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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 60/2018
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
AT Morabito Presidente
EL Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ES IO
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. ES IO
(C.F. ), con il CP_1 Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'avv. ES IO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 C.F._4 dell'avv. ES IO
appellanti – appellati incidentali e
(C.F. ), in giudizio personalmente e Controparte_4 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. GANGEMI FRANCESCA
appellati – appellanti incidentali
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano: che l'Ecc.ma Corte adita dichiari la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, dando atto che le competenze del
C.T.U. sono state già corrisposte per come liquidato con decreto del 14/03/2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva n. 35/2024 del 15 maggio 2024, questa Corte rigettava l'appello principale proposto da Parte_1 Parte_2
e nei confronti di Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 in proprio e nella qualità di erede di avverso la sentenza del Tribunale Persona_1 di Reggio Calabria n. 941/2017, avente ad oggetto la qualificazione del vano lavatoio stenditoio edificato dalla come vano tecnico, confermando, sul punto la Pt_1 sentenza impugnata, rigettava i motivi di appello incidentale aventi ad oggetto:
- il giudicato formatosi sulla sentenza n. 105/2003 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria, Sezione Distaccata di Melito Porto Salvo;
l'omessa valutazione di prove offerte dagli appellanti incidentali;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 950 c.c.;
- la creazione di nuove servitù di veduta e affaccio o l'aggravamento delle servitù esistenti;
- la legittimazione passiva di , e Parte_2 Controparte_5
Controparte_3
- l'eccezione di usucapione proposta da Controparte_6
- le domande riconvenzionali di accertamento dell'inadeguatezza di due pilastri a doppia altezza presenti nell'edificio realizzati in concomitanza alla Pt_1 realizzazione del terzo piano f.t.; della mancata conformità del fabbricato al progetto depositato al Genio Civile e dell'inidoneità statica dell'immobile, con condanna della lla riduzione in pristino stato e risarcimento del danno. Pt_1
In accoglimento del motivo di appello che aveva contestato l'attendibilità della ctu redatta dall'ing. , utilizzata dalla impugnata sentenza, era stata disposta una Per_2 nuova consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare l'esatta linea di confine tra il terreno , sito in Condofuri, individuato in Catasto al foglio n. 69, part. Persona_3
n. 475, confinante lato Nord con proprietà e per i restanti lati con Parte_1 suolo di proprietà oggi CP_6 CP_4
All'esito del deposito della ctu le parti trovavano un accordo, per cui chiedevano di essere rimessi dinanzi al mediatore per la formalizzazione dello stesso.
pag. 2/3 Con le note del 23.9.2025 veniva prodotto in giudizio l'accordo stipulato dinanzi al mediatore, per cui veniva richiesta la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Alla luce dell'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti e prodotto in allegato alle memorie dell'appellante principale, si deve rilevare che la materia del contendere è cessata, visto l'accordo raggiunto dalle parti per ogni aspetto della presente controversia.
Alla luce della conciliazione e delle previsioni dell'accordo del 22 maggio 2025, sottoscritto dinanzi al mediatore, è venuto meno ogni interesse degli appellanti principali ed incidentali alla decisione.
Le spese di lite possono essere compensate, vista l'espressa previsione in tale senso delle parti nel verbale. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico degli appellanti principali, in ragione dell'interesse e dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Controparte_5 CP_3 nei confronti di in proprio e nella qualità di erede di
[...] Controparte_4 Per_1
nonché sull'appello incidentale da questi proposto avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Reggio Calabria n. 941/2017, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico degli appellanti principali le spese di ctu.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 11.11.2025
La Consigliera est. La Presidente
EL Morrone AT Morabito
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 60/2018
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
AT Morabito Presidente
EL Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ES IO
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. ES IO
(C.F. ), con il CP_1 Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'avv. ES IO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 C.F._4 dell'avv. ES IO
appellanti – appellati incidentali e
(C.F. ), in giudizio personalmente e Controparte_4 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. GANGEMI FRANCESCA
appellati – appellanti incidentali
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano: che l'Ecc.ma Corte adita dichiari la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, dando atto che le competenze del
C.T.U. sono state già corrisposte per come liquidato con decreto del 14/03/2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva n. 35/2024 del 15 maggio 2024, questa Corte rigettava l'appello principale proposto da Parte_1 Parte_2
e nei confronti di Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 in proprio e nella qualità di erede di avverso la sentenza del Tribunale Persona_1 di Reggio Calabria n. 941/2017, avente ad oggetto la qualificazione del vano lavatoio stenditoio edificato dalla come vano tecnico, confermando, sul punto la Pt_1 sentenza impugnata, rigettava i motivi di appello incidentale aventi ad oggetto:
- il giudicato formatosi sulla sentenza n. 105/2003 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria, Sezione Distaccata di Melito Porto Salvo;
l'omessa valutazione di prove offerte dagli appellanti incidentali;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 950 c.c.;
- la creazione di nuove servitù di veduta e affaccio o l'aggravamento delle servitù esistenti;
- la legittimazione passiva di , e Parte_2 Controparte_5
Controparte_3
- l'eccezione di usucapione proposta da Controparte_6
- le domande riconvenzionali di accertamento dell'inadeguatezza di due pilastri a doppia altezza presenti nell'edificio realizzati in concomitanza alla Pt_1 realizzazione del terzo piano f.t.; della mancata conformità del fabbricato al progetto depositato al Genio Civile e dell'inidoneità statica dell'immobile, con condanna della lla riduzione in pristino stato e risarcimento del danno. Pt_1
In accoglimento del motivo di appello che aveva contestato l'attendibilità della ctu redatta dall'ing. , utilizzata dalla impugnata sentenza, era stata disposta una Per_2 nuova consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare l'esatta linea di confine tra il terreno , sito in Condofuri, individuato in Catasto al foglio n. 69, part. Persona_3
n. 475, confinante lato Nord con proprietà e per i restanti lati con Parte_1 suolo di proprietà oggi CP_6 CP_4
All'esito del deposito della ctu le parti trovavano un accordo, per cui chiedevano di essere rimessi dinanzi al mediatore per la formalizzazione dello stesso.
pag. 2/3 Con le note del 23.9.2025 veniva prodotto in giudizio l'accordo stipulato dinanzi al mediatore, per cui veniva richiesta la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Alla luce dell'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti e prodotto in allegato alle memorie dell'appellante principale, si deve rilevare che la materia del contendere è cessata, visto l'accordo raggiunto dalle parti per ogni aspetto della presente controversia.
Alla luce della conciliazione e delle previsioni dell'accordo del 22 maggio 2025, sottoscritto dinanzi al mediatore, è venuto meno ogni interesse degli appellanti principali ed incidentali alla decisione.
Le spese di lite possono essere compensate, vista l'espressa previsione in tale senso delle parti nel verbale. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico degli appellanti principali, in ragione dell'interesse e dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Controparte_5 CP_3 nei confronti di in proprio e nella qualità di erede di
[...] Controparte_4 Per_1
nonché sull'appello incidentale da questi proposto avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Reggio Calabria n. 941/2017, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico degli appellanti principali le spese di ctu.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 11.11.2025
La Consigliera est. La Presidente
EL Morrone AT Morabito
pag. 3/3