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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/09/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1227/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti ConSIliere dott. Andrea Lama ConSIliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1227/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARINONI ILARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA
N. 24 40123 BOLGONApresso il difensore avv. MARINONI ILARIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRINI GIOVANNI, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORTE MELONE N. 2 37121 VERONApresso il difensore avv.
FERRINI GIOVANNI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINONI Controparte_2 P.IVA_1
ILARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 24 40123 BOLOGNApresso il difensore avv. MARINONI ILARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LELLI ANNA ROSA e Parte_2 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TESTONI 1 44100 BOLOGNApresso il difensore avv.
LELLI ANNA ROSA
(C.F. ), e (c.f. Parte_3 C.F._2 Parte_4
),con il patrocinio dell'avv. BENDINELLI FEDERICO, elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA STRADA MAGGIORE 22 40100 BOLOGNApresso il difensore avv.
BENDINELLI FEDERICO
pagina 1 di 15 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRINI GIOVANNI, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VICOLO CIECO AGNELLO 1 VERONApresso il difensore avv.
FERRINI GIOVANNI
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. BENDINELLI FEDERICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
STRADA MAGGIORE 22 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. BENDINELLI FEDERICO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la Sentenza n. 1197/2022 del Tribunale di Bologna, pubbl. il 05/05/2022
RG n. 10739/2018 Repert. n. 1761/2022.
Conclusioni come da note
Motivi della decisione
1. I fatti processuali della controversia vengono sintetizzati sulla base di quanto esposto nella sentenza appellata.
2. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1717/2018 emesso dal Parte_2
Tribunale di Bologna in data 10 aprile 2018, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento di
€ 400.000 oltre accessori e spese, nella sua qualità di fideiussore della società Controparte_4
.
[...]
3. L'opponente premetteva, in fatto, di aver costituito, in data 23 luglio 1984, insieme alla ex moglie la società e di aver, successivamente, sottoscritto in Parte_3 Controparte_4 data 8 settembre 2003 un contratto di fideiussione omnibus, a garanzia di qualunque operazione a favore di fino alla concorrenza di €400.000,00. CP_1
4. In data 6 novembre 2006 rassegnava le dimissioni dalla carica di Amministratore unico Pt_2 della società, tuttavia, in data 4 dicembre 2006 , rappresentata da Controparte_4 Pt_3
, sottoscriveva un contratto di affidamento di complessivi € 300.000,00 mila;
[...] contestualmente, la predetta società sottoscriveva, su richiesta della banca, il contratto “derivato” IRS
COMPOSTO PROTETTO per l'importo totale di € 1.250.000,00.
5. L'opponente, in data 4 marzo 2009, usciva definitivamente dalla società, cedendo la sua partecipazione societaria, e comunicava alla banca a mezzo raccomandata a/r, la volontà di recesso dai CP_1 rapporti fideiussori verso senza tuttavia ottenere alcun riscontro. CP_4
6. Soltanto in data 21 maggio 2012, allorquando con missiva indirizzata ai SInori CP_1
e , metteva in mora il debitore e recedeva dai contratti di conto corrente n. Pt_2 Pt_3
2747956 e 30074326, intimando a costoro il pagamento in solido di € 263.672,77 (di cui € 235.238,98 per saldo passivo conto ordinario ed € 28.393,78 per saldo passivo conto anticipo), lo Pt_2 aveva appreso dell'esistenza del contratto derivato.
pagina 2 di 15 7. In riferimento a tale contratto, egli dunque rilevava l'assoluta nullità del medesimo, non essendo mai venuto a conoscenza, nonostante la raccomandata inviata ad (doc. n. 3) per ottenere copia CP_1 degli estratti conto tutti, dei contratti di affidamento, del contratto di fideiussione, del contratto IRS composto swap da indicato in raccomandata, della natura e dello sviluppo dei rapporti CP_1 sottesi, nonché delle movimentazioni che avevano portato alla formazione del saldo passivo oggetto di domanda.
8. Infatti, in data 29 gennaio 2018 e per essa aveva richiesto il pagamento di € CP_1 Pt_1
460.583,69 di cui € 447.088,20 per saldo del conto al 1° luglio 2017 ed € 13.495,49 per interessi maturati al tasso legale dall'1.7.2017 al 2.10.2017.
9. Invero, egli deduceva la non comprensibilità dei motivi di una così rilevante lievitazione del saldo passivo del conto corrente predetto, che era stato chiuso in data 21 maggio 2012.
Il saldo passivo di esso era aumentato di ben € 211.849,22; mai inoltre egli era venuto in possesso della copia del contratto derivato asseritamente sottoscritto il 6 dicembre 2006 dalla società; gli interessi debitori di fatto ed in concreto applicati apparivano enormemente superiori a quelli enunciati;
difettava prova scritta dei contratti di conto corrente sulla scorta dei quali la creditrice aveva fondato la pretesa monitoria;
eccepiva, ancora, che la ricorrente in via monitoria non aveva neppure provato le condizioni contrattuali praticate, avendo prodotto esclusivamente un documento di sintesi non sottoscritto, e non aveva prodotto gli estratti conto dalla data di apertura del rapporto e fino alla sua cessazione, così non soddisfacendo l'onere di cui all'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il credito derivante dal saldo debitore avrebbe dovuto determinarsi sulla base del c.d. “ ”, ovvero riconducendo a zero il Per_1 saldo disponibile.
10. Nel giudizio così radicato, si costituiva , la quale, contestando Controparte_2 integralmente quanto affermato dall'opponente, sottolineava che il contratto derivato che controparte affermava essere nullo, era stato stipulato con e pertanto le eventuali conseguenze non CP_1 potevano essere opposte alla società cessionaria, poiché riguardano fatti anteriori alla cessione.
Riteneva, dunque, opportuno chiamare in causa la società CP_1
Ciò premesso, evidenziava che non fosse possibile ritenere, a priori e in astratto, la nullità di tutti i contratti atipici riconducibili alla tipologia IRS.
Inoltre, rilevava che, se l'opponente avesse avuto intenzione di eccepire la nullità del contratto derivato, avrebbe avuto al tempo stesso l'onere di produrre il contratto de quo e fornire rigorosa prova in ordine alla asserita invalidità.
Rilevava inoltre che era stato pienamente soddisfatto l'onere probatorio relativo al credito azionato in via monitoria, atteso che erano stati prodotti: l'estratto notarile certificato dal Notaio Dott.ssa
[...] relativo ai rapporti di c/c n. 2747956 e n. 30074326 (doc. 1bis), la copia del contratto di Per_2
pagina 3 di 15 apertura del corrente ordinario n. 2747956 (originario rapporto n. 12885) (doc. 2bis), la copia del contratto di apertura del corrente ordinario n. 30074326 (doc. 3bis), il contratto di affidamento di euro
50.000,00, di euro 100.000,00 e di euro 150.000,00 a valere sul c/c n. 2747956 ed il contratto di affidamento di euro 300.000,00 a valere sul c/c n. 30074326 (doc. 4 bis), nonchè il contratto di fidejussione (doc. 5 bis).
Circa il contratto derivato rilevava, ancora, che l'eccezione di nullità risultava del tutto generica e infondata, poiché carente delle ragioni della dedotta nullità del contratto in questione. in aggiunta contestava l'applicazione del principio del c.d. “saldo zero”, sottolineando che tra i Pt_1 presupposti necessari ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo non potevano considerarsi rientranti gli estratti conto integrali, e si opponeva alla richiesta avversaria di CTU contabile poiché ritenuta inammissibile, evidenziandone la natura meramente esplorativa.
Instava poi, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, per la concessione di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., chiedendo, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo n.1717/2018 ed in ogni caso l'accertamento che fosse creditrice, nei Pt_1 confronti dell'opponente nella sua qualità di fideiussore della della somma di Controparte_4
€400.000,00 nei limiti della fideiussione rilasciata, oltre interessi e spese.
11. Nel giudizio così radicato si costituiva altresì terzo chiamato in causa, la quale CP_1 sollevava eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del foro di
Verona o, subordinatamente, di Milano;
infatti, il contratto di fidejussione sottoscritto da Parte_2 recava indicazione di Foro esclusivo presso la sede della Banca, clausola sottoscritta
[...] specificamente dal fidejubente.
