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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/11/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1411/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1411 /2023, promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore
Con il patrocinio dell'Avv. Daniela FONTANETO parte ricorrente contro
(c.f. ) nato a [...] il 20 giugno Controparte_1 C.F._2
1971, domicilio eletto presso lo studio del difensore
Con il patrocinio dell'Avv. Anna Margherita ARMANDOLA parte ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pag. 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: In parziale modifica di quanto statuito tra le parti con sentenza di divorzio n. 711 resa da questo Ecc.mo Tribunale in data 09.07.2018, disporre che il signor sia tenuto a corrispondere Controparte_1 la somma mensile di € 415,00 quale assegno divorzile per la moglie, importo da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
aumentare il contributo mensile di mantenimento della figlia da euro 550,00 ad euro 700,00, oltre al contributo per le spese straordinarie in ragione dell'80%, Per_1 come da protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, importo da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
disporre a carico del signor il versamento di un Controparte_1 contributo mensile di mantenimento del figlio nella misura di € 700,00, oltre all'80% delle spese straordinarie Per_2 come da protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, importo da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Versamento da far decorre sin dall'anno 2022 epoca in cui il padre ha cessato la contribuzione spontanea del figlio già trasferitosi dalla madre. In ogni caso, con il favore di spese e compensi di giudizio
Parte resistente: L'Avv. Anna M. Armandola per parte resistente sig. , precisa le proprie Controparte_1 conclusioni come da memoria difensiva e di costituzione del 31.08.2023 e foglio di precisazione delle conclusioni depositato, che qui si intendono integralmente trascritti, insistendo affinché il Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia questo Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e previe le declaratorie tutte del caso NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE le richieste tutte di aumento del contributo divorzile in favore della sig.ra come richieste, Pt_1 per le ragioni motive in fatto ed in diritto di cui in narrativa e, valutando la riduzione dei redditi del sig. e CP_1
l'aumento dei redditi della controparte dal momento della sentenza di divorzio, ridurre la somma da € 350,00 ad € 200,00. IN SUBORDINE e nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda di cui sopra, RIGETTARE le richieste tutte di aumento del contributo divorzile in favore della sig.ra come richieste, Pt_1 per le ragioni motive in fatto ed in diritto di cui in narrativa e per l'effetto confermare quanto alla sentenza n. 711/2018 del Tribunale di Novara;
RIGETTARE le richieste tutte di modifica del contributo mensile di mantenimento della figlia , nonché la richiesta del contributo delle spese straordinarie per la minore nella Per_1 misura del 80% in capo al padre e per l'effetto confermare quanto alla sentenza n. 711/2018 del Tribunale di Novara, con richiesta di riduzione come meglio ritenuto dal Giudice in virtù delle somme attualmente percepite dalla figlia;
RIGETTARE la richiesta di versamento di contributo di mantenimento per i figli in quanto già Per_3 rinunciato da parte ricorrente e da versarsi a mani della madre, dichiarando che gli stessi sono economicamente Per_2 autosufficienti e/o comunque che tale versamento non è dovuto per i motivi di cui in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio
Pubblico Ministero: si rimette alle decisioni del Giudice
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2023, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere la modifica della sentenza n. 71/2018 del Tribunale di Novara che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contrato con che così ha statuito CP_1
“2. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_3 Per_2 Per_1 abitativa prevalente di presso la madre e di e presso il padre;
3. dispone che il padre Per_1 Per_3 Per_2 trascorra con due week-end al mese, alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 17,00 sino alla domenica Per_1
Pag. 2 sera alle ore 21.00, quando la riaccompagnerà a casa, oltre ad un pomeriggio alla settimana da individuarsi in relazione agli impegni lavorativi del padre. Dispone che la madre trascorra con e due week-end al Per_3 Per_2 mese, alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 17,00 sino alla domenica sera alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa, oltre ad un pomeriggio alla settimana da individuarsi in relazione agli impegni lavorativi del padre. Per le vacanze di Natale i minori trascorreranno, in modo alternato, con un genitore la settimana decorrente dal 24 dicembre al 30 gennaio e con l'altro genitore la settimana decorrente dal 31 dicembre al 6 gennaio. Alternate saranno anche le festività di Pasqua e del lunedì dell'Angelo (trascorse con il genitore che non starà con i minori per la settimana del Natale) ed eventuali festività infrasettimanali. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i minori 15 giorni consecutivi, in epoca da concordare reciprocamente entro il 31 maggio. Dispone che l'alternanza dei weekend e delle festività garantisca la permanenza di tutti e tre i fratelli con ciascun genitore;
4. pone a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia minore nella misura di € 550,00 mensili da Per_1 corrispondersi sino all'intervenuta autosufficienza economica della figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
5. dispone che il padre provveda al mantenimento diretto dei figli con lui conviventi sino alla loro intervenuta autosufficienza economica;
6. dispone su accordo delle parti che la madre provveda al pagamento del 100% delle spese straordinarie scolastiche, ricreative e mediche necessarie per;
7. dispone, su accordo delle Per_1 parti, che il padre provveda al pagamento del 100% delle spese straordinarie scolastiche, ricreative e mediche necessarie per e 8. dispone che il sig. corrisponda a favore della signora un assegno divorzile Per_3 Per_2 CP_1 Pt_1 nella misura di € 350,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat…”.
