. 370, ossia per ogni anno di specializzazione euro 6.713,94 (somma equivalente all'importo in Lire 13.000), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. La Corte specifica che, dovendo il calcolo partire dal 1.1.1983, la somma dovuta ad ogni medico per l'A.A. 1982-1983 viene decurtata di un quarto in considerazione del trimestre per cui non può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno;
la somma per l'A.A. 1982-1983 viene dunque quantificata in euro 5.035,45.
12 Segnatamente, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per il ritardato adempimento alla Direttiva 82/76/CEE, con riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore di:
in relazione alla frequentazione del corso in Parte_3
“Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva” della durata legale di 5 anni dall'a.a. 1982/1983 all'a.a. 1986/1987: euro 5.035,45 per l'a.a. 1982-1983, euro 6.713,94 per l'a.a. 1983-
1984, euro 6.713,94 per l'a.a. 1984-1985, euro 6.713,94 per l'a.a.
1985/1986, euro 6.713,94 per l'a.a. 1986/1987 per un totale complessivo di euro 31.891,21 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
-Chiurazzi in relazione alla frequentazione del corso Pt_19 in “Chirurgia vascolare” della durata legale di 5 anni dall'a.a. 1982/1983 all'a.a. 1986/1987: euro 5.035,45 per l'a.a. 1982-1983, euro 6.713,94 per l'a.a. 1983-1984, euro 6.713,94 per l'a.a. 1984-
1985, euro 6.713,94 per l'a.a. 1985/1986, euro 6.713,94 per l'a.a.
1986/1987 per un totale complessivo di euro 31.891,21 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto, poi, all'obbligo di adeguata remunerazione riguardo agli iscritti ai corsi di specializzazione medica successivamente all'a.a. 1983/84, e conclusi antecedentemente agli anni 1990-1991, atteso che l'inadempimento dello Stato italiano è cessato nel momento in cui, con la L. 29 dicembre 1990 n. 428 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992), ha recepito le direttive comunitarie che hanno previsto un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato), deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per il ritardato adempimento alla Direttiva 82/76/CEE, in favore di:
-Bellandi in relazione alla frequentazione del corso Pt_8 in “Chirurgia generale” della durata legale di 5 anni dall'a.a. 1983/1984 all'a.a. 1987/1988: euro 6.713,94 per l'a.a. 1983-1984, euro 6.713,94 per l'a.a. 1984-1985, euro 6.713,94 per l'a.a. 1985/1986, euro 6.713,94 per l'a.a. 1986/1987, euro 6.713,94 per l'a.a. 1987/1988, per un totale complessivo di euro 33.569,7 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
13 -Biancofiore in relazione alla Parte_9 frequentazione del corso in “Anestesiologia e rianimazione” della durata legale di 3 anni dall'a.a. 1984/1985 all'a.a. 1987/1988 non tenendo conto dell'anno c.d. “fuori corso” o ripentente, e quindi dell'a.a. 1987/1988: euro 6.713,94 per l'a.a. 1984-1985, euro 6.713,94 per l'a.a. 1985-1986, euro 6.713,94 per l'a.a. 1986/1987, per un totale complessivo di euro 20.141,82 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
in relazione alla frequentazione del corso Parte_6 in “Ortopedia e traumatologia” della durata legale di 5 anni dall'a.a. 1986/1987 all'a.a. 1990/1991: euro 6.713,94 per l'a.a. 1986-1987, euro 6.713,94 per l'a.a. 1987-1988, euro 6.713,94 per l'a.a. 1988/1989, euro 6.713,94 per l'a.a. 1989/1990, euro 6.713,94 per l'a.a. 1990/1991, per un totale complessivo di euro 33.569,7 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
in relazione alla frequentazione del corso Parte_15 in “Urologia” della durata legale di 5 anni dall'a.a. 1985/1986 all'a.a. 1991/1992, ma non tenendo conto degli anni c.d. “fuori corso” o ripententi, e quindi dell'a.a. 1990/1991 e dell'a.a. 1991/1992: euro 6.713,94 per l'a.a. 1985-1986, euro 6.713,94 per l'a.a. 1986-1987, euro 6.713,94 per l'a.a. 1987/1988, euro 6.713,94 per l'a.a. 1988/1989, euro 6.713,94 per l'a.a. 1989/1990, per un totale complessivo di euro 33.569,7 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
in relazione alla frequentazione del Parte_17 corso in “Igiene e medicina preventiva” della durata legale di 4 anni dall'a.a. 1984/1985 all'a.a. 1987/1988: euro 6.713,94 per l'a.a. 1984-1985, euro 6.713,94 per l'a.a. 1985-1986, euro 6.713,94 per l'a.a. 1986/1987, euro 6.713,94 per l'a.a. 1987/1988 per un totale complessivo di euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
in relazione alla frequentazione del corso Parte_18 in “Anestesia e rianimazione” della durata legale di 3 anni dall'a.a. 1986/1987 all'a.a. 1988/1989: euro 6.713,94 per l'a.a. 1986-1987, euro 6.713,94 per l'a.a. 1987-1988, euro 6.713,94 per l'a.a. 1988- 1989, per un totale complessivo di euro 20.141,82 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