Rilevava, inoltre, l'intervenuta prescrizione e decadenza dai diritti e dalle azioni proposte, in quanto venivano formulate contestazioni risalenti oltre 10 anni dalla notifica della citazione;
precisamente l'IRS risaliva al 4 dicembre 2006.
riteneva in ogni caso inammissibile e infondata la domanda di nei suoi confronti CP_1 Pt_1 ed in riferimento all'atto di chiamata in causa, sottolineava come avesse svolto, costituendosi, Pt_1 domande e conclusioni soltanto
contro
Chiedeva, per tale ragione, l'estromissione Parte_2 dal giudizio.
Al tempo stesso, faceva notare l'inammissibilità delle domande proposte dal SI. in Parte_2 quanto la garanzia dallo stesso prestata doveva qualificarsi “autonoma”.
Ciò premesso, insisteva sull'impossibilità del garante autonomo di poter sollevare CP_1 eccezioni, e dunque, doveva essere impedita la possibilità di iniziare o proseguire un processo.
pagina 4 di 15 Circa la pretesa nullità dei rapporti contrattuali per difetto di forma scritta, rilevava che i contratti di garanzia, di apertura di conto corrente e delle aperture di credito erano stati perfezionati per iscritto, portando le doppie sottoscrizioni delle parti e la data certa.
Infine, in merito al contratto derivato contestava le avverse deduzioni tecniche e CP_1 difensive, sollevate in assenza di alcun riscontro documentale ed attinente ai fatti.
12. Il decreto ingiuntivo n. 1717/2008 veniva altresì opposto, con causa iscritta al n. R.G. n. 11731/2018, dalla fideiubente , e dalla , dalla stessa Parte_3 Controparte_4 Pt_3 rappresentata, in qualità di liquidatrice, eccependosi, in via preliminare, la nullità del
[...] decreto ingiuntivo opposto per inapplicabilità al medesimo del procedimento di correzione di errore materiale, e rilevando come, in ogni modo, nessuna istanza fosse stata in tal senso presentata, e che, pertanto, il decreto opposto era stato solo impropriamente denominato “Decreto Correzione Errore
Materiale”.
13. In seguito, l'opponente deduceva la totale mancanza di prova delle pretese creditorie azionate da
DOBANK evidenziando la carenza di due condizioni essenziali: che la cedente fosse CP_1 realmente titolare dei crediti in questione, e che la loro cessione fosse effettivamente e legittimamente avvenuta a favore di . Controparte_2
A tal proposito, la SI. rilevava che non era stato prodotto alcun documento attestante Pt_3
l'avvenuta cessione da a dei crediti azionati CP_1 Controparte_2 monitoriamente, e che neppure la documentazione depositata dalle opposte dava prova dei crediti dalle stesse vantati.
L'estratto conto, in tesi di parte opponente, certificato dal notaio non aveva il contenuto Per_2 prescritto dall'art. 50 T.U.B., mancando del tutto sia la dichiarazione di conformità alle scritture contabili del dirigente della banca interessata, sia la dichiarazione dello stesso dirigente attestante la verità e liquidità del credito. Rilevava, dunque, che tali crediti, attestati falsamente dall'estratto conto prodotto da DOBANK, erano inesistenti e ne eccepiva la falsità ideologica.
Deduceva, pertanto, che dalla mancata corrispondenza del documento ai requisiti previsti dall'art 50
T.U.B. ne discendeva, ulteriormente, la nullità del decreto ingiuntivo.
rilevava, ancora, di non aver ricevuto alcuna lettera raccomandata che Parte_3 avrebbe inviato, a suo dire, in data 21.05.2012 a e all'attrice per CP_1 CP_4 comunicare il recesso dal conto corrente ed intimare “il pagamento immediato di un debito complessivo di € 263.632,77.”
L'opponente deduceva altresì che, quand'anche avesse vantato qualsiasi eventuale diritto CP_1 derivante dal contratto di fidejussione omnibus rilasciato, a dire della Banca, in data 8 settembre 2003, lo stesso risultava ampiamente prescritto.
pagina 5 di 15 In particolare, contestava, a monte, qualsiasi sottoscrizione di un eventuale contratto di fidejussione rilasciato da nonché la legittimità, validità ed efficacia dello stesso ad ogni effetto di CP_1 legge.
Chiedeva, infine, l'annullamento, o comunque, la revoca del decreto opposto in quanto, in tesi attorea, illegittimo e rilasciato in assenza dei presupposti di legge e nel merito, il rigetto delle domande del convenuto, poiché infondate, non provate, o prescritte.
14. All''udienza del 28 marzo 2019, il Giudice, rilevata la “parziale connessione oggettiva delle cause”, disponeva la riunione del procedimento R.G. 11731/2018 con il procedimento in oggetto.
15. Veniva poi espletata CTU.
16. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- respinge ogni domanda avanzata da e per essa da Parte_5 Parte_6 nei confronti dei SInori e e la Parte_2 Parte_3 Controparte_4 condanna al pagamento, in favore dei predetti delle spese di lite, che liquida, per ciascuna delle parti opponenti, in € 634 per anticipazioni ed € 20.000 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra e per essa, Parte_5 Pt_6
e
[...] Controparte_1
17. Il Tribunale preliminarmente rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da n comparsa di risposta. Controparte_1
Secondo il Tribunale, era stata evocata in giudizio a manleva da parte di CP_1 [...] ed in relazione alle posizioni contrattuali indicate in atto di opposizione, Parte_5 ovvero in relazione, tra le altre, alla porzione di esposizione derivante dai contratti derivati IRS posti in contestazione dagli opponenti, e, pertanto, nessuna contestazione era stata svolta nei suoi confronti in riferimento al rapporto fidejussorio.
Il foro convenzionale di cui all'art. 14 del modulo di fidejussione sottoscritto da da Parte_2
, peraltro, non era esclusivo ed era stato derogato, in virtù della previsione Parte_3 contenuta nel medesimo articolo 14, proprio dalla stessa nella sua Parte_5 qualità di avente causa della Banca cedente, proponendo il ricorso monitorio presso il Tribunale di
Bologna.
18. Era infondata l'eccezione di mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 del D. L.vo. n.
28/2010 per assenza della parte chiamata . Parte_5
pagina 6 di 15 19. In applicazione del principio della “ragione liquida”, il Tribunale riteneva e accertava la mancata dimostrazione, da parte di della titolarità sostanziale del credito Parte_5 azionato monitoriamente. Secondo il tribunale, si trattava non già di una eccezione pregiudiziale riguardante il rito e, dunque, di difetto di legittimazione;
bensì di una difesa riguardante il merito della pretesa azionata.
Il difetto di legittimazione attiva sussisteva, laddove l'attore in senso sostanziale agisse per la tutela di un diritto del quale non risultava titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in esame, in cui lo stesso, come risultava dall'attenta analisi degli atti di causa, non avesse dimostrato di essere concretamente titolare del diritto azionato in giudizio.
aveva agito in giudizio, dichiarando di essere titolare del diritto di credito Controparte_2 azionato in virtù di atto di cessione del credito da parte della dunque, nessun Controparte_1 difetto di legittimazione attiva poteva rinvenirsi.
20. Quanto, invece, alla prova della titolarità sostanziale del rapporto.
21. Nel caso di specie, (e per essa, DOBANK) aveva sostenuto che la Controparte_2 prova della cessione sarebbe rinvenibile nell' avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana con indicazione dell'indirizzo del sito internet ove sono (rectius sarebbero) disponibili, nel rispetto della privacy, tutti i riferimenti relativi alla cessione.
Di recente la Corte di cassazione, con l'ordinanza 05 novembre 2020, n. 24798, aveva statuito che: "In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta".
Orbene, nel caso in esame, l'unico documento ritualmente prodotto dalla convenuta sul punto, come sopra detto, era stato l'estratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale era stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, ma nel quale non si erano fornite indicazioni sufficientemente specifiche per l'individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando al link presente in Gazzetta per tale incombente.
E tuttavia, come sottolineato dallo stesso opponente, il collegamento ipertestuale non permetteva di risalire ad alcuna pagina o documento contrattuale comprovante, nello specifico, tale cessione.
pagina 7 di 15 Ebbene, a fronte di tali indicazioni, in sede giurisdizionale (stante anche la specifica eccezione sollevata dagli attori sul punto), sarebbe stato onere di parte convenuta, attrice sostanziale, fornire la documentazione richiamata, dalla quale verificare se anche il credito in esame rientrasse, specificamente, in quelli oggetto di cessione.