La donna ha rappresentato che anche e erano tornati a vivere da lei nel 2020 e che, Per_2 Per_3 quindi, provvedeva ai bisogni di tutti i figli, senza che versasse alcunché (salvo alcuni Pt_2 versamenti sporadici tra il 2020 e il 2021). Ha, quindi, concluso nei seguenti termini “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Novara, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito ed in via principale: per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 711 del 09/07/2018 - Aumentare il contributo mensile di mantenimento dell'esponente da euro 350 lordi ad euro 600 netti, con rivalutazione annuale indici ISTAT. - Aumentare il contributo mensile di mantenimento della figlia da euro 550 ad euro 700, oltre al contributo per le spese straordinarie in ragione dell'80%, come da Per_1
Protocollo, con rivalutazione annuale indici ISTAT. - Disporre a carico del sig. il versamento di un CP_1 contributo mensile di mantenimento dei figli e nella misura dal medesimo spontaneamente Per_2 Per_3 quantificata e versata fino al 2021 a tale titolo per complessivi € 1.100, ovvero nella diversa misura che il Tribunale vorrà quantificare, ma in ogni caso in misura non inferiore rispettivamente ad € 700 e ad € 400, oltre al contributo per le spese straordinarie, come da Protocollo, dei tre figli in ragione dell'80%, con rivalutazione annuale indici ISTAT ovvero nella diversa misura che dovesse essere ritenuta di giustizia, tenuto conto dei diversi redditi dei genitori. Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante come previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.2 D.M. 55/14), oltre a c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende. Con distrazione delle spese, diritti e onorari a favore del legale esponente”.
Si è costituto nei termini che negava la ricostruzione avversaria e concludeva nei CP_1 seguenti termini: “Voglia questo Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e previe le declaratorie tutte del caso NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE le richieste tutte di aumento del contributo divorzile in favore della sig.ra come richieste, per le ragioni motive in fatto ed in Pt_1 diritto di cui in narrativa e in virtù della convivenza stabile da parte della ricorrente ridurre la somma da € 350,00 ad € 200,00. IN SUBORDINE e nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda di cui sopra, RIGETTARE le richieste tutte di aumento del contributo divorzile in favore della sig.ra come richieste, Pt_1 per le ragioni motive in fatto ed in diritto di cui in narrativa e per l'effetto confermare quanto alla sentenza n.
Pag. 3 711/2018 del Tribunale di Novara;
RIGETTARE le richieste tutte di modifica del contributo mensile di mantenimento della figlia minore , nonché la richiesta del contributo delle spese straordinarie per la minore Per_1 nella misura del 80% in capo al padre e per l'effetto confermare quanto alla sentenza n. 711/2018 del Tribunale di Novara;
RIGETTARE la richiesta di versamento di contributo di mantenimento per e da Per_3 Per_2 versarsi a mani della madre, dichiarando che gli stessi sono economicamente autosufficienti e/o comunque che tale versamento non è dovuto per i motivi di cui in narrativa;
IN OGNI CASO RIGETTARE la domanda di versamento di contributo di mantenimento per e da versarsi a mani della madre in quanto Per_3 Per_2 quest'ultima carente di qualsivoglia diritto in tal senso al fine della richiesta medesima, poiché stante il mantenimento diretto da parte del padre, i figli stessi sono gli unici soggetti titolati a svolgere tale domanda;
IN VIA ISTRUTTORIA con riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare, indicare testi e capitoli di prova. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
***
L'udienza del 3/10/2023, dopo l'accertamento sulla regolare costituzione del contraddittorio, la trattazione è stata rinviata stante l'assenza per giustificato motivo di . CP_1
Alla successiva udienza del 14/11/2023, la ricorrente ha dichiarato: “ è con me da due anni, ha Per_2 lavorato solo quando ha interrotto la scuola, poi da agosto 2022 si è iscritto nuovamente, ha fatto la quinta, l'esame di maturità e ha iniziato il servizio civile”.