-Cialente in relazione alla frequentazione del Pt_20 corso in “Medicina del lavoro” della durata legale di 4 anni dall'a.a. 1983/1984 all'a.a. 1986/1987: euro 6.713,94 per l'a.a. 1983-1984, euro 6.713,94 per l'a.a. 1984-1985, euro 6.713,94 per l'a.a. 1985-1986, euro 6.713,94 per l'a.a. 1986-1987 per un totale
14 complessivo di euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- in relazione alla Parte_24 frequentazione del corso in “Radiodiagnostica” della durata legale di 4 anni dall'a.a. 1987/1988 all'a.a. 1990/1991: euro 6.713,94 per l'a.a. 1987-1988, euro 6.713,94 per l'a.a. 1988-1989, euro 6.713,94 per l'a.a. 1989-1990, euro 6.713,94 per l'a.a. 1990-1991 per un totale complessivo di euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
-Di in relazione alla frequentazione del Parte_25 corso in “Medicina del Lavoro” della durata legale di 4 anni dall'a.a. 1986/1987 all'a.a. 1988/1989: euro 6.713,94 per l'a.a. 1986-1987, euro 6.713,94 per l'a.a. 1987-1988, euro 6.713,94 per l'a.a. 1988/1989, euro 6.713,94 per l'a.a. 1989-1990 per un totale complessivo di euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
Quanto, invece, ai corsi di specializzazione conclusi successivamente all' a.a. 1991/1992, si osserva che deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per il ritardato adempimento alla Direttiva 82/76/CEE, solo per gli anni antecedenti all'a.a. 1991/1992, tenuto conto che a tal momento è cessato l'inadempimento . CP_12
La Suprema Corte (v. Cass. nn. 10813, 10814, 17350, 17682 dell'anno 2011, n. 16104/13) ha evidenziato che il D. Lgs. n. 257/91 ha recepito la direttiva n. 82/76/CE limitatamente ai corsi di specializzazione iniziati nell'anno accademico 1991/92, rimanendo inalterata quindi l'inadempienza dello Stato italiano con riferimento a quei soggetti che avevano maturato i necessari requisiti per usufruire dei benefici comunitari a partire dal 1.1.1983 fino al termine dell'anno accademico 1990/1991. Con la legge n. 370/99, entrata in vigore in data 27.10.1999, è stato riconosciuto il diritto alle borse di studio solamente in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, così escludendo implicitamente ma necessariamente tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione che non erano però state parti nel processo innanzi al TAR. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto ingiustificata la disparità di trattamento operata dalla predetta norma rispetto ai principi dettati dalla direttiva 82/76 e comunque self executing la disposizione di quest'ultima relativa al diritto di una equa remunerazione durante la frequenza del corso di specializzazione. Non ha invece ritenuto applicabile retroattivamente il D. Lgs. n.
15 257/91, che ha regolato in maniera innovativa e più vincolante le modalità di frequentazione dei corsi oggetto di remunerazione, al fine di non avvantaggiare indebitamente chi aveva già intrapreso la specializzazione. Pertanto, è stata ritenuta legittima la disapplicazione della limitazione soggettiva della norma poiché contraria ai principi espressi dalla direttiva comunitaria. Ne consegue, che deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per il ritardato adempimento alla Direttiva
82/76/CEE, e solo per gli anni di specializzazione antecedenti all'a.a. 1991/1992, in favore di:
-Abbiati in relazione alla frequentazione del Parte_1 corso in “Pediatria” della durata legale di 4 anni dall'a.a.
1990/1991 all'a.a. 1993/1994: euro 6.713,94 per il solo a.a. 1990-
1991, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
in relazione alla frequentazione del Parte_27 corso in “Ortopedia e traumatologia” della durata legale di 5 anni dall'a.a. 1987/1988 all'a.a. 1991/1992: euro 6.713,94 per l'a.a. 1987-1988, euro 6.713,94 per l'a.a. 1988-1989, euro 6.713,94 per l'a.a. 1989/1990, euro 6.713,94 per l'a.a. 1990-1991, per un totale complessivo di euro 26.855,76 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- in relazione alla frequentazione del Parte_11 corso in “Psichiatria” della durata legale di 4 anni dall'a.a. 1988/1989 all'a.a. 1991/1992: euro 6.713,94 per l'a.a. 1988-1989, euro 6.713,94 per l'a.a. 1989-1990, euro 6.713,94 per l'a.a. 1990- 1991, per un totale complessivo di euro 20.141,82 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
in relazione alla frequentazione del Parte_13 corso in “Medicina del lavoro” della durata legale di 4 anni dall'a.a. 1990/1991 all'a.a. 1994/1995: euro 6.713,94 per il solo a.a. 1990-1991, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
in relazione alla frequentazione del corso in Parte_16
“Ortopedia e traumatologia” della durata legale di 5 anni dall'a.a.