Viceversa, parte convenuta non aveva prodotto adeguata documentazione sul punto.
Pertanto, non vi era prova della titolarità del credito in capo alla convenuta.
22. Secondo il Tribunale, difettava, in ogni caso, la prova del credito azionato da
[...]
, e per essa, da DOBANK. Parte_5
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla sola base del salda-conto e, pertanto, in totale carenza dei requisiti di legge.
Esso, pertanto, anche per tale ulteriore motivo, avrebbe dovuto essere in ogni caso revocato.
23. Venendo, poi, alla disamina della posizione creditoria, emergeva dalla relazione della C.T.U. Dott.ssa la totale carenza di prova documentale del credito, non assolta neppure nella Persona_3 successiva fase processuale a cognizione piena.
Vi era totale carenza di documentazione sullo sviluppo dei rapporti di credito e debito tra banca e correntista a far tempo dal 31 marzo 2013 fino ad arrivare alla data di rilascio del laconico salda conto posto a base del decreto ingiuntivo, con impossibilità totale di ricostruzione dei movimenti intermedi.
Non vi era agli atti alcuna documentazione atta a verificare natura e sviluppo dei contratti di IRS protetti su cui si fondava una parte considerevole del credito azionato, comunque, nel suo complesso, completamente sfornito di prova.
24. L'opposizione riceveva integrale accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e rigetto nel merito, per assenza di prova, quanto a titolarità e ad an, della domanda di parte opposta, con conseguente regolamento delle spese secondo la soccombenza nei rapporti tra opponenti e opposta, e compensazione delle stesse, visti i motivi della decisione, tra opposta e chiamata in causa.
25. Secondo il Tribunale, ogni altra questione restava logicamente assorbita.
26. Proponeva appello Controparte_2
27. Col primo motivo di gravame lamentava l'omesso accertamento della titolarità del credito per effetto della cessione in blocco e della inclusione in essa del credito azionato.
Secondo l'appellante vi era adeguata prova documentale di tale fattispecie di cessione del credito azionato, anche tenuto conto delle risultanze dell'avviso in G.U., della condotta processuale di ammissione tenuta da e della dichiarazione ricognitiva prodotta in appello e proveniente da CP_1 un funzionario CP_1
pagina 8 di 15 28. Col secondo motivo odi gravame si doleva del mancato riconoscimento da parte del Tribunale della prova del credito azionato, deducendo che, a tutto voler concedere, “alla luce di un saldo debitorio accertato sino alla data di revoca dei rapporti pari alla minor somma di euro 317.868,69, così come rilevato in sentenza a pag. 19 in cui si lamenta una carenza di documentazione successiva a tale data, il Giudice avrebbe dovuto tuttalpiù rideterminare in tale importo quanto dovuto”.
29. Parte appellante principale così concludeva: voglia l'ill.ma corte di appello di bologna, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, accogliere per i motivi tutti dedotti il presente appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 1197/2022 (n. 10739/2018 rg)emessa dal tribunale di bologna, dott.ssa arceri, in data 30/04/2022, pubblicata/depositata in data05/05/2022, non notificata, con repertorio n. 1761/2022 del 05/05/2022 oggi appellata, premessele declaratorie del caso e di legge, accogliere le conclusioni svolte in primo grado che qui sì ritrascrivono: nei confronti di la nuova società RL e . Parte_3 in via preliminare di rito accertare e dichiarare che l'opposizione instaurata è nulla per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 1717/2018 e relativa correzione cronologico n. 3869/2018, rg n. 1366/2018 tribunale di bologna è divenuto definitivo e rigettare la presente opposizione;
in via preliminare di merito, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1717/2018 e relativa correzione cronologico n. 3869/2018 – rg1366/2018 tribunale di bologna;
in via preliminare di merito. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva di con riferimento ai rapporti sostanziali che dovessero risultare Controparte_2 nulli/ invalidi inefficaci, per l'effetto respingere eventuali pretese restitutorie / risarcitorie che dovessero essere accolte all'esito del giudizio. in via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 1717/2018 con la relativa correzione cronologico n. 3869/2018 emesso dal tribunale di bologna in data 10.04-08.05/2018 rg 1366/2018 in ogni sua parte, per l'effetto rigettare le domande proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto;
Co in via subordinata, in ogni caso, dichiarare che la fino 1 securitisation è creditrice nei confronti della nuova società RL in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 490.477,56 e nei confronti della SI.ra , nella sua qualità di fideiussore della Parte_3 nuova società RL in liquidazione, della somma di € 400.000,00 nei limiti della fideiussione rilasciata, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa – oltre interessi al tasso legale nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, per l'effetto condannare la nuova società RL , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento della somma di euro 490.477,56 e la SI.ra , nella sua qualità Parte_3 di fideiussore della nuova società RL in liquidazione al pagamento della somma di € 400.000,00, ovvero la diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi al tasso legale nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende e per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte con l'odierna opposizione in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto.
30. Proponeva separato appello così concludendo: CP_1
“In riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del motivo di appello, In via pregiudiziale: disporsi la riunione del presente giudizio di appello a quello proposto da , rubricato al CP_1 n. 1249/2022 R.G., Corte d'Appello di Bologna, Cons. Dott. Andrea Lama, udienza 29.11.2022, Pt_7 con ogni provvedimento di legge.
pagina 9 di 15 In via preliminare: in riforma della sentenza impugnata e per le ragioni esposte in narrativa, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Foro di Verona, in forza della clausola di deroga della competenza prevista all'art. 14 del contratto di fideiussione sottoscritto dal SI. Parte_2 così come la SI.ra , con in data 08.09.2003 (doc. 4 Parte_3 OP primo grado;
analoga eccezione viene formulata in ordine all'art. 15 del contratto di conto CP_5 corrente n. 30074326 del 04.12.2006, concluso tra e la OP CP_3 (doc. 5 primo grado , all'art. 9 del contratto di apertura di credito 04.12.2006 per € CP_5 150.000,00= sino a revoca, concluso tra e la (doc. 6 primo OP CP_3 grado , all'art. 9 del contratto di apertura di credito 04.12.2006 per € 300.000,00= - a valere CP_5 sul c/c n. 30074326 - sino a revoca, concluso tra e la (doc. OP CP_3 8 primo grado , all'art. 11 del contratto di apertura di credito 27.02.2008 per € 50.000,00= CP_5 sino al 30.09.2008 – a valere sul c/c n. 274956 - concluso tra e la OP [...]
(doc. 9 primo grado , e all'art. 11 del contratto di apertura di credito 27.02.2008 per € CP_3 CP_5 100.000,00= sino a revoca – a valere sul c/c n. 274956 - concluso tra e la OP
(doc. 10 primo grado . CP_3 CP_5 Queste clausole prevedono come Foro esclusivo quello di Verona, quale sede legale della per CP_5 cui si insiste nell'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale di Bologna in favore del Foro di Verona, sede all'epoca della o, in subordine in favore del Foro di Milano, sede della al CP_5 CP_5 momento della notifica dell'opposizione introduttiva del presente giudizio ed attuale, con ogni provvedimento di Legge anche ex art. 336 cpc.
- Subordinatamente: Nel merito: subordinatamente all'eccezione di incompetenza territoriale proposta e nella denegata ipotesi di suo mancato accoglimento, in riforma della sentenza impugnata e per le ragioni esposte in narrativa, dichiararsi l'inammissibilità della chiamata in causa di e quindi disporne Controparte_1 l'estromissione dal presente giudizio, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese sia di primo che di secondo grado;
- ancora subordinatamente: in riforma della sentenza impugnata e per le ragioni tutte esposte, respingersi le domande, richieste ed istanze, proposte nei confronti di in quanto prescritte, inammissibili ed infondate, con ristoro delle spese di causa, di primo e CP_1 secondo grado, onorari ed accessori, I.V.A. e C.P.A..
31. Si costituivano le parti appellate, chiedendo il rigetto di entrambi i suddetti appelli.
32. Gli appelli venivano riuniti.
33. Successivamente si costituivano in giudizio E , Parte_3 Parte_4 nella qualità di ex - soci della , cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese dal Controparte_3
Conservatore del Registro di Bologna con provvedimento in data 3 gennaio 2022.