ha dichiarato: “ ha lavorato qualche mese, ha fatto la scuola privata che ho pagato Parte_3 Per_2 io, non sono proprio due anni che sta con la madre, un po' è venuto da me, io lavoro all'estero; comunque principalmente è stato dalla madre ed attualmente sta dalla madre perché io sono più in Marocco che qua”. All'esito, il Giudice in allora procedente ha reso la seguente proposta conciliativa: “versamento di € 500,00 quale mantenimento ordinario di da versarsi direttamente al figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il Per_2 versamento di € 650,00 quale mantenimento di e la conferma dell'assegno divorzile di € 405,00”, con Per_1 rinvio su richiesta delle parti al fine di valutare la proposta.
Alla successiva udienza del 25/1/2025, le parti hanno dato atto di non aver raggiunto un accordo e, all'esito, con ordinanza emessa fuori udienza, non sono state ammesse le prove delle parti e la causa è stata rinviata per la discussione.
All'udienza del 10/9/2024, la difesa ricorrente ha chiesto la produzione degli estratti conto del ricorrente e l'esibizione della documentazione elencata;
la difesa resistente si è opposta e, con ordinanza del 15/9/2024, il Giudice in allora procedente ha adottato il seguente provvedimento:
“Visti gli artt. 473 bis.2, 473 bis.16, 210 c.p.c. AMMETTE la produzione documentale richiesta all'udienza del 10.9.2024 da parte ricorrente, assegnando il termine di giorni cinque per il deposito telematico della stessa;
NON AMMETTE le prove orali avanzate da parte resistente, in quanto inammissibili;
ORDINA A l'esibizione in giudizio degli estratti conto di tutti rapporti bancari e finanziari relativi Controparte_1 agli ultimi tre anni e nello specifico di quelli indicati nella produzione di parte resistente, da effettuarsi entro sessanta giorni, mediante deposito telematico ovvero, in caso di particolare voluminosità degli allegati, su idoneo supporto informatico, corredando la documentazione allegata con una breve nota esplicativa;
DISPONE che la Polizia Giudiziaria (Compagnia G.d.F di Borgomanero con facoltà di subdelega) effettui indagini sui redditi, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita di (C.F. ), nato a [...]_3
Borgomanero (NO) il 20.06.1971, residente in [...]; INVITA la P.G. delegata a trasmettere copia degli accertamenti svolti entro il 10 gennaio 2025. FISSA per l'esame in contraddittorio della documentazione esibita l'udienza del 14 gennaio 2025 ore 10.30”.
Pag. 4 Alla successiva udienza del 14/1/2025, è stato ordinato a parte resistente “depositare tutta la documentazione inerente la titolarità di beni immobili, eventuali contratti di locazione, gli estratti conto triennali delle carte di credito a lui intestate e relative al conto corrente acceso presso la BNL nel termine di giorni novanta”.
All'udienza del 15/5/2025 sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 472 bis.28 c.p.c. con rinvio all'udienza del 2/10/2025 durante cui è stato autorizzato il deposito delle buste paga dei figli della coppia. Quindi, con ordinanza del 13/10/2025, la causa è stata rimessa in decisione.
***
Ritiene il Collegio, quanto alla domanda di aumento dell'assegno divorzile, che questa debba essere accolta.
