Sentenza 27 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/09/2022, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2022
N. 01472/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00939/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 939 del 2017, proposto dalla:
- Monteco S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Federico Massa, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Montello 13;
contro
- il Comune Ugento, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Quinto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Garibaldi 43;
- la Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- dell’Atto Dirigenziale del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia n. 59 del 27 aprile 2017, avente ad oggetto: ‘ Monteco s.r.l. -Discarica in località Burgesi - Ugento LE. Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per la parte relativa al piano di monitoraggio e Controllo ’.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ugento.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 settembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la società Monteco è titolare di una discarica di rifiuti sita nel Comune di Ugento, in località Burgesi, attualmente nella fase di post gestione essendo quella operativa terminata nel giugno del 2009.
- con determinazione dirigenziale n. 475 del 4 agosto 2008 la Regione Puglia rilasciava l’Autorizzazione Integrata Ambientale, poi oggetto di riesame con valore di rinnovo con d.d. n. 6 del 4 maggio 2016.
- con d.d. n. 59 del 27 aprile 2017 la Regione approvava quindi, ai sensi dell’art. 29- octies d.lgs. n. 152/2006, il riesame del piano di monitoraggio e controllo di cui alla predetta determinazione n. 6/2016.
- la stessa veniva dunque impugnata col presente ricorso, per i motivi che seguono: violazione e falsa applicazione dell’art 29- octies d.lgs. n. 152/2006 s.m.i.
2.- Considerato che:
- l’impugnata determinazione disponeva, relativamente ai profili cui si fa riferimento nell’atto di gravame, quanto segue: « a) monitoraggio in autocontrollo:
a.1) acque sotterranee: frequenza trimestrale sui 5 pozzi associati alla discarica, con inserimento del parametro PCB tra le sostanze da analizzare; con frequenza annuale andrà integrato anche il parametro PCDD+PCDF;
a.2) percolato: frequenza quadrimestrale sui 5 punti di prelievo, con integrazione del parametro PCB tra le sostanze da analizzare; con frequenza annuale andrà integrato anche il parametro PCDD+PCDF;
b) controllo ARPA:
b.1) acque sotterranee: frequenza quadrimestrale sui 5 pozzi associati alla discarica, con inserimento del parametro PCB tra le sostanze da analizzare; con frequenza annuale andrà integrato anche il parametro PCDD+PCDF;
b.2) percolato: frequenza annuale sui 5 punti di prelievo, con integrazione dei parametri PCB e PCDD+PCDF tra le sostanze da analizzare;
b.3) esecuzione di un campionamento da effettuare nel secondo quadrimestre 2017 » (v. pp. 2-3 del ricorso).
- il richiamato art. 29- octies , « ai primi due commi, presenta una formulazione aperta (‘L’autorità competente riesamina periodicamente l’autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni tenendo conto di tutte le conclusioni sulle BAT (...) nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione’), mentre ai commi 3° e 4° sono individuate le ipotesi in cui il riesame è previsto come obbligatorio e in particolare nel quarto comma sono espressamente individuate le ipotesi in cui il riesame è (obbligatoriamente) disposto ‘dall’autorità competente’ » (TAR Sicilia Catania, II, 30 dicembre 2021, n. 3982): il comma 4, alla lettera a) in particolare ( le altre ipotesi risultano del tutto estranee alla vicenda in esame ), prevede che: « Il riesame (dell’autorizzazione integrata ambientale, ndr) è inoltre disposto (a parte, cioè, dalle cadenze temporali previste dal precedente comma 3, ndr) , sull’intera installazione o su parti di essa, dall’autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell’autorità competente ovvero (…) l’inquinamento provocato dall’installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore ».