34. L'appello incidentale di è infondato e deve essere rigettato. CP_1
35. nel presente giudizio viene fatta oggetto di una domanda di c.d. manleva per l'ipotesi in cui CP_1 vengano accolte le domande finalizzate alla declaratoria di invalidità dei rapporti bancari dedotti in giudizio.
Le clausole di deroga alla competenza territoriale sono invece contenute nei documenti contrattuali che regolavano originariamente il rapporto bancario tra da un lato, e il debitore principale e i CP_1 fideiussori, dall'altro lato.
pagina 10 di 15 In sostanza, non vi è alcuna clausola di pattuizione di foro convenzionale esclusivo, riferibile alla domanda e al rapporto dedotto in giudizio da nei confronti di Pt_1 CP_1
36. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
37. Il primo motivo di appello principale è infondato.
38. Nella fattispecie parte opponente (oggi parte appellata) ha immediatamente contestato l'inclusione del credito azionato in giudizio fra quelli oggetto della cessione in blocco dedotta in giudizio.
La pronuncia della Suprema Corte, di cui si riporta la motivazione per esteso in parte qua, chiarisce le conseguenze giuridiche di tale specifica tipologia di contestazione.
Secondo la Suprema Corte (Numero registro generale 23552/2022 Numero sezionale 2283/2025 Numero di raccolta generale 15088/2025 Data pubblicazione 05/06/2025), “Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Si tratta dunque di verificare, in concreto, se “le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata”, consentano “ o meno, di ricondurre con certezza il
pagina 11 di 15 credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Nel caso di specie, le indicazioni contenute in Gazzetta Ufficiale non consentono assolutamente di ricondurre con certezza il credito de quo tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale riporta letteralmente quanto segue “La società Controparte_2
con sede legale in Viale Majno 45, 20122 Milano, Italia, comunica che, nell'ambito di
[...] un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da
[...]
in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge CP_6
130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da
con sede legale in via Via Alessandro Specchi, 16, 00186 Roma, Italia, codice fiscale Controparte_1
n. , partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. P.IVA_2
, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, P.IVA_2 indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o Controparte_1 da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
La formula utilizzata è di per sé fortemente generica, in quanto fa riferimento a tipologie astratte di contratti (mutuo, apertura di credito, finanziamenti) e ad un lasso di tempo amplissimo (1971 – 2016).
In realtà, la concreta individuazione del credito ceduto è rimessa alla consultazione del sito internet ivi indicato, la effettiva possibilità di utile accesso al quale è stata negata in sentenza senza che sul punto di sia stato specifico motivo di gravame (così la sentenza appellata: “Orbene, nel caso in esame,
l'unico documento ritualmente prodotto dalla convenuta sul punto, come sopra detto, era stato
l'estratto della Gazzetta Ufficiale con il quale era stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, ma nel quale non si erano fornite indicazioni sufficientemente specifiche per
l'individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando al link presente in Gazzetta per tale incombente. E tuttavia, come sottolineato dallo stesso opponente, il collegamento ipertestuale non permetteva di risalire ad alcuna pagina o documento contrattuale comprovante, nello specifico, tale cessione”).
pagina 12 di 15 39. In tale contesto risulta oggettivamente preclusa ogni positiva valutazione di precisione delle indicazioni contenute nell'avviso e di effettiva e certa riconducibilità del credito tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
40. Tale valutazione deve essere a fortiori ribadita, laddove si consideri che lo stesso numero della
Gazzetta Ufficiale reca l'avviso di altra cessione in blocco, caratterizzata dalla presenza della medesima cedente e di altra cessionaria (FINO 2 SECURITISATION S.R.L.) CP_1
Il contenuto di tale avviso di cessione è sostanzialmente sovrapponibile a quello dell'avviso relativo alla fattispecie de qua:
“La società Fino 2 Securitisation S.r.l., con sede legale in Viale Majno 45, 20122 Milano, Italia, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi Controparte_6 degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio
2017, ha acquistato pro-soluto da con sede legale in via Via Alessandro Specchi, 16, Controparte_1
00186 Roma, Italia, codice fiscale n. , partita IVA e numero di iscrizione presso il P.IVA_2 registro delle imprese di Roma n. , tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, P.IVA_2 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_1 mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.
La contestuale presenza nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale di due avvisi di cessione in blocco, entrambe realizzate da , a favore di due diverse cessionarie, in relazione a crediti CP_1
“derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra (…) e qualificati come attività finanziarie deteriorate” (con l'unica differenza, nelle due cessioni e nei relativi avvisi, del periodo temporale di riferimento 1971 – 2016, nell'un caso;
1975 – 2016, nel secondo caso) crea una situazione di oggettiva confusione e incertezza, tale da escludere la certa riconducibilità di un credito all'una o all'altra delle due cessioni.
41. Consegue alle predette considerazioni l'onere di acquisizione di una prova documentale diversa ed ulteriore, così come affermato dalla Suprema Corte: “solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei
pagina 13 di 15 suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
42. Ebbene, nella fattispecie, nel giudizio di primo grado non è stata fatta alcuna altra produzione documentale inerente a tale prova.
Occorre evidenziare che la condotta processuale di , chiamata in causa a manleva da CP_1 [...]
è stata improntata alla contestazione dei fatti costitutivi dell'azione di manleva, ivi Controparte_2 compresa la qualità di cessionaria di . Pt_1
Tale atteggiamento processuale è stato contraddetto soltanto da sporadiche ammissioni (di natura implicita) circa la effettività della cessione ma il quadro complessivo che ne esce è quello di una condotta processuale non univoca in relazione al riconoscimento della qualità di cessionaria di
[...]
Controparte_2
Tale elemento di prova di natura indiziaria, scaturente dalla condotta processuale della cedente, è dunque inficiato da intrinseca incertezza e contraddittorietà e dunque su di esso non può fondarsi la prova della inclusione del credito azionato nella cessione in blocco.
43. Una produzione in appello è costituita dalla dichiarazione e attestazione, fatta da un funzionario in data 8 giugno 2022 successivamente alla pubblicazione della sentenza appellata, in ordine CP_1 alla inclusione del credito azionato in giudizio nella cessione in blocco dedotta in giudizio.
A prescindere da ogni valutazione relativa alla valenza probatoria di tale dichiarazione (da ritenersi di scarso rilievo, anche tenuto conto della incertezza in ordine alla titolarità di un effettivo potere di rappresentanza in capo al funzionario dichiarante), deve ritenersi tardiva tale produzione, che, attenendo alla prova di un fatto costitutivo del diritto azionato, oggetto di contestazione sin dal primo atto difensivo di parte opponente nel giudizio di primo grado, doveva essere tempestivamente effettuata entro le preclusioni di rito proprie del giudizio di primo grado.
44. Deve, quindi, confermarsi la pronuncia della sentenza appellata in ordine alla accertata mancanza di titolarità del credito azionato in capo a parte appellante Controparte_2
45. Tale pronuncia assorbe ogni altra questione versata in giudizio.
In primo luogo, essa rende superfluo e irrilevante l'accertamento dell'an e del quantum debeatur.
In secondo luogo, limitandosi ad escludere la titolarità del credito in capo all'appellante, essa non investe questioni inerenti alla validità e alla esistenza del credito e dei rapporti contrattuali ad esso sottesi, cioè ai fatti costitutivi della azione di cd manleva nei confronti di . CP_1
46. Spese.
L'esito dell'appello implica la condanna delle parti appellanti, principale e incidentale, in solido tra loro, al rimborso delle spese del grado in favore delle parti appellate, spese liquidate come d dispositivo.
pagina 14 di 15 Ne consegue altresì la compensazione delle spese nei rapporti tra le parti appellanti medesime.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis a carico di parte appellante principale e parte appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello principale proposto da Parte_8
[...]
II – rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
III – Conferma la sentenza appellata;
IV – condanna e Parte_8 CP_1
, in solido tra loro, alla refusione in favore di delle spese del grado, che liquida
[...] Parte_2 in € 20.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
V - condanna , Parte_8 CP_1 in solido tra loro, alla refusione in favore di e delle Parte_3 Parte_4 spese del grado, che liquida in € 20.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
VI – dichiara la compensazione delle spese del grado, tra Parte_8
;
[...] CP_1
VII - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis a carico di parte appellante principale e parte appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della Terza Sezione Civile, il 4 settembre 2025.