Com'è noto, l'assegno di mantenimento e quello divorzile costituiscono due strumenti differenti, sebbene talvolta siano sovrapposti:
a) l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. consegue alla pronuncia di separazione personale tra i coniugi e consiste in una somma versata periodicamente a favore del coniuge che non disponga i mezzi per assicurarsi il medesimo tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio, nonché a favore dei figli minorenni e di quelli maggiorenni che non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica. Tale assegno risponde all'obbligo solidaristico previsto dall'art. 143 c.c., secondo cui i coniugi, con il matrimonio si assumono reciprocamente l'obbligo di provvedere anche (e non solo) all'assistenza materiale. L'importo viene determinato dal Giudice, in base alle capacità reddituali e patrimoniali del coniuge su cui grava, nonché sulla base della qualità e del tenore della vita matrimoniale;
b) l'assegno divorzile (ex art. 5 L. 878/1970) consegue alla pronuncia di divorzio e costituisce una somma che un coniuge deve corrispondere all'altro in ragione dell'impossibilità di quest'ultimo di provvedere economicamente a sé stesso, per mancanza di mezzi nonché per l'impossibilità oggettiva di procurarseli. Il quantum stabilito dal Giudice tiene in considerazione diversi fattori, come la durata del matrimonio, le ragioni del divorzio, il reddito dei coniugi, le loro condizioni patrimoniali e soggettive e il contributo dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune. Tale cifra può essere corrisposta periodicamente o in un'unica soluzione, c.d. una tantum, e può consistere anche nell'assegnazione di un determinato bene. In questo caso, non si valuta il tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
Di recente, la Corte di Cassazione (cfr., Cass., ordinanza n. 1023 del 30/3/2022) ha stabilito che l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità assistenziale, perequativa e compensativa, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza, mediante complessiva valutazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura. La funzione compensativa e perequativa è data dalla necessità di riconoscere il ruolo e il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale;
la funzione assistenziale è destinata a valere là ove la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'autosufficienza.
Fatta tale premessa, valorizzando la funzione assistenziale e perequativa dell'assegno, alla luce delle evidenti differenze reddituali tra le parti, si l'assegno divorzile riconosciuto alla deve Pt_1 essere aumentato ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese.
Quanto al mantenimento di e va osservato quanto segue. Per_2 Per_4
Pag. 5 Per quanto riguarda , dalle buste paga depositate in atti, emerge che questi percepisce una Per_2 somma mensile di € 240,00, a titolo di compenso per il servizio civile: lo svolgimento di tale attività non può essere valorizzata per valorizzare la capacità lavorativa di . Invero, il servizio civile Per_2
è una attività connotata da precarietà e spesso non attinente al percorso di studio svolto: pertanto, trattasi di attività che può incidere tutt'al più sul quantum ma non sull'an dell'assegno.
Va, quindi, riconosciuto l'obbligo in capo al resistente di mantenere versando la somma Per_2 mensile di € 600,00, oltre rivalutazione ISTAT.
Quanto a , all'esito del suo percorso di studi, la stessa è stata assunta con un contratto di Per_4 tirocinio con retribuzione pari ad € 403,00 mensili: trattasi di somma che, pur comprovando l'ingresso nel mondo del lavoro della ragazza, esclude la sua totale indipendenza economica. D'altra parte, è la stessa Corte di Cassazione a ritenere che l'indipendenza economica è strettamente con la stabilità lavorativa: di certo, l'assunzione con un tirocinio non può definirsi stabile e dunque idonea ad elidere l'obbligo di mantenimento per i figli. Va, quindi, riconosciuto l'obbligo in capo al resistente di mantenere versando la somma mensile di € 500,00, oltre rivalutazione ISTAT. Per_4
Le spese straordinarie vanno poste a carico di nella misura dell'80%, considerata la CP_1 evidente differenza reddituale tra le parti ( risulta titolare di numerosi immobili, alcuni CP_1 con contratti di locazione e svolge buona parte di attività lavorativa all'estero; peraltro questi non ha depositato la documentazione di cui all'ordinanza del 14/1/2025).
L'assegno unico va percepito integralmente dalla madre, ove ancora percepito, considerato che
, per motivi di lavoro, trascorre gran parte del suo tempo all'estero e che, dunque, i CP_1 tempi di permanenza dei figli presso di lui sono minimi.