3.- Ritenuto, anzitutto, che:
- i rilievi relativi alla disciplina in tema di tariffe formulati nella prima parte del ricorso non appaiono, salvo quanto subito dopo si preciserà, pertinenti, posto che il riesame in questo caso non veniva stabilito ai sensi dell’art. 29- octies , comma 3, ma invece, come precisato a pagina 4 dell’impugnato provvedimento, sul presupposto che: « Con nota prot. 1722 del 25 gennaio 2017, sottoscritta dai Sindaci dei comuni di Ugento - Acquarica del Capo e Presicce, veniva chiesto alla Regione Puglia in qualità di Autorità Competente AIA, di disporre l’avvio del riesame della discarica sita in località Burgesi ai sensi dell’art. 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/06, al fine di considerare opportunamente i rilievi trasmessi dall’Autorità giudiziaria di Lecce. Trattasi, in particolare, della relazione tecnica finale redatta dal dott. Giuseppe Mascolo in qualità di consulente tecnico della Procura di Lecce nell’ambito del procedimento penale n. 6286/2015 - Mod. 44 nonché della richiesta di archiviazione, P.P. n. 12592/2016 Mod. 21 della Procura della Repubblica di Lecce del 28 novembre 2016 (…) ».
- in assenza di diverse specifiche indicazioni deve ritenersi, tuttavia, che l’impugnata determinazione vada interpretata nel senso che il soggetto gestore dovrà esclusivamente farsi carico delle spese ricollegabili all’attività di monitoraggio svolta in autocontrollo, ricadendo invece su ARPA quelle tipiche dell’attività di controllo ad essa riferita.
3.1 Ritenuto inoltre, quanto al ‘merito’ delle previsioni oggetto di gravame, che:
- l’impugnata determinazione giustificava il disposto riesame nei sensi che seguono: « Si riporta, di seguito, uno stralcio di interesse della richiamata richiesta di archiviazione (relativa al citato procedimento penale n. 6286/2015 - Mod. 44, ndr) : ‘La relazione tecnica del Dott. Giuseppe Mascolo, esperto dell’istituto di Ricerca sulle Acque di Bari - CNR, depositata in data 16 settembre 2016, ha dimostrato, sulla base delle attività sperimentali effettuate (mediante il prelievo e l’analisi di campioni di percolato e di acqua di falda da pozzi e piezometri ubicati sia sul perimetro della discarica che in zone limitrofe, meglio indicate nella stessa relazione ai cui contenuti si rinvia integralmente), la presenza di PCB in tutti i campioni di percolato, con concentrazioni che variano da 3,3 a 902 ng/L. In particolare, il consulente rileva come i risultati analitici dimostrano inequivocabilmente che nella discarica sono stati a suo tempo staccati dei fusti contenenti PCB che nel tempo hanno riversato parte del loro contenuto nei rifiuti e, conseguentemente, nel percolato. Relativamente all’acqua di falda campionata (sia dai pozzi intorno alla discarica che dai pozzi e piezometri ubicati in zone limitrofe alla discarica) i risultati analitici hanno mostrato che non vi è alcuna contaminazione da PCB sulla base del limite di rilevabilità della metodica impiegata che è pari a 0,3 ngiL’. Sinteticamente, l’installazione in esame è rappresentata dalla discarica per rifiuti non pericolosi da ultimo autorizzata con provvedimento di riesame (con valenza di rinnovo) per la fase di post-gestione mediante Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale n. 6 del 14 maggio 2016. Il procedimento amministrativo di riesame parziale dell’AIA, per la revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo, veniva avviato con nota prot. 1063 del 6 febbraio 2017 con cui contestualmente si indiceva e convocava la conferenza di servizi sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge 241190 e s.m.i. per il giorno 20 febbraio 2017. A partire dal 7 febbraio 2017 veniva garantita la fase di consultazione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internt (portale ambientale della regione Puglia) delle informazioni previste dall’articolo 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Detto procedimento amministrativo, da condurre nell’ambito dei poteri prescrittivi dell’Autorità Competente AIA nei confronti del Gestore Monteco s.r.l., si inserisce all’interno di un più ampio programma di interventi definito durante le riunioni del 9 gennaio 2017 presso l’Assessorato Regionale alla Qualità dell’Ambiente e presso la Presidenza della Regione Pugile in data 19 gennaio 2017 per la valutazione delle iniziative di carattere eccezionale da intraprendere sulla discarica in fase di post-gestione (verifica della presenza di rifiuti pericolosi tra quelli abbancati in discarica) nonché per l’accertamento dello stato della qualità ambientale nell’area circostante. Pertanto, il procedimento di riesame in questione è volto a revisionare il Piano di Monitoraggio e Controllo al fine di prescrivere, in capo al Gestore, specifici controlli/monitoraggi integrativi ritenuti necessari per una più completa ed efficace conoscenza della qualità delle acque sotterranee mediante i cosiddetti pozzi spia della discarica nonché delle caratteristiche del percolato con specifico riferimento alla presenza di PCBIPCDD-PCDF ».
