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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 238 /2023
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 14/01/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 238/2023 R.G.
Sono presenti l'avv. Domiziana Pezzani, per delega dell'avv. Giulia Garzo, per parte ricorrente l'avv. Marilena Abramo, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente Parte_1
, e l'avv. Valeria Capua, per delega dell'avv. Beniamino Toscano, per parte resistente CP_1 [...]
. Controparte_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. l'avv. Abramo, in particolare insiste per l'estromissione dal giudizio della
SCCCI spa.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 238/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 4 (C.F.: ), nata a Casablanca in [...] il [...], Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliata in Palmi (RC), Via F.Crispi, 8, presso lo studio dell'avv. Giulia Garzo, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, Persona_1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli CP_1
avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023; Persona_2
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore e per lo stesso responsabile atti introduttivi del Controparte_5
Giudizio Calabria, come da procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_3
repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, Via Scala di Giuda (già via XXI Agosto), 121, presso lo studio dell'avv. Beniamino
Toscano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare la nullità dei ruoli e, quindi, della pretesa creditoria per mancata notifica delle cartelle di pagamento nn 39420130000584981000 e n.
39420130003951884000; di accertare e dichiarare la nullità dei ruoli per l'intervenuta prescrizione del credito recato dalla cartella 39420130000584981000 e n. 39420130003951884000 ex art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; conseguentemente di annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo recata dalle cartelle nn. 39420130000584981000 e n.
39420130003951884000 ordinando altresì la cancellazione del ruolo;
di dichiarare l'estinzione della pretesa creditizia per fatti estintivi sopravvenuti: prescrizione;
con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Pag. 2 di 4 Parte resistente chiede, preliminarmente, di estromettere la al giudizio;
di dichiarare CP_1 CP_4
l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via preliminare e pregiudiziale, di Controparte_6
dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo, poiché depositati oltre i termini di legge;
nel merito, con riferimento alla notifica degli avvisi di addebito, sottesi all'atto impugnato, di dichiarare l'estraneità e/o carenza di legittimazione passiva di , trattandosi di Controparte_2 atti emessi e notificati dall'ente impositore, nonché in omaggio ai principi elaborati dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile Sez. Un., 08/03/2022, n.7514); di rigettare, comunque, integralmente il ricorso introduttivo, poiché palesemente infondato ed immotivato, alla luce della documentazione prodotta in atti, che fornisce piena prova del rituale operato dell'agente della riscossione;
il tutto con il favore di spese e competenze di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09420199009655816/000, riferita agli avvisi di addebito n.
39420130000584981000, asseritamente notificata in data 19/04/2013, di € 1.210,93 per contributi
IVS anno 2012, e n. 39420130003951884000, asseritamente notificata in data 07/02/2014, di €
2.378,63 per contributi IVS anno 2012.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la mancanza di titoli esecutivi idonei a procedere esecutivamente non essendo stati notificati i suddetti avvisi di addebito, e la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dalle suddette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_1
legittimazione passiva della , sostenendo che la prova dell'interruzione di termini spetti CP_4 all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' che ha eccepito preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di un anno dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615, comma 1, cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto.
Pag. 3 di 4 Con l'opposizione parte ricorrente ha eccepito sia la mancanza di titolo esecutivo sia la prescrizione quinquennale del credito e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impediscono al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Innanzitutto occorre dichiarare la carenza di legittimazione passiva della in quanto i CP_4
crediti richiesti con l'intimazione di pagamento opposta non rientrano nel procedimento di cartolarizzazione.
Il ricorso è però inammissibile poiché, come eccepito dall , è Controparte_2
stato proposto quando oramai l'intimazione di pagamento opposta era divenuta inefficace per l'inutile decorso dell'anno di cui all'art. 50, comma 3, del DPR n. 602/1973.
L' ha, infatti, provato che l'intimazione di pagamento opposta è Controparte_2
stata notificata a mani della parte ricorrente il 14 ottobre 2021 mentre il ricorso è stato proposto il
25 gennaio 2023.
Manca, pertanto, l'interesse ad agire che non risulta sussistente dalle allegazioni della parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.618,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore della parte resistente, Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Controparte_2
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva della CP_4
2. Dichiara inammissibile il ricorso;
3. condanna parte ricorrente, al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore.