***
va, poi, condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, CP_1 secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
a parziale modifica della sentenza n. 71/2018 del Tribunale di Novara
1) pone a carico di l'obbligo di versare un assegno divorzile pari a Controparte_1
pari ad € 400,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, dalla Parte_1 data della domanda;
2) pone a carico di l'obbligo di mantenere il figlio versando la somma Controparte_1 Per_2 mensile di € 600,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, dalla data della domanda;
3) pone a carico di l'obbligo di mantenere la figlia versando la Controparte_1 Per_4 somma mensile di € 500,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, dalla data della domanda;
Pag. 6 4) dispone che le spese straordinarie siano ripartite nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, da individuarsi secondo quanto statuito dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Torino;
5) condanna al pagamento delle spese della causa che si liquidano nella Controparte_1 somma di € 3.809,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara, in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1411 /2023, promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore
Con il patrocinio dell'Avv. Daniela FONTANETO parte ricorrente contro
(c.f. ) nato a [...] il 20 giugno Controparte_1 C.F._2
1971, domicilio eletto presso lo studio del difensore
Con il patrocinio dell'Avv. Anna Margherita ARMANDOLA parte ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pag. 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: In parziale modifica di quanto statuito tra le parti con sentenza di divorzio n. 711 resa da questo Ecc.mo Tribunale in data 09.07.2018, disporre che il signor sia tenuto a corrispondere Controparte_1 la somma mensile di € 415,00 quale assegno divorzile per la moglie, importo da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
aumentare il contributo mensile di mantenimento della figlia da euro 550,00 ad euro 700,00, oltre al contributo per le spese straordinarie in ragione dell'80%, Per_1 come da protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, importo da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
disporre a carico del signor il versamento di un Controparte_1 contributo mensile di mantenimento del figlio nella misura di € 700,00, oltre all'80% delle spese straordinarie Per_2 come da protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, importo da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Versamento da far decorre sin dall'anno 2022 epoca in cui il padre ha cessato la contribuzione spontanea del figlio già trasferitosi dalla madre. In ogni caso, con il favore di spese e compensi di giudizio
Parte resistente: L'Avv. Anna M. Armandola per parte resistente sig. , precisa le proprie Controparte_1 conclusioni come da memoria difensiva e di costituzione del 31.08.2023 e foglio di precisazione delle conclusioni depositato, che qui si intendono integralmente trascritti, insistendo affinché il Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia questo Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e previe le declaratorie tutte del caso NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE le richieste tutte di aumento del contributo divorzile in favore della sig.ra come richieste, Pt_1 per le ragioni motive in fatto ed in diritto di cui in narrativa e, valutando la riduzione dei redditi del sig. e CP_1
l'aumento dei redditi della controparte dal momento della sentenza di divorzio, ridurre la somma da € 350,00 ad € 200,00. IN SUBORDINE e nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda di cui sopra, RIGETTARE le richieste tutte di aumento del contributo divorzile in favore della sig.ra come richieste, Pt_1 per le ragioni motive in fatto ed in diritto di cui in narrativa e per l'effetto confermare quanto alla sentenza n. 711/2018 del Tribunale di Novara;
RIGETTARE le richieste tutte di modifica del contributo mensile di mantenimento della figlia , nonché la richiesta del contributo delle spese straordinarie per la minore nella Per_1 misura del 80% in capo al padre e per l'effetto confermare quanto alla sentenza n. 711/2018 del Tribunale di Novara, con richiesta di riduzione come meglio ritenuto dal Giudice in virtù delle somme attualmente percepite dalla figlia;
RIGETTARE la richiesta di versamento di contributo di mantenimento per i figli in quanto già Per_3 rinunciato da parte ricorrente e da versarsi a mani della madre, dichiarando che gli stessi sono economicamente Per_2 autosufficienti e/o comunque che tale versamento non è dovuto per i motivi di cui in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio
Pubblico Ministero: si rimette alle decisioni del Giudice
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2023, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere la modifica della sentenza n. 71/2018 del Tribunale di Novara che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contrato con che così ha statuito CP_1
“2. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_3 Per_2 Per_1 abitativa prevalente di presso la madre e di e presso il padre;
3. dispone che il padre Per_1 Per_3 Per_2 trascorra con due week-end al mese, alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 17,00 sino alla domenica Per_1
Pag. 2 sera alle ore 21.00, quando la riaccompagnerà a casa, oltre ad un pomeriggio alla settimana da individuarsi in relazione agli impegni lavorativi del padre. Dispone che la madre trascorra con e due week-end al Per_3 Per_2 mese, alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 17,00 sino alla domenica sera alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa, oltre ad un pomeriggio alla settimana da individuarsi in relazione agli impegni lavorativi del padre. Per le vacanze di Natale i minori trascorreranno, in modo alternato, con un genitore la settimana decorrente dal 24 dicembre al 30 gennaio e con l'altro genitore la settimana decorrente dal 31 dicembre al 6 gennaio. Alternate saranno anche le festività di Pasqua e del lunedì dell'Angelo (trascorse con il genitore che non starà con i minori per la settimana del Natale) ed eventuali festività infrasettimanali. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i minori 15 giorni consecutivi, in epoca da concordare reciprocamente entro il 31 maggio. Dispone che l'alternanza dei weekend e delle festività garantisca la permanenza di tutti e tre i fratelli con ciascun genitore;
4. pone a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia minore nella misura di € 550,00 mensili da Per_1 corrispondersi sino all'intervenuta autosufficienza economica della figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
5. dispone che il padre provveda al mantenimento diretto dei figli con lui conviventi sino alla loro intervenuta autosufficienza economica;
6. dispone su accordo delle parti che la madre provveda al pagamento del 100% delle spese straordinarie scolastiche, ricreative e mediche necessarie per;
7. dispone, su accordo delle Per_1 parti, che il padre provveda al pagamento del 100% delle spese straordinarie scolastiche, ricreative e mediche necessarie per e 8. dispone che il sig. corrisponda a favore della signora un assegno divorzile Per_3 Per_2 CP_1 Pt_1 nella misura di € 350,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat…”.