1990/1991 all'a.a. 1994/1995: euro 6.713,94 per il solo a.a. 1990-
1991, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- in relazione alla frequentazione del Parte_21 corso in “Cardiologia” della durata legale di 4 anni dall'a.a.
1989/1990 all'a.a. 1992/1993: euro 6.713,94 per il solo a.a. 1989-
1990, euro 6.713,94 per il solo a.a. 1990-1991, per un totale complessivo di euro 13.427,88 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
16 La determinazione in misura fissa dell'indennizzo riconosciuto comporta la necessità di considerare l'obbligazione risarcitoria un'obbligazione di valuta (v. Cass. n. 1917/2012). L'importo liquidato non può quindi essere soggetto a rivalutazione, ma ai sensi dell'art. 1219 c.c. sono dovuti gli interessi legali dal giorno della notificazione dell'atto di citazione al saldo.
Inoltre, si osserva che quanto alla doglianza fondata sul carattere non adeguato della remunerazione accordata ai medici odierni appellanti, va rilevato che la direttiva n. 93/16/CEE, come del resto anche quelle precedenti, non ha fissato dei criteri certi di determinazione della remunerazione da considerarsi adeguata. Lo scopo della direttiva n. 75/363 e dei successivi interventi comunitari è stato indubbiamente quello di introdurre in ambito comunitario disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di medico, prevedendo, altresì, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli. Per quanto attiene, in particolare, all'attività di specializzazione, è da evidenziare che la richiamata normativa – al fine di porre tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della Comunità – ha introdotto disposizioni di coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista, fissando alcuni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata. Anche la successiva direttiva 93/16/CEE, pur avendo ribadito che per l'attività di formazione deve essere corrisposta un'adeguata remunerazione, nulla ha imposto agli Stati membri con specifico riferimento alla necessità di garantire agli specializzandi: 1) la stipula, all'atto dell'iscrizione, di un contratto annuale di formazione rinnovabile di anno in anno per l'intera durata del corso;
2) un trattamento economico di miglior favore rispetto alla remunerazione prevista dal D. Lgs n. 257/91; 3) i versamenti contributivi;
4) la copertura assicurativa;
5) un incremento annuale della borsa di studio, nella misura del tasso programmato di inflazione, o un adeguamento periodico della stessa. Né a tal fine rileva il fatto che il D. Lgs. n. 368/1999 abbia introdotto una tale disciplina. Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore
17 nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria. Tali principi sono stati affermati in maniera costante a partire dal 2018 dalla giurisprudenza di legittimità che ha precisato che “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;
tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica. (Cass. n. n. 4449/2018, Rv. 647457
– 02; e in analoghi termini Cass. n. 6355/2018, n. 13445/2018, n. 14168/2019). La natura ormai consolidata di tale orientamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea e priva dei necessari presupposti la proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 300, L. n. 266/2005, in relazione all'art. 3 Cost..
§ 6. — Le spese di lite, comprese quelle del giudizio di Cassazione, vanno compensate, in considerazione del fatto che le più recenti pronunce giurisprudenziali, dirimenti ai fini della decisione, sono intervenute successivamente all'instaurazione del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione proposto dai medici indicati in epigrafe nei confronti della del Controparte_1 [...]
, del Controparte_13 Controparte_5
e del , ogni altra
[...] ON conclusione disattesa, così provvede:
18 1. – accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento in Controparte_1 favore di:
di euro 6.713,94, oltre interessi Parte_1 legali dalla data della domanda giudiziale;
di euro 26.855,76, oltre interessi Parte_2 legali dalla data della domanda giudiziale;
di euro 31.891,21, oltre interessi legali Parte_3 dalla data della domanda giudiziale;
di euro 33.569,7, oltre interessi legali Parte_6 dalla data della domanda giudiziale;
di euro 33.569,7, oltre interessi legali Parte_8 dalla data della domanda giudiziale;
di euro 20.141,82, oltre Parte_9 interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
di euro 20.141,82, oltre interessi Parte_11 legali dalla data della domanda giudiziale;
di euro 6.713,94, oltre interessi Parte_13 legali dalla data della domanda giudiziale;
di euro 33.569,7, oltre interessi legali Parte_15 dalla data della domanda giudiziale;
di euro 6.713,94, oltre interessi legali dalla Parte_16 data della domanda giudiziale;
di euro 26.855,76, oltre interessi Parte_17 legali dalla data della domanda giudiziale;
- di euro 20.141,82, oltre interessi Parte_18 legali dalla data della domanda giudiziale;
di euro 31.891,21, oltre interessi legali Parte_19 dalla data della domanda giudiziale;
-Cialente Massimo di euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- di euro 13.427,88, oltre interessi Parte_21 legali dalla data della domanda giudiziale
- di euro Parte_24
26.855,76, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- di euro 26.855,76, oltre interessi Parte_25 legali dalla data della domanda giudiziale;
2. — compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio, nonché del grado di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 26 maggio 2025. Il Presidente estensore
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