Palmi, 14 gennaio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 14/01/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 238/2023 R.G.
Sono presenti l'avv. Domiziana Pezzani, per delega dell'avv. Giulia Garzo, per parte ricorrente l'avv. Marilena Abramo, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente Parte_1
, e l'avv. Valeria Capua, per delega dell'avv. Beniamino Toscano, per parte resistente CP_1 [...]
. Controparte_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. l'avv. Abramo, in particolare insiste per l'estromissione dal giudizio della
SCCCI spa.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 238/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 4 (C.F.: ), nata a Casablanca in [...] il [...], Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliata in Palmi (RC), Via F.Crispi, 8, presso lo studio dell'avv. Giulia Garzo, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, Persona_1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli CP_1
avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023; Persona_2
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore e per lo stesso responsabile atti introduttivi del Controparte_5
Giudizio Calabria, come da procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_3
repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, Via Scala di Giuda (già via XXI Agosto), 121, presso lo studio dell'avv. Beniamino
Toscano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare la nullità dei ruoli e, quindi, della pretesa creditoria per mancata notifica delle cartelle di pagamento nn 39420130000584981000 e n.
39420130003951884000; di accertare e dichiarare la nullità dei ruoli per l'intervenuta prescrizione del credito recato dalla cartella 39420130000584981000 e n. 39420130003951884000 ex art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; conseguentemente di annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo recata dalle cartelle nn. 39420130000584981000 e n.
39420130003951884000 ordinando altresì la cancellazione del ruolo;
di dichiarare l'estinzione della pretesa creditizia per fatti estintivi sopravvenuti: prescrizione;
con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Pag. 2 di 4 Parte resistente chiede, preliminarmente, di estromettere la al giudizio;
di dichiarare CP_1 CP_4
l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via preliminare e pregiudiziale, di Controparte_6
dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo, poiché depositati oltre i termini di legge;
nel merito, con riferimento alla notifica degli avvisi di addebito, sottesi all'atto impugnato, di dichiarare l'estraneità e/o carenza di legittimazione passiva di , trattandosi di Controparte_2 atti emessi e notificati dall'ente impositore, nonché in omaggio ai principi elaborati dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile Sez. Un., 08/03/2022, n.7514); di rigettare, comunque, integralmente il ricorso introduttivo, poiché palesemente infondato ed immotivato, alla luce della documentazione prodotta in atti, che fornisce piena prova del rituale operato dell'agente della riscossione;
il tutto con il favore di spese e competenze di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09420199009655816/000, riferita agli avvisi di addebito n.
39420130000584981000, asseritamente notificata in data 19/04/2013, di € 1.210,93 per contributi
IVS anno 2012, e n. 39420130003951884000, asseritamente notificata in data 07/02/2014, di €
2.378,63 per contributi IVS anno 2012.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la mancanza di titoli esecutivi idonei a procedere esecutivamente non essendo stati notificati i suddetti avvisi di addebito, e la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dalle suddette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_1
legittimazione passiva della , sostenendo che la prova dell'interruzione di termini spetti CP_4 all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' che ha eccepito preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di un anno dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615, comma 1, cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto.
Pag. 3 di 4 Con l'opposizione parte ricorrente ha eccepito sia la mancanza di titolo esecutivo sia la prescrizione quinquennale del credito e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impediscono al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Innanzitutto occorre dichiarare la carenza di legittimazione passiva della in quanto i CP_4
crediti richiesti con l'intimazione di pagamento opposta non rientrano nel procedimento di cartolarizzazione.
Il ricorso è però inammissibile poiché, come eccepito dall , è Controparte_2
stato proposto quando oramai l'intimazione di pagamento opposta era divenuta inefficace per l'inutile decorso dell'anno di cui all'art. 50, comma 3, del DPR n. 602/1973.
L' ha, infatti, provato che l'intimazione di pagamento opposta è Controparte_2
stata notificata a mani della parte ricorrente il 14 ottobre 2021 mentre il ricorso è stato proposto il
25 gennaio 2023.
Manca, pertanto, l'interesse ad agire che non risulta sussistente dalle allegazioni della parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.618,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore della parte resistente, Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Controparte_2
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva della CP_4
2. Dichiara inammissibile il ricorso;
3. condanna parte ricorrente, al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore.
Palmi, 14 gennaio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 4 di 4