La donna ha rappresentato che anche e erano tornati a vivere da lei nel 2020 e che, Per_2 Per_3 quindi, provvedeva ai bisogni di tutti i figli, senza che versasse alcunché (salvo alcuni Pt_2 versamenti sporadici tra il 2020 e il 2021). Ha, quindi, concluso nei seguenti termini “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Novara, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito ed in via principale: per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 711 del 09/07/2018 - Aumentare il contributo mensile di mantenimento dell'esponente da euro 350 lordi ad euro 600 netti, con rivalutazione annuale indici ISTAT. - Aumentare il contributo mensile di mantenimento della figlia da euro 550 ad euro 700, oltre al contributo per le spese straordinarie in ragione dell'80%, come da Per_1
Protocollo, con rivalutazione annuale indici ISTAT. - Disporre a carico del sig. il versamento di un CP_1 contributo mensile di mantenimento dei figli e nella misura dal medesimo spontaneamente Per_2 Per_3 quantificata e versata fino al 2021 a tale titolo per complessivi € 1.100, ovvero nella diversa misura che il Tribunale vorrà quantificare, ma in ogni caso in misura non inferiore rispettivamente ad € 700 e ad € 400, oltre al contributo per le spese straordinarie, come da Protocollo, dei tre figli in ragione dell'80%, con rivalutazione annuale indici ISTAT ovvero nella diversa misura che dovesse essere ritenuta di giustizia, tenuto conto dei diversi redditi dei genitori. Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante come previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.2 D.M. 55/14), oltre a c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende. Con distrazione delle spese, diritti e onorari a favore del legale esponente”.
Si è costituto nei termini che negava la ricostruzione avversaria e concludeva nei CP_1 seguenti termini: “Voglia questo Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e previe le declaratorie tutte del caso NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE le richieste tutte di aumento del contributo divorzile in favore della sig.ra come richieste, per le ragioni motive in fatto ed in Pt_1 diritto di cui in narrativa e in virtù della convivenza stabile da parte della ricorrente ridurre la somma da € 350,00 ad € 200,00. IN SUBORDINE e nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda di cui sopra, RIGETTARE le richieste tutte di aumento del contributo divorzile in favore della sig.ra come richieste, Pt_1 per le ragioni motive in fatto ed in diritto di cui in narrativa e per l'effetto confermare quanto alla sentenza n.
Pag. 3 711/2018 del Tribunale di Novara;
RIGETTARE le richieste tutte di modifica del contributo mensile di mantenimento della figlia minore , nonché la richiesta del contributo delle spese straordinarie per la minore Per_1 nella misura del 80% in capo al padre e per l'effetto confermare quanto alla sentenza n. 711/2018 del Tribunale di Novara;
RIGETTARE la richiesta di versamento di contributo di mantenimento per e da Per_3 Per_2 versarsi a mani della madre, dichiarando che gli stessi sono economicamente autosufficienti e/o comunque che tale versamento non è dovuto per i motivi di cui in narrativa;
IN OGNI CASO RIGETTARE la domanda di versamento di contributo di mantenimento per e da versarsi a mani della madre in quanto Per_3 Per_2 quest'ultima carente di qualsivoglia diritto in tal senso al fine della richiesta medesima, poiché stante il mantenimento diretto da parte del padre, i figli stessi sono gli unici soggetti titolati a svolgere tale domanda;
IN VIA ISTRUTTORIA con riserva di ulteriormente dedurre ed argomentare, indicare testi e capitoli di prova. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
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L'udienza del 3/10/2023, dopo l'accertamento sulla regolare costituzione del contraddittorio, la trattazione è stata rinviata stante l'assenza per giustificato motivo di . CP_1
Alla successiva udienza del 14/11/2023, la ricorrente ha dichiarato: “ è con me da due anni, ha Per_2 lavorato solo quando ha interrotto la scuola, poi da agosto 2022 si è iscritto nuovamente, ha fatto la quinta, l'esame di maturità e ha iniziato il servizio civile”.
ha dichiarato: “ ha lavorato qualche mese, ha fatto la scuola privata che ho pagato Parte_3 Per_2 io, non sono proprio due anni che sta con la madre, un po' è venuto da me, io lavoro all'estero; comunque principalmente è stato dalla madre ed attualmente sta dalla madre perché io sono più in Marocco che qua”. All'esito, il Giudice in allora procedente ha reso la seguente proposta conciliativa: “versamento di € 500,00 quale mantenimento ordinario di da versarsi direttamente al figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il Per_2 versamento di € 650,00 quale mantenimento di e la conferma dell'assegno divorzile di € 405,00”, con Per_1 rinvio su richiesta delle parti al fine di valutare la proposta.
Alla successiva udienza del 25/1/2025, le parti hanno dato atto di non aver raggiunto un accordo e, all'esito, con ordinanza emessa fuori udienza, non sono state ammesse le prove delle parti e la causa è stata rinviata per la discussione.
All'udienza del 10/9/2024, la difesa ricorrente ha chiesto la produzione degli estratti conto del ricorrente e l'esibizione della documentazione elencata;
la difesa resistente si è opposta e, con ordinanza del 15/9/2024, il Giudice in allora procedente ha adottato il seguente provvedimento:
“Visti gli artt. 473 bis.2, 473 bis.16, 210 c.p.c. AMMETTE la produzione documentale richiesta all'udienza del 10.9.2024 da parte ricorrente, assegnando il termine di giorni cinque per il deposito telematico della stessa;
NON AMMETTE le prove orali avanzate da parte resistente, in quanto inammissibili;
ORDINA A l'esibizione in giudizio degli estratti conto di tutti rapporti bancari e finanziari relativi Controparte_1 agli ultimi tre anni e nello specifico di quelli indicati nella produzione di parte resistente, da effettuarsi entro sessanta giorni, mediante deposito telematico ovvero, in caso di particolare voluminosità degli allegati, su idoneo supporto informatico, corredando la documentazione allegata con una breve nota esplicativa;
DISPONE che la Polizia Giudiziaria (Compagnia G.d.F di Borgomanero con facoltà di subdelega) effettui indagini sui redditi, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita di (C.F. ), nato a [...]_3
Borgomanero (NO) il 20.06.1971, residente in [...]; INVITA la P.G. delegata a trasmettere copia degli accertamenti svolti entro il 10 gennaio 2025. FISSA per l'esame in contraddittorio della documentazione esibita l'udienza del 14 gennaio 2025 ore 10.30”.
Pag. 4 Alla successiva udienza del 14/1/2025, è stato ordinato a parte resistente “depositare tutta la documentazione inerente la titolarità di beni immobili, eventuali contratti di locazione, gli estratti conto triennali delle carte di credito a lui intestate e relative al conto corrente acceso presso la BNL nel termine di giorni novanta”.
All'udienza del 15/5/2025 sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 472 bis.28 c.p.c. con rinvio all'udienza del 2/10/2025 durante cui è stato autorizzato il deposito delle buste paga dei figli della coppia. Quindi, con ordinanza del 13/10/2025, la causa è stata rimessa in decisione.
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Ritiene il Collegio, quanto alla domanda di aumento dell'assegno divorzile, che questa debba essere accolta.
Com'è noto, l'assegno di mantenimento e quello divorzile costituiscono due strumenti differenti, sebbene talvolta siano sovrapposti:
a) l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. consegue alla pronuncia di separazione personale tra i coniugi e consiste in una somma versata periodicamente a favore del coniuge che non disponga i mezzi per assicurarsi il medesimo tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio, nonché a favore dei figli minorenni e di quelli maggiorenni che non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica. Tale assegno risponde all'obbligo solidaristico previsto dall'art. 143 c.c., secondo cui i coniugi, con il matrimonio si assumono reciprocamente l'obbligo di provvedere anche (e non solo) all'assistenza materiale. L'importo viene determinato dal Giudice, in base alle capacità reddituali e patrimoniali del coniuge su cui grava, nonché sulla base della qualità e del tenore della vita matrimoniale;
b) l'assegno divorzile (ex art. 5 L. 878/1970) consegue alla pronuncia di divorzio e costituisce una somma che un coniuge deve corrispondere all'altro in ragione dell'impossibilità di quest'ultimo di provvedere economicamente a sé stesso, per mancanza di mezzi nonché per l'impossibilità oggettiva di procurarseli. Il quantum stabilito dal Giudice tiene in considerazione diversi fattori, come la durata del matrimonio, le ragioni del divorzio, il reddito dei coniugi, le loro condizioni patrimoniali e soggettive e il contributo dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune. Tale cifra può essere corrisposta periodicamente o in un'unica soluzione, c.d. una tantum, e può consistere anche nell'assegnazione di un determinato bene. In questo caso, non si valuta il tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
Di recente, la Corte di Cassazione (cfr., Cass., ordinanza n. 1023 del 30/3/2022) ha stabilito che l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità assistenziale, perequativa e compensativa, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza, mediante complessiva valutazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura. La funzione compensativa e perequativa è data dalla necessità di riconoscere il ruolo e il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale;
la funzione assistenziale è destinata a valere là ove la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'autosufficienza.
Fatta tale premessa, valorizzando la funzione assistenziale e perequativa dell'assegno, alla luce delle evidenti differenze reddituali tra le parti, si l'assegno divorzile riconosciuto alla deve Pt_1 essere aumentato ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese.
Quanto al mantenimento di e va osservato quanto segue. Per_2 Per_4
Pag. 5 Per quanto riguarda , dalle buste paga depositate in atti, emerge che questi percepisce una Per_2 somma mensile di € 240,00, a titolo di compenso per il servizio civile: lo svolgimento di tale attività non può essere valorizzata per valorizzare la capacità lavorativa di . Invero, il servizio civile Per_2
è una attività connotata da precarietà e spesso non attinente al percorso di studio svolto: pertanto, trattasi di attività che può incidere tutt'al più sul quantum ma non sull'an dell'assegno.
Va, quindi, riconosciuto l'obbligo in capo al resistente di mantenere versando la somma Per_2 mensile di € 600,00, oltre rivalutazione ISTAT.
Quanto a , all'esito del suo percorso di studi, la stessa è stata assunta con un contratto di Per_4 tirocinio con retribuzione pari ad € 403,00 mensili: trattasi di somma che, pur comprovando l'ingresso nel mondo del lavoro della ragazza, esclude la sua totale indipendenza economica. D'altra parte, è la stessa Corte di Cassazione a ritenere che l'indipendenza economica è strettamente con la stabilità lavorativa: di certo, l'assunzione con un tirocinio non può definirsi stabile e dunque idonea ad elidere l'obbligo di mantenimento per i figli. Va, quindi, riconosciuto l'obbligo in capo al resistente di mantenere versando la somma mensile di € 500,00, oltre rivalutazione ISTAT. Per_4
Le spese straordinarie vanno poste a carico di nella misura dell'80%, considerata la CP_1 evidente differenza reddituale tra le parti ( risulta titolare di numerosi immobili, alcuni CP_1 con contratti di locazione e svolge buona parte di attività lavorativa all'estero; peraltro questi non ha depositato la documentazione di cui all'ordinanza del 14/1/2025).
L'assegno unico va percepito integralmente dalla madre, ove ancora percepito, considerato che
, per motivi di lavoro, trascorre gran parte del suo tempo all'estero e che, dunque, i CP_1 tempi di permanenza dei figli presso di lui sono minimi.
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va, poi, condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, CP_1 secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
a parziale modifica della sentenza n. 71/2018 del Tribunale di Novara
1) pone a carico di l'obbligo di versare un assegno divorzile pari a Controparte_1
pari ad € 400,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, dalla Parte_1 data della domanda;
2) pone a carico di l'obbligo di mantenere il figlio versando la somma Controparte_1 Per_2 mensile di € 600,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, dalla data della domanda;
3) pone a carico di l'obbligo di mantenere la figlia versando la Controparte_1 Per_4 somma mensile di € 500,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, dalla data della domanda;
Pag. 6 4) dispone che le spese straordinarie siano ripartite nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, da individuarsi secondo quanto statuito dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Torino;
5) condanna al pagamento delle spese della causa che si liquidano nella Controparte_1 somma di € 3.809,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara, in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
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