Il ConSIliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti ConSIliere dott. Andrea Lama ConSIliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1227/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARINONI ILARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA
N. 24 40123 BOLGONApresso il difensore avv. MARINONI ILARIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRINI GIOVANNI, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORTE MELONE N. 2 37121 VERONApresso il difensore avv.
FERRINI GIOVANNI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINONI Controparte_2 P.IVA_1
ILARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 24 40123 BOLOGNApresso il difensore avv. MARINONI ILARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LELLI ANNA ROSA e Parte_2 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TESTONI 1 44100 BOLOGNApresso il difensore avv.
LELLI ANNA ROSA
(C.F. ), e (c.f. Parte_3 C.F._2 Parte_4
),con il patrocinio dell'avv. BENDINELLI FEDERICO, elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA STRADA MAGGIORE 22 40100 BOLOGNApresso il difensore avv.
BENDINELLI FEDERICO
pagina 1 di 15 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRINI GIOVANNI, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VICOLO CIECO AGNELLO 1 VERONApresso il difensore avv.
FERRINI GIOVANNI
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. BENDINELLI FEDERICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
STRADA MAGGIORE 22 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. BENDINELLI FEDERICO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la Sentenza n. 1197/2022 del Tribunale di Bologna, pubbl. il 05/05/2022
RG n. 10739/2018 Repert. n. 1761/2022.
Conclusioni come da note
Motivi della decisione
1. I fatti processuali della controversia vengono sintetizzati sulla base di quanto esposto nella sentenza appellata.
2. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1717/2018 emesso dal Parte_2
Tribunale di Bologna in data 10 aprile 2018, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento di
€ 400.000 oltre accessori e spese, nella sua qualità di fideiussore della società Controparte_4
.
[...]
3. L'opponente premetteva, in fatto, di aver costituito, in data 23 luglio 1984, insieme alla ex moglie la società e di aver, successivamente, sottoscritto in Parte_3 Controparte_4 data 8 settembre 2003 un contratto di fideiussione omnibus, a garanzia di qualunque operazione a favore di fino alla concorrenza di €400.000,00. CP_1
4. In data 6 novembre 2006 rassegnava le dimissioni dalla carica di Amministratore unico Pt_2 della società, tuttavia, in data 4 dicembre 2006 , rappresentata da Controparte_4 Pt_3
, sottoscriveva un contratto di affidamento di complessivi € 300.000,00 mila;
[...] contestualmente, la predetta società sottoscriveva, su richiesta della banca, il contratto “derivato” IRS
COMPOSTO PROTETTO per l'importo totale di € 1.250.000,00.
5. L'opponente, in data 4 marzo 2009, usciva definitivamente dalla società, cedendo la sua partecipazione societaria, e comunicava alla banca a mezzo raccomandata a/r, la volontà di recesso dai CP_1 rapporti fideiussori verso senza tuttavia ottenere alcun riscontro. CP_4
6. Soltanto in data 21 maggio 2012, allorquando con missiva indirizzata ai SInori CP_1
e , metteva in mora il debitore e recedeva dai contratti di conto corrente n. Pt_2 Pt_3
2747956 e 30074326, intimando a costoro il pagamento in solido di € 263.672,77 (di cui € 235.238,98 per saldo passivo conto ordinario ed € 28.393,78 per saldo passivo conto anticipo), lo Pt_2 aveva appreso dell'esistenza del contratto derivato.
pagina 2 di 15 7. In riferimento a tale contratto, egli dunque rilevava l'assoluta nullità del medesimo, non essendo mai venuto a conoscenza, nonostante la raccomandata inviata ad (doc. n. 3) per ottenere copia CP_1 degli estratti conto tutti, dei contratti di affidamento, del contratto di fideiussione, del contratto IRS composto swap da indicato in raccomandata, della natura e dello sviluppo dei rapporti CP_1 sottesi, nonché delle movimentazioni che avevano portato alla formazione del saldo passivo oggetto di domanda.
8. Infatti, in data 29 gennaio 2018 e per essa aveva richiesto il pagamento di € CP_1 Pt_1
460.583,69 di cui € 447.088,20 per saldo del conto al 1° luglio 2017 ed € 13.495,49 per interessi maturati al tasso legale dall'1.7.2017 al 2.10.2017.
9. Invero, egli deduceva la non comprensibilità dei motivi di una così rilevante lievitazione del saldo passivo del conto corrente predetto, che era stato chiuso in data 21 maggio 2012.
Il saldo passivo di esso era aumentato di ben € 211.849,22; mai inoltre egli era venuto in possesso della copia del contratto derivato asseritamente sottoscritto il 6 dicembre 2006 dalla società; gli interessi debitori di fatto ed in concreto applicati apparivano enormemente superiori a quelli enunciati;
difettava prova scritta dei contratti di conto corrente sulla scorta dei quali la creditrice aveva fondato la pretesa monitoria;
eccepiva, ancora, che la ricorrente in via monitoria non aveva neppure provato le condizioni contrattuali praticate, avendo prodotto esclusivamente un documento di sintesi non sottoscritto, e non aveva prodotto gli estratti conto dalla data di apertura del rapporto e fino alla sua cessazione, così non soddisfacendo l'onere di cui all'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il credito derivante dal saldo debitore avrebbe dovuto determinarsi sulla base del c.d. “ ”, ovvero riconducendo a zero il Per_1 saldo disponibile.
10. Nel giudizio così radicato, si costituiva , la quale, contestando Controparte_2 integralmente quanto affermato dall'opponente, sottolineava che il contratto derivato che controparte affermava essere nullo, era stato stipulato con e pertanto le eventuali conseguenze non CP_1 potevano essere opposte alla società cessionaria, poiché riguardano fatti anteriori alla cessione.
Riteneva, dunque, opportuno chiamare in causa la società CP_1
Ciò premesso, evidenziava che non fosse possibile ritenere, a priori e in astratto, la nullità di tutti i contratti atipici riconducibili alla tipologia IRS.
Inoltre, rilevava che, se l'opponente avesse avuto intenzione di eccepire la nullità del contratto derivato, avrebbe avuto al tempo stesso l'onere di produrre il contratto de quo e fornire rigorosa prova in ordine alla asserita invalidità.
Rilevava inoltre che era stato pienamente soddisfatto l'onere probatorio relativo al credito azionato in via monitoria, atteso che erano stati prodotti: l'estratto notarile certificato dal Notaio Dott.ssa
[...] relativo ai rapporti di c/c n. 2747956 e n. 30074326 (doc. 1bis), la copia del contratto di Per_2
pagina 3 di 15 apertura del corrente ordinario n. 2747956 (originario rapporto n. 12885) (doc. 2bis), la copia del contratto di apertura del corrente ordinario n. 30074326 (doc. 3bis), il contratto di affidamento di euro
50.000,00, di euro 100.000,00 e di euro 150.000,00 a valere sul c/c n. 2747956 ed il contratto di affidamento di euro 300.000,00 a valere sul c/c n. 30074326 (doc. 4 bis), nonchè il contratto di fidejussione (doc. 5 bis).
Circa il contratto derivato rilevava, ancora, che l'eccezione di nullità risultava del tutto generica e infondata, poiché carente delle ragioni della dedotta nullità del contratto in questione. in aggiunta contestava l'applicazione del principio del c.d. “saldo zero”, sottolineando che tra i Pt_1 presupposti necessari ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo non potevano considerarsi rientranti gli estratti conto integrali, e si opponeva alla richiesta avversaria di CTU contabile poiché ritenuta inammissibile, evidenziandone la natura meramente esplorativa.
Instava poi, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, per la concessione di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., chiedendo, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo n.1717/2018 ed in ogni caso l'accertamento che fosse creditrice, nei Pt_1 confronti dell'opponente nella sua qualità di fideiussore della della somma di Controparte_4
€400.000,00 nei limiti della fideiussione rilasciata, oltre interessi e spese.
11. Nel giudizio così radicato si costituiva altresì terzo chiamato in causa, la quale CP_1 sollevava eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del foro di
Verona o, subordinatamente, di Milano;
infatti, il contratto di fidejussione sottoscritto da Parte_2 recava indicazione di Foro esclusivo presso la sede della Banca, clausola sottoscritta
[...] specificamente dal fidejubente.
Rilevava, inoltre, l'intervenuta prescrizione e decadenza dai diritti e dalle azioni proposte, in quanto venivano formulate contestazioni risalenti oltre 10 anni dalla notifica della citazione;
precisamente l'IRS risaliva al 4 dicembre 2006.
riteneva in ogni caso inammissibile e infondata la domanda di nei suoi confronti CP_1 Pt_1 ed in riferimento all'atto di chiamata in causa, sottolineava come avesse svolto, costituendosi, Pt_1 domande e conclusioni soltanto
contro
Chiedeva, per tale ragione, l'estromissione Parte_2 dal giudizio.
Al tempo stesso, faceva notare l'inammissibilità delle domande proposte dal SI. in Parte_2 quanto la garanzia dallo stesso prestata doveva qualificarsi “autonoma”.
Ciò premesso, insisteva sull'impossibilità del garante autonomo di poter sollevare CP_1 eccezioni, e dunque, doveva essere impedita la possibilità di iniziare o proseguire un processo.
pagina 4 di 15 Circa la pretesa nullità dei rapporti contrattuali per difetto di forma scritta, rilevava che i contratti di garanzia, di apertura di conto corrente e delle aperture di credito erano stati perfezionati per iscritto, portando le doppie sottoscrizioni delle parti e la data certa.
Infine, in merito al contratto derivato contestava le avverse deduzioni tecniche e CP_1 difensive, sollevate in assenza di alcun riscontro documentale ed attinente ai fatti.
12. Il decreto ingiuntivo n. 1717/2008 veniva altresì opposto, con causa iscritta al n. R.G. n. 11731/2018, dalla fideiubente , e dalla , dalla stessa Parte_3 Controparte_4 Pt_3 rappresentata, in qualità di liquidatrice, eccependosi, in via preliminare, la nullità del
[...] decreto ingiuntivo opposto per inapplicabilità al medesimo del procedimento di correzione di errore materiale, e rilevando come, in ogni modo, nessuna istanza fosse stata in tal senso presentata, e che, pertanto, il decreto opposto era stato solo impropriamente denominato “Decreto Correzione Errore
Materiale”.
13. In seguito, l'opponente deduceva la totale mancanza di prova delle pretese creditorie azionate da
DOBANK evidenziando la carenza di due condizioni essenziali: che la cedente fosse CP_1 realmente titolare dei crediti in questione, e che la loro cessione fosse effettivamente e legittimamente avvenuta a favore di . Controparte_2
A tal proposito, la SI. rilevava che non era stato prodotto alcun documento attestante Pt_3
l'avvenuta cessione da a dei crediti azionati CP_1 Controparte_2 monitoriamente, e che neppure la documentazione depositata dalle opposte dava prova dei crediti dalle stesse vantati.
L'estratto conto, in tesi di parte opponente, certificato dal notaio non aveva il contenuto Per_2 prescritto dall'art. 50 T.U.B., mancando del tutto sia la dichiarazione di conformità alle scritture contabili del dirigente della banca interessata, sia la dichiarazione dello stesso dirigente attestante la verità e liquidità del credito. Rilevava, dunque, che tali crediti, attestati falsamente dall'estratto conto prodotto da DOBANK, erano inesistenti e ne eccepiva la falsità ideologica.
Deduceva, pertanto, che dalla mancata corrispondenza del documento ai requisiti previsti dall'art 50
T.U.B. ne discendeva, ulteriormente, la nullità del decreto ingiuntivo.
rilevava, ancora, di non aver ricevuto alcuna lettera raccomandata che Parte_3 avrebbe inviato, a suo dire, in data 21.05.2012 a e all'attrice per CP_1 CP_4 comunicare il recesso dal conto corrente ed intimare “il pagamento immediato di un debito complessivo di € 263.632,77.”
L'opponente deduceva altresì che, quand'anche avesse vantato qualsiasi eventuale diritto CP_1 derivante dal contratto di fidejussione omnibus rilasciato, a dire della Banca, in data 8 settembre 2003, lo stesso risultava ampiamente prescritto.
pagina 5 di 15 In particolare, contestava, a monte, qualsiasi sottoscrizione di un eventuale contratto di fidejussione rilasciato da nonché la legittimità, validità ed efficacia dello stesso ad ogni effetto di CP_1 legge.
Chiedeva, infine, l'annullamento, o comunque, la revoca del decreto opposto in quanto, in tesi attorea, illegittimo e rilasciato in assenza dei presupposti di legge e nel merito, il rigetto delle domande del convenuto, poiché infondate, non provate, o prescritte.
14. All''udienza del 28 marzo 2019, il Giudice, rilevata la “parziale connessione oggettiva delle cause”, disponeva la riunione del procedimento R.G. 11731/2018 con il procedimento in oggetto.
15. Veniva poi espletata CTU.
16. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- respinge ogni domanda avanzata da e per essa da Parte_5 Parte_6 nei confronti dei SInori e e la Parte_2 Parte_3 Controparte_4 condanna al pagamento, in favore dei predetti delle spese di lite, che liquida, per ciascuna delle parti opponenti, in € 634 per anticipazioni ed € 20.000 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra e per essa, Parte_5 Pt_6
e
[...] Controparte_1
17. Il Tribunale preliminarmente rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da n comparsa di risposta. Controparte_1
Secondo il Tribunale, era stata evocata in giudizio a manleva da parte di CP_1 [...] ed in relazione alle posizioni contrattuali indicate in atto di opposizione, Parte_5 ovvero in relazione, tra le altre, alla porzione di esposizione derivante dai contratti derivati IRS posti in contestazione dagli opponenti, e, pertanto, nessuna contestazione era stata svolta nei suoi confronti in riferimento al rapporto fidejussorio.
Il foro convenzionale di cui all'art. 14 del modulo di fidejussione sottoscritto da da Parte_2
, peraltro, non era esclusivo ed era stato derogato, in virtù della previsione Parte_3 contenuta nel medesimo articolo 14, proprio dalla stessa nella sua Parte_5 qualità di avente causa della Banca cedente, proponendo il ricorso monitorio presso il Tribunale di
Bologna.
18. Era infondata l'eccezione di mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 del D. L.vo. n.
28/2010 per assenza della parte chiamata . Parte_5
pagina 6 di 15 19. In applicazione del principio della “ragione liquida”, il Tribunale riteneva e accertava la mancata dimostrazione, da parte di della titolarità sostanziale del credito Parte_5 azionato monitoriamente. Secondo il tribunale, si trattava non già di una eccezione pregiudiziale riguardante il rito e, dunque, di difetto di legittimazione;
bensì di una difesa riguardante il merito della pretesa azionata.
Il difetto di legittimazione attiva sussisteva, laddove l'attore in senso sostanziale agisse per la tutela di un diritto del quale non risultava titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in esame, in cui lo stesso, come risultava dall'attenta analisi degli atti di causa, non avesse dimostrato di essere concretamente titolare del diritto azionato in giudizio.
aveva agito in giudizio, dichiarando di essere titolare del diritto di credito Controparte_2 azionato in virtù di atto di cessione del credito da parte della dunque, nessun Controparte_1 difetto di legittimazione attiva poteva rinvenirsi.
20. Quanto, invece, alla prova della titolarità sostanziale del rapporto.
21. Nel caso di specie, (e per essa, DOBANK) aveva sostenuto che la Controparte_2 prova della cessione sarebbe rinvenibile nell' avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana con indicazione dell'indirizzo del sito internet ove sono (rectius sarebbero) disponibili, nel rispetto della privacy, tutti i riferimenti relativi alla cessione.
Di recente la Corte di cassazione, con l'ordinanza 05 novembre 2020, n. 24798, aveva statuito che: "In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta".
Orbene, nel caso in esame, l'unico documento ritualmente prodotto dalla convenuta sul punto, come sopra detto, era stato l'estratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale era stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, ma nel quale non si erano fornite indicazioni sufficientemente specifiche per l'individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando al link presente in Gazzetta per tale incombente.
E tuttavia, come sottolineato dallo stesso opponente, il collegamento ipertestuale non permetteva di risalire ad alcuna pagina o documento contrattuale comprovante, nello specifico, tale cessione.
pagina 7 di 15 Ebbene, a fronte di tali indicazioni, in sede giurisdizionale (stante anche la specifica eccezione sollevata dagli attori sul punto), sarebbe stato onere di parte convenuta, attrice sostanziale, fornire la documentazione richiamata, dalla quale verificare se anche il credito in esame rientrasse, specificamente, in quelli oggetto di cessione.
Viceversa, parte convenuta non aveva prodotto adeguata documentazione sul punto.
Pertanto, non vi era prova della titolarità del credito in capo alla convenuta.
22. Secondo il Tribunale, difettava, in ogni caso, la prova del credito azionato da
[...]
, e per essa, da DOBANK. Parte_5
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla sola base del salda-conto e, pertanto, in totale carenza dei requisiti di legge.
Esso, pertanto, anche per tale ulteriore motivo, avrebbe dovuto essere in ogni caso revocato.
23. Venendo, poi, alla disamina della posizione creditoria, emergeva dalla relazione della C.T.U. Dott.ssa la totale carenza di prova documentale del credito, non assolta neppure nella Persona_3 successiva fase processuale a cognizione piena.
Vi era totale carenza di documentazione sullo sviluppo dei rapporti di credito e debito tra banca e correntista a far tempo dal 31 marzo 2013 fino ad arrivare alla data di rilascio del laconico salda conto posto a base del decreto ingiuntivo, con impossibilità totale di ricostruzione dei movimenti intermedi.
Non vi era agli atti alcuna documentazione atta a verificare natura e sviluppo dei contratti di IRS protetti su cui si fondava una parte considerevole del credito azionato, comunque, nel suo complesso, completamente sfornito di prova.
24. L'opposizione riceveva integrale accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e rigetto nel merito, per assenza di prova, quanto a titolarità e ad an, della domanda di parte opposta, con conseguente regolamento delle spese secondo la soccombenza nei rapporti tra opponenti e opposta, e compensazione delle stesse, visti i motivi della decisione, tra opposta e chiamata in causa.
25. Secondo il Tribunale, ogni altra questione restava logicamente assorbita.
26. Proponeva appello Controparte_2
27. Col primo motivo di gravame lamentava l'omesso accertamento della titolarità del credito per effetto della cessione in blocco e della inclusione in essa del credito azionato.
Secondo l'appellante vi era adeguata prova documentale di tale fattispecie di cessione del credito azionato, anche tenuto conto delle risultanze dell'avviso in G.U., della condotta processuale di ammissione tenuta da e della dichiarazione ricognitiva prodotta in appello e proveniente da CP_1 un funzionario CP_1
pagina 8 di 15 28. Col secondo motivo odi gravame si doleva del mancato riconoscimento da parte del Tribunale della prova del credito azionato, deducendo che, a tutto voler concedere, “alla luce di un saldo debitorio accertato sino alla data di revoca dei rapporti pari alla minor somma di euro 317.868,69, così come rilevato in sentenza a pag. 19 in cui si lamenta una carenza di documentazione successiva a tale data, il Giudice avrebbe dovuto tuttalpiù rideterminare in tale importo quanto dovuto”.
29. Parte appellante principale così concludeva: voglia l'ill.ma corte di appello di bologna, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, accogliere per i motivi tutti dedotti il presente appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 1197/2022 (n. 10739/2018 rg)emessa dal tribunale di bologna, dott.ssa arceri, in data 30/04/2022, pubblicata/depositata in data05/05/2022, non notificata, con repertorio n. 1761/2022 del 05/05/2022 oggi appellata, premessele declaratorie del caso e di legge, accogliere le conclusioni svolte in primo grado che qui sì ritrascrivono: nei confronti di la nuova società RL e . Parte_3 in via preliminare di rito accertare e dichiarare che l'opposizione instaurata è nulla per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 1717/2018 e relativa correzione cronologico n. 3869/2018, rg n. 1366/2018 tribunale di bologna è divenuto definitivo e rigettare la presente opposizione;
in via preliminare di merito, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1717/2018 e relativa correzione cronologico n. 3869/2018 – rg1366/2018 tribunale di bologna;
in via preliminare di merito. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva di con riferimento ai rapporti sostanziali che dovessero risultare Controparte_2 nulli/ invalidi inefficaci, per l'effetto respingere eventuali pretese restitutorie / risarcitorie che dovessero essere accolte all'esito del giudizio. in via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 1717/2018 con la relativa correzione cronologico n. 3869/2018 emesso dal tribunale di bologna in data 10.04-08.05/2018 rg 1366/2018 in ogni sua parte, per l'effetto rigettare le domande proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto;
Co in via subordinata, in ogni caso, dichiarare che la fino 1 securitisation è creditrice nei confronti della nuova società RL in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 490.477,56 e nei confronti della SI.ra , nella sua qualità di fideiussore della Parte_3 nuova società RL in liquidazione, della somma di € 400.000,00 nei limiti della fideiussione rilasciata, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa – oltre interessi al tasso legale nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, per l'effetto condannare la nuova società RL , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento della somma di euro 490.477,56 e la SI.ra , nella sua qualità Parte_3 di fideiussore della nuova società RL in liquidazione al pagamento della somma di € 400.000,00, ovvero la diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi al tasso legale nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende e per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte con l'odierna opposizione in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto.
30. Proponeva separato appello così concludendo: CP_1
“In riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del motivo di appello, In via pregiudiziale: disporsi la riunione del presente giudizio di appello a quello proposto da , rubricato al CP_1 n. 1249/2022 R.G., Corte d'Appello di Bologna, Cons. Dott. Andrea Lama, udienza 29.11.2022, Pt_7 con ogni provvedimento di legge.
pagina 9 di 15 In via preliminare: in riforma della sentenza impugnata e per le ragioni esposte in narrativa, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Foro di Verona, in forza della clausola di deroga della competenza prevista all'art. 14 del contratto di fideiussione sottoscritto dal SI. Parte_2 così come la SI.ra , con in data 08.09.2003 (doc. 4 Parte_3 OP primo grado;
analoga eccezione viene formulata in ordine all'art. 15 del contratto di conto CP_5 corrente n. 30074326 del 04.12.2006, concluso tra e la OP CP_3 (doc. 5 primo grado , all'art. 9 del contratto di apertura di credito 04.12.2006 per € CP_5 150.000,00= sino a revoca, concluso tra e la (doc. 6 primo OP CP_3 grado , all'art. 9 del contratto di apertura di credito 04.12.2006 per € 300.000,00= - a valere CP_5 sul c/c n. 30074326 - sino a revoca, concluso tra e la (doc. OP CP_3 8 primo grado , all'art. 11 del contratto di apertura di credito 27.02.2008 per € 50.000,00= CP_5 sino al 30.09.2008 – a valere sul c/c n. 274956 - concluso tra e la OP [...]
(doc. 9 primo grado , e all'art. 11 del contratto di apertura di credito 27.02.2008 per € CP_3 CP_5 100.000,00= sino a revoca – a valere sul c/c n. 274956 - concluso tra e la OP
(doc. 10 primo grado . CP_3 CP_5 Queste clausole prevedono come Foro esclusivo quello di Verona, quale sede legale della per CP_5 cui si insiste nell'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale di Bologna in favore del Foro di Verona, sede all'epoca della o, in subordine in favore del Foro di Milano, sede della al CP_5 CP_5 momento della notifica dell'opposizione introduttiva del presente giudizio ed attuale, con ogni provvedimento di Legge anche ex art. 336 cpc.
- Subordinatamente: Nel merito: subordinatamente all'eccezione di incompetenza territoriale proposta e nella denegata ipotesi di suo mancato accoglimento, in riforma della sentenza impugnata e per le ragioni esposte in narrativa, dichiararsi l'inammissibilità della chiamata in causa di e quindi disporne Controparte_1 l'estromissione dal presente giudizio, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese sia di primo che di secondo grado;
- ancora subordinatamente: in riforma della sentenza impugnata e per le ragioni tutte esposte, respingersi le domande, richieste ed istanze, proposte nei confronti di in quanto prescritte, inammissibili ed infondate, con ristoro delle spese di causa, di primo e CP_1 secondo grado, onorari ed accessori, I.V.A. e C.P.A..
31. Si costituivano le parti appellate, chiedendo il rigetto di entrambi i suddetti appelli.
32. Gli appelli venivano riuniti.
33. Successivamente si costituivano in giudizio E , Parte_3 Parte_4 nella qualità di ex - soci della , cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese dal Controparte_3
Conservatore del Registro di Bologna con provvedimento in data 3 gennaio 2022.
34. L'appello incidentale di è infondato e deve essere rigettato. CP_1
35. nel presente giudizio viene fatta oggetto di una domanda di c.d. manleva per l'ipotesi in cui CP_1 vengano accolte le domande finalizzate alla declaratoria di invalidità dei rapporti bancari dedotti in giudizio.
Le clausole di deroga alla competenza territoriale sono invece contenute nei documenti contrattuali che regolavano originariamente il rapporto bancario tra da un lato, e il debitore principale e i CP_1 fideiussori, dall'altro lato.
pagina 10 di 15 In sostanza, non vi è alcuna clausola di pattuizione di foro convenzionale esclusivo, riferibile alla domanda e al rapporto dedotto in giudizio da nei confronti di Pt_1 CP_1
36. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
37. Il primo motivo di appello principale è infondato.
38. Nella fattispecie parte opponente (oggi parte appellata) ha immediatamente contestato l'inclusione del credito azionato in giudizio fra quelli oggetto della cessione in blocco dedotta in giudizio.
La pronuncia della Suprema Corte, di cui si riporta la motivazione per esteso in parte qua, chiarisce le conseguenze giuridiche di tale specifica tipologia di contestazione.
Secondo la Suprema Corte (Numero registro generale 23552/2022 Numero sezionale 2283/2025 Numero di raccolta generale 15088/2025 Data pubblicazione 05/06/2025), “Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Si tratta dunque di verificare, in concreto, se “le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata”, consentano “ o meno, di ricondurre con certezza il
pagina 11 di 15 credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Nel caso di specie, le indicazioni contenute in Gazzetta Ufficiale non consentono assolutamente di ricondurre con certezza il credito de quo tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale riporta letteralmente quanto segue “La società Controparte_2
con sede legale in Viale Majno 45, 20122 Milano, Italia, comunica che, nell'ambito di
[...] un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da
[...]
in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge CP_6
130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da
con sede legale in via Via Alessandro Specchi, 16, 00186 Roma, Italia, codice fiscale Controparte_1
n. , partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. P.IVA_2
, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, P.IVA_2 indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o Controparte_1 da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
La formula utilizzata è di per sé fortemente generica, in quanto fa riferimento a tipologie astratte di contratti (mutuo, apertura di credito, finanziamenti) e ad un lasso di tempo amplissimo (1971 – 2016).
In realtà, la concreta individuazione del credito ceduto è rimessa alla consultazione del sito internet ivi indicato, la effettiva possibilità di utile accesso al quale è stata negata in sentenza senza che sul punto di sia stato specifico motivo di gravame (così la sentenza appellata: “Orbene, nel caso in esame,
l'unico documento ritualmente prodotto dalla convenuta sul punto, come sopra detto, era stato
l'estratto della Gazzetta Ufficiale con il quale era stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, ma nel quale non si erano fornite indicazioni sufficientemente specifiche per
l'individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando al link presente in Gazzetta per tale incombente. E tuttavia, come sottolineato dallo stesso opponente, il collegamento ipertestuale non permetteva di risalire ad alcuna pagina o documento contrattuale comprovante, nello specifico, tale cessione”).
pagina 12 di 15 39. In tale contesto risulta oggettivamente preclusa ogni positiva valutazione di precisione delle indicazioni contenute nell'avviso e di effettiva e certa riconducibilità del credito tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
40. Tale valutazione deve essere a fortiori ribadita, laddove si consideri che lo stesso numero della
Gazzetta Ufficiale reca l'avviso di altra cessione in blocco, caratterizzata dalla presenza della medesima cedente e di altra cessionaria (FINO 2 SECURITISATION S.R.L.) CP_1
Il contenuto di tale avviso di cessione è sostanzialmente sovrapponibile a quello dell'avviso relativo alla fattispecie de qua:
“La società Fino 2 Securitisation S.r.l., con sede legale in Viale Majno 45, 20122 Milano, Italia, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi Controparte_6 degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio
2017, ha acquistato pro-soluto da con sede legale in via Via Alessandro Specchi, 16, Controparte_1
00186 Roma, Italia, codice fiscale n. , partita IVA e numero di iscrizione presso il P.IVA_2 registro delle imprese di Roma n. , tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, P.IVA_2 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_1 mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.
La contestuale presenza nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale di due avvisi di cessione in blocco, entrambe realizzate da , a favore di due diverse cessionarie, in relazione a crediti CP_1
“derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra (…) e qualificati come attività finanziarie deteriorate” (con l'unica differenza, nelle due cessioni e nei relativi avvisi, del periodo temporale di riferimento 1971 – 2016, nell'un caso;
1975 – 2016, nel secondo caso) crea una situazione di oggettiva confusione e incertezza, tale da escludere la certa riconducibilità di un credito all'una o all'altra delle due cessioni.
41. Consegue alle predette considerazioni l'onere di acquisizione di una prova documentale diversa ed ulteriore, così come affermato dalla Suprema Corte: “solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei
pagina 13 di 15 suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
42. Ebbene, nella fattispecie, nel giudizio di primo grado non è stata fatta alcuna altra produzione documentale inerente a tale prova.
Occorre evidenziare che la condotta processuale di , chiamata in causa a manleva da CP_1 [...]
è stata improntata alla contestazione dei fatti costitutivi dell'azione di manleva, ivi Controparte_2 compresa la qualità di cessionaria di . Pt_1
Tale atteggiamento processuale è stato contraddetto soltanto da sporadiche ammissioni (di natura implicita) circa la effettività della cessione ma il quadro complessivo che ne esce è quello di una condotta processuale non univoca in relazione al riconoscimento della qualità di cessionaria di
[...]
Controparte_2
Tale elemento di prova di natura indiziaria, scaturente dalla condotta processuale della cedente, è dunque inficiato da intrinseca incertezza e contraddittorietà e dunque su di esso non può fondarsi la prova della inclusione del credito azionato nella cessione in blocco.
43. Una produzione in appello è costituita dalla dichiarazione e attestazione, fatta da un funzionario in data 8 giugno 2022 successivamente alla pubblicazione della sentenza appellata, in ordine CP_1 alla inclusione del credito azionato in giudizio nella cessione in blocco dedotta in giudizio.
A prescindere da ogni valutazione relativa alla valenza probatoria di tale dichiarazione (da ritenersi di scarso rilievo, anche tenuto conto della incertezza in ordine alla titolarità di un effettivo potere di rappresentanza in capo al funzionario dichiarante), deve ritenersi tardiva tale produzione, che, attenendo alla prova di un fatto costitutivo del diritto azionato, oggetto di contestazione sin dal primo atto difensivo di parte opponente nel giudizio di primo grado, doveva essere tempestivamente effettuata entro le preclusioni di rito proprie del giudizio di primo grado.
44. Deve, quindi, confermarsi la pronuncia della sentenza appellata in ordine alla accertata mancanza di titolarità del credito azionato in capo a parte appellante Controparte_2
45. Tale pronuncia assorbe ogni altra questione versata in giudizio.
In primo luogo, essa rende superfluo e irrilevante l'accertamento dell'an e del quantum debeatur.
In secondo luogo, limitandosi ad escludere la titolarità del credito in capo all'appellante, essa non investe questioni inerenti alla validità e alla esistenza del credito e dei rapporti contrattuali ad esso sottesi, cioè ai fatti costitutivi della azione di cd manleva nei confronti di . CP_1
46. Spese.
L'esito dell'appello implica la condanna delle parti appellanti, principale e incidentale, in solido tra loro, al rimborso delle spese del grado in favore delle parti appellate, spese liquidate come d dispositivo.
pagina 14 di 15 Ne consegue altresì la compensazione delle spese nei rapporti tra le parti appellanti medesime.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis a carico di parte appellante principale e parte appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello principale proposto da Parte_8
[...]
II – rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
III – Conferma la sentenza appellata;
IV – condanna e Parte_8 CP_1
, in solido tra loro, alla refusione in favore di delle spese del grado, che liquida
[...] Parte_2 in € 20.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
V - condanna , Parte_8 CP_1 in solido tra loro, alla refusione in favore di e delle Parte_3 Parte_4 spese del grado, che liquida in € 20.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
VI – dichiara la compensazione delle spese del grado, tra Parte_8
;
[...] CP_1
VII - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis a carico di parte appellante principale e parte appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della Terza Sezione Civile, il 4 settembre 2025.
Il ConSIliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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