- la disciplina in oggetto, peraltro, « non lega il riesame dell’AIA all’ipotesi in cui sia accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione, ma lo consente quando ‘a giudizio dell’autorità competente (...) l’inquinamento provocato dall’installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite’. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale è indicato come una soltanto delle possibili ipotesi in cui il riesame è consentito » (TAR Veneto, II, 1° luglio 2022, n. 1127); e inoltre pure la nozione di inquinamento va delineata ricordando che l’art. 74, comma 2, lett. gg) d.lgs. n. 152/06 definisce come inquinante «qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare, quelle elencate nell’Allegato 8 alla parte terza del presente decreto. L’elenco di cui al suddetto allegato 8 è meramente indicativo, come dichiara la sua stessa rubrica (‘Allegato 8 - Elenco indicativo dei principali inquinanti’), mentre va avuto riguardo alla definizione di cui all’art. 74, comma 1, lett. cc) che così definisce l’inquinamento: ‘l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell’aria, nell’acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell’ambiente’ » (TAR Veneto, II, n. 1127/2022 cit.).
- secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, ancora, tenuto conto del c.d. principio di precauzione, « il rischio non è meramente potenziale laddove, pur a fronte di una persistente incertezza scientifica, non possa ragionevolmente affermarsi in relazione alle circostanze del caso concreto l’innocuità del fattore di rischio considerato » (TAR Veneto, II, n. 1127/2022 cit.).
3.2 Ritenuto poi, quanto al vaglio demandato a questo giudice, che « nelle materie tecnico scientifiche - quale è indubbiamente quella in esame, relativa in generale alla tutela dell’ambiente dall’inquinamento - si applica il principio per cui le valutazioni delle autorità preposte sono ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacate in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori » (Consiglio di Stato, IV, 2 maggio 2022, n. 3424; v. anche TAR Sicilia Catania, II, n. 3982/2021 cit., secondo cui « il vaglio giudiziale sulle valutazioni tecnico-discrezionali rimane confinato entro i noti limiti del sindacato estrinseco, volto al rilievo della manifesta illogicità o incongruità della scelta, diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all’amministrazione. Non è sufficiente, pertanto, una generica contestazione di mera non condivisibilità del giudizio tecnico - discrezionale espresso dall’amministrazione essendo, invece, necessaria la dimostrazione della palese inattendibilità e dell’evidente insostenibilità »).
3.3 Ritenuto pertanto che, indipendentemente dalla circostanza che l’Autorità giudiziaria abbia poi concluso per l’archiviazione del richiamato procedimento penale, restano in concreto prive di confutazione da parte della difesa ricorrente le circostanze in fatto riscontrate dal CTP (e in specie la ‘ presenza di PCB in tutti i campioni di percolato, con concentrazioni che variano da 3,3 a 902 ng/L. In particolare, il consulente rileva come i risultati analitici dimostrano inequivocabilmente che nella discarica sono stati a suo tempo staccati dei fusti contenenti PCB che nel tempo hanno riversato parte del loro contenuto nei rifiuti e, conseguentemente, nel percolato ’), circostanze le quali, indipendentemente dall’assenza di una responsabilità diretta da parte di Monteco, giustificavano comunque la più rigorosa attività di controllo disposta: e d’altronde le misure di prevenzione, non avendo natura sanzionatoria ed essendo invece motivate dal principio di precauzione, « gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente solo perché egli è tale, senza necessità di accertarne il dolo o la colpa (in questi termini, la costante giurisprudenza, per tutte Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2021 n. 1658; VI, 3 gennaio 2019 n. 81; V, 8 marzo 2017, n. 1089; 14 aprile 2016 n. 1509) » (Consiglio di Stato, IV, n. 3424/2022 cit.).
4.- Ritenuto che l’impugnata d.d. n. 59 del 27 aprile 2017 appare dunque immune da censure e che il ricorso va pertanto respinto, tuttavia sussistendo eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio, attesa la particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 939 del 2017 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 